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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; usufruttuario</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 24 aprile 2013, n. 10021</title>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[interesse ad impugnare]]></category>
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		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[il nudo proprietario può impugnare il bilancio? In che occasioni? Con quali requisiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6238/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1178/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2013 dal<br />
Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Si riporta di seguito la relazione preliminare ex articolo 380 bis c.p.c..</p>
<p>&#8220;Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli ha confermato quella n. 59940/04 del locale Giudice di Pace, elettiva dell&#8217;opposizione proposta da (OMISSIS) nudo proprietario di un immobile sito in un edificio condominiale, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato, in solido con l&#8217;usufruttuaria (OMISSIS) pagamento della somma di euro 2465,95, a titolo di oneri per lavori interessanti lo stabile. Ha ritenuto il giudice di appello che l&#8217;opposizione fosse preclusa dalla mancata impugnazione, da parte del (OMISSIS), della delibera assembleare di approvazione del consuntivo delle spese e, che, comunque, i lavori in questione (tra i quali figuravano la riparazione di mura perimetrali,sistemazione della pendenza del lastrico solare,sostituzione di una colonna pluviale) fossero di natura straordinaria, i cui oneri avrebbero fatto carico al nudo proprietario.</p>
<p>Ricorre con due motivi il (OMISSIS); non resistono il condominio e la (OMISSIS).</p>
<p>Ad avviso del relatore il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.</p>
<p>Quanto al primo motivo, deducente malgoverno dell&#8217;articolo 100 c.p.c., e carente motivazione, fondata e&#8217; la censura evidenziante che il (OMISSIS) non avrebbe potuto,per difetto d&#8217;interesse, impugnare la delibera di approvazione del consuntivo delle spese,che aveva ripartito le spese,secondo le tabelle millesimali tra le varie unita&#8217; immobiliari e non anche per quanto attiene a quella in questionera&#8217; nudo proprietario ed usufruttuario; l&#8217;interesse e&#8217; sorto, invece, soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, con il quale le spese venivano pretese, in solido, da entrambi.</p>
<p>Quanto al secondo motivo deducente violazione e falsa applicazione degli articoli 1005 e 1044 c.c. e vizi di motivazione, deve rilevarsi che i lavori menzionati dal Tribunale, a titolo di esempio non esaurivano quelli per i quali era stato chiesto il pagamento, figurando nel relativo elenco, lungo ed analitico, varie categorie di opere (alcune delle quali di palese natura manutentiva), delle quali il giudice di merito, anche in considerazione del contrasto di posizioni insorto tra l&#8217;opponente e la (OMISSIS), che, contumace in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello resistendo al gravame, avrebbe dovuto tener conto alfine di stabilire quali facessero carico, ai sensi dei citati articoli, al nudo proprietario e quali all&#8217;usufruttuaria; limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo, quantomeno, nel denunciato vizio di motivazione.</p>
<p>Si propone, conclusivamente, l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Roma 15 ottobre 2012.</p>
<p>Il Cons. rel. Dott. L. Piccialli&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso,rilevato che alla surriportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella stessa,supportate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. n. 2236/12, quanto all&#8217;applicazione dei criteri di riparto di cui agli articoli 1004 e 1005 c.c., n. 21774/08 e n. 23291/06, quanto all&#8217;esclusione della solidarieta&#8217; tra nudo proprietario e usufruttuario in tema di pagamento delle spese di manutenzione dell&#8217;immobile in condominio ed alla ripetibilita&#8217; delle stesse in base agli anzidetti criteri), decide in conformita&#8217; alla proposta.</p>
<p>Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ad entrambe le censure accolte, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese di questo giudiziosi Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 febbraio 2012 n. 2236</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della l. 220/2012 come si ripartivano le spese fra usufruttuario e nudo proprietario? Che vincoli avevano l'uno rispetto all'altro?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRENZONE GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT&#8217;AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SCALAMBRINO PASQUALE;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 569/2005 del TRIBUNALE DI ROMA &#8211; SEDE DISTACCATA DI DESIO, depositata il 19/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Bernardini Betti Valerio con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Gamberini Mengenet Rodolfo difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Mele Caterina difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.</p>
<p>Il S. proponeva appello al quale resisteva la B..</p>
<p>Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l&#8217;impugnazione e condannava l&#8217;usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall&#8217;attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull&#8217;usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.</p>
<p>Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1004 c.c. e dall&#8217;art. 1123 c.c., n. 2 e dall&#8217;art. 61 disp. att. c.c.&#8221; la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:</p>
<p>non ha considerato che il CTU ha escluso che l&#8217;usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;</p>
<p>- ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall&#8217;altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l&#8217;usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;</p>
<p>- non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perché nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all&#8217;impugnazione.</p>
