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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; vicinato</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 11 aprile 2013, n. 16459</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[candeggina]]></category>
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		<description><![CDATA[A cosa va incontro chi butta le cicche, sversa candeggina, ed altri saponi corrosivi sul balcone sottostante il proprio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. il (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1032/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 02/12/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per la inammissibilita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2/12/2011, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reato di cui agli articoli 31 cpv. e 674 cod. pen. per avere arrecato molestie a (OMISSIS), in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato, nel piano sottostante ove si trovava l&#8217;appartamento di quest&#8217;ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonche&#8217; detersivi corrosivi, quale candeggina, e la ha condannata alla pena di euro 120,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la prevenuta personalmente, con i seguenti motivi:</p>
<p>- inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., visto che competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale centrale di Palermo;</p>
<p>- vizio di motivazione ed errata lettura delle emergenze istruttorie che, se correttamente valutate, avrebbero indotto il decidente a ritenere la insussistenza di prova in ordine alla concretizzazione del reato contestato ed alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.</p>
<p>Preliminarmente, va rilevato come dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerga in maniera del tutto evidente, che il giudice e&#8217; pervenuto alla affermazione di colpevolezza della prevenuta a seguito di una esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi, confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente (deposizioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).</p>
<p>Con il primo motivo di annullamento si eccepisce la inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., in quanto competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale di Palermo e non il Tribunale centrale.</p>
<p>La censura e&#8217; totalmente priva di pregio, perche&#8217;, come piu&#8217; volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita&#8217;, le sezioni distaccate, sia del Tribunale, che della Corte d&#8217;Appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dall&#8217;unico ufficio da cui dipendono; di tal che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullita&#8217;, ne&#8217; e&#8217; ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra di esse (ex multis Cass. 12/12/06, n. 42172).</p>
<p>Di poi, inammissibile e&#8217; da ritenere la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, in quanto con essa si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; precluso procedere a nuovo esame estimativo: in tema di controllo sulla motivazione a questa Corte e&#8217; normativamente inibita la possibilita&#8217;, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l&#8217;appartato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall&#8217;esterno.</p>
<p>Va richiamato sul punto il principio secondo il quale esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e&#8217; riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita&#8217; la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu&#8217; adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/1997, 6402).</p>
<p>Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita&#8217;, la stessa, a norma dell&#8217;articolo 616 c.p.p., deve, altresi&#8217;, essere condannata al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7805</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto alla Riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Apporre un ombreggiante lungo il confine tra due proprietà costituisce un atto emulativo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30248/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 232/2010 del TRIBUNALE di CUNEO del 27/04/2010, depositata il 07/05/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN FATTO</strong></p>
<p>Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Dronero, conseguente alla proposizione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) di istanza per ottenere &#8211; per quel che qui interessa &#8211; la condanna di (OMISSIS) alla rimozione di un telo dalla convenuta collocato lungo la rete divisoria delle due proprieta&#8217;, nella resistenza della evocata, espletata istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 88 del 18.7.2007, depositata il 6.8.2008, respingeva detta domanda attorea (dichiarata cessata la materia del contedere con riferimento alla richiesta del taglio della siepe). Avverso la menzionata sentenza proponevano appello gli stessi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lamentando che il giudice di prime cure non avesse ritenuto la lesivita&#8217; della rete dei diritti del comproprietario. Nella resistenza dell&#8217;appellata (OMISSIS), il Tribunale di Cuneo, riteneva la infondatezza dei motivi di impugnazione, con sentenza n. 232/2010 (depositata il 7 maggio 2010), respingeva l&#8217;appello e per l&#8217;effetto confermava la decisione impugnata.</p>
