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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; uso più intenso</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 luglio 2011 n. C</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
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		<category><![CDATA[uso più intenso]]></category>

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		<description><![CDATA[Come può configurarsi l'uso più intenso della cosa comune che non vada a sfavore degli altri condomini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato SORDI ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PROVENZANI CARLA MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CI.PI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CHIODA MASSIMO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 555/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato VINCENTI Marco, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato CHIODA Massimo, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 28-2-1995 C.T., proprietaria di un appartamento nel Condominio (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza Ci.Lu., assumendo:</p>
<p>- che sul lastrico solare dell&#8217;edificio condominiale, sin dall&#8217;epoca dell&#8217;edificazione, era eretto un manufatto in muratura adibito a &#8220;locale antenna&#8221;, avente all&#8217;interno una cisterna per la riserva d&#8217;acqua;</p>
<p>- che il condominio aveva fatto uso ininterrotto di tale manufatto fino al settembre del 1993, allorchè la convenuta, proprietaria dell&#8217;appartamento all&#8217;ultimo piano sulla cui porzione di lastrico sorge il locale antenna, se n&#8217;era di fatto impossessata, ottenendone il benestare dall&#8217;assemblea dell&#8217;11-10-1993, che aveva deliberato a maggioranza dei condomini;</p>
<p>- che la Ci. faceva uso esclusivo del locale e inibiva agli altri condomini l&#8217;accesso, avendo sostituito la serratura della porta;</p>
<p>- che la convenuta aveva altresì rimosso la cisterna ivi esistente.</p>
<p>Tanto premesso, la C. chiedeva che venisse dichiarato che il locale antenna conteso era di proprietà comune del condominio, e comunque di comproprietà della stessa attrice, e che venisse pronunciata la condanna della convenuta alla restituzione ed al ripristino dello status qua ante.</p>
<p>Nel costituirsi, la Ci. affermava di non aver mai rivendicato la proprietà esclusiva del manufatto e di non aver compiuto alcun atto di spoglio del possesso dei condomini, essendo sia la chiave che il locale erano a disposizione del condominio. Faceva presente che la chiusura del locale era stata deliberata dall&#8217;assemblea dell&#8217;11-10- 1993, la quale aveva altresì stabilito che la chiave di tale locale fosse posta a disposizione dei condomini in un&#8217;apposita cassetta.</p>
<p>Con sentenza del 31-3-2003 il Tribunale rigettava la domanda.</p>
<p>La C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 26-2-2005.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di un unico motivo.</p>
<p>La Ci. resiste con controricorso, al quale ha fatto seguire il deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 1102, 1117, 1130, 1140, 2051, 2697 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Deduce in primo luogo che la Corte di Appello, nel ritenere la mancanza d&#8217;interesse ad agire della C. in ordine alla proposta azione di accertamento, non ha tenuto conto della documentazione acquisita, da cui risulta lo stato di assoluta incertezza ante causarti sulla proprietà e sull&#8217;uso del locale, nonchè delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e del comportamento processuale tenuto dalla Ci., che dimostrano l&#8217;errata applicazione, da parte del giudice di appello, dell&#8217;art. 100 c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnata è affetta da vizi di motivazione e violazioni di legge anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza del dedotto spoglio e ha negato che vi sia stata una compromissione del diritto al pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini, essendo emerso dagli atti che la Ci. ha utilizzato in maniera esclusiva il locale cisterna per fini personali e ne ha sostituito la serratura. Deduce ha la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento al verbale di assemblea condominiale dell&#8217;11-10-1993, con cui veniva avallato il comportamento della convenuta. Fa presente, infatti, che tale assemblea è viziata nella sua formazione e che la delibera adottata si pone in contrasto con l&#8217;art. 4 del regolamento condominiale, il quale dispone che le parti comuni non possono essere occupate o ingombrate nemmeno temporaneamente; e che, comunque, la predetta delibera è stata superata da quella 9 successiva del 14-7-1994, con la quale i condomini decidevano di intraprendere azione legale nei confronti della Ci., ove questa non avesse provveduto alla consegna del locale. Sostiene che il giudice del gravame, nel ritenere infondata la richiesta di ripristino dello status quo ante, sulla base della Delib. 18 settembre 1992, che aveva autorizzato la rimozione della cisterna, non ha considerato che tale delibera aveva semplicemente statuito di non effettuare alcun intervento, ed è stata, comunque, superata dalla successiva Delib. 14 luglio 1994.</p>
