Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 2970
Qual è la forza del fondo famigliare nei confronti delle esecuzioni immobiliari? Cosa deve dimostrare chi si oppone all'esecuzione?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17825/2007 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQ., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
- intimati -
e contro
INPS SEDE PROVINCIALE FROSINONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 632/2006 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 15/09/2006 R.G.N. 3361/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 15 settembre 2006, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta, con ricorso del 7 novembre 2003, dagli esecutati, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti da (OMISSIS) s.p.a., nella quale erano intervenuti (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. (poi (OMISSIS) S.p.A.), (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) s.r.l. e l’INPS.
Gli opponenti avevano dedotto che con scrittura privata del (OMISSIS) era stata convenuta con il creditore procedente l’estinzione dell’intera loro posizione debitoria mediante il pagamento di una somma di denaro ed il trasferimento di un immobile, che non si era perfezionato per causa imputabile alla controparte, pur essendo stata corrisposta a quest’ultima la somma pattuita; che conseguentemente era venuto meno il diritto di (OMISSIS) S.p.A. di procedere esecutivamente nei loro confronti; che comunque ne’ il creditore procedente ne’ i creditori intervenuti si sarebbero potuti soddisfare sui beni pignorati, poiche’ costituiti in fondo patrimoniale, trascritto ed annotato prima della trascrizione del pignoramento. Rigettata dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione del processo esecutivo ed iniziato il giudizio di merito, si era costituita (OMISSIS) S.r.l., quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto dell’opposizione e deducendo che non era stato provato l’adempimento del credito azionato dal procedente e che il fondo patrimoniale non sarebbe stato opponibile ai creditori intervenuti non essendo stato dimostrato che i crediti contratti fossero estranei ai bisogni della famiglia.
1.1.- Il Tribunale, come detto, ha rigettato l’opposizione, ritenendo che non fosse stato provato che il credito vantato dal procedente si fosse estinto a seguito della transazione stipulata tra le parti e che non fosse stata dedotta, quindi nemmeno provata, l’estraneita’ ai bisogni della famiglia dei debiti contratti con i creditori procedente ed intervenuti; ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta costituita.
2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a tre motivi.
(OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., perche’, secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata pregiudizialite’ rispetto all’opposizione all’esecuzione, di cui al presente ricorso, del giudizio pendente tra i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.a. relativo alla domanda ex articolo 2932 cod. civ. proposta dai primi nei confronti della seconda per ottenere l’adempimento dei patti contenuti nella transazione stipulata per estinguere il debito oggetto dell’azione esecutiva. Pertanto, il giudice dell’opposizione all’esecuzione avrebbe dovuto sospendere tale giudizio in attesa della definizione dell’altro, pendente tra le stesse parti.
1.1.- Il motivo e’ inammissibile.
A prescindere dal mancato richiamo dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, e dalla mancata denuncia del vizio della sentenza come error in procedendo (quale e’ l’omessa sospensione del giudizio nei casi in cui se ne assume l’obbligatorieta’: cfr. Cass. n. 16992/07), non emerge dall’illustrazione del motivo l’interesse attuale dei ricorrenti all’impugnazione della sentenza che abbia deciso malgrado la pendenza di giudizio che si assume pregiudiziale. Infatti, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialita’ tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa e’ tuttora pendente, e che presumibilmente lo sara’ anche nel momento in cui il ricorso verra’ accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo ne’ la Corte di cassazione, ne’ un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti piu’ effettivamente in corso (Cass. n. 18026/12, n. 16992/07).
Mancando delle indicazioni di cui sopra, il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
2.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito errato nel ritenere che i ricorrenti non abbiano assolto all’onere della prova circa l’adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del (OMISSIS). I ricorrenti espongono di avere prodotto in giudizio la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma pattuita, le diffide rivolte alla controparte e la citazione in giudizio della societa’ (OMISSIS) S.p.A. per ottenere, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., la sentenza di trasferimento della proprieta’ dell’immobile, in adempimento della transazione che tale trasferimento prevedeva; sostengono, quindi, che i detti elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere provato l’adempimento, da parte loro, della transazione, con la conseguenza che questa avrebbe determinato l’estinzione del credito ed il venir meno del diritto di (OMISSIS) S.p.A. a procedere nei loro confronti. Secondo i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato dette risultanze documentali.
2.1.- Il motivo, cosi’ come proposto, e’ inammissibile.
Ed invero, pur avendo dedotto il vizio di violazione di legge, specificamente dell’articolo 2697 c.c., i ricorrenti non lamentano certo la violazione dei principi che regolano l’onere della prova, ai sensi della norma richiamata, poiche’ non contestano la regola applicata dal Tribunale, corrispondente alla previsione normativa, di far gravare la prova dei fatti posti a fondamento del motivo ci opposizione sugli opponenti, attori nel relativo giudizio.
Piuttosto, lamentano la mancata valutazione da parte del giudice di merito di elementi di prova, a loro dire, presenti in giudizio: si tratta di vizio tutt’al piu’ prospettabile con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto alla valutazione di quegli stessi elementi dei quali i ricorrenti finiscono sostanzialmente per richiedere a questa Corte un nuovo esame, inammissibile in sede di legittimita’.
