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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; validità della delibera</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4337</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Validità della Delibera]]></category>
		<category><![CDATA[cancello automatico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[spoglio]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[L'installazione di un cancello automatico può essere causa di spoglio ai danni dei condomini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3734/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 978/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/08/2005 n. R.G.978/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) L. difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso del 9.1.03 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari e possessori di un immobile sito in un edificio condominiale in (OMISSIS), adibito a studio professionale di avvocato, adirono ex articolo 703 c.p.c. il locale tribunale nei confronti del condominio, in epigrafe indicatoci fine di sentirsi reintegrare nel possesso dell&#8217;accesso allo stabile, lamentando l&#8217;apposizione, a seguito di delibera assembleare assunta senza il loro consenso (assenti entrambi e, peraltro, non convocata la (OMISSIS)), di un impianto di apertura automatica del portone comune, di cui non avevano ricevuto i dispositivi di telecomando, che oltre a limitare e rendere piu&#8217; difficile l&#8217;accesso (in precedenza sempre libero ed esercitato prevalentemente con bicicletta), era risultato anche difettoso, costringendo gli istanti, per otto giorni, a scendere di volta per consentire l&#8217;ingresso delle persone dirette allo studio.</p>
<p>Il ricorso, cui il condominio aveva resistito opponendo la legittimita&#8217; dell&#8217;esecuzione della delibera assembleare del 17.4.02 (tra l&#8217;altro precisando che l&#8217;impianto aveva riguardato l&#8217;intero portone, in precedenza tenuto costantemente chiuso, e non anche il &#8220;portoncino&#8221; praticato nello stesso, gia&#8217; munito di chiusura elettrica a distanza e sufficiente consentire l&#8217;ingresso di persone e biciclette), venne rigettato con ordinanza del 3.3.03, con condanna alle spese dei ricorrenti.</p>
<p>Questi ultimi proposero appello, cui resisteva il condominio, e la Corte di Bologna, con sentenza del 12.7-24.8.05, pur ritenuta l&#8217;ammissibilita&#8217; del gravame (in considerazione della natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato), lo rigettava, ritenendo non esperibile la tutela possessoria avverso il deliberato assembleare, in considerazione della previsione dello specifico rimedio impugnatorio di cui all&#8217;articolo 1137 c.c., e comunque insussistenti gli estremi, sia oggettivo, sia soggettivo, dello spoglio.</p>
<p>Contro tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il condominio con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., con conseguente nullita&#8217; della sentenza, o in subordine omessa, insufficiente motivazione. Si lamenta che i giudici di appello per loro stessa ammissione non avrebbero individuato &#8220;rettamente la causa petendi&#8221;, consistente nella denuncia di una limitazione alle precedenti modalita&#8217; di accesso allo stabile, da parte degli istanti e dei clienti diretti al loro studio legale, che sarebbe stato da sempre praticato soprattutto con biciclette, come si era vanamente chiesto di provare con testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire anche delle disfunzioni del nuovo congegno di chiusura. L&#8217;apposizione di quest&#8217;ultimo, nonostante la presenza di un preesistente &#8220;portoncino con passo d&#8217;uomo&#8221; gia&#8217; caratterizzato da non agevole apertura, avrebbero gravemente pregiudicato detta possibilita&#8217; di accesso, tenuto conto della limitata larghezza della pubblica strada antistante, intensamente trafficata, e delle ridotte dimensioni del marciapiedi, comportanti disagio e pericolo allo stazionamento, sia pur di breve durata, dei suddetti veicoli.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1168, 841, 1137 e 1140 c.c., censurandosi per genericita&#8217; l&#8217;affermazione della corte di merito circa l&#8217;inammissibilita&#8217; della tutela possessoria, che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni attorce circa l&#8217;inidoneita&#8217; del titolo, costituito dalla delibera assembleare a limitare il possesso dei deducenti; peraltro, questa sarebbe stata &#8220;nulla&#8221;, non solo per aver imposto un sacrificio di &#8220;diritti soggettivi essenziali&#8221;, ma anche, e piu&#8217; radicalmente sul piano formale, per essere stata adottata e poi eseguita senza alcuna preventiva convocazione della (OMISSIS), ne&#8217; successiva notificazione alla medesima.</p>
<p>I motivi sono entrambi infondati.</p>
<p>Quanto al primo, palesemente insussistenti sono le denunciate violazioni delle citate norme di diritto processuale, essendosi la corte territoriale pronunziata su tutta la domanda, ribadita con l&#8217;atto di appello, ed avendo la medesima chiaramente esposto le ragioni di conferma del relativo rigetto, pur osservando come nella sequenza dei fatti dedotti, comunque inidonei a concretare gli estremi soggettivi ed oggettivi del denunciato spoglio, gli appellanti attori non avessero chiarito quale fosse stato quello concretamente lesivo del loro possesso. Tale osservazione, con la quale il giudice di appello ha ritenuto di evidenziare un ulteriore profilo d&#8217;inconsistenza della proposta azione possessoria, non ha comportato in alcun modo l&#8217;elusione degli obblighi di pronunzia e motivazione, rispettivamente sanciti dagli articoli 112 e 132 c.p.c., avendo lo stesso spiegato che, comunque consideratoci comportamento dell&#8217;amministratore del condominio, in quanto consistito nell&#8217;esecuzione di un deliberato assembleare formalmente legittimo e non impugnato, non comportante alcuna limitazione dell&#8217;uso del bene comune, non avrebbe potuto dar luogo al lamentato spoglio. Ne consegue anche l&#8217;infondatezza dei profili di censura correlati all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, non evidenziandosi nel mezzo d&#8217;impugnazione alcuna omissione o deficienza logica nell&#8217;apparato argomentativo della decisione, ma soltanto la non rispondenza della stessa alle aspettative degli appellanti, secondo una prospettazione della vicenda che e&#8217; stata motivatamente ritenuta inidonea ad integrare gli estremi di un illecito possessorio Al riguardo nessun rilievo, agli effetti della sostanziale legittimita&#8217; del deliberato assembleare e della dedotta conseguente lesivita&#8217; della relativa esecuzione ex articolo 1168, o anche articolo 1170 cod. civ., possono assumere le assunte precedenti modalita&#8217; di accesso (in bicicletta) allo stabile, preferite dai ricorrenti e dai loro clienti, sia perche&#8217; la relativa possibilita&#8217; (peraltro gia&#8217; consentita dal preesistente c.d. &#8220;portoncino a passo d&#8217;uomo&#8221;, praticato nel portone, di cui e&#8217; menzione negli atti di ambo le parti) non e&#8217; stata impedita dall&#8217;apposizione del congegno di chiusura automatica e telecomandata, comportante soltanto pochi secondi di attesa, sia perche&#8217; chiaramente preminenti debbono ritenersi rispetto alle stesse le esigenze di sicurezza della collettivita&#8217; condominiale, in funzione delle quali e&#8217; stata deliberata la suddetta innovazione.</p>
<p>In tal senso si e&#8217; ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte che, sia in materia condominiale, sia in tema di esercizio di servitu&#8217; di passaggio, ha costantemente ritenuto legittima, in quanto assolvente a finalita&#8217; di migliore godimento del bene comune (o gravato da servitu&#8217;), l&#8217;apposizione di dispositivi di chiusura a cancelli, portoni et similia, purche&#8217; le relative chiavi o congegni di apertura siano posti a disposizione degli aventi diritto (tra le altre, v. nn 14719/11, 17874/03, 6513/03, 15977/01); e nella specie non e&#8217; stato, al riguardo, lamentato alcun rifiuto all&#8217;eventuale relativa richiesta.</p>
<p>Non miglior sorte merita il secondo motivo, considerato che nella specie, per le ragioni gia&#8217; evidenziate, non era esperibile la tutela possessoria, a fronte dell&#8217;esecuzione di una delibera dell&#8217;assemblea condominiale, non oggetto d&#8217;impugnazione, che, senza in alcun modo impedire o limitare l&#8217;esercizio delle normali facolta&#8217; di uso del bene comune, ex articolo 1102 c.c. spettante ai partecipanti, con la disposta innovazione aveva soltanto, legittimamente ex articolo 1120 c.c., disciplinato l&#8217;esercizio delle stesse nell&#8217;interesse della collettivita&#8217; dei condomini. Le particolari precedenti modalita&#8217; di fruizione del bene comune (lasciando il portone aperto nelle ore diurne) pretese dai ricorrenti, in quanto comportanti la possibilita&#8217; di accesso incontrollato, anche da parte di estranei, ad un complesso condominale (che non risulta dotato di servizio di portineria) non avrebbero potuto connotare in termini di meritevolezza il relativo compossesso e, pertanto, giustificarne il ripristino ex articolo 1168 c.c. o articolo 1170 cod. civ., a fronte di un comportamento dell&#8217;amministrazione che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto oggettivamente legittimo e scevro da animus spoliandi o anche turbarteli, tenuto conto delle perseguite esigenze di sicurezza e dell&#8217;accettabilita&#8217;, in tale contesto, del lieve disagio richiesto agli utenti dalla necessita&#8217; di azionare l&#8217;apertura con le chiavi o di attendere l&#8217;apertura dall&#8217;interno.</p>
<p>Palesemente irrilevanti, in tale senso, risultano le dedotte doglianze relative alle iniziali disfunzioni del congegno di apertura, trattandosi di inconvenienti rimediabili e non ascrivibili ad intenti spoliatori o molesti.</p>
<p>Altrettanto irrilevante e&#8217; il profilo di censura doglianza deducente la mancata convocazione all&#8217;assemblea della (OMISSIS), non tanto perche&#8217; non si deduce se la relativa assenza avrebbe potuto incidere ai fini della formazione della prescritta maggioranza, quanto piuttosto in considerazione della circostanza che l&#8217;eventuale relativo vizio formale della delibera non e&#8217; stato fatto valere in via di impugnazione della stessa. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio in favore del resistente condominio, liquidandole in complessivi euro 2.200,00, di cui 200 per esborsi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19605</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
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		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Con quali motivazioni il condomino moroso può impugnare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19633-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per regolarizzare posizione del condominio in subordine rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Il Condominio sito in (OMISSIS) chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d&#8217;assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto 92/93 e il preventivo 93/94.</p>
<p>Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo: che l&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato; che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto; che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell&#8217;ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini; che la spesa per il portone d&#8217;ingresso non era stata mai approvata dall&#8217;assemblea; che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l&#8217;argomento fosse all&#8217;ordine del giorno; che la spesa relativa all&#8217;ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l&#8217;avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare; che all&#8217;amministratore, peraltro non iscritto nell&#8217;albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo; che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta; che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell&#8217;esercizio 1993/94.</p>
<p>Il Condominio chiedeva il rigetto dell&#8217;opposizione.</p>
<p>Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l&#8217;opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all&#8217;assemblea del 30 settembre 1993, sicche&#8217; le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l&#8217;ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa.</p>
<p>Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l&#8217;opposizione al decreto che confermava.</p>
<p>Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all&#8217;assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell&#8217;amministratore lo avrebbe lasciato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all&#8217;assemblea condominiale e&#8217; causa di annullabilita&#8217; e non di nullita&#8217; della relativa delibera: posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea gia&#8217; in epoca prossima all&#8217;ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto.</p>
<p>Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullita&#8217; della delibera ed escludevano che quelli con l&#8217;opposizione invocati potessero integrare alcuna nullita&#8217;.</p>
<p>In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex articolo 1126; la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto; l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria; la nomina dell&#8217;amministratore puo&#8217; avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso e&#8217; rimessa alla libera contrattazione.</p>
<p>Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericita&#8217; della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l&#8217;esercizio 1993 era terminato e quello 93-94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunche&#8217; ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l&#8217;opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell&#8217;articolo 1130 c.c., n. 3 e dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell&#8217;amministratore il quale in tale ipotesi e&#8217; legittimato ad agire (articolo 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea che invece e&#8217; richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni (S.U. 18331/2010): pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione.</p>
<p>1.1. &#8211; Il primo motivo, lamentando violazione degli articoli 1136, 1137, 2697, 2121 e 2729 cod. civ. nonche&#8217;, articoli 115, 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell&#8217;avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale: la delibera era stata tempestivamente impugnata con l&#8217;atto di opposizione.</p>
<p>1.2. &#8211; Il secondo motivo, lamentando violazione degli articoli 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonche&#8217; articoli 112, 115, 116, 342, 346 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullita&#8217; e/o annullabilita&#8217; della Delib. 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni.</p>
<p>Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che: a) non vi era stata la previa deliberazione dell&#8217;assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia; b) ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa gia&#8217; gravava per un terzo; c) ugualmente doveva dirsi per la installazione dell&#8217;ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all&#8217;articolo 1120 cod. civ.; d) analogamente era avvenuto per la nomina dell&#8217;amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericita&#8217; della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiche&#8217; si richiedevano interessi dalla data dell&#8217;assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo 94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993: risultava dallo stesso preventivo 94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilita&#8217; a partire dal 30/10/1993 di lire 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilita&#8217;. Censura ancora l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici.</p>
<p>Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale.</p>
<p>1.3. &#8211; I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.</p>
<p>In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullita&#8217; della delibera sulla quale si era fondata l&#8217;ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullita&#8217; della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto, cosi&#8217; instando per l&#8217;accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l&#8217;oggetto del giudizio, mentre l&#8217;efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero, il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell&#8217;esercizio 92-193 e il preventivo 93-94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi: tale delibera e&#8217; stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell&#8217;assemblea non puo&#8217; comportare nullita&#8217;, cosi&#8217; come sarebbero affetti da ragioni di annullabilita&#8217; e non da nullita&#8217; i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione.</p>
<p>Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e&#8217; dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993). D&#8217;altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell&#8217;assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all&#8217;ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell&#8217;assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta&#8217; esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all&#8217;oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell&#8217;assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita&#8217; nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all&#8217;oggetto (S.U. 4806/2005).</p>
<p>Pertanto, una volta accertata la immediata esecutivita&#8217; della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell&#8217;opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l&#8217;invalidita&#8217; delle delibere impugnate.</p>
<p>Va ancora considerato che l&#8217;assemblea, che nell&#8217;ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell&#8217;articolo 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge.</p>
<p>Cio&#8217; posto, va osservato che: a) la tempestivita&#8217; o meno dell&#8217;impugnativa prevista dall&#8217;articolo 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea (oggetto del primo motivo di ricorso) sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principale della delibera; b) la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sono ragioni di annullabilita&#8217; della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidita&#8217; la scelta della persona dell&#8217;amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti &#8211; a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non puo&#8217; essere denunciato in sede di legittimita&#8217;. Per quel che concerne la pulizia delle scale &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto.</p>
<p>Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici &#8211; dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti &#8211; l&#8217;hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d&#8217;ufficio, l&#8217;articolo 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme.</p>
<p>In primo luogo, deve ritenersi che con l&#8217;opposizione &#8211; che peraltro non e&#8217; un mezzo di gravame &#8211; erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo 93-94 (ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione), per cui l&#8217;affermata genericita&#8217; era da considerarsi del tutto fuori luogo. Cio&#8217; posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata e&#8217; evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, e&#8217; il soggetto interessato a fare valere l&#8217;immediata esigibilita&#8217; della prestazione e, dall&#8217;altro, deve invocare (e dimostrare) i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata (insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie). Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l&#8217;articolo 1186 cod. civ..</p>