<p>2. Occorre premettere che, in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l&#8217;azione di regresso, sull&#8217;usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell&#8217;usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell&#8217;usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).</p>
<p>Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all&#8217;interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell&#8217;usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario;</p>
<p>da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all&#8217;usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.</p>
<p>E&#8217; inoltre insufficiente la motivazione per la quale l&#8217;usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all&#8217;usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l&#8217;obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.</p>
<p>4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell&#8217;art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l&#8217;usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.</p>
<p>Il ricorso incidentale diretto all&#8217;annullamento della sentenza per quanto attiene all&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.<br />
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.<br />
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II,  16 febbraio 2012 n. 2236</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[poteri dell'assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il nudo proprietario non era tenuto neanche in via sussidiara al pagamento delle spese condominiali ordinarie, poteva agire per la ripetizione delle somme?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.A. C.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. C.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 569/2005 del Tribunale di Roma &#8211; sede distaccata di Desio, depositata il 19/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. Cesare Antonio Proto;<br />
udito l&#8217;Avvocato B. B. V. con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. G. M. R. difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. M. C. difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.<br />
Il S. proponeva appello al quale resisteva la B.<br />
Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l&#8217;impugnazione e condannava l&#8217;usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall&#8217;attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull&#8217;usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.<br />
Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.</p>
<p align="center"><strong>Motivazione</strong></p>
<p>1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1004 c.c. e dall&#8217;art. 1123 c.c., n. 2 e dall&#8217;art. 61 disp. att. c.c.&#8221; la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:<br />
- non ha considerato che il CTU ha escluso che l&#8217;usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;<br />
- ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall&#8217;altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l&#8217;usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;<br />
- non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perchè nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all&#8217;impugnazione.<br />
2. Occorre premettere che,<b> in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l&#8217;azione di regresso, sull&#8217;usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell&#8217;usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell&#8217;usufruttuario </b>(Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).<br />
Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all&#8217;interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.<br />
Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell&#8217;usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario; da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all&#8217;usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.<br />
E&#8217; inoltre insufficiente la motivazione per la quale l&#8217;usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all&#8217;usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l&#8217;obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.<br />
4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell&#8217;art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l&#8217;usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.<br />
Il ricorso incidentale diretto all&#8217;annullamento della sentenza per quanto attiene all&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p align="center"><strong>PQM</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.<br />
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.<br />
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 dicembre 2011 n. 26831</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione apssiva]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
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		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2146-2006 proposto da:</p>
<p>COND. (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore Sig. S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PISCOPO ANNA MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARCONI 155, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOSTI RINA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato DI FAZIO MARIA CARLA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>B.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 497/2004 del GIUDICE DI PACE di LANCIANO, depositata il 04/11/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>D.F.M. proponeva opposizione al decreto emesso dal giudice di pace di Lanciano su ricorso del condominio (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 729,14 per oneri condominiali, deducendo di non esservi tenuta essendo soltanto nuda proprietaria dell&#8217;appartamento cui si riferivano i millesimi. Il condominio opposto resisteva all&#8217;opposizione assumendo che nella specie trovavano applicazione gli artt. 1004 e 1005 c.c..</p>
<p>Autorizzata la chiamata in causa dell&#8217;usufruttuaria, B.A., che non si costituiva, il giudice di pace con sentenza del 28.10.2004 revocava il decreto e dichiarava tenuta al pagamento degli oneri la terza chiamata.</p>
<p>Riteneva il giudice di prime cure che, assente una norma ad hoc, in base alle indicazioni ricavabili dal combinato disposto degli artt. 1004 e 1005 c.c. e art. 64 disp. att. c.c. l&#8217;usufruttuario dovesse ritenersi condomino per tutto quanto riguardasse l&#8217;amministrazione e il godimento delle cose comuni, restando a carico del nudo proprietario soltanto le altre spese, ossia quelle per le innovazioni, la manutenzione e le riparazioni straordinarie, e che nel caso specifico, era risultato che le voci di spesa erano quasi tutte attinenti alla manutenzione ordinaria. Solo una rata era stata qualificata come &#8220;straordinaria&#8221;, ma non era nè documentata, nè specificata e, comunque, d&#8217;importo così esiguo da non inficiare la decisione di dichiarare la nullità (rectius: revocare) il decreto opposto.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), con un solo motivo d&#8217;annullamento.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimata D.F.M., che ha depositato memoria.</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva B.A..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo d&#8217;impugnazione il condominio ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1004, 1005, 1117, 1118 e 1123 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che il condominio è terzo rispetto ai rapporti fra nudo proprietario e usufruttuario, allo stesso modo in cui è terzo rispetto all&#8217;eventuale conduttore di una delle unità immobiliari di proprietà individuale.</p>
<p>L&#8217;obbligazione di concorrere alle spese condominiali, gravante sul condomino, costituisce una caratteristica obligatio propter rem, che deriva dal solo essere proprietari di un immobile facente parte del condominio. Correlativamente, si sostiene, l&#8217;azione derivante da rapporti condominiali non può essere fatta valere nei confronti di persone che pur detenendo, usando e sfruttando una delle unità immobiliari non ne sia proprietario. Per tale ragione, al fine di stabilire chi tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario debba essere tenuto al pagamento degli oneri condominiali, non possono richiamarsi gli artt. 1004 e ss. c.c., perchè essi disciplinano unicamente i rapporti fra tali soggetti e non possono estendere oltre la loro portata.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo di ricorso è infondato.</p>
<p>2.1. &#8211; Occorre premettere che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i milleduecento Euro e soggette, ratione temporis, al regime impugnatorio antecedente quello di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto &#8211; alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale &#8211; soltanto in relazione ai principi informatori della materia, restando preclusa la denuncia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale; ne consegue che costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 4282/11, 11638/10, 6382/07 e 1756/05).</p>
<p>Nello specifico, anche a enucleare dalla suesposta censura, quale principio informatore asseritamente violato dal giudice a quo, quello secondo cui l&#8217;obbligazione di pagamento degli oneri condominiali segue l&#8217;intestazione del bene, irrilevante essendone il godimento da parte di terzi, in quanto destinato a operare nell&#8217;ambito dei rapporti interni con il proprietario, è da escludere che una siffatta proposizione corrisponda a un canone fondamentale della materia. E ciò per due ragioni interagenti.</p>
<p>La prima è data dal fatto che in materia condominiale l&#8217;esistenza di diritti reali o personali di godimento sulla singola unità immobiliare non è, di regola, irrilevante nei rapporti tra il proprietario e il condominio, come si desume sia dall&#8217;opponibilità erga omnes dell&#8217;usufrutto immobiliare, soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c., n. 2 sia dall&#8217;art. 67 disp. att. c.p.c., comma 3 e della L. n. 392 del 1978, art. 10, comma 1 che attribuiscono poteri diversamente calibrati di intervento in assemblea e di voto, rispettivamente, all&#8217;usufruttuario e al conduttore. La seconda deriva da ciò, che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge (Cass. n. 21774/08).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va pertanto respinto.</p>
<p>4. &#8211; Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 agosto 2008 n. 21774</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[imputazione spese]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[Nudo proprietario ed]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della legge 220/2012 quali rapporti erano tra usufruttuario e nudo proprietario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente -<br />
Dott. COLARUSSO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MALPICA Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BACHELET 12, presso lo STUDIO DALLA VEDOVA c/o Avv. CIANCAGLINI LUIGI difeso ROCCHI MARCO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.P., elettivamente domiciliato in ROMA P.zza Augusto Imperatore 3/4, presso lo studio dell&#8217;avvocato CAPONETTI STEFANO, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato CAPPELLINI PAOLO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 844/03 della Corte d&#8217;Appello di FIRENZE, depositata il 20/05/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/08 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;<br />
udito l&#8217;Avvocato BIAGI Luca, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato ROCCHI Marco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato CAPONETTI Stefano, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c., n 5 e rigetto del ricorso ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3 con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze il condominio di via (OMISSIS) intimò a P.P. il pagamento della somma di L. 17.139.600, oltre ad accessori, a titolo di oneri condominiali relativi all&#8217;appartamento di cui lo stesso P. era nudo proprietario. L&#8217;ingiunto propose opposizione avverso il decreto, sostenendo che, trattandosi di oneri di gestione ordinaria, essi spettavano all&#8217;usufruttuario, il proprio padre B..</p>
<p>Con sentenza del 9 dicembre 2000, il Tribunale di Firenze rigettò l&#8217;opposizione, ritenendo che, essendo il condominio terzo rispetto ai rapporti interni tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario, i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione e gestione dell&#8217;immobile fra costoro, stabiliti dall&#8217;art. 1004 c.c., non lo riguardavano.</p>
<p>Il P. propose gravame nei confronti di tale sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza del 23 febbraio 2003, la Corte d&#8217;appello di Firenze, in accoglimento del gravame, revocò il decreto ingiuntivo, condannando il condominio di Via (OMISSIS) a rimborsare al P. quanto riscosso per effetto della esecutività del decreto stesso e della sentenza di primo grado, e condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di merito richiamo la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è la natura della spesa a determinarne la imputazione a carico del nudo proprietario ovvero dell&#8217;usufruttuario, trattandosi di criteri di ripartizione stabiliti per legge, e non per via convenzionale.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il condominio di (OMISSIS) sulla base di un unico, articolato motivo. Ha resistito con controricorso il sig. P.P., che ha anche depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico, articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ed, in particolare, degli artt. 67 disp. att.cod. proc. civ., art. 63 disp. att. cod. civ., e degli artt. 978, 1004 e 1005 cod. civ., con riguardo anche agli artt. 1123, 1294, 1321 e 1372 cod. civ., nonchè omessa e insufficiente motivazione. Sostiene il ricorrente che gli oneri in questione (di natura ordinaria) gravano, quanto meno in via solidale, sul nudo proprietario, e che i rapporti tra quest&#8217;ultimo e l&#8217;usufruttuario non sono opponibili ai terzi, nella specie al condominio creditore. Avuto riguardo alla natura intrinseca ed alle finalità dell&#8217;istituto condominiale, non sarebbe ammissibile la interpretazione restrittiva affermata dalla Corte di merito toscana, quasi che non si debba considerare condomino anche il nudo proprietario: con la conseguenza che sia quest&#8217;ultimo che l&#8217;usufruttuario dovrebbero ritenersi solidalmente responsabili nei confronti del condominio. In tale ottica, il legislatore ha previsto, con l&#8217;art. 63 disp. att. cod. civ., la solidarietà tra alienante ed acquirente per il pagamento dei contributi condominiali maturati nell&#8217;anno in corso ed in quella precedente.</p>
<p>2.1. &#8211; Il ricorso non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>2.2. &#8211; Deve premettersi che la questione della solidarietà tra nudo proprietario ed usufruttuario risulta sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità. Il thema decidendum, quindi, deve restringersi alla questione della individuazione del soggetto tenuto al pagamento degli oneri ordinar nei confronti del condominio, dovuti in riferimento ad una unità immobiliare facente parte dello stesso, allorchè l&#8217;immobile sia oggetto di usufrutto.</p>
<p>2.3. &#8211; La risoluzione del quesito è intimamente connessa con la natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (art. 2643 cod. civ., n. 2).</p>
<p>Correlando tale disciplina a quella. dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti dall&#8217;usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, se ne deduce che l&#8217;usufruttuario è obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all&#8217;amministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali. E, dunque, è l&#8217;usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono .comunque riconduci bili ai godimento della cosa(nella specie, l&#8217;unità immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall&#8217;art. 1004 cod. civ., commi 1 e 2, mentre è il nudo proprietario, ex art. 1005 cod. civ., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, così, una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all&#8217;usufruttuario ed al nudo proprietario.</p>
<p>Sottolineato che, nella, specie, non è in discussione la natura degli oneri per i quali è stato richiesto il pagamento &#8211; oneri ordinari ne discende che la decisione impugnata resiste alla censura mossa dal ricorrente, e che proprio la specificità della previsione cui ha fatto riferimento il ricorrente (art. 63 disp. att. cod. civ., comma 2), lungi dal sostenere la tesi di un obbligo gravante anche sull&#8217;usufruttuario, conforta il riferimento ai principi generali che non consentono di prevedere nè una regolamentazione solidale tra nudo proprietario ed usufruttuario, con riguardo agli oneri condominiali, nè la legittimazione del nudo proprietario. La disciplina dell&#8217;adempimento di detti oneri non può prescindere dalla diversa posizione in cui sono collocati il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario, che sono portatori di specifici diritti ed obblighi, autonomamente regolati.</p>
<p>2.4. &#8211; Del resto, le conclusioni cui approda il Collegio risultano in sintonia con le risultanze cui, sul. tema, è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che, quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l&#8217;atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che &#8211; in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un&#8217;obbligazione propter rem, quindi tipica &#8211; la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; pertanto, poichè anche le spese dovute dall&#8217;usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all&#8217;assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali (Cass. sentenza n. 23291 del 2006; v. anche Cass. sentenza n. 15010 del 2000).</p>
<p>3. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente, in ossequio al criterio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte:<br />
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00, per onorari.<br />
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2008.</p>
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