<p>Censura, infine, la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha posto a carico dell&#8217;attrice le spese di doppio grado.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Va in primo luogo rilevato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l&#8217;interesse ad agire, necessario, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., per la proposizione di qualsiasi domanda, richiede non solo l&#8217;accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l&#8217;esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l&#8217;intervento del giudice (Cass. 28-11-2008 n. 28405; Cass. 28-6-2010 n. 1535; Cass. 27- 1-2011 n. 2051). In particolare, l&#8217;interesse ad agire con una azione di mero accertamento, pur non implicando necessariamente l&#8217;attuale verificarsi della lesione del diritto, f. presuppone pur sempre uno stato di incertezza sull&#8217;esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l&#8217;intervento del giudice (Cass. 14-11-2002 n. 16022; Cass. 26-7-2006 n. 17026; Cass. 26-5-2008 n. 13556).</p>
<p>Nella specie la Corte di Appello, dopo aver precisato che sin dal primo grado la C. aveva sostanzialmente chiesto, in via principale, che venisse accertato che la Ci. faceva del locale antenna un uso illecito e contrario ai limiti previsti dall&#8217;art. 1102 c.c., ha dato atto che la convenuta, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, non aveva contestato, sotto il profilo petitorio, che il vano in questione fosse di proprietà condominiale e fosse destinato ad utilità comune, ed aveva affermato, sotto il profilo possessorio, di non aver mai posto in essere alcuno spoglio del possesso degli altri condomini. Nel corpo della motivazione è stato altresì evidenziato che non vi era prova che la Ci., prima della introduzione del giudizio, avesse posto in essere comportamenti atti a pregiudicare il diritto d&#8217;uso della C. o degli altri condomini sul locale in oggetto.</p>
<p>Pertanto, non sussistendo tra le parti alcuna controversia alla quale fosse necessario dare immediata soluzione, giustamente il giudice del gravame ha ritenuto la carenza di interesse dell&#8217;attrice alla proposizione della domanda di mero accertamento.</p>
<p>La decisione impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui ha escluso che la convenuta abbia sottratto il locale antenna alla sua destinazione e all&#8217;uso comune.</p>
<p>All&#8217;esito delle prove assunte, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede:</p>
<p>- che era stato l&#8217;amministratore a disporre la chiusura del locale in questione, in quanto si era verificata una fuoriuscita d&#8217;acqua dalla cisterna in esso esistente;</p>
<p>- che le chiavi del locale erano in possesso, oltre che della Ci., di altri due condomini, altra copia era tenuta dall&#8217;amministratore ed altra era posta all&#8217;interno di una cassetta appesa sul muro della scala comune, a disposizione di tutti i condomini;</p>
<p>- che la convenuta aveva depositato nel vano in oggetto &#8211; il quale, per il resto, dopo la rimozione della cisterna, era del tutto vuoto e inutilizzato -, uno stendino, una sedia e un vaso, e non si era mai opposta ad un eventuale uso del locale da parte di altri condomini;</p>
<p>-che la rottamazione della cisterna esistente nel locale antenna era stata deliberata dal condominio.</p>
<p>Alla stregua di simili emergenze, correttamente la Corte territoriale ha escluso che la Ci. abbia compiuto atti di spoglio e abbia fatto un uso del bene comune non conforme al disposto dell&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>Sotto il primo profilo, è sufficiente considerare che la chiusura della porta è avvenuta non per iniziativa unilaterale della convenuta, ma per disposizione dell&#8217;amministratore del condominio, a seguito della fuoriuscita di acqua dalla cisterna e della ravvisata esigenza di regolamentare con criteri di maggiore sicurezza l&#8217;accesso al locale; e che da tale intervento dell&#8217;amministratore è derivata la distribuzione delle chiavi nei termini innanzi indicati.</p>
<p>Sotto il secondo profilo, si rammenta che l&#8217;art. 1102 c.c. &#8211; applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell&#8217;art. 1139 c.c., anche in materia di condominio negli edifici -, consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione, cioè non incida sulla sostanza e struttura del bene, e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante alla comunione, pertanto, può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l&#8217;altrui pari uso (Cass. Sez. 2, 12-3-2007 n. 5753); con l&#8217;ulteriore precisazione che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l&#8217;art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 27-2-2007 n. 4617; Cass. 30-5-2003 n. 8808; Cass. 12-2-1998 n. 1499).</p>