<p>Con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010 con l&#8217;iscrizione, i (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) impugnavano per cassazione la richiamata sentenza del Tribunale di Cuneo (non notificata) prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione, nonche&#8217; il vizio di motivazione, degli articoli 833, 875, 1102 e 1105 c.c..</p>
<p>L&#8217;intimata (OMISSIS) non si costituiva nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il consigliere relatore, nominato a norma dell&#8217;articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all&#8217;articolo 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>All&#8217;udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: &#8220;Con l&#8217;unica censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame, nel rigettare la loro richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprieta&#8217; tenuto conto della lesivita&#8217; dello stesso, tale da dovere essere considerato quale atto emulativo.</p>
<p>Premesso che &#8211; di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; il giudice di appello ha voluto fare riferimento alle norme sul muro non posto sul confine delle rispettive proprieta&#8217; ex articolo 575 c.c., proprio per richiamare la disciplina relativa alle facolta&#8217; del proprietario di costruire o immutare un manufatto sul quale anche il vicino, non proprietario, potrebbe vantare dei diritti, nel ricorso di criteri determinati. Cio&#8217; posto, non appare fondato il motivo attinente alla erronea applicazione delle invocate norme, in quanto l&#8217;analisi del rapporto di vicinato riportata in sentenza, ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere sussistente una legittima volonta&#8217; della resistente di creare una barriera fra le proprieta&#8217;, per preservarne la riservatezza, dapprima con una fitta siepe e poi attraverso il classico telo verde, avente finalita&#8217; rafforzativa della funzione della siepe, per cui non poteva dirsi manifestamente priva di utilita&#8217; (cfr. in tal senso Cass. 7 marzo 2012 n. 3598).</p>
<p>Infondata e&#8217; poi la deduzione secondo la quale detto materiale comunque non garantirebbe la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo, stante la sua consistenza, giacche&#8217; il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprieta&#8217;, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilita&#8217;, per cui seppure l&#8217;opera puo&#8217; non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneita&#8217; a soddisfarli in gran parte consente l&#8217;esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela (v. Cass. sopra cit.). Superata ed assorbita in detta ottica la ulteriore deduzione circa il costituire la rete impedimento al passaggio della luce ovvero divisorio antiestetico&#8221;.</p>
<p>Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[buon vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il vicino provoca, lo si può ingiuriare senza incorrere in reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanin &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Pao &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nata a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 18/10/2011 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli &#8211; sezione distaccata di Casoria, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ingiuria ai danni di (OMISSIS); ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, nonche&#8217; al risarcimento dei danni in favore della parte civile.</p>
<p>1.1. Ha ritenuto il giudicante che la penale responsabilita&#8217; dell&#8217;imputata fosse provata dalle convergenti e dettagliate deposizioni dei tre testi presenti al fatto; e che non fosse applicabile l&#8217;esimente della provocazione, in quanto il fatto ingiusto lamentato dall&#8217;imputata era stato posto in essere da soggetto diverso dalla persona offesa.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.</p>
<p>2.1. Col primo motivo la ricorrente rinnova l&#8217;eccezione di improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.2. Col secondo motivo lamenta l&#8217;inosservanza del disposto dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, osservando che la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha riconosciuto l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;esimente della provocazione anche nel caso in cui la reazione dell&#8217;agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da giustificare lo stato d&#8217;ira, alla stregua delle comuni regole di esperienza. Nel caso di specie, osserva, il fatto ingiusto, consistito nell&#8217;aver violato le regole dell&#8217;igiene, lasciando in stato di abbandono un grosso cane sul terrazzo confinante con l&#8217;abitazione dell&#8217;imputata, era stato commesso da (OMISSIS), fratello della persona offesa.</p>
<p>2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia l&#8217;omessa acquisizione di una prova decisiva, che indica nella documentazione diretta a dimostrare la pendenza di un procedimento penale a carico dei fratelli del (OMISSIS).</p>
<p>2.4. Col quarto motivo ripropone l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, per essersi proceduto in assenza del difensore d&#8217;ufficio, disattendendo l&#8217;istanza di rinvio motivata in base a un impedimento determinato da impegni professionali e dall&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Esaminando nel corretto ordine logico le diverse questioni sollevate nel ricorso, viene per prima in considerazione l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, che informa il quarto motivo. Con essa il ricorrente, prospettando la sussistenza del vizio di ordine generale di cui all&#8217;articolo 179 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta che sia stata ingiustificatamente disattesa l&#8217;istanza di rinvio dell&#8217;udienza tenutasi il 15 aprile 2010, sebbene fosse stato segnalato al giudice il legittimo impedimento del difensore dell&#8217;imputato, impegnato in un procedimento cautelare con imputati detenuti. A confutare la motivazione addotta nell&#8217;ordinanza di rigetto, osserva che l&#8217;istanza di rinvio era stata presentata tre giorni prima dell&#8217;udienza, cioe&#8217; appena avuta cognizione dell&#8217;impegno concomitante; che l&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto in udienza doveva essere soltanto allegata (come in effetti e&#8217; stato), e non anche provata; che la distanza temporale dai fatti non era un valido motivo di rigetto dell&#8217;istanza, stante la sospensione dei termini di prescrizione.</p>
<p>1.1. La censura non puo&#8217; trovare accoglimento. Innanzi tutto il ricorrente omette di specificare in quale data il proprio difensore abbia avuto notizia della fissazione dell&#8217;udienza nel procedimento cautelare davanti al Tribunale di Nola: il che era necessario a fronte del rilievo, mossogli nell&#8217;ordinanza del giudice di pace in data 15 aprile 2010, secondo cui la conoscenza del concomitante impegno professionale risaliva al giorno 11 marzo 2010 ed era, percio&#8217;, di gran lunga anteriore al deposito dell&#8217;istanza di rinvio, avvenuto il 12 aprile 2010. Secondariamente, perche&#8217; possa farsi luogo al rinvio dell&#8217;udienza e&#8217; necessario che sia giustificata l&#8217;impossibilita&#8217; per il difensore di avvalersi di un sostituto processuale, secondo l&#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; al disposto dell&#8217;articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 2, n. 48771 del 01/12/2003, Tortora, Rv. 227693; Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905); ed e&#8217; rilevante osservare, a tale proposito, che l&#8217;impossibilita&#8217; deve riguardare la designazione di un qualsiasi sostituto &#8211; e non di una persona specifica &#8211; sia nel processo in cui l&#8217;istanza di rinvio e&#8217; presentata, sia in quello addotto come legittimo impedimento: onde non e&#8217; risolutivo affermare, come fa il ricorrente, che fosse impedito a presenziare l&#8217;Avv. (OMISSIS), abituale sostituto del difensore, non essendo dedotta l&#8217;impossibilita&#8217; di ricorrere ad altri, per la partecipazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle due udienze concomitanti.</p>
<p>2. Altra eccezione da esaminare con priorita&#8217; e&#8217; quella con cui viene dedotta (primo motivo) l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per nullita&#8217; della querela, in dipendenza della mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.1. Anche di questa va rilevata l&#8217;infondatezza, alla stregua delle risultanze cartolari (esaminabili in questa sede per la natura della questione sollevata). Si constata, invero, che in calce alla querela e&#8217; riportata un&#8217;annotazione del seguente tenore: &#8220;Visto presentato alle ore 10.19 del 31/3/05. Il Comandante Mar. a..s. UPS (OMISSIS)&#8221;. Da cio&#8217; appare con chiarezza che l&#8217;atto e&#8217; stato depositato personalmente a mani di un&#8217;autorita&#8217; legittimata a riceverlo; e, mancando una diversa indicazione, deve presumersi che la presentazione sia stata effettuata direttamente dall&#8217;interessato, rendendo cosi&#8217; superflua l&#8217;autentica della firma. Rimane il fatto che sia mancata l&#8217;identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale; ma la giurisprudenza piu&#8217; recente, nell&#8217;ormai irreversibile superamento dei piu&#8217; risalenti arresti citati dal ricorrente, ha statuito</p>
<p>che l&#8217;inosservanza del relativo precetto &#8211; il quale, giova rimarcarlo, e&#8217; rivolto all&#8217;autorita&#8217; ricevente e non al privato che intende querelarsi &#8211; non comporta invalidita&#8217; della querela, quando risulti altrimenti certo che il proponente e&#8217; il soggetto legittimato a proporla (Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010 &#8211; dep. 14/03/2011, Manetti, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683): il che puo&#8217; ben dirsi nel caso di specie, il cui il querelante e&#8217; poi personalmente comparso davanti al giudice e si e&#8217; costituito parte civile.</p>
<p>3. E&#8217; invece fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del terzo.</p>
<p>3.1. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l&#8217;esimente della provocazione, sul rilievo per cui i motivi di contrasto &#8211; inerenti, secondo la difesa dell&#8217;imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l&#8217;abitazione della (OMISSIS), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono &#8211; non riguardavano la persona di (OMISSIS), ma i di lui fratelli. La motivazione cosi&#8217; adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l&#8217;esimente di cui all&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, si rende applicabile anche quando la reazione dell&#8217;agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Corno, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253).</p>
<p>3.2. La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l&#8217;assunto difensivo secondo cui (OMISSIS) era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la (OMISSIS) e (OMISSIS); ma l&#8217;argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta percio&#8217; affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo.</p>
<p>4. S&#8217;impone, pertanto, l&#8217;annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli affinche&#8217;, in diversa composizione, sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilita&#8217; dell&#8217;invocata esimente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, per nuovo esame.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 8348</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti di vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la vicina ha l'amante, si può divulgare tale informazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 16/05/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese R.G. n. 7/2008;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 16/05/2011, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Piedimonte Matese del 19/05/2008, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, in relazione al reato di cui all&#8217;articolo 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di (OMISSIS), riferendo a piu&#8217; persone che la stessa aveva una relazione extraconiugale.</p>
<p>2. Il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova delle affermazioni diffamatorie dell&#8217;imputato emergeva dalle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), ha sottolineato che gli elementi di contraddizione tra le deposizioni dei testi erano marginali e spiegabili con il fatto che la (OMISSIS) avesse un ricordo meno preciso dei particolari, a differenza del marito, maggiormente interessato alla vicenda, visto che l&#8217;assunta infedelta&#8217; riguardava la sorella. Significativo riscontro alla veridicita&#8217; delle dichiarazioni testimoniali il Tribunale ha tratto dall&#8217;esistenza di voci nel vicinato, a proposito della relazione tra la donna e (OMISSIS). Proprio la moglie di quest&#8217;ultimo, (OMISSIS), aveva confermato l&#8217;esistenza di tali dicerie.</p>
<p>3. L&#8217;imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorieta&#8217; e manifesta illogicita&#8217; della motivazione, nonche&#8217; violazione di legge.</p>
<p>3.1. Sotto il primo profilo, il (OMISSIS) censura la sentenza: a) per avere ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del (OMISSIS), anziche&#8217; quella della moglie, nonostante che il primo fosse, come la stessa decisione aveva riconosciuto, maggiormente interessato alla vicenda; b) per non avere proceduto alla rinnovazione dell&#8217;istruttoria, necessaria a chiarire le contraddizioni in cui i testi erano incorsi; c) perche&#8217;, in ogni caso, le dichiarazioni del (OMISSIS) e della moglie non erano obiettive, visto che entrambi erano parenti della (OMISSIS) e comunque erano contrastanti tra di loro; d) per avere utilizzato, ai fini della condanna, il contenuto di &#8220;voci del vicinato&#8221;; e) per avere posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della (OMISSIS), sebbene quest&#8217;ultima fosse stata smentita dalla teste (OMISSIS), che aveva negato di avere accusato la (OMISSIS) di intrattenere una relazione col marito.</p>
<p>3.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta esistente un&#8217;offesa della reputazione della (OMISSIS), nonostante che la notizia di una sua relazione fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l&#8217;avesse mai contestata.</p>
<p>3.3 Nelle conclusioni, l&#8217;imputato ha altresi&#8217; chiesto di rilevare l&#8217;esistenza eventuale della prescrizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>2. Va rilevato che la sentenza di secondo grado, con motivazione congrua, ha posto a fondamento della decisione le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno riferito di avere appreso proprio dal ricorrente la notizia della relazione extraconiugale della (OMISSIS). L&#8217;affermazione, secondo cui i contrasti tra i due testimoni, peraltro concernenti il successivo momento in cui la circostanza sarebbe stata contestata alla (OMISSIS) dal fratello, si spiegherebbero con la maggiore precisione del ricordo di quest&#8217;ultimo, perche&#8217; piu&#8217; interessato dalla vicenda, non significa affatto che sia stato dato credito ad un teste portatore di uno specifico interesse alla risoluzione del procedimento in senso sfavorevole all&#8217;imputato. Essa sottolinea che, secondo la Corte territoriale, il teste (OMISSIS) ha serbato un ricordo piu&#8217; preciso dei fatti, perche&#8217; piu&#8217; coinvolto della propria moglie, in quanto sarebbe stata la sorella a rendersi responsabile della relazione con un terzo.</p>
<p>Peraltro, proprio il ricorrente inizialmente assume (pag. 2 del ricorso) che si dovrebbe, per questa ragione, attribuire maggiore attendibilita&#8217; alla (OMISSIS), la quale ha, tuttavia, confermato che fu proprio il (OMISSIS) a comunicare la notizia.</p>
<p>Cosi&#8217; come il ricorrente fraintende il significato del riferimento del Tribunale alle voci del vicinato in ordine alla relazione della (OMISSIS) (e non in ordine al fatto che il (OMISSIS) ne parlasse in giro), le quali, nel percorso motivazionale rappresentano solo un argomento per sostenere che l&#8217;imputato, al pari di altri, fosse a conoscenza della notizia. Anche il fatto che la moglie del presunto amante abbia negato di aver mai contestato alla (OMISSIS) la relazione, a differenza di quanto riferito da quest&#8217;ultima, non assume rilievo, poiche&#8217; si tratta di elemento marginale non idoneo a scalfire la logicita&#8217; della motivazione, quanto alla diffusione della notizia da parte del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS). Emerge, quindi, una lettura coordinata delle risultanze della prova testimoniale che rappresenta l&#8217;implicito, ma non equivoco presupposto della decisione di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.</p>
<p>Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello puo&#8217; essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo, che non richieda approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).</p>
<p>3. In definitiva, in assenza di vizi che rendano la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, deve concludersi nel senso che il primo motivo aspira ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, secondo l&#8217;orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 40539 del 23/09/2008, Cibelli, Rv. 241739), in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l&#8217;attribuzione di un fatto illecito, perche&#8217; posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalita&#8217; dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.</p>
<p>Al riguardo, si e&#8217; rilevato che, se la tutela dell&#8217;onore trova radice nella dignita&#8217; sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2 Cost.) con pari forza (articolo 3 Cost.) tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (articolo 41 Cost., comma 2), non v&#8217;e&#8217; dubbio che la riservatezza come limite alla curiosita&#8217; sociale e&#8217; tutta scritta in controluce, nell&#8217;articolo 15 Cost., nonche&#8217; negli articoli 2, 3, 13, 14, 29 Cost.; in definitiva, la necessita&#8217; d&#8217;una interpretazione del sistema interno di garanzia dei diritti fondamentali fin dove e&#8217; possibile conforme alle norme Convenzione Europea imponendo, per altro, di privilegiare anche con riferimento ai precetti costituzionali una lettura che ne faccia emergere i valori in quella considerati, e cosi&#8217;, per quanto qui interessa, il diritto di ogni persona &#8220;al rispetto della sua vita privata e familiare&#8221; (articolo 8 Convenzione EDU, cui deve adeguarsi, ex articolo 117 Cost. la normativa interna). La riservatezza, come la dignita&#8217;, puo&#8217; cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non puo&#8217;, in linea di principio, ammettersi che cio&#8217; avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale (Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290).</p>
<p>Anche sotto questo profilo, il ricorso appare, pertanto, inammissibile, dal momento che se, anche in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata corrispondente al vero, non per questo poteva essere divulgata dal (OMISSIS).</p>
<p>5. il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilita&#8217; di rilevare di ufficio l&#8217;estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell&#8217;11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra&#8217;, Rv. 250328, in motivazione).</p>
<p>5. Alla declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, valutata l&#8217;entita&#8217; della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
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