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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; tutela</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 23 maggio 2012 n. 8174</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[Il regolamento di condominio può contenere una tutela del decoro architettonico più stringente di quella prevista dal codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25827/2010 proposto da:</p>
<p>P.M.(OMISSIS), pa.ma.(OMISSIS), PA.MA. (OMISSIS),p.m. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio dell&#8217;avvocato BIANCA FEDERICO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato SANZIN SAMO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VEROLI MANLIO 2-4, presso lo studio dell&#8217;avvocato GENTILE RUGGERO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUSCOLO GIUSEPPE, TERRANO BIAGIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 279/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato BIANCA Federico, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato SANZIN Samo difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>C.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizia Ne. Ar. per sentirla condannare alla rimozione della veranda realizzata sul terrazzo posto sulla facciata anteriore della (OMISSIS), ed al ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>A sostegno della domanda, l&#8217;attrice deduceva che tale veranda era stata realizzata nonostante la mancata autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale e l&#8217;espresso divieto contenuto nel regolamento di condominio; aggiungeva che l&#8217;opera si poneva in contrasto con gli artt. 1120 e 1122 c.c., perchè aveva recato danni alle parti comuni ed alterato il decoro architettonico dell&#8217;edificio.</p>
<p>Con sentenza del 10-10-2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello l&#8217;attrice.</p>
<p>Con sentenza depositata il 3-7-2010 la Corte di Appello di Trieste accoglieva il gravame, condannando la convenuta a rimuovere le opere realizzate ed a ripristinare l&#8217;originario stato dei luoghi. In motivazione la Corte territoriale rilevava, in particolare, che sulla facciata anteriore dell&#8217;edificio doveva ritenersi vietata la realizzazione di verande, in quanto l&#8217;art. 6 del Regolamento condominiale approvato il 4-7-1997 consentiva l&#8217;apposizione di tali opere solo sul prospetto retrostante, con l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea e previa autorizzazione degli organi comunali, con ciò intendendo chiaramente impedire la modifica del prospetto anteriore; che la lesione del decorso architettonico era stata apprezzata preventivamente dall&#8217;assemblea con la previsione del divieto di apposizione di verande sulla facciata anteriore, e che il danno era in re ipsa, essendo il decoro architettonico un bene comune.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono p.m., Ma., M. e M.T., quali eredi di N. A., deceduta il (OMISSIS), sulla base di sette motivi.</p>
<p>C.B. resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo i ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione dell&#8217;art. 6 del regolamento condominiale, si dolgono, nella sostanza, dell&#8217;interpretazione data dalla Corte di Appello a tale norma regolamentare, sotto il profilo della violazione dei canoni esegetici dettati dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.. Sostengono che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto implicito nella formulazione della citata norma regolamentare il divieto di ogni intervento sulla facciata anteriore dell&#8217;edificio, in quanto, al contrario, non contenendo tale disposizione alcun riferimento alla facciata anteriore, quest&#8217;ultima deve ritenersi affrancata da qualsiasi vincolo e regolamentazione.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>E&#8217; noto che l&#8217;interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica, oppure vizi logici (tra le tante v. Cass. 31-7-2009 n. 17893; Cass. 23-1-2007 n. 1406).</p>
<p>Nella specie, l&#8217;art. 6 del regolamento condominiale in esame dispone che &#8220;l&#8217;apposizione di tende esterne, sia in tela che del tipo veneziana e l&#8217;applicazione di veranda sul retro prospetto dovrà essere fatta in un unico colore e tipo di telaio, previa approvazione dell&#8217;assemblea condominiale e previa autorizzazione degli organi comunali&#8221;.</p>
<p>La Corte di merito, attenendosi correttamente alla ratio di tale disposizione, ha ritenuto, con argomentazioni logiche ed aderenti all&#8217;inequivoca, sia pure implicita, intenzione delle parti, che l&#8217;apposizione di verande è consentita solo sul prospetto retrostante del fabbricato, e non anche su quello anteriore. Essa ha evidenziato, infatti, che il fatto che la realizzazione di verande sul prospetto retrostante sia regolamentata in modo così rigoroso da richiedere l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea condominiale e la previa autorizzazione degli organi comunali, porta a ritenere che la mancanza di un&#8217;espressa regolamentazione dell&#8217;apposizione di verande sul prospetto anteriore non sia attribuibile ad una mera dimenticanza, bensì alla volontà di vietare ogni modifica su tale prospetto. A riprova della fondatezza del proprio convincimento, il giudice del gravame ha evidenziato che il divieto di modifiche del prospetto anteriore risponde all&#8217;esigenza di difendere, anche attraverso l&#8217;estetica, la vocazione turistica della città di Grado; ed ha ulteriormente rilevato che per ben due volte l&#8217;assemblea condominiale ha negato alla N. di realizzare una veranda sul prospetto anteriore, così confermando che quella sopra indicata è l&#8217;unica interpretazione corretta.</p>
