

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; venditore</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/venditore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 marzo 2013, n. 7957</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-29-marzo-2013-n-7957/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-29-marzo-2013-n-7957/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi del venditore]]></category>
		<category><![CDATA[promessa]]></category>
		<category><![CDATA[rescissione]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9011</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono gli obblighi gravanti sl venditore dal momento del compromesso alla consegna del bene? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24451/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9.12.2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo:</p>
<p>nel 1981 avevano acquistato dalla convenuta (allora denominata (OMISSIS) s.p.a.) un appartamento sito in (OMISSIS); la societa&#8217; venditrice si era riservata, con apposita clausola, la proprieta&#8217; dell&#8217;area destinata al parcheggio condominiale e,con sentenza del 1989, passata in giudicato, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullita&#8217; di detta clausola trasferendo ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) il diritto reale d&#8217;uso sull&#8217;area destinata a parcheggio, disponendo il versamento del corrispettivo alla societa&#8217; venditrice; adempiuta tale prestazione ed ottenute dalla convenuta le chiavi per accedere all&#8217;area di parcheggio, non era stato possibile fruirne poiche&#8217; la (OMISSIS) aveva alienato a terzi detta area su cui erano stati realizzati dei box muniti di chiusura; con sentenza del 2002 il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell&#8217;area a parcheggio, a decorrere dall&#8217;atto della compravendita fino al 3.10.1997(data di notificazione dell&#8217;atto di citazione relativa al giudizio risarcitorio).</p>
<p>Tanto esposto, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) chiedevano la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della complessiva somma di lire 10.000.000; oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. Contumace la (OMISSIS) s.r.l., con sentenza 2.11.2005, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS) assumendo che, trattandosi di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell&#8217;area parcheggio non poteva essere fatto valere che nei confronti della (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza 21.4.2009 la Corte d&#8217;appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale che, all&#8217;atto in cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva consegnato agli appellanti le chiavi di accesso all&#8217;area destinata a parcheggio, si era accertato che l&#8217;area medesima era stata alienata dalla societa&#8217; stessa a soggetti &#8220;terzi&#8221; e che, successivamente, l&#8217;area stessa era stata chiusa con &#8220;box&#8221; muniti di saracinesca sicche&#8217; il danno patito dagli appellanti derivava, ex articolo 1223 c.c., non gia&#8217; dalla violazione degli obblighi scaturenti dalla stipula del contratto di vendita dell&#8217;appartamento in questione ma dalla lesione, ad opera di terzi, del loro diritto d&#8217;uso sull&#8217;area condominiale. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima in proprio e nella qualita&#8217; di del coniuge (OMISSIS) ed il secondo quale figlio ed erede dello stesso (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso con quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..</p>
<p>Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>violazione e falsa applicazione degli articoli 1218-1476-1477 e 1223 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; il danno reclamato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, costituiva diretta conseguenza dell&#8217;inadempimento contrattuale della (OMISSIS) per la mancata consegna dell&#8217;area di parcheggio che, secondo a sentenza del Tribunale di Palermo n. 2185/1989, passata in giudicato, era indistintamente estesa su tutta l&#8217;area destinata a parcheggio condominiale; la societa&#8217; venditrice aveva,inoltre, violato l&#8217;obbligo di custodia, posto che, anziche&#8217; impedire ogni mutamento giuridico del bene sino al momento della sua consegna, aveva venduto a terzi l&#8217;area destinata a parcheggio, cosi&#8217; ponendo in essere un ulteriore inadempimento.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; pacifico che la societa&#8217; venditrice non ha ottemperato all&#8217;obbligo di consegnare agli acquirenti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) l&#8217;area destinata a parcheggio avendola, nelle more, trasferita a terzi che vi avevano realizzato dei &#8220;box&#8221; in muratura, cosi&#8217; impedendoci fatto,l&#8217;utilizzazione del parcheggio agli acquirenti stessi.</p>
