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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; confini</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3979</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[L'usucapione può applicarsi al diritto di mantere un manufatto inferiori ai limiti previsti dalla legge? Ese il manufatto è abusivo? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2658/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1871/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23.7.1987 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Alba, (OMISSIS) e (OMISSIS) ed esponeva di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS), sito a lato del fondo di proprieta&#8217; dei convenuti; lamentava che gli stessi, nel ristrutturare il loro edificio in difformita&#8217; della concessione edilizia,avessero eseguito opere senza osservare le distanze legali dal fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS) ed eccedenti l&#8217;altezza, la volumetria e le superfici consentite dalla normativa urbanistica. Chiedeva, pertanto, la demolizione delle opere abusive ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>I convenuti si costituivano ed, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del (OMISSIS) alla eliminazione dei manufatti costruiti sulla corte comune o a distanza irregolare dai beni di loro proprieta&#8217; oltre al risarcimento dei danni, avendo l&#8217;attore costruito sul cortile comune un porticato-capannone abusivo a distanza irregolare, oltre ad un&#8217;aiuola, un battuto di cemento ed un balcone con chiusura.</p>
<p>Replicava l&#8217;attore eccependo l&#8217;intervenuto acquisto per usucapione dell&#8217;intero cortile. A seguito del decesso di (OMISSIS), si costituivano, quali eredi, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); espletata C.T.U., con sentenza 28.6.2003, il Tribunale condannava i convenuti alla eliminazione della finestra aperta verso il cortile comune; dichiarava che l&#8217;attore aveva acquistato per usucapione la proprieta&#8217; esclusiva del capannone- porticato costruito sul cortile comune e rigettava le ulteriori domande compensando fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS) avanzando, altresi&#8217;, appello incidentale.</p>
<p>Con sentenza depositata il 21.11.2005 la Corte di Appello di Torino respingeva l&#8217;appello principale e quello incidentale compensando fra le parti le spese del grado. Osservava la Corte territoriale che &#8220;l&#8217;obbligo di rispettare le distanze stabilite dall&#8217;articolo 905 c.c. per l&#8217;apertura di vedute dirette sussiste anche ne caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune&#8221;; che l&#8217;assenza di concessione edilizia, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, non poteva costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, da parte del (OMISSIS), del porticato costruito su parte del cortile comune; che &#8220;il battuto piastrellato&#8221;, realizzato dall&#8217;attore su parte del cortile comune, era conforme al disposto dell&#8217;articolo 1102 c.c. in quanto finalizzato al migliore godimento del cortile stesso da parte del (OMISSIS) ne&#8217; era incompatibile con analogo uso da parte dei comproprietari;</p>
<p>quanto alle doglianze degli appellanti principali riguardanti altri manufatti, la Corte torinese ribadiva quanto gia&#8217; affermato dal primo giudice, in ordine alla mancata indicazione di elementi sufficienti per la loro identificazione e rilevava che, comunque, il C.T.U. non aveva accertato la sussistenza di distanze illegali tra la costruzione del (OMISSIS) e la proprieta&#8217; degli appellanti.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando tre motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 900-905 c.c. e 1102 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, posto che l&#8217;apertura di una finestra sul muro esterno della propria abitazione verso il cortile comune al proprietario di altra casa, rientrava nelle facolta&#8217; di ogni condomino di servirsi della cosa comune nei limiti di cui all&#8217;articolo 1102 c.c., potendosi configurare un asservimento del bene comune all&#8217;immobile di esclusiva proprieta&#8217; con applicazione del disposto dell&#8217;articolo 905 c.c. solo ove l&#8217;area comune sia del tutto avulsa dalle singole unita&#8217; immobiliari e non si inserisca in una situazione condominiale; la sentenza impugnata non aveva, peraltro, preso in esame che nell&#8217;edificio degli attuali ricorrenti gia&#8217; esisteva una porta finestra; che tra il bordo esterno del muro di apertura della finestra in questione ed il confine con la proprieta&#8217; esclusiva con quella comune (cortile) vi era una distanza superiore a m. 1,50 e cioe&#8217; a quella minima richiesta dall&#8217;articolo 905 c.c.; in assenza di adeguata motivazione erano state disattese la richiesta di prove testimoniali e di C.T.U. necessarie per superare eventuali dubbi su dette circostanze;</p>
<p>2) violazione, e/o falsa applicazione degli articoli 871, 872 e 873 c.c.; articoli 1140, 1158 e 1163 c.c.; Legge n. 1150 del 1942 e Legge n. 10 del 1977; omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia;</p>
<p>contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il possesso di un immobile costruito in difetto di concessione edilizia era da ritenersi violento e precario e inidoneo, quindi, all&#8217;usucapione in quanto contrastante con le norme poste a tutela di interessi di carattere generale e suscettibile di rimozione da parte della P.A.; nella specie, peraltro, la costruzione abusiva violava le distanze legali previste dal codice civile e dallo strumento urbanistico in relazione alla distanza dai confini della proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti ed alla distanza dal cortile comune;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; omessa e/o falsa applicazione degli articoli 891 e 2043 c.c.;</p>
<p>la Corte torinese aveva confermato la statuizione di primo grado quanto alla costruzione, da parte del (OMISSIS), di un battuto in cemento sul cortile comune senza dar conto del fatto che la presenza di piante e vasi da fiori, posti &#8220;a presidio&#8221; dell&#8217;opera stessa, potesse essere significativa dell&#8217;intento di trasformare una proprieta&#8217; condominiale in proprieta&#8217; privata; aveva,inoltre, ritenuto non individuabili i manufatti realizzati dal (OMISSIS), oggetto di doglianza in appello, omettendo di esaminare le fotografie allegate alla C.T.U. 6.4.92 e nei documenti prodotti in prime cure,documenti che evidenziavano sia il balcone dei (OMISSIS) con la nuova veranda e sia la caditoia con rinzaffo di cemento;dovevano,comunque,essere ammesse le prove per testi e la C.T.U. richieste nelle fasi di merito.</p>
<p>La prima censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte di appello, in conformita&#8217; alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprieta&#8217; esclusiva di uno dei condomini, e cio&#8217; anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie, da un cortile in comune( Cfr. Cass. n. 8397/2000; n. n. 15787/2002), ne&#8217; il partecipante alla comunione puo&#8217;, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa comune a beneficio di un altro immobile di sua proprieta&#8217; esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitu&#8217; a carico della cosa comune. La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la finestra in questione era stata costruita &#8220;ex novo&#8221; nell&#8217;edificio di proprieta&#8217; esclusiva degli (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e godeva dell&#8217;affaccio diretto sul cortile antistante di proprieta&#8217; comune. L&#8217;assunto sulla trasformazione in finestra di una preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse e&#8217; del tutto generico, risultando dallo &#8220;svolgimento del processo&#8221; della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove (V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non puo&#8217; costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all&#8217;articolo 1158 c.c. e, cioe&#8217;, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinita&#8217;.</p>
<p>Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d&#8217;altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell&#8217;ambito del rapporto pubblicistico tra l&#8217;amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non puo&#8217; neppure incidere sui requisiti del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, in linea, fra l&#8217;altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l&#8217;esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza e&#8217; determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l&#8217;usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.</p>
<p>Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in piu&#8217; recenti pronunce di questa sezione e&#8217; stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprieta&#8217; confinanti, deve ritenersi ammissibile l&#8217;acquisto per usucapione di una servitu&#8217; avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012).</p>
<p>Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato, essenzialmente, che anche per il diritto di proprieta&#8217;, benche&#8217; imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicche&#8217;, coerentemente con la disciplina di tale diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi e&#8217; ragione per escludere, nell&#8217;ambito del rapporto privatistico, l&#8217;usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l&#8217;interesse del privato a non sottostare alla possibilita&#8217; che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorita&#8217; deputata al controllo del territorio, puo&#8217; incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell&#8217;abuso, reprimendo l&#8217;illecito edilizio anche attraverso l&#8217;ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformita&#8217; o variazione essenziale della concessione edilizia.</p>
<p>Del tutto infondata e&#8217;, infine, le terza doglianza.</p>
<p>La Corte distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, che &#8220;il battuto piastrellato&#8221; costituiva, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., un miglioramento della consistenza del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l&#8217;utilizzo di esso anche da parte degli altri comproprietari.</p>
<p>Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha dato conto della impossibilita&#8217; della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate.</p>