<p>Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si e&#8217; detto (cioe&#8217; per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo 93-94); la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si e&#8217; detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 14 novembre 2012, n. 19938</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali essere impugnato con successo se la delibera che è alla base è stata sospesa dal giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29626 del 28 giugno 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di pace di Roma su richiesta del Condominio di (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 823,88, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione del terrazzo e dell&#8217;androne condominiali, risultante dallo stato di riparto approvato nell&#8217;assemblea del 14 maggio 2001.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la (OMISSIS) ha dedotto che la delibera dell&#8217;assemblea condominiale che aveva autorizzato la spesa ed il piano di riparto era da ritenere invalida, perche&#8217; non preceduta dall&#8217;invio dell&#8217;avviso di convocazione e non seguita dalla spedizione di copia del deliberato dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Nella resistenza del Condominio, l&#8217;adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2005, ha rigettato l&#8217;opposizione, sul rilievo che l&#8217;opponente non aveva dato conto di alcun provvedimento di sospensione dell&#8217;esecuzione della deliberazione condominiale emesso da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione della medesima, ed attesa l&#8217;ininfluenza dell&#8217;esame delle dedotte questioni di merito, potendo l&#8217;esito sulla validita&#8217; della delibera incidere soltanto sull&#8217;eventuale diritto della condomina a ripetere quanto versato.</p>
<p>2. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2006, sulla base di un unico motivo.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., degli articoli 3, 24 e 111 Cost., degli articoli 34, 112 e 342 cod. proc. civ., nonche&#8217; inesistenza e radicale contraddittorieta&#8217; della motivazione. Poiche&#8217; la delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 14 maggio 2001, che ha approvato lo stato riparto, sarebbe invalida per la mancata convocazione della condomina (OMISSIS), come del resto poi riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6129 del 15 marzo 2006, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile e priva di efficacia probatoria detta delibera e, quindi, sfornito di adeguata dimostrazione il presunto credito per oneri condominiali vantato dal Condominio.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>E&#8217; esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioe&#8217;, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15642).</p>
<p>In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita&#8217;, essendo questa attivita&#8217; riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).</p>
<p>Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla (OMISSIS), il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l&#8217;opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.</p>
<p>Sennonche&#8217;, proponendo il ricorso per cassazione, la (OMISSIS) ha dimostrato &#8211; attraverso idonea produzione documentale &#8211; che, nella pendenza del termine per l&#8217;impugnazione, e&#8217; sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006) , la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall&#8217;assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.</p>
<p>Ritiene il Collegio che se al giudice dell&#8217;impugnazione della delibera condominiale e&#8217; dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 2, l&#8217;esecuzione della delibera, con cio&#8217; determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l&#8217;impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l&#8217;invalidita&#8217; della delibera assembleare. Ne&#8217; e&#8217; a cio&#8217; di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacche&#8217; detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtu&#8217; della sua intrinseca imperativita&#8217;, esplica un&#8217;efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui e&#8217; stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).</p>
<p>Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l&#8217;opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l&#8217;esecuzione del provvedimento dell&#8217;assemblea condominiale sospesa dal giudice dell&#8217;impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorche&#8217; non ancora passata in giudicato, dichiarato l&#8217;invalidita&#8217; della delibera.</p>
<p>Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell&#8217;impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Il divieto dell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell&#8217;efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.</p>
<p>Tale soluzione &#8211; che si pone sulla scia dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) &#8211; si giustifica perche&#8217; la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ. (nullita&#8217; della sentenza impugnata; ammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso), ma abbia un&#8217;incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.</p>
<p>Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un&#8217;azione di ripetizione dell&#8217;indebito.</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata e&#8217; cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, la decidera&#8217; facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.</p>
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