<p>La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da argomentazioni plausibili e non irragionevoli ed avendo fatto corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, che impongono all&#8217;interprete di ricercare, al di là del senso letterale delle espressioni usate, la comune intenzione delle parti.</p>
<p>2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell&#8217;art. 6 del regolamento condominiale. Deducono che il regolamento condominiale non potrebbe di per sè essere ostativo alla realizzazione della veranda, trattandosi di opera realizzata nella proprietà esclusiva (balcone), che non richiede nemmeno il preventivo consenso degli altri condomini nè l&#8217;autorizzazione del Comune.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto l&#8217;asserita violazione del regolamento di condominio non può essere denunziata come violazione di legge, potendo l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione al caso concreto delle clausole di un regolamento di condominio da parte del giudice dei merito essere sindacate in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica o di vizi della motivazione (Cass. 23-1-2007 n. 1406).</p>
<p>Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame è dato dal fatto che con esso viene propettata una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza di appello e la cui tempestiva proposizione nel giudizio di merito non è stata dedotta dai ricorrenti.</p>
<p>3) Con il terzo motivo viene denunciata la mancanza, insufficienza o mera apparenza della motivazione in ordine all&#8217;effettiva lesione del decoro architettonico, avendo la Corte di Appello omesso qualsiasi valutazione al riguardo.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza di un effettivo pregiudizio arrecato dall&#8217;opera allo stabile condominiale.</p>
<p>I due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, avendo la Corte di Appello dato atto, con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, che la lesione del decoro architettonico è stata apprezzata a priori dall&#8217;assemblea condominiale attraverso la previsione della norma regolamentare che vieta la realizzazione di verande sul prospetto anteriore del fabbricato, e che, poichè il decoro architettonico è un bene comune, il danno è in re ipsa.</p>
<p>Così statuendo, i giudici del merito si sono attenuti all&#8217;orientamento di questa Corte, secondo la quale un regolamento di condominio contrattuale (quale è stato implicitamente considerato dalla Corte territoriale quello in esame), ove abbia ad oggetto la conservazione dell&#8217;originaria facies architettonica dell&#8217;edificio, comprimendo il diritto di proprietà dei condomini mediante il divieto di qualsiasi opera modificativa, persino migliorativa, appresta in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero &#8220;decoro architettonico&#8221; dall&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, art. 1127 c.c., comma 3 e art. 1138 c.c., comma 1; con la conseguenza che, in presenza di opere esterne, la loro realizzazione integra di per sè una vietata modificazione dell&#8217;originario assetto architettonico dell&#8217;edificio (Cass. 14-1-1993 n. 395; Cass. 12-12-1986 n. 7398).</p>
<p>Va altresì ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata &#8211; in quanto di per sè meritevole di salvaguardia &#8211; dalle norme che ne vietano l&#8217;alterazione (Cass. 31-3-2006 n. 7625; Cass. 15- 4-2002 n. 5417).</p>
<p>Nella specie, pertanto, una volta accertata la violazione del divieto previsto dal regolamento condominiale, deve senz&#8217;altro ritenersi l&#8217;illegittimità dell&#8217;apposizione della veranda, rimanendo precluso per il giudice di merito ogni diversa valutazione circa la sussistenza di una concreta menomazione del decoro architettonico e di un effettivo pregiudizio derivato all&#8217;edificio condominiale.</p>
<p>5) Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione dell&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, in relazione all&#8217;erronea qualificazione della veranda quale innovazione invece che come modifica.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto in nessuna parte della motivazione la Corte di Appello ha qualificato la veranda realizzata dalla convenuta come un&#8217;innovazione. Non vi è, pertanto, alcuna correlazione tra la doglianza in esame e le argomentazioni poste a base della decisione gravata.</p>
