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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; vedute</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 512</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
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		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può sempre chiedere che il confinante partecipi alle spese di erezione del muro? uando un'apertura nel muro può essere definita luce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33789/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2914/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 25 novembre 1997, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) per sentirla condannare all&#8217;eliminazione di tutte le opere lesive del suo diritto di proprieta&#8217; e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiariva l&#8217;attore che la (OMISSIS) confinante con il proprio fondo, aveva edificato sul terreno di sua proprieta&#8217; alcuni corpi di fabbrica e aveva costruito un muro dallo spessore di 50 cm per meta&#8217; del suo terreno e per l&#8217;altra meta&#8217; sul terreno di esso (OMISSIS).</p>
<p>Detto muro di altezza variabile non solo divideva le due proprieta&#8217; ma fungeva anche da parapetto al solaio di copertura dei nuovi fabbricati creando vedute illegittime. Lamentava, altresi&#8217;, che nell&#8217;edificio principale si aprivano altre vedute poste a distanza dal confine inferiore a quella prescritta.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) opponendosi alla domanda e rilevando che l&#8217;attore non aveva partecipato alle spese della costruzione del muro di confine, aveva realizzato alcune opere illegittime ed aveva ancorato al muro di confine tubazioni di alcuni servizi e arbitrariamente chiuso le luce da lei poste sul muro di confine, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese da lei sostenute per la costruzione del muro di confine, alle eliminazioni delle tubazioni e al ripristino dello stati dei luoghi.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, dopo aver espletato CTU, con sentenza del 20 giugno 2003, condannava la convenuta a chiudere le luci aperte sul muro di confine, condannava l&#8217;attore a rimuovere le tubazioni idriche ed elettriche collocate sul muro comune. Rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti e compensava le spese giudiziali.</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS) deducendone l&#8217;erroneita&#8217; per due motivi.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) resistendo all&#8217;appello e chiedendone il rigetto, nella sola eventualita&#8217; di accoglimento dell&#8217;appello proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese sostenute per la costruzione del muro divisorio.</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2914 del 2005, accoglieva l&#8217;appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale condannava (OMISSIS) ad installare nel tratto B-C del terrazzo A della costruzione D, sino all&#8217;attuale altezza della cancellata metallica, una grata fissa in metallo dotata di maglie non maggiore di tre centimetri quadrati. Dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale, compensava le spese. A sostegno di questa decisione, la Corte napoletana osservava che in corrispondenza della copertura calpestabile della fabbrica D, il muro posto al confine tra le due proprieta&#8217; costituiva il parapetto dell&#8217;anzidetto terrazzo con un&#8217;altezza di un metro dal piano di calpestio del terrazzo, al di sopra del parapetto vi era una cancellata in ferro di m. 1,50. Ora l&#8217;apertura posta dall&#8217;appellata verso il fondo del vicino non integrava gli estremi di una veduta, eppero&#8217;, essendo, pur sempre, un&#8217;apertura verso il fondo del vicino era necessario che fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 come prevede il successivo articolo 902 cod. civ..</p>
<p>Considerato che l&#8217;appellante non si era lamentato per la condanna a rimuovere le tubazioni di alimentazione idrica ed elettrica poste sul muro divisorio ma che non fosse stata condannata anche la (OMISSIS) alla rimozione di tubazione ivi collocate dalla stessa sul muro divisorio, il relativo motivo d&#8217;appello e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) per un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge di cui all&#8217;articolo 901 c.c. in correlazione con gli articoli 905 e 902 c.c. con riferimento alla qualificazione della veduta illegittima. Avrebbe errato, la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell&#8217;aver affermato che la veduta presente a ridosso del confine (OMISSIS) (OMISSIS) non sarebbe soggetta alla distanza di m. 1,5 dal fondo del vicino come prescrive la norma dell&#8217;articolo 905 cod. civ., poiche&#8217; dalla terrazza in questione si puo&#8217; soltanto