<p>Orbene, l&#8217;obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. di consegnare il bene ai compratori, in virtu&#8217; del contratto di vendita con gli stessi intercorso, in difetto di una declaratoria di risoluzione del contratto medesimo, permaneva a carico della societa&#8217; venditrice, ai sensi dell&#8217;articolo 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e di garantirlo dall&#8217;evizione. Ne discende il carattere strumentale dell&#8217;obbligo di custodia del venditrice rispetto a quello di consegna sicche&#8217;, finche&#8217; la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore e&#8217; obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all&#8217;epoca del contratto come, nella specie, accertata con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>E, quindi, configurabile la legittimazione passiva della societa&#8217; venditrice in relazione all&#8217;azione degli acquirenti per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, non rilevando, al fine della individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;illecito contrattuale, che il bene medesimo sia stato trasferito a terzi dalla parte venditrice ancor prima che la stessa abbia adempiuto all&#8217;obbligo di consegnarlo agli originari acquirenti.</p>
<p>La responsabilita&#8217; dei terzi rimasti estranei al rapporto contrattuale sarebbe, infatti, ipotizzabile solo a titolo di concorso per responsabilita&#8217; extracontrattuale,nell&#8217;ambito di una dolosa preordinazione volta a danneggiare gli acquirenti originari.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che si uniformera&#8217; ai principi esposti e provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-29-marzo-2013-n-7957/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 febbraio 2013, n. 2668</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-5-febbraio-2013-n-2668/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-5-febbraio-2013-n-2668/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[vincolatività del regolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8897</guid>
		<description><![CDATA[Il regolamento condominiale che sia predisposto dal venditore-costruttore vincola anche quest'ultimo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14534-2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dei suoi amministratori, legali rappresentanti pro tempore, dott. (OMISSIS) e (OMISSIS); elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1124/2010 della Corte di Appello di CATANIA del 29/09/2010, depositata l&#8217;11/10/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. Libertino Alberto Russo.<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. del seguente tenore:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>&#8220;Il Condominio (OMISSIS) sito in via (OMISSIS), cito&#8217; innanzi al Tribunale di Catania (OMISSIS), proprietario di diverse unita&#8217; immobiliari site nel fabbricato condominiale, affinche&#8217; venisse dichiarata l&#8217;illegittimita&#8217; del cambio di destinazione d&#8217;uso dei locali a piano terra &#8211; destinati ad autorimessa e successivamente adibiti dapprima a scuola pubblica e poi a comunita&#8217; di alloggio per minori ed anziani &#8211; nonche&#8217; l&#8217;abusivita&#8217; delle innovazioni apportate alle parti comuni in relazione a tale mutamento di destinazione (consistite nell&#8217;apertura di porte e finestre sui prospetti esterni di facciata) nonche&#8217; l&#8217;illegittimo e conseguente maggior uso degli spazi condominiali. L&#8217;ente di gestione evidenzio&#8217; che tale nuovo utilizzo dei locali di proprieta&#8217; singolare era in contrasto con precise disposizioni del regolamento condominiale che vietavano l&#8217;uso dei locali terranei diverso da quello di autorimessa.</p>
<p>Il (OMISSIS) si costitui&#8217;, contrastando la domanda; osservo&#8217; infatti che, essendo l&#8217;originario proprietario e costruttore dello stabile, aveva predisposto un regolamento condominiale che pero&#8217; vincolava solo coloro che avevano acquistato le unita&#8217; immobiliari dopo la sua predisposizione; dedusse altresi&#8217; che il Condominio aveva in precedenza dato il proprio assenso alla trasformazione dei locali al piano terreno da autorimesse a scuola, su pressante sollecitazione del Comune.</p>
