Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 11 febbraio 2013, n. 6546
È disturbo della quiete pubblica spostare mobili alle sei del mattino? Perché?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 517/2008 TRIBUNALE di ORISTANO, del 04/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 4 luglio 2011 il Tribunale di Oristano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di euro 200,00 di ammenda ciascuno perche’ giudicati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 659 c.p., contestato per avere, in concorso tra loro, mediante rumori provocati spostando mobili della loro abitazione, sita al primo piano, disturbato il riposo dei loro vicini di casa, in (OMISSIS) da epoca imprecisata sino al (OMISSIS).
La sentenza fondava il giudizio di responsabilita’ sulle deposizioni dei denuncianti e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avevano riferito dei rumori molesti, avvertiti in prima mattina verso le ore 06.00, provenire dall’appartamento soprastante quello occupato dalla famiglia (OMISSIS).
2. Avverso detta pronuncia gli imputati a mezzo del loro difensore hanno proposto ricorso per cassazione per denunciare contraddittorieta’ e carenza della motivazione sul punto della ritenuta intollerabilita’ delle immissioni rumorose, nonche’ inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell’articolo 659 c.p.; il primo Giudice aveva fondato il giudizio di responsabilita’ sulle dichiarazioni dei testi in assenza di qualsiasi accertamento oggettivo e, nonostante si trattasse di usuali rumori provenienti da un’abitazione, non era stata dimostrata la diffusivita’ di tali immissioni al di la’ dell’alloggio della famiglia (OMISSIS) e quindi l’idoneita’ ad arrecare disturbo alla quiete pubblica e ad un numero indeterminato di persone, per cui la condotta, anche se accertata nel suo compimento, poteva assumere rilievo soltanto quale illecito civile, tutelabile in quella sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto.
1. La sentenza impugnata ha ricostruito i profili fattuali della vicenda in contestazione sulla scorta dei testi indicati dall’accusa, secondo i quali all’interno dell’abitazione occupata dalla famiglia di (OMISSIS), sita in (OMISSIS), per anni il riposo nelle prime ore del mattino dalle 06.00 alle 08.00 circa era stato costantemente disturbato da insopportabili rumori provenienti dall’appartamento soprastante degli imputati, come se vi fossero spostati dei mobili o come se fosse stata ripetutamente fatta saltare sul pavimento una pallina. In particolare, il racconto fatto al dibattimento dal denunciante, costituito parte, civile, (OMISSIS), era stato ritenuto confermato dagli altri testi escussi e non mentite nemmeno dall’imputato (OMISSIS), il quale aveva pero’ ricondotto tali rumori all’inefficiente isolamento acustico dell’edificio.
1.1 Il Tribunale ha altresi’ ritenuto che tali rumori, per l’orario in cui erano stati prodotti e la loro natura, travalicassero i limiti della normale tollerabilita’ e fossero tali da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, dovendosi intendere per tali anche i componenti della famiglia (OMISSIS). Deve dunque rilevarsi che la ricostruzione dei fatti denunciati e’ stata operata in modo logico ed aderente alle risultanze processuali.
Risulta piuttosto fondata la doglianza dei ricorrenti, con la quale si contesta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 659 c.p..
2. In effetti, giova ricordare che per poter configurare la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p., secondo l’ormai costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694; sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, lori, 251406; sez.) e’ necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilita’, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralita’ indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillita’ dei singoli soggetti che denuncino la rumorosita’ altrui.
2.1 Pertanto, quando l’attivita’ disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilita’ penale del soggetto agente non e’ sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneita’ dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi. Soltanto in tali casi potra’ dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.
A tale principio di diritto non si e’ attenuta la sentenza impugnata, di guisa che, non potendosi nel fatto ravvisare gli estremi della fattispecie penale contestata, se ne impone l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.