guardare sul fondo del vicino senza possibilita&#8217; di affaccio a causa della presenza delle sbarre verticali di una cancellata in ferro sovrastante il parapetto ed incorporata ad essa, considerato che l&#8217;obbligo di rispettare le distanze per l&#8217;apertura di vedute sul fondo del vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l&#8217;affaccio sul medesimo. La Corte napoletana avendo disposto la condanna della (OMISSIS) alla chiusura del lato del terrazzo prospiciente il fondo (OMISSIS) (quello quindi sul confine) mediante la collocazione sulla cancellata metallica di una grata fissa dotata di maniglie non maggiori di tre centimetri ed avere stabilito che non occorreva innalzare ulteriormente l&#8217;altezza complessiva della chiusura verso il fondo (OMISSIS), attualmente di metri 2,50, dal piano di calpestio del terrazzo, non ha tenuto conto che il n. 2 dell&#8217;articolo 901 stabilisce che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono avere il lato inferiore ad un&#8217;altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo al quale si&#8217; vuol dare luce e area e non minore di due metri se sono ai piani superiori.</p>
<p>La Corte napoletana, secondo il ricorrente, avrebbe commesso un ulteriore errore laddove limita il suo provvedimento esclusivamente al tratto B-C omettendo completamente la pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che, come ha rilevato il tecnico, l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratta C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D.</p>
<p>1. &#8211; Il motivo e&#8217; in parte fondato, in parte inammissibile.</p>
<p>Secondo la Giurisprudenza consolidata, l&#8217;apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, e&#8217; considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ed e&#8217; soggetta al relativo regime.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dall&#8217;articolo 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell&#8217;apertura irregolare comportarla necessita&#8217; di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall&#8217;articolo 901 cod. civ. e cioe&#8217;: l&#8217;inferriata, la grata in metallo e l&#8217;altezza. L&#8217;inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene infatti sicura un&#8217;inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l&#8217;immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l&#8217;altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l&#8217;esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell&#8217;apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce e&#8217; realizzata.</p>
<p>1.1.a). &#8211; Ora nel caso in esame la Corte napoletana pur avendo riconosciuto che il muro posto a confine tra le proprieta&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) costituiva il parapetto del terrazzo della fabbrica D realizzata dalla (OMISSIS), ed essendo sovrastato da una cancellata in ferro alta m. 1,50, realizzava una luce irregolare, e pero&#8217;, nel disporre la regolarizzazione di tale apertura non teneva conto della normativa di cui al n. 2 dell&#8217;articolo 901 cod. civ., e cioe&#8217; ometteva di disporre la sopraelevazione del muro ad un&#8217;altezza non inferiore a metri 2,50 da suolo calpestabile del terrazzo della (OMISSIS), considerato che il terrazzo di cui si dice e&#8217; collocato ad un piano superiore rispetto al piano terreno. Il calcolo aritmetico tra la misura del basso parapetto in muratura e la misura della cancellata che lo sovrastava, prospettato dalla Corte di Appello di Napoli, non e&#8217; in grado di modificare lo stato di irregolarita&#8217; della luce di cui si dice perche&#8217; la cancellata in ferro sovrastante il parapetto alto un metro identifica in tutta la sua grandezza lo spazio dell&#8217;apertura che andava regolarizzata. Insomma, lo spazio identificato dalla cancellata esistente andava considerato quale apertura sul fondo del vicino il cui lato inferiore esterno ed interno non doveva essere posto ad una altezza inferiore di m. 2,50 dal suolo di calpestio ovvero dal suolo del terrazzo della (OMISSIS).</p>
<p>1.b). &#8211; Inammissibile e&#8217; il profilo del motivo con il quale il ricorrente lamenta l&#8217;omessa pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D. Intanto tale censura non identifica una violazione o falsa applicazione della normativa di cui agli articoli 901 &#8211; 905 cod. civ., ma un&#8217;omissione di motivazione o una lesione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, vi e&#8217; ragione di ritenere che la censura introduca una questione nuova non proponibile in cassazione, considerato che nella descrizione dei luoghi cui si riferisce la controversia e&#8217; stato detto che il fondo della (OMISSIS) presentava un corpo di fabbrica seminterrato (denominato D) posto a confine con il fondo (OMISSIS) e piu&#8217; precisamente in appoggio al muro comune di confine e che il solaio di copertura di quest&#8217;ultimo corpo di fabbrica D si presentava piano ed adibito a terrazzo praticabile.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-ottobre-2012-n-17680-2/</link>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