<p>Nel caso in esame, è evidente, da un lato, che il possesso di una copia della chiave da parte della Ci. non impedisce agli altri condomini la possibilità di accedere nel locale antenna, servendosi della chiave collocata sulle scale comuni o rivolgendosi all&#8217;amministratore; e, dall&#8217;altro, che il fatto che la convenuta si sia servita di una parte del predetto vano per depositarvi alcuni beni personali, non pregiudica il pari uso degli altri condomini, nè comporta alcuna alterazione della cosa comune, ma solo una più ampia utilizzazione di tale bene, consentita dalla legge.</p>
<p>Si rivelano altresì prive di pregio le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il rigetto della richiesta di condanna della convenuta al ripristino dello status quo ante, mediante installazione di una nuova cisterna per l&#8217;acqua nel locale antenna.</p>
<p>Anche sul punto, la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione adeguata e logica, con la quale è stato posto in evidenza che la rimozione della preesistente cisterna era stata disposta con Delib. condominiale 18 settembre 1992, a causa della sua rottura e delle sue condizioni di degrado. Di qui l&#8217;ineccepibile conclusione secondo cui non può ritenersi illecito il comportamento della convenuta, che ha provveduto a proprie spese alla materiale rimozione dell&#8217;impianto fuori uso, nè è configurabile alcun interesse dell&#8217;attrice al ripristino di un bene ormai inidoneo al servizio cui era destinato.</p>
<p>Le ulteriori censure mosse dalla ricorrente in ordine alle statuizioni di merito adottate dal giudice di appello, oltre ad investire questioni (quali quelle inerenti al travalicamento, da parte dell&#8217;amministratore, dei poteri attribuitigli dalla legge, ovvero alla invalidità della Delib. assembleare 11 ottobre 1993 o, ancora, alla violazione delle previsioni del regolamento condominiale) che non risultano dedotte nel giudizio di merito e non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede, mirano sostanzialmente ad ottenere una rilettura degli atti ed una diversa valutazione delle risultanze processuali, estranee alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.</p>
<p>Quanto, infine, alle doglianze inerenti alla pronuncia di condanna alle spese di giudizio, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la statuizione adottata dai giudici di merito in tema di regolamento delle spese non è censurabile in Cassazione, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra le tante v. Cass. 2-7-2007 n. 14964; Cass. 20-10-2006 n. 22541, Cass. 8-9-2005 n. 17953). Una simile ipotesi non ricorre certamente nel caso di specie, avendo la C. visto respingere tutte le sue domande. Le censure in esame, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili.</p>
<p>Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 04 maggio 2012 n. 6775</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
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		<description><![CDATA[Condominio: puà il compossesso mutare in possesso e giustificare la richiesta d'usucapione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.V.(OMISSIS), C.F.(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio dell&#8217;avvocato MERLA GIOVANNI, rappresentati e difesi Dall&#8217;avvocato PETRELLA MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell&#8217;avvocato PARIS GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DE CESARE ROBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 372/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, emessa il 04/03/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Petrella Mario difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avv. De Cesare Roberto difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;11-3-1995 D.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano B. D. e C.F. chiedendo disporsi la cessazione delle turbative sulla porzione immobiliare costituita da un vano ingresso dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), ed individuato in catasto con la particella 161, e dichiararsi il predetto vano comune alle rispettive proprietà delle parti rappresentate per l&#8217;attore dall&#8217;appartamento posto al piano primo dello stabile e per i convenuti da quello al piano terra.</p>