3.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 167 e 170 c.c., in relazione all’articolo 2697 c.c., per avere il Tribunale posto a carico degli opponenti l’onere di provare l’estraneita’ dei crediti oggetto dell’azione esecutiva ai bisogni della famiglia, laddove essi sarebbero stati gravati soltanto dell’onere della prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilita’ ai creditori pignorante ed intervenuti.
Aggiungono che il giudice avrebbe omesso di valutare se la fonte e la ragione dei rapporti obbligatori da cui sono sorti i debiti nei confronti degli intervenuti avevano o meno inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Considerando la fonte (effetti cambiari), il soggetto obbligato (per alcuni debiti, soltanto il marito (OMISSIS)) e la natura (contributi previdenziali dovuti all’INPS) dei crediti, il giudice avrebbe dovuto trarre elementi presuntivi da cui desumere l’estraneita’ degli stessi ai bisogni della famiglia.
3.1.- Il motivo non e’ meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va ribadito il principio affermato da questa Corte per il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilita’ nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; contra, Cass. n. 12998/06, ma con particolare riguardo all’ulteriore presupposto della conoscenza di tale estraneita’ in capo al creditore, di cui non e’ necessario occuparsi in questa sede).
Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben puo’ essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’articolo 2729 c.c., gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova.
In proposito, si e’ affermato e va ribadito che l’indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere; dalla natura di questa (cfr. Cass. n. 11230/03, nonche’, da ultimo, Cass. n. 15862/09): i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia. Infatti, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento puo’ essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso puo’ avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n. 12998/06).
Orbene, in caso di opposizione all’esecuzione fondata sull’impignorabilita’ dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta agli opponenti allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell’ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all’esclusione, anche per via presuntiva, della loro riconducibilita’ ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei; e fatta sempre salva la necessita’ che ricorra l’ulteriore elemento della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneita’ (del quale, come detto, non e’ dato discutere in questa sede, per essere mancata la prova dell’elemento oggettivo, secondo quanto appresso).
3.2.- Il Tribunale di Frosinone non si e’ affatto discostato dai principi sopra richiamati.
Ed invero, dopo aver affermato che, in applicazione dell’articolo 2697 c.c., gli opponenti sono gravati dell’onere della prova dei fatti costitutivi di cui all’articolo 170 c.c., ha specificato che quest’onere riguarda sia la prova della costituzione regolare e dell’opponibilita’ a terzi del fondo patrimoniale, sia la prova dell’estraneita’ dei crediti di che trattasi ai bisogni della famiglia (oltre che della consapevolezza di tale estraneita’ in capo ai creditori).
Il motivo e’ percio’ infondato per la parte in cui denuncia la violazione degli articoli 167 e 170 c.c., in relazione all’articolo 2697 c.c..
3.3.- Quanto al caso di specie, il Tribunale ha motivato nel senso che gli opponenti “non hanno…richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i… fatti costitutivi del diritto al legato” ed ha aggiunto che non vi sarebbero state, non solo prove, ma nemmeno allegazioni da parte degli opponenti “in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente”. Questo, perche’ gli opponenti si sarebbero limitati “a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento e’ sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo, con conseguente impossibilita’ per il giudice dell’esecuzione di valutare ogni altra circostanza che potrebbe essere eccepita, sempre secondo gli opponenti, solo nell’ambito di un distinto giudizio ex articolo 2901 c.c., avverso l’atto costitutivo del fondo”.
L’assunto dei ricorrenti secondo cui la sentenza sarebbe errata perche’ il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle fonti e delle ragioni dei rapporti obbligatori, che avrebbero dovuto far presumere l’esclusione dell’inerenza immediata e diretta dei relativi debiti ai bisogni della famiglia, non coglie nel segno, poiche’ il Tribunale ha evidenziato proprio la mancata allegazione delle fonti e delle ragioni dei diversi rapporti obbligatori intrattenuti dai due esecutati con i creditori intervenuti nel processo esecutivo, sicche’ non e’ dato comprendere come il giudice avrebbe potuto tenere conto di un dato, che ha espressamente detto essere stato non solo non dimostrato, ma nemmeno allegato.
Allora, avrebbero dovuto i ricorrenti impugnare specificamente siffatta statuizione, assumendo in ricorso di aver correttamente assolto all’onere probatorio, ritenuto come su di loro gravante, anche riguardo alla tipologia dei debiti ed al contesto in cui vennero assunti; avrebbero dovuto, quindi, imputare al giudice di merito il vizio della motivazione per omessa od insufficiente valutazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio effettivamente risultanti dagli atti, laddove invece il Tribunale di Frosinone ne ha escluso l’allegazione e la prova.
In mancanza, il motivo, sotto tale secondo profilo, e’ inammissibile.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.
4.- Rigettato, quindi, il ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dei ricorrenti ed a favore di ciascuno dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di (OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., nella somma complessiva di euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS nella somma complessiva di euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.