

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; veranda</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/veranda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 5 marzo 2013, n. 10245</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-5-marzo-2013-n-10245/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-5-marzo-2013-n-10245/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione paesaggistica]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza del reato]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8937</guid>
		<description><![CDATA[La veranda abusiva sarà pure sparita, ma il reato edilizio no...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), n. a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro in data 12/01/2012;<br />
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;<br />
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217;;<br />
udite le conclusioni dell&#8217;Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell&#8217;Avv. (OMISSIS), che si e&#8217; riportato ai motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 12/01/2012 la Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Tropea di condanna di (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 71 e 72, in relazione alla realizzazione di una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata lamentando con un unico motivo la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione &#8220;del reato&#8221; per effetto, Legge n. 308 del 2004, ex articolo 181, comma 1 quinquies, dell&#8217;intervenuta demolizione delle opere abusive, effettuate dall&#8217;imputata stessa; censura in proposito l&#8217;affermazione della Corte territoriale circa l&#8217;inapplicabilita&#8217; di tale previsione alle violazioni urbanistiche ed edilizie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>3. Il ricorso e&#8217; manifestamente infondato. Anche a prescindere dal fatto che dalla sentenza di primo grado non risulta accertata l&#8217;effettuata demolizione da parte dell&#8217;imputata, da questa solo comunicata ma mai verificata, e&#8217; comunque pregiudiziale il fatto, gia&#8217; correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (tra le altre, Sez. 3, n. 25026 del 12/05/2011, Stefano, Rv. 250675; Sez. 3, n. 19317 del 27/04/2011, P,G. in proc. Medici e altro, Rv. 250341; sez. 3 n. 17535 del 07/05/2010, Medina, Rv. 247167; sez. 3, n. 17078 del 18/05/2006, n. 17078, Vigo, Rv. 234323).</p>
<p>La chiara formulazione dell&#8217;articolo 181, comma 1 quinquies, Decreto Legislativo cit., riferito al &#8220;reato di cui al comma 1&#8243; (ovvero al reato paesaggistico), porta infatti ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti; e del resto, la irrilevanza della demolizione dell&#8217;immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico e&#8217; stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. L&#8217;efficacia estintiva della demolizione e&#8217; stata infatti invocata in piu&#8217; occasioni richiamando il disposto della Legge 21 giugno 1985, n. 298, articolo 8 quater, (di conversione del Decreto Legge 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, prevede che &#8220;non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto&#8221;, essendosi tuttavia precisato, a tal proposito, che detta disposizione e&#8217; testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (vedasi anche Corte Cost. n. 167 del 29/03/1989). Cio&#8217; non toglie, peraltro, che la demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell&#8217;imputato (sez. 3 n. 35008, 18 settembre 2007).</p>
<p>4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilita&#8217;, ivi compresa l&#8217;estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).</p>
<p>5. All&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell&#8217;articolo 616 c.p.p..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-5-marzo-2013-n-10245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1883</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1883/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1883/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8755</guid>
		<description><![CDATA[Se un condomino posiziona una veranda abusiva, e provoca danni all'appartamento sottostante, è responsabile il condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12039/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Arch. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) in persona del suo Amministratore p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 638/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2006, R.G.N. 1468/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilita&#8217; in subordine rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 1 marzo 2006 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull&#8217;appello proposto dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha dichiarato la nullita&#8217; dell&#8217;appello, da questi proposto.</p>
<p>Nell&#8217;occasione la Corte territoriale ha accolto l&#8217;appello principale del Condominio di via (OMISSIS) ed incidentale di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2002, che aveva escluso ogni responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e ha dichiarato, invece, il (OMISSIS) esclusivo responsabile per i danni da infiltrazione cagionati all&#8217;appartamento del (OMISSIS), con condanna alle spese di lite; ha respinto ogni altro motivo d&#8217;appello, ivi compreso quello svolto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e ha compensato tra tutte le altre parti le spese del grado.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a due motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS), il Condominio, la soc. s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione.</p>
<p>Il ricorrente e la (OMISSIS) hanno depositato rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102, e segg., articoli 1126, 2043, 2697 e 2727 e segg. c.c.; articoli 99, 100, 106, 112, 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame su punto decisivo della controversia), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che erroneamente ed in modo apodittico il giudice dell&#8217;appello avrebbe ritenuto esclusiva la sua responsabilita&#8217; anche in considerazione del fatto che dalla transazione conclusasi emergerebbe in modo chiaro che era proprio il Condominio a riconoscere la propria, ossia di esso Condominio, responsabilita&#8217; e, di conseguenza, si era impegnato a far eseguire tutti i lavori necessari onde eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche che avevano danneggiato l&#8217;appartamento del (OMISSIS) (p. 12 ricorso).</p>
<p>2. &#8211; Al riguardo, e per una migliore comprensione della vicenda il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p>Come si evince dalla parte narrativa della impugnata sentenza, nel 1996 si ebbe una transazione tra il Condominio e il (OMISSIS), che lamentava infiltrazioni di acque meteoriche nel suo appartamento sottostante il lastrico solare di uso esclusivo del (OMISSIS), che vi aveva costruito abusivamente una veranda, con la quale transazione il Condominio si impegnava a far eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la perfetta impermeabilizzazione della terrazza di copertura e le spese di rimessione in pristino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS). Nella transazione si precisava che il Condominio si riservava di ripetere le somme anticipate per l&#8217;esecuzione delle opere e di fatto, se addebitabili alla esclusiva responsabilita&#8217; del condomino (OMISSIS).</p>
<p>I lavori furono commissionati ed eseguiti dalla (OMISSIS), che li termino&#8217; nell&#8217;agosto del 1996.</p>
<p>Riprese le piogge, il (OMISSIS) constato&#8217; che l&#8217;acqua continuava ad infiltrarsi dall&#8217;alto del suo appartamento, per cui promosse azione di danni nei confronti del Condominio, del (OMISSIS), della ditta appaltatrice, nel corso della quale venne espletata una CTU.</p>
<p>Il consulente, in estrema sintesi, ritenne che le infiltrazioni erano dovute alla costruzione abusiva della veranda, perche&#8217; non eseguita ad opera d&#8217; arte (p.5 sentenza impugnata), per cui il Pretore condanno&#8217; il (OMISSIS) ad effettuare tutti i lavori necessari per evitare le infiltrazioni.</p>
<p>Successivamente il (OMISSIS) cito&#8217; il (OMISSIS) per il risarcimento dei danni, il quale fu autorizzato a chiamare in giudizio il Condominio, la societa&#8217; appaltatrice, la (OMISSIS) s.p.a., con la quale era assicurato.</p>
<p>Furono espletate prove orali, disposta CTU per quantificare i danni subiti.</p>
<p>All&#8217;esito della istruttoria il Tribunale dichiaro&#8217; la esclusiva responsabilita&#8217; del condominio.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata integralmente formata dalla decisione oggi impugnata.</p>
<p>3. &#8211; Cio&#8217; posto in rilievo, dall&#8217;attento esame della prima censura appare evidente che essa si concreta da una parte in una rivisitazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo e valutati diversamente dal giudice dell&#8217;appello e dall&#8217;altra si risolve in una condivisione dell&#8217;argomentare del primo giudice, che il giudice dell&#8217;appello ha riformato sul capo della ritenuta esclusiva responsabilita&#8217; del (OMISSIS) in base a molteplici considerazioni tutte condotte in modo logico e giuridico corretto.</p>
<p>E valga il vero.</p>
<p>In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:</p>
<p>a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del (OMISSIS);</p>
<p>b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un&#8217; ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d&#8217;arte, con una soluzione di continuita&#8217; tra l&#8217;impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda;</p>
<p>c) la CTU individuo&#8217; &#8220;con sicurezza&#8221; una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p. 12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per se&#8217; la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.</p>
<p>Andava, quindi, esclusa ogni responsabilita&#8217; del condominio, anche perche&#8217; &#8211; ed e&#8217; circostanza dirimente &#8211; non contrastata nemmeno dalla censura, che allorche&#8217; il (OMISSIS) diede esecuzione all&#8217;ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p. 14 sentenza impugnata).</p>
<p>Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all&#8217;argomentazione del primo giudice (p. 13 &#8211; 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico.</p>
<p>Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal (OMISSIS), il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilita&#8217; del condominio.</p>
<p>In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli articoli 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni e&#8217; risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d&#8217;arte della veranda, mentre e&#8217; emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.</p>
<p>Ne&#8217;, quindi, si puo&#8217; parlare di vizio di motivazione, cosi&#8217; come dedotto.</p>
<p>4. &#8211; Di qui, l&#8217;assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 106, 269, 99, 112 c.p.c. e articoli 1665 e 1667 e segg., articolo 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della societa&#8217; appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione e&#8217; stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del (OMISSIS) assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).</p>
<p>Quindi, non sussiste alcun errore di diritto, ne&#8217; alcun vizio motivazionale, in riferimento anche alle prove fotografiche, nonche&#8217; nemmeno sotto il profilo dell&#8217;omesso esame di un punto decisivo per il giudizio (rapporto tra impermeabilizzazione e infiltrazioni ), in quanto questo punto e&#8217; stato valutato.</p>
<p>Ne consegue che il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 4000,00 di cui euro 200 per spese in favore del (OMISSIS) e 4000,00 in favore del condominio, di cui euro 200 per spese, oltre accessori come per legge per ciascuno dei resistenti; condanna il ricorrente al pagamento delle suddette spese nella misura di euro 4.700,00 di cui euro 200 per spese oltre accessori come per legge a favore della (OMISSIS) s.r.l..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
