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Federproprietà AbruzzoImmissioniCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 9 gennaio 2013, n. 309

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 9 gennaio 2013, n. 309

Quando è necessario spostare i camini? Quando possono violare le norme sulle distanze minime?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30321/2006 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 201/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 20/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) con atto di citazione del 13 dicembre 2001 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento (OMISSIS) e, premesso di essere comproprietaria della palazzina ed. (OMISSIS), esponeva che il convenuto nell’ambito di ristrutturazione dell’edificio antistante al “suo aveva” modificato la posizione di due camini posti sulla falda del tetto in modo che la distanza di uno di essi dalla sua casa era di circa quattro metri. Assumeva che una volta attivati i camini il fumo che fuoriusciva da quello piu’ vicino all’abitazione dell’attrice aveva invaso in modo insopportabile il terrazzo e le camere di quest’ultima. Chiedeva, pertanto, che previo accertamento dell’insufficiente distanza dalla canna fumaria dalla proprieta’ dell’attrice e l’intollerabilita’ delle immissioni di fumo fosse disposto l’arretramento di tale manufatto con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Si costituiva il (OMISSIS), contestava l’applicabilita’ dell’articolo 890 c.c., per mancanza di presupposti normativi ed osservava che la canna fumaria veniva utilizzata in modo assolutamente normale e, comunque eccepiva la prescrizione dei diritti azionati dall’attrice e l’usucapione della servitu’ corrispondente alla situazione in essere.

Il Tribunale di Trento con sentenza n. 394 del 2004 respingeva le domande attoree e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) lamentando che, erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto: a) che non fossero regolamentate le distanze dei camini dalle costruzioni; b) che le immissioni di fumo fossero tollerabili; c) che, ove i camini fossero rimasti nella posizione originaria, avrebbero emesso fumi che avrebbero, comunque invaso la proprieta’ dell’appellante.

Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 201 del 2006 rigettava l’appello. Secondo la Corte trentina: a) posto che i fondi di entrambi le parti non erano confinanti in quanto tra essi vi e’ una strada pubblica, il (OMISSIS) non era tenuto al rispetto delle norme sulle distanze di cui all’articolo 873 c.c.; b) correttamente il giudice di primo grado aveva escluso che lo spostamento del manufatto in altro punto del tetto potesse portare qualche vantaggio all’appellante, ne’ andava dimenticato che la stessa parte appellante aveva riconosciuto il diritto del (OMISSIS) al mantenimento dei camini nella posizione preesistente.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) per due motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 879 c.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1931 del 1970, articolo 6, comma 15, oggi sostituito dall’articolo 2, comma 9, dell’Allegato IX a Parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” che regola le distanze dei camini dalle costruzioni vicine (articolo 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte di Trento,secondo la ricorrente, per aver applicato alla fattispecie in esame la norma di cui all’articolo 879 c.c. laddove prevede che le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche, anche alle distanze dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1970, relative alle distanze a salvaguardia dell’inquinamento atmosferico. Piuttosto, ritiene la ricorrente, sia il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1979 che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, dettano norme in materia ambientale che non subiscono il limite posto dall’articolo 879 c.c., considerato che la normativa di cui all’articolo 879 c.c., riguarda esclusivamente le distanze previste dall’articolo 873 c.c..

1.1.- Il motivo e’ infondato.

Va qui evidenziato che il quesito proposto dal ricorrente presenta profili di genericita’ considerato che, secondo la normativa di cui all’allora vigente (al tempo in cui e’ stato proposto il ricorso) articolo 366 bis c.p.c., il ricorrente, attraverso il quesito, doveva domandare alla Corte se, in una fattispecie, come quella contestualmente e sommariamente descritta nel fatto, si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata. Eppero’, il quesito proposto dall’attuale ricorrente non contiene un richiamo alla disciplina dettata dall’articolo 890 c.c., ed al richiamo della norma all’obbligo di osservare le distanze previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1970.

Tuttavia il motivo e’ infondato, perche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1970, costituisce regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico (e non un regolamento funzionale a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita’, salubrita’ e sicurezza) e le sue disposizioni si applicano, come espressamente previsto dall’articolo 1, della legge citata, agli impianti termici situati nei comuni con popolazione superiori a settantamila abitanti e nei comuni che presentano caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell’inquinamento atmosferico. Pertanto, la normativa di cui si dice non andava applicata a Castel Madruzzo, localita’ ove esiste la canna fumaria, oggetto della controversia, perche’ e’ frazione del Comune di Lasino e la popolazione di tale Comune e’ di 1283 abitanti, notevolmente inferiore alla popolazione (settantamila abitanti) considerato dalla normativa in esame, ne’ nel corso del giudizio di merito le parti hanno presupposto o evidenziato caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche del Comune di Lasino, particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell’inquinamento atmosferico.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla tollerabilita’ dei fumi e delle immissioni provenienti dal camino di casa (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Trento non avrebbe risposto alla doglianza della signora (OMISSIS) circa la tollerabilita’ delle immissioni di fumo. Con l’atto di appello – chiarisce la ricorrente – essa stessa ricorrente aveva lamentato che l’accertamento sulla tollerabilita’ dei fumi non fosse stato in realta’ compiuto dal CTU, il quale in sostanza si era limitato ad affermare che le immissioni erano inevitabili, ma non aveva chiarito se fossero anche tollerabili, eppero’, la Corte trentina a tale lamentela non avrebbe dato la benche’ minima risposta.

2.1 – Il motivo e’ fondato.

La Corte di Trento, richiamandosi alla CTU, ha chiarito che i fumi emessi dal camino in oggetto, al servizio di una stufa, che viene alimentata a legna non erano idonei per la parte in cui invadevano per la presenza di vento la proprieta’ della sig.ra (OMISSIS) ad arrecare danno alla salubrita’ e alla sicurezza. Tuttavia, la Corte trentina non ha tenuto conto che in primis avrebbe dovuto accertare la denunciata intollerabilita’ delle immissioni rapportate al diritto alla salute nonche’ al diritto ad un ambiente salubre della persona che subiva le immissione di cui si dice. Come insegna questa Suprema Corte cui fa eco la dottrina piu’ avvertita, l’articolo 844 c.c., comma 2, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ponendo alle immissioni il limite della normale tollerabilita’ ha inteso tutelare il diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre. La Corte di merito, avrebbe dovuto, pertanto, effettuare una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell’entita’ e della causa delle immissioni, delle necessita’ generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorita’ dell’uso. Ne’ esaustive sono le affermazioni contenute nella sentenza impugnate secondo cui il Tribunale aveva dichiarato che le immissioni di fumo di cui si dice erano inevitabili, ma anche tollerabili o l’espressione secondo cui “orbene l’articolo 844 c.c., prevede che nella valutazione della normale tollerabilita’ si tenga conto delle condizioni dei luoghi e del c.d. preuso” perche’ sono (affermazioni) generiche non rapportate alla situazione concreta posta all’attenzione del Giudice.

In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso e accolto il secondo primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Trento, anche per il regolamento delle spese relativo al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Trento anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

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