Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 8 novembre 2012, n. 43177
Può l'amministratore limitare fisicamente l'uso delo spazio comune?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/9/2011 della Corte d’appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2011 la Corte d’appello di Perugia confermava la condanna di (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato di tentata violenza privata commesso apponendo, nella sua qualita’ di amministratore dello stabile, un cartello recante il divieto di accesso ad una scala condominiale ed affisso su delle tavole collocate in modo da ostruire l’ingresso alla stessa, nonche’ minacciando (OMISSIS) di impedirgli di accedere alla suddetta scala.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce l’errata applicazione degli articoli 56 e 610 c.p., rilevando come gli atti ritenuti integrare il reato contestato non potrebbero ritenersi idonei alla consumazione dello stesso, atteso che le tavole non erano state fissate, ma potevano essere spostate e come in ogni caso la condotta addebitata all’imputato risulterebbe priva della connotazione violenta necessaria per determinarne la sussunzione nello schema legale della violenza privata. Ne’ i tratti di tipicita’ della fattispecie in questione potrebbero rinvenirsi nelle frasi attribuite all’imputato, atteso che le stesse sono consistite sostanzialmente nel ribadire verbalmente il divieto espresso dal cartello, senza assumere i caratteri della minaccia penalmente rilevante. Con il secondo motivo si lamenta invece, in riferimento al medesimo profilo, la totale assenza di motivazione nel provvedimento impugnato.
2.2 Con il terzo motivo vengono infine rilevate analoghe lacune nell’apparato argomentativo della sentenza in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale, che la Corte territoriale avrebbe negato ritenendo l’imputato incline al compimento di atti violenti anche dagli esiti drammatici senza fornire alcuna giustificazione in merito ed omettendo di analizzare invece la modesta entita’ dei precedenti del (OMISSIS), di per se’ non ostativi al riconoscimento del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto esulanti dal novero di quelli consentiti dall’articolo 606 c.p.p..
Infatti le censure con essi sollevate, dietro l’apparente denuncia di una violazione di legge o di vizi motivazionali della sentenza impugnata, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentita in sede di legittimita’ – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. In realta’ la Corte d’appello ha con motivazione incensurabile in questa sede evidenziato come la frapposizione di ostacoli materiali e il comportamento minaccioso dell’imputato integrino in maniera inequivocabile la fattispecie di tentata violenza privata contestata, a nulla rilevando in senso contrario ne’ l’asserita rimovibilita’ dell’ostacolo eccepita dal ricorrente – atteso che i giudici del merito hanno dimostrato di aver comunque valutato l’intrinseca natura dello stesso – ne’ il presunto carattere innocuo delle fasi proferite dall’imputato, atteso che tale giudizio si basa per l’appunto su di una soggettiva ed alternativa valutazione di elementi fattuali improponibile in sede di legittimita’.
2. Fondato e’ invece il terzo motivo di ricorso, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato a dir poco criptica in ordine alla decisione adottata dalla Corte territoriale di negare all’imputato la sospensione condizionale, cui invece poteva avere accesso ancorche’ pregiudicato, atteso che l’entita’ della precedente condanna riportata non impediva in astratto il riconoscimento del beneficio ai sensi dell’articolo 164 c.p., u.c.. Ed in tal senso – e proprio alla luce della modesta rilevanza della pena irrogata con la precedente condanna – non e’ dato comprendere a cosa si siano riferiti i giudici d’appello nel momento in cui hanno affermato la propensione dell’imputato a compiere atti violenti “sfociati in episodi anche drammatici”, poiche’ gli stessi non hanno inteso fornire le ulteriori e necessarie spiegazioni in grado di definire quali fossero i fatti ostativi ad una prognosi positiva sul futuro comportamento dell’imputato fondanti.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame limitatamente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato con i motivi di gravame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame sul punto.