Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 giugno 2012 n. 10199
Fin dove può spingersi il sindacato dell'autorità giudiziaria nel decidere sulle decisioni dell'assemblea?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIVALLERO DAVIDE;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell’avvocato PIZZI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GISMONDI MARIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1.- Il Tribunale di Torino rigettava l’impugnativa proposta da C.M. avverso la delibera con cui il Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva respinto la proposta della medesima attrice che fosse aperto un conto corrente intestato al Condominio per il deposito da parte dell’ amministratore delle somme richieste per fare fonte alle spese condominiali.
Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta da C.M..
Secondo i Giudici di appello non esiste un diritto del condomino all’apertura di un conto corrente intestato al Condominio, non essendo imposta da alcuna norma, mentre del tutto inconferenti si erano rivelati i richiami alle norme sul mandato e alla diligenza del buon padre di famiglia che deve informare l’azione del mandatario;
d’altra parte, l’attrice non era stata in grado di allegare quale sarebbe stata la lesione del diritto determinata dalla gestione condominiale.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimato.
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il Condominio non ha depositato l’autorizzazione o la ratifica a resistere in giudizio nel termine assegnato dal Collegio, per cui il predetto – che ha depositato una comparsa conclusionale – deve ritenersi non costituito nel presente giudizio di legittimità.
1.1- Con l’unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1138 e 1710 cod. civ., deduce la nullità della delibera impugnata che a maggioranza aveva deciso una questione che, concernendo il diritto della ricorrente alla conservazione del patrimonio, doveva essere decisa all’unanimità:
deduce che la mancata intestazione di del conto corrente al Condominio da luogo a una gestione dell’amministrazione non prudente nè trasparente, evidenziando i vari rischi derivanti ai condomini dalla intestazione del conto alla persona dell’ amministratore.
1.2.- Il motivo va disatteso.
La questione circa l’ apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all’opportunità o alla convenienza dell’adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell’operato dell’assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 cod. civ.. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 1165/1999; 5889/2001; 19457/2005). Ed invero, l’attrice non è in grado di allegare il diritto che la mancata apertura del conto le avrebbe in concreto leso; nè, d’altra parte, potrebbe configurarsi un’ astratta potenziale menomazione del diritto dei condomini relativamente al controllo della gestione delle somme erogate dai medesimi posto che, secondo le regole del mandato, l’amministratore deve dare il rendiconto.
Il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione va adottata circa il regolamento delle spese relative alla presente fase a stregua di quanto sopra si è detto a proposito della costituzione del Condominio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012.