Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1737
Se il padre funge da acquirente ed il figlio paga l'immobile, per estromettere la nuora dalla comunione dei beni, questa può provare la simulazione?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28894/2006 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 1910/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27/4/1998 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo l’accertamento della simulazione di un contratto con il quale nel 1979 (OMISSIS), padre di (OMISSIS), aveva acquistato un immobile da (OMISSIS); l’attrice, premesso di essere coniuge di (OMISSIS) in regime di comunione dei beni, assumeva che il contratto di compravendita era simulato e che l’effettivo acquirente era il proprio coniuge (OMISSIS).
In via subordinata l’attrice, sul presupposto che il proprio coniuge si era accollato tutte le spese afferenti all’acquisto dell’appartamento e alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dalla data del rogito, chiedeva condannarsi (OMISSIS) al pagamento in suo favore della meta’ dei relativi importi.
L’alienante ( (OMISSIS)) restava contumace, l’acquirente (OMISSIS) chiedeva il rigetto delle domande e il coniuge (OMISSIS) aderiva alle domande dell’attrice.
Con sentenza del 27/8/2001 il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande della (OMISSIS) e la Corte di appello di Milano con sentenza del 20/7/2005 rigettava il suo appello; nel procedimento di appello rimanevano contumaci tutti gli appellati.
La Corte di Appello rilevava:
- che la dedotta simulazione relativa poteva essere provata (trattandosi di contratto per il quale e’ prevista la forma scritta ad substantiam) nei rapporti tra le parti solo con la controdichiarazione e non con la prova orale richiesta dall’attrice;
- che l’attrice non poteva essere considerata terza creditrice (come tale ammessa alla prova della simulazione con qualsiasi mezzo) perche’ il suo preteso credito, pregiudicato dalla simulazione non sussiste se non in funzione dell’efficacia del negozio in tesi simulato e, quindi, non ha carattere di autonomia rispetto al contratto oggetto di simulazione, ma si identifica con la comproprieta’ pro indiviso dell’immobile;
- che legittimati a far valere la simulazione ai sensi dell’articolo 1415 c.c., comma 2 non sono i terzi indistintamente, ma solo i terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla simulazione.
Sotto quest’ultimo profilo, la Corte distrettuale osservava che la (OMISSIS) non poteva vantare un diritto attuale sul patrimonio (che intendeva implementare con l’accertamento della sua proprieta’) del proprio coniuge (in tesi acquirente) e, nel caso in cui avesse voluto sostenere che l’acquisto era avvenuto con denaro appartenente alla comunione, essa avrebbe assunto la qualita’ di parte (acquirente effettiva, fittiziamente interposta) dei contratto con effetto ex tunc, con conseguente onere di fornire la prova della simulazione.
- che in nessun atto del processo era stato indicato quale fosse la fonte del credito vantato nei confronti del suocero, cosi’ che la causa petendi era rimasta indeterminata precludendo una valutazione positiva della fondatezza della pretesa.
(OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.
Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai quesiti di diritto formulati dalla ricorrente si rileva che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata in data anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 366 bis c.p.c. (inserito dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 e ora abrogato) che imponeva a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto;
pertanto le disposizioni contenute nella menzionata norma non sono applicabili in questo processo.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 c.c., articolo 1415 c.c., comma 2 e articolo 1417 c.c. e sostiene che doveva essere considerata terza pregiudicata rispetto all’azione di simulazione in quanto era rimasta estranea al negozio simulato e che, stante il disposto dell’articolo 177 c.c., essa vantava un diritto sul patrimonio comune e, quindi, non poteva esserle precluso il diritto di provare la simulazione senza limitazioni probatorie; formula un quesito volto a stabilire se il coniuge in regime di comunione legale possa considerarsi terzo creditore nell’esercizio dell’azione di simulazione rispetto all’acquisto, da parte dell’altro coniuge, di un bene immobile acquistato con fondi comuni.
1.1 Il motivo e’ fondato e il giudice di appello non poteva precludere alla ricorrente la prova testimoniale sul presupposto che non fosse “terza” rispetto alla simulazione.
La ricorrente, infatti., non ha partecipato alla stipulazione del contratto di vendita, non risulta avere preso parte all’accordo simulatorio che intende provare e neppure aveva la possibilita’, essendo estranea all’accordo, di procurarsi una prova scritta del medesimo; pertanto deve essere considerata soggetto terzo.
L’articolo 1415 c.c., comma 2 attribuisce al terzo la legittimazione a far valere la simulazione quando questa pregiudichi i suoi diritti; v’e’ pregiudizio quando l’apparenza dell’atto incide negativamente sulla posizione giuridica del terzo collegata alla situazione concreta posta in essere dai contraenti (v., in motivazione, Cass. 30/3/2005 n. 6651).
Non puo’ essere esclusa la legittimazione, quale terzo (con la conseguente liberta’ di prova), del coniuge, in comunione legale che sui bene acquistato dall’altro coniuge acquista ex lege la comproprieta’ solidale, ma che non puo’ far valere l’acquisto alla comunione perche’ per effetto della simulazione e’ attribuita ad altri l’apparente titolarita’ del bene; in altri termini, nella fattispecie, la simulazione (da provarsi, ai sensi dell’articolo 1417 c.c. senza le limitazioni ritenute dalla Corte territoriale) impoverisce il patrimonio della comunione legale e sottrae al coniuge il diritto che gi attribuisce l’articolo 177 c.c., lettera a) e i diritti conseguenti alla comproprieta’ sul bene (come ad esempio abitarlo senza dovere pagare un canone di locazione all’apparente proprietario, come pare desumersi dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso, oppure partecipare all’amministrazione comune come le riconosce l’articolo 180 c.c.).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al rigetto della domanda, subordinata, di pagamento del 50% delle somme erogate dal proprio marito in costanza di matrimonio, attingendo dai fondi comuni, per l’acquisto dell’appartamento e per la gestione dei medesimo e sostiene che se il bene non e’ entrato in comunione, l’intestatario si e’ arricchito delle spese inerenti e che il giudice di appello, trascurando il suo dovere di applicare al fatto esposto la pertinente normativa, essendo suo compito qualificare la domanda proposta, non ha motivato o ha insufficientemente motivato la conclusione per la quale l’attrice non avrebbe indicato la causa petendi in fatto.
2.1 Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo e dalla conseguente cassazione della sentenza di appello in quanto attiene alla domanda (di rimborso di delle spese l’acquisto del bene e per le spese di gestione, tutte asseritamente sostenute con denaro comune) che era stata proposta in via subordinata il caso di mancato accoglimento della domanda principale di simulazione relativa.
3. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento dei secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio anche per le spese a diversa sezione della Corte di Appello di Milano che pronuncera’ osservando il principio di diritto secondo il quale il coniuge in regime di comunione legale ed estraneo all’accordo simulatorio e’ legittimato, in quanto terzo pregiudicato, a far valere e a provare senza limitazioni, probatorie la simulazione per effetto della quale, in tesi, un bene, non personale, acquistato dall’altro coniuge durante il matrimonio e’ intestato a persona diversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.