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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; verbale</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge 17 agosto 1942 n. 1150]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLELLA ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND.(OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIUGLIANO DOMENICO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all&#8217;ottavo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell&#8217;assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell&#8217;intradosso della soletta sottostante.</p>
<p>A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita&#8217; di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;</p>
<p>ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall&#8217;avere l&#8217;assemblea deliberato l&#8217;effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all&#8217;amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu&#8217; di pubblico passaggio.</p>
<p>Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.</p>
<p>Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l&#8217;impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l&#8217;espletamento dell&#8217;attivita&#8217; difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche&#8217; la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.</p>
<p>Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell&#8217;art. 180 c.p.c., comma 2, e dell&#8217;art. 183 c.p.c..</p>
<p>Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Sulla cessazione della materia del contendere cosi&#8217; motivavano i giudici di secondo grado:</p>
<p>La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun&#8217;impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l&#8217;efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all&#8217;impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell&#8217;appellante condominio.</p>
<p>In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi&#8217; motivava la Corte di appello:</p>
<p>Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche&#8217; della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.</p>
<p>La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l&#8217;opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di &#8220;costi precisi, modalita&#8217; di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti&#8221;.</p>
<p>Siffatta delega non puo&#8217; ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l&#8217;assemblea del potere decisionale e dispositivo;</p>
<p>attesa la puntuale deliberazione circa l&#8217;ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai &#8220;costi precisi&#8221; non puo&#8217; che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi&#8217; le &#8220;modalita&#8217; di pagamento&#8221; sono, all&#8217;evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l&#8217;appaltatore. La stessa appellata concorda nell&#8217;affermare che la scelta dell&#8217;appaltatore puo&#8217; essere delegata, nella misura in cui l&#8217;assemblea ha gia&#8217; definito l&#8217;opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (&#8220;direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza&#8221;) e&#8217; previsto un tetto massimo (&#8220;in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti&#8221;) che appare sufficiente limite alla discrezionalita&#8217; dei delegati.</p>
<p>Consegue che non era necessario evidenziare nell&#8217;ordine del giorno di convocazione la possibilita&#8217; di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita&#8217; meramente esecutive.</p>
<p>Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione&#8230;</p>
<p>In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.</p>
<p>Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti&#8230;</p>
<p>La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.</p>
<p>Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita&#8217; della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo&#8217; formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e&#8217; stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.</p>
<p>La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l&#8217;affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l&#8217;efficacia e&#8217; espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.</p>
<p>I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l&#8217;assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita&#8217; esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) &#8220;viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l&#8217;efficacia&#8221;.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l&#8217;affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.</p>
<p>Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita&#8217; in se&#8217; della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita&#8217; esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non puo&#8217; essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita&#8217; della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.</p>
<p>I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e&#8217; annullabile la delibera il cui verbale, ancorche&#8217; non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche&#8217; tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonche&#8217; di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).</p>
<p>Deducono infine i ricorrenti:</p>
<p>- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l&#8217;assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu&#8217; di uso pubblico a favore del Comune, violando l&#8217;art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi&#8217; motivato: &#8220;Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata&#8221; quando in realta&#8217;, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare &#8220;L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Peraltro la questione sottoposta all&#8217;esame della Corte non era quella relativa alla congruita&#8217; del contributo, ma se l&#8217;assemblea avesse potuto deliberare l&#8217;esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu&#8217; di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu&#8217; di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e&#8217; tenuto alla semplice manutenzione.</p>
<p>Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l&#8217;impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).</p>
<p>Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:</p>
<p>Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia&#8217; costituito.</p>
<p>I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c., comunicazione dell&#8217;intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita&#8217; della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.</p>
<p>Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell&#8217;attivita&#8217; e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all&#8217;esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita&#8217; della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e&#8217; stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest&#8217;ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta&#8217; processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).</p>
<p>Da ultimo va altresi&#8217; rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti &#8220;officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.</p>
<p>Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e&#8217; infondato.</p>
<p>I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.</p>
<p>Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l&#8217;altro, si e&#8217; limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.</p>
<p>Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e&#8217; necessaria una motivazione specifica.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi&#8217; concluso: In via subordinata.</p>
<p>a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e&#8217; stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p>b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.</p>
<p>Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell&#8217;accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l&#8217;art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo&#8217; essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un&#8217;espressa volonta&#8217; contraria di quest&#8217;ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).</p>
<p>In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Penale, Sezione V 03, Sentenza novembre 2011 n. 9608</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[autentico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[copia falsa]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Presentare un falso verbale di assemblea integra reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AMATO Alfonso &#8211; Presidente -<br />
Dott. OLDI Paolo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FUMO Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.C.,(OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 19/10/2010 della Corte di Appello di Bologna;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;<br />
dato atto della presenza dell&#8217;avv. Angelo Colucci in difesa della parte civile, della quale si è ribadita la carenza di legittimazione;<br />
udito per l&#8217;imputata l&#8217;avv. GUERRA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte d&#8217;Appello di Bologna, riformando su ricorso del Procuratore Generale la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Ravenna &#8211; sezione distaccata di Lugo, ha riconosciuto C.C. responsabile del delitto di cui all&#8217;art. 485 c.p.; l&#8217;ha quindi condannata alla pena di legge, dichiarando peraltro inammissibile la domanda risarcitoria riproposta in appello dalla parte civile.</p>
<p>1.1. In fatto era accaduto che la C., in un giudizio civile nel quale era parte in rappresentanza del condominio di cui era amministratrice, avesse prodotto una copia del verbale di assemblea condominiale datato 11 luglio 2000, difforme dall&#8217;originale per la rimozione di un capoverso e per l&#8217;aggiunta di altro capoverso, estraneo al testo della delibera adottata.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata, per il tramite del difensore, deducendo, nell&#8217;ordine: errata applicazione dell&#8217;art. 485 c.p., ad una fattispecie estranea alla previsione normativa;</p>
<p>insussistenza del dolo; travisamento del fatto; tardività della querela.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Il ricorso è fondato nella sua prima censura, con efficacia assorbente nei confronti di quelle restanti.</p>
<p>2. E&#8217; principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l&#8217;alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l&#8217;apparenza dell&#8217;originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l&#8217;attestazione di conformità legalmente appostavi (v. Sez. 5, n. 7385/08 del 14/12/2007, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 34340 del 08/06/2005, Concone, Rv. 232320; Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, Pegoraro, Rv. 213125).</p>
<p>2.1. Risultando accertato in fatto che la C. ebbe a versare in giudizio la riproduzione redatta al computer &#8211; non firmata e non autenticata &#8211; del testo manoscritto di un verbale di delibera assembleare, presentandola come copia e non come originale, deve concludersi che il fatto non integra gli estremi del delitto di cui all&#8217;art. 485 c.p., nè di alcun&#8217;altra ipotesi di falso documentale.</p>
<p>3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 29 gennaio 1999 n. 810</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[assenzienti]]></category>
		<category><![CDATA[astenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dissenzienti]]></category>
		<category><![CDATA[nominativi]]></category>
		<category><![CDATA[redazione del verbale]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i dettami da rispettare per avere un verbale di assmblea formalmente impeccabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente<br />
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere<br />
Dott. Raffaele CORONA Consigliere<br />
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere<br />
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO VIA MONTI 33 SALERNO, in persona dell&#8217;amministratore p.t. Giuseppe Fiore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;ACUNTI C.M., difeso dall&#8217;avvocato ALDO MARZANO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>TORRE ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma Via Adda 105, presso lo studio dell&#8217;avvocato CHIAROMONTE, difeso dall&#8217;avvocato FELICE MAFFEY, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 17-96 della Corte d&#8217;Appello di SALERNO,depositata il 15-01-96;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17-06-98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 15 giugno 1994 il tribunale di Salerno ha rigettato la domanda giudiziale, proposta con atto di citazione del 28 marzo 1989, con la quale il condominio Angelo Torre aveva chiesto accertarsi la nullità, dedotta sotto vari profili, della deliberazione adottata il 25 gennaio antecedente dall&#8217;assemblea dei condomini dell&#8217;edificio di via Monti, 33 di quella città, concernente l&#8217;approvazione dei lavori di consolidamento e ristrutturazione del fabbricato.</p>
<p>Adita con il gravame del Torre, con sentenza del 15 gennaio 1996 la corte d&#8217;appello di Salerno, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato la nullità della delibera.</p>
<p>Per quel che in questa sede interessa, il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto fondate le doglianze esposte nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di gravame, osservando che esattamente il Torre si era doluto, in punto di diniego della maggioranza necessaria all&#8217;approvazione delle opere di riparazione straordinaria di notevole entità, dell&#8217;inosservanza del 4 comma dell&#8217;art. 1136 c.c.</p>
<p>Non aveva in proposito considerato il tribunale che, ai fini dell&#8217;occorrenza di detta maggioranza qualificata, doveva aversi riguardo all&#8217;ammontare oggettivo della spesa nonché al valore dell&#8217;edificio ed al numero dei condomini fra i quali ripartire quella.</p>
<p>Nella specie i lavori di consolidamento e ristrutturazione dell&#8217;immobile deliberati nella riunione del 25 gennaio 1989 erano riconducibili all&#8217;ambito delle riparazioni straordinarie di notevoli entità, avuto riguardo alle risultanze del verbale di quella delibera nonché ad altri elementi documentali, fra i quali la nota dell&#8217;amministratore condominiale del 16 febbraio successivo, dai quali era emerso che per le opere approvate di consolidamento e di ristrutturazione del fabbricato occorrevano L. 173.000.000; elemento questo già di per sè determinante, avuto pur riguardo al valore dell&#8217;edificio ed al numero dei condomini cui attribuire &#8220;pro quota&#8221; quell&#8217;ingente spesa.</p>
<p>Inoltre, non aveva considerato il primo giudice che la mancata indicazione nel verbale dell&#8217;assemblea degli elementi essenziali al riscontro della validità delle deliberazioni è causa della loro nullità.</p>
<p>Conseguenza di detta pretermissione era la non rilevata genericità del verbale nel quale si legge &#8220;l&#8217;assemblea a maggioranza ha deliberato&#8230;..&#8221;: così che le mancate indicazioni delle espressioni di voto dei singoli partecipanti, del numero di quelli favorevoli e contrari nonché delle quote millesimali dagli stessi rappresentate determinavano la nullità della deliberazione.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il condominio, in persona dell&#8217;amministratore &#8220;pro tempore&#8221;, resiste, con controricorso, il Torre.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di doglianza, in relazione ai nn. 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la falsa applicazione dell&#8217;art. 1136 c.c. conseguente al vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.</p>
<p>La corte di merito aveva in premessa affermato che ai fini della qualificazione delle opere come di riparazione straordinaria di notevole entità dovesse aversi riguardo alla misura della spesa, al valore dell&#8217;immobile ed al numero dei condomini fra i quali ripartirla.</p>
<p>Quel giudice, dopo aver affermato apoditticamente che il costo delle opere ammontava a L. 173.000.000, secondo risultanze documentali che non si era dato carico di indicare, aveva di fatto ancorato il suo apprezzamento della notevole entità delle opere deliberate, e per l&#8217;approvazione delle quali in tesi occorreva la maggioranza indicata dal comma 4 dell&#8217;art. 1136 c.c., omettendo l&#8217;esame degli altri parametri proporzionali quali il valore dell&#8217;edificio ed il numero dei condomini fra i quali ripartire il costo delle opere.</p>
<p>Le esposte censure non trovano consenso.</p>
<p>In tema di riparazione di un edificio condominiale, l&#8217;individuazione della &#8220;notevole entità&#8221; delle riparazioni straordinarie, la cui approvazione esige, ai sensi del 4 comma dell&#8217;art. 1136 c.c., la maggioranza qualificata indicata dal capoverso, è affidata, nell&#8217;assenza di un specifico criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice del merito.</p>
<p>In proposito, i criteri della proporzionalità fra il costo delle opere ed il valore dell&#8217;edificio e la ripartizione di quel costo fra i condomini configurano non un vincolo ed un limite della discrezionalità ma un ulteriore ed eventuale criterio di giudizio: nel senso della possibilità, per il giudice del merito, di tenere conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, cioè dell&#8217;ammontare oggettivo dell&#8217;esborso occorrente per la realizzazione di dette opere, anche del rapporto fra quei tre elementi (costo delle opere, valore dell&#8217;edificio, entità della spesa ricadente sui singoli condomini) quando quel dato immediato, per la sua entità, non appaia risolutivo.</p>
<p>Ne consegue la legittimità della maggiore incidenza riconosciuta all&#8217;uno o agli altri criteri di apprezzamento e della sufficienza, ai fini dell&#8217;obbligo della motivazione, delle risultanze reputate determinanti in ordine alla &#8220;notevole entità&#8221; della spesa deliberata (in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n. 15-82).</p>
<p>A questi principi si è all&#8217;evidenza adeguato, facendone corretta applicazione, il giudice del merito che, nell&#8217;apprezzare la notevole entità delle opere di ristrutturazione e consolidamento dell&#8217;edificio deliberate nell&#8217;assemblea dei condomini del 25 gennaio 1989, ha privilegiato il criterio obiettivo dell&#8217;ammontare della spesa occorrente che, per la sua rilevante in assoluto entità di L. 173.000.000, ha espressamente ritenuto costituire già di per sè solo un elemento di immediato ed esaustivo rilievo ai fini dell&#8217;indagine.</p>
<p>Contrariamente a quanto denunzia il ricorrente, dell&#8217;accertamento dell&#8217;elevato costo delle opere in argomento quel giudice ha reso compiuta ragione indicandone la fonte nelle risultanze del verbale di quell&#8217;assemblea e nella &#8220;nota&#8221; dell&#8217;amministratore condominiale del 16 febbraio 1989 con la quale il medesimo, espressamente richiamando il &#8220;preventivo di spesa approvato in detta riunione, ne aveva rammentato l&#8217;ingente importo di L. 173.000.000.</p>
<p>Avuto riguardo, ai fini della verifica della correttezza della motivazione offerta dal giudice del merito, della sufficienza dell&#8217;elemento oggettivo in quella valorizzato, non hanno, poi, rilievo le denunziate deficienze dell&#8217;&#8221;iter&#8221; argomentativo in ordine alla carente stima, in termini di raffronto, dei criteri del valore delle opere, di quello dell&#8217;edificio condominiale e dell&#8217;entità della spesa ricadente sui singoli condomini.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al n. 3 dell&#8217;art. 360 c.p.c., si denunzia la falsa applicazione degli artt. 1136 e 2697 c.c.</p>
<p>La corte di merito aveva ritenuto la nullità della delibera in esame per la assoluta mancanza dell&#8217;indicazione, nel relativo verbale, degli elementi indispensabili al riscontro della sua validità: quali l&#8217;espressione del voto dei singoli votanti, favorevoli e contrari, nominativamente indicati, ed i valori millesimali da questi rappresentati.</p>
<p>Non si era avveduta la corte di merito che, al contrario, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, le risultanze del verbale costituiscono una prova presuntiva della validità della deliberazione e che al condominio, il quale, con l&#8217;impugnazione della delibera assembleare contesti la veridicità di dette risultanze, spetta di fornire la prova del proprio assunto.</p>
<p>Il motivo di doglianza non può essere accolto.</p>
<p>L&#8217;art. 1136 c.c. dispone, al 2 al 3 , al 4 ed al 5 comma, che le deliberazioni delle assemblee dei condomini debbono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell&#8217;edificio e che delle deliberazioni deve redigersi il verbale.</p>
<p>La norma indicata espressamente non dispone che, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, debbono individuarsi, riproducendoli nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali.</p>
<p>Tuttavia l&#8217;individuazione dei partecipanti assenzienti e dissenzienti è certamente essenziale.</p>
<p>Sono immediate le considerazioni che nelle maggioranze richieste per la validità delle approvazioni delle deliberazioni &#8211; come per la validità della costituzione stessa dell&#8217;assemblea &#8211; convergono l&#8217;elemento personale (i partecipanti al condominio) e quello reale (la quota proporzionale dell&#8217;edificio espresso in millesimi che può variare in relazione al valore delle singole unità immobiliari); e che il potere di impugnazione è riservato ai condomini dissenzienti.</p>
<p>Sotto il primo profilo, è indispensabile individuare &#8220;nominatim&#8221; i condomini assenzienti e dissenzienti al fine della verifica dell&#8217;esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all&#8217;elemento reale.</p>
<p>La verifica dell&#8217;esistenza o non del &#8220;quorum&#8221; prescritto con riferimento al valore dell&#8217;edificio postula, infatti, l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno approvato la delibera.</p>
<p>Quanto all&#8217;altro profilo, il voto produce effetti rilevanti oltre la deliberazione essendone consentita l&#8217;impugnazione ai condomini dissenzienti (ed agli assenti, che peraltro già risultano individuati all&#8217;esito delle operazioni preliminari dirette alla verifica della regolare costituzione dell&#8217;assemblea): così che occorre fin dal momento della espressione del voto indicare i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la deliberazione.</p>
<p>Non mancano altre ragioni per le quali si rende necessaria l&#8217;identificazione dei condomini assenzienti e dissenzienti; segnatamente in considerazione dell&#8217;innegabile interesse dei partecipanti a valutare l&#8217;esistenza di un eventuale conflitto di interessi, possibile solo con la individuazione della manifestazione del voto atteso che, mancando questa, non è dato conoscere se i voti, favorevoli o contrari, provengano da differenti valutazioni dell&#8217;interesse comune o da uno proprio dei singoli con quello confliggente.</p>
<p>Ne consegue che non è conforme alla disciplina legale indicata omettere l&#8217;indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio e di riprodurre nel verbale detti elementi, limitandosi, come nella specie ha correttamente rilevato il giudice del merito, a prendere atto del risultato della votazione: in concreto espresso con la locuzione:</p>
<p>&#8220;l&#8217;assemblea a maggioranza ha deliberato&#8221;.</p>
<p>Queste considerazioni inducono ad escludere la presunzione di validità della deliberazione in esame che solamente può conseguire dalla indicazione nel verbale di quegli elementi indispensabili alla verifica della sua legittima approvazione e la cui non veridicità costituisce l&#8217;oggetto dell&#8217;onere probatorio del condominio legittimato ad impugnare la delibera.</p>
<p>Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguenziale condanna del condominio al pagamento, in favore del Torre, delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.).</p>
<p>Queste sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente condominio, in persona dell&#8217;amministratore &#8220;pro tempore&#8221;, al pagamento in favore del resistente Angelo Torre, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in misura di L. 125.400, oltre L. 3.000.000 per onorati.</p>
<p>Roma, il 17 giugno 1998.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 09 novembre 2009 n. 23687</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/valore-confessorio-delle-dichiarazioni-contenute-nel-verbale-dellassemblea/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[valore confessorio]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale valore confessorio possono rivestire i contenuti di un verbale id assmeblea? Valgono pure per assenti e dissenzienti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MALZONE Ennio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TROMBETTA Francesca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19666/2004 proposto da:</p>
<p>B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANZI LUIGI, CAPO STEFANO, MESTROVICH PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: right;">e contro</p>
<p>COND (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2287/2003 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2009 dal Consigliere Dott. TROMBETTA FRANCESCA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Carlo ALBINI, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;11.3.1999 B. convenne in giudizio davanti al G.d.P. di Mestre il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, sito in (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>- di essere proprietario di un appartamento con garage facente parte del condominio convenuto;</p>
<p>- che nel garage di sua proprietà esclusiva si erano verificate infiltrazioni d&#8217;acqua causate da una falda freatica nel sottosuolo condominiale, costringendolo ad effettuare urgenti lavori volti ad eliminare il danno e ripristinare il locale;</p>
<p>- che il condominio con Delib. 8.3.88 aveva respinto la richiesta dell&#8217;attore avente ad oggetto il riparto tra tutti i condomini delle spese affrontate dall&#8217;istante pari a L. 783.250 oltre IVA;</p>
<p>- che il Tribunale di Venezia adito in ordine alla impugnazione della suddetta delibera, si era dichiarato incompetente per valore a favore del Pretore che successivamente adito aveva sollevato d&#8217;ufficio la questione della propria competenza per valore, tant&#8217;è che estintosi per mancata riassunzione il precedente giudizio davanti al Tribunale, la difesa attrice rinunciava agli atti del giudizio davanti al Pretore, il cui giudizio veniva, a sua volta, dichiarato estinto.</p>
<p>Chiedeva, pertanto, che il G.d.P. previo accertamento che il danno al garage era stato cagionato da un bene condominiale, condannasse il condominio a rimborsargli, eventualmente dedotta la sua quota condominiale, la spesa sostenuta per il ripristino del locale pari a L. 783.250 oltre IVA, per le perizie svolte pari a L. 1.203.234 per complessive L. 2.127.469 in linea capitale o quella diversa somma che fosse risultata in corso di causa, maggiorata dagli interessi legali.</p>
<p>- Chiedeva, inoltre, se ritenuto necessario, anche la dichiarazione di nullità della delibera assembleare 8.3.1988;</p>
<p>Con sentenza 23.6.2000 il G.d.P., nella contumacia del condominio ed all&#8217;esito della istruttoria documentale, rigettava la domanda attrice ritenendo carente di prove il nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni dei beni comuni condominiali.</p>
<p>Su impugnazione del B., rimasto contumace il condominio, il Tribunale di Venezia in funzione monocratica respingeva l&#8217;appello &#8211; Afferma il Tribunale che la sentenza impugnata ha dato conto degli esiti non risolutivi della C.T.U. svolta in altro giudizio in ordine alla eziologia dei lamentati danni al garage, specificando che il consulente, essendosi già verificata la rimessione in pristino dei luoghi, non aveva potuto verificare se i danni fossero dovuti all&#8217;aderenza del garage con il corpo principale del fabbricato;</p>
<p>essendosi anche fatta l&#8217;ipotesi che i danni fossero dovuti al maggior peso dell&#8217;edificio principale sulle fondazioni continue, ipotesi da escludere semprechè tali fondazioni fossero state calcolate ed eseguite in modo corretto; che il verbale della assemblea condominiale (OMISSIS), presente in atti in copia priva delle sottoscrizioni del presidente e del segretario, non ha valenza confessoria, in quanto il fatto della provenienza delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale NON risulta essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tali, ossia dall&#8217;amministratore legale rappresentante, per cui non sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 2731 c.c., fermo restando che la delibera non risulta essere stata adottata all&#8217;unanimità.</p>
<p>Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il B..</p>
<p>Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:</p>
<p>1) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale, nell&#8217;affermare che il fatto della provenienza delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale NON risultava essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tale, ossia dall&#8217;amministratore legale rappresentante;</p>
<p>ERRONEAMENTE negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare dell&#8217;8.3.1988 relative al riconoscimento della derivazione delle infiltrazioni, nel garage di proprietà del B., da una falda freatica sita nel sottosuolo sottostante l&#8217;area di sedime condominiale, NONOSTANTE:</p>
<p>A) il potere di rappresentanza dell&#8217;amministratore è limitato e circoscritto alle attribuzioni ad esso riconosciute dall&#8217;art. 1130 c.c., ed al di fuori di esse dai maggiori poteri loro conferitigli dal regolamento condominiale o dall&#8217;assemblea;</p>
<p>B) il conferimento della rappresentanza all&#8217;amministratore NON faceva venir meno il potere di disporre dei diritti di cui sono i titolari, il complesso dei condomini, nè condizioni la validità l&#8217;efficacia della volontà dei condomini manifestata nell&#8217;assemblea al riconoscimento formale da parte dell&#8217;amministratore, C) la decisione dell&#8217;assemblea dell&#8217;8.3.88 di porre le spese, per il ripristino dei danni derivati dalle infiltrazioni al garage del B., a carico del medesimo anzichè del condominio sia stata presa sulla base dell&#8217;uso più intenso ovvero esclusivo esercitato dal B. sul bene comune e non perchè fosse contestato che il danno derivasse da una struttura condominiale, fatto pacifico;</p>
<p>2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 116 c.p.c, 2731 e 2735 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale, pur provenendo il riconoscimento, della derivazione delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica sita nel sottosuolo condominiale, operato dall&#8217;assemblea condominiale, da soggetti capaci di disporre del relativo diritto, ERRONEAMENTE negato l&#8217;efficacia vincolante della prova legale alla confessione stragiudiziale fatta alla parte;</p>
<p>3) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e art. 1136 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale ERRONEAMENTE rilevato d&#8217;ufficio (senza che controparte avesse sollevato contestazioni nè sulla regolarità formale, nè sulla corrispondenza fra quanto riportato nel verbale e la volontà manifestata dall&#8217;assemblea) la MANCANZA delle sottoscrizioni del Presidente e del segretario nel verbale assembleare, nonchè la MANCATA adozione della delibera all&#8217;UNANIMITA&#8217;, nonostante: 1) le eventuali irregolarità formali del verbale non determinino l&#8217;invalidità della delibera; 2) la assembleare si formi con la maggioranza dei consensi.</p>
<p>4) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1117, 1123 e 1135 c.c.:</p>
<p>- per avere il Tribunale ERRONEAMENTE omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della delibera assembleare 8.3.88 denunciata per avere l&#8217;assemblea, nel disporre lo storno della spesa relativa alla eliminazione dei danni derivati dalle infiltrazioni nel garage di proprietà esclusiva, dalla voce &#8220;spese generali&#8221; alla voce &#8220;spese individuali&#8221;, deliberato su un oggetto estraneo alle proprie competenze (esercitabili solo in relazione alle cose comuni), invadendo la sfera di proprietà esclusiva del singolo condomino, disponendo del risarcimento di un danno cagionato ad una proprietà esclusiva da un bene condominiale, nullità da far valere in ogni tempo e sulla cui domanda, pur proposta in via subordinata, il Giudice aveva il dovere di pronunciarsi, dovere non rispettato;</p>
<p>5) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.:</p>
<p>- per avere il Tribunale ritenuto NON provato il nesso eziologico in ordine alla derivazione delle infiltrazioni d&#8217;acqua nel garage di proprietà del B., dalla falda freatica del sottosuolo condominiale, NONOSTANTE tale circostanza fosse un dato pacifico, ammessa dallo stesso condominio, non contestata da controparte, non sottoposta all&#8217;accertamento del Giudice in nessuno dei gradi di merito, ed in quanto fatto pacifico, NON necessitante di alcuna prova; risolvendosi, quindi, la pronuncia del Giudice in esorbitanza dai limiti della domanda introduttiva;</p>
<p>6) l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5. &#8211; per non avere il Tribunale fornito ragioni sufficienti ed adeguate sul piano logico e delle massime di esperienza, circa la negata derivazione del danno da una parte comune, e l&#8217;omessa pronuncia in ordine alla nullità della delibera assembleare.</p>
<p>Il ricorso non è fondato.</p>
<p>Quanto al primo motivo, premesso che, nella specie, non è rilevante la questione se l&#8217;amministratore fosse o meno legittimato a rilasciare una dichiarazione confessoria, perchè di fatto, una sua dichiarazione non vi è stata; ciò che, invece, rileva in ordine alla negata valenza confessoria del verbale dell&#8217;assemblea 8.3.&#8217;88, contenente, come si evince dalla sentenza impugnata, l&#8217;attestazione della provenienza delle infiltrazioni nel garage B. dalla falda freatica afferente il sottosuolo condominiale, è stabilire se i condomini partecipanti alla suddetta assemblea che avrebbero dato come sussistente il nesso di causalità fra il bene condominiale e le infiltrazioni, avevano il potere di attribuire anche ai non partecipanti all&#8217;assemblea ed ai dissenzienti la valutazione di certezza di quel dato di fatto (il nesso di causalità) da essi ritenuto tale. La sentenza impugnata si limita a rilevare la mancata unanimità sul punto, riferendola all&#8217;adozione della delibera che, peraltro, ponendo la spesa per il ripristino dei danni al garage del B. a carico dello stesso disponeva in contrasto con il dato di fatto (nesso eziologico) che sarebbe stato dato per certo nel verbale ed in base al quale il ripristino dei suddetti danni si sarebbe dovuto porre a carico di tutti i condomini pro quota.</p>
<p>Ritiene questo collegio che l&#8217;attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell&#8217;ambito delle dichiarazioni di scienza non possa avere l&#8217;efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all&#8217;assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l&#8217;obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati al garage B. e, quindi, l&#8217;imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell&#8217;assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge.</p>
<p>I Presenti all&#8217;assemblea 8.3.&#8217;88 consenzienti non avevano, pertanto, la capacità di confessare anche per gli assenti e dissenzienti non potendo porre a loro carico oneri non condivisi.</p>
<p>Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso.</p>
<p>Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso in quanto un verbale di assemblea condominiale privo della sottoscrizione del Presidente e del segretario, è inesistente come documento e ciò ben può essere rilevato d&#8217;ufficio dal Giudice.</p>
<p>Sul punto va, altresì, precisato che il Tribunale usa ad abundantiam tale argomento, basandosi la ratio della decisione sulla negata valenza confessoria del documento e, quindi, sull&#8217;assenza di prova del nesso eziologico, come dalle conclusioni della C.T.U. richiamata, prova, necessaria perchè i condomini siano ritenuti responsabili ex art. 2051 c.c. e tenuti pro quota a risarcire il danno subito dal condominio B..</p>
<p>Ne consegue la validità della delibera che ha posto a carico del B. le spese per il ripristino del suo garage non essendo risultata accertata la derivazione dei danni da un bene condominiale.</p>
<p>Vanno, pertanto, respinti i motivi quarto e quinto del ricorso.</p>
<p>Inammissibile è, infine, il sesto motivo, ripetitivo, in parte, dei precedenti e del tutto generico.</p>
<p>Il ricorso va, perciò, respinto e la sentenza impugnata confermata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra.</p>
<p>Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo il condominio svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 aprile 2005 n. 8286</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 21:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione passiva]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI &#8211; Presidente - Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere - Dott. Vincenzo COLARUSSO &#8211; Rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Franco PONTORIERI &#8211; Presidente -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo COLARUSSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Giovanni SETTIMJ &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giancarlo TRECAPELLI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.L. K.G. elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 120, presso lo studio OVOLI &amp; CANALI, difesi dall&#8217;avvocato MAURIZIO CECCONI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO via ROMA, in persona dell&#8217;Amm.re A.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">nonché contro</p>
<p>M.E.</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3002/00 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 04/10/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;<br />
udito l&#8217;Avvocato VISCONTI Carlo, difensore del Condominio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>S.L., K.G. e M.E. impugnarono innanzi al Tribunale di Roma la delibera presa in data 15.11.1995 dall&#8217;Assemblea del Condominio di via in Roma, con la quale si era decisa la installazione dell&#8217;ascensore.</p>
<p>Il Tribunale, accogliendo le opposizioni, con due diverse sentenze del 29 e 30 maggio 97, dichiarò la nullità della delibera limitatamente alla decisione di installazione dell&#8217;ascensore, posta al punto 4 dell&#8217;o.d.g., sul presupposto che, in quella sede, era stata anche autorizzata la modifica dell&#8217;androne con l&#8217;apertura di una porta di accesso accanto al locale portineria che non era stata inserita nell&#8217;o.d.g..</p>
<p>Entrambe le sentenze furono impugnate dal Condominio &#8211; la prima, del 29 maggio, contro M.E. e la seconda, del 30 maggio, contro S.L. e K.G. I due appelli vennero riuniti e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3002/200 pubblicata il 4.10.2000, in riforma di quella del Tribunale, respinse le impugnazioni proposte avverso la delibera 15.11.1995 relativamente al punto 4 all&#8217;o.d.g. e condannò gli appellati alle spese.</p>
<p>La sentenza della Corte di Appello di Roma di basa sui seguenti rilievi:</p>
<p>a) non occorreva mettere all&#8217;o.d.g. la specifica previsione di apertura della porta di accesso accanto al locale portineria trattandosi di opera che rientrava implicitamente tra quelle necessariamente comprese nella realizzazione dell&#8217;opera primaria;</p>
<p>b) che la installazione dell&#8217;ascensore costituiva un&#8217;opera diretta alla eliminazione delle barriere architettoniche e, come tale, era stata approvata con la maggioranza prescritta (626 millesimi dell&#8217;intero);</p>
<p>c) che l&#8217;apertura della porta nell&#8217;androne, accanto alla portineria, non costituiva innovazione vietata né ai sensi dell&#8217;art. 1120 c. 2 cc né ai sensi dell&#8217;art. 4 del Regolamento di condominio essendovi stato il consenso dell&#8217;assemblea previsto in detta norma;</p>
<p>d) di nessun rilievo era la mancata menzione nella delibera della legge 13/89.</p>
<p>Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione S.L. e K.G. con tre motivi.</p>
<p>Resiste il Condominio con controricorso illustrato da memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 cc. e 75 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Si assume che in secondo grado gli appellati avevano eccepito il difetto di rappresentanza processuale dell&#8217;amministratore e proporre appello per mancata autorizzazione dell&#8217;assemblea e che, peraltro, l&#8217;amministratore non poteva stare in giudizio essendo venuto meno il presupposto per la esecuzione della delibera in quanto la condomina V. aveva revocato il suo consenso all&#8217;apertura della porta, necessaria per la installazione dell&#8217;ascensore. Su tali questioni la Corte di Appello aveva omesso di motivare.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>La questione della legittimazione dell&#8217;amministratore sotto il profilo della mancata autorizzazione da parte dell&#8217;assemblea a proporre appello non è fondata.</p>
<p>Essa, sebbene proposta per la prima volta in questa sede, deve essere comunque affrontata in quanto attinente alla legittimazione del soggetto impugnante, che è rilevabile di ufficio dal giudice.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, spetta all&#8217;amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l&#8217;annullamento delle delibere assembleari (Cass. 12379/92; Cass. 12204/97; Cass. 13331/2000) con la conseguenza che, nei casi in cui egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, nel caso di soccombenza del condominio da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell&#8217;assemblea (Cass. 7474/97; Cass. 3773/2001).</p>
<p>La mancata revoca della delibera oggetto di impugnativa nonché la mancata adesione della controparte alle pretese dei condomini che l&#8217;avevano impugnata non consentivano di ritenere cessata la materia del contendere. La Corte di Appello ha anche affermato, senza essere censurata sul punto, che i ricorrenti non avevano interesse a sostenere la ragioni della condomina V. di tal che anche la seconda ragione addotta dai ricorrenti a sostegno dell&#8217;assunto di inammissibilità dell&#8217;appello deve ritenersi priva di fondamento.</p>
<p>Col secondo motivo si denunzia violazione dell&#8217;art. 1105 cc.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1120, 1136 e 1139 cc.; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla eccepita mancata indicazione nell&#8217;ordine del giorno delle modifiche strutturali e destinazioni d&#8217;uso necessarie per l&#8217;attuazione della delibera di installazione dell&#8217;ascensore, sia per quanto riguardava l&#8217;apertura della porta sia, soprattutto, per altre opere e modificazioni che non potevano essere arguite né conosciute dai condomini né ritenersi implicite nell&#8217;argomento posto all&#8217;ordine del giorno.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>La sentenza non fa menzione di altre opere ed implicazioni oltre all&#8217;apertura della porta di accesso accanto al locale portineria (soppressione di almeno un posto auto, eliminazione delle due finestre poste sulla rampa scale, passaggio dell&#8217;ascensore in immediata prossimità dei balconi e delle camere da letto) né tali opere risultano essere state deliberate come non risulta la soppressione del posto macchina. Anche per quanto concerne, poi, i punti di transito dell&#8217;ascensore, si tratta di implicazioni ed inconvenienti derivanti dalla installazione dell&#8217;impianto, addotti per la prima volta in questa sede per sostenere la incompletezza dell&#8217;ordine del giorno e che richiedono indagini di fatto precluse al giudice di legittimità.</p>
<p>Quanto all&#8217;apertura della porta, unico fatto che la sentenza indica come necessariamente implicato dalla installazione dell&#8217;ascensore, la Corte di Appello, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha fornito adeguata ragione per ritenerlo implicito nell&#8217;ordine del giorno in quanto l&#8217;apertura della porta si rendeva necessaria ed era &#8220;compresa nella realizzazione dell&#8217;opera primaria&#8221;. I ricorrenti danno una diversa interpretazione dei fatti (peraltro introducendo, come di è visto, fatti ulteriori e diversi) per quanto riguarda il legame di necessità tra le due cose ma il diverso apprezzamento dei ricorrenti non implica, come è noto, vizio logico della motivazione.</p>
<p>Col terzo motivo si denunzia violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 13/89, degli artt. 1120 e 1136 cc nonché omessa motivazione su punto decisivo. Si deduce, in primo luogo, che l&#8217;assemblea aveva deciso di venire incontro ai tre condomini portatori di handicap installando un servo-scala e che tale circostanza non era stata considerata dalla Corte di Appello.</p>
<p>I ricorrenti, di poi, si riferiscono all&#8217;art. 1120 cc adombrando che l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore potesse configurata come una innovazione vietata ex art. 1120 c.2 cc ed esplicitamente sostengono che doveva essere raggiunta la maggioranza di cui al comma 5° dell&#8217;art. 1136 cc, mentre nella specie i voti favorevoli erano stati pari a 626 millesimi.</p>
<p>Il motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti.</p>
<p>Quanto alla installazione del servo-scala (che avrebbe soddisfatto alle esigenze dei condomini disabili), il rilievo è di totale infondatezza.</p>
<p>In primo luogo in servo-scala, come si evince chiaramente dalla lettura coordinata dell&#8217;art. 2 delle legge n. 13/89, costituisce un&#8217;opera provvisoriamente sostitutiva di quelle definitive previste dalla prima parte dell&#8217;articolo e, comunque, la sua installazione non implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati nel primo comma come idonei al superamento delle barriere e come tali (nella specie) deliberati o da deliberarsi dall&#8217;assemblea. In secondo luogo la delibera di installazione dell&#8217;ascensore oggetto di controversia non era stata né revocata né modificata donde la irrilevanza della installazione dell&#8217;opera sostitutiva, della quale, peraltro, non vi è menzione nella sentenza di appello.</p>
<p>Quanto alle maggioranze, deve dirsi che, innanzitutto l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore, pur costituendo innovazione, rientra tra quelle previste dal comma 1 dell&#8217;art. 2 della legge n. 13/89 come idonee ad eliminare le barriere architettoniche di cui all&#8217;art. 27 comma 1 della legge n. 118/ del 1971 e art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 384/78. L&#8217;art. 2 c. 1 delle legge 13/89 dispone che per la realizzazione di tali opere, nell&#8217;ambito degli edifici condominiali, è sufficiente una maggioranza ridotta, corrispondente a quella previste dall&#8217;art. 1136 secondo e terzo comma c.c.. La disposizione in esame, quindi, richiama, quanto alle maggioranze, i soli commi secondo e terzo dell&#8217;art. 1136 c.c. e non il comma quinto, il che implica non solo che, per essere derogato il comma primo dell&#8217;art. 1120 che lo richiama, il comma quinto è a sua volta derogato e che alle maggioranze in esso previste sono sostituite quelle dell&#8217;art.1136 commi secondo e terzo, il cui raggiungimento nel caso di specie, non viene posto in discussione.</p>
<p>I ricorrenti, infine, tentano di far rientrare la installazione dell&#8217;ascensore tra le innovazioni vietate di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1120. le cui disposizioni sono fatte salve dall&#8217;art. 2 c. 3 delle legge 13/89.</p>
<p>In proposito il Collegio osserva che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la sussistenza della lesione al decoro architettonico del fabbricato collegata alla semplice apertura di un varco nell&#8217;androne condominiale, ed ha escluso, sempre in relazione a tale modifica, ogni altro pregiudizio di quelli che la norma in questione prevede come integrativi delle innovazioni vietate in modo assoluto.</p>
<p>I ricorrenti deducono in questa sede come vizio di motivazione la mancata considerazione, ai fini di accertare la ricorrenza dell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art., 1120 c. 2 cc., di altri elementi ed aspetti da loro segnalati in appello e non considerati dalla Corte di merito. Si tratta (cfr. pag. 19 del ricorso) della chiusura di due grandi finestre poste sulle scale comuni, del montaggio di una pesante intelaiatura metallica appoggiata al fabbricato, della utilizzazione di parte del cortile comune oggi adibito a parcheggio.</p>
<p>Ebbene con tale deduzione vengono sottoposte inammissibilmente al giudice di legittimità elementi di fatto nuovi che si assumono decisivi senza che sia dimostrato &#8211; ma essendo meramente affermato &#8211; che essi erano già stati sottoposti a fini difensivi al giudice di appello e da questi non erano stati valutati ed, inoltre, senza dimostrare, come si è detto, che tali eventuali modifiche alle strutture ed ai beni condominiali (oltre all&#8217;apertura della porta di accesso al locale di proprietà V. siano state deliberate o siano da porre in connessione con la installazione dell&#8217;ascensore.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese, liquidate come nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessivi euro 1600,00 di cui euro 1500,00 per onorario, oltre spese generali ed altri accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma addì 28 gennaio 2005.<br />
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 APR. 2005.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 gennaio 2012 n. 550</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-17-gennaio-2012-n-550/</link>
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		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[consegna delle chiavi]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggiorazione canone]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio dell'immobile]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. FILADORO Camillo &#8211; rel. Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28031/2009 proposto da:</p>
<p>PARSIFAL SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra S.A., SOFIDA SPA (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Dott. D.E., LDM COMUNICAZIONE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. D.L.D. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato AMATO Emiliano, che le rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CALDARERA MARIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco On. A. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRIGENTI Guglielmo (Avvocatura Comunale), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2414/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2008; R.G.N. 538/2007.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;<br />
udito l&#8217;Avvocato EMILIANO AMATO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza 28 ottobre 2008 la Corte di appello di Roma rigettava l&#8217;appello proposto da SOFIDA s.p.a., PARSIFAL s.p.l., LDM Comunicazione s.p.a. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la opposizione proposta dal Comune di Roma avverso il decreto che gli ingiungeva il pagamento di Euro 75.047,93 in favore delle tre società a titolo di indennità di occupazione dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS).</p>
<p>Il Tribunale aveva rilevato che la consegna dell&#8217;immobile era avvenuta in forma simbolica con la perdita della detenzione da parte del Comune (e con la consegna delle chiavi effettuata ai legali del Comune da persona incaricata dal Comune) mentre la questione dell&#8217;ingombro dei locali con beni lasciati dal conduttore poteva, al più, configurare una diversa responsabilità del Comune per eventuali danni, senza alcuna incidenza sulla avvenuta restituzione della cosa locata.</p>
<p>Avverso questa decisione le tre società (originarie opposte) hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c. e l&#8217;art. 1362 c.c..</p>
<p>Erroneamente i giudici di appello avevano fatto coincidere la data della riconsegna dell&#8217;immobile con quella del 27 maggio 2005 (data della sottoscrizione della consegna della chiave da parte dell&#8217;incaricato comunale) anzichè con quella del 21 ottobre 2005, nella quale era stato redatto il verbale di rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che la restituzione della cosa locata possa esaurirsi con una generica messa a disposizione delle chiavi dell&#8217;immobile, nonostante il conduttore avesse lasciato nell&#8217;appartamento beni mobili e suppellettili.</p>
<p>I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.</p>
<p>Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norma di legge e di vizio della motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto che la riconsegna della chiavi nelle mani dei legali delle società doveva essere interpretata come volontà dei sottoscrittori di accettare la consegna dell&#8217;immobile nello stato di fatto nel quale lo stesso si trovava.</p>
<p>In caso contrario, sottolinea la stessa Corte, non avrebbe avuto alcun senso logico la riserva apposta sulla scrittura del 27 maggio 2005 dai legali delle locatrici, specie con riferimento alla esistenza di possibili danno arrecato all&#8217;immobile per un uso improprio dei beni locati.</p>
<p>La conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello appare del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: &#8220;L&#8217;obbligazione di restituzione della cosa avuta in godimento gravante sul conduttore deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell&#8217;immobile o con la incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale&#8221;. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5841; cfr. Cass. 5 giugno 1996 n. 5270, 2 febbraio 1993 n. 2071, 25 ottobre 1974 n. 3140).</p>
<p>Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1878, art. 32, come modificato dalla L. 5 aprile 1985, n. 118.</p>
<p>I giudici di appello avevano errato nel ritenere che l&#8217;aggiornamento del canone di locazione doveva avvenire su base biennale anzichè su base annua, come previsti dalla modifica dell&#8217;art. 32 della Legge del 1978, introdotta dalla Legge del 1985, applicabile al caso di specie.</p>
<p>In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto &#8211; per il periodo in contestazione &#8211; della variazione del 75% dell&#8217;indice ISTAT. Anche questo ultimo motivo è infondato.</p>
<p>La L. 5 aprile 1985, n. 118, art. 9 sexies, che, modificando la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32, consente (entro i limiti previsti dalla norma medesima) i patti di aggiornamento del canone locativo in relazione alle eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, incide sul regime ordinario dei contratti di locazione ed è, pertanto, applicabile anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della norma (Cass. 12 marzo 1993 n. 2975).</p>
<p>E&#8217; però necessario che le parti stipulino nell&#8217;ambito del contratto tra loro in corso, (se non l&#8217;abbiano già fatto prima) un&#8217;apposita pattuizione.</p>
<p>Nella specie è pacifico che le parti, nel contratto di locazione previdero, con la clausola n. 5, l&#8217;aggiornamento biennale del canone secondo gli indici Istat a decorrere dall&#8217;inizio del quarto anno della locazione, così come disponeva l&#8217;allora vigente L. n. 392 del 1978, art. 32, espressamente richiamato unitamente ad altre norme della stessa legge.</p>
<p>Poichè il contratto di locazione aveva decorrenza dal 31 gennaio 1984, il primo aumento, condizionato alla richiesta, avrebbe potuto avere decorrenza dal 31 gennaio 1987 ed avere cadenza biennale.</p>
<p>E&#8217; esente da censura, pertanto, la decisione dei giudici di appello i quali hanno osservato che il prospetto predisposto dalle società locatrici era errato, poichè faceva riferimento ad aumenti annuali e non biennali, applicando gli aggiornamenti ISTAT in assenza di specifica e tempestiva richiesta del locatore (la prima richiesta di aggiornamento era contenuta, come ricorda il controricorrente, nella lettera del 7 agosto 2003) Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna delle società ricorrenti (in solido) al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese processuali, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012.</p>
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