<p>6) Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell&#8217;art. 1102 c.c., che attribuisce ai singoli condomini il diritto ad usare della cosa comune per il migliore godimento della stessa. Evidenziano che nella specie si trattava di una veranda rimovibile, atta a limitare la dispersione energetica lamentata dall&#8217;appartamento ed a garantire all&#8217;inquilina, invalida al 65%, un isolamento termico, acustico e igronomico consono alle sue precarie condizioni di salute.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, involgendo una problematica non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito e come tale non affrontata dal giudice del gravame, il quale, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha dato atto che le questioni attinenti alla invalidità della N. ed alla necessità di un&#8217;abitazione meglio isotata termicamente è stata tardivamente sollevata dell&#8217;appellata nella comparsa conclusionale.</p>
<p>7) Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti denunciano la violazione dell&#8217;art. 1138 c.c.. Sostengono che l&#8217;art. 6 del Regolamento condominiale, essendo stato approvato a maggioranza, non ha natura contrattuale e che, pertanto, attraverso esso non è possibile introdurre disposizioni pregiudizievoli dei diritti personali.</p>
<p>Anche tale motivo è inammissibile, introducendo una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non hanno dedotto di aver tempestivamente proposto nel giudizio di merito.</p>
<p>8) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 09 agosto 2012 n. 14346</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto alla Riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

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		<description><![CDATA[Il proprietario di un immobile può installare un apparato di videosorveglianza se terzi vantano diritto d'uso su parte dell'immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIORETTI Francesco Maria &#8211; Presidente -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CAMPANILE Pietro &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>R.S. Elettivamente domiciliato in Roma, viale Libia, n. 167, nello studio dell&#8217;avv. Giovanni Borrelli; rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pustorino Franco, giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RI.MA. Elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 4 (studio Internullo), nello studio dell&#8217;avv. Gemelli Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Messina, n. 24, depositata in data 2 dicembre 2009;<br />
sentita la relazione all&#8217;udienza del 24 aprile 2012 del consigliere Dott. Pietro Campanile;<br />
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1 &#8211; Con ricorso presentato in data 30 aprile 2009 ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 al Tribunale di Messina Ri.Ma., premesso di essere assegnataria di un immobile di proprietà del suocero R.S., esponeva che costui aveva installato, sia sul cancello, sia sul portone d&#8217;ingresso del fabbricato, dei dispositivi di video-controllo, da lei ritenuti lesivi del proprio diritto alla riservatezza; chiedeva, pertanto, che fosse ordinata la rimozione di tale impianto, con condanna del R. al risarcimento dei danni.</p>
<p>1.1 &#8211; Si costituiva l&#8217;intimato, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il fabbricato in questione non costituiva un condominio, essendone egli proprietario in via esclusiva, ed essendo ricorso ai sistemi di videosorveglianza per aver subito intimidazioni e minacce.</p>
<p>1.2 &#8211; Il Giudice adito, con la decisione indicata in epigrafe, rilevato che la proprietà esclusiva del fabbricato non era ostativa alla qualificazione come &#8220;comuni&#8221;, in quanto utilizzate anche dalla ricorrente, delle aree controllate dalle telecamere fatte installare dal R., impegnate dalla Ri. per il transito, riteneva pretestuose le affermazioni dell&#8217;intimato, in quanto l&#8217;episodio di maggiore gravità da lui denunciato, vale a dire l&#8217;esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in direzione di un balcone dell&#8217;abitazione, era avvenuto circa due anni prima rispetto alla predisposizione del sistema di video-controllo, mentre alcuni furti, pure indicati per giustificare l&#8217;adozione di tale rimedio, erano parimenti giudicati irrilevanti sotto il profilo causale, in quanto avvenuti in epoca successiva.</p>
<p>Veniva pertanto affermato che, il controllo della zona antistante l&#8217;abitazione della ricorrente non fosse giustificato da esigenze di tutela tali da consentire una violazione della riservatezza della Ri., consistente nella possibilità di controllare, essendo prevista la conservazione dei dati registrati, ogni suo movimento in entrata o in uscita. Veniva, quindi, disposta la rimozione dell&#8217;impianto, mentre veniva rigettata, in quanto ritenuta sfornita di prova, la pretesa di contenuto risarcitorio.</p>
<p>1.3 &#8211; Per la cassazione di tale decisione il R. propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo, illustrato da memoria, cui la Ri. resiste con controricorso e con successiva memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2 &#8211; Deve preliminarmente rilevarsi che il presente ricorso è ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13.</p>
<p>2.1 &#8211; Va altresì dato atto dell&#8217;assenza di censure, da parte della Ri., in merito al rigetto della domanda risarcitoria, ragion per cui il giudizio rimane incentrato unicamente sulla liceità o meno, ai sensi del citato D.Lgs. n. 196 del 2003, dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza.</p>