<p>Rigettata la richiesta di un provvedimento interinale al fine di far cessare le modifiche ancora in corso, il Tribunale adito, riconosciuta la vincolativita&#8217; anche per il costruttore venditore del regolamento dal medesimo predisposto, e dato atto che nessun argomento a favore della legittimita&#8217; delle opere intraprese si poteva trarre dalla tolleranza dimostrata in precedenza dall&#8217;ente di gestione &#8211; essendo necessario che la modifica del regolamento sul punto dovesse essere apportata con un atto scritto &#8211; dichiaro&#8217; l&#8217;illegittimita&#8217; dell&#8217;uso in atto dei locali e condanno&#8217; parte convenuta a rimuovere le nuove aperture.</p>
<p>La Corte di Appello di Catania, pronunziando sentenza n. 1124/2010, respinse il gravame principale del (OMISSIS) e quello incidentale del Condominio &#8211; avverso la disposta compensazione delle spese.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi, contro cui e&#8217; insorto il Condominio con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1322 e 1350 c.c., articolo 1362 c.c., comma 2; articolo 2643 cod civ. assumendo la erroneita&#8217; della statuizione, in ordine alla necessita&#8217; della forma scritta per la modifica della disposizione regolamentare.</p>
<p>2 &#8211; Assume innanzi tutto il ricorrente che, seguendo le norme sull&#8217;interpretazione dei contratti, avrebbe dovuto essere dato rilievo alla condotta dei condomini successiva all&#8217;elaborazione del testo negoziale da parte del costruttore-venditore.</p>
<p>2/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che la deduzione sia erronea in quanto: 1 &#8211; il regolamento fu predisposto uno latere e quindi la condotta di chi lo dovette accettare non poteva influire sulla portata originaria delle disposizioni ivi contenute; 2 &#8211; e contraddittorio sostenere che la tolleranza dei condomini ad un uso, che si riconosce diverso da quello imposto in sede di regolamento, possa contribuire ad interpretare la portata di quella norma pattizia.</p>
<p>3 &#8211; Deduce altresi&#8217; il ricorrente che la violazione degli articoli 1322 e 1350 cod. civ. discenderebbe dal principio generale che predica la liberta&#8217; di forme nell&#8217;esplicazione della liberta&#8217; contrattuale e dal fatto che l&#8217;articolo 1350 cod. civ. non contempla, tra gli atti che necessariamente debbono rivestire la forma scritta, i regolamenti condominiali; deduce altresi&#8217; il (OMISSIS) che il regime formale da riconoscersi alle modifiche del regolamento sarebbe funzionale solo alla dimostrazione dell&#8217;intesa raggiunta dalle parti a tal scopo e che nella fattispecie quest&#8217;ultima sarebbe provata dall&#8217;espressa ammissione del Condominio di aver acconsentito al (primo) mutamento di destinazione d&#8217;uso; irrilevante sarebbe poi il riferimento alla trascrizione del regolamento &#8211; formalita&#8217; non piu&#8217; vigente &#8211; come pure alla necessaria forma scritta delle delibere assembleari aventi il medesimo oggetto &#8211; attinendo essa al modo di espressione della volonta&#8217; assembleare e non al suo contenuto.</p>
<p>3/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sotto tale profilo il motivo deve dirsi inammissibile a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 360 bis c.p.c., n. 1 in quanto le argomentazioni che sono state sottoposte a critica sono conformi ad un indirizzo consolidato della Suprema Corte secondo il quale La formazione del regolamento condominiale e&#8217; soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, desumendosi la prescrizione di tale requisito formale, sia dalla circostanza che l&#8217;articolo 1138 c.c., u.c. prevedeva (nel vigore dell&#8217;ordinamento corporativo) la trascrizione del regolamento nel registro gia&#8217; prescritto dall&#8217;articolo 71 disp. att. cod. civ., sia dalla circostanza che, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura soltanto regolamentare (e siano percio&#8217; adottabili a maggioranza), trova applicazione l&#8217;articolo 1136 cod. civ., comma 7 che prescrive la trascrizione delle deliberazioni in apposito registro tenuto dall&#8217;amministratore (onde anche la deliberazione di approvazione di tale regolamento per poter essere trascritta deve essere redatta per iscritto), mentre, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura contrattuale, l&#8217;esigenza della forma scritta e&#8217; imposta dalla circostanza che esse incidono, costituendo oneri reali o servitu&#8217;, sui diritti immobiliari dei condomini sulle loro proprieta&#8217; esclusive o sulle parti comuni