<p>La censura sul mancato espletamento di un&#8217;ulteriore istruttoria e&#8217; del tutto generica a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto non giustificata la richiesta di un&#8217;ulteriore approfondimento istruttorio rispetto alle prove gia&#8217; acquisite.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3980</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quali sono le prove che si possono addurre in un giudizio per l'apposizione di confini? Bastano i dati catastali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 188/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1730/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrenti che si riporta agli atti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 15.6.98 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali comproprietari del fondo sito nel Comune di (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 9, mappali 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56 e 57,convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Ivrea, sez dist. di Strambino, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fossero dichiarate di loro proprieta&#8217; le parti di terreno confinanti con la proprieta&#8217; dei convenuti e da essi abusivamente occupate, con condanna dei convenuti medesimi alla rimozione delle opere ivi realizzate.</p>
<p>Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) negando di aver occupato porzioni di terreno appartenenti agli attori ed eccependo di aver comunque usucapito i beni rivendicati. In via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori alla rimozione di un cancello che dava accesso alla loro abitazione.</p>
<p>Assunte le prove testimoniali ed espletata C.T.U., con sentenza 4.6.2003, il Tribunale di Ivrea rigettava la domanda degli attori per difetto di prova sulla domanda di rivendica e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale perche&#8217; proposta tardivamente.</p>
<p>Avverso tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza depositata il 2.11.2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l&#8217;appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.</p>
<p>La Corte di merito rilevava la inammissibilita&#8217; della domanda, proposta per la prima volta in appello, relativa all&#8217;accertamento della proprieta&#8217; nella parte riguardante il tratto di confine fra i mappali 57 e 56 a nord ed il mappale 58 a sud; dichiarava, inoltre, inammissibile l&#8217;ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedevano la condanna di controparte alla rimozione di ogni manufatto sito a distanza illegale dalla proprieta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) in quanto formulata tardivamente in primo grado e non sorretta da specifico motivo di appello quanto alla mancata pronuncia del primo giudice; per il resto, osservava la Corte di merito che gli appellanti non avevano censurato la qualificazione dell&#8217;azione da loro proposta come rivendicazione sicche&#8217;, stante il giudicato formatosi su detta qualificazione, la questione devoluta al giudice di appello doveva ritenevi limitata alla sussistenza o meno della prova necessaria per l&#8217;accoglimento della domanda di rivendicazione riguardanti le porzioni di terreno nel tratto di confine fra i mappali 56 e 54 a nord ed il mappale 48 a sud, il muro di confine a secco, ubicato tra lo spigolo nord-est dell&#8217;edificio dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e il confine est della proprieta&#8217; degli stessi, nonche&#8217; la striscia di terreno soprastante il muro a secco nel tratto di confine tra il mappale 48 a nord ovest ed il mappale 58 a sud est. Al riguardo riteneva il giudice di appello che gli appellanti non avessero fornito una prova adeguata del loro diritto di proprieta&#8217; posto che le risultanze catastali avevano natura meramente indiziaria.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>errata valutazione delle risultanze istruttorie; violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della proprieta&#8217; ex articolo 948 c.c. nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, considerato che &#8220;la C.T.U., tramite accertamenti di altra natura, aveva confermato quanto gia&#8217; era deducibile dalle mappe catastali i cui dati erano comunque attendibili in quanto concordanti con tutte le risultanze istruttorie dei due gradi di giudizio; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva inoltre escludersi che i convenuti avessero contestato il diritto di proprieta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) sulle porzioni di terreno in questione al di la&#8217; di una mera contestazione &#8220;di stile&#8221;.</p>
<p>Dette censure sono prive del requisito di specificita&#8217; in quanto non colgono le complessive ragioni della decisione impugnata e si limitano ad un generico richiamo alle risultanze istruttorie dei due gradi del giudizio di merito senza una loro individuazione specifica con la conseguenza che e&#8217; precluso alla Corte di legittimita&#8217; ogni controllo sulla fondatezza delle doglianze.</p>
<p>Deve, peraltro, evidenziasi che la Corte di merito ha ritenuto, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che i dati catastali, per la loro natura meramente indiziaria, non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica( Cfr. Cass. n. 1044/95; n. 3398/84), considerata la prova rigorosa richiesta ex articolo 948 c.c..</p>
<p>E&#8217; pur vero che la prova, in tema di revindica, puo&#8217; essere data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto, a tal fine, insufficiente la C.T.U. perche&#8217; fondata solo sui dati catastali non convalidati da altri elementi probatori (V. Cass. n 1650/94).</p>
<p>A fronte di detta valutazione probatoria, riservata al giudice di merito, e&#8217; precluso, in sede di legittimita&#8217;, ogni ulteriore apprezzamento sul punto.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in difetto di attivita&#8217; difensiva da parte degli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 72</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[manufatto]]></category>
		<category><![CDATA[suolo]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa deve intendersi per "costruzione" ai fini della normativa codicistica sulle distanze e della normativa integrativa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29328/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 33894/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per manifesta infondatezza del ricorso principale, e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 16.2.1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS), lamentando che lo stesso, proprietario in (OMISSIS) di un villino sito nel complesso edilizio denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;, confinante con il loro villino, facente parte del medesimo complesso, avesse realizzato a confine con la porzione del loro immobile, adito a vialetto di accesso, un vano di circa m. 5 x 3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste del Reg. Ed. di detto Comune ed, in particolare dell&#8217;articolo 90, n. 3, che stabiliva per la zona estensiva, ove ricadevano gli immobili, una distanza dal confine di almeno mt. 5.</p>
<p>Chiedevano, pertanto, la demolizione del manufatto ed il risarcimento dei danni per la &#8220;diminuita amenita&#8217; dei luoghi, l&#8217;emissione di odori e fumi insalubri e la riduzione dell&#8217;esposizione al sole del loro vialetto&#8221;.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. il GOA, con sentenza 21.9.2001, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Avverso tale sentenza i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 26.7.2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, condannava il (OMISSIS) ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprieta&#8217; degli appellanti; rigettava la domanda di risarcimento di ulteriori danni e condannava l&#8217;appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che: a) il vano oggetto di contestazione (adibito a cucina, rifinito in ogni sua parte e delle dimensioni di m. 3,45 x2,200 ed alto m. 2,67), sito in zona estensiva era soggetto al rispetto della distanza legale di m. 5 dal confine, come previsto dal regolamento del Comune di (OMISSIS), a prescindere dalla sua funzione pertinenziale, in quanto costituiva un edificio e non rispettava l&#8217;obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine imposto dal regolamento edilizio locale; b) non erano provati i danni genericamente dedotti dagli attori in quanto l&#8217;immissione di fumi ed odori non era conseguente alla realizzazione della costruzione, ma all&#8217;uso di un barbecue posto all&#8217;esterno del vano, sul lato sud della costruzione; la diminuzione di insolazione e di amenita&#8217; del vialetto degli attori era insussistente o del tutto trascurabile in relazione all&#8217;altezza della costruzione posta a ridosso del muro di confine ed alla conformazione dei luoghi.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) formulando tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale relativamente al rigetto della loro domanda di risarcimento danni. Le parti hanno presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e segg., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello non aveva tenuto conto che le norme di cui all&#8217;articolo 873 c.c. e segg., sono applicabili nei soli casi in cui venga realizzata un&#8217;opera che determini un aumento della cubatura utile ed abitabile, necessitante di apposita concessione edilizia;nella specie si trattava invece di opera accessoria, pertinenza dell&#8217;edificio principale gia&#8217; esistente e non ricorreva l&#8217;ipotesi di costruzioni frontistanti sicche&#8217; dette norme, nella specie, non trovavano applicazione.</p>
<p>2) falsa applicazione dell&#8217;articolo 90, n. 3, del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello aveva considerato l&#8217;opera in questione di natura autonoma anziche&#8217; pertinenza dell&#8217;immobile principale, come ritenuto dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune che aveva rilasciato, per la relativa esecuzione, una semplice autorizzazione; il giudicante aveva, quindi, applicato erroneamente la normativa del Reg. Edilizio riguardante la costruzione di nuovi immobili;</p>
<p>3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello qualificato il manufatto in questione come opera principale e non pertinenziale, omettendo di indicare gli elementi a giustificazione della decisione.</p>
<p>Previa riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., va, innanzitutto, respinta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, sollevata dai resistenti per la mancata formulazione dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c.. E&#8217; sufficiente al riguardo rilevare che tale norma, &#8220;ratione temporis&#8221;, non trova applicazione nella specie, posto che la sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 26.7.2005, allorche&#8217; non era ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato. La prima e la terza doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono rapportate alle argomentazioni della sentenza impugnata,laddove si afferma che l&#8217;obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine era conseguente alla consistenza della costruzione realizzata dal (OMISSIS) a confine con una porzione del fondo degli appellanti adibita a vialetto, costruzione di m. 3,45 x 2,20, alta mediamente m. 2,67, rifinita in ogni sua parte con intonaco e pavimentazione, come accertato mediante C.T.U., non contestata sul punto; non rilevava, di conseguenza, l&#8217;eventuale funzione pertinenziale della casa o del giardino dell&#8217;appellato. Tale motivazione e&#8217; conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte che, ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;articolo 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidita&#8217;, stabilita&#8217; ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio&#8217; indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, cosi&#8217; da ampliarne la superficie o la funzionalita&#8217; economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (Cfr. Cass. n. 4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; inficiato da genericita&#8217;, posto che non indica la disposizione di edilizia locale che esonererebbe le costruzioni accessorie dal rispetto della distanza prescritta per gli edifici, ma si limita a menzionare l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;opera in base ad autorizzazione anziche&#8217; a concessione, circostanza del tutto irrilevante in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali.</p>
<p>Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.</p>
<p>Del pari infondato e&#8217; il ricorso incidentale con cui viene dedotta l&#8217;insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione e la violazione dell&#8217;articolo 1226 c.c., in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni, assumendosi che: a) i fumi e gli odori non prevenivano da un barbecue posto sul lato sud della cucina, ma nel lato sud all&#8217;interno di tale vano; b) il vano era di maggiore altezza rispetto al muro di confine; c) nelle conclusioni era stata chiesta la liquidazione del danno, in via equitativa, per l&#8217;impossibilita&#8217; di precisarne l&#8217;ammontare.</p>
<p>Orbene, con riferimento al profilo della doglianza sub a), il ricorso non coglie la &#8220;ratio decidendi&#8221; che ha escluso i danni conseguenti ai fumi ed agli odori in quanto non derivanti dalla realizzazione dell&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale,ma costituenti immissioni conseguenti all&#8217;uso del barbecue (ex articolo 844 c.c.) &#8211; Quanto ai danni per la diminuita insolazione del vialetto, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza o trascurabilita&#8217; di danni conseguenti alla maggiore altezza del locale in questione rispetto al muro di cinta, &#8220;attesa la conformazione dei luoghi ed escluso che l&#8217;altezza del vano superi quella massima imposta dal regolamento edilizio&#8221;; i ricorrenti, sul punto,si limitano a riproporre la circostanza della maggiore altezza del vano senza cogliere tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Ne&#8217; e&#8217; censurato l&#8217;argomento che ha escluso &#8220;in relazione alla reale consistenza dei luoghi, quale ampiamente descritta dal consulente di ufficio,ogni riduzione dell&#8217;amenita&#8217; di essi o della visuale&#8221;. Del tutto sussidiario e&#8217;, peraltro,l&#8217;ulteriore argomento della genericita&#8217; della deduzione dei danni.</p>
<p>Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 1 febbraio 2013, n. 2480</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[amenità]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>
		<category><![CDATA[muro di confine]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la tettoia del vicino è poco più alta del muro di confine, il manufatto va abbattuto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MATERA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1581/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 3972/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1123/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento del 2 motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi; estinzione del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 20.9.2001 il GOA del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda svolta con citazione de 6.4.94 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a rifinire il muro di confine con la proprieta&#8217; di parte attrice, rigettando, invece, sia la domanda di demolizione di una tettoia realizzata dalla convenuta sul proprio fondo e di cui gli attori avevano lamentato l&#8217;inosservanza delle distanze legali e sia la connessa domanda risarcitoria; compensava le spese giudiziali tranne quelle di C.T.U. poste a carico degli attori.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), quali aventi causa dagli altri attori in primo grado, in forza di contratto di compravendita del 14.1.98, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della (OMISSIS) alla demolizione della tettoia, al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) ed, in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stata condannata all&#8217;intonacatura del muro di confine da lei realizzato.</p>
<p>Con sentenza depositata il 9.11.2005 la Corte d&#8217;Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore degli appellanti, della somma, equitativamente determinata, di euro 500,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito, per nove anni, dagli appellanti incidentali per la diminuzione di amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217;, considerata la modestia del danno stesso grattandosi di tettoia poco piu&#8217; alta del muro si confine cui era addossata; compensava per meta&#8217; le spese di entrambi i gradi e condannava la (OMISSIS) a rifondere agli appellanti la restante parte delle spese, ponendo quelle della C.T.U. espletata in primo grado a carico delle parti in eguale misura.</p>
<p>Osservava la Corte territoriale che la tettoia era da considerarsi del tutto legittima, posto che il sopravvenuto strumento urbanistico, in vigore dal 1999, consentiva di costruire in aderenza al confine e che il C.T.U. aveva accertato che la tettoia &#8220;e&#8217; posta sul confine&#8221;; doveva escludersi, peraltro, la lamentata violazione delle distanze tra pareti finestrate per difetto di prova, da parte degli appellanti, sulle modalita&#8217; costruttive della loro veranda ed avendo la (OMISSIS), nella sua comparsa di risposta, evidenziato che tale veranda era &#8220;aperta&#8221; e che la propria tettoia era sorretta da pilastri in legno e non aveva, quindi, alcuna parete; ribadiva l&#8217;obbligo della (OMISSIS) di provvedere alla intonacatura del muro di confine, trattandosi di opera a completamento del manufatto stesso. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e memoria la (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale limitatamente alla propria condanna al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.p.c. e articolo 878 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; essendo incontestato che la tettoia della (OMISSIS) non fosse in alcun modo in contatto con il muro di confine, doveva ordinarsi la demolizione ovvero l&#8217;arretramento della tettoia stessa, ai sensi dell&#8217;articolo 873 c.c. e dell&#8217;articolo 20 del P.R.G. del Comune di Viagrande che consentiva di costruire ad una distanza di mt. 5 dal confine o in aderenza allo stesso; peraltro detto manufatto aveva un&#8217;altezza superiore al muro di cinta posto sul confine e, pertanto, anche sotto tale profilo, non costituiva una costruzione in aderenza ed avrebbe dovuto rispettare le distanze legali tra costruzioni, essendone stata, fra l&#8217;altro,modificata la destinazione d&#8217;uso a parcheggio anziche&#8217; &#8220;a serra&#8221;, come previsto nella relativa autorizzazione;</p>
<p>2) violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 , articolo 9; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto inapplicabile detta norma benche&#8217; i fondi di proprieta&#8217; delle parti fossero divisi da un muro di cinta con altezza inferiore a tre metri che non poteva, percio&#8217;, essere considerato costruzione ai fini del computo della distanza legale ex articolo 878 c.c.; in ogni caso, la tettoia, quand&#8217;anche ritenuta edificata in aderenza al confine, era illegittima nella parte frontistante la parete finestrata degli attori, stante l&#8217;inosservanza della distanza di dieci metri;</p>
<p>3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla determinazione della somma (euro 500,00) dovuta dalla (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno; la Corte territoriale aveva liquidato una somma palesemente esigua con motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, aveva riconosciuto il grave nocumento derivante dalla tettoia a causa della &#8220;diminuzione dell&#8217;amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217; e, dall&#8217;altro, aveva affermato che il pregiudizio degli appellanti era modesto, trattandosi di una semplice tettoia poco piu&#8217; alta del muro di confine;</p>
<p>4) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, per avere il giudice di appello liquidato gli onorari, per il primo ed il secondo grado di giudizio, in violazione della tariffa professionale vigente al momento in cui la prestazione professionale era stata portata a termine, senza tener conto, inoltre, che si trattava di controversia di valore indeterminabile.</p>
<p>Deve, preliminarmente, disporsi, ex articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p>Sull&#8217;appello incidentale, avendovi la resistente rinunciato con memoria depositata il 24.10.2012, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza ha affermato,sulla base di quanto accertato mediante C.T.U., che la tettoia era posta sul confine; con valutazione sorretta da logica motivazione ha, inoltre, evidenziato che il mancato appoggio della tettoia sul muro ed il fatto che la stessa non fosse sorretta da autonomi pilastri non costituiva circostanza dimostrativa di alcuna significativa distanza dal confine stesso. La questione sulla destinazione della tettoia ad uso diverso da quello per cui era stata autorizzata e&#8217; nuova e, come tale,inammissibile e non e&#8217; dato comunque, ravvisarne la rilevanza ai fini della decisione.</p>
<p>Del pari nuovo oltreche&#8217; inficiato da astrattezza, e&#8217; il generico rilievo che per la parte superiore al muro la costruzione non avrebbe potuto essere realizzata sul confine sicche&#8217; di tale questione e&#8217; precluso l&#8217;esame.</p>
<p>Il secondo motivo, nella parte in cui fa riferimento alla distanza tra gli edifici prevista dallo strumento urbanistico, distanza che potrebbe essere stata violata dalla costruzione sul confine della tettoia in quanto distante due metri dal fabbricato degli attori, costituisce questione nuova; non coglie, invece, la &#8220;ratio decidendi, il profilo della censura relativo alla mancata applicazione della distanza fra pareti finestrate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con adeguata motivazione, del difetto di prova sulla natura di parete finestrata della veranda appartenente degli attori e sul fatto che la tettoia integrasse una parete.</p>
<p>La terza doglianza e&#8217; infondata in quanto attiene alla quantificazione del danno in via equitativa. Sul punto va rammentato che la valutazione equitativa del danno contiene inevitabilmente, per sua natura, un certo grado di approssimazione della relativa statuizione ed e&#8217; suscettibile di rilievi in sede di legittimita&#8217; solo se difetti totalmente la giustificazione che sorregge la statuizione medesima, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (v. Cass. n. 1529/2010; n. 12318/2010).</p>
<p>Nella specie detto apprezzamento risulta sufficientemente motivato, quanto alla determinazione dell&#8217;importo monetario del danno, con riferimento al fatto che la tettoia era &#8220;poco piu&#8217; alta dello stesso muro di confine al quale e&#8217; addossata&#8221;, senza che possa individuarsi alcuna contraddizione e in relazione alla natura del danno in concreto configurato (diminuzione di amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217; del fondo). Privo di fondamento e&#8217;, infine, il quarto motivo, posto che trattasi di controversia, relativa a bene immobile, il cui valore va determinato, ai sensi dell&#8217;articolo 15 c.p.c., in base alle rendite catastali; nel controricorso, peraltro, e&#8217; stato indicato un valore della controversia compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 ed, in ogni caso, secondo il disposto di detta norma, gli onorari non potevano essere commisurati a quelli previsti dalle tariffe per controversie di valore indeterminato.</p>
<p>In conclusione il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorrono giusti motivi,avuto riguardo all&#8217;esito della lite ed alla diversita&#8217; delle decisioni nei diversi gradi di giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 512</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può sempre chiedere che il confinante partecipi alle spese di erezione del muro? uando un'apertura nel muro può essere definita luce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33789/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2914/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 25 novembre 1997, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) per sentirla condannare all&#8217;eliminazione di tutte le opere lesive del suo diritto di proprieta&#8217; e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiariva l&#8217;attore che la (OMISSIS) confinante con il proprio fondo, aveva edificato sul terreno di sua proprieta&#8217; alcuni corpi di fabbrica e aveva costruito un muro dallo spessore di 50 cm per meta&#8217; del suo terreno e per l&#8217;altra meta&#8217; sul terreno di esso (OMISSIS).</p>
<p>Detto muro di altezza variabile non solo divideva le due proprieta&#8217; ma fungeva anche da parapetto al solaio di copertura dei nuovi fabbricati creando vedute illegittime. Lamentava, altresi&#8217;, che nell&#8217;edificio principale si aprivano altre vedute poste a distanza dal confine inferiore a quella prescritta.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) opponendosi alla domanda e rilevando che l&#8217;attore non aveva partecipato alle spese della costruzione del muro di confine, aveva realizzato alcune opere illegittime ed aveva ancorato al muro di confine tubazioni di alcuni servizi e arbitrariamente chiuso le luce da lei poste sul muro di confine, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese da lei sostenute per la costruzione del muro di confine, alle eliminazioni delle tubazioni e al ripristino dello stati dei luoghi.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, dopo aver espletato CTU, con sentenza del 20 giugno 2003, condannava la convenuta a chiudere le luci aperte sul muro di confine, condannava l&#8217;attore a rimuovere le tubazioni idriche ed elettriche collocate sul muro comune. Rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti e compensava le spese giudiziali.</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS) deducendone l&#8217;erroneita&#8217; per due motivi.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) resistendo all&#8217;appello e chiedendone il rigetto, nella sola eventualita&#8217; di accoglimento dell&#8217;appello proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese sostenute per la costruzione del muro divisorio.</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2914 del 2005, accoglieva l&#8217;appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale condannava (OMISSIS) ad installare nel tratto B-C del terrazzo A della costruzione D, sino all&#8217;attuale altezza della cancellata metallica, una grata fissa in metallo dotata di maglie non maggiore di tre centimetri quadrati. Dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale, compensava le spese. A sostegno di questa decisione, la Corte napoletana osservava che in corrispondenza della copertura calpestabile della fabbrica D, il muro posto al confine tra le due proprieta&#8217; costituiva il parapetto dell&#8217;anzidetto terrazzo con un&#8217;altezza di un metro dal piano di calpestio del terrazzo, al di sopra del parapetto vi era una cancellata in ferro di m. 1,50. Ora l&#8217;apertura posta dall&#8217;appellata verso il fondo del vicino non integrava gli estremi di una veduta, eppero&#8217;, essendo, pur sempre, un&#8217;apertura verso il fondo del vicino era necessario che fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 come prevede il successivo articolo 902 cod. civ..</p>
<p>Considerato che l&#8217;appellante non si era lamentato per la condanna a rimuovere le tubazioni di alimentazione idrica ed elettrica poste sul muro divisorio ma che non fosse stata condannata anche la (OMISSIS) alla rimozione di tubazione ivi collocate dalla stessa sul muro divisorio, il relativo motivo d&#8217;appello e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) per un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge di cui all&#8217;articolo 901 c.c. in correlazione con gli articoli 905 e 902 c.c. con riferimento alla qualificazione della veduta illegittima. Avrebbe errato, la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell&#8217;aver affermato che la veduta presente a ridosso del confine (OMISSIS) (OMISSIS) non sarebbe soggetta alla distanza di m. 1,5 dal fondo del vicino come prescrive la norma dell&#8217;articolo 905 cod. civ., poiche&#8217; dalla terrazza in questione si puo&#8217; soltanto guardare sul fondo del vicino senza possibilita&#8217; di affaccio a causa della presenza delle sbarre verticali di una cancellata in ferro sovrastante il parapetto ed incorporata ad essa, considerato che l&#8217;obbligo di rispettare le distanze per l&#8217;apertura di vedute sul fondo del vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l&#8217;affaccio sul medesimo. La Corte napoletana avendo disposto la condanna della (OMISSIS) alla chiusura del lato del terrazzo prospiciente il fondo (OMISSIS) (quello quindi sul confine) mediante la collocazione sulla cancellata metallica di una grata fissa dotata di maniglie non maggiori di tre centimetri ed avere stabilito che non occorreva innalzare ulteriormente l&#8217;altezza complessiva della chiusura verso il fondo (OMISSIS), attualmente di metri 2,50, dal piano di calpestio del terrazzo, non ha tenuto conto che il n. 2 dell&#8217;articolo 901 stabilisce che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono avere il lato inferiore ad un&#8217;altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo al quale si&#8217; vuol dare luce e area e non minore di due metri se sono ai piani superiori.</p>
<p>La Corte napoletana, secondo il ricorrente, avrebbe commesso un ulteriore errore laddove limita il suo provvedimento esclusivamente al tratto B-C omettendo completamente la pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che, come ha rilevato il tecnico, l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratta C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D.</p>
<p>1. &#8211; Il motivo e&#8217; in parte fondato, in parte inammissibile.</p>
<p>Secondo la Giurisprudenza consolidata, l&#8217;apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, e&#8217; considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ed e&#8217; soggetta al relativo regime.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dall&#8217;articolo 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell&#8217;apertura irregolare comportarla necessita&#8217; di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall&#8217;articolo 901 cod. civ. e cioe&#8217;: l&#8217;inferriata, la grata in metallo e l&#8217;altezza. L&#8217;inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene infatti sicura un&#8217;inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l&#8217;immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l&#8217;altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l&#8217;esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell&#8217;apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce e&#8217; realizzata.</p>
<p>1.1.a). &#8211; Ora nel caso in esame la Corte napoletana pur avendo riconosciuto che il muro posto a confine tra le proprieta&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) costituiva il parapetto del terrazzo della fabbrica D realizzata dalla (OMISSIS), ed essendo sovrastato da una cancellata in ferro alta m. 1,50, realizzava una luce irregolare, e pero&#8217;, nel disporre la regolarizzazione di tale apertura non teneva conto della normativa di cui al n. 2 dell&#8217;articolo 901 cod. civ., e cioe&#8217; ometteva di disporre la sopraelevazione del muro ad un&#8217;altezza non inferiore a metri 2,50 da suolo calpestabile del terrazzo della (OMISSIS), considerato che il terrazzo di cui si dice e&#8217; collocato ad un piano superiore rispetto al piano terreno. Il calcolo aritmetico tra la misura del basso parapetto in muratura e la misura della cancellata che lo sovrastava, prospettato dalla Corte di Appello di Napoli, non e&#8217; in grado di modificare lo stato di irregolarita&#8217; della luce di cui si dice perche&#8217; la cancellata in ferro sovrastante il parapetto alto un metro identifica in tutta la sua grandezza lo spazio dell&#8217;apertura che andava regolarizzata. Insomma, lo spazio identificato dalla cancellata esistente andava considerato quale apertura sul fondo del vicino il cui lato inferiore esterno ed interno non doveva essere posto ad una altezza inferiore di m. 2,50 dal suolo di calpestio ovvero dal suolo del terrazzo della (OMISSIS).</p>
<p>1.b). &#8211; Inammissibile e&#8217; il profilo del motivo con il quale il ricorrente lamenta l&#8217;omessa pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D. Intanto tale censura non identifica una violazione o falsa applicazione della normativa di cui agli articoli 901 &#8211; 905 cod. civ., ma un&#8217;omissione di motivazione o una lesione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, vi e&#8217; ragione di ritenere che la censura introduca una questione nuova non proponibile in cassazione, considerato che nella descrizione dei luoghi cui si riferisce la controversia e&#8217; stato detto che il fondo della (OMISSIS) presentava un corpo di fabbrica seminterrato (denominato D) posto a confine con il fondo (OMISSIS) e piu&#8217; precisamente in appoggio al muro comune di confine e che il solaio di copertura di quest&#8217;ultimo corpo di fabbrica D si presentava piano ed adibito a terrazzo praticabile.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 4 gennaio 2013, n. 93</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
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		<description><![CDATA[Se tra due fondi esiste un muro di separazione, possono essere piantati albei ad alto fusto in deroga alle distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33047-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) N.Q. DI CURATORE DI (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 24/2006 del TRIBUNALE di BARCELLONA P.G. SEDE DISTACCATA DI MILAZZO, depositata il 09/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) con atto di citazione del 16 aprile 1999 conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Milazzo, (OMISSIS), chiedendo la condanna della convenuta all&#8217;estirpazione di un filare di alloro e di due piante di nespolo posti in prossimita&#8217; del confine tra i due fondi di proprieta&#8217; delle rispettive parti. Chiedeva, altresi&#8217;, il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) eccependo l&#8217;incompetenza per materia e per valore del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda, formulando domanda riconvenzionale al fine di accertare il diritto di mantenimento delle piante in questione, anche se poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, atteso che le stesse erano state piantate piu&#8217; di venti anni addietro.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza n. 80 del 2003, respinte le eccezioni d&#8217;incompetenza per materia e per valore, rilevato che dalle risultanze della CTU era emerso che le piante oggetto di causa erano di giovane eta&#8217;, condannava (OMISSIS) alla rimozione delle piante di nespolo in quanto poste a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, condannava, altresi&#8217;, la convenuta a garantire la periodica cimatura della siepe costituita dal filare di piante di alloro al fine di tenere la stessa sempre al di sotto dell&#8217;altezza di un metro pari all&#8217;altezza del muro di divisione posto al confine tra i due fondi, rigettava la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata, condannava, (OMISSIS) al pagamento della meta&#8217; delle spese di lite in favore di (OMISSIS).</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello, davanti al Tribunale di Barcellona, (OMISSIS) chiedendo l&#8217;integrale riforma della sentenza per due motivi: 1) perche&#8217; le piante di nespolo erano piante da frutto e la C.T.U. non aveva accertato un&#8217;altezza superiore a due metri e mezzo per cui le piante rientravano nella previsione dell&#8217;articolo 892 c.c., comma 1, n. 3 che prevede una distanza dal confine di circa 50 cm. e non, invece, quella indicata dal Giudice di Pace di m. 1,50; 2) il ragionamento del C.T.U. fatto proprio dal Giudice di Pace era contraddittorio laddove affermava che le piante di alloro, pur essendo disposte a siepe e pur essendo state qualificate come di natura arbustiva, venivano poi equiparate alle siepi di ontano e castagno o altre piante simili di alto fusto per le quali e&#8217; prevista una distanza minima di un metro e mezzo. Piuttosto, essendo il filare di alloro costituito da arbusti andava applicato l&#8217;articolo 892 c.c. che prevede la distanza minima dal confine di cm. 50.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) la quale contestava i motivi di appello e, ad un tempo, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza, laddove aveva erroneamente ritenuto il filare di alloro come piante da siepe e non, invece, di alto fusto, e quella parte della sentenza, laddove aveva rigettato la domanda di risarcimento danni.</p>
<p>Il Tribunale di Barcellona, con sentenza n. 24 del 2006, confermava la sentenza di primo grado, compensava tra le parti le spese di lite del secondo grado. Secondo il Tribunale di Barcellona era corretta la valutazione del Giudice di Pace e, cioe&#8217;, aver ritenuto che le piante di nespolo andavano classificate tra le piante di cui all&#8217;articolo 892 c.c., comma 1, n. 2 e andavano poste a distanza di un metro e mezzo dal confine, che la siepe di alloro andava equiparata alle siepi di ontano e castagno per le quali l&#8217;articolo 892 cod. civ. prevede una distanza dal confine di un metro.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) e per essa il suo curatore (OMISSIS), ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 892 cod. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in applicazione del disposto di cui all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Barcellona avrebbe dovuto dichiarare il difetto di motivazione in ordine alla sentenza del Giudice di Pace perche&#8217; il Giudice di Pace non avrebbe esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto infondati i rilievi opposti alla CTU solo perche&#8217; erano stati avanzati dopo il deposito della relazione. E, scrive la ricorrente &#8211; ammettendosi in astratto che il Tribunale si sia sostituito al primo giudice per rispondere ai rilievi opposti alla relazione della CTU da parte ricorrente non ci e&#8217; chi non veda che il ragionamento non coglie nel segno, essendo stata evidenziata la pratica colturale irrazionale proprio dal CTU come segnato dai richiamati rilievi critici del CTP. Insomma &#8211; scrive ancora la ricorrente &#8211; l&#8217;assunto del giudice di appello e&#8217; infondato su una interpretazione non corretta delle circostanze di fatto a cui sono stati applicati errati principi di diritto.</p>
<p>1.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Va precisato che il Tribunale di Barcellona ha identificato il filare di piante di alloro di proprieta&#8217; di (OMISSIS), una siepe, in ragione delle indicazioni della C.T.U. e tenuto conto anche di quelle espressioni contenute nella C.T.U. che secondo la ricorrente, indurrebbero ad escludere che quel filare potesse essere inteso siccome siepe. In particolare, come e&#8217; detto nella stessa sentenza impugnata il CTU ha accertato che le piante oggetto di causa sono state poste per la formazione di una siepe. Pertanto l&#8217;identita&#8217; quale siepe di quel filare e&#8217; riscontrata dal Tribunale in ragione della specifica funzione che quel filare di alloro presentava di avere. Ne&#8217; la constatazione del il CTU secondo cui vi era una crescita disarmonica delle piante di alloro, con varie altezze raggiunte, tale che l&#8217;effetto siepe non si manifestava nella sua interezza, consente di escludere l&#8217;identita&#8217; di siepe di quel filare di piante di alloro, perche&#8217; la crescita disarmonica e il fatto che si registrasse per alcune piante un&#8217;altezza diversa avrebbe dovuto comportare (o avrebbe comportato) soltanto la necessita&#8217; di interventi di regolarizzazione e di intereventi di potatura.</p>
<p>1.1.b).- Tuttavia, la censura non ha ragione di essere anche perche&#8217; non coglie la ratio della decisione la quale risulta fondata piu&#8217; che sulla natura o identita&#8217; del filare di piante di alloro sul dato di fatto dell&#8217;esistenza di un muro di divisione posto sul confine dei fondi di cui si dice. Come ha chiarito il Tribunale di Barcellona nel caso in esame le distanze legali non dovevano essere rispettate perche&#8217; al confine tra i fondi di cui si dice vi era un muro divisorio e pertanto il filare delle piante di alloro (anche se, per ipotesi, quelle piante fossero ritenute alberi di alto fusto) poteva essere mantenuta anche a distanza inferiore rispetto alle distanze legali sempre che le piante poste a distanza inferiore dal confine non superassero l&#8217;altezza del muro di divisione.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., terza ipotesi in relazione all&#8217;articolo 892 c.c., u.c. per errata e falsa applicazione della norma. Avrebbe errato il Tribunale di Barcellona, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che per la siepe di alloro, pianta ritenuta di alto fusto, non dovesse applicarsi la distanza prevista dall&#8217;articolo 892 c.c., comma 2 perche&#8217; esistente sul confine un muro divisorio, perche&#8217; come ha affermato questa Corte con la sentenza n. 12956 del 29/09/2000.</p>
<p>&#8220;Soltanto se il confine tra due fondi e&#8217; costituito da un muro divisorio, proprio o comune, e&#8217; consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perche&#8217; in tal caso il vicino non li vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicita&#8217;&#8221;.</p>
<p>2.1.- Anche questo motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A bene vedere il Tribunale di Barcellona ha seguito, mutatis mutandis l&#8217;orientamento espresso da questa Corte e richiamato dalla stessa ricorrente. Questa Corte ha avuto modo di affermare che &#8220;La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che, a norma dell&#8217;articolo 892 cod. civ., comma 4, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall&#8217;articolo 881 cod. civ., muro, a tali effetti, e&#8217; soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma e&#8217; appunto quella di nascondere le piante stessa alla vista del vicino&#8221;.</p>
<p>Sicche&#8217; appare del tutto coerente con questo principio l&#8217;affermazione del Tribunale di Barcellona laddove ha chiarito che il filare delle piante di alloro, anche se posto a distanza inferiore a quella prevista dall&#8217;articolo 892 c.c., comma 2, diventava regolare per la presenza del muro di divisione sempre che quelle piante venissero mantenute ad un&#8217;altezza non superiore a quella del suddetto muretto (altezza di un metro) attraverso una costante manutenzione e periodici tagli cesori che favoriscono l&#8217;infittimento del fogliame ed inibiscono alla pianta, non solo di crescere in altezza, ma anche di sviluppare radici che possono svilupparsi e protendersi, fino al fondo del vicino cagionandone dei danni.</p>
<p>2.1.a).- Va qui ulteriormente osservato che, come ha affermato questa Corte in altra occasione, in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell&#8217;articolo 892 cod. civ., e&#8217; legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommita&#8217; del muro di cinta, ai sensi dell&#8217;articolo 892 c.c., u.c..</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>L&#8217;ascensore può violare la normativa sulle distanze minime?</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Apporre un ascensore, significa collocare una nuova costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante <a title="Sentenza 6253/2012" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/consiglio-di-stato-sezione-4-sentenza-5-dicembre-2012-n-6253/">Sentenza del Consiglio di Stato </a>che prende le mosse dalla Sentenza 87 del TAR di Pescara, per stabilire se l&#8217;apposizione di un ascensore possa implicare o meno la violazione delle distanze minime.Il CDS, considerando la vigente normativa sull&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche, considerando che quello degli ascensori è un impianto al pari di quello idrico o quello per il riscaldamento, e quindi uno &#8220;spazio tecnico&#8221; piuttosto che una costruzione, e non ultimo esaminando la conformazione delo spazio tra i due edifici, il quale non è delimitato da alcun muro di confine, statuisce che, almeno in questo caso, apporre un ascensore non implica posizionare una nuova costruzione</p>
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		<title>Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 5 dicembre 2012, n. 6253</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[ascensori]]></category>
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		<category><![CDATA[distanze]]></category>
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		<description><![CDATA[Apporre un ascensore può implicare la violazione delle distanze minime tra costruzioni per legge?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL CONSIGLIO DI STATO<br />
IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
SEZIONE QUARTA</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 3695 del 2012, proposto dai signori Gi.An., El.De. e Pa.Ac., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Cl.Di., con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Ma.Tu. in Roma, via (&#8230;),</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>- il Comune di Loreto Aprutino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ug.Di., con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Da.Va. in Roma, viale (&#8230;);</p>
<p>- i signori Gi.Di. e Pa.Pa., non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>previa sospensione,</p>
<p>della sentenza del T.A.R. dell&#8217;Abruzzo, Sezione di Pescara, nr. 87 del 24 febbraio 2012 (mai notificata) e per il consequenziale risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Loreto Aprutino;<br />
Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in date 27 luglio e 25 settembre 2012) e dal Comune (in date 30 luglio e 25 settembre 2012) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l&#8217;avv. Ma.Pi., in sostituzione dell&#8217;avv. Di., per gli appellanti e l&#8217;avv. Da.Va., in sostituzione dell&#8217;avv. Di., per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>I signori Gi.An., El.De. e Pa.Ac. hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell&#8217;esecuzione, la sentenza con la quale la Sezione di Pescara del T.A.R. dell&#8217;Abruzzo ha respinto il ricorso dagli stessi proposto avverso il diniego opposto dal Comune di Loreto Aprutino alla loro domanda di permesso di costruire avente a oggetto l&#8217;installazione di un ascensore esterno a un immobile del quale essi sono comproprietari, inteso ad agevolare l&#8217;accesso e la mobilità in particolare della sig.ra De., affetta da gravi difficoltà di deambulazione a causa dell&#8217;età avanzata.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;appello, gli istanti hanno dedotto:</p>
<p>1) difetto di motivazione per omessa pronuncia ed ultrapetizione circa il primo motivo di ricorso ad oggetto violazione di legge e falsa applicazione dell&#8217;art. 873 cod. civ.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; falso presupposto di fatto e di diritto (in relazione alla censura con la quale si era denunciato come l&#8217;ascensore per cui è causa non potesse qualificarsi come &#8220;costruzione&#8221; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 873 cod. civ., e comunque non potesse il Comune denegare il permesso di costruire sulla scorta di un diritto rinunciabile dei proprietari confinanti, i quali non risultavano essersi mai opposti all&#8217;intervento);</p>
<p>2) difetto di motivazione in relazione al secondo motivo di ricorso portante violazione di legge ex art. 79, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, legge 9 gennaio 1989, nr. 13, d.m. 14 giugno 1989, nr. 236, e art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria; falso presupposto di fatto (in relazione all&#8217;avere il T.A.R. ritenuto non applicabile la deroga alle distanze prevista per l&#8217;ipotesi in cui fra i due edifici vi sia uno &#8220;spazio&#8221; o una &#8220;area di proprietà o di uso comune&#8221;);</p>
<p>3) illogicità, ultrapetizione, difetto di motivazione e contraddittorietà sul terzo motivo di ricorso portante violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 873 cod. civ. in combinato disposto con l&#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. nr. 380 del 2001 e dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge nr. 13 del 1989 e della legge 5 febbraio 1992, nr. 104, come interpretati alla luce dei principi ex artt. 2, 3, 32 e 42 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta (in relazione alla prevalenza da assegnare al diritto alla salute ed alla vita di relazione dei soggetti portatori di handicap, in funzione dei quali è stata adottata la normativa sull&#8217;eliminazione delle cc.dd. barriere architettoniche).</p>
<p>In conclusione, parte appellante ha reiterato l&#8217;istanza risarcitoria già formulata nel ricorso introduttivo.</p>
<p>Si è costituito il Comune di Loreto Aprutino, opponendosi con diffuse argomentazioni all&#8217;accoglimento del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 5 giugno 2012, fissata per l&#8217;esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull&#8217;accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.</p>
<p>Entrambe le parti hanno affidato a memorie l&#8217;ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.</p>
<p>All&#8217;udienza del 16 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. Giunge all&#8217;attenzione della Sezione il contenzioso relativo all&#8217;installazione di un ascensore esterno all&#8217;immobile sito in Loreto Aprutino alla via (&#8230;); detto impianto dovrebbe servire a risolvere i problemi di accesso e mobilità della sig.ra El.De., residente nell&#8217;immobile in questione ed una degli odierni appellanti, la quale a causa dell&#8217;età avanzata e delle conseguenti difficoltà di deambulazione ha serie difficoltà ad uscire e rientrare presso la propria abitazione sita al terzo piano.</p>
<p>Tuttavia, la richiesta di permesso di costruire intesa alla realizzazione del predetto ascensore è stata respinta dall&#8217;Amministrazione comunale col provvedimento gravato in prime cure nel presente giudizio: secondo il Comune, all&#8217;intervento osterebbe il disposto dell&#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, a mente del quale in tema di realizzazione di opere finalizzate all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche &#8211; e facendo eccezione all&#8217;ordinario regime di deroga alle norme sulle distanze &#8211; &#8220;è fatto salvo l&#8217;obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell&#8217;ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune&#8221;.</p>
<p>Con la sentenza qui appellata, il T.A.R. dell&#8217;Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dagli istanti avverso il diniego, evidenziando:</p>
<p>- che la tutela della salute e della vita di relazione dei soggetti portatori di handicap, pur rappresentando un valore di primaria importanza, non è assoluta e incondizionata, ma può subire limitazioni in ragione della tutela di valori di pari rilevanza;</p>
<p>- che, in particolare, il comma 2 dell&#8217;art. 79 testé citato dimostrerebbe che, a fronte di un&#8217;ordinaria prevalenza delle ragioni del portatore di handicap sugli interessi eventualmente contrastanti dei soggetti residenti nel medesimo edificio, non altrettanto potrebbe dirsi per gli immobili limitrofi, laddove il legislatore avrebbe ritenuto di assegnare prevalenza al loro diritto alla salute in funzione del quale risulta posta la norma di cui all&#8217;art. 873 cod. civ. (la cui ratio, come è noto, è quella di evitare la creazione di intercapedini dannose o pericolose);</p>
<p>- che nella specie, premesso che la realizzazione dell&#8217;ascensore avrebbe comportato il mancato rispetto della distanza minima di tre metri dal fabbricato confinante, non vi sarebbe spazio alcuno per un&#8217;applicazione dell&#8217;eccezione prevista dall&#8217;ultima parte della disposizione, atteso che fra i due immobili esiste sì un cortile, ma tale cortile non risulta essere in comproprietà fra di essi né risulta l&#8217;esistenza di servitù di passaggio comune.</p>
<p>2. Tutto ciò premesso, l&#8217;appello è fondato nei sensi e nei limiti appresso precisati.</p>
<p>3. Innanzi tutto, il Collegio reputa fondato il primo motivo di appello nella parte in cui si sostiene l&#8217;estraneità dell&#8217;ascensore oggetto della richiesta di permesso di costruire alla nozione di &#8220;costruzione&#8221; di cui all&#8217;art. 873 cod. civ., e quindi l&#8217;inapplicabilità ad esso delle disposizioni in tema di distanze dallo stesso poste.</p>
<p>Ed invero, alla stregua della giurisprudenza più recente l&#8217;impianto di ascensore &#8211; al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell&#8217;edificio principale &#8211; rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell&#8217;immobile (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2011, nr. 2566).</p>
<p>4. Ma, anche al di là di quanto sopra, appare condivisibile l&#8217;impostazione sviluppata nel secondo mezzo, secondo cui, nell&#8217;interpretazione dell&#8217;eccezione alla regola del rispetto delle distanze posta dall&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001, non può prescindersi dal tener conto dell&#8217;inserimento della norma &#8211; come già rilevato &#8211; all&#8217;interno della disciplina volta all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche nell&#8217;interesse dei soggetti portatori di handicap.</p>
<p>Ciò rileva non solo e non tanto ai fini di un astratto bilanciamento di interessi, come quello cui ha proceduto il primo giudice (e al quale gli odierni appellanti, soprattutto col terzo mezzo, contrappongono un opposto bilanciamento), quanto soprattutto nell&#8217;accezione da dare a locuzioni ed espressioni tecniche impiegate dal legislatore, quali quella di &#8220;spazio o area di proprietà o di uso comune&#8221;, le quali non possono essere recepite in un&#8217;ottica strettamente civilistica, ma vanno calate nell&#8217;ambito della normativa tecnica esistente in subiecta materia.</p>
<p>Sotto tale profilo, soccorre il d.m. 14 giugno 1989, nr. 236, contenente la normativa regolamentare a suo tempo adottata in attuazione della legge 9 gennaio 1989, nr. 13, e che ancora oggi costituisce il riferimento dell&#8217;art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001 (nel quale la predetta legge è confluita).</p>
<p>L&#8217;art. 2 del citato decreto contiene una serie di definizioni tecniche utili all&#8217;applicazione della normativa de qua e, in particolare, qualifica come &#8220;spazio esterno (&#8230;) l&#8217;insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell&#8217;edificio o di più edifici&#8221; (lett. F) e come &#8220;parti comuni dell&#8217;edificio (&#8230;) quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari&#8221; (lett. E).</p>
<p>Applicando tali coordinate interpretative all&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 79, risulta chiaro come il legislatore, nel far riferimento a spazi o aree &#8220;di proprietà o di uso comune&#8221;, ha inteso richiamare non soltanto il dato giuridico dell&#8217;esistenza di una comproprietà o di una servitù di uso comune, ma anche il semplice dato materiale dell&#8217;esistenza di uno spazio comunque denominato, che per le sue caratteristiche si presti a essere impiegato dai residenti di entrambi gli immobili confinanti; ed è appena il caso di aggiungere che la definizione della lettera E non presuppone affatto che le &#8220;unità immobiliari&#8221; cui essa fa riferimento debbano necessariamente essere parte di un medesimo edificio (ché, anzi, dal combinato disposto di detta definizione con quella di cui alla successiva lettera F si ricava che uno spazio esterno comune può certamente interessare anche &#8220;più edifici&#8221;).</p>
<p>Con riguardo al caso di specie, se è vero che il cortile esistente fra i due immobili e nel quale dovrebbe insistere l&#8217;ascensore per cui è causa non risulta essere in comproprietà fra i due condomini, non risulta però contraddetto l&#8217;assunto degli appellanti secondo cui esso risulta de facto utilizzato materialmente e per la sua interezza dai residenti di entrambi gli immobili; per vero, il T.A.R. si è limitato a rilevare l&#8217;esistenza di un confine catastale che dividerebbe a metà il cortile medesimo, senza però che questo risulti tagliato da muro o recinzioni (unico elemento che sarebbe idoneo a escluderne l&#8217; &#8220;uso comune&#8221; nel senso sopra precisato).</p>
<p>Ne discende che non poteva il Comune denegare il rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all&#8217;art. 873 cod. cov., applicandosi in ogni caso l&#8217;ulteriore deroga di cui all&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001.</p>
<p>5. I rilievi fin qui svolti, essendo di per sé sufficienti a fondare l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado, esonerano dall&#8217;esame delle ulteriori doglianze sviluppate dagli appellanti.</p>
<p>6. Va invece respinta l&#8217;istanza risarcitoria formulata a conclusione del ricorso introduttivo e reiterata nell&#8217;appello.</p>
<p>Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la presente decisione non comporta quale conseguenza la necessaria spettanza agli istanti del &#8220;bene della vita&#8221; costituito dal permesso di costruire, ma soltanto l&#8217;obbligo di riesame della richiesta ad aedificandum da parte del Comune (il quale, beninteso, risulterà vincolato soltanto dai principi enunciati nella presente sentenza).</p>
<p>In secondo luogo, il pregiudizio alla mobilità e alla vita di relazione della ricorrente sig.ra Delfino di cui si chiede il ristoro risulta soltanto apoditticamente affermato, ma per nulla provato (neanche nell&#8217;an).</p>
<p>7. In considerazione della relativa novità delle questioni esaminate e della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Quarta -, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi &#8211; Presidente<br />
Raffaele Greco &#8211; Consigliere, Estensore<br />
Fabio Taormina &#8211; Consigliere<br />
Raffaele Potenza &#8211; Consigliere<br />
Andrea Migliozzi &#8211; Consigliere<br />
Depositata in Segreteria il 5 dicembre 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20556</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[frazionamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Da quale punto deve partire il giudice per decidere in materia di apposizione dei confini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14924/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RUBINETTI Lorenzo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PACE DONATO Antonio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 82/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di POTENZA, depositata il 25/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione dei 12-9-1985 (OMISSIS), premesso di essere proprietaria, in forza di atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) stipulato con la (OMISSIS) s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in (OMISSIS), dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente di mq. 184 e 138, assumeva che (OMISSIS), nell&#8217;eseguire alcuni lavori nella proprieta&#8217; confinante, aveva occupato suolo di proprieta&#8217; dell&#8217;istante. L&#8217;attrice, pertanto, conveniva in giudizio il (OMISSIS), chiedendo che venisse determinato l&#8217;esatto confine tra le due proprieta&#8217;, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi.</p>
<p>Nel costituirsi, il (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquistato dalla (OMISSIS) s.r.i l&#8217;immobile a confine con la proprieta&#8217; della (OMISSIS) nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere affatto invaso aree di proprieta&#8217; dell&#8217;attrice.</p>
<p>Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) in regime di comunione dei beni.</p>
<p>Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, escludendo, sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata, che i confine esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti avesse subito mutamenti a seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello l&#8217;attrice.</p>
<p>Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), sulla base di tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre (OMISSIS) non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell&#8217;articolo 950 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprieta&#8217; delle parti, i quali fanno espresso riferimento al frazionamento allegato al rogito (OMISSIS) del (OMISSIS), che, pertanto, costituisce parte sostanziale degli stessi.</p>
<p>Il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Con riferimento alla prova richiesta per l&#8217;accertamento dell&#8217;esatto confine tra due fondi (articolo 950 c.c., comma 2), questa Corte ha piu&#8217; volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia di regolamento di confini, pertanto, l&#8217;elemento primario di prova per l&#8217;individuazione dei confine e&#8217; rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volonta&#8217; negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, e&#8217; stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell&#8217;atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l&#8217;oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611).</p>
<p>Nella specie, la Corte di Appello si e&#8217; attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di provenienza (derivati dalla suddivisione dell&#8217;originario appezzamento appartenente alla comune venditrice (OMISSIS) s.r.L.) e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse.</p>
<p>Il giudice di merito, pertanto, e&#8217; correttamente pervenuto alla identificazione della linea di confine sulla base di elementi desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, che, secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza impugnata, hanno riguardato beni individuati e perimetrali nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 13-12-1976.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 1363 c.c., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, articolo 7. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la (OMISSIS) che i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) non hanno fatto riferimento al contenuto della scheda di accatastamento M1 del 13/12/1976, bensi&#8217; esclusivamente al frazionamento delle particelle delimitanti le aree a giardino allegato al rogito del (OMISSIS). La Corte di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della (OMISSIS), al pari di quello dei coniugi confinanti, concerneva l&#8217;acquisto a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di riferimento e non nella scheda M1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, articolo 7, infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e non a corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento doveva essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitavano i relativi diritti.</p>
<p>Il motivo deve essere disatteso.</p>
<p>Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, nell&#8217;esaminare i due atti di acquisto, ha accertato che gli stessi contengono un preciso riferimento alle denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed alle piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la rappresentazione grafica dell&#8217;oggetto delle vendite.</p>
<p>E&#8217; noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, l&#8217;accertamento della volonta&#8217; degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un&#8217;indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento e&#8217; censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l&#8217;&#8221;iter&#8221; logico seguito dal giudice per attribuire all&#8217;atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest&#8217;ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si e&#8217; realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell&#8217;obiettiva deficienza e contraddittorieta&#8217; del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754).</p>