<p>2.2 &#8211; Con unico e articolato motivo il R. deduce violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 e delle norme di attuazione emanate dal garante per la protezione dei dati personali il 20 maggio 2005, nonchè vizio di motivazione, sostenendosi: a) che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna lesione della riservatezza, riguardando l&#8217;impianto di videosorveglianza (nel quale le immagini, per altro non registrate su bobine, venivano conservate per tre giorni, ed erano visionabili solo dall&#8217;A.G.) soltanto l&#8217;area cortilizia (si richiama, in proposito, la giurisprudenza formatasi, in relazione alla fattispecie di cui all&#8217;art. 615 bis c.p. in tema di aree condominiali); b) il consenso della Ri. non era comunque richiesto essendo il R. unico proprietario del fabbricato, e sussistendo fondate ragioni, ai fini della tutela dei propri beni e della propria incolumità, del ricorso al videocontrollo.</p>
<p>3- I diversi profili di censura, che, per la loro intima connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.</p>
<p>Il Tribunale di Messina ha proceduto a una disamina delle questioni relative al c.d. bilanciamento degli interessi, allo scopo di verificare se le deduzioni del resistente circa le esigenze di sicurezza posta alla base dell&#8217;istallazione del sistema di videosorveglianza fossero o meno fondate, senza tuttavia procedere a una doverosa ed accurata indagine preliminare circa la ricorrenza dei presupposti per l&#8217;applicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003,, invocato in via esclusiva dalla Ri.. Tale imprescindibile esame, consentito in questa sede dalla deduzione della violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, e delle norme di attuazione del Garante del 20 maggio 2005, induce a ritenere che la fattispecie considerata esuli, per le seguenti ragioni, dalla disciplina di riferimento.</p>
<p>4 &#8211; Non può dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l&#8217;immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire &#8220;dato personale&#8221; ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), noto anche come &#8220;codice privacy&#8221;. In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999; 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), nonchè la decisiva circostanza della previsione, nell&#8217;ambito del codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza.</p>
<p>Mette conto di richiamare, inoltre, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d&#8217;Europa; la direttiva n. 95/46 CE, art. 2, lett. a), nonchè il documento di lavoro sulla videosorveglianza WP67/2002, adottato il 25 novembre 2002 dal Gruppo dei Garanti europei costituito ai sensi dell&#8217;art. 29 della citata direttiva.</p>
<p>5 &#8211; Non ricorrono, tuttavia, gli ulteriori aspetti di natura oggettiva previsti dal complesso delle disposizioni che regolano la materia. Con riferimento all&#8217;ambito di applicazione del richiamato D.Lgs. n. 196 del 2003, deve infatti richiamarsi la norma (art. 5, comma 3), secondo cui &#8220;il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all&#8217;applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione&#8221;.</p>
<p>5.1 &#8211; In relazione a tale disposizione, nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, al par. 6.2.5., dedicato alle , &#8220;riprese nelle aree comuni&#8221;, applicabile &#8220;ratione temporis&#8221; (ma nella successiva deliberazione in data 8 aprile 2010 &#8211; par. 6.1 &#8211; non si rinvengono significative differenze), si afferma che &#8220;l&#8217;installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all&#8217;interno di condominii e loro pertinenze (es. posti auto, box), benchè non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l&#8217;adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l&#8217;angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l&#8217;accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l&#8217;abitazione di altri condomini. Il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprieta), da studi professionali, società o da enti no profit. L&#8217;installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all&#8217;esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico). La valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi)&#8221;.</p>
<p>5.2 &#8211; Onde verificare quale delle ipotesi sopra descritte ricorre nel caso in esame, debbono richiamarsi i dati fattuali emergenti dalla decisione impugnata:</p>
<p>a &#8211; l&#8217;intero fabbricato nel cui cortile è stato installato l&#8217;impianto di videosorveglianza è di proprietà di R. S.. La nuora Ri. occupa una porzione di detto immobile quale assegnataria, essendole stati affidati i figli minori nell&#8217;ambito di giudizio di separazione personale.</p>
<p>b &#8211; l&#8217;impianto è costituito da telecamere collocate sul cancello che consente l&#8217;accesso al giardinetto e sul portoncino d&#8217;ingresso.</p>
<p>c &#8211; secondo le informazioni rese dalla ditta Demotica S.r.l., acquisite agli atti e trascritte nel ricorso, il sistema non è dotato di bobine a nastro per la registrazione, ma di un hard disc, che registra e salva, per soli tre giorni, le immagini, le quali potranno essere esaminate non dal R., ma dