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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; vincolo pubblicistico</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19613</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posto auto]]></category>
		<category><![CDATA[alienabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vincolo pubblicistico]]></category>

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		<description><![CDATA[L'obbligo di adibire aree a  parcheggi  in misura proporzionale alla cubatura di un edificio che natura ha? Il costruttore/venditore è tenuto ad alienarli?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<div></div>
<div>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliereha pronunciato la seguente:</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div></div>
<div>sul ricorso 29108-2006 proposto da:(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</div>
<div style="text-align: right;">- ricorrente -</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div>(OMISSIS) SPA IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</div>
<div style="text-align: right;">- controricorrente -</div>
<div></div>
<div>avverso la sentenza n. 1291/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div>Con atto di citazione notificato il 14-9-2001 la s.p.a (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino &#8211; Sezione Distaccata di Cirie&#8217; (OMISSIS), assumendo che l&#8217;esponente era l&#8217;impresa costruttrice dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), il quale, a seguito delle vendite delle singole unita&#8217; abitative, era stato costituito in condominio con conseguente redazione di un regolamento registrato il 15-7-1999 ed allegato ad ogni atto pubblico di compravendita degli appartamenti costituendone parte integrante; aggiungeva che la venditrice fin dall&#8217;origine si era riservata la proprieta&#8217; esclusiva dei posti auto siti nel cortile dell&#8217;immobile e contrassegnati con i numeri da 1 a 23 incluso, e che, dopo la vendita dei quatto posti auto contraddistinti con i numeri 20-23, era rimasta proprietaria degli altri posti auto dal numero 1 al numero 19.L&#8217;attrice, rilevato che il condomino (OMISSIS) da tempo posteggiava l&#8217;automobile propria o in suo uso sul terreno di proprieta&#8217; esclusiva dell&#8217;esponente con violazione del relativo diritto dominicale, chiedeva anzitutto accertarsi che il convenuto posteggiava abitualmente l&#8217;automobile da lui usata nel cortile dello stabile in questione occupando spazi di esclusiva proprieta&#8217; della (OMISSIS), e conseguentemente inibirsi tale comportamento, sia per sosta che per parcheggio.Costituendosi in giudizio il convenuto contestava gli assunti avversari sul rilievo che gli articoli 4-19 e 24 del regolamento di condominio (secondo cui, rispettivamente, pur essendo il cortile ed i posti auto a cielo libero comuni, tali posti auto, se acquistati a parte, erano in proprieta&#8217; individuale, era inoltre vietato occupare anche temporaneamente il cortile, ed infine i posti auto nel cortile erano di proprieta&#8217; esclusiva della venditrice, la quale si riservava la facolta&#8217; di venderli o di affittarli a terzi anche non condomini dello stabile), ponevano clausole contrarie alla norma inderogabile di cui alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18; concludeva pertanto per il rigetto delle domande attrici ed in via riconvenzionale per l&#8217;accertamento e la nullita&#8217; delle suddette norme del regolamento condominiale.Il Tribunale adito con sentenza del 20-5-2003 accoglieva la domanda attrice, rilevando in particolare che l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per violazione della menzionata norma imperativa avrebbe comportato la tempestiva allegazione e la conseguente dimostrazione dei fatti costitutivi previsti dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; ovvero che i posti auto siti nel cortile fossero gli unici previsti in favore dell&#8217;unita&#8217; abitativa del convenuto, e che fosse stato violato il rapporto tra superficie destinata a parcheggio e cubatura della costruzione, mentre tale onere probatorio non era stato assolto dallo (OMISSIS).Proposto gravame da parte di quest&#8217;ultimo cui resisteva l&#8217; (OMISSIS) la Corte di Appello di Torino con sentenza del 5-9-2005 ha rigettato l&#8217;impugnazione.Per la cassazione di tale sentenza lo (OMISSIS) ha proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo cui l&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div>Con l&#8217;unica articolata censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 &#8211; 1419 cpv &#8211; 1421 &#8211; 2697 c.c. della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; &#8211; della Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18 &#8211; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26, u.c. &#8211; articoli 112 e 115 c.p.c. nonche&#8217; vizio di motivazione sotto diversi profili.Anzitutto lo (OMISSIS) sostiene che, contrariamente al convincimento del giudice di appello, l&#8217;esponente nella propria comparsa di risposta del giudizio di primo grado aveva recisamente contrastato le pretese avversarie con una generale e globale contestazione in relazione alla genericita&#8217; degli assunti di controparte, privi di ogni riferimento temporale e fattuale; pertanto, non avendo a controparte provato i fatti costitutivi della domanda (in particolare la pretesa occupazione da parte dell&#8217;esponente con una imprecisata autovettura di un altrettanto imprecisato posto auto di sua proprieta&#8217;), la domanda stessa avrebbe dovuto essere rigettata.Il ricorrente inoltre assume che comunque la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d&#8217;ufficio sulla base degli atti la nullita&#8217; dell&#8217;articolo 24 del regolamento condominiale che prevedeva la riserva di proprieta&#8217; in favore dell&#8217;originario costruttore di tutti spazi adibiti a parcheggio ricavati dalla venditrice nel cortile condominiale, non essendovi dubbio che le norme di cui alla Legge n. 1150 del 1942, articoli 41 &#8220;sexies&#8221; &#8211; Legge n. 765 del 1967, articolo 18 e Legge n. 47 del 1985, articolo 26 pongano un vincolo pubblicistico di destinazione inderogabile.Lo (OMISSIS) sotto diverso aspetto sostiene poi che la sentenza impugnata, stravolgendo ogni principio sull&#8217;onere probatorio, non ha considerato che la controparte non aveva minimamente contestato che essa si era riservata la proprieta&#8217; di tutti i posti auto ricavati nel cortile condominiale nel numero di 23, e che tali posti auto erano gli unici esistenti all&#8217;interno del condominio e del cortile condominiale, come emergente anche dalla planimetria allegata dall&#8217;attuale ricorrente; in particolare l&#8217;affermazione del giudice di appello secondo cui non vi sarebbe stata la prova che tutti gli spazi esistenti da adibire a parcheggio (in numero di 23) fossero stati riservati in proprieta&#8217; della (OMISSIS), non trovava il conforto di alcun atto processuale; in definitiva quest&#8217;ultima societa&#8217; non aveva fornito la prova che la sua riserva di proprieta&#8217; fosse stata fatta sulla parte in eccedenza rispetto agli spazi previsti per legge da riservarsi all&#8217;uso dei condomini.Il ricorrente inoltre assume che erroneamente la Corte territoriale ha dato per pacifico che nella fattispecie vi era una volumetria del fabbricato pari a mc. 7.453,47, e che l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura pertanto superiore a mq. 745,33;invero, in assenza di una sola prova documentale, sulla base delle semplici asserzioni della controparte il giudice di appello non avrebbe potuto affermare che la suddetta societa&#8217; avesse realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge.Infine lo (OMISSIS) rileva che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che le doglianze dell&#8217;esponente avrebbero dovuto essere rivolte non ai regolamento, ma, ricorrendone i presupposti, contro l&#8217;atto di acquisto, considerato che controparte aveva impostato la sua domanda non su una riserva di proprieta&#8217; dei 23 posti auto siti nel cortile condominiale contenuta nell&#8217;atto di acquisto, ma sulla clausola contenuta nell&#8217;articolo 24 del regolamento condominiale.La censura e&#8217; fondata nei limiti che saranno ora chiariti.La Corte territoriale ha premesso che lo (OMISSIS), costituendosi in giudizio, non aveva contestato la deduzione dell&#8217;attrice secondo cui il convenuto da tempo posteggiava la propria autovettura sul terreno di esclusiva proprieta&#8217; dell&#8217;attrice, limitandosi alla disamina del contenuto del regolamento condominiale ed eccependo la nullita&#8217; della clausola 24 per violazione di legge; ha poi aggiunto che neppure era contestato che, in rapporto alla volumetria del fabbricato pari a mc. 7453,37, l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura quindi ben superiore alla riserva di legge che nella fattispecie era di mq. 745,33; neppure d&#8217;altra parte risultava che sulla base della licenza edilizia l&#8217;area di cortile in questione fosse destinata per legge a parcheggio dei singoli condomini; del pari l&#8217;appellante non aveva provato che tutti gli spazi esistenti nel complesso immobiliare e destinati a parcheggio fossero stati riservati dalla suddetta societa&#8217; in sua esclusiva proprieta&#8217;, e neppure che gli incaricati della (OMISSIS) avessero garantito ai futuri acquirenti che, unitamente all&#8217;alloggio, sarebbe stato ceduto loro anche un posto macchina, mentre era indiscusso che nel rogito d&#8217;acquisto dello (OMISSIS) non vi fosse menzione di tale cessione; in definitiva quest&#8217;ultimo avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze non nei confronti del regolamento di condominio ma, ricorrendone i presupposti, contro l&#8217;atto di acquisto dell&#8217;unita&#8217; immobiliare.</p>
