Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 05 settembre 2012 n. 14860
Le rimesse effettuate direttamente sul conto dell'amministratore anziché su quello condominiale, confluiscono nell'imponibile?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente -
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
B.P., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.47, presso l’avv. Corti Pio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/02/06, depositata il 27 aprile 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Fatto
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/02/06, depositata il 27 aprile 2006, con la quale, in parziale riforma della decisione impugnata dall’Ufficio, è stato determinato, a carico di B.P., amministratore di condomini, “un maggior reddito di L. 83.880.385, da assommare all’imponibile dichiarato nel quadro 740/94 per l’anno 1993, in L. 138.809.000″ (rispetto al maggior reddito accertato dall’Ufficio, in gran parte sulla base di indagini bancarie, in L. 2.424.000.000).
Il giudice d’appello, da un lato, ha ritenuto di dover decurtare dall’imponibile dichiarato l’importo relativo all’IVA incassata dal contribuente, e, dall’altro, ha affermato che il B. “ha dimostrato l’inerenza dei versamenti bancari alle situazioni condominiali ed ai fatti relativi”, fornendo la documentazione ed i giustificativi che hanno determinato la decisione impugnata.
Il contribuente resiste con controricorso.
2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice a quo d’ufficio decurtato l’IVA dal reddito imponibile dichiarato (rilevando sul punto un errore del primo giudice), è manifestamente fondato, in quanto tale questione, non esaminata in primo grado, non era stata oggetto di motivo d’appello da parte del contribuente.
3. Anche il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla prova da parte del contribuente della natura non reddituale dei vari importi accreditati sui propri conti correnti bancari, appare anch’esso manifestamente fondato, poichè sul punto la motivazione della sentenza impugnata si rivela inadeguata e generica.
4. in conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012.