oppure attribuiscono a taluni condomini diritti di quella natura maggiori di quelli degli altri condomini. Ne discende che il requisito della forma scritta ad substantiam (che non puo&#8217; intendersi, d&#8217;altro canto, stabilito ad probationem, poiche&#8217; quando sia necessaria la forma scritta, la scrittura costituisce elemento essenziale per la validita&#8217; dell&#8217;atto, in difetto di disposizione che ne preveda la rilevanza solo sul piano probatorio) deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di condominio, perche&#8217; esse, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, non possono non avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilita&#8217; di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini (cosi&#8217; Cass. Sez. Un. n. 943/1999: sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto modificata una clausola di natura contrattuale di un regolamento condominiale, vietante la sosta dei veicoli nel cortile comune, per effetto del comportamento di costante esecuzione di una delibera modificativa adottata invalidamente a maggioranza e non all&#8217;unanimita&#8217;, come esigeva quella natura; a tale pronunzia adde, piu&#8217; di recente: Cass. Sez. 2 n. 17694/2007; Cass. Sez. 2, n. 24146/2004; Cass. Sez. 2, 5626/2002).</p>
<p>3/b &#8211; A fronte di cio&#8217; le assertive enunciazioni di contrasto contenute nel ricorso non aggiungono nessun argomento di riflessione che consenta, a giudizio del relatore, al Collegio di mutare il surriferito indirizzo.</p>
<p>3/c &#8211; Va aggiunto &#8211; con riferimento all&#8217;analoga censura espressa nel secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione &#8211; che il ricorrente fa continuo riferimento alla condotta tenuta dal (Condominio &#8211; in termini di temporanea tolleranza &#8211; alla prima modifica di destinazione al fine di trarne la definitiva abrogazione del divieto di adibire i locali terranei ad usi diversi da quelli di autorimessa, presupponendo implicitamente &#8211; che il ragionamento esposto nel motivo fosse automaticamente estensibile alla successiva immutazione di destinazione, senza pero&#8217; considerare la diversita&#8217; delle due situazioni dal momento che: a &#8211; la destinazione a scuola pubblica venne richiesta espressamente dal (Comune per sopperire a carenze strutturali e determino&#8217; l&#8217;asservimento di un bene privato ad uno scopo pubblico; b &#8211; venuta meno la primitiva esigenza il (OMISSIS) finalizzo&#8217; a scopi privati i propri locali con modifiche strutturali contro le quali il (Condominio insorse.</p>
<p>4 &#8211; Con il secondo motivo viene denunciato vizio di motivazione &#8211; assunta come apparente, contraddittoria ed omessa &#8211; laddove la (Corte del merito, rifacendosi alla motivazione del Tribunale, stabili&#8217; la vincolativita&#8217; del regolamento anche per chi lo aveva predisposto, a cagione della sottoscrizione e dell&#8217;inserimento nei singoli atti di acquisto.</p>
<p>- Ritiene il relatore che il motivo in esame sia manifestamente infondato.</p>
<p>4/a &#8211; Per quello che concerne il mancato rispetto della liberta&#8217; delle forme negoziali; dell&#8217;interpretazione della condotta delle parti successiva all&#8217;apprestamento del testo regolamentare e della necessita&#8217; della forma scritta &#8211; possono richiamarsi le valutazioni espresse, sullo stesso argomento, nell&#8217;ambito dell&#8217;esame del precedente mezzo, non avendo, per altro verso, la parte ricorrente esplicitato in qual modo la motivazione sarebbe stata sul punto priva di spessore argomentativo &#8211; sol perche&#8217; avrebbe ripreso l&#8217;iter logico seguito dal Tribunale &#8211; divenendo cosi&#8217; apparente, ne&#8217; ha avuto cura di specificare in quale aporia logica sarebbe incorso il giudice dell&#8217;appello nella sua argomentazione &#8211; pervenendo cosi&#8217; ad una motivazione contraddittoria.</p>
<p>4/b &#8211; Al postutto manca, nell&#8217;esposizione del motivo, il medium comparationis, vale a dire l&#8217;esposizione delle tesi esposte nei motivi di appello sui punti appena richiamati, al fine di far emergere &#8211; a cagione del loro omesso o insufficiente esame &#8211; le carenze motivazionali sopra accennate.</p>
<p>5 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>La Corte condivide le conclusioni cui e&#8217; pervenuto il consigliere relatore,a confutazione delle quali parte ricorrente non ha fatto seguire ulteriore attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza secondo quanto indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-5-febbraio-2013-n-2668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19613</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19613/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19613/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posto auto]]></category>
