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Federproprietà AbruzzoImmissioniCorte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 aprile 2013, n. 17614

Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 aprile 2013, n. 17614

Quando è configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi Piet – rel. Consigliere
Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere
Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 297/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  LUIGI PIETRO CAVAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 659 c.p. perche’, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato (OMISSIS), disturbava il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), reato commesso fino al (OMISSIS), e condannava l’imputata alla pena di euro 250,00 di ammenda nonche’ a risarcire i danni a favore dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti parti civili.

Il giudice accertava che l’imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all’appartamento abitato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) risiedevano tutto l’anno nel suddetto appartamento.

Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell’appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito.

Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo e’ configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l’interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillita’ puo’ avere riflessi negativi sulla tranquillita’ pubblica.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’articolo 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalita’ dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e non era stato in alcun modo provata la potenzialita’ a disturbare anche il riposo di altre persone.

Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell’articolo 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorita’ per l’esercizio della propria attivita’ commerciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

All’imputata e’ stata addebitata l’ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 659 c.p., poiche’ nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla (OMISSIS) che disturbavano il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorita’.

Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillita’ anche di una sola persona puo’ avere riflessi negativi sulla tranquillita’ pubblica.

E’ stata seguita dal Tribunale, nell’affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilita’ della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 cod. pen.) e’ necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilita’ ed abbiano, anche in relazione allo loro intensita’, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e cio’ a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, e’ sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed e’ indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e’ configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita’ ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell’8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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