<p>Tale convincimento non puo&#8217; essere condiviso in quanto frutto di una non esatta individuazione e delimitazione della natura e dell&#8217;oggetto della controversia.</p>
<p>Invero, in presenza della pretesa della (OMISSIS) di inibire allo (OMISSIS) di posteggiare la propria autovettura nel cortile dello stabile invocando la riserva di proprieta&#8217; di tutti i posti auto siti nel suddetto cortile e della contestazione di tale domanda da parte del convenuto per fa ritenuta nullita&#8217; di detta riserva di proprieta&#8217; contenuta nel regolamento di condominio in quanto posta in violazione della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 8 nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18 la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio di diritto che la norma ora richiamata si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell&#8217;edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d&#8217;uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell&#8217;edificio, senza imporre all&#8217;originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprieta&#8217; degli spazi in questione (Cass. 16-1-2008 n. 730; Cass. 1-8-2008 n. 21003; Cass. 27-1-2012 n. 1214); pertanto la decisone della presente controversia comportava un accertamento non sulla proprieta&#8217; dei suddetti posti auto (e dunque sulla legittimita&#8217; o meno della riserva di proprieta&#8217; di essi contenuta nel regolamento di condominio, come invece erroneamente dedotto da entrambe le parti), ma sulla presenza o meno nell&#8217;edificio condominiale di aree destinate a soddisfare l&#8217;esercizio di tale diritto d&#8217;uso da parte del condomino (OMISSIS), posto che, se questi non avesse potuto parcheggiare la propria auto in uno dei posti auto di cui la societa&#8217; (OMISSIS) si era riservata il diritto di proprieta&#8217; (circostanza comunque di per se&#8217; non sufficiente ad escludere il diritto d&#8217;uso su di essi da parte dei condomini alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale), egli avrebbe avuto comunque il diritto di parcheggiare la sua auto nell&#8217;ambito di altri spazi all&#8217;interno dello stabile condominiale in virtu&#8217; dell&#8217;evidenziato vincolo pubblicistico di destinazione.</p>
<p>Da tale impostazione discende la conseguenza che la (OMISSIS), onde ottenere l&#8217;accoglimento della propria domanda, avrebbe dovuto provare la sussistenza di altre aree nell&#8217;ambito dell&#8217;edificio condominiale dove lo (OMISSIS) avrebbe potuto esercitare il suddetto diritto d&#8217;uso; sotto tale profilo e&#8217; dunque erronea la diversa affermazione del giudice di appello che, ponendo a carico dell&#8217;attuale ricorrente tale onere probatorio, ha trascurato il rilievo che la prova della suddetta circostanza rientrava nel fatto costitutivo della domanda attrice, solo cosi&#8217; risultando legittima la pretesa di inibire allo (OMISSIS) l&#8217;uso dei posti auto oggetto della riserva di proprieta&#8217;; ne&#8217; a tal riguardo e&#8217; evidentemente sufficiente il generico richiamo al fatto che l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge, non essendo state richiamate le fonti probatorie di tale convincimento, e non essendo stata comunque specificata concretamente la ubicazione delle suddette aree, non senza comunque osservare che il riconoscimento della sussistenza di tali spazi puo&#8217; avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all&#8217;edificazione, senza possibilita&#8217; di ubicazioni alternative (vedi in tal senso Cass. 11-2-2009 n. 3393).</p>
<p>In definitiva quindi in accoglimento per quanto di ragione del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia in conformita&#8217; dei principi di diritto sopra richiamati ed anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.</p>
</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div>LA CORTE<br />
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.</div>
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