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Federproprietà AbruzzoVicinatoCorte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308

Se il vicino provoca, lo si può ingiuriare senza incorrere in reato?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanin – Presidente
Dott. OLDI Pao – rel. Consigliere
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/10/2011 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ingiuria ai danni di (OMISSIS); ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, nonche’ al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

1.1. Ha ritenuto il giudicante che la penale responsabilita’ dell’imputata fosse provata dalle convergenti e dettagliate deposizioni dei tre testi presenti al fatto; e che non fosse applicabile l’esimente della provocazione, in quanto il fatto ingiusto lamentato dall’imputata era stato posto in essere da soggetto diverso dalla persona offesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo la ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilita’ dell’azione penale per mancata identificazione del querelante.

2.2. Col secondo motivo lamenta l’inosservanza del disposto dell’articolo 599 c.p., comma 2, osservando che la giurisprudenza di legittimita’ ha riconosciuto l’applicabilita’ dell’esimente della provocazione anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali da giustificare lo stato d’ira, alla stregua delle comuni regole di esperienza. Nel caso di specie, osserva, il fatto ingiusto, consistito nell’aver violato le regole dell’igiene, lasciando in stato di abbandono un grosso cane sul terrazzo confinante con l’abitazione dell’imputata, era stato commesso da (OMISSIS), fratello della persona offesa.

2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa acquisizione di una prova decisiva, che indica nella documentazione diretta a dimostrare la pendenza di un procedimento penale a carico dei fratelli del (OMISSIS).

2.4. Col quarto motivo ripropone l’eccezione di nullita’ del giudizio di primo grado, per essersi proceduto in assenza del difensore d’ufficio, disattendendo l’istanza di rinvio motivata in base a un impedimento determinato da impegni professionali e dall’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Esaminando nel corretto ordine logico le diverse questioni sollevate nel ricorso, viene per prima in considerazione l’eccezione di nullita’ del giudizio di primo grado, che informa il quarto motivo. Con essa il ricorrente, prospettando la sussistenza del vizio di ordine generale di cui all’articolo 179 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta che sia stata ingiustificatamente disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza tenutasi il 15 aprile 2010, sebbene fosse stato segnalato al giudice il legittimo impedimento del difensore dell’imputato, impegnato in un procedimento cautelare con imputati detenuti. A confutare la motivazione addotta nell’ordinanza di rigetto, osserva che l’istanza di rinvio era stata presentata tre giorni prima dell’udienza, cioe’ appena avuta cognizione dell’impegno concomitante; che l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto in udienza doveva essere soltanto allegata (come in effetti e’ stato), e non anche provata; che la distanza temporale dai fatti non era un valido motivo di rigetto dell’istanza, stante la sospensione dei termini di prescrizione.

1.1. La censura non puo’ trovare accoglimento. Innanzi tutto il ricorrente omette di specificare in quale data il proprio difensore abbia avuto notizia della fissazione dell’udienza nel procedimento cautelare davanti al Tribunale di Nola: il che era necessario a fronte del rilievo, mossogli nell’ordinanza del giudice di pace in data 15 aprile 2010, secondo cui la conoscenza del concomitante impegno professionale risaliva al giorno 11 marzo 2010 ed era, percio’, di gran lunga anteriore al deposito dell’istanza di rinvio, avvenuto il 12 aprile 2010. Secondariamente, perche’ possa farsi luogo al rinvio dell’udienza e’ necessario che sia giustificata l’impossibilita’ per il difensore di avvalersi di un sostituto processuale, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita’ al disposto dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 2, n. 48771 del 01/12/2003, Tortora, Rv. 227693; Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905); ed e’ rilevante osservare, a tale proposito, che l’impossibilita’ deve riguardare la designazione di un qualsiasi sostituto – e non di una persona specifica – sia nel processo in cui l’istanza di rinvio e’ presentata, sia in quello addotto come legittimo impedimento: onde non e’ risolutivo affermare, come fa il ricorrente, che fosse impedito a presenziare l’Avv. (OMISSIS), abituale sostituto del difensore, non essendo dedotta l’impossibilita’ di ricorrere ad altri, per la partecipazione all’una o all’altra delle due udienze concomitanti.

2. Altra eccezione da esaminare con priorita’ e’ quella con cui viene dedotta (primo motivo) l’improcedibilita’ dell’azione penale per nullita’ della querela, in dipendenza della mancata identificazione del querelante.

2.1. Anche di questa va rilevata l’infondatezza, alla stregua delle risultanze cartolari (esaminabili in questa sede per la natura della questione sollevata). Si constata, invero, che in calce alla querela e’ riportata un’annotazione del seguente tenore: “Visto presentato alle ore 10.19 del 31/3/05. Il Comandante Mar. a..s. UPS (OMISSIS)”. Da cio’ appare con chiarezza che l’atto e’ stato depositato personalmente a mani di un’autorita’ legittimata a riceverlo; e, mancando una diversa indicazione, deve presumersi che la presentazione sia stata effettuata direttamente dall’interessato, rendendo cosi’ superflua l’autentica della firma. Rimane il fatto che sia mancata l’identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale; ma la giurisprudenza piu’ recente, nell’ormai irreversibile superamento dei piu’ risalenti arresti citati dal ricorrente, ha statuito

che l’inosservanza del relativo precetto – il quale, giova rimarcarlo, e’ rivolto all’autorita’ ricevente e non al privato che intende querelarsi – non comporta invalidita’ della querela, quando risulti altrimenti certo che il proponente e’ il soggetto legittimato a proporla (Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010 – dep. 14/03/2011, Manetti, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683): il che puo’ ben dirsi nel caso di specie, il cui il querelante e’ poi personalmente comparso davanti al giudice e si e’ costituito parte civile.

3. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del terzo.

3.1. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l’esimente della provocazione, sul rilievo per cui i motivi di contrasto – inerenti, secondo la difesa dell’imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l’abitazione della (OMISSIS), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono – non riguardavano la persona di (OMISSIS), ma i di lui fratelli. La motivazione cosi’ adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l’esimente di cui all’articolo 599 c.p., comma 2, si rende applicabile anche quando la reazione dell’agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Corno, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253).

3.2. La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l’assunto difensivo secondo cui (OMISSIS) era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la (OMISSIS) e (OMISSIS); ma l’argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta percio’ affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo.

4. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli affinche’, in diversa composizione, sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilita’ dell’invocata esimente.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, per nuovo esame.

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