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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; vizi di costruzione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23162</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa consegnata]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[immissione in possesso]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[promessa di vendita]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali opzioni ha di fronte il promissario acquirente che entri in possesso dell'immobile prima dell'atto di compravendita e che rilevi vizi di costruzione nella cosa consegnata?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26741/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 783/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 19-6-1998 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Verona (OMISSIS), chiedendo, ai sensi dell&#8217;articolo 2932 c.c., l&#8217;emissione di sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto di trasferimento non concluso in relazione all&#8217;immobile di proprieta&#8217; della convenuta sito in (OMISSIS), oggetto del preliminare di compravendita stipulato il (OMISSIS). Gli attori chiedevano altresi&#8217; la condanna della promittente venditrice al pagamento dell&#8217;importo necessario alla eliminazione dei vizi dell&#8217;immobile, da detrarsi dall&#8217;importo dovuto a saldo del prezzo.</p>
<p>Con atto notificato il 16-7-1998 (OMISSIS) conveniva a sua volta dinanzi al Tribunale di Verona (OMISSIS) e (OMISSIS), per ottenere la risoluzione del menzionato contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS), per colpa dei convenuti.</p>
<p>A seguito della riunione delle due cause, con sentenza in data 10-12-2003 il Tribunale adito dichiarava risolto per colpa dei promittenti acquirenti il contratto preliminare, per essersi i medesimi ingiustificatamente rifiutati di stipulare il rogito di vendita, nonostante l&#8217;idoneita&#8217; dell&#8217;immobile e l&#8217;assenza di vizi redibitori, peraltro nemmeno tempestivamente denunciati. Il giudice di primo grado condannava, inoltre, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore della (OMISSIS).</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale (OMISSIS) e (OMISSIS) e appello incidentale (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza in data 18-6-2007 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame principale, rigettava le domande proposte dalla (OMISSIS) e, accertato che i consorti (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano legittimamente esercitato la facolta&#8217; di recesso dal contratto preliminare del (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento della somma di euro 30.987,41, pari al doppio della caparra versata, oltre agli interessi legali; in accoglimento dell&#8217;appello incidentale, ordinava al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) di procedere alla cancellazione della trascrizione dell&#8217;atto di citazione del 18-6-1998.</p>
<p>La Corte territoriale, in particolare, dava atto della sussistenza di gravi vizi del tetto e della struttura in legno della parte superiore del fabbricato, con conseguenti infiltrazioni anche nella porzione di fabbricato inferiore in muratura. Rilevava che tali vizi configuravano un inadempimento contrattuale da parte della promittente venditrice e che, trattandosi di un preliminare di compravendita di un appartamento, con consegna dell&#8217;immobile prima della stipula dell&#8217;atto definitivo e correlativo inizio del pagamento rateale del prezzo da parte dei promittenti acquirenti, costoro erano abilitati ad opporre alla controparte l&#8217;eccezione di inadempimento, senza essere tenuti al rispetto del termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) I controricorrenti hanno eccepito in limine l&#8217;inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto in (OMISSIS), ma presso il domicilio di (OMISSIS) del codifensore di secondo grado. Da tanto conseguirebbe, secondo i resistenti, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p>L&#8217;eccezione e&#8217; infondata.</p>
<p>Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, la notificazione dell&#8217;impugnazione e&#8217; inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell&#8217;atto, mentre e&#8217; affetta da nullita&#8217; sanabile quando un tale collegamento e&#8217; invece ravvisabile (Cass. 18-4-2000 n. 5011; Cass. 27-7-2001 n. 10278; Cass. 28-7-2003 n. 11623; Cass. 11-6-2004 n. 11175; Cass. 4-4-2006 n. 17818). In particolare, la notifica del ricorso per cassazione al coodifensore costituito, privo della qualita&#8217; di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiche&#8217; il professionista presso cui l&#8217;atto risulta effettuato e&#8217; pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullita&#8217; e&#8217; senz&#8217;altro sanata ove quest&#8217;ultimo si costituisca in giudizio (Cass. 8-3-1999 n. 1944; Cass. 20-1-2006 n. 1108; Cass. 6-10-2010 n. 20731).</p>
<p>Nella specie, pertanto, esistendo un collegamento tra il professionista presso il quale l&#8217;atto e&#8217; stato notificato e la resistente, non ricorre una ipotesi di &#8220;inesistenza&#8221; della notificazione, ma di semplice &#8220;nullita&#8217;&#8221;, sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio della (OMISSIS).</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al ritenuto inadempimento della (OMISSIS) Nel premettere che, nel sottoscrivere il preliminare, i promittenti acquirenti hanno dichiarato di accettare il trasferimento del compendio immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, rileva, in particolare: a) che dalla deposizione dell&#8217;agente della Tecnocasa risulta che i promittenti acquirenti erano stati informati che il box auto era abusivo e sarebbe stato demolito; b) che alla data del 1-6-1998 si sarebbe potuto procedere alla stipula del rogito, essendo stata consegnata al notaio la documentazione comprovante la correzione della errata trascrizione dei mappali e la cancellazione del box in lamiera; c) che la Corte di Appello ha frainteso il contenuto della relazione tecnica, nella quale il C.T.U. ha dato atto della impossibilita&#8217; di stabilire se la situazione attuale dell&#8217;immobile corrispondesse a quella esistente al momento della stipula del preliminare.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha individuato nella promissaria acquirente la parte inadempiente ed ha escluso, invece, ogni profilo di colpa a carico dei promissari acquirenti.</p>
<p>Il percorso argomentativo si snoda attraverso passaggi congruenti, con i quali, all&#8217;esito di una compiuta analisi delle risultanze istruttorie, e&#8217; stato evidenziato, in particolare: che inizialmente la stipula del rogito fu rinviata dal notaio a causa delle gravi irregolarita&#8217; catastali riscontrate e dell&#8217;esistenza di un&#8217;autorimessa abusiva; che alle successive date del 26-5-1998 e del 1-6-1998 i promittenti acquirenti non si presentarono non perche&#8217; non avevano piu&#8217; intenzione di concludere l&#8217;affare, ma perche&#8217; avevano riscontrato dei difetti dell&#8217;immobile e intendevano ottenere una riduzione del prezzo; che l&#8217;assenza degli odierni resistenti al successivo appuntamento del 29-6-1998 era giustificata, essendo gia&#8217; stato instaurato il procedimento ex articolo 2932 c.c., dinanzi al Tribunale di Verona; che dalle indagini tecniche espletate in corso di causa e&#8217; emerso che la porzione di fabbricato superiore realizzato con pareti e tetto in legno si trovava in completo stato di abbandono, con condizioni di grave degrado sia a livello dei rivestimenti esterni che interni, con il materiale coibetante costituito da lana di vetro totalmente degradata almeno per le parti esposte, e con il manto di copertura inadeguato ad evitare infiltrazioni.</p>
<p>Con considerazioni ragionevoli e convincenti la Corte territoriale, nel rilevare che i coniugi (OMISSIS) avevano abitato nell&#8217;immobile dal 3-4-1998 al 7-6-1998, ovvero solo per due mesi, ha escluso che le condizioni del tetto e della struttura in legno potessero essere addebitate agli stessi, o ai temporali ricordati dalla (OMISSIS). Di qui la conclusione, logica e coerente, secondo cui i predetti manufatti si trovavano in quello stato gia&#8217; all&#8217;epoca della stipulazione del contratto; nonche&#8217; l&#8217;ulteriore rilievo secondo cui i (OMISSIS) avevano potuto avvedersi delle condizioni del tetto solo quando erano entrati nell&#8217;appartamento per abitarvi e avevano riscontrato, dopo le prime piogge, che l&#8217;acqua penetrava all&#8217;interno della copertura. A conforto del proprio convincimento, il giudice del gravame ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, da cui e&#8217; emerso che l&#8217;immobile si trovava in precarie condizioni gia&#8217; all&#8217;epoca in cui i coniugi (OMISSIS) avevano preso possesso dello stesso, nonche&#8217; le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS), il quale ha riferito di essere andato piu&#8217; volte a trovare i (OMISSIS), di cui era amico, e di avere constatato l&#8217;esistenza dei detti inconvenienti.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che quest&#8217;ultima, con il motivo in esame, propone sostanziali censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa e piu&#8217; favorevole valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, viene sollecitato a questa Corte l&#8217;esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformita&#8217; dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perche&#8217; spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilita&#8217; e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e&#8217; assegnato alla prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).</p>
<p>3) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1491 e 1495 c.c., in relazione all&#8217;affermazione secondo cui i promittenti acquirenti potevano opporre l&#8217;eccezione di inadempimento a causa dei vizi dell&#8217;immobile, senza essere tenuti alla relativa denuncia nel termine di cui all&#8217;articolo 1495 c.c. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame. &#8220;Nell&#8217;ambito di un contratto di compravendita cui non sia seguita la stipulazione del definitivo, potevano i promittenti compratori coniugi (OMISSIS) opporre legittimamente l&#8217;eccezione di inadempimento senza l&#8217;osservanza del termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1495 c.c.. Invero, non avrebbe dovuto la Corte di Appello &#8211; sul presupposto che la (OMISSIS) mai ha convenuto i (OMISSIS) perche&#8217; aderissero alla stipulazione del definitivo e pagassero contestualmente il saldo- ritenere gli stessi decaduti dal diritto alla garanzia della cosa e quindi applicare l&#8217;articolo 1495 c.c. che, al contrario, non ha applicato nel caso di specie?&#8221;</p>
<p>Il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Questa Corte ha piu&#8217; volte avuto modo di affermare che, in tema di contratto preliminare, la consegna dell&#8217;immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, ne&#8217; comunque quello di prescrizione, perche&#8217; l&#8217;onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto (v. Cass. 26-5-2004 n. 10148; Cass. 15-2-2007 n. 3383, Cass. 14-1-2010 n. 477). Ne consegue che nell&#8217;ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della stipula dell&#8217;atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1495 c.c., per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ad opporre l&#8217;exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore, che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresi&#8217; a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest&#8217;ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa (Cass. 31-7-2006 n. 17304; Cass. 20-5-1997 n. 4459).</p>
<p>3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9370</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-17-aprile-2013-n-9370/</link>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
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		<description><![CDATA[Se l'immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12326/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 15783/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, in subordine il rigetto e l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. (OMISSIS) e, premesso di aver acquistato da quest&#8217;ultima per il prezzo di lire 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di (OMISSIS), assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilita&#8217; e determinare il deprezzamento del suo valore; essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex articolo 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l&#8217;immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex articolo 1495 c.c., perche&#8217; prescritta.</p>
<p>Proposto gravame da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva la (OMISSIS) la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l&#8217;impugnazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la societa&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresi&#8217; un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla (OMISSIS), esso contiene una esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento delle vicende processuali che, seppure piuttosto stringata, e&#8217; sufficiente per intendere la natura delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata.</p>
<p>Cio&#8217; premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo formulato il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato infondata l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., promossa dall&#8217;esponente nei confronti della controparte per la supposta mancanza della prova della rovina quanto meno parziale dell&#8217;edificio, considerato che la stessa perizia di parte attrice redatta dall&#8217;ingegner (OMISSIS) aveva escluso un pregiudizio per la statica dell&#8217;immobile.</p>
<p>I ricorrenti principali sotto un primo profilo affermano che l&#8217;articolo 1669 c.c., non riguarda soltanto la rovina dell&#8217;edificio, ma anche i gravi difetti che possono non consistere nella rovina dell&#8217;edificio stesso, e che avrebbero potuto essere provati con una CTU cosi&#8217; come era stato richiesto.</p>
<p>Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) aggiungono che la Corte territoriale ha messo in rilievo soltanto uno dei vizi che legittimavano l&#8217;azione giudiziaria proposta, che inoltre gli esponenti avevano prodotto, oltre la perizia dell&#8217;ingegner (OMISSIS), anche un&#8217;altra perizia giurata dell&#8217;ingegner professore (OMISSIS) del tutto ignorata dal giudice di appello.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) ex articolo 1669 c.c., per la mancanza totale della prova della rovina quantomeno parziale dell&#8217;edificio, come pure dell&#8217;esistenza di un pericolo certo ed attuale che, in un futuro piu&#8217; o meno prossimo, potesse verificarsi una rovina almeno parziale.</p>
<p>In tal modo il giudice di appello, pur avendo ricondotto la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1669 c.c., non ha considerato che detta norma disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell&#8217;opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l&#8217;opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita&#8217;, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; pertanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno nella specie di tali gravi difetti.</p>