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		<description><![CDATA[Si possono aprire vedute ed apporre persiane senza inficiare le distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 30 marzo 2012 n. 5140</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze Legali]]></category>
		<category><![CDATA[balconi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[norma applicabile]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le norme in fatto di distanze e vedute che regolano la vita del condominio? Nello specifico, si possono realizzare balconi ad nutum?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>SA.RE., nonché S.F., ST.FR., G.C., quali eredi di S.M., rappresentati e difesi dagli Avvocati Marco Rocchi e Luca Biagi, per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Bachelet n. 12, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Luigi Ciancaglini (studio Dalla Vedova);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>L.G. E B.Q., rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Bandini e Andrea Gironi per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Tartaglia n. 5;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 489/05, depositata in data 3 marzo 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
uditi gli Avvocati Luca Biagi e Andrea Bandini;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 10 febbraio 2006, L.G. e B.Q. convenivano in giudizio, dinnanzi alla Pretura di Firenze, sezione distaccata di Borgo S. Lorenzo, Sa.Re. e S.M., esponendo che i suddetti, proprietari degli appartamenti posti al primo piano dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS), su concessione edilizia del Comune, avevano realizzato sulla facciata prospiciente la strada comunale due balconi in corrispondenza di due finestre del sottostante appartamento di proprietà di essi attori, sottraendo allo stesso luminosità e aerazione, oltre a concretare un pregiudizio architettonico per la stabilità dell&#8217;edificio.</p>
<p>I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze, subentrato al Pretore, con sentenza depositata il 20 marzo 2002 riteneva sussistere una riduzione dell&#8217;aerazione dell&#8217;appartamento degli attori nella misura del 6-7% e una riduzione dell&#8217;illuminazione del medesimo del 30% in conseguenza della edificazione dei balconi da parte dei convenuti; ha altresì ritenuto che per questi ultimi la riduzione in pristino sarebbe stata eccessivamente onerosa, e li condannava al pagamento della somma di Euro 5.164 a titolo di risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Avverso questa sentenza Sa.Re. e S.M. proponevano appello deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che le opere da loro realizzate diminuissero il valore dell&#8217;appartamento di controparte, avendo il c.t.u. affermato che la riduzione di valore non era rilevante e comunque in mancanza di prova del danno da parte degli attori.</p>
<p>Questi ultimi si costituivano e, in via di appello incidentale, per l&#8217;ipotesi dell&#8217;accoglimento dell&#8217;appello principale, chiedevano l&#8217;accoglimento della loro domanda principale di riduzione in pristino, e quindi di risarcimento in forma specifica.</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;appello di Firenze, con sentenza depositata il 3 marzo 2005, condannava il Sa. e gli eredi di S. M. alla demolizione dei due balconi realizzati al primo piano dell&#8217;edificio di via (OMISSIS) e a rimborsare agli appellati le spese del giudizio.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha rilevato che il C.t.u., con accertamento ineccepibile e censurato solo blandamente dai soccombenti, aveva evidenziato la sensibile diminuzione di luce e di aria causata all&#8217;appartamento degli attori dai balconi realizzati dai convenuti; a fronte di tale accertamento, aveva poi scarso rilievo la circostanza che il medesimo c.t.u. avesse escluso il pregiudizio architettonico dell&#8217;edificio o avesse ritenuto non rilevante la diminuzione di aria e luce.</p>
<p>Ha poi ritenuto fondata la censura degli appellanti principali relativa alla liquidazione del danno operata dal primo giudice in via equitativa e, in applicazione del principio secondo cui il risarcimento per equivalente non trova applicazione nelle azioni volte a far valere un diritto reale e in accoglimento dell&#8217;appello incidentale, ha condannato gli appellanti principali alla demolizione dei due balconi oggetto di causa (salvo il ragionevole accordo per equivalente che le parti trovino al riguardo).</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Sa.</p>