		<category><![CDATA[alienabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[vincolo pubblicistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[L'obbligo di adibire aree a  parcheggi  in misura proporzionale alla cubatura di un edificio che natura ha? Il costruttore/venditore è tenuto ad alienarli?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<div></div>
<div>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliereha pronunciato la seguente:</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div></div>
<div>sul ricorso 29108-2006 proposto da:(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</div>
<div style="text-align: right;">- ricorrente -</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div>(OMISSIS) SPA IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</div>
<div style="text-align: right;">- controricorrente -</div>
<div></div>
<div>avverso la sentenza n. 1291/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div>Con atto di citazione notificato il 14-9-2001 la s.p.a (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino &#8211; Sezione Distaccata di Cirie&#8217; (OMISSIS), assumendo che l&#8217;esponente era l&#8217;impresa costruttrice dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), il quale, a seguito delle vendite delle singole unita&#8217; abitative, era stato costituito in condominio con conseguente redazione di un regolamento registrato il 15-7-1999 ed allegato ad ogni atto pubblico di compravendita degli appartamenti costituendone parte integrante; aggiungeva che la venditrice fin dall&#8217;origine si era riservata la proprieta&#8217; esclusiva dei posti auto siti nel cortile dell&#8217;immobile e contrassegnati con i numeri da 1 a 23 incluso, e che, dopo la vendita dei quatto posti auto contraddistinti con i numeri 20-23, era rimasta proprietaria degli altri posti auto dal numero 1 al numero 19.L&#8217;attrice, rilevato che il condomino (OMISSIS) da tempo posteggiava l&#8217;automobile propria o in suo uso sul terreno di proprieta&#8217; esclusiva dell&#8217;esponente con violazione del relativo diritto dominicale, chiedeva anzitutto accertarsi che il convenuto posteggiava abitualmente l&#8217;automobile da lui usata nel cortile dello stabile in questione occupando spazi di esclusiva proprieta&#8217; della (OMISSIS), e conseguentemente inibirsi tale comportamento, sia per sosta che per parcheggio.Costituendosi in giudizio il convenuto contestava gli assunti avversari sul rilievo che gli articoli 4-19 e 24 del regolamento di condominio (secondo cui, rispettivamente, pur essendo il cortile ed i posti auto a cielo libero comuni, tali posti auto, se acquistati a parte, erano in proprieta&#8217; individuale, era inoltre vietato occupare anche temporaneamente il cortile, ed infine i posti auto nel cortile erano di proprieta&#8217; esclusiva della venditrice, la quale si riservava la facolta&#8217; di venderli o di affittarli a terzi anche non condomini dello stabile), ponevano clausole contrarie alla norma inderogabile di cui alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18; concludeva pertanto per il rigetto delle domande attrici ed in via riconvenzionale per l&#8217;accertamento e la nullita&#8217; delle suddette norme del regolamento condominiale.Il Tribunale adito con sentenza del 20-5-2003 accoglieva la domanda attrice, rilevando in particolare che l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per violazione della menzionata norma imperativa avrebbe comportato la tempestiva allegazione e la conseguente dimostrazione dei fatti costitutivi previsti dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; ovvero che i posti auto siti nel cortile fossero gli unici previsti in favore dell&#8217;unita&#8217; abitativa del convenuto, e che fosse stato violato il rapporto tra superficie destinata a parcheggio e cubatura della costruzione, mentre tale onere probatorio non era stato assolto dallo (OMISSIS).Proposto gravame da parte di quest&#8217;ultimo cui resisteva l&#8217; (OMISSIS) la Corte di Appello di Torino con sentenza del 5-9-2005 ha rigettato l&#8217;impugnazione.Per la cassazione di tale sentenza lo (OMISSIS) ha proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo cui l&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div>Con l&#8217;unica articolata censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 &#8211; 1419 