Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 28 giugno 2012 n. 10951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere […]
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere -
Dott. MATERA Lina – Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15868-2010 proposto da:
P.M. (OMISSIS), T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LONGHITANO NAPOLI CLAUDIO;
- rincorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T. SIG T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO MAGNANO DI SAN LIO;
D.C.M. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SCIBETTA SALVATORE;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 202/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (sent. cass. 18131/10), in subordine, il rigetto e la condanna alle spese.
Fatto
Con citazione 4/11/2000 D.C.M. e B.G. convenivano in giudizio il Condominio di (OMISSIS) e i coniugi T.A. e P.M. per chiederne la condanna all’esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione di infiltrazioni che provenivano dalla terrazza di copertura sovrastante e di proprietà dei coniugi T., provocate dallo stato di cattiva manutenzione del suddetto terrazzo; chiedevano inoltre la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno.
Il Condominio costituendosi assumeva di essersi tempestivamente attivato per l’eliminazione delle infiltrazioni, ma di essere stato ostacolato dai coniugi T..
T.A. e P.M. si costituivano e assumevano che le infiltrazioni provenivano in prevalenza da parti condominiali dell’edificio e negavano ogni responsabilità.
Espletata CTU diretta a stabilire quali fossero le opere necessarie per l’eliminazione della causa dei danni, il Tribunale di Catania con sentenza del 30/4/2004 condannava tutti i convenuti all’esecuzione delle opere indicate dal CTU oltre al risarcimento del danno, da ripartirsi tra il condominio e i proprietari della terrazza di copertura, secondo la percentuale stabilita dall’art. 1126 c.c. T.A. e P.M. proponevano appello deducendo l’esclusiva responsabilità del condominio e l’erronea applicazione dell’art. 1126 c.c.; censuravano, inoltre la condanna all’esecuzione delle opere individuate dal CTU e la statuizione sul riparto delle spese processuali; all’appello resistevano i convenuti. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 15/2/2010 rigettava l’appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali.
T.A. e P.M. propongono ricorso affidato a due motivi e depositano memoria; resistono con controricorso il Condominio e gli attori D.C. e B..
Diritto
L’amministratore del Condominio non risulta autorizzato dal condominio a resistere in giudizio.
Questa Corte, pronunciando a sezioni unite (Cass. SSUU 6/8/2010 n. 18331) ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”. Le SSUU rilevavano che la normativa deve essere interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e delle competenze dell’amministratore di condominio, nonchè in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.) e che, quindi, l’amministratore non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.).
Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente; un tale potere decisionale, secondo la richiamata sentenza, non può competere all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Alla luce di tali principi, ai quali occorre dare continuità, deve essere assegnato all’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere al deposito della ratifica del suo operato da parte dell’assemblea o, se già autorizzato, dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 182 c.p.c., rilevato che l’amministratore non risulta autorizzato dal condominio a resistere in giudizio, assegna termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della ratifica o dell’autorizzazione con delibera condominiale a resistere in giudizio e rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012.