<p>Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo l&#8217;infondatezza della domanda attrice e svolgendo domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà esclusiva del vano predetto per intervenuta usucapione, salvo il diritto di passaggio dell&#8217;attore.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 21-3-2006 rigettava la domanda del D. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la B. ed il C. unici e legittimi proprietari in comunione indivisa e con pari diritti del locale in contestazione.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del D. cui resistevano il C. e la B. la Corte di Appello dell&#8217;Aquila con sentenza del 16-9-2009 ha accolto la domanda del D. e per l&#8217;effetto ha dichiarato comune alle proprietà di entrambe le parti il vano posto al piano terra ad uso ingresso con accesso da via (OMISSIS) di mq. 19, ha poi ordinato agli appellati la cessazione di ogni turbativa e molestia circa l&#8217;utilizzo del vano in questione, ed ha dichiarato interamente compensati tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza C.F. e C. V. quali eredi di B.D. nel frattempo deceduta nonchè C.F. in proprio hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui il D. ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale basato su due motivi; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo C.V. e C.F., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., sostengono che la Corte territoriale, avendo dichiarato di proprietà comune il vano in contestazione, condannando gli appellati a cessare le molestie denunciate dal D., ha evidentemente considerato che esse fossero idonee a menomare il godimento del bene ovvero a comportare il pericolo, nel caso di acquiescenza del titolare e del decorso del tempo, di un futuro asservimento o dell&#8217;acquisto a titolo originario del bene medesimo; in realtà le attività poste in essere dal C. e dalla B. come descritte nell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado non potevano essere considerate delle semplici turbative di diritto o di fatto del presunto comunista, in quanto costituivano un vero e proprio spossessamento del vano adibito ad ingresso, anche se limitatamente all&#8217;area che si estendeva dall&#8217;accesso alla scala fino alla parete dell&#8217;appartamento degli attuali ricorrenti principali; ne consegue che l&#8217;azione proposta dalle controparti non si poteva qualificare come negatoria, ma come azione di rivendica in quanto tendente al recupero del possesso del bene.</p>
<p>I ricorrenti principali aggiungono che il giudice di appello, dopo aver contraddittoriamente ricondotto la domanda attrice nell&#8217;alveo dell&#8217;azione di rivendicazione, ha erroneamente sostenuto che il D. aveva dimostrato di aver acquisito la proprietà ed il possesso del vano in questione mediante la produzione dell&#8217;atto di compravendita del 10-5-1974; invero con tale atto l&#8217;attore aveva solo provato di essere divenuto intestatario del bene, ma non di averne acquistato la proprietà, atteso che i suoi danti causa non ne avevano mai avuto il possesso.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha qualificato come negatoria ex art. 949 c.c., comma 2 l&#8217;azione proposta dal D. onde far cessare le turbative da parte della B. e del C. sul vano comune alle parti per cui è causa (come emergeva dall&#8217;atto di acquisto del 10-5-1974 dell&#8217;appartamento sito al primo piano dello stabile prodotto dall&#8217;attore), avendo il D. dedotto che, nell&#8217;utilizzare tale vano nella sua interezza per accedere all&#8217;appartamento di sua proprietà posto al primo piano dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), subiva da tempo molestie da parte dei convenuti che comportavano una diminuzione del suo godimento di detto bene; orbene tale qualificazione dell&#8217;azione è corretta, non avendo i ricorrenti specificato da quali elementi si sarebbe dovuto evincere che in realtà il D. avesse lamentato una privazione del suo possesso su almeno una parte del vano in questione; nè d&#8217;altra parte risulta che le controparti abbiano mai sollevato tale questione, quantomeno in termini specifici, nei precedenti gradi di giudizio.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., assumono che la sentenza impugnata, riconducendo l&#8217;attività posta in essere dal C. e dalla B. nell&#8217;ambito del normale esercizio del diritto di proprietà o qualificandola come semplice turbativa dei possesso del comproprietario, ha erroneamente ritenuto non provata la domanda riconvenzionale; orbene era innegabile che i proprietari del piano terra avevano da oltre un ventennio unilateralmente modificato la destinazione dell&#8217;ingresso comune trasformandolo in un&#8217;appendice del loro appartamento ed escludendone gli altri dall&#8217;uso, come era dimostrato dal fatto che il dante causa del D. non aveva mai avuto il possesso dell&#8217;ingresso, visto che per lasciarvi il motorino aveva dovuto chiedere il permesso alla signora Ci.Gi. dante causa del C..