<p>Esaminando ora il ricorso incidentale, si osserva che la societa&#8217; (OMISSIS), deducendo violazione o falsa applicazione dei norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l&#8217;esponente astrattamente legittimata passiva rispetto all&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., proposta dalla controparte ancorche&#8217; mera venditrice e non costruttrice dell&#8217;immobile in questione per non avere la (OMISSIS) fornito la prova di non avere mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull&#8217;operato della impresa appaltatrice, il tutto in palese violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., posto che spetta all&#8217;acquirente che agisce nei confronti del venditore non costruttore dell&#8217;immobile fornire la prova positiva di tale circostanza.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rilevato che dal rogito 19-11-1993 per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) risultava che la (OMISSIS) si era qualificata quale impresa costruttrice degli immobili di cui trattasi; pertanto sulla suddetta societa&#8217; gravava l&#8217;onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;impresa (OMISSIS) (cui la (OMISSIS) aveva pacificamente commissionato la costruzione), e non sugli acquirenti; d&#8217;altra parte la (OMISSIS) commissionava per vendere, ed aveva come oggetto sociale proprio il tipo di attivita&#8217; commissionata, cosicche&#8217; aveva la competenza tecnica per dare direttamente, o attraverso il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all&#8217;impresa individuale che concretamente aveva poi eseguito la costruzione.</p>
<p>Orbene la sentenza impugnata non ha invertito l&#8217;onere della prova in ordine alle condizioni dell&#8217;azione risarcitoria gravante sul danneggiato in caso di responsabilita&#8217; extracontrattuale, ma, riconoscendo alla (OMISSIS) la competenza tecnica di dare direttamente o tramite il direttore dei lavori da lei commessi indicazioni mirate all&#8217;appaltatore, ha presunto l&#8217;addebitabilita&#8217; dell&#8217;evento dannoso ad un&#8217;attivita&#8217; (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori; invero l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., puo&#8217; essere esercitata non solo dal committente contro l&#8217;appaltatore, ma anche dall&#8217;acquirente contro il venditore che abbia costruito l&#8217;immobile sotto la propria responsabilita&#8217;, allorche&#8217; lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilita&#8217; nella costruzione dell&#8217;opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238), come appunto nella fattispecie; pertanto correttamente il giudice di appello ha affermato che per il superamento di tale presunzione la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;appaltatrice.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che comunque l&#8217;esponente aveva ampiamente documentato di non aver mantenuto il potere di direttiva o di controllo sulla costruzione dell&#8217;immobile e di essersi avvalsa per la sua realizzazione dell&#8217;opera di soggetti professionalmente qualificati, quali l&#8217;appaltatrice (OMISSIS) di (OMISSIS), il progettista geometra (OMISSIS) ed il direttore dei lavori ingegner (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il riferimento alla qualificazione professionale dei soggetti che avevano realizzato l&#8217;opera e&#8217; irrilevante rispetto alle argomentazioni espresse al riguardo dalla sentenza impugnata e gia&#8217; richiamate in occasione dell&#8217;esame del precedente motivo di ricorso, atteso che la qualificazione dell&#8217;impresa, del progettista e del direttore dei lavori non escludevano la responsabilita&#8217; della committente per il fatto colpevole dei suoi ausiliari e, in particolare, del direttore dei lavori.</p>
<p>Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia riguardante la sussistenza o meno dei gravi difetti dell&#8217;opera di cui all&#8217;articolo 1669 c.c. e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si designa nella Corte di Appello di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Brescia.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23838</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[direttore deii lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[progettista]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come possono il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori provare la propria innocenza in caso di crollo parziale della costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETRUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g. 34484/06 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS); (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- parti intimate -</p>
<p>contro la sentenza n. 231/06 della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 19 maggio 2006 e notificata alla parte di persona il 10 ottobre 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) cito&#8217; innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l&#8217;ing. (OMISSIS), progettista e ritenuto direttore dei lavori, e (OMISSIS), titolare dell&#8217;omonima impresa edile, costruttore, sulla base del progetto del primo, di una casa di civile abitazione commissionata da essa attrice, affinche&#8217; fosse accertato e dichiarato che il cedimento strutturale di un solaio dell&#8217;edificio doveva essere addebitato a colui che aveva proceduto all&#8217;edificazione ma anche a chi, come direttore dei lavori, non aveva vigilato adeguatamente sull&#8217;opera del primo; chiese, su tali presupposti, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto e che dette parti fossero condannate in via solidale e ciascuno per quanto di ragione: alla demolizione dell&#8217;opera a loro cura e spese; al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli acconti versati.</p>
<p>L&#8217;ing. (OMISSIS), costituendosi, nego&#8217; che gli fosse stata affidata la direzione del lavori ed evidenzio&#8217; l&#8217;ingerenza della committente nella esecuzione dei lavori, di tal che sarebbe stato in concreto eseguito un progetto diverso da quello approvato; contesto&#8217; quindi la validita&#8217; e l&#8217;utilizzabilita&#8217; di un precedente accertamento tecnico preventivo, eseguito in sua assenza.</p>
<p>Il (OMISSIS) affermo&#8217; a sua volta che le opere erano state eseguite in modo difforme dall&#8217;elaborato progettuale per le pressanti richieste dell&#8217;attrice che ne doveva, di conseguenza rispondere.</p>
<p>Il Tribunale adito respinse la domanda nei confronti dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; rispetto al quale escluse la qualita&#8217; di direttore dei lavori &#8211; e l&#8217;accolse contro il (OMISSIS), ritenendo che il secondo, su sollecitazione della committente, avrebbe realizzato un fabbricato architettonicamente diverso da quello oggetto di progettazione e che le pur riscontrate difformita&#8217; nel dato progettuale rispetto alla normativa antisismica erano state pur sempre state sottoposte al positivo controllo del Genio Civile che aveva approvato il progetto senza sollevare rilievi</p>
<p>La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 231/2006 pubblicata il 19 maggio 2006, estese all&#8217;ing. (OMISSIS) la condanna a sopportare le spese per la demolizione del fabbricato, respingendo nel resto il proposto gravame del (OMISSIS).</p>
<p>A sostegno della decisione la Corte del merito &#8211; per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimita&#8217; e quindi sulla responsabilita&#8217; dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; valuto&#8217;, diversamente dal giudice di primo grado, l&#8217;apporto professionale del (OMISSIS), ritenendolo anche direttore dei lavori e valorizzo&#8217; ai fini del decidere il fatto oggettivo della notevole differenza di spessore del solaio che aveva ceduto, rispetto alle caratteristiche che lo stesso manufatto avrebbe dovuto avere in ossequio alla normativa in materia di costruzioni in zona antisismica.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS), fondandolo su tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente, illogica ed incongrua motivazione derivante anche dalla mancata ed errata valutazione delle risultanze processuali e per travisamento dei fatti di causa.</p>
<p>1a &#8211; Sostiene il ricorrente che l&#8217;analisi, compiuta dalla Corte distrettuale, della consulenza di ufficio, sul punto della propria responsabilita&#8217;, sarebbe stata manchevole in quanto avrebbe omesso di richiamare punti dell&#8217;elaborato tecnico essenziali ai fini del decidere, quali appunto la difformita&#8217; del fabbricato realizzato rispetto ad entrambi i progetti poi depositati presso il Comune ed il Genio Civile.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilita&#8217; civile in generale e del direttore dei lavori in particolare, in caso di rovina di edifici &#8211; rispettivamente richiamando gli articoli 2043 e 1669 cod. civ. -denunciando altresi&#8217; un triplice vizio di motivazione &#8211; esposto con riferimento a tutte le fattispecie contemplate nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte del merito, arbitrariamente selezionando il materiale istruttorio acquisito &#8211; dal quale non emergeva la qualita&#8217; anche di direttore dei lavori dell&#8217;esponente &#8211; aveva ritenuto addebitabile ad caso ricorrente la esecuzione di un&#8217;opera non solo non rispondente al progetto licenziato ma rispetto alla quale non avrebbe avuto alcun potere di controllo, non essendo a cio&#8217; officiato con l&#8217;investitura di direttore dei lavori, cosi&#8217; che il giudice dell&#8217;appello avrebbe erroneamente presupposto un nesso causale tra la condotta imputata ad esso (OMISSIS) e la realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p>3 &#8211; I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti aspetti diversi della stessa doglianza.</p>
<p>3.a &#8211; Gli stessi non possono dirsi fondati.</p>
<p>3.a.1 &#8211; Va innanzi tutto esclusa l&#8217;ammissibilita&#8217; del profilo attinente alla motivazione in quanto la esposta censura non puo&#8217; dirsi conforme allo schema legale delineato dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto non esplicita in quale punto della motivazione la Corte del merito non abbia dato congruamente ragione del proprio convincimento; ove non abbia esaminato un motivo o un&#8217;eccezione proposta; ove invece l&#8217;iter argomentativo seguito non sia stato conseguente alle proprie premesse logiche; inammissibilmente quindi parte ricorrente fa valere &#8211; accomunandolo al vizio di violazione o di falsa applicazione di legge &#8211; la non condivisione della valutazione delle emergenze istruttorie.</p>
<p>3.a.2 &#8211; I mezzi in esame poi debbono dirsi infondati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge dal momento che l&#8217;apprezzamento della Corte di Appello dei dati di causa &#8211; come visto: congruamente motivato &#8211; e&#8217; del tutto rispondente ai confini applicativi delle norme in scrutinio atteso che: a &#8211; la ininfluenza della difformita&#8217; dei due progetti &#8211; architettonici &#8211; tra loro ai fini dell&#8217;emergenza della responsabilita&#8217; del professionista che li aveva redatti, non si estendeva al progetto &#8211; esecutivo &#8211; necessariamente utilizzato dal (OMISSIS): se quindi non si dimostra che la causa primaria delle lesioni, vale a dire l&#8217;insufficienza dello spessore del solaio, trovava origine in un&#8217;improvvida iniziativa esecutiva dell&#8217;appaltatore, non e&#8217; possibile escludere il nesso causale tra tale leggerezza progettuale &#8211; conformemente eseguita- e la causazione della rovina dell&#8217;edificio, indipendentemente dunque dalla configurazione anche della funzione di direttore dei lavori in capo all&#8217;Ing. (OMISSIS); b &#8211; l&#8217;approvazione del progetto cosi&#8217; viziato &#8211; per la non vinta presunzione di rispondenza dell&#8217;opera al progetto &#8211; da parte del Genio Civile costituiva allora circostanza ininfluente in quanto dalla stessa poteva nascere solo una responsabilita&#8217; dell&#8217;organo preposto al controllo di conformita&#8217; del progetto (anche) alla normativa antisismica ma certo non un&#8217;absolutio dal rispetto della stessa in relazione all&#8217;opera di progettista.</p>
<p>3.a.3 &#8211; Da quanto sopra argomentato emerge ribadita la irrilevanza della verifica se nella persona dell&#8217;ing. (OMISSIS) si cumulasse anche la figura del direttore dei lavori.</p>
<p>4 &#8211; Con il terzo motivo, deduce il ricorrente la violazione del principio che vieta la proposizione delle domande nuove in appello &#8211; articolo 345 c.p.c. &#8211; laddove la Corte territoriale ha respinto la propria eccezione preliminare con la quale era stata fatta valere la carenza di legittimazione dell&#8217;appellante (OMISSIS) a censurare il capo di decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilita&#8217; di esso progettista &#8211; essendo stato chiamato in giudizio esclusivamente dalla (OMISSIS)- e quindi a far riesaminare la questione della relativa responsabilita&#8217;.</p>
<p>4.a &#8211; Il motivo e&#8217; infondato in quanto non prende in esame l&#8217;ampia motivazione posta a base dal giudice dell&#8217;appello &#8211; vedi foll. 11 e 12 &#8211; in forza della quale si sottolineato come da un lato l&#8217;appaltatore &#8211; convenuto in giudizio dalla propria committente &#8211; non aveva alcun onere di indicare i corresponsabili del danno; dall&#8217;altro che era proprio la negazione della responsabilita&#8217; del progettista, contenuta nella sentenza di primo grado, a far nascere il diritto dell&#8217;appaltatore a chiedere la condanna dell&#8217;altro convenuto, cosi&#8217; determinando la infondatezza dell&#8217;addebito di aver violato il divieto di nova in appello.</p>
<p>5 &#8211; Il ricorso va rigettato senza onere di spese non essendosi costituite le parti intimate.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 10 ottobre 2012, n. 17268</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi tra condominio e costruttore è responsabile se i danni causati sono diretta conseguenza dei vizi di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19313/07) proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.p.a. (gia&#8217; (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a pag. 8 del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.c.r.t. (gia&#8217; (OMISSIS) s.c.r.l.) domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) s.r.l. domiciliata presso gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) s.r.l. domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a. domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS) e ARCH. (OMISSIS) domiciliato presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano n. 756 depositata il 13 marzo 2007.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) (con delega dell&#8217;Avv.to (OMISSIS)), per parte ricorrente, e (OMISSIS) e (OMISSIS), per parti resistenti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto o inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2000 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano, dinanzi al Tribunale di Milano, il Condominio (OMISSIS) deducendo copiose infiltrazioni d&#8217;acqua nella loro cantina, per cui ne chiedevano la condanna all&#8217;esecuzione delle opere necessarie all&#8217;eliminazione degli inconvenienti lamentati, oltre al ristoro dei danni subiti.</p>