<p>R. e gli eredi di S.M. sulla base di un unico motivo; hanno resistito con controricorso gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine all&#8217;accertamento della illegittimità dei manufatti dei quali è stata disposta la demolizione.</p>
<p>I ricorrenti rilevano, in particolare, che la Corte d&#8217;appello ha recepito la valutazione del consulente tecnico d&#8217;ufficio, il quale, da un lato, ha affermato l&#8217;esistenza di una riduzione di luminosità e di areazione dell&#8217;appartamento dei resistenti per effetto della realizzazione dei due balconi in luogo delle finestre dell&#8217;appartamento di proprietà ei essi ricorrenti, e, dall&#8217;altro, ha ritenuto la detta riduzione di non rilevante entità e sostanzialmente non peggiorativa dell&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio. La Corte d&#8217;appello, sostengono i ricorrenti, non si sarebbe avveduta della contraddizione insita nelle conclusioni del consulente tecnico e non avrebbe adeguatamente preso in considerazione la valutazione da questi espressa di non rilevanza della accertata diminuzione.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Occorre premettere che, nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato il principio per cui &#8220;in tema di condominio le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l&#8217;applicazione di quest&#8217;ultime non sia in contrasto con le prime; nell&#8217;ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l&#8217;inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall&#8217;art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all&#8217;art. 1139 c.c.), atteso che, in considerazione del rapporto strumentale fra l&#8217;uso del bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare, nell&#8217;utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione. (La sentenza impugnata aveva annullato la delibera condominiale con cui alcuni condomini erano stati autorizzati a trasformare in balcone le finestre dei rispettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispetto ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti.</p>
<p>La Corte, nel cassare la decisione di appello, ha ritenuto legittima l&#8217;esecuzione delle opere, avvenuta nell&#8217;ambito delle facoltà consentite dall&#8217;art. 1102 c.c. nell&#8217;uso dei beni comuni(la facciata dell&#8217;edificio), atteso che la realizzazione del balcone non aveva provocato alcuna diminuzione di aria e di luce alla veduta esercitata dal condomino sottostante)&#8221;. (Cass. n. 7044 del 2004; Cass. n. 6456 del 2010).</p>
<p>Nel caso di specie, è indubbio che la realizzazione dei due balconi è avvenuta su una parte comune del fabbricato. I ricorrenti hanno quindi agito ai sensi dell&#8217;art. 1102 cod. civ., sicchè i giudici di merito avrebbero dovuto valutare, nell&#8217;ambito di applicazione di tale disposizione, se l&#8217;utilizzo particolare della cosa comune posto in essere dai ricorrenti fosse incompatibile con quello degli altri titolari di analogo diritto sulla medesima parte comune, accertando se l&#8217;intervento edilizio contrastasse con i divieti posti dall&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, e se pregiudicasse in qualche modo il godimento del bene di proprietà esclusiva.</p>
<p>Un simile accertamento non emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, giacchè, da un lato, si afferma che la riduzione della luminosità e della areazione era pari, rispettivamente, al 30% e al 6-7%, e, dall&#8217;altro, si afferma che il consulente tecnico d&#8217;ufficio, che pure ha eseguito il richiamato accertamento ha formulato un giudizio nel senso della non rilevanza della detta riduzione.</p>
<p>Sussiste, quindi, il denunciato vizio motivazionale, sicchè si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, per nuovo esame.</p>
<p>Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione il 16 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze Legali]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Collocare sporti sulla colonna d'aria altrui implica sempre una violazione delle distanze legali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 5 Novembre 2012, n. 18910</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
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		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE [omissis] Svolgimento del processo Con sentenza del 14.3.01 il Tribunale di Trani, sez. dist. di Andria, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p align="center">[omissis]</p>
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con sentenza del 14.3.01 il Tribunale di Trani, sez. dist. di Andria, a conclusione del giudizio instaurato con ricorso per denunzia di nuova opera del 15.12.95 dai coniugi G.L. e L.R., cui aveva fatto seguito, con citazione del 27.5.96, la domanda possessoria, di condanna all’arretramento, con risarcimento dei danni, della costruzione realizzata dal vicino Lo.An., alla distanza legale di almeno tre metri rispetto al parapetto perimetrale del lastrico solare del fabbricato degli attori, a tutela dell&#8217;assunto esercizio della veduta verso il fondo del convenuto, ritenuto che nel caso di specie non fossero configurabili i necessari estremi dell’<em>inspectio</em> e della <em>prospectio in alienum</em>, rigettava la suddetta domanda, disattendendo altresì quelle riconvenzionali (che non mette conto menzionare, in quanto non riproposte in appello) proposte dal convenuto.</p>
<p>La suddetta decisione veniva confermata, con condanna degli appellanti G. &#8211; L. alle spese del grado, dalla Corte di Bari, con sentenza del 30/3 &#8211; 28/4/05, ribadendo che, nella specie, le oggettive caratteristiche (risultate dalle espletate consulenze tecniche) del parapetto in questione, in ragione della ridotta altezza (cm. 90) e dell&#8217;esiguo spessore (cm. 20) del muretto perimetrale del lastrico, non fossero idonee a consentire il comodo affaccio, vale dire la possibilità di guardare non solo frontalmente, ma anche obliquamente e lateralmente, verso il fondo dei vicini, in condizioni di sufficiente sicurezza.</p>
<p>Sotto quest&#8217;ultimo profilo, la corte citava l&#8217;art. 26 co. 1 lett. b) del D.P.R. n. 547/1955, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, prescrivente per i parapetti nei cantieri di lavoro l&#8217;altezza minima di mt. 1 ed analoghe disposizioni contenute nel D.M. n. 236/89 ed in una circolare del 1965 del Ministero dei Lavori Pubblici.</p>
<p>Avverso tale sentenza i soccombenti G. &#8211; L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria.<br />
Ha resistito l&#8217;intimato Lo. con controricorso.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 905 e 907 c.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, censurandosi la <em>ratio decidendi</em> in narrativa riportata, per contrarietà ai principi giurisprudenziali in materia di affaccio ed ai criteri della logica e della comune esperienza, deducendosi in particolare l&#8217;inadeguatezza ed opinabilità del criterio rapportato alla statura delle persone, tenuto conto della variabilità della stessa, e l&#8217;incomprensibilità di quello relativo allo spessore del muretto.<br />
Il motivo va disatteso risolvendosi nella confutazione di una valutazione che i giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno adeguatamente motivato, partendo dalla corretta premessa, secondo cui per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell&#8217;art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alla regole di cui ai successivi artt. 905 e 907, è necessario che le c.d. <em>inspectio et prospectio in alienum</em>, vale a dire le possibilità di &#8220;affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente&#8221;, siano esercitagli in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03), ed escludendo in concreto, sulla scorta di ragionevoli considerazioni basate, ex art. 115 co. 2 c.p.c., su nozioni di comune esperienza, che tali condizioni ricorressero nel caso di specie, in cui il muretto perimetrale del terrazzo è risultato essere alto soltanto cm. 90.<br />
La sola considerazione, basata su un dato di oggettiva inconfutabilità, che tale altezza corrisponda, più o meno, a quella del &#8220;basso ventre&#8221; di una persona di ordinaria statura (da intendersi, come già è stato precisato da questa Corte, compresa tra i limiti minimi e massimi che normalmente si registrano nell&#8217;ambito della popolazione, e non necessariamente coincidente con la media di tali valori: v. sent. nn. 76267/93, 3285/87) così da non consentire l&#8217;adeguata protezione del &#8220;petto&#8221; della stessa nell&#8217;eventuale affaccio (che comporterebbe intuibili e pericolosi sbilanciamenti in avanti dell&#8217;osservatore), risulta di per sé sola sufficiente ad escludere il requisito della sicurezza, a prescindere dalla rilevanza o meno dell&#8217;esiguità dello spessore del muretto in questione, manufatto che per la sua ridotta elevazione rispetto al pavimento neppure può definirsi un &#8220;parapetto&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8.1.8 D.M. 14.6.89 n. 236, 54 Circ. 27.6.65 n.86 ter Min. L.L.P.P., 26 co.1 D.P.R. 547/55 e connessi vizi della motivazione, si censura, sotto vari profili (indebita applicazione, anche retroattiva, ai rapporti civilistici, di disposizioni rispondenti alle diverse esigenze della sicurezza nel lavoro, assenza di contenuto normativo esterno della circolare, mancata considerazione di norme di segno diverso contenute nel citato D.P.R.), il richiamo alle suddette fonti.<br />
Il motivo va disatteso, per difetto di rilevanza, non avendo la Corte d&#8217;Appello affermato la diretta applicabilità alla controversia delle disposizioni in questione ma soltanto indicato le stesse quali elementi comparativi e di indiretto riscontro della valutazione, già di per sé adeguatamente motivata sulla base della comune esperienza, basata sull&#8217;insufficiente altezza del muretto di recinzione del terrazzo, inidoneo a consentire l&#8217;affaccio, in particolare la prospectio, in condizioni di sicurezza.<br />
Pertanto la censura, attenendo ad un argomento aggiuntivo esposto in funzione meramente rafforzativa di quello principale, di per sé solo decisivo, non risultando essenziale ai fini della motivazione della decisione, è inammissibile. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, in misura di complessivi Euro 2.500,00, di cui 200 per esborsi.<br />
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2012</p>
<hr />
<p>Corte di Cassazione Civile, Sezione II, 5 ottobre 2012 n. 18904</p>
<p style="text-align: center;">[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 29.5.1997 L.S., proprietario di un appartamento in (omissis), lamentava che P.A., proprietaria di un appartamento confinante, aveva realizzato illegittimamente una scala a chiocciola di collegamento col sovrastante lastrico, violando le distanze ed aggravando la preesistente veduta, chiedendo anche i danni.<br />
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9225/2000, rigettava la domanda, decisione confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1646/2005, che richiamava la decisione del primo giudice in ordine alla inidoneità della scala a chiocciola a consentire ma comoda inspectio e prospectio, escludendo anche la violazione delle distanze, perchè il muro di cinta non aveva altezza superiore a tre metri, circostanza non contestata, e la scala non era fronti stante ad alcun manufatto ma solo al predetto muro.<br />
Ricorre L. con due motivi, resiste P..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Col primo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all&#8217;aggravamento della servitù di veduta violazione dell&#8217;art. 1067 c.c., e dell&#8217;art. 112 c.p.c., e col secondo vizi di motivazione e violazione dell&#8217;art. 873 c.c..<br />
Come dedotto, la sentenza ha escluso l&#8217;idoneità della scala a chiocciola a consentire una comoda prospectio ed inspectio e la violazione delle distanze.<br />
Sul primo motivo va richiamato l&#8217;ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte.<br />
La scala di un edificio, pur avendo una sua peculiare funzionalità, configura una veduta, e soggiace quindi alla relativa disciplina, quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risulti obiettivamente destinata, in via normale, anche all&#8217;esercizio della &#8220;prospectio&#8221; ed &#8220;inspectio&#8221; su o verso il fondo del vicino (Cass. 16 marzo 1981, n. 1451).<br />
Quando da un pianerottolo sia possibile esercitare una comoda &#8220;inspectio&#8221; e &#8220;prospectio&#8221; e tale esercizio rappresenti un uso normale dell&#8217;opera, considerata alla stregua dei suoi elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale, a nulla rileva che essa serva anche a collegare la rampe di una scala, in quanto tale diversità non vale ad esercitare l&#8217;obiettiva esistenza di una servitù di veduta (Cass. 4 agosto 1977 n. 3502).<br />
Le porte, i ballatoi e le scale di ingresso alle abitazioni, che in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all&#8217;accesso, e solo occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l&#8217;affaccio, possono configurare vedute quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risultino obiettivamente destinate, in via normale, anche all&#8217;esercizio della &#8220;prospectio&#8221; ed &#8220;inspectio&#8221; su o verso il fondo del vicino (Cass. 6 marzo 1976 n. 763, etc.).<br />
In sostanza, il fatto che obbiettivamente sia possibile la &#8220;inspectio&#8221; e la &#8220;prospectio&#8221; comporta la configurabilità di una veduta normale, a prescindere dalla destinazione primaria al manufatto di cui ciò si verifica, se per tale esercizio non bisogna far ricorso all&#8217;ausilio di mezzi artificiali per sporgersi od affacciarsi.<br />
Il Giudice di merito deve accertare l&#8217;oggettiva idoneità all&#8217;inspicere ed inspicere in attunum (Cass. 13.10.2004, n. 20205).<br />
Ciò premesso, poichè la Corte di appello pur richiamando in generale i principi in astratto applicabili, non ha spiegato in concreto la situazione in ordine alla possibilità di inspectio e prospectio, la sentenza va cassata sul punto per un nuovo esame.<br />
Il secondo motivo non merita accoglimento avendo la sentenza dedotto che il muro di cinta non supera i tre metri e che la scala frontistante ad alcun manufatto del L..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli, altra sezione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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