</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello, premesso che il vano di ingresso al suddetto edificio era oggetto di compossesso da parte del D. da un lato e della B. e del C. dall&#8217;altro lato, ha escluso, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, che questi ultimi avessero posseduto tale vano per un periodo non inferiore a venti anni in maniera esclusiva ed incompatibile con il compossesso esercitato su di esso da parte del D., che invero vi era sempre passato per accedere all&#8217;appartamento di sua proprietà, e che nel corso di lavori di ristrutturazione del suo immobile, protrattisi per vari periodi tra il 1974 ed il 1978, lo aveva utilizzato per depositarvi materiale edile ed altro; anzi la sentenza impugnata ha evidenziato che una impossibilità di esercizio da parte del D. di un potere di fatto sul bene per cui è causa non solo non era stata provata, ma neppure era stata allegata dai convenuti, che si erano limitati ad affermare di averlo utilizzato a loro piacimento, ponendolo a servizio della loro retrostante abitazione ed occupandolo con mobili e suppellettili, senza peraltro che si fosse verificata una alterazione della sua destinazione ovvero un impedimento del suo uso da parte del compossessore; orbene alla luce di tale accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, devono essere pienamente condivise le conclusioni che la Corte territoriale ne ha tratto in punto di diritto, considerato che in tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere io stato di fatto così determinatosi funzionale all&#8217;esercizio del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, risultando necessario, a tali fini, la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell&#8217;interessato attraverso una attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (vedi &#8220;ex multis&#8221; Cass. 20/9/2007 n. 19478), nella specie insussistente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti principali, deducendo contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione, rilevano sotto un primo profilo che il giudice di appello ha qualificato l&#8217;azione proposta dalla controparte prima come negatoria e poi come rivendicazione, considerando pertanto le attività poste in essere dagli appellati semplici molestie e turbative e nello stesso tempo ritenendole integrare uno spossessamelo del bene comune, senza rendersi conto della differenza esistente tra le due azioni e la diversità dei presupposti e delle conseguenze che ne derivano.</p>
<p>Essi inoltre assumono che la Corte territoriale, pur avendo premesso che l&#8217;attore in rivendicazione è tenuto a dare la prova rigorosa dell&#8217;acquisto a titolo originario della proprietà, incoerentemente ha ritenuto assolto tale onere probatorio dal D. mediante la semplice produzione dell&#8217;atto pubblico di compravendita solo perchè stipulato da oltre venti anni; evidentemente la sentenza impugnata, contrariamente alla giurisprudenza da essa stessa richiamata, ha ritenuto che la produzione dell&#8217;atto pubblico di compravendita renda irrilevante nel giudizio di rivendicazione accertare se l&#8217;attore si sia immesso nel possesso del bene acquistato oppure se il venditore al momento della stipula dell&#8217;atto pubblico ne avesse o meno il possesso.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Premesso che, come già evidenziato in sede di esame del primo motivo del ricorso principale, il giudice di appello ha qualificato come negatoria l&#8217;azione proposta dal D., deve ritenersi che il successivo riferimento al rigore probatorio che caratterizza l&#8217;azione di rivendicazione non è idoneo ad infirmare la precedente statuizione, atteso che subito dopo la sentenza impugnata ha inteso richiamare il menzionato atto di compravendita del 10-5-1974 al fine di ritenere provato il contestuale acquisto, da parte del D., del possesso del vano in questione, nel contesto delle argomentazioni svolte per escludere che l&#8217;utilizzo da parte della B. e del C. del vano stesso si fosse reso incompatibile con il compossesso dell&#8217;altro comproprietario fino ad escluderlo dal relativo godimento.</p>
<p>Conseguentemente, una volta escluda la configurazione dell&#8217;azione proposta dal D. quale rivendicazione, le considerazioni del ricorrente principale in ordine al rigore probatorio richiesto per l&#8217;accoglimento di tale azione, sono irrilevanti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti principali, denunciando carenza di motivazione e nullità della sentenza, rilevano che la Corte territoriale, nella parte riguardante la condanna degli appellati, non ha indicato quali fossero le turbative e le molestie dalle quali essi si sarebbero dovuti astenere; infatti il giudice di appello, dopo aver escluso che gli atti commessi dal C. e dalla B. fossero idonei a far maturare l&#8217;usucapione, ritenendoli contenuti nell&#8217;ambito dei limiti stabiliti all&#8217;art. 1102 c.c., ha condannato gli appellati a cessare le molestie e le turbative poste in essere contro i presunti diritti di comproprietà del D. senza una specifica e puntuale distinzione tra attività lecite ed illecite.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La sentenza impugnata, nell&#8217;ordinare alla B. ed al C. la cessazione di ogni turbativa e molestia circa l&#8217;utilizzo del vano in questione, ha evidentemente inteso fare riferimento a tutti quei comportamenti che ne avevano impedito, da parte del comproprietario e compossessore D., l&#8217;uso ed il godimento nella sua interezza e secondo la sua oggettiva destinazione, e che avevano determinato l&#8217;insorgenza della presente controversia.</p>
<p>Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo formulato il D., denunciando violazione dell&#8217;art. 949 c.c., comma 2 e dell&#8217;art. 1226 c.c., censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall&#8217;esponente nei confronti delle controparti che, asserendo il loro esclusivo diritto di proprietà sul vano comune oggetto di giudizio, avevano ingiustamente contrastato il normale godimento del bene da parte del D.; sussisteva quindi la prova del danno sofferto, la cui entità lo stesso D. aveva rimesso alla valutazione equitativa del giudice di merito.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rigettato la sopra enunciata domanda di risarcimento sia in quanto formulata in termini generici, sia perchè rimasta totalmente sprovvista di prova.</p>
<p>Tale convincimento non può essere condiviso.</p>
<p>Premesso che l&#8217;art. 949 c.c., comma 2 prevede che in presenza di turbative o molestie il proprietario può chiedere, unitamente alla cessazione di esse, anche il risarcimento del danno, è indubbio che nella specie il D. abbia subito un apprezzabile pregiudizio alla pienezza dell&#8217;uso e del godimento del suddetto vano comune per effetto delle turbative poste in essere al riguardo dalle controparti nel corso di molti anni sulla base di infondate pretese avanzate in ordine alla loro asserita proprietà esclusiva su tale bene, considerato altresì che esso, per la sua ubicazione, è destinato ad una utilizzazione frequente da parte del proprietario dell&#8217;appartamento sito al primo piano dell&#8217;edificio in questione sia per accedere all&#8217;esterno dello stabile sia per tornare nella propria abitazione; pertanto la pretesa risarcito ria avanzata dal D. non può certamente essere considerata generica.</p>
<p>Quanto poi alla concreta entità del danno subito, nell&#8217;impossibilità oggettiva o comunque nella particolare difficoltà, per il D., di provarlo nel suo preciso ammontare, ricorrono i presupposti di legge ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c. per procedere, secondo la domanda formulata dall&#8217;attuale ricorrente incidentale, ad una valutazione equitativa dello stesso.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente incidentale censura fa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che il sostanziale accoglimento della domanda avanzata dall&#8217;esponente avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a condannare le controparti al pagamento di tali spese.</p>
<p>La censura resta assorbita all&#8217;esito dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all&#8217;accoglimento del suddetto motivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Perugia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Perugia.<br />
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 24 aprile 2012 n. 6483</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<description><![CDATA[Si può aprire un varco nel muro condominiale per trasformare una cantina in un box auto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16421/2006 proposto da:</p>
<p>R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato RANUZZI LIVIA, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE Lorenzo, che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>R.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1655/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Ranuzzi Livia difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Nardone Elisabetta con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Lorenzo Nardone difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12.11.91 R.E. e F. esponevano: di essere proprietari di due distinti appartamenti dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), di cui facevano parte altre unità, compreso un vano cantina confinante con la corte comune, in proprietà di R.P. ed in usufrutto al di lui padre, R.M.; R.P., senza autorizzazione comunale ed assenso dei condomini, aveva predisposto, nel gennaio 89, l&#8217;apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina,iniziando, tra l&#8217;ottobre ed il novembre del 1990, anche i lavori per l&#8217;apertura di una seconda porta.</p>
<p>Convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, R.P. e M. per sentirli condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti sostenendo la regolarità amministrativa dell&#8217;opera a seguito di licenza in sanatoria e l&#8217;accordo intervenuto con tutti i comproprietari in ordine alla trasformazione del vano cantina in box auto.</p>
