

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; urgenza</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/urgenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 settembre 2012 n. 16128</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-settembre-2012-n-16128/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-settembre-2012-n-16128/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[necessitò]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7772</guid>
		<description><![CDATA[In quali casi la spesa sostenuta dai partecipanti di un condominio minimo è rimborsabile dagli altri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GAMBARO NICOLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.C.A., P.C.E.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 15347-2006 proposto da:</p>
<p>P.C.E., P.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNINI LUCIANO, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. SERRAO Giulia;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 518/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi e compensa le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1) La controversia è nata da contrapposte coeve citazioni del gennaio 1991 dinanzi al tribunale di Lamezia Terme.</p>
<p>Con la prima M.F. chiedeva a P.C.A. e a P.C.E., il rimborso di spese effettuate per la riparazione del tetto di un vecchio fabbricato sito in (OMISSIS).</p>
<p>Con la seconda i P. chiedevano la demolizione di finestre e scarichi che il M. aveva realizzato con un&#8217;abusiva sopraelevazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il tribunale di Lamezia Terme respingeva la domanda di rimborso e accoglieva quella dei P., condannando M. alla demolizione della sopraelevazione eseguita sull&#8217;edificio e al risarcimento di danni quantificati in 8.000,00 Euro.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Catanzaro con sentenza 8 giugno 2005 negava il diritto dell&#8217;appellante al rimorso delle spese; escludeva l&#8217;obbligo di risarcimento danni a suo carico; rigettava l&#8217;appello incidentale P. relativo a demolizione di tutte le altre opere abusivamente create.</p>
<p>M.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile 2006.</p>
<p>I P. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.</p>
<p>Il 17 gennaio 2012 la causa è stata rinviata per mancata presentazione dell&#8217;istanza prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>2) Il ricorso principale e quello incidentale, registrati con numeri diversi, devono essere trattati unitariamente. Venendo in esame una sentenza depositata ante marzo 2006 non è applicabile l&#8217;art. 366 bis c.p.c..</p>
<p>Il primo motivo di ricorso concerne l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 o dell&#8217;art. 1134 c.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese sostenute dal F. per le riparazioni del tetto dello stabile, composto da due porzioni, di cui la seconda in proprietà comune dei convenuti.</p>
<p>La domanda è stata respinta sul rilievo che le spese non erano state oggetto di preventivo accordo.</p>
<p>Invano il ricorso e la memoria invocano precedenti giurisprudenziali che erroneamente ritengono favorevoli al ricorrente.</p>
<p>Va premesso che in appello questi ha sostenuto che si versa in ipotesi di comunione e ha chiesto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 c.c..</p>
<p>Secondo Cass. SU 2046/06, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità&#8217; finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.</p>
<p>Ne discende che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e1 rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ.(Così anche Cass. 21015/11).</p>
<p>Ora, quanto alla sussistenza del requisito dell&#8217;urgenza il ricorso è quanto mai generico e si risolve nella inammissibile richiesta di un nuovo giudizio di merito, atteso che si limita ad affermare che ne è stata data prova &#8220;con le testimonianze addotte&#8221;, senza neppure accennare al contenuto delle risultanze.</p>
<p>3) Il secondo motivo si riferisce alle opere di sopraelevazione. Esso attacca la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l&#8217;opera era rilevabile sia grazie alla misurazione esterna, non considerata dall&#8217;appellante, sia dalla documentazione fotografica, che consente di constatare un incremento di altezza dei muri esterni e delle &#8220;quinte&#8221; e la sovrapposizione di mattoni alla preesistente muratura.</p>
<p>Il ricorso non offre argomenti decisivi idonei a confutare questa ricostruzione, giacchè si limita a formulare delle ipotesi alternative che giustificherebbero l&#8217;avvenuta creazione grazie alla sopraelevazione di un nuovo piano abitabile, quali la posa in opera dei mattoni nuovi in luogo di muratura precedentemente demolita o la modifica delle quote dei piani sottostanti. Trattasi di rilievi privi di valore in sede di legittimità, ove il vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto va ancorato a risultanze processuali già acquisite e di portata probatoria tale da essere decisive, cioè idonee a rendere illogica o manifestamente insufficiente la motivazione, il che non può dirsi in caso di mere illazioni non riscontrate documentalmente in atti.</p>
<p>3.1) Anche il profilo che lamenta la indeterminatezza della condanna alla demolizione della sopraelevazione va respinto, a causa della genericità della doglianza, che non indica quali norme siano state violate e si limita a manifestare sgomento per il fatto che dovrà essere il giudice dell&#8217;esecuzione a governare l&#8217;ordine impartito in proposito dal tribunale e confermato dalla Corte d&#8217;appello.</p>
<p>Di per sè ciò non costituisce motivo di illegittimità della pronuncia, che regge anche alla reiterazione della doglianza formulata in uno dei profili del terzo motivo.</p>
<p>4) Va disatteso anche il profilo di doglianza di cui al profilo B1) del secondo motivo, che lamenta che sia stata ordinata la demolizione per una violazione solo formale della &#8220;legge sismica&#8221;, senza aggravamento delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, rinforzato da un cordolo in cemento armato di nuova realizzazione. Anche in questo caso viene valorizzato un elemento di fatto (la realizzazione del cordolo) che non emerge dalla sentenza impugnata e che è sommariamente riferito richiamando le consulenze in atti. Esso non è comunque utilizzabile, perchè il ricorso, omettendo di riportare le considerazioni di consulenza d&#8217;ufficio che hanno sorretto la sentenza, impedisce a questo Corte di valutare la decisività della risultanza. Giova infatti notare che il giudice di appello ha comunque ravvisato una violazione &#8220;della normativa antisismica&#8221;, il che implica una presunzione di pericolosità, che giustifica la demolizione ex art. 1127 c.c.(Cass. 3196/08). Va peraltro aggiunto che la decisività della doglianza è esclusa comunque dalla circostanza che la demolizione è stata ordinata anche in relazione alla lesione del decoro architettonico perpetrata con le medesime opere.</p>
<p>5) Di questo aspetto si occupa il terzo motivo di ricorso, che invano chiede alla Corte di legittimità di negare la tutela del decoro architettonico accordata dai giudici di merito, perchè &#8220;la demolizione della parte sopraelevata&#8221; non rimuoverebbe il pregiudizio al decoro dell&#8217;edificio.</p>
<p>Trattasi di valutazione di merito (Cass. 6611/82)in cui questa Corte non può avventurarsi.</p>
<p>Non ha pregio giuridico, in questa sede, neppure la doglianza mossa affermando che i resistenti avrebbero in altre occasioni &#8220;operato in spregio&#8221; al decoro architettonico del fabbricato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata non emerge che queste opere vi siano state o comunque che abbiano reso irrilevante la modifica eseguita dal ricorrente, ditalchè la Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di appello nel valutare la lesione.</p>
<p>6) Va invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione degli artt. 871 e 872 c.c., L. n. 74 del 1974, art. 17 e vizi di motivazione con riferimento al diniego di risarcimento del danno conseguente alle opere di cui è stata ordinata la demolizione.</p>
<p>Detto risarcimento, osserva il ricorso, era stato accordato invece dal primo giudice in relazione all&#8217;inosservanza della normativa antisismica, al pregiudizio dell&#8217;aspetto architettonico del fabbricato e all&#8217;occupazione dell&#8217;area comune soprastante l&#8217;ultimo piano.</p>
<p>La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la esistenza di danni strutturali all&#8217;edificio conseguenti alla demolizione e ricostruzione del tetto, facendo riferimento alla consulenza e alle fessurazioni preesistente. Per questa parte la statuizione è da confermare.</p>
<p>Essa è invece errata e carente di motivazione quanto alle conseguenze dannose della abusività delle opere di sopraelevazione non autorizzate dai comproprietari e alla lesione del decoro architettonico.</p>
<p>La giustificazione offerta dai giudici di merito risiede nella considerazione che le conseguenze dannose di ciò vengono meno on &#8220;la disposta demolizione del tetto&#8221;.</p>
<p>Essa è idonea a escludere un danno permanente, successivo all&#8217;epoca di ripristino dei luoghi.</p>
<p>La sentenza resa nega però, senza motivazione, risalto alla condizione di illegittimità in cui l&#8217;immobile è venuto a trovarsi per tutto il periodo intercorso dalla esecuzione della sopraelevazione fino alla futura rimozione delle opere lesive &#8211; sia in offesa decoro architettonico, sia &#8211; a parte il rifacimento del tetto &#8211; per contrasto con le prescrizioni antisismiche. Il giudice di rinvio dovrà pertanto esaminare almeno sotto questo profilo temporale la pretesa risarcitoria fatta valere dai ricorrenti incidentali.</p>
<p>Con un ultimo profilo di doglianza (punto 3) il ricorso incidentale, oltre a lamentare che sia stato negato il risarcimento dei danni quanto alla alterazione estetica e all&#8217;equilibrio statico (pag. 18), si duole che non sia stata ordinata la rimozione del transito di acque nere incanalate da controparte nei pluviali.</p>
<p>Questo secondo profilo di doglianza va respinto.</p>
<p>E&#8217; infatti incensurabile la considerazione del giudice di merito secondo il quale la complessiva situazione di irregolarità (riferimento che attesta come la Corte di appello abbia ben tenuto presenti le considerazioni di consulenza valorizzate dai ricorrenti incidentali) preesistente e la circostanza che il pluviale fosse già gravato di acque nere degli appellati escludono che l&#8217;opera sia fonte di pregiudizio apprezzabile il nuovo carico arrecato dal M..</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale;</p>