<p>Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto generico la violazione dell&#8217;articolo 1363 c.c., limitandosi, in concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice di merito alla volonta&#8217; manifestata dalle parti nei due atti di compravendita una diversa interpretazione a se&#8217; favorevole. Si tratta, all&#8217;evidenza, di una censura che, cosi&#8217; come formulata, risulta inammissibile.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica d&#8217;ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto che dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si riscontravano delle variazioni di confine in danno della (OMISSIS), aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. 1 invece di rintracciare la mappa terreni.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza rappresentata dal C.T.U., secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una discordanza in danno della proprieta&#8217; (OMISSIS) tra la mappa del Catasto terreni e quelle del N.C.E.U. Essa ha spiegato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che cio&#8217; che rileva e&#8217; che gli atti di acquisto di entrambe le parti abbiano fatto preciso riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante ad esse allegate, che in tal modo sono divenute esplicative per l&#8217;identificazione delle proprieta&#8217;. E, poiche&#8217; dai rilievi effettuati in loco dal C.T.U. non e&#8217; emerso alcun cambiamento planimetrico ne&#8217; altimetrico dello stato dei luoghi, del tutto congruente e consequenziale appare la conclusione della Corte territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree a giardino a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti in causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati dagli appellati, di cui, peraltro, nella sentenza impugnata e&#8217; stata acclarata l&#8217;inesistenza.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta da un&#8217;adeguata e congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui quali il giudice di merito, al quale e&#8217; istituzionalmente riservata la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il proprio convincimento.</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente (OMISSIS), liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 08 febbraio 2011 n. 3075</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In base a quali prove si appone il confine tra due fondi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>L.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fortunato Giuseppe e Agostino Fortunato per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Coletti n. 39, presso lo studio del primo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>A.G. E D.R., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Di Bisceglie Eugenio per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Ciro Menotti n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Luca Nicita;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361/07, depositata in data 27 dicembre 2007.<br />
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentito, per i resistenti, l&#8217;Avvocato Eugenio Di Bisceglie;<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ.:</p>
<p>&#8221; L.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361 del 2007, depositata il 27 dicembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l&#8217;appello da essa proposto avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro in data 4 marzo 1996, che aveva rigettato la domanda di regolamento di confini dalla medesima ricorrente proposta nei confronti di A.G., in un giudizio nel quale era altresì intervenuta D.R., e volta ad ottenere che il confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa venisse identificato con quello catastale.</p>
<p>La Corte territoriale, dopo aver delimitato l&#8217;ambito della controversia devoluta alla sua cognizione, ha rilevato che l&#8217;appellante aveva dedotto che il giudice di primo grado sarebbe incorso in grave vizio di motivazione, avendo ritenuta superflua la prova testimoniale offerta e raccolta dalla L. ed avendo considerato ininfluente il confine catastale accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, per dare invece risalto decisivo, ai fini della esclusione dei fatti posti a fondamento del ricorso, ad elementi di semplice carattere indiziario; per di più contravvenendo alla norma dell&#8217;art. 950 c.c.&#8221;, secondo cui, in mancanza di altri elementi, o quando gli stessi non sono sufficienti, il giudice deve attenersi al confine delineato nelle mappe catastali. Quindi, richiamati i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di appello, la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che il motivo di appello dedotto dalla L. non potesse essere considerato specifico, in quanto lo stesso non prende affatto in considerazione il punto fondamentale posto dal primo giudice a base della sua decisione, costituito (&#8230;) dall&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta usucapione reciproca, ad opera delle parti o dei loro danti causa, delle porzioni di fondo in relazione alle quali vi è stato sconfinamento: il che, ovviamente, rende del tutto irrilevante l&#8217;accertamento del confine catastale. Le argomentazioni svolte dall&#8217;appellante non appaiono quindi volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata; la censura, cioè, non è congruente con la ratio decidendi criticata, per cui non può ritenersi specifica, per tale dovendosi intendere (&#8230;) quella doglianza che, se accolta, è tale da determinare il mutamento della conclusione fondata sul capo di sentenza considerato. La ricorrente propone due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduce violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dall&#8217;appellante L. e comunque rilevabili d&#8217;ufficio in relazione all&#8217;art. 112 c.p.c. che fa carico al Giudice di pronunziarsi su tutta la domanda e le richieste istruttorie formulate quale manifestazione del principio dispositivo. Travisamento dei fatti e della realtà dei luoghi oggetto della controversia.</p>
<p>La ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;appello avrebbe deciso seguendo il ragionamento del Tribunale (recte: del Pretore) e sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ignorando e disattendendo del tutto le serie e documentate critiche mosse alla stessa nelle note difensive e nella relazione del tecnico di parte.</p>
<p>Afferma quindi che una rivalutazione completa dei fatti di causa avrebbe certamente indotto la Corte d&#8217;appello a ritenere che le richieste e le censure formulate nell&#8217;atto di appello del 23 ottobre 1996, tutte dirette a dimostrare il possesso in testa alla L. della porzione di terreno occupata con la costruzione dall&#8217; A. e moglie, costituiscono specifico e preciso appunto alla decisione del Pretore, condivisa dalla Corte d&#8217;appello, sulla ritenuta usucapione a favore dell&#8217; A. medesimo, ventilata dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello avrebbe cioè acriticamente respinto la tesi difensiva della L., non considerando che la domanda della stessa era fondata sull&#8217;atto pubblico di acquisto del 18 dicembre 1977; sulla certificazione catastale; sulla perizia di parte del geom. F.P.; sul verbale di sopralluogo dell&#8217;ufficio eseguito il (OMISSIS); sulla consulenza tecnica d&#8217;ufficio dell&#8217;ing. M.A.; sulle dichiarazioni dei testi D. M., C. e Ch..</p>
<p>Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 950 c.c. &#8211; Omessa motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. In presenza di una situazione di fatto contrastata e non suffragata da validi elementi, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto adottare il criterio della prevalenza delle risultanze catastali. Formula in proposito, il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte adita che, ex art. 950 c.c., il ricorso alle mappe catastali si ha non solo quando vi è carenza assoluta di altri elementi obiettivi idonei ma anche quando gli altri elementi sono incerti e contrastanti come nella fattispecie in esame.</p>
<p>Resistono, con controricorso, A.G. e D.R., i quali eccepiscono l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile.</p>
<p>Quanto al primo motivo, si deve rilevare che lo stesso non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nella ritenuta mancanza di uno specifico motivo di appello idoneo a censurare la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto maturata l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa. La ricorrente, invero, da un lato non appare affermare con la necessaria univocità quale fosse la specifica censura proposta avverso la sentenza di primo grado; dall&#8217;altro, deduce una serie di circostanze di fatto che assume la Corte non abbia valutato, ma in tal modo non considera che la Corte d&#8217;appello non ha affatto espresso una propria valutazione in ordine al merito della controversia, ma si è unicamente limitata a rilevare la mancanza di uno specifico motivo di gravame, con conseguente inammissibilità dell&#8217;appello. Difetta poi il requisito di cui all&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2. Infatti, come si è chiarito, nella norma dell&#8217;art. 366-bis cod. proc. civ. nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 &#8211; cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all&#8217;esito di un&#8217;attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all&#8217;osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).</p>
<p>Ove poi si volesse ritenere che la ricorrente abbia tenuto conto dell&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2 nella parte finale del motivo, laddove ha evidenziato gli elementi dai quali si sarebbe dovuta desumere la fondatezza della domanda, tale sintesi non sarebbe idonea a contrastare la sentenza impugnata, sia perchè, come rilevato, la Corte d&#8217;appello non ha espresso alcuna valutazione sul punto, sia perchè le indicazioni stesse difettano del requisito di autosufficienza e postulano accertamenti e valutazioni di fatto che esulano dall&#8217;ambito del giudizio di legittimità.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che non coglie la ratio decidendi, dal momento che la Corte d&#8217;appello ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva accertato l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa e che l&#8217;accertamento del confine catastale era del tutto irrilevante&#8221;.</p>
<p>Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;</p>
<p>che, invero, non possono indurre a diverse conclusioni le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, c.p.c., comma 2;</p>
<p>che, in proposito, appare opportuno evidenziare come dalla lettura del ricorso, e della parte dell&#8217;atto di appello in esso trascritta, non emerge in alcun modo la proposizione di uno specifico motivo di gravame in ordine alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con particolare riferimento agli elementi costituitivi dell&#8217;usucapione reciproca, che il primo giudice aveva ritenuto provata e in ragione della quale aveva individuato il confine tra le proprietà delle parti;</p>
<p>che, in effetti, le critiche alla sentenza di primo grado, anche dalla lettura dell&#8217;atto di appello, consentita in considerazione della natura della censura proposta con il primo motivo, non appaiono chiaramente e specificamente indirizzate a contrastare quanto accertato dal primo giudice, con riferimento agli elementi costitutivi dell&#8217;istituto del quale è stata fatta applicazione, non rinvenendosi alcuno specifico riferimento alle ragioni in base alle quali quel giudice ha ritenuto superflui ulteriori accertamenti, in considerazione della intervenuta usucapione;</p>
<p>che, per altro verso, il ricorso si presenta privo del requisito di autosufficienza, atteso che le risultanze istruttorie e le prove documentali che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto attribuire concretezza alle critiche svolte alla sentenza di primo grado, non sono integralmente riportate in ricorso, mentre la denuncia di travisamento dei fatti risulta inammissibile, dal momento che con essa si introduce la denuncia di un vizio di natura revocatoria;</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;</p>
<p>che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, in favore del controricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011.</p>
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