Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoLegittimazione ProcessualeCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 28 giugno 2012 n. 10951

Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 28 giugno 2012 n. 10951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere -
Dott. MATERA Lina – Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15868-2010 proposto da:

P.M. (OMISSIS), T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LONGHITANO NAPOLI CLAUDIO;

- rincorrenti -

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T. SIG T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO MAGNANO DI SAN LIO;
D.C.M. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SCIBETTA SALVATORE;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 202/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (sent. cass. 18131/10), in subordine, il rigetto e la condanna alle spese.

Fatto

Con citazione 4/11/2000 D.C.M. e B.G. convenivano in giudizio il Condominio di (OMISSIS) e i coniugi T.A. e P.M. per chiederne la condanna all’esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione di infiltrazioni che provenivano dalla terrazza di copertura sovrastante e di proprietà dei coniugi T., provocate dallo stato di cattiva manutenzione del suddetto terrazzo; chiedevano inoltre la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno.

Il Condominio costituendosi assumeva di essersi tempestivamente attivato per l’eliminazione delle infiltrazioni, ma di essere stato ostacolato dai coniugi T..

T.A. e P.M. si costituivano e assumevano che le infiltrazioni provenivano in prevalenza da parti condominiali dell’edificio e negavano ogni responsabilità.

Espletata CTU diretta a stabilire quali fossero le opere necessarie per l’eliminazione della causa dei danni, il Tribunale di Catania con sentenza del 30/4/2004 condannava tutti i convenuti all’esecuzione delle opere indicate dal CTU oltre al risarcimento del danno, da ripartirsi tra il condominio e i proprietari della terrazza di copertura, secondo la percentuale stabilita dall’art. 1126 c.c. T.A. e P.M. proponevano appello deducendo l’esclusiva responsabilità del condominio e l’erronea applicazione dell’art. 1126 c.c.; censuravano, inoltre la condanna all’esecuzione delle opere individuate dal CTU e la statuizione sul riparto delle spese processuali; all’appello resistevano i convenuti. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 15/2/2010 rigettava l’appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali.

T.A. e P.M. propongono ricorso affidato a due motivi e depositano memoria; resistono con controricorso il Condominio e gli attori D.C. e B..

Diritto

L’amministratore del Condominio non risulta autorizzato dal condominio a resistere in giudizio.

Questa Corte, pronunciando a sezioni unite (Cass. SSUU 6/8/2010 n. 18331) ha enunciato il seguente principio di diritto:

“L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”. Le SSUU rilevavano che la normativa deve essere interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e delle competenze dell’amministratore di condominio, nonchè in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.) e che, quindi, l’amministratore non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.).

Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente; un tale potere decisionale, secondo la richiamata sentenza, non può competere all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Alla luce di tali principi, ai quali occorre dare continuità, deve essere assegnato all’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere al deposito della ratifica del suo operato da parte dell’assemblea o, se già autorizzato, dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 182 c.p.c., rilevato che l’amministratore non risulta autorizzato dal condominio a resistere in giudizio, assegna termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della ratifica o dell’autorizzazione con delibera condominiale a resistere in giudizio e rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter