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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; versamenti</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spese]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[Chi decide se impiegare i soldi versati dal condomino per far fronte alla gestione ordinaria od alla gestione straordinaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 724/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1478/2005 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 07/11/2005 n. r.g. 1478/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso in data 8/5/1998 il Condominio di via (OMISSIS) chiedeva al GdP di Avellino decreto ingiuntivo, nei limiti della somma di lire 2.000.000 oltre interessi, nei confronti di (OMISSIS); a tal fine azionava il credito cartolare costituito da un assegno di lire 2.434.000 corrisposto per spese condominiali e rimasto impagato.</p>
<p>Con decreto 12/5/1998 il GdP di Avellino ingiungeva al (OMISSIS) il pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi.</p>
<p>L&#8217;ingiunto proponeva opposizione deducendo, tra l&#8217;altro e per quanto qui ancora interessa, sia il vizio di ultrapetizione in quanto era stato ingiunto il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta, sia la nullita&#8217; del titolo posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo in quanto dopo l&#8217;emissione e la consegna dell&#8217;assegno, l&#8217;amministratore del condominio gli aveva fatto pervenire ricevuta di pagamento per importo corrispondente all&#8217;assegno, ma imputata a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l&#8217;assegno; in particolare assumeva che l&#8217;assegno era stato dato in pagamento dell&#8217;80% del totale delle spese condominiali degli anni degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e invece la ricevuta era stata rilasciata a titolo di saldo (e non in acconto) delle spese condominiali degli anni dal 1994 al 1996; la restante somma era stata imputata, dall&#8217;accipiens, in acconto di spese per lavori straordinari che egli, invece, non intendeva pagare non avendoli mai autorizzati.</p>
<p>Il GdP con sentenza del 6/4/2002 rigettava l&#8217;opposizione osservando:</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione perche&#8217;, come sostenuto dal Condominio costituendosi, la limitazione all&#8217;importo di lire 2.000.000 invece che di 5.000.000 era addebitabile ad un mero errore di dattiloscrittura;</p>
<p>- che non assumeva rilevanza l&#8217;imputazione di pagamento perche&#8217;, trattandosi di obbligazioni derivanti dallo stesso titolo, se l&#8217;adempimento e&#8217; totale si verifica l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligo, mentre se e&#8217; parziale permane l&#8217;obbligazione per la parte residua.</p>
<p>(OMISSIS) proponeva appello al Tribunale di Avellino che, con sentenza del 7/11/2005 rigettava l&#8217;appello condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese dei due gradi.</p>
<p>Il giudice di appello rilevava, per quanto ancora interessa:</p>
<p>- che non era violato l&#8217;articolo 1193 c.c. perche&#8217; la norma presuppone una pluralita&#8217; di crediti da estinguere e non e&#8217; applicabile quando il credito e&#8217; unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell&#8217;articolo 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini;</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente formulata la richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi, mentre la successiva frase (&#8220;il tutto nei limiti della somma di lire 2.000.000 con rinuncia all&#8217;eventuale supero&#8221;) costituiva un evidente errore materiale che non consentiva alcun equivoco in ordine all&#8217;ammontare della somma richiesta e documentata in atti.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a 3 motivi e deposita memoria.</p>
<p>Il Condominio e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1193 c.c. e il vizio omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Il ricorrente assume che, essendo in corso contestazioni sulla ripartizione degli oneri condominiali e su lavori straordinari, egli aveva inteso pagare solo l&#8217;80% delle spese ordinarie e non intendeva pagare i lavori straordinari; siccome i debiti erano diversi tra loro il giudice di appello aveva violato il disposto dell&#8217;articolo 1193 c.c. non consentendo al debitore di imputare il pagamento al debito che intendeva pagare.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Il debitore ha pagato, con assegno, una somma imputandola ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualita&#8217;, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato e a tal fine aveva esercitato la facolta&#8217; di imputazione che e&#8217; riconosciuta dall&#8217;articolo 1193 c.c. e intendendo estinguere fino ad un determinato importo il debito per alcune annualita&#8217;, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perche&#8217; ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.</p>
<p>Il giudice di appello ha espressamente negato la facolta&#8217; di imputazione sull&#8217;assunto che il credito trovasse fondamento in un&#8217;unica causa, costituita dall&#8217;obbligo di contribuzione alle spese, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3077/98); effettivamente questa Corte ha affermato che la questione della imputazione del pagamento non e&#8217; proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l&#8217;ipotesi di pluralita&#8217; di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi (Cass. 30777/98; Cass. 2813/94; Cass. 12938/93) e ha lo scopo di eliminare l&#8217;incertezza circa la sorte degli stessi. Questa giurisprudenza non e&#8217; tuttavia pertinente alla fattispecie nella quale era contestato proprio il credito per spese straordinarie e parte del credito per spese ordinarie che il condomino non intendeva pagare, mentre con la sentenza impugnata si e&#8217; inammissibilmente negata al debitore la facolta&#8217; di impedire l&#8217;imputazione ad un credito che invece era contestato e che il debitore aveva affermato non gia&#8217; di volere pagare in acconto, ma di non volere pagare affatto.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullita&#8217; del decreto ingiuntivo per violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che immotivatamente i giudici di merito avrebbero ravvisato nella richiesta di contenere la condanna nella somma di lire 2000.000 un errore materiale, mentre erano possibili altra ipotesi quali la volonta&#8217; di contenere l&#8217;esborso per contributo unificato o un errore del difensore che poteva ritenere che la competenza del GdP fosse nel limite di lire 2000.000 e non di lire 5.000.000.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato. Occorre premettere che l&#8217;interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che la domanda era proposta nei termini accolti, tale statuizione, non puo&#8217; essere direttamente censurata per ultrapetizione atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione, il difetto di ultrapetizione non e&#8217; logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita&#8217; di quella medesima motivazione; il dedotto errore del giudice non si configura, quindi, come &#8220;error in procedendo&#8221;, ma attiene al momento logico relativo all&#8217;accertamento in concreto della volonta&#8217; della parte (cfr. Cass. 31/7/2006 n. 17451).</p>
<p>Il vizio di motivazione nella specie non sussiste in quanto la motivazione e&#8217; fondata sulla ricognizione del tenore letterale della richiesta di decreto ingiuntivo (il giudice ha dato atto che era stata formulata richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi); la successiva indicazione dell&#8217;importo di lire 2.000.000 nel quale si chiedeva di limitare la condanna e&#8217; stata ritenuta una errore di dattiloscrittura e la motivazione e&#8217; sufficiente in quanto risolve il contrasto tra la prima e la seconda indicazione secondo un criterio di logica evidente, non essendo altrimenti spiegabile che il creditore di un importo che esattamente documenta e per il quale formula domanda, intenda poi rinunciare a lire 434.000 senza alcun motivo.</p>
<p>Per le evidenziate ragioni i quesiti (1. se costituisca violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. l&#8217;accoglimento della domanda per una somma superiore a quella richiesta; 2. se rientra nel potere del giudice interpretare la domanda senza tenere conto del suo tenore letterale, se configura vizio di motivazione l&#8217;avere interpretato la richiesta di contenimento nella misura di lire 2.000.000 senza valutare gli altri motivi) non sono pertinenti.</p>
<p>3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. e l&#8217;omessa o insufficiente motivazione sostenendo che il giudice di appello, confermando la sentenza appellata, in assenza di appello incidentale dell&#8217;appellato, non poteva condannare l&#8217;appellante ancorche&#8217; soccombente, al pagamento delle spese processuali del primo grado che, invece, erano state compensate dal primo giudice.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo motivo con la conseguente cassazione della sentenza.</p>
<p>4. In conclusione deve accogliersi il primo motivo e rigettarsi il secondo con assorbimento del terzo motivo.</p>
<p>In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di altro giudice che, nel decidere sul merito delle domande, fermo restando l&#8217;insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione, applichera&#8217; il seguente principio di diritto: il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali puo&#8217; imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e puo&#8217; escludere, attraverso lo strumento dell&#8217;imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di diverso giudice.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 16 agosto 2012 n. 14547</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stillicidio]]></category>
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		<description><![CDATA[Esiste una servitù di stillicidio? Quali sono i suoi requisiti? Come vi si può opporsi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6760/2011 proposto da:</p>
<p>C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MOTTOLA RENATO giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato SMIROLDO Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LOCANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 923/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA del 16/06/10, depositata il 05/11/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott GIANFRANCO SERVELLO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.:</p>
<p>&#8220;1) Con atto di citazione del 13-11-2002 S.L., proprietaria di un appartamento in (OMISSIS), al piano rialzato con antistante terrazzo perimetrale, conveniva in giudizio C.L., proprietaria del piano superiore, per sentirla condannare alla eliminazione di due stenditoi installati sulle due finestre prospicienti il cortile interno, sui quali la convenuta stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul terrazzo dell&#8217;attrice, costituendo illegittimamente una servitù di stillicidio.</p>
<p>Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i due stenditoi erano stati infissi dall&#8217;originario unico proprietario dei due immobili e che, comunque, il regolamento condominiale prevedeva la possibilità dei condomini di servirsi di tali stenditoi. Aggiungeva che l&#8217;attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere non l&#8217;eliminazione degli stenditoi, ma la cessazione dello sgocciolamento.</p>
<p>Con sentenza del 21-3-2006 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda. In motivazione, esso rilevava che, risultando dagli atti che gli stenditoi erano stati apposti dall&#8217;originario unico proprietario dell&#8217;immobile, nel rapporto tra i successivi acquirenti dei due appartamenti doveva ritenersi costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;art. 1062 c.c..</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la S. e appello incidentale condizionato la C..</p>
<p>Con sentenza depositata il 5-11-2010 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo pertenineziale dell&#8217;appartamento della S..</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>La S. resiste con controricorso.</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostenendo che la Corte di Appello ha fatto erronea applicazione della disposizione dettata dall&#8217;art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 844 c.c., relativo alle asserite ma non provate immissioni.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2), la S. aveva chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell&#8217;appartamento sovrastante, &#8220;costituenti servitù di stillicidio a carico del proprio immobile&#8221;.</p>
<p>E invero, come è stato evidenziato da questa Corte, l&#8217;azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, &#8220;gocciolio di panni e creazione di ombra&#8221;), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell&#8217;art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l&#8217;affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l&#8217;acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30-3-1989 n. 1561). Qualora, pertanto, la parte agisca in giudizio per ottenere la rimozione degli stenditoi abusivamente apposti dai proprietari degli appartamenti sovrastanti al suo alle proprie balconate e la conseguente cessazione dello sgocciolio sul terrazzo antistante al proprio appartamento, la disciplina applicabile è quella della actio negatoria servitutis e il giudice, nell&#8217;esercizio del suo potere di qualificazione della domanda, non può inquadrare la fattispecie nella disciplina delle immissioni, la quale è fondata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti dall&#8217;attore (Cass. 6-12-1978 n. 5772).</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il rilievo della Corte di Appello, secondo cui la mera presenza degli stenditoi sarebbe idonea a creare una servitù di stillicidio, si pone in contraddizione con l&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui non può essere contestato il diritto della C. a mantenere &#8220;l&#8217;apparecchio stenditoio installato immurato sulla facciata comune, ma solo quello di servirsene per lo stendimento del bucato, della biancheria appena lavata, cioè in condizione di provocare lo stillicidio&#8221;.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;appello incidentale condizionato proposto dalla C., con cui si sosteneva che la negatoria servitutis azionata dalla S. avrebbe dovuto essere comunque rigettata per la mancanza di prova dell&#8217;effettivo sgocciolamento sul terrazzo sottostante, ha rilevato che la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall&#8217;attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui; e che, pertanto, discutendosi circa l&#8217;esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell&#8217;effettività dello stillicidio.</p>
<p>Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la C., nell&#8217;invocare l&#8217;esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta. In modo non contraddittorio, d&#8217;altro canto, la Corte di Appello, una volta accertata l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio dedotta dalla convenuta, ha affermato che quest&#8217;ultima non poteva servirsi dello stenditoio per stendere il bucato appena lavato, come tale in condizione di provocare lo stillicidio.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 908, 844, 1138, 1102 e 1137, sostiene che la presenza degli stenditoi e la facoltà di stendere panni sugli stessi risulta legittimata dall&#8217;art. 2 sub 3 del regolamento di condominio.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che il regolamento condominiale invocato dall&#8217;appellata avrebbe potuto spiegare efficacia solo se fosse stato espressamente recepito nell&#8217;atto di acquisto dell&#8217;immobile in questione, con ciò implicitamente escludendo che nella fattispecie in esame ricorra una simile ipotesi.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che nella specie non si fosse costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le opere realizzate dall&#8217;originario unico proprietario (i supporti metallici sui quali la C. ha poi apposto i fili per stendere i panni) prima della cessione delle due unità immobiliari alle parti in causa, non potevano avere altra funzione che quella di reggere i fili su cui appendere i panni.</p>
<p>Anche tale motivo deve essere disatteso.</p>
<p>E&#8217; noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell&#8217;apparenza, necessario per l&#8217;acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all&#8217;esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l&#8217;esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).</p>
<p>Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall&#8217;originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l&#8217;immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell&#8217;acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l&#8217;immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.</p>
<p>L&#8217;apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L&#8217;accertamento dell&#8217;apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una &#8220;quaestio facti&#8221; rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.).</p>
<p>Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.</p>
<p>La ricorrente ha depositato una memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, osservando che gli argomenti in fatto e in diritto posti a base della soluzione prospettata dal relatore non risultano superati dai rilievi svolti nella memoria depositata dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 18667, del 30/10/2012</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[presunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può presumere che le somme date all'amministratore possano essere giustificate da una consulena tecnica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p>Presidente: Triola</p>
<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto di citazione, notificato il 17 dicembre 2002, S.L. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Condominio di via (omissis) , proponendo appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace il 5 novembre 2001, con la quale veniva condannato alla restituzione in favore del Condominio della somma di lire 2.109.500, indebitamente trattenuta, da esso S., all’atto dell’anticipata cessazione dell’incarico di amministratore del condominio di cui si dice. L’appellante lamentava l’erroneità dell’impugnata sentenza per avere il primo Giudice fondato il suo convincimento sulla base di una ricevuta relativa alla somma di lire 3.002.000 pretestuosamente versata al S. dal Condominio ma da quest’ultimo mai prodotta e sulla base di una consulenza tecnica di ufficio complessivamente favorevole alla tesi dell’appellante, in ordine alla mancanza di prove del preteso credito. La domanda attrice doveva, dunque, essere rigettata e accolta la domanda riconvenzionale proposta da S. relativa ai danni subiti a causa dell’illegittima revoca dell’incarico affidatogli.<br />
Si costituivano il Condominio di via (omissis), assumendo l’infondatezza del proposto gravame.<br />
Il Tribunale di Bari osservava: a) che la sentenza i primo grado non meritava alcuna censura considerato che l’esistenza del credito del Condominio era stata accertata dal Consulente tecnico d’ufficio; b) Condivisibile era, altresì, la sentenza del primo giudice in ordine alla domanda riconvenzionale, avanzata da S., dato che l’incarico di amministratore ai sensi dell’art. 1129 cod. civ. è intuitu personae, revocabile ad nutum, pur in assenza di giustificati motivi.<br />
La Cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.L. con atto di ricorso affidato ad un unico motivo. Il Condominio di via (omissis) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. Con l’unico motivo di ricorso S.L. lamenta difetto di motivazione violazione dei canoni logici giuridici della decisione, omesso esame di punti decisivi della controversia, omesso esame di risultanze processuali decisive. Art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. Secondo il ricorrente la motivazione di cui alla sentenza impugnata sarebbe del tutto carente e insufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione, risolvendosi in una mera petizione di principio del tutto scollegata dai motivi di appello e dalle risultanze della CTU, nonché dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice. Sostanzialmente la questione era se S. , attuale ricorrente, (amministratore del Condominio di omissis) avesse percepito anticipatamente dal condominio la somma di lire 3.002.000 quale corrispettivo annuale di gestione, e, invece, avrebbe dovuto percepire una somma relativa a quattro mesi di incarico di amministratore, ridottisi a soli quattro mesi per effetto della revoca del mandato. Ora secondo il ricorrente sarebbe mancata la prova del conferimento di quella somma perché mancava agli atti la fattura giustificativa di tale conferimento, indicata dallo stesso condominio come ricevuta n. 8. Tale mancanza, confermata dal CTU, seppure integrasse gli estremi di un fatto decisivo in ordine alla questione proposta, non era stata considerata dal Tribunale. Lo stesso Tribunale non aveva dato valore al fatto che il condominio attore non aveva prodotto pur a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. reso dal Giudice di Pace, con sua ordinanza, il documento che avrebbe dovuto comprovare l’incasso da parte del S. della somma indicata nel rendiconto “gestione S. predisposta”, da quanto affermato dal condominio, dal M. e certamente non dal S. Eppure, il rendiconto senza le relative ricevute sarebbe solo un “pezzo di carta” privo di qualsiasi valore.<br />
1.1. La censura non ha ragione d’essere e non può essere accolta perché la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata è adeguata sufficiente e priva di vizi logici dato che la stessa va letta così come integrata dalla relazione del consulente tecnico considerata, questa, nella sua estensione &#8211; e non come vorrebbe il ricorrente &#8211; limitatamente ad alcune notazioni.<br />
1.2. A ben vedere, il Tribunale di Bari &#8211; contrariamente a quanto sostiene il ricorrente , ha preso atto della mancanza meramente formale di una specifica fattura relativa al versamento delle somme in questione, ma ha anche evidenziato che tale mancanza era abbondantemente superata e superabile dalle esaustive conclusioni fatte dal consulente. A sua volta, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale di Bari ha, correttamente, vagliato la relazione tecnica e tutti gli elementi positivi e negativi che la stessa evidenziava. La relazione tecnica, riportata fedelmente dal ricorrente, avendola incorporata al proprio ricorso, tale da farne parte integrante del ricorso stesso, da motivo di apprezzare l’iter logico seguito dal Giudice di merito. Infatti le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sostanzialmente riconducibili a quanto detto nella parte finale, laddove lo stesso osserva, testualmente, che “qualora la somma di lire 3.002.000 non risulterebbe da documentazioni contabili prelevata da S. essa dovrebbe per puro criterio matematico risultare quale avanzo di cassa e come tale dovrebbe essere stato consegnato all’amministratore che ha rilevato la gestione del S. “, ma già prima lo stesso CTU, nella stessa relazione, aveva escluso che l’avanzo di cassa riportasse la somma di cui si dice.<br />
Le risultanze istruttorie, dunque, valutate e condivise dal Tribunale di Bari, singolarmente e nel loro insieme, escludono che lo stesso abbia omesso di indicare le ragioni della sua decisione o non abbia considerato un punto decisivo della controversia.<br />
1.3. Per altro, come è insegnamento di questa Corte: ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione, deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del vizio di motivazione sul decisum, non potendo limitasi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione.<br />
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura in cui verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per spese.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 10 maggio 2012 n. 7162</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della legge 220/2012 l'amministratore di condominio aveva suficienti poteri per aprire un conto intestato al condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CARNEVALE Corrado &#8211; Presidente -<br />
Dott. MACIOCE Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20785/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso l&#8217;avvocato NICOLOSI Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTI FEDERICO FORTUNATO, LUCA PARAZZINI, giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,<br />
S.C.G.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>S.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.LLI DENZA 15, presso l&#8217;avvocato IZZO ANIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BARBETTA EDGARDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso principale;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS), e per essa GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., nella qualità di suo procuratore e rappresentante, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l&#8217;avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.,<br />
S.C.G.,<br />
CONDOMINIO DI (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1026/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;<br />
udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato ANDREA VITTORIO ARREGHINI che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale; rigetto dei ricorsi incidentali;<br />
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale S.C.G., l&#8217;Avvocato ANIELLO IZZO che ha chiesto l&#8217;accoglimento del proprio ricorso incidentale; il rigetto del principale;<br />
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale GENERALI, l&#8217;Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale del Condominio ed il rigetto dell&#8217;incidentale S.C.;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano a favore della Banca Popolare Commercio e Industria, Soc. Coop. a r.l., per l&#8217;importo di L. 67.586.914 per saldo negativo di conto corrente. Proponeva altresì domanda di manleva nei confronti di S.C.G., già amministratore del condomino stesso.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda e proponeva in subordine azione di manleva nei confronti del S.; questi chiedeva rigettarsi la domanda del condominio, dichiararsi inammissibile quella della Banca, e chiamarsi in causa la S.p.A. Assicurazioni Generali, per esserne garantito; costituitasi, la S.p.A. Assicurazione Generali chiedeva rigettarsi le domande nei suoi confronti.</p>
<p>Con sentenza in data 17 giugno &#8211; 4 luglio 2006, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande del condominio, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando ogni altra domanda.</p>
<p>Proponeva appello la Banca Popolare e Industria S.p.A., successore della Banca convenuta. Costituitosi il contraddittorio, il condominio ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato, circa la manleva nei confronti del S.; la S.p.A. Assicurazioni Generali parimenti proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo rigettarsi la domanda di manleva del S.; questi chiedeva rigettarsi l&#8217;appello della Banca e quello incidentale del condominio; proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna del Condominio al pagamento a suo favore della somma di Euro 20.138,76. La Corte d&#8217;Appello di Milano, con sentenza in data 4.11.2009 &#8211; 7.4.2010, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere tra la S.p.A. Assicurazioni Generali e la Banca; confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l&#8217;opposizione.</p>
<p>Ricorre per cassazione il Condominio.</p>
<p>Resistono con controricorso la Banca, la S.p.a. Assicurazioni Generali, nonchè il S., che pure propone ricorso incidentale.</p>
<p>Resiste con controricorso al ricorso incidentale il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente, appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate, in controricorso, dalla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.. Da un lato, infatti, la censura circa l&#8217;insufficienza di motivazione (non evidentemente l&#8217;assenza), può coesistere con quella di illogicità, dall&#8217;altro, la stessa controricorrente, quanto all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 360 bis c.p.c., non da indicazione alcuna sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, che il ricorrente principale avrebbe contrastato, limitandosi a richiamare pronunce isolate e non del tutto pertinenti (Cass., n. 1046/1974, sui poteri dell&#8217;amministratore; Cass., n. 1640/1997 sul contratto d&#8217;appalto).</p>
<p>E&#8217; fondata, invece, l&#8217;eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dal S. nella memoria per l&#8217;udienza (la questione, ovviamente, è rilevabile d&#8217;ufficio) circa il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali nei suoi confronti: la notifica del ricorso principale reca la data del 21 luglio 2010; quella del controricorso e del ricorso incidentale, del 18 ottobre 2010; il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali è stato notificato in data 27 settembre 2011.</p>
<p>Venendo all&#8217;esame del ricorso principale, con il primo motivo, il Condominio di (OMISSIS) lamenta violazione degli artt. 1130, 1131, 1388, 1393, 1398, 1708, 1711 c.c., e vizio di motivazione, circa il potere e la responsabilità dell&#8217;amministratore nell&#8217;apertura di un conto corrente e nella successiva apertura di una linea di credito da parte della Banca. Con il secondo, violazione dell&#8217;art. 2697 c.c., artt. 106, 111 c.p.c., nonchè omissione di motivazione, circa la manleva nei confronti del S. e la sua condanna alla restituzione della somma di L. 46.068.012.</p>
<p>I motivi vanno rigettati, in quanto infondati.</p>
<p>E&#8217; da ritenere che, secondo, del resto, orientamenti diffusi nell&#8217;ambito della dottrina e della giurisprudenza di merito (sul punto, questa Corte non ancora avuto modo di pronunciarsi specificamente), l&#8217;amministratore condominiale possa aprire un conto corrente contenente i contributi alle spese condominiali. E&#8217; vero che, come precisa il ricorrente principale, l&#8217;amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;art. 1130 c.c.. Egli ha l&#8217;obbligo, ai sensi del comma 1, n. 3, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio e per l&#8217;esercizio dei servizi comuni.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di tali poteri, l&#8217;amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi (al riguardo, v. Cass., n. 1046/1974) (ad es., se alcuni condomini siano inadempienti). Egli sarebbe ritenuto responsabile se non richiedesse in tempo i contributi ai condomini, e da ciò derivasse un danno al condominio.</p>
<p>Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell&#8217;amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l&#8217;amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un&#8217;esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell&#8217;intera gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l&#8217;apertura di una linea di credito bancaria. Va peraltro precisato che, negli ordinari contratti di conto corrente formulati e proposti dall&#8217;ABI, è prevista la possibilità di uno scoperto, necessariamente produttivo di interessi passivi.</p>
<p>D&#8217;altra parte, come ha chiarito il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, l&#8217;amministratore, all&#8217;assemblea condominiale del 25-01-1996 (superandosi evidentemente l&#8217;errore materiale della sentenza impugnata, dove si fa riferimento al 25-11-1996) propose l&#8217;apertura di un conto corrente, senza incontrare opposizione. E i condomini erano ben consapevoli del successivo scoperto del conto corrente &#8211; continua il Giudice a quo &#8211; come emerge dai verbali delle due assemblee straordinarie del 16 luglio e 25 novembre 1997, convocate dall&#8217;amministratore, proprio con riferimento a tale &#8220;scoperto&#8221;: in quella sede, veniva deliberata la copertura delle spese correnti, per evitare l&#8217;accumularsi di interessi passivi sul conto corrente condominiale, e si precisava che alcuni condomini avevano provveduto, con il versamento di fondi, a sanare, ancorchè parzialmente, la situazione di scoperto.</p>
<p>E&#8217; da ritenere pertanto, sulla base di quanto finora osservato che l&#8217;apertura del conto corrente e lo &#8220;scoperto&#8221; bancario fossero immediatamente opponibili al condominio.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, il Giudice a quo ha rigettato la domanda di manleva e di restituzione di somme, proposte dal condomino, nei confronti del S.. Si lamenta, sotto quest&#8217;ultimo profilo, omessa motivazione, là dove invece la motivazione stessa susssiste ed è adeguata e non illogica. La Corte di Merito chiarisce che le somme destinate al conto corrente e trattenute dal S. erano tutte provenienti da debiti contratti e da anticipi effettuati per la gestione del patrimonio condominiale: l&#8217;amministratore non ha usato il conto corrente per fini personali, ma ha effettuato prelievi per far fronte alle esigenze condominiali (e talora per recuperare &#8211; come emerge, seppur per implicito, dalla sentenza impugnata &#8211; propri anticipi).</p>
<p>In sostanza, il condominio finisce, al riguardo, per introdurre profili di fatto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza, insuscettibili di controllo in questa sede. Ancora, il ricorso del condominio si palesa a tratti non autosufficiente, perchè non si indicano specificamente le vicende del conto corrente e le partite di dare ed avere.</p>
<p>Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale del S., con un unico motivo, egli lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 184 c.p.c., nonchè errata valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie, relativamente al credito vantato verso il condominio per una parte degli anticipi effettuati.</p>
<p>Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 13375/09), la valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie spetta al Giudice di Merito, e non può essere oggetto di controllo in questa sede se sorretta da congrua motivazione.</p>
<p>Con motivazione essenziale, ma adeguata e non illogica, la sentenza impugnata, richiamando argomentazioni del primo Giudice, precisa che non è stato provato in alcun modo il credito del S. e che risultano ininfluenti le prove richieste, mentre la C.T.U. proposta sarebbe meramente esplicativa: sarebbe stato indispensabile &#8211; secondo il Giudice a quo &#8211; la presentazione di uno specifico rendiconto, con riferimento alla formazione del passivo e agli eventuali crediti del S. stesso.</p>
<p>Va dunque rigettato, in quanto infondato, il ricorso incidentale.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza del Condominio nei confronti della Banca, rimanendo compensate tutte le altre posizioni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra il Condominio di (OMISSIS), S.C. G. e Assicurazioni Generali S.p.A.; condanna il predetto Condominio al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012.</p>
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