<p>l&#8217;accoglimento del primo profilo del ricorso incidentale e il rigetto del secondo.</p>
<p>La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione al motivo accolto e la liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso principale M..</p>
<p>Accoglie il primo profilo del ricorso incidentale; rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-settembre-2012-n-16128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 23 novembre 2011 n. 24712</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-novembre-2011-n-24712/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-novembre-2011-n-24712/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[encesstà]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese rimborsabili]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7765</guid>
		<description><![CDATA[Nel cd condominio minimo le spese sostenute dai partecipanti sono rimborsabili? Se sì con quale criterio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20544/2010 proposto da:</p>
<p>G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MAZZILLI Pasquale giusta mandato speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 98/A, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI FERRARA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CALABRESE Vito giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 121/2009 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di RUTIGLIANO del 4/04/09, depositata il 06/07/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Calabrese Vito, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte ritenuto che:</p>
<p>- si è proceduto nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 7 luglio 2003 il Giudice di pace di Casamassima &#8211; adito da M.G. nei confronti di G.G., proprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro delle uniche due unità immobiliari di un fabbricato in (OMISSIS) &#8211; respinse la domanda dell&#8217;attore, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al rimborso di una quota delle spese che il primo aveva sostenuto per il rifacimento del lastrico solare dell&#8217;edificio.</p>
<p>Impugnata dal soccombente, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari &#8211; sezione distaccata di Rutigliano, che con sentenza del 6 luglio 2009 ha condannato G.G. a pagare a M.G. 1.394,43 Euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.</p>
<p>Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. G., in base a cinque motivi. M.G. si è costituito con controricorso.</p>
<p>Con i primi tre motivi di ricorso G.G. sostiene che erroneamente il Tribunale ha disatteso l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello, basata sul rilievo che nell&#8217;atto di impugnazione mancavano motivi specifici di gravame, non era inoltre contenuta la riproposizione della domanda formulata in primo grado, era altresì avanzata la richiesta di ammissione di una prova nuova, quale la consulenza tecnica di ufficio poi effettivamente ammessa dall&#8217;istruttore.</p>
<p>Si tratta di censure che appaiono manifestamente infondate, poichè dagli atti di causa &#8211; che in questa sede possono essere presi direttamente in esame, stante la natura dei vizi denunciati &#8211; emerge che in realtà M.G. aveva rivolto alla sentenza del Giudice di pace critiche sufficientemente puntuali, precise e pertinenti al contenuto della decisione, dalle quali si ricavava la chiara, anche se implicita, richiesta di accoglimento dell&#8217;originaria domanda; quanto poi alla consulenza tecnica di ufficio, va osservato che si tratta di un mezzo istnittorio che può essere disposto, anche in appello, senza necessità di sollecitazione di parte.</p>
<p>Con gli altri due motivi di ricorso G.G. lamenta che a M.G. è stata accordata la somma da costui reclamata, pur in mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 1110 e 1134 c.c..</p>
<p>La doglianza risulta manifestamente fondata, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. Il Tribunale infatti si è limitato a constatare che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti a cura di M.G. e ha del tutto omesso di verificare se realmente sussistesse nella specie il requisito dell&#8217;urgenza, che è richiesto nel caso in cui le spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa riguardi le parti comuni di un edificio condominiale (v. Cass. s.u. 31 gennaio 2006 n. 2046: &#8220;La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione; ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 c.c.&#8221;.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 315 c.p.c., n. 5, prima e seconda ipotesi&#8221;;</p>
<p>- la parte resistente ha presentato una memoria; il suo difensore e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni-svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni svolte nella memoria del controricorrente, basate su deduzioni in fatto che non possono avere ingresso in questa sede;</p>
<p>- rigettati pertanto i primi tre motivi di ricorso e accolti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie gli altri due; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-novembre-2011-n-24712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