<p>Instaurato il contraddicono, nella resistenza del Condominio, che in via preliminare chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la (OMISSIS) s.c.r.l., la quale aveva a suo tempo assegnato gli appartamenti e che aveva riconosciuto i vizi lamentati, attivandosi in parte per eliminarli, costituita anche la terza chiamata (OMISSIS) (Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione (OMISSIS)), incorporante per fusione la (OMISSIS), che eccepiva la decadenza degli attori e del Condominio dalla garanzia, nonche&#8217; la maturata prescrizione, chiedendo ed ottenendo di chiamare a sua volta in causa la s.r.l. Ing. (OMISSIS), appaltatrice dell&#8217;edificio, la quale nel costituirsi eccepiva la propria carenza di legittimazione, nonche&#8217; la decadenza e prescrizione ex articolo 1669 c.c., oltre a chiedere ed ottenere di chiamare in causa anche l&#8217;arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori e l&#8217;Impresa Ing. (OMISSIS), quale societa&#8217; subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione, e quest&#8217;ultima nel costituirsi, a sua volta, chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la (OMISSIS) e la (OMISSIS) per essere dalle stesse manievata, le quali nel costituirsi sostenevano l&#8217;estraneita&#8217; dell&#8217;evento dannoso al rischio assicurato, il Tribunale adito, rilevato che gli attori avevano concluso solo nei confronti del CONDOMINIO, rigettava la domanda attorea e dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alle numerose domande di garanzia e di manleva dei terzi chiamati.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), i quali invocavano l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., la Corte di appello di Milano, nella resistenza del CONDOMINIO, integrato il contraddittorio nei confronti delle restanti parti, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata condannava il CONDOMINIO ad eseguire le opere analiticamente descritte nella c.t.u.; respingeva la domanda attorea di risarcimento; respingeva la domanda di garanzia spiegata dal CONDOMINIO nei confronti della (OMISSIS) (gia&#8217; (OMISSIS)) per mancata denuncia dei vizi; respingeva anche la domanda in manleva spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti della Impresa (OMISSIS) per essere la denuncia dei difetti de quibus oltre il termine di giorni 60 di cui all&#8217;articolo 1667 c.c.; del pari veniva respinta la domanda in garanzia spiegata nei confronti della Impresa (OMISSIS) per decorrenza dei termini previsti dagli articoli 1667 e 1669 c.c., da cui discendeva anche il rigetto delle domande di garanzia da quest&#8217;ultima spiegata nei confronti delle assicurazioni (OMISSIS) e (OMISSIS); infine, pure infondata veniva ritenuta la domanda spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, non emergendo dalla documentazione in atti elementi idonei a fondare una responsabilita&#8217; autonoma di detto professionista.</p>
<p>A sostegno della adottata decisione la corte distrettuale evidenziava che dal tenore della c.t.u., diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, andava ravvisata la responsabilita&#8217; del CONDOMINIO ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. dovendosi il danno ritenere cagionato non da un comportamento del custode, ma dalla cosa in custodia, ossia nell&#8217;ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, responsabilita&#8217; superabile solo dalla prova liberatoria avente ad oggetto il superamento della presunzione di colpa ovvero il caso fortuito.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CONDOMINIO, che risulta articolato su sette motivi, al quale hanno resistito i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS) con separati controricorsi. Il CONDOMINIO ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., comma 1, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. e all&#8217;articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5, nonche&#8217; i vizio di motivazione per avere la corte di merito accolto la domanda attorea pur in assenza di prova, in entrambi i gradi di giudizio, delle continue infiltrazioni e dei continui allagamenti esistenti nella cantina di loro proprieta&#8217;, come emergeva dalla stessa consulenza tecnica di ufficio, di cui il giudice del gravame avrebbe estrapolato alcune frasi per basare il suo convincimento. Conclude il motivo il seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi e&#8217; stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione: a) al violato articolo 2697 c.c., comma 1, disapplicato dalla Corte di appello per omesso onere della prova da parte degli attori &#8211; appellanti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) in entrambi i gradi del giudizio di merito; b) al violato articolo 2051 c.c., erroneamente applicato dalla Corte di appello, nonostante l&#8217;inesistenza del &#8220;danno cagionato&#8221; alle cose in custodia e nonostante gli eseguiti interventi del condominio nel corso del 1999; c) al violato articolo 155 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori; d) al violato articolo 166 c.p.c. per avere la Corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento la consulenza tecnica d&#8217;ufficio; e) al violato articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5 per avere la Corte di appello pronunciato la sentenza appellata stante l&#8217;omessa specifica indicazione dei mezzi di prova e l&#8217;omessa produzione documentale da parte degli attori appellanti&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la omessa pronuncia su espressa domanda del Condominio con violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; il vizio di motivazione per avere la corte di merito evidenziato che il ricorrente fin dalle sue prime difese aveva sostenuto la carenza di legittimazione passiva, ma poi non aveva speso alcuna argomentazione sul punto. In ragione di cio&#8217;, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi e&#8217; stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360, comma 1, n. 3 e/o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al violato articolo 112 c.p.c. avendo la corte di appello omesso di motivare sulla domanda formulata dal Condominio di via (OMISSIS) e relativa alla carenza di legittimazione passiva&#8221;.</p>
<p>Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche per vizio di motivazione per avere la corte di merito riconosciuto a responsabilita&#8217; del Condominio sulla base della relazione peritale, nonostante questa non costituisca prova in senso tecnico.</p>
<p>Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in relazione a) al violato articolo 2697 c.c. per avere la corte di appello considerato la relazione del c.t.u. quale prova documentale a favore degli attori, nonche&#8217; per avere mal valutato ed interpretato il reale contenuto letterale della menzionata relazione del c.t.u.; b) al violato articolo 115 c.p.c. per avere la corte di appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori; c) al violato articolo 116 c.p.c. per avere la corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento la consulenza tecnica di ufficio e l&#8217;inesistenza delle prove attoree&#8221;.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la omessa pronuncia su una espressa domanda degli appellanti, con violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; vizio di motivazione, relativa all&#8217;ammissione della prova di appello dagli stessi dedotta solo nell&#8217;atto di appello, il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione ella norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in relazione al violato articolo 112 c.p.c. avendo la corte di appello omesso di motivare sulla domanda di ammissione del capito di prova articolato dai coniugi appellanti nel giudizio di secondo grado&#8221;.</p>
<p>Con il quinto motivo nel denunciare la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., il ricorrente insiste nella censura sull&#8217;interpretazione della relazione peritale adottata dalla corte di merito, giacche&#8217; ad avviso del Condominio il c.t.u. avrebbe accertato che le infiltrazioni non erano attuali, ne&#8217; copiose ed i rimedi prospettati erano solo consigliati, terminando con il seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione ai violato articolo 112 c.p.c. essendosi la corte di appello pronunciata oltre i limiti della domanda degli appellati nel giudizio di secondo grado, in particolare per avere gli appellanti domandato la condanna del convenuto sulla base e in conseguenza di un accertamento di fatti rivelatisi insussistenti e per essersi, ciononostante, la corte di appello ugualmente pronunciatasi sulla domanda di condanna&#8221;.</p>
<p>Con il sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c. e questo il quesito conclusivo: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai violati articoli 2043 e 2051 c.c. avendo la corte di appello condannato a un tacere sulla base di una mera eventualita&#8217; di danno futuro, in assenza di una danno attuale, anzi con la prova della inesistenza di un danno&#8221;.</p>
<p>Con il settimo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 112 c.p.c., anche per vizio di motivazione per avere la corte di merito condannato il Condominio ad un tacere per modificare lo stato dei luoghi, onde prevenire eventuali danni futuri, mentre il giudice del gravame ha fondato tutta la motivazione sulla nozione di responsabilita&#8217; oggettiva, che non puo&#8217; sussistere per danni non ancora verificatisi. Questo il quesito conclusivo: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all&#8217;articolo 2051 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche&#8217; violazione dell&#8217;ali. 112 c.p.c, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per motivazione contraddittoria, per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato la norma di cui all&#8217;articolo 2051 c.c. relativamente alla responsabilita&#8217; oggettiva, e non la regola generale che impone la sussistenza quanto meno dell&#8217;elemento soggettivo della colpa a una fattispecie nella quale non e&#8217; stato ravvisato alcun danno attuale; inoltre per avere la corte di appello di Milano accolto la domanda svolta ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. nonostante non fosse presente l&#8217;elemento oggettivo del danno attuale&#8221;, essendosi la corte di appello pronunciata oltre i limiti della domanda degli appellati nel giudizio di secondo grado, in particolare per avere gli appellanti domandato la condanna del convenuto sulla base e in conseguenza di un accertamento di fatti rivelatisi insussistenti e per essersi, ciononostante, la corte di appello ugualmente pronunciatasi sulla domanda di condanna&#8221;.</p>
<p>E&#8217; pregiudiziale l&#8217;esame del secondo motivo che attiene alla legittimazione del Condominio.</p>
<p>La responsabilita&#8217; del condominio e&#8217; stata in entrambi i gradi prospettata esclusivamente in relazione alla presenza di vizi che gli attori avevano ab origine ricondotto a difetti di progettazione e realizzazione del manufatto edilizio da parte del costruttore.</p>
<p>Nell&#8217;individuare la norma applicabile al caso di specie, sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado, hanno sussunto la fattispecie nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;articolo 2051 c.c., pur traendone i due giudici conseguenze diverse.</p>
<p>Una volta chiaramente esposto che il fatto generatore del danno era da individuarsi nei vizi di progettazione ed esecuzione imputabili al costruttore, non altra situazione giuridica soggettiva che quella della proprieta&#8217; comune delle parti dell&#8217;edificio, i cui vizi ingeneravano il danno, poteva essere stata dedotta dagli attori a fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del condominio, per cui non sussiste la lamentata violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c.. Del resto la corte di merito si e&#8217; correttamente attenuta al consolidato principio affermato da questa corte secondo cui qualora il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprieta&#8217; esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell&#8217;edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti), nei confronti di questi e&#8217; responsabile, in via autonoma ex articolo 2051 c.c., il Condominio, che e&#8217; tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 15291; Cass. 15 aprile 1999 n. 3753; Cass. 21 giugno 1993 n. 6856; Cass. 25 marzo 1991 n. 3209; Cass. 9 maggio 1988 n. 3405).</p>
<p>Non si tratta di una responsabilita&#8217; a titolo derivativo (il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilita&#8217;, legata alla sua specifica attivita&#8217; e fondata sull&#8217;articolo 1669 c.c.), bensi&#8217; di autonoma fonte di responsabilita&#8217; ex articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. 6856/93, cit.). La doglianza e&#8217;, dunque, infondata.</p>
<p>Del pari non e&#8217; accoglibile la prima censura con il quale viene lamentato il mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio gravante sui condomini resistenti.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Milano ha accertato che c&#8217;erano delle macchie di umidita&#8217; nella cantina dei condomini controricorrenti, i lavori da eseguire per porre ad esse rimedio e la causa che le ha prodotte, facendo proprio quanto ha ritenuto che il consulente tecnico di ufficio aveva esposto al riguardo nella sua relazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene in buona sostanza che in tale relazione il consulente tecnico ha affermato fatti diversi da quelli che la corte territoriale in essa ha letto, estrapolandone alcune frasi per basare il suo convincimento; denunzia quindi non una errata valutazione dei fatti accertati dal consulente, ma il travisamento di quanto da questi riferito.</p>
<p>Tale travisamento, se davvero e&#8217; stato commesso, costituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione (v., tra le tante, Cass. 13 gennaio 1990 n. 92; Cass. 22 febbraio 1999 n. 1477). Anche se si volesse prescindere dall&#8217;osservazione che precede, resterebbe comunque insuperabile il rilevo che il Condominio ricorrente ha certamente inteso censurare gli apprezzamenti di merito espressi dada corte distrettuale con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici e giuridici, dopo avere accertato la presenza di macchie di umidita&#8217; nella cantina dei condomini resistenti.</p>
<p>Pure privo di pregio e&#8217; da ritenere il terzo motivo che denuncia cattivo governo delle fonti di prova, considerando tale anche la consulenza tecnica di ufficio.</p>
<p>L&#8217;articolo 61 c.p.c. consente al giudice di farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu&#8217; consulenti di particolare competenza tecnica. Il consulente e&#8217; dunque un ausiliario tecnico del giudice e lo assiste nei suoi compiti di acquisizione e di valutazione delle prove. Come e&#8217; stato detto, non si pone di fronte al giudice, ma collabora con esso, accanto ad esso, per assisterlo e consigliarlo nel campo della propria particolare esperienza. Il giudice puo&#8217; affidare al consulente tecnico non solo l&#8217;incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).</p>
<p>Nel primo caso la consulenza presuppone l&#8217;avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono gia&#8217; stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza puo&#8217; costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr Cass. 1 ottobre 1999 n. 10871; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 4 aprile 1989 n. 1620; Cass. 19 aprile 1988 n. 3064).</p>
<p>Naturalmente cio&#8217; non significa che le parti possano sottrarsi all&#8217;onere probatorio e rimettere l&#8217;accertamento dei propri diritti all&#8217;attivita&#8217; del consulente, e&#8217; necessario, invece, che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto; che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente; che l&#8217;accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede; che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti sostanzialmente diversi.</p>
<p>Nel caso in esame il giudice ha affidato al c.t.u. l&#8217;incarico di accertare: a) l&#8217;origine, la natura e l&#8217;entita&#8217; dei fenomeni dannosi lamentati dagli attori; b) le cause che li hanno prodotti, con indicazione del nesso di causalita&#8217; con i vizi riscontrati; c) l&#8217;entita&#8217; dei danni subiti, i rimedi per la loro eliminazione e per il ripristino.</p>
<p>La consulenza ha avuto dunque per oggetto l&#8217;accertamento di fatti che presuppongono particolari competenze tecnico-costruttive che il giudice normalmente non ha; e pertanto essa deve ritenersi perfettamente ammissibile e regolarmente espletata.</p>
<p>Quanto ai quesiti di cui alle lettera b) e c), riproducendo gli stessi le circostanze di cui al primo motivo, vale quanto sopra esposto.</p>
<p>Non e&#8217; accoglibile neanche il quarto motivo.</p>
<p>Per consolidato orientamento di questa corte la denuncia di vizi di attivita&#8217; del giudice non tutela l&#8217;interesse all&#8217;astratta regolarita&#8217; dell&#8217;attivita&#8217; giudiziaria, ma garantisce soltanto l&#8217;eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Sicche&#8217;, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto alla regolarita&#8217; del processo fine a se stesso, e&#8217; inammissibile l&#8217;impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell&#8217;impugnazione stessa le ragioni per le quali tale violazione abbia comportato l&#8217;ingiustizia del processo stesso, causata dall&#8217;impossibilita&#8217; di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (cfr Cass. 19 agosto 2003 n. 12122).</p>
<p>Nella specie il ricorrente lamenta meri vizi formali del procedimento, relativi ad omessa pronuncia su espressa richiesta di prove articolate peraltro dagli appellanti (odierni resistenti), senza prospettare alcuna lesione al proprio diritto di difesa, con la conseguenza che l&#8217;addotta violazione non acquista rilievo idoneo a determinare l&#8217;annullamento della sentenza impugnata (cfr Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1820; Cass. 8 febbraio 2003, n. 1915; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1619), non essendo stato esposto (ritualmente e specificamente) che l&#8217;asserito vizio (omessa pronuncia su prove articolate dai controricorrenti, che si assumono tardive) abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.</p>
<p>L&#8217;infondatezza del quinto motivo discende dalla considerazione che la domanda attorea e&#8217; stata accolta nei limiti in cui la consulenza tecnica di ufficio ne ha accertato la sua fondatezza, argomentando proprio dai rilievi effettuati dall&#8217;ausiliario del giudice; mentre quella del sesto e&#8217; correlata al rilievo che la critica si appunta sulla valutazione di merito della corte di appello, in se&#8217; insindacabile in questa sede e comunque fondata su accertamenti tecnici, che hanno verificato l&#8217;esistenza di macchie di umidita&#8217; e del cui risultato si da&#8217; conto in sentenza.</p>
<p>E&#8217; da rigettare, infine, anche il settimo motivo posto che, per un verso non si rilevano ne&#8217; le violazioni di legge alle quali e&#8217; fatto riferimento (per quanto gia&#8217; esposto ai motivi uno e due) ne&#8217; i vizi della motivazione e che, per altro verso, attraverso quegli stessi motivi la parte tende inammissibilmente ad ottenere da questa corte di legittimita&#8217; una ulteriore valutazione del merito della causa.</p>
<p>Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il Condominio ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascuna parte resistente in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
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		<title>Condominio e vizi di costruzione</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Sentenza 14650 del 2013 è un&#8217;interessante decisione della Corte di Cassazione sulla configurabilità di un vizio di costruzione per cui si può ritenere responsabile l&#8217;appaltatore anche per difetti dell&#8217;edificio che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-11-giugno-2013-n-14650/">Sentenza 14650 del 2013</a> è un&#8217;interessante decisione della Corte di Cassazione sulla configurabilità di un vizio di costruzione per cui si può ritenere responsabile l&#8217;appaltatore anche per difetti dell&#8217;edificio che non concernano la staticità dello stesso; più nello specifico sono &#8220;gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi&#8221;, ossia vizi sanabli attraverso l&#8217;ordinaria manutenzione.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 11 giugno 2013, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quali sono i difetti che configurano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 3582/2007 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), nella qualita&#8217; di Amm.re p.t. del Condominio (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) SCARL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il condominio (OMISSIS), posto in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, il (OMISSIS) soc. coop. a r.l., costruttore dell&#8217;edificio condominiale, per sentirlo condannare all&#8217;eliminazione di difetti dell&#8217;opera, consistenti in effetti di condensa e in infiltrazioni di umidita&#8217;, ovvero al pagamento della somma necessaria allo scopo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il (OMISSIS) nel resistere in giudizio eccepiva la decadenza del condominio dall&#8217;azione, essendo decorso il termine entro cui denunciare i vizi dell&#8217;opera ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c..</p>
<p>Il Tribunale accoglieva la domanda, riqualificandola ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., e condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 71.287,90.</p>
<p>Tale decisione era ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 225 del 26.1.2006. Riteneva la Corte territoriale che l&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c., poteva essere riqualificata sub art. 1669 c.c., solo ove fondata su difetti costruttivi cosi&#8217; gravi da incidere sulle componenti essenziali dell&#8217;opera, tali, cioe&#8217;, da influire su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinche&#8217; l&#8217;opera stessa possa fornire la normale sua utilita&#8217; in rapporto alla sua funzione pratico-economica.</p>
<p>Nello specifico, osservava la Corte partenopea, erano emerse infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, a causa di una non perfetta loro sigillatura, con distacco dell&#8217;intonaco circostante, nonche&#8217;, ma solo in taluni appartamenti, fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, che lasciava passare piu&#8217; o meno calore a seconda che vi fosse del cemento o del semplice laterizio, con la conseguente formazione di vistose macchie di umidita&#8217; lungo le pareti degli appartamenti e in corrispondenza degli elementi strutturali verticali (pilastri) e orizzontali (travi) in cemento armato. Riteneva, quindi, che tali fenomeni di condensa non fossero, pero&#8217;, riconducibili solo ed esclusivamente ad un inadeguato isolamento termico, dovendosi ricollegare anche all&#8217;uso improprio degli alloggi, visto che il problema in questione non si era verificato con pari intensita&#8217; in tutte le unita&#8217; abitative aventi la medesima esposizione e verticalita&#8217;. Tale circostanza escludeva la configurabilita&#8217; di un grave difetto dell&#8217;edificio ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., configurabile solo nel caso di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, nel determinare l&#8217;inidoneita&#8217; del bene all&#8217;uso suo proprio, in modo da escludere con assoluta certezza l&#8217;ipotesi che tale inidoneita&#8217; non si sarebbe verificata in mancanza di cause concorrenti, quali l&#8217;uso non corretto del bene.</p>
<p>La Corte territoriale manifestava analoghe perplessita&#8217; in merito alle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, poiche&#8217; una banalissima applicazione di silicone sui controtelai ben avrebbe potuto impedire il distacco dell&#8217;intonaco circostante.</p>
<p>Esclusa, dunque, la riconducibilita&#8217; della fattispecie alla previsione dell&#8217;art. 1669 c.c., rilevava la tardiva denuncia dei vizi, oltre il termine di 60 gg. previsto dall&#8217;art. 1667 c.c., comma 2, e con essa la fondatezza dell&#8217;eccezione di decadenza dall&#8217;azione, sollevata dal Consorzio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), formulando tre mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il (OMISSIS) soc coop. a r.l. e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con i tre motivi d&#8217;impugnazione (corredati da quesiti di diritto sovrabbondanti, non applicandosi ratione temporis l&#8217;art. 366 bis c.p.c.) e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che il difetto di costruzione che a norma dell&#8217;art. 1669 c.c., legittima l&#8217;esercizio dell&#8217;azione extracontrattuale nei confronti dell&#8217;appaltatore, puo&#8217; consistere in qualsiasi alterazione conseguente ad un&#8217;insufficiente realizzazione dell&#8217;opera che, pur non riguardando parti essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile. Fra tali alterazioni devono ritenersi incluse quelle che riguardano le infiltrazioni di acqua e di umidita&#8217;, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle strutture perimetrali dell&#8217;edificio e la non sigillatura degli infissi.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi, da esaminare congiuntamente, appaiono fondati.</p>
<p>2.1. &#8211; Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita&#8217; dell&#8217;edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalita&#8217; dell&#8217;edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (cfr. tra le piu&#8217; recenti, Cass. nn. 84/13, 2238/12 e 3752/07).</p>
<p>L&#8217;incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell&#8217;art. 1669 c.c., puo&#8217; consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un&#8217;insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio&#8217; non determinandone la &#8220;rovina&#8221; od il &#8220;pericolo di rovina&#8221;), bensi&#8217; quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l&#8217;impiego duraturo cui e&#8217; destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l&#8217;impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile medesimo (cosi&#8217;, Cass. n. 11740/03, pronunciata in un caso di difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell&#8217;edificio con relativi problemi di infiltrazione).</p>
<p>Infine, l&#8217;interpretazione di detta norma si e&#8217; spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d&#8217;acqua determinate da carenze d&#8217;impermeabilizzazione (Cass. nn. 11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn. 8140/04 e 1164/95), difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a, e cioe&#8217; con &#8220;opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici&#8221; o con &#8220;opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti&#8221; (cosi&#8217;, Cass. n. 1164/95).</p>
<p>2.2. &#8211; Nell&#8217;escludere la rilevanza ex art. 1669 c.c., dei difetti in questione, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma. E cio&#8217; per almeno tre ragioni.</p>
<p>La Corte territoriale, infatti, a) ha ritenuto che la fattispecie ipotetica dell&#8217;art. 1669 c.c., fosse integrata solo in presenza di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, tali da rendere l&#8217;immobile inidoneo all&#8217;uso suo proprio, mentre, in base all&#8217;elaborazione giurisprudenziale sopra premessa e&#8217; sufficiente un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene; b) accertati dei fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, non ha tratto da cio&#8217; la dovuta conseguenza, ossia che le alterazioni del giusto tasso di umidita&#8217; interna incidono in maniera immediata e diretta sulla salubrita&#8217; degli ambienti, la quale, a sua volta, costituisce un parametro primario per valutare l&#8217;idoneita&#8217; del bene alla destinazione abitativa; e c) ha banalizzato le infiltrazioni d&#8217;acqua dovute alla carente realizzazione degli infissi, imponendo all&#8217;utilizzatore del bene l&#8217;onere di porvi rimedio sigillando le fessure con del silicone, senza considerare che la riscontrata carenza e l&#8217;ipotizzata soluzione posticcia confermano, e non gia&#8217; escludono, il vizio costruttivo.</p>
<p>2.2.1. &#8211; Ne&#8217; ha rilievo il fatto che i giudici d&#8217;appello abbiano depotenziato l&#8217;incidenza dei fenomeni di condensazione ascrivendoli ad un concorrente difetto di aerazione dei locali. In disparte il fatto che dalla sentenza impugnata non risulta quale dato istruttorio autorizzi siffatta conclusione, che pertanto appare frutto di una congettura arbitraria, deve rimarcarsi che nel vigente sistema di equivalenza causale ciascuna condizione adeguata alla produzione di un evento ne e&#8217; causa. Di riflesso l&#8217;ipotizzata causa concorrente non esclude il nesso eziologico fra il grave difetto e l&#8217;attivita&#8217; del costruttore, il quale e&#8217; chiamato a risponderne.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterra&#8217; ai principi di diritto sopra esposti e provvedera&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In caso di vizi di costruzione si può configurare una responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e del direttore dei lavori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MIGNONE ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 2699/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, il rigetto dell&#8217;incidentale ( (OMISSIS)) e accoglimento del controricorso incidentale di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto di citazione 16.6.2000 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2000, con cui il Tribunale di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento di lire 93.931.80 per prestazioni professionali eseguite dal geom. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di una stalla e di un&#8217;abitazione, appaltati da esso (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;opponente assumeva che gli immobili realizzati presentavano gravi lesioni strutturali che ne compromettevano la staticita&#8217; e l&#8217;uso cui erano destinati ed, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del titolare dell&#8217;impresa appaltatrice, (OMISSIS), con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione delle rispettive prestazioni.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio anche nei confronti del (OMISSIS) assunta la prova per interrogatorio e testi, espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,11 Tribunale di Benevento, in accoglimento dell&#8217;opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava, in solido, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella misura del 75% e del 25%, al pagamento, in favore di (OMISSIS), di euro 76.000,00 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali; rigettava la domanda di pagamento del (OMISSIS) e quella di risarcimento danni del (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano distinti atti di appello, successivamente riuniti.</p>
<p>Il (OMISSIS) deduceva: la decadenza dello (OMISSIS) dall&#8217;azione ex articolo 1669 c.c.,l&#8217;omessa ed erronea valutazione delle cause delle lesioni, l&#8217;irragionevolezza della statuizione sul risarcimento del danno con vincolo solidale, sul &#8220;quantum debeatur&#8221; e sul rigetto della domanda riconvenzionale.</p>
<p>A sua volta il (OMISSIS) lamentava:</p>
<p>l&#8217;erroneita&#8217; della decisione quanto alla responsabilita&#8217; ascrittagli, alla causa delle lesioni,alle risultanze della C.T.U., alla stima del costo delle riparazioni, alla ripartizione del risarcimento, alla quantificazione del compenso dovutogli, alla imputazione dei pagamenti ricevuti ed all&#8217;importo del prestito allo (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 7.7.2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS); accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello del (OMISSIS), condannando lo (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 9.358,96, oltre interessi, a titolo di residuo compenso professionale del (OMISSIS), disponendo compensarsi detto importo col debito di quest&#8217;ultimo, rinveniente dal costo di riparazione dell&#8217;immobile e dal risarcimento dei danni; compensava le spese processuali del grado, nella misura di 1/2, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) e, nella misura di 2/3, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), condannando gli appellanti al pagamento della residua parte in favore dell&#8217;appellato (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di merito rilevava che la censura relativa alla decadenza del termine annuale di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., non aveva investito anche il profilo della incidenza dei difetti costruttivi sulla statica della costruzione ne&#8217; il collegamento causale del dissesto con l&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera; il termine per la denuncia dei vizi, con riferimento alla conoscenza acquisita da parte del committente, risultava rispettato, avuto riguardo al calcolo a ritroso dal 1.4.2000, data della denuncia; che sussisteva la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore per la realizzazione della costruzione su suolo geologicamente inesplorato (a seguito della traslazione della stalla), per omessa segnalazione al direttore dei lavori ed al committente di alcune oggettive incongruenze della relazione geologica, il carattere &#8220;anonimo&#8221; della relazione geotecnica e la non conformita&#8217; dei dati espressi in tali elaborati; peraltro, l&#8217;appaltatore aveva realizzato&#8221;fondazioni inferiori rispetto al progetto (agendo non quale nudus minister del direttore dei lavori o del committente), non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;;</p>
<p>che ricorreva la concorrente responsabilita&#8217; del no, quale geometra e progettista, per la realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi illustrati da memoria; resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), avanzando, entrambi, ricorso incidentale, lo (OMISSIS) sulla base di un unico motivo ed il (OMISSIS) di sette motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il ricorrente principale deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al termine di decadenza ex articolo 1669 c.c.;</p>
<p>la sentenza sul punto non aveva tenuto conto delle contestazioni delle parti sul contenuto della transazione del febbraio 1998, sulle risultanze della C.T.U. e sulle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) da cui emergeva che le lesioni si erano palesate gia&#8217; nell&#8217;inverno del 1997-98, posto che, a lavori ultimati, nella stalla si era verificato un &#8220;cedimento istantaneo&#8221; che aveva causato le lesioni alla costruzione;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, laddove era stata affermata la responsabilita&#8217; del progettista e direttore dei lavori; la edificazione su sito inesplorato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non comportava alcuna responsabilita&#8217; del (OMISSIS), atteso che la verifica del sito poteva essere omessa, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988, articolo C3 stante la possibilita&#8217; di procedere &#8220;alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti&#8230;&#8221; e trattandosi, nella specie, solo di una mera rotazione di 180 della stalla e della vasca e non di uno spostamento di 15 metri; la redazione della relazione geologica e geotecnica esulava dalla competenza del geometra (OMISSIS), essendo rimessa a quella esclusiva di un geologo o ingegnere specializzato nel settore edilizio;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, concernente la stima dei costi di riparazione delle opere;</p>
<p>la Corte di appello aveva escluso ipotesi alternative sulle modalita&#8217; di riparazione della costruzione, omettendo di prendere in esame il documento depositato e allegato al n. 10 del fascicolo di parte del (OMISSIS);</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla ripartizione di responsabilita&#8217; tra progettista ed appaltatore, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 5, non essendovi motivo per attribuire al geom. (OMISSIS) competenze tecniche, in tema di tipologia del terreno interessato dalla costruzione, superiori a quelle dell&#8217;appaltatore. Col ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta,con un unico motivo, violazione e/o errata applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di appello omesso di motivare la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, non tenendo conto, inoltre, ai fini della determinazione del credito del (OMISSIS), delle maggiori somme da questi ricevute, sia pure &#8220;non giustificate da idonea documentazione fiscale&#8221;.</p>
<p>(OMISSIS), con il ricorso incidentale, deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 c.c., nonche&#8217; erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della causa, laddove i giudici di appello avevano omesso di confrontare le risultanze della C.T.U., su modi e tempi di manifestazioni delle lesioni alla costruzione, con le dichiarazioni del teste (OMISSIS), con il contenuto della transazione del febbraio 1998 e con la missiva dell&#8217;Avv. (OMISSIS), cosi&#8217; da desumere la tardivita&#8217; della denuncia dei vizi in quanto gia&#8217; conoscibili dallo (OMISSIS) nell&#8217;inverno 1997/1998;</p>
<p>erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto assolto l&#8217;onere probatorio, a carico del committente, sulla tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi, incorrendo nella omessa valutazione di numerose circostanze da cui era desumibile la conoscenza, da parte dello (OMISSIS), della gravita&#8217; delle lesioni verificatasi poco dopo la ultimazione della struttura, avuto riguardo alla sottodimensione delle fondazioni, al contenuto della transazione del 18.2.98, al collaudo del 2.3.98, alla lettera 10.9.99 del legale del committente;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore;</p>
<p>contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era evidente che il (OMISSIS), modestissimo imprenditore di scarsa istruzione, non era in grado di svolgere una valutazione delle caratteristiche geologiche del terreno in questione, tanto che era stato necessario espletare, al riguardo, una C.T.U. affidata ad uno specialista in materia; egli si era limitato ad eseguire gli ordini del committente e del direttore dei lavori che, in sede di collaudo, avevano accettato, senza riserva alcuna, la minor profondita&#8217; delle fondazioni rispetto al progetto;</p>
<p>3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2055 c.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la sentenza impugnata aveva posto a carico del (OMISSIS) una responsabilita&#8217; solidale per il 25%, benche&#8217; il progettista e direttore dei lavori fosse stato gravato per 3/4 del pagamento di quanto dovuto allo (OMISSIS) e non considerando la responsabilita&#8217; parziale che il giudice di prime cure aveva attribuito all&#8217;appaltatore;</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul &#8220;quantum debeatur&#8221;; al riguardo il giudice di appello aveva omesso di esaminare la consulenza tecnica di parte, a firma dell&#8217;ing. (OMISSIS) (depositata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado) da cui risultava un minor costo delle opere di risanamento della costruzione;</p>
<p>5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove non era stato indicato il criterio equitativo utilizzato per la quantificazione del danno, essendo stato affermato solo che il mancato acquisto di capi di bestiame, da parte dello (OMISSIS), non escludeva il ristoro del danno;</p>
<p>6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale;</p>
<p>il pagamento dei lavori oggetto della transazione del 18.2.98 non riguardava quelli di cui alla domanda riconvenzionale, costituente il 75% del prezzo dell&#8217;appalto;</p>
<p>7) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 645 c.p.c., comma 2 e dell&#8217;articolo 647 c.p.c. per omessa motivazione sull&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione dell&#8217;opposizione. Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Con il primo motivo viene riproposta la questione sul termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito e risolta con motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte, laddove e&#8217; stato evidenziato che, nella specie, la prova della tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi scaturiva dall&#8217;analisi degli elaborati peritali, di parte e di ufficio, posto che la constatazione delle fessurazioni sulla muratura esterna degli immobili, verificatesi gia&#8217; durante l&#8217;inverno 97/98, secondo quanto riferito dal teste (OMISSIS), non valeva a dimostrare la riconoscibilita&#8217; della &#8220;gravita&#8217;&#8221; del fenomeno, nel senso della sua incidenza sulla statica e sulla sicurezza dell&#8217;edificio, &#8220;potendo l&#8217;occorso ascriversi anche a fenomeni naturali(es. smottamento) del tutto imprevedibili e successivi alla realizzazione del manufatto edilizio&#8221;. Secondo l&#8217;apprezzamento del giudice di merito, quindi, solo dopo l&#8217;indagine tecnica il committente (OMISSIS) pote&#8217; acquisire un apprezzabile grado di conoscenza della gravita&#8217; dei difetti costruttivi in quanto influenti sulla statica dell&#8217;edificio e collegati causalmente all&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Giova ribadire che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., l&#8217;esistenza di vizi di difficile identificazione, che danno luogo alla responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c., comporta la decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi dal momento in cui il denunciante ha raggiunto un ragionevole grado di conoscenza, rapportato, nel caso in esame,all&#8217;acquisizione della relazione del consulente tecnico(Cfr. Cass. n. 2460/2008; n. 1463/2008; n. 4622/2002).</p>
<p>Le altre doglianze del (OMISSIS) attengono anch&#8217;esse a questioni gia&#8217; disattese dalla sentenza impugnata con corretta e logica motivazione, censurata dal ricorrente sulla base di valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito.</p>
<p>In particolare, il secondo e quarto motivo, tra di loro connessi in quanto attinenti alla responsabilita&#8217; del (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori, in solido con l&#8217;appaltatore (OMISSIS), e&#8217; stata fondata sulla mancata previsione (con la variante) della realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato e nel non aver ravvisato&#8221; talune incongruenze della relazione geologica e della discrasia con quella geotecnica, non sottoscritta ne&#8217; timbrata&#8221;.</p>
<p>Come rilevato dai giudici di appello il vincolo di responsabilita&#8217; solidale fra l&#8217;appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori trova fondamento nel principio di cui all&#8217;articolo 2055 c.c. che, anche se dettato in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, si estende all&#8217;ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita&#8217; contrattuale. Peraltro secondo l&#8217;orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell&#8217;appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta&#8217;, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l&#8217;evento dannoso ( Cfr. Cass. n. 20294/2004; n. 5103/1995).</p>
<p>Orbene, nella specie, l&#8217;indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista &#8211; direttore dei lavori che dell&#8217;appaltatore, posto che la validita&#8217; del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione. Consegue che, nei confronti del committente, sussiste la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) per inadempimento del contratto d&#8217;opera professionale nonche&#8217; dell&#8217;appaltatore per i vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo (Cass. n. 11783/2000; n. 12995/2006).</p>
<p>La maggiore percentuale di risarcimento del danno a carico del (OMISSIS) (nella misura del 75%) e&#8217; stata solo genericamente contestata, a fronte delle argomentazioni di merito del giudice di appello, riferite anche alla sentenza di primo grado ed alla maggiori conoscenze tecniche del progettista e direttore dei lavori.</p>
<p>Il motivo sub 3) attiene ad un apprezzamento sul costo delle riparazioni che, in quanto adeguatamente motivato con riferimento alla soluzione suggerita dal C.T.U., esula dal sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Va rigettato il ricorso di (OMISSIS) per la sua genericita&#8217; in quanto non rapportato alla motivazione con cui il giudice di appello ha determinato (per la complessita&#8217; dei temi ed il parziale accoglimento dell&#8217;appello del (OMISSIS)) la diversa percentuale di compensazione fra le parti delle spese di lite.</p>
<p>In ordine al ricorso incidentale del (OMISSIS) valgono le considerazioni gia&#8217; svolte in merito a quello del (OMISSIS). Va aggiunto che, a carico del (OMISSIS), e&#8217; stato accertato l&#8217;ulteriore addebito di aver realizzato fondazioni inferiori rispetto a quelle previste nel progetto, &#8220;non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;, senza che abbia provato di aver agito quale &#8220;nudus minister&#8221; del direttore dei lavori e del committente (pag. 29 sent. imp.).</p>
<p>Per quanto attiene la valenza della transazione 18.2.98 la Corte territoriale ha accertato che, a quella data, &#8220;non era percettibile il dissesto murario&#8221; e le relative cause sicche&#8217; doveva escludersi un accordo transattivo sul punto.</p>
<p>Priva di fondamento e&#8217;, infine, la censura sub 7), relativa alla improcedibilita&#8217; della opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio. Al riguardo e&#8217; sufficiente rammentare che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili di ufficio, anche nel giudizio di legittimita&#8217;, va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo; ne consegue che dette questioni debbono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorche&#8217; siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, come avvenuto nel caso in esame, considerato che il giudice di merito non si e&#8217; pronunciato su di esse e che il contraddittorio e&#8217; stato incentrato sul merito della controversia (Cass. n. 2427/2011; S.U. n. 24883/2008). Alla stregua dei rilievi svolti, i ricorsi vanno rigettati con condanna del ricorrente principale, (OMISSIS) e di quello incidentale, (OMISSIS), entrambi soccombenti, al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario di (OMISSIS).</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo essenzialmente al fatto che anche il motivo di ricorso incidentale dello (OMISSIS) e&#8217; stato rigettato, per compensare fra le parti il residuo terzo delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente principale (OMISSIS) e quello incidentale, (OMISSIS), al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, in complessivi euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per spese e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dello (OMISSIS), compensato il residuo terzo fra le parti.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 giugno 2006 n. 13131</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<category><![CDATA[appalto]]></category>
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		<description><![CDATA[Esiste un dovere di controllo del committente sull'operato dell'appaltatore? Se sì di che estensione è?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BETA 2 S.R.L., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore ing. T.G. domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANA CANONACO, difeso dall&#8217;avvocato FERRARI Vincenzo, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85, G.E., EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2^ ricorso n. 23734/2003 proposto da:</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difeso dall&#8217;avvocato CARRATELLI Laura, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>BETA 2 S.R.L., COOP RENDE 85, EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 3^ ricorso n. 19861/2003 proposto da:</p>
<p>EDILSTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBINO 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO A CAPUTO, difeso dall&#8217;avvocato BARBA GREGORIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI, difeso dall&#8217;avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85 IN LIQ. BETA 2 S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 549/2002 della Corte d&#8217;Appello di CATANZARO, emessa il 02/08/2002, depositata il 04/12/002, RG. 560/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2006 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GREGORIO BARBA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LAURA CARRATELLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso &#8220;BETA&#8221; e del ricorso &#8220;EDILSTA&#8221; ed assorbimento ricorso &#8220;GALATI&#8221;;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il signor G.E. conveniva, in data 30 novembre 1992, davanti al Tribunale di Cosenza la Cooperativa Rende 85 per ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni derivati dall&#8217;occupazione illegittima del terreno di sua proprietà, effettuata dalla Cooperativa, con deposito di materiali e scavi, al fine di realizzare una strada ma occupando una parte di terreno non prevista nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Cosenza.</p>
<p>Si costituiva la Cooperativa che contestava la sussistenza dei fatti e chiamava comunque in causa le società appaltatrici Beta 2 ed Edilsta s.r.l. che avrebbero dovuto procedere alla rimozione del materiale di risulta.</p>
<p>Il Tribunale di Cosenza così pronunciava con la sentenza n. 840/2000: a)dichiarava il difetto di legittimazione delle due società e le estrometteva dal giudizio; b) dopo aver accertato la fondatezza della domanda del G., condannava la Cooperativa Rende 85 al risarcimento dei danni liquidati in L. 115.000.000, oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese processuali anche nei confronti delle società chiamate in causa.</p>
<p>Sull&#8217;appello della Cooperativa la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 549/2002 condannava le società Edilsta e Beta 2 al pagamento in favore del G. della somma di 59.532,50 Euro, oltre rivalutazione dal 1 marzo 1998, interessi al tasso del 4%, su base annua, sulla somma rivalutata e spese processuali dei due gradi; e assolveva la Cooperativa Rende 85 dalla domanda del G.;</p>
<p>compensava le spese processuali fra il G. e la Cooperativa Rende 85 e fra la Cooperativa e le due società chiamate in causa.</p>
<p>Contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ricorre con tre motivi di ricorso la società Beta 2. Si difende con controricorso il G. e propone ricorso incidentale condizionato.</p>
<p>Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p>Propone inoltre ricorso per cassazione la società Edilsta deducendo cinque motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all&#8217;art. 346 per inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, rilevando che nessuna domanda era stata proposta dal G. contro di essa.</p>
<p>Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c. e il vizio di motivazione per evidente illogicità e imprudenza nella valutazione delle prove. Sostanzialmente la ricorrente rileva che dall&#8217;istruttoria emerge la circostanza per cui sul terreno avevano scaricato molti soggetti (inclusa la Cooperativa Rende) con la conseguenza dell&#8217;inapplicabilità della presunzione di cui all&#8217;art. 2055 c.c..</p>
<p>Infine con il terzo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la società ricorrente l&#8217;equiparazione compiuta dalla Corte di appello delle responsabilità a suo carico e di quelle della società Edilsta, mentre nella realtà le due società avevano eseguito lavori diversi. La Corte avrebbe dovuto inoltre, secondo la ricorrente, graduare in modo diverso le responsabilità applicando l&#8217;art. 2055 c.c., comma 2, in considerazione della minore entità degli scavi effettuati dalla Beta (in una proporzione pari a circa un quarto dei lavori di scavo eseguiti dalla Edilsta).</p>
<p>Con il suo primo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per ultrapetizione, riproducendo sul punto le stesse argomentazioni della società Beta 2.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi alla circostanza della pluralità dei soggetti che avevano eseguito scavi sul terreno del G., circostanza non presa in considerazione dalla Corte di appello di Catanzaro.</p>
<p>Con il terzo motivo la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi, da un lato, alla mancata considerazione della circostanza per cui il terreno aveva, in realtà, subito miglioramenti a seguito dei lavori in contestazione e, d&#8217;altro lato, alla mancata valutazione della responsabilità dell&#8217;attore nella verificazione dei danni.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della posizione delle due società derivante dalla diversità dei lavori da esse eseguiti, circostanza che avrebbe dovuto escludere il vincolo di solidarietà passiva.</p>
<p>Infine con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Edilsta deduce la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c..</p>
<p>Il signor G.E. ricorre in via incidentale condizionata affinchè la Corte, in caso di accoglimento del ricorso delle società Beta 2 e Rende 85, cassi la sentenza impugnata per non aver il Giudice di appello condannato la Cooperativa Rende 85 con ciò incorrendo in violazione degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., oltre che in difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il G. La Corte di merito al fine di escludere la responsabilità della Cooperativa Rende 85, avrebbe dovuto indagare, cosa che non ha fatto, sulla natura e sull&#8217;oggetto del contratto di appalto, stipulato dalla Cooperativa con le società Beta 2 e Edilsta, sull&#8217;ampiezza dell&#8217;autonomia concessa dalla committente alle imprese appaltatrici, sulla presenza o meno di un direttore dei lavori. Inoltre, secondo il G., la motivazione della sentenza impugnata si dimostra insufficiente nella parte relativa alla capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e alla esclusione di qualsiasi possibilità di controllo e di qualsiasi ipotesi di culpa in eligendo da parte della Cooperativa.</p>
<p>I ricorsi vanno riuniti sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso della società Beta 2 va trattato unitamente al primo motivo del ricorso della società Edilsta essendo i due motivi coincidenti quanto alla indicazione delle norme violate e fondati sulle stesse deduzioni e argomentazioni difensive.</p>
<p>Tali motivi di ricorso devono ritenersi fondati alla luce del principio della non estensione della domanda dell&#8217;attore nei confronti del terzo chiamato in garanzia (propria o impropria) (cfr.</p>
<p>ex pluribus Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e anche Cassazione civile sezione 1^ n. 6716 del 30 marzo 2005 e Cassazione sezione 3^ n. 254 dell&#8217;11 gennaio 2006). Come è stato ancora di recente chiarito da questa Corte (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1748 del 28 gennaio 2005) &#8220;il principio dell&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore al chiamato in causa trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell&#8217;attore, in ragione del fatto che il terzo s&#8217;individui come unico obbligato nei confronti dell&#8217;attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l&#8217;obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l&#8217;attore in alternativa rispetto a quella individuata dall&#8217;attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l&#8217;unicità del complessivo rapporto controverso.</p>
<p>Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall&#8217;attore come &#8220;causa petendi&#8221; ed in particolare, ove l&#8217;azione dell&#8217;attore sia di natura risarcitoria&#8221;.</p>
<p>Nel caso in esame non può realizzarsi l&#8217;ipotesi dell&#8217;estensione della domanda ai terzi chiamati in causa in quanto la Cooperativa Rende 85 ha espressamente chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia le due società Beta 2 e Edilsta e tale causa petendi è stata confermata anche nel corso del giudizio di appello, come risulta dalle conclusioni della Cooperativa appellante, subordinate alla richiesta principale di rigetto della domanda del G.. Tali conclusioni sono così riportate nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro: &#8220;condannare la società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., in solido tra loro, ovvero ciascuna per la propria parte di responsabilità, a rivalere l&#8217;appellante di tutto quanto sarà eventualmente costretta a pagare per i danni lamentati dall&#8217;attore&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 e Rende 85 comporta necessariamente l&#8217;assorbimento degli altri motivi.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato va rilevato in primo luogo che il riferimento agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. non si accompagna ad alcuna indicazione delle ragioni per le quali il ricorrente incidentale ritiene che la sentenza della Corte calabrese abbia violato tali norme.</p>
<p>A tale proposito occorre rilevare che l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell&#8217;impugnazione. Pertanto come la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta di per sè l&#8217;inammissibilità del gravame così la mera indicazione di norme che si assumono violate non determina di per sè l&#8217;ammissibilità dello stesso, qualora tale indicazione non renda comunque possibile la identificazione e delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 26091 del 30 novembre 2005).</p>
<p>Più circostanziata o almeno corredata da riferimenti ai punti non condivisi o carenti è la deduzione del difetto di motivazione.</p>
<p>Occorre rilevare però che tali riferimenti non riescono a evidenziare una contraddittorietà o carenza della motivazione nel suo complesso, per ciò che concerne l&#8217;esame della fondatezza della domanda proposta dal G. nei confronti della Cooperativa committente. Per altro verso, essi si risolvono in contestazioni attinenti al merito della decisione che, come tali, sono insindacabili in questa sede. Invero la motivazione della decisione impugnata è, se pure concisa, estremamente chiara e conseguente sul punto della assenza di responsabilità della Cooperativa. La Corte di Appello richiama infatti la giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cassazione civile 2^ sezione n. 8686 del 26 giugno 2000) secondo cui di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall&#8217;art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell&#8217;evento al committente stesso per &#8220;culpa in eligendo&#8221;, per essere stata affidata l&#8217;opera ad un&#8217;impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l&#8217;appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale &#8220;nudus minister&#8221; attuandone specifiche direttive. A questo esatto inquadramento giuridico cui sottoporre l&#8217;esame della domanda di risarcimento la Corte di Appello fa seguire una sintetica ricognizione negativa sulla ricorrenza delle ipotesi derogatorie. Il ricorrente incidentale censura l&#8217;apoditticità di tale ricognizione e la mancanza di una più ampia disamina da parte della Corte di Appello sul contenuto del contratto di appalto e sulla sua concreta esecuzione al fine di una più esauriente indagine finalizzata a escludere o affermare la responsabilità della Cooperativa committente.</p>
<p>Tali censure sono infondate in quanto presuppongono un potere di ricerca della prova da parte del Giudice che è del tutto estranea al tipo di controversia in esame. Per altro verso prescindono da un assunto non contestabile e strettamente conseguente all&#8217;applicazione del principio giurisprudenziale citato. Se infatti l&#8217;ipotesi normale in caso di danni a terzi, provocati dall&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, è quella della responsabilità esclusiva dell&#8217;appaltatore, sarà il terzo, che voglia agire direttamente nei confronti del committente, o l&#8217;appaltatore, che abbia operato in assenza di qualsiasi autonomia, a dover dimostrare la sussistenza di circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore. La Corte di Appello quindi non ha fatto altro che rilevare l&#8217;assenza di elementi di prova che potessero far affermare la responsabilità della committente. Da parte del ricorrente incidentale non sono stati indicati elementi probatori che imponessero una valutazione più approfondita da parte del Giudice di merito. Specificamente, sulla idoneità delle imprese appaltatrici a realizzare le opere commissionate non si riscontrano affermazioni incoerenti o illogiche nella motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la facile conoscibilità da parte della Cooperativa del comportamento lesivo posto in essere dalle appaltatrici occorre rilevare che si tratta comunque di una valutazione di fatto affidata al Giudice di merito e preclusa in questo giudizio (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1478 del 21 giugno 2004). Anche sul punto non si rinvengono comunque profili di illogicità della motivazione se si tiene conto dell&#8217;argomento citato dalla Corte di Appello secondo cui, sul riscontro delle risultanze istruttorie, l&#8217;attività di deposito del terreno di risulta sfuggiva ad ogni attività di controllo per le sue caratteristiche e modalità di esecuzione. Per altro verso ancora la possibilità di un&#8217;attività di controllo da parte del committente, nella tipologia dell&#8217;appalto, non può considerarsi come un onere cui il committente è sempre tenuto ma semmai come un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra il committente e l&#8217;appaltatore, ed eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti del terzo, se il contratto la prevede in collegamento con la riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell&#8217;appaltatore.</p>