<p>Espletata C.T.U., con sentenza n. 5416/02, il Tribunale, accertata l&#8217;illegittimità del parziale sfondamento del muro condominiale da parte dei convenuti, li condannava &#8220;al rifacimento dello stato dei luoghi con ordine di chiudere senza indugio l&#8217;apertura stessa a piano terra&#8221; ed al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Avverso tale sentenza R.P. proponeva appello (essendo nel frattempo deceduto R.M.) cui resistevano le appellate R. F. e R.A., quest&#8217;ultima nella qualità di erede di R.E., deceduto nelle more del giudizio di appello.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13.4.2005 la Corte d&#8217;Appello di Roma, in accoglimento dell&#8217;appello di R.P., in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da R. F. e R.E. condannando le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che il progetto sottoscritto congiuntamente dai fratelli Ri.Al., E. e M., comproprietari di detto fabbricato,prevedeva espressamente la possibilità di praticare un&#8217;apertura nel lato di accesso dal cortile comune alla cantina, così da utilizzarla quale box e che nella richiesta di sanatoria, riguardante numerose opere abusive concernenti l&#8217;intero fabbricato, doveva intendersi compresa l&#8217;apertura nel muro comune delimitante la cantina, come pure risultava dalla &#8220;bozza di convenzione&#8221; con cui erano stati regolamentati i rapporti inerenti le cose comuni, bozza sottoscritta solo da Ri.Al. ed E. cui avevano aderito tacitamente anche R.M. ed il suo erede P., realizzando l&#8217;apertura nel muro comune. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione R.F. sulla base di due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso R.P.; l&#8217;intimata R.A. non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l&#8217;apertura di un varco nel muro comune; al riguardo la Corte di merito aveva erroneamente interpretato il progetto di recupero in sanatoria di opere abusive ex L. n. 47 del 1985, da ritenersi privo di efficacia probatoria in quanto senza data e non sottoscritto e timbrato da un tecnico progettista; peraltro il C.T.U. non aveva potuto accertare se la planimetria fosse stata &#8220;effettivamente allegata ad una richiesta di condono edilizio&#8221;; tale documento si riferiva, comunque, ad una richiesta di concessione in sanatoria depositata nel 1987, per opere realizzate prima di tale anno, sicchè non poteva riferirsi all&#8217;apertura in questione in quanto realizzata da R.P. nel 1989, in epoca successiva.</p>
<p>La &#8220;bozza di convenzione&#8221; doveva ritenersi nulla perchè sottoscritta, in data imprecisata, solo da Ri.Al. e R. E. e non da R.M. nè poteva ritenersi che quest&#8217;ultimo ed il suo erede, R.P., avessero aderito tacitamente solo alle disposizioni della bozza di convenzione ad essi più vantaggiose, risultando la stessa composta da &#8220;diverse reciproche concessioni tra le parti al fine di una equilibrata regolamentazione dei rapporti inerenti la cosa comune&#8221;;</p>
<p>2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ed extrapetizione;</p>
<p>la Corte territoriale aveva considerato legittima l&#8217;apertura di una porta collegante il cortile comune alla proprietà esclusiva di un condomino, pur difettando la prova sulla mancanza di pregiudizi al bene in comunione nonchè sulla effettiva possibilità, da parte degli altri compartecipanti,di trarre un uso paritetico dal bene medesimo; nè il richiamo alla relazione tecnica per Arch. D., allegata ex art. 13 alla domanda di accertamento di conformità delle opere abusive, era sufficiente a garantire la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;edificio, trattandosi di relazione incompleta nei calcoli afferenti la staticità dell&#8217;edificio e diretta solo all&#8217;ottenimento di autorizzazione amministrativa.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>La prima censura si risolve in una contestazione di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie documentali, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di appello esente da errori logici-giuridici. Questi ha escluso, infatti, la necessità dell&#8217;autorizzazione dei restanti condomini in ordine all&#8217;apertura in questione, rilevando, sulla base di accertamenti in fatto e, sopratutto, della sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei tre comproprietari che sussisteva &#8220;la volontà comune di ottenere la sanatoria in ordine ad ogni opera realizzata abusivamente, tra cui anche l&#8217;apertura del muro comune delimitante la cantina&#8221;. Osservava che, comunque, il consenso dei comproprietari non era necessario &#8220;apparendo l&#8217;opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare&#8221;;</p>
<p>la modifica dello stato dei luoghi non implicava,quindi, un&#8217;alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari, posto che &#8220;il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell&#8217;edificio&#8221;. Va pure rigettato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale dato conto, con adeguata e logica motivazione, dell&#8217;assenza di pregiudizio statico all&#8217;edificio, sulla base della relazione tecnica allegata alla richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1987, ex art. 13, tenuto conto, inoltre, della stessa morfologia dell&#8217;opera eseguita.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.</p>
<p>Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.P., liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2012.</p>
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