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Federproprietà AbruzzoFondo patrimonialeCorte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 11 aprile 2013, n. 8882

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 11 aprile 2013, n. 8882

Qual è la "tenuta" di unfondo patrimoniale? Come può essere scardinato in sede processuale?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 31493/2006 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dal prof. avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.ti in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

- intimato -

e sul ricorso n. 1006/2007 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del curatore dott.ssa (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 200/2006 depositata il 15 giugno 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ e, in subordine il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cagliari respinse, per difetto di prova, la domanda proposta dal curatore del fallimento del sig. (OMISSIS) nei confronti di quest’ultimo e di sua moglie, sig.ra (OMISSIS), anche in rappresentanza dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un immobile quale fondo patrimoniale, posto in essere dal fallito allorche’ era ancora in bonis.

La Corte d’appello della stessa citta’ ha poi accolto il gravame del curatore ammettendo la produzione di nuovi documenti, comprovanti l’esistenza di debiti del costituente alla data della costituzione del fondo, ritenuti indispensabili in considerazione della loro incidenza determinante sulla prova della scientia damni da parte del costituente il fondo stesso. Ha tuttavia respinto la richiesta di disporre il conseguente rilascio dell’immobile in favore della curatela.

I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. La curatela fallimentare si e’ difesa con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. I ricorrenti principali hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’articolo 134 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., comma 1, si lamenta che la Corte d’appello abbia emesso la sentenza di accoglimento della domanda avversaria, basata sui nuovi documenti prodotti dalla curatela appellante, senza aver prima provveduto con ordinanza sull’ammissione di tali documenti, che gli appellati avevano espressamente contestato. Con cio’ la Corte avrebbe violato, ad avviso dei ricorrenti, il principio costituzionale del giusto processo, per la mancata esplicitazione delle ragioni dell’ammissione dei nuovi mezzi di prova e per la conseguente impossibilita’ degli interessati di controdedurre al riguardo.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

A norma dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti e’ ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l’indispensabilita’. Tale requisito – posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario – non richiede necessariamente, tuttavia, un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass. 23963/2011, 8877/2012).

Ne’ cio’ e’ in contrasto con il principio cosituzionale del giusto processo, sotto i profili indicati dai ricorrenti, atteso che non viene esclusa la necessita’ della motivazione della decisione e che non e’ affatto impedito il contraddittorio, il quale deve svolgersi fra le parti e non nei confronti del giudice.

3. – Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, e vizio di motivazione, si deduce che non sussistevano i presupposti di legge per l’ammissione dei nuovi documenti in appello, (a) non avendo l’appellante dimostrato di non aver potuto produrli prima per causa a lui non imputabile e (b) non essendo i medesimi documenti indispensabili, posto che in ordine alla scientia damni la curatela non aveva in precedenza fornito alcun’altra prova.

3.1. – Il rilievo di cui sub (a) e’ inammissibile, dato che la Corte d’appello ha ammesso i nuovi documenti non gia’ in ragione dell’incolpevolezza della loro mancata produzione in primo grado, bensi’ per l’altra delle due ipotesi previste dall’articolo 345 c.p.c., comma 3, vale a dire per la ritenuta indispensabilita’ dei documenti stessi.

Il rilievo di cui sub (b), attinente appunto alla valutazione di indispensabilita’, e’ infondato perche’ la norma invocata non condiziona affatto tale valutazione alla precedente tempestiva produzione di altre prove complementari alle nuove.

4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciando falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., in relazione alla L.F., articolo 42, si censura il rigetto della domanda di rilascio in favore del curatore dell’immobile oggetto dell’atto revocato, sostenendo che il rilascio ben puo’ essere ordinato come conseguenza della revoca dell’atto di disposizione.

4.1. – Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse.

La costituzione di un bene in fondo patrimoniale, invero, non comporta il trasferimento della proprieta’ o del possesso del medesimo a terzi, ma soltanto l’assoggettamento a un vincolo di destinazione (articolo 167 c.c., comma 1). La proprieta’ e il possesso dell’immobile di cui trattasi sono dunque rimasti in capo al fallito sig. (OMISSIS), e dunque il curatore del fallimento e’ gia’ titolare, anche in ordine ad esso, dei poteri di cui alla L.F., articolo 42, in forza dei quali puo’ senz’altro procedere alla sua liquidazione all’esito della sola rimozione, con la sentenza di revoca della costituzione in fondo patrimoniale, del vincolo di destinazione sopra detto.

5. – Va pertanto disposto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Le spese processuali vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

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