<p>Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall&#8217;opera derivino lesioni del principio del neminem laedere di cui alla norma generale contenuta nell&#8217;art. 2043 c.c. può essere configurato, come è costantemente affermato in giurisprudenza, al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e Cassazione civile sezione 3^ n. 11478 del 21 giugno 2004) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell&#8217;appaltatore al principio base della responsabilità civile.</p>
<p>La previsione di un tale tipo di controllo vanificherebbe infatti completamente il principio giurisprudenziale cui correttamente si è ispirata la Corte di Appello di Catanzaro.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dei motivi di ricorso principali sopra descritti e il rigetto del ricorso incidentale condizionato comportano la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e di appello.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., assorbiti gli altri motivi. Rigetta il ricorso incidentale del G.. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in parte de qua. Compensa anche per l&#8217;appello le spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 16 maggio 2006 n. 11371</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Fino a quanto si estendono le responsabilità dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 193, presso lo studio dell&#8217;avvocato IACOPINO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 500, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAVONE GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>P.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul 2° ricorso n. 00936/03 proposto da:</p>
<p>P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORRADI MARCELLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>D.G.S., Z.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2298/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione quarta civile, emessa il 29/03/02, depositata il 12/06/02, R.G. 86+898/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/06 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giuseppe IACOPINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Marcello CORRADI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza in data 18.3.1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da D.G.S. &#8211; quale proprietario di un appartamento sito in Roma, via (OMISSIS) &#8211; condannava Z.L. &#8211; quale proprietario di quello sovrastante &#8211; al risarcimento del danno quantificato in L. 33.240.000, causato da infiltrazione d&#8217;acqua, provocata dal distacco di uno dei tubi di allaccio dell&#8217;impianto termico del convenuto, i cui radiatori erano stati smontati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento di sua proprietà.</p>
<p>Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava la domanda proposta dal convenuto nei confronti di P.M. &#8211; terzo chiamato in causa &#8211; per difetto di prova circa il preteso trasferimento della custodia dell&#8217;appartamento al P. e circa l&#8217;asserita sua qualità di appaltatore dei lavori.</p>
<p>Avverso la sentenza proponeva appello il D.G. chiedendone la riforma.</p>
<p>Resisteva lo Z. che proponeva, a sua volta, appello incidentale in ordine all&#8217;affermazione della propria responsabilità, in assenza di ogni sua colpa rispetto ad un evento addebitabile all&#8217;appaltatore dei lavori.</p>
<p>Si costituiva anche il P. che contestava gli assunti avversari e sosteneva, in via incidentale, di non avere assunto la qualifica di appaltatore, essendosi limitato a fungere da intermediario tra lo Z., suo zio, e gli artigiani.</p>
<p>Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla vicenda; che l&#8217;obbligo di custodia e di vigilanza ex art. 2051 c.c. incombeva al proprietario dell&#8217;appartamento e che, in ogni caso, l&#8217;evento era da addebitare alla moglie dell&#8217;attore per avere riattivato l&#8217;impianto termico omettendo di avvisare l&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza in data 12.6.2002, accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello proposto da Z. L., dichiarava assorbiti gli altri, ed, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da D.G. S. contro Z.L., compensando fra le parti le spese processuali.</p>
<p>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso principale D.G. S. affidandosi a cinque motivi; ricorso incidentale Z. L. e P.M., affidandosi, il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.</p>
<p>Il D.G. ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>Ricorso principale.</p>
<p>Deve rilevarsi in primo luogo che il controricorrente e ricorrente incidentale Z.L. ha sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal D.G. in quanto &#8220;il mandato alle liti conferito dal D.G. al proprio difensore non appare conferito specificatamente per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte&#8221;.</p>
<p>Il vizio, benchè sollevato nel controricorso e ricorso incidentale inammissibile perchè tardivo &#8211; per le ragioni che sono più oltre indicate &#8211; va esaminato d&#8217;ufficio dalla Corte.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso, stante il disposto tassativo dell&#8217;art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell&#8217;utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma.</p>
<p>Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d&#8217;ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall&#8217;eccezione della parte interessata (Cass. 18.1.2006 n. 823).</p>
<p>Il vizio, nel caso di specie, non sussiste.</p>
<p>Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l&#8217;impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l&#8217;eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. 20.12.2005 n. 28227).</p>
<p>Nella fattispecie concreta, il mandato al difensore risulta proprio apposto a margine del ricorso per cassazione proposto da D.G. S., con conseguente insussistenza del vizio lamentato.</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia la &#8220;Violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 331 c.p.c. &#8211; giudicato sostanziale &#8211; Nullità assoluta&#8221;.</p>
<p>Rileva che il D.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato al solo Z..</p>
<p>Lo Z. non ai è costituito in questo giudizio, proponendo appello incidentale e chiedendo l&#8217;autorizzazione alla chiamata del terzo P., &#8211; ciò che secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare ai sensi degli artt. 331 e 343 c.p.c.- ma, con atto di citazione notificato in data 18.2.2000, ha dichiarato di volere appellare la sentenza del tribunale di Roma e, nel contempo, ha citato il P..</p>
<p>La Corte di merito, &#8220;ignorando l&#8217;eccezione ritualmente proposta dal P., ha pronunciato esclusivamente sull&#8217;appello (principale) proposto dallo Z. nei confronti del P. ma poi ha rigettato la domanda proposta dal D.G. nei confronti di esso Z. senza esaminare e decidere l&#8217;appello promosso dal primo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;omessa costituzione nel giudizio di appello proposto dal D. G., con la contestuale formulazione dell&#8217;appello incidentale ed istanza di chiamata del terzo, costituisce nullità assoluta ed insanabile dell&#8217;appello proposto dallo Z., con conseguente formazione del giudicato in punto di responsabilità dello stesso Z..</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>In primo luogo va rilevato che, qualora in sede di legittimità si assuma l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre in sostanza venga lamentata l&#8217;omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la sussistenza di un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere &#8211; dovere di procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuali (Cass. 27.1.2005 n. 1655) Ora, nel caso di specie, dall&#8217;esame degli atti, risulta che lo Z. si è costituito nel giudizio di appello proposto dal D. G. con atto completo di mandato; ed in quel processo è stato proposto l&#8217;appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui lo Z. è risultato soccombente nei confronti del D.G., con la richiesta di accoglimento dell&#8217;appello incidentale, &#8220;dichiarando estraneo alla vicenda lo Z., ed infondata in fatto ed in diritto la domanda del D. G., di cui alla sentenza impugnata&#8221;.</p>
<p>Correttamente quindi il giudice di appello si è pronunciato sulle censure proposte.</p>
<p>Con il secondo motivo denuncia la &#8220;Violazione, falsa ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; Erronea ed insufficiente motivazione &#8211; Ingiustizia manifesta e grave&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che erroneamente il giudice del merito ha &#8220;apoditticamente affermato che la custodia dell&#8217;appartamento di proprietà dello Z. è tout court passata al P. perchè: a) dal 1991 al 1993 lo Z. non ha abitato l&#8217;appartamento; b) perchè P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori e ne percepì il corrispettivo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;obbligo di custodia in capo al terzo &#8211; invece &#8211; nasce esclusivamente nel caso di totale trasferimento del potere di fatto;</p>
<p>viceversa, per il detentore che continua ad esercitare siffatto potere, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, la correlativa responsabilità.</p>
<p>Nel caso di specie, da una parte l&#8217;assenza e/o la non permanenza nell&#8217;immobile non importa la perdita della custodia, dall&#8217;altra il conferimento di appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori non comporta automaticamente il trasferimento della custodia.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>I giudici del merito non hanno violato il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità dell&#8217;appaltatore dei lavori in quanto allo stesso era stata trasferita la custodia dell&#8217;appartamento, e hanno dato, della loro valutazione, congrua ed adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.</p>
<p>Hanno, infatti, rilevato che &#8220;Dalla compiuta istruttoria orale e documentale emergono, con assoluta certezza, le seguenti circostanze di fatto: Z.L., ancorchè proprietario dell&#8217;appartamento in questione, non lo ha abitato dal 1991 al 1993.</p>
<p>Nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale del 26.2.93 si da atto che la proprietà Z. non era ancora abitata, come non lo era nella precedente stagione 1991-92. Il che peraltro è stato spiegato, non solo con la necessità di dar corso gli imponenti lavori di ristrutturazione &#8211; protrattisi dal giugno 1991 al gennaio 1993 &#8211; ma perchè lo Z. era frequentemente impegnato all&#8217;estero.</p>
<p>E&#8217; altresì certo ed incontrovertibile che P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori, dichiarò la sua qualifica professionale, predispose il computo metrico dei lavori, ne precisò la durata, la consegna del cantiere e ne percepì il corrispettivo rilasciando le relative ricevute al committente Z.&#8221;.</p>
<p>Ed i giudici di merito hanno concluso che &#8220;In questa situazione oggettiva e probatoria, considerata altresì la natura ed entità dei lavori appaltati, è indiscutibile che la custodia del bene fu trasferita dal committente all&#8217;appaltatore dei lavori che, conseguentemente, quale soggetto titolare dell&#8217;effettivo potere di signoria e di ingerenza sulla res, era obbligato &#8211; secondo la chiara dizione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; ad impedire che il bene stesso, per effetto di intrinseco dinamismo proprio ovvero per la insorgenza di prevedibili agenti causali esterni, potesse arrecare danno a terzi&#8221;.</p>
<p>E sul punto è principio consolidato che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore il quale esplica la sua attività nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (Cass. 21.6.2004 n. 11478).</p>
<p>Con il terzo motivo denuncia la &#8220;Violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 &#8211; Omessa motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; Ingiustizia grave&#8221;.</p>
<p>Rileva che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato assorbito l&#8217;esame dell&#8217;appello proposto dal D.G..</p>
<p>La domanda proposta dall&#8217;attore D.G., infatti, &#8211; secondo la tesi del ricorrente &#8211; deve ritenersi implicitamente estesa al terzo dichiarato effettivo responsabile, non sussistendo la manifestazione di una diversa volontà da parte dello stesso D.G.. Nè a ciò può derogare il fatto che l&#8217;attore nel giudizio di merito abbia precisato le conclusioni esclusivamente nei confronti del proprietario dell&#8217;appartamento che ha provocato il danno.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Correttamente la Corte di merito ha ritenuto assorbite le doglianze proposte dal D.G., una volta respinta la domanda proposta nei confronti dello Z..</p>
<p>L&#8217;attore D.G., infatti, ha proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti dello Z., e &#8211; come correttamente rileva il giudice di merito &#8211; non ha proposto la relativa domanda nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale proposta nei confronti dello Z., anche nei confronti del P. dopo la sua chiamata in causa da parte dello Z.; anzi, anche nel giudizio di appello ha concluso nei soli confronti dello Z..</p>
<p>Nè può ritenersi una supposta diversa manifestazione di volontà del D.G., che non è supportata da alcun elemento in tal senso, ma, viceversa, esclusa proprio dalla sua condotta processuale.</p>
<p>Con il quarto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. &#8211; Omessa ed erronea motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che la prova dell&#8217;entità del danno subito è stata fornita nel giudizio di primo grado e che erroneamente il primo giudice dopo avere assunto che &#8220;la fattura prodotta dal danneggiato dimostra l&#8217;esecuzione dei lavori di ripristino di cui al preventivo &#8220;ha, poi, concluso che ciò &#8220;nulla prova circa l&#8217;effettività dell&#8217;esborso da parte del D.G. della somma in esso riportata&#8221;.</p>
<p>Sul punto,- nonostante la censura del D.G. &#8211; il giudice di appello non si è pronunciato, &#8220;sull&#8217;erronea dichiarazione dell&#8217;assorbimento operato dal rigetto della domanda nei confronti dello Z.&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, una volta esclusa la responsabilità dello Z., solo nei confronti del quale era stata proposta la domanda , nessun onere incombeva al giudice di appello di esaminare tale motivo, correttamente ritenuto superfluo ed assorbito dalle conclusioni adottate in ordine alla domanda principale.</p>
<p>Con il quinto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1226 c.c. &#8211; Difetto di motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva che la Corte di merito ha omesso di valutare la censura proposta con l&#8217;appello relativa alla quantificazione del danno come operata dal primo giudice, il quale ha ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa &#8211; pur in presenza di una puntuale prova in ordine all&#8217;ammontare del danno.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; come nel caso di specie &#8211; o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo &#8220;error in procedendo&#8221; e della violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (Cass. 13.12.2005 n. 27387).</p>
