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Federproprietà AbruzzoImpugnazione delle DelibereCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 gennaio 2010 n. 1201

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 gennaio 2010 n. 1201

C'è differenza ai fini della competenza tra impugnare la decisione assembleare che impone l'obbligo di pagamenti e contestare il suddetto obbligo?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente -
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 10 dicembre 2004 da:

D.R. – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avv. LUPIS Stefano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Mazzini, n. 6;

ricorrente -

contro

Condominio dell’edificio alla (OMISSIS) – in persona dell’amministratore Dr. S.E. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avv. ZAZZA Roberto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 28;

controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Monza n. 2434 del 20 ottobre 2004 – notificata il 10 novembre 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R., premesso di essere proprietaria al piano interrato dell’edificio in (OMISSIS), di un’unità immobiliare ad uso di magazzino non beneficiante di servizi comuni e non avente ingresso dal cortile dello stabile, con atto notificato il 10 marzo 2004 impugnò davanti al Giudice di pace di Monza lo stato di riparto, con il quale l’amministratore del condominio le aveva addebitato la quota di Euro 504,00 della complessiva spesa di Euro 20.300,00, approvata dall’assemblea il 2 dicembre 2003 per l’esecuzione di interventi urgenti nel detto cortile.

Si costituì il Condominio e, eccepiti l’incompetenza per materia e per valore del Giudice di pace ed il difetto del contraddittorio, non essendo stati convenuti nel giudizio tutti i partecipanti al condominio, chiese nel merito il rigetto dell’impugnazione.

Il Giudice di pace con sentenza del 20 ottobre 2004 declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Monza, osservando che il valore della controversia doveva essere determinato con riferimento all’ammontare della spesa complessiva approvata dall’assemblea e ripartita tra i condomini e non all’importo della quota addebitata alla condomina impugnante.

La D. è ricorsa per la cassazione della sentenza con un unico motivo ed il Condominio ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Precede il rigetto delle eccezioni d’inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente: a) per violazione dell’art. 365 c.p.c., non essendo iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione uno dei due difensori che l’ha sottoscritto; b) per violazione dell’art. 46 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 2, artt. 113, 339 e 341 c.p.c., non essendo ricorribile la declaratoria d’incompetenza del giudice di pace, in quanto pronunciata secondo diritto e non impugnabile con regolamento di competenza.

La prima, perchè il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno solo dei due o più difensori della parte muniti di procura, quando, come in specie, il ministero difensivo risulti loro affidato senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 17 luglio 2003, n. 11188), atteso che, ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta.

La seconda, in quanto avverso le sentenze del giudice di pace emesse nelle controversie di valore su cause il cui valore non eccedeva i millecento Euro era ammissibile, in virtù della disciplina stabilita dall’art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3 (applicabile ratione temporis) il solo ricorso per cassazione, tanto se il giudice si fosse pronunciato sul merito della controversia, quanto se si fosse limitato ad una decisione sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, atteso che la circostanza che, in via preliminare, il giudice dovesse accertare i presupposti processuali o di merito della controversia e pronunciarsi sugli stessi non poteva influire sull’individuazione del mezzo d’impugnazione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 23 settembre 1998, n. 9493).

L’unico motivo di ricorso, denunciando la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, lamenta che abbia affermato che l’azione esercitata incideva sulla delibera, con la quale l’assemblea del condominio aveva approvato il 2 dicembre 2003 il preventivo della spesa complessiva di Euro 20.300,00, benchè con l’atto di citazione l’attrice si fosse limitata a domandare la declaratoria di nullità, annullamento, invalidità e/o inefficacia solo dello stato di riparto della spesa redatto dall’amministratore “nella parte in cui addebita pro quota alla proprietà – ad uso di magazzino – dell’attrice, la somma di Euro 504,00″.

Il motivo è fondato.

Ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo una controversia avente ad oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall’assemblea di un condominio, occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il condomino agisca per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, sulla quale è fondata la pretesa del condominio, e quella in cui il condomino abbia invece dedotto per qualsiasi diverso titolo l’insussistenza della propria obbligazione.

Nel primo caso, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera ed al valore della stessa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, giacchè il thema decidendum non riguarda l’obbligo del singolo condomino, bensì l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 aprile 2004, n. 6617), mentre nel secondo, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 24 gennaio 2001, n. 971).

Nella specie risulta dall’esame degli atti, consentito dalla denuncia di un error in procedendo, che l’attrice aveva impugnato lo stato di riparto redatto dall’amministratore, nella parte in cui addebitava alla propria unità immobiliare una quota della spesa complessiva deliberata dall’assemblea del condominio, in ragione dell’esclusione del suo locale dal beneficio dei servizi comuni, stabilita dall’art. 12 del regolamento condominiale, e della circostanza che il medesimo non aveva accesso dal cortile dell’edificio, bensì “per il tramite dell’accesso carraio al fabbricato autorimesse, che, peraltro, è costituito in altro e distinto ente condominiale…”.

L’invalidazione della delibera di spesa non costituiva, dunque, nè una espressa domanda dell’attrice e neppure un antecedente logico- giuridico necessario ai fini dell’accoglimento della sua richiesta di accertamento dell’illegittimità della pretesa vantata nei suoi confronti dal condominio e, conseguentemente, il valore della controversia va determinato, a norma degli artt. 11 e 12, c.p.c., in relazione alla quota contestata, il cui ammontare fa rientrare la causa nella competenza (di equità) del giudice di pace.

Alla fondatezza del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010.

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