cpv &#8211; 1421 &#8211; 2697 c.c. della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; &#8211; della Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18 &#8211; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26, u.c. &#8211; articoli 112 e 115 c.p.c. nonche&#8217; vizio di motivazione sotto diversi profili.Anzitutto lo (OMISSIS) sostiene che, contrariamente al convincimento del giudice di appello, l&#8217;esponente nella propria comparsa di risposta del giudizio di primo grado aveva recisamente contrastato le pretese avversarie con una generale e globale contestazione in relazione alla genericita&#8217; degli assunti di controparte, privi di ogni riferimento temporale e fattuale; pertanto, non avendo a controparte provato i fatti costitutivi della domanda (in particolare la pretesa occupazione da parte dell&#8217;esponente con una imprecisata autovettura di un altrettanto imprecisato posto auto di sua proprieta&#8217;), la domanda stessa avrebbe dovuto essere rigettata.Il ricorrente inoltre assume che comunque la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d&#8217;ufficio sulla base degli atti la nullita&#8217; dell&#8217;articolo 24 del regolamento condominiale che prevedeva la riserva di proprieta&#8217; in favore dell&#8217;originario costruttore di tutti spazi adibiti a parcheggio ricavati dalla venditrice nel cortile condominiale, non essendovi dubbio che le norme di cui alla Legge n. 1150 del 1942, articoli 41 &#8220;sexies&#8221; &#8211; Legge n. 765 del 1967, articolo 18 e Legge n. 47 del 1985, articolo 26 pongano un vincolo pubblicistico di destinazione inderogabile.Lo (OMISSIS) sotto diverso aspetto sostiene poi che la sentenza impugnata, stravolgendo ogni principio sull&#8217;onere probatorio, non ha considerato che la controparte non aveva minimamente contestato che essa si era riservata la proprieta&#8217; di tutti i posti auto ricavati nel cortile condominiale nel numero di 23, e che tali posti auto erano gli unici esistenti all&#8217;interno del condominio e del cortile condominiale, come emergente anche dalla planimetria allegata dall&#8217;attuale ricorrente; in particolare l&#8217;affermazione del giudice di appello secondo cui non vi sarebbe stata la prova che tutti gli spazi esistenti da adibire a parcheggio (in numero di 23) fossero stati riservati in proprieta&#8217; della (OMISSIS), non trovava il conforto di alcun atto processuale; in definitiva quest&#8217;ultima societa&#8217; non aveva fornito la prova che la sua riserva di proprieta&#8217; fosse stata fatta sulla parte in eccedenza rispetto agli spazi previsti per legge da riservarsi all&#8217;uso dei condomini.Il ricorrente inoltre assume che erroneamente la Corte territoriale ha dato per pacifico che nella fattispecie vi era una volumetria del fabbricato pari a mc. 7.453,47, e che l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura pertanto superiore a mq. 745,33;invero, in assenza di una sola prova documentale, sulla base delle semplici asserzioni della controparte il giudice di appello non avrebbe potuto affermare che la suddetta societa&#8217; avesse realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge.Infine lo (OMISSIS) rileva che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che le doglianze dell&#8217;esponente avrebbero dovuto essere rivolte non ai regolamento, ma, ricorrendone i presupposti, contro l&#8217;atto di acquisto, considerato che controparte aveva impostato la sua domanda non su una riserva di proprieta&#8217; dei 23 posti auto siti nel cortile condominiale contenuta nell&#8217;atto di acquisto, ma sulla clausola contenuta nell&#8217;articolo 24 del regolamento condominiale.La censura e&#8217; fondata nei limiti che saranno ora chiariti.La Corte territoriale ha premesso che lo (OMISSIS), costituendosi in giudizio, non aveva contestato la deduzione dell&#8217;attrice secondo cui il convenuto da tempo posteggiava la propria autovettura sul terreno di esclusiva proprieta&#8217; dell&#8217;attrice, limitandosi alla disamina del contenuto del regolamento condominiale ed eccependo la nullita&#8217; della clausola 24 per violazione di legge; ha poi aggiunto che neppure era contestato che, in rapporto alla volumetria del fabbricato pari a mc. 7453,37, l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura quindi ben superiore alla riserva di legge che nella fattispecie era di mq. 745,33; neppure d&#8217;altra parte risultava che sulla base della licenza edilizia l&#8217;area di cortile in questione fosse destinata per legge a parcheggio dei singoli condomini; del pari l&#8217;appellante non aveva provato che tutti gli spazi esistenti nel complesso immobiliare e destinati a parcheggio fossero stati riservati dalla suddetta societa&#8217; in sua esclusiva proprieta&#8217;, e neppure che gli incaricati della (OMISSIS) avessero garantito ai futuri acquirenti che, unitamente all&#8217;alloggio, sarebbe stato ceduto loro anche un posto macchina, mentre era indiscusso che nel rogito d&#8217;acquisto dello (OMISSIS) non vi fosse menzione di tale cessione; in definitiva quest&#8217;ultimo avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze non nei confronti del regolamento di condominio ma, ricorrendone i presupposti, contro l&#8217;atto di acquisto dell&#8217;unita&#8217; immobiliare.</p>
<p>Tale convincimento non puo&#8217; essere condiviso in quanto frutto di una non esatta individuazione e delimitazione della natura e dell&#8217;oggetto della controversia.</p>
<p>Invero, in presenza della pretesa della (OMISSIS) di inibire allo (OMISSIS) di posteggiare la propria autovettura nel cortile dello stabile invocando la riserva di proprieta&#8217; di tutti i posti auto siti nel suddetto cortile e della contestazione di tale domanda da parte del convenuto per fa ritenuta nullita&#8217; di detta riserva di proprieta&#8217; contenuta nel regolamento di condominio in quanto posta in violazione della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 8 nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18 la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio di diritto che la norma ora richiamata si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell&#8217;edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d&#8217;uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell&#8217;edificio, senza imporre all&#8217;originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprieta&#8217; degli spazi in questione (Cass. 16-1-2008 n. 730; Cass. 1-8-2008 n. 21003; Cass. 27-1-2012 n. 1214); pertanto la decisone della presente controversia comportava un accertamento non sulla proprieta&#8217; dei suddetti posti auto (e dunque sulla legittimita&#8217; o meno della riserva di proprieta&#8217; di essi contenuta nel regolamento di condominio, come invece erroneamente dedotto da entrambe le parti), ma sulla presenza o meno nell&#8217;edificio condominiale di aree destinate a soddisfare l&#8217;esercizio di tale diritto d&#8217;uso da parte del condomino (OMISSIS), posto che, se questi non avesse potuto parcheggiare la propria auto in uno dei posti auto di cui la societa&#8217; (OMISSIS) si era riservata il diritto di proprieta&#8217; (circostanza comunque di per se&#8217; non sufficiente ad escludere il diritto d&#8217;uso su di essi da parte dei condomini alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale), egli avrebbe avuto comunque il diritto di parcheggiare la sua auto nell&#8217;ambito di altri spazi all&#8217;interno dello stabile condominiale in virtu&#8217; dell&#8217;evidenziato vincolo pubblicistico di destinazione.</p>
<p>Da tale impostazione discende la conseguenza che la (OMISSIS), onde ottenere l&#8217;accoglimento della propria domanda, avrebbe dovuto provare la sussistenza di altre aree nell&#8217;ambito dell&#8217;edificio condominiale dove lo (OMISSIS) avrebbe potuto esercitare il suddetto diritto d&#8217;uso; sotto tale profilo e&#8217; dunque erronea la diversa affermazione del giudice di appello che, ponendo a carico dell&#8217;attuale ricorrente tale onere probatorio, ha trascurato il rilievo che la prova della suddetta circostanza rientrava nel fatto costitutivo della domanda attrice, solo cosi&#8217; risultando legittima la pretesa di inibire allo (OMISSIS) l&#8217;uso dei posti auto oggetto della riserva di proprieta&#8217;; ne&#8217; a tal riguardo e&#8217; evidentemente sufficiente il generico richiamo al fatto che l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge, non essendo state richiamate le fonti probatorie di tale convincimento, e non essendo stata comunque specificata concretamente la ubicazione delle suddette aree, non senza comunque osservare che il riconoscimento della sussistenza di tali spazi puo&#8217; avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all&#8217;edificazione, senza possibilita&#8217; di ubicazioni alternative (vedi in tal senso Cass. 11-2-2009 n. 3393).</p>
<p>In definitiva quindi in accoglimento per quanto di ragione del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia in conformita&#8217; dei principi di diritto sopra richiamati ed anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.</p>
</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div>LA CORTE<br />
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