<p>Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorsi incidentali.</p>
<p>Entrambi vanno dichiarati inammissibili.</p>
<p>Il ricorso proposto da Z.L. è inammissibile perchè tardivo.</p>
<p>Infatti, il ricorso principale risulta notificato allo Z. in data 22.11.2002, mentre il controricorso con il ricorso incidentale proposto dallo Z. è stato notificato al D.G. in data 20.1.2003, quindi oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, termine che scadeva il 2.1.2003.</p>
<p>Sul punto lo stesso Z. riconosce la tardività della sua notificazione, ma adduce, a sua giustificazione, il fatto che il suo difensore nei gradi di merito, nel 2003 aveva trasferito il proprio studio da via (OMISSIS).</p>
<p>Il rilievo non è conferente.</p>
<p>Infatti, deve sottolinearsi che &#8211; come risulta dagli atti &#8211; l&#8217;ufficiale giudiziario ha effettuato regolarmente la notifica del ricorso principale allo Z. nel domicilio eletto, consegnandone copia al portiere dello stabile di via (OMISSIS), che si è incaricato di curarne la consegna al domiciliatario.</p>
<p>Ora, vero è che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio &#8220;a quo&#8221; della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l&#8217;impugnazione &#8211; che abbia avuto esito negativo perchè il procuratore si sia successivamente trasferito altrove &#8211; non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall&#8217;albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 1.7.2005 n. 14033).</p>
<p>Nel caso di specie, però, la notificazione risulta effettuata proprio nel domicilio reale del procuratore &#8211; quale risultava dagli atti di causa &#8211; mediante consegna al portiere dello stabile.</p>
<p>In caso di notificazione ai sensi dell&#8217;art. 139 c.p.c., comma 3, la qualità di portiere di chi ha ricevuto l&#8217;atto si presume &#8220;iuris tantum&#8221; dalle dichiarazioni recepite dall&#8217;ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell&#8217;atto, che contesti la validità della notificazione, l&#8217;onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l&#8217;inesistenza della succitata qualità (Cass. 15.4.2005 n. 7827).</p>
<p>Nel caso di specie la notificazione è avvenuta correttamente a mani del portiere che ne ha curato la consegna &#8220;in sua precaria assenza&#8221;, cioè del destinatario.</p>
<p>Ciò dimostra che il portiere dello stabile, non solo ha ricevuto la notifica, ma si è sostanzialmente dichiarato addetto alla ricezione, con la conseguenza che per l&#8217;eventuale, mancata consegna nessuna responsabilità può essere imputata al notificante.</p>
<p>Il ricorso incidentale proposto da P.M. è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Infatti, è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Il ricorso con il quale si denunci l&#8217;omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbita.</p>
<p>In tal caso, in merito a detta questione, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione (Cass. 27.3.2001 n. 4424).</p>
<p>Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata proposta dall&#8217;odierno ricorrente nei confronti del solo convenuto Z. che, a sua volta, aveva chiamato in causa il P..</p>
<p>Tale domanda non è stata proposta dall&#8217;attore nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale contro lo stesso, dopo la chiamata in causa da parte dello Z..</p>
<p>Anche in appello il D.G. ha concluso nei confronti del solo Z., ritenuto dal giudice di merito &#8220;del tutto estraneo all&#8217;evento di danno, a lui in nessun modo imputabile&#8221;.</p>
<p>Conseguentemente il giudice di merito ha rilevato che &#8220;La reiezione della domanda principale rende superfluo (ed assorbe) l&#8217;esame di tutte le altre argomentazioni e doglianze&#8221;.</p>
<p>In questo caso, quindi, il P. non aveva alcun interesse all&#8217;impugnazione, perchè difettava la soccombenza, non essendo stata la domanda principale estesa nei suoi confronti.</p>
<p>La soccombenza reciproca, poi, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 21 giugno 2004 n. 11478</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO Presidente<br />
Dott. Roberto PREDEN Consigliere<br />
Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel.<br />
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere<br />
Dott. Alberto TALEVI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto dal CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI USCIO, DAVAGNA e BARGAGLI, trasformato in Associazione tra i Comuni predetti, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Alberto Bini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l&#8217;avv. Francesca Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Bertini giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.C., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.C., e L.V., elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 106, presso l&#8217;avv. Luigi Arnaboldi, e rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe e Giovanni Anania giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p>G.s.r.l., COMUNE DI USCIO, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n.530 del 23 maggio 2002.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;<br />
Uditi l&#8217;avv. Bertini per il ricorrente e l&#8217;avv. Arnaboldi per delega della parte controricorrente;<br />
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei primi due motivi e l&#8217;inammissibilità del terzo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 29 marzo 1991 il minore C.C. , di due anni, precipitò da un&#8217;altezza di circa dieci metri mentre attraversava una piazza del Comune di Uscio in compagnia della madre L.V. e di un fratellino.</p>
<p>Con atto di citazione del 29 ottobre 1994 M.C., padre del minore, in proprio e quale legale rappresentante di questi, convenne in giudizio il Consorzio Acquedotto Intercomunale di Uscio, Davagna e Bargaglia , il Comune di Uscio e la società G. s.r.l. e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente all&#8217;evento di cui sopra; a sostegno della domanda dedusse che il minore era incespicato su un avvallamento prodotto dai lavori di scavo, effettuati dalla G. s.r.l. su incarico del predetto Consorzio e non segnalati, ed in presenza di una ringhiera di protezione laterale della strada inidonea ad evitare il precipitare del bambino nella sottostante scarpata a causa del notevole spazio intercorrente tra il terreno e la prima sbarra orizzontale.</p>
<p>Resistendo i convenuti, furono chiamati in causa la società M. Assicurazioni assicuratrice del Comune) e la L.V. .</p>
<p>Con sentenza del 16 ottobre 2000 l&#8217;adito Tribunale di Genova &#8211; dichiarata cessata la materia del contendere tra l&#8217;attore, il Comune, la società di assicurazione e la L.V. per intervenuta transazione &#8211; ritenne responsabili del fatto per un terzo quest&#8217;ultima, per un terzo il Comune e per un sesto ciascuno la G. s.r.l. e il Consorzio , e condannò gli ultimi due, in solido, al pagamento in favore dell&#8217;attore della quota di due sesti del danno, pari a lire 162.623.000, oltre accessori.</p>
<p>In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed in via incidentale dalla L.V. e dalla G. s.r.l. , con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha stabilito che il sinistro fu cagionato per responsabilità al 50% del Comune ed al 25% ciascuno della G. s.r.l. e del Consorzio .</p>
<p>La Corte ha qualificato come insidioso il luogo in cui il piccolo C.C. incespicò e cadde; essendo infatti la strada aperta al traffico pedonale e veicolare, il semplice avvistamento di una zona priva di asfalto e ricoperta di terra e pietrisco &#8211; riempimento degli scavi eseguiti nei giorni precedenti dalla G. s.r.l.- non poteva far supporre l&#8217;impraticabilità della strada sia pure per passanti di difficile equilibrio come un minore, e del resto mancava ogni segnalazione di pericolo o di divieto di passaggio; la madre del bambino non poteva perciò immaginare che questi, lasciato a se stesso anche se per pochi istanti, sarebbe potuto incespicare e cadere; la caduta si verificò sul ciglio della strada e quindi, in rapidissima successione, al di sotto della più bassa delle due sbarre della ringhiera di protezione verso la sottostante scarpata; l&#8217;imprevedibile pericolosità della strada escludeva ogni colpa della madre, che lasciò per un attimo la presa del bambino per prendere in braccio il fratellino più grande; la colpa del Comune era stata prevalente ma non esclusiva; la mancata segnalazione del pericolo e l&#8217;omessa apposizione di nastri che impedissero il passaggio nella zona dei lavori dovevano infatti attribuirsi alla appaltatrice G. s.r.l. , che aveva eseguito gli scavi senza terminare i lavori, temporaneamente sospesi la concorrente responsabilità del committente Consorzio era invece conseguente alla omessa vigilanza sulla esecuzione delle opere.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione quest&#8217;ultimo &#8211; ora Associazione tra gli stessi Comuni già consorziati &#8211; ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il M.C., in proprio e nella qualità e la L.V. resistono con unico controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi due motivi del ricorso &#8211; strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente &#8211; il ricorrente deduce, con riferimento all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 2043 2049 e 2051 c.c. nonché, subordinatamente, vizio di motivazione su punto decisivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la propria concorrente responsabilità, afferma che, nel momento in cui ebbe a verificarsi l&#8217;evento dannoso, posto a fondamento della domanda, l&#8217;impresa appaltatrice G. s.r.l. aveva concluso i lavori nel tratto che in questa sede interessa ancorché non fosse stato formalmente eseguito ed approvato il collaudo, e sostiene che per l&#8217;autonomia gestionale dell&#8217;appaltatore, lo stesso doveva essere ritenuto l&#8217;unico responsabile del fatto non era conseguentemente applicabile, nei confronti del committente, l&#8217;art. 2049 c.c., mentre, per tutto il tempo dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e fino alla consegna dell&#8217;appaltatore, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa compete a quest&#8217;ultimo; il potere di controllo che, all&#8217;interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall&#8217;esecuzione delle opere commissionate l&#8217;appaltatore è pertanto, di regola, l&#8217;unico responsabile dei danni a terzi salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero per culpa in eligendo o quando l&#8217;appaltatore abbia agito quale nudus minister; la responsabilità dell&#8217;Anas, affermata in fattispecie analoghe di danni derivanti da opere appaltate da detto ente, presenta profili del tutto particolari, attesi i doveri posti a carico dello stesso ente dal codice della strada; la Corte di appello non si è fatta carico di indagare se esso ricorrente avesse la concreta possibilità di interferire sulle modalità di segnalazione del cantiere già chiuso, sulla disciplina della viabilità e sulle caratteristiche della ringhiera da decenni ivi installata a cura del Comune, circostanze che, se doverosamente approfondite, avrebbero dovuto comportare l&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità del Comune stesso.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>La Corte osserva preliminarmente che, in difetto di ricorso, si è formato il giudicato, oltre che sulla responsabilità del Comune e dell&#8217;impresa appaltatrice, altresì sul nesso materiale di causalità &#8211; ravvisato dalla Corte territoriale nella circostanza che il minore incespicò e cadde in corrispondenza di un improvviso avvallamento determinato dagli scavi &#8211; tra l&#8217;esecuzione dei lavori, oggetto dell&#8217;appalto conferito dall&#8217;attuale ricorrente, e l&#8217;evento dannoso.</p>
<p>Sulla base di tale nesso la sentenza impugnata ha affermato la concorrente responsabilità anche dell&#8217;ente committente addebitandogli la colpa di non aver esercitato la necessaria vigilanza sulle opere.</p>
<p>Trattasi, quindi, di responsabilità ex art. 2043 c.c., il che rende inammissibili le censure di violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., trattandosi di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione: esse, infatti, disciplinano, rispettivamente, ipotesi di responsabilità indiretta ed oggettiva, mentre nella specie è stata affermata una responsabilità per fatto proprio e soggettiva del committente.</p>
<p>Infondata è invece la denunciata violazione degli art. 1655 e 2043 c.c. giacché la sentenza impugnata non ha affatto negato la qualità di committente dell&#8217;odierno ricorrente, ma ha ritenuto che essa, nonostante l&#8217;autonomia e la conseguente responsabilità dell&#8217;appaltatore, non lo esonerasse dalla corresponsabilità per danni a terzi derivanti da specifiche violazioni di regole di cautela a lui imposte dall&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>In effetti, una corresponsabilità del committente è ravvisabile &#8211; oltre che nei casi di culpa in eligendo e dell&#8217;appaltatore che operi quale nudus minister, non ravvisati però dalla sentenza impugnata -, altresì allorquando egli incorra in specifiche violazioni del precetto di neminem laedere: in tal senso è la giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, sentenze nn. 7273/03 e 8686/00, rese entrambe in fattispecie cui l&#8217;Anas era estranea , che, non senza contraddizioni, lo stesso ricorrente mostra di condividere.</p>
<p>Se, quindi, appare ineccepibile l&#8217;affermazione di principio della Corte territoriale riguardo alla corresponsabilità del committente accertare se essa ricorra o meno è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Tali vizi non si riscontrano nella specie.</p>
<p>Dal quadro probatorio complessivo utilizzato dalla Corte territoriale, si rileva infatti che essa ha attribuito un particolare rilievo sia alla circostanza che l&#8217;evento dannoso ebbe a verificarsi non già nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, ma allorquando essi erano stati sospesi in attesa della riasfaltatura delle zone interessate dagli scavi, sia alla insidiosità del luogo anche in considerazione della riscontrata inadeguatezza, preesistente ai lavori, della ringhiera di protezione.</p>
<p>Orbene in caso di lavori che interessino strade all&#8217;interno di centri abitati e rimasti sospesi, come ha accertato la Corte territoriale (ed a maggior ragione se essi siano ultimati, come invece deduce il ricorrente), non viola l&#8217;art. 2043 c.c., diversamente da quanto questi pretende, l&#8217;addebito da essa mossogli di aver serbato una condotta meramente passiva, ed in particolare di aver omesso di accertare, anteriormente al collaudo delle opere, se esse, nella anzidetta insidiosa situazione di fatto presentassero pericolo per la pubblica incolumità; né tale violazione può ritenersi giustificata dai doveri parimenti incombenti sull&#8217;ente pubblico proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., osserva che l&#8217;auspicato accoglimento del ricorso comporterà le necessità di riformare la sentenza anche in punto di spese: il motivo, in assenza di specifiche censure, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2100,00 (duemilacento/00), ivi comprese euro 2000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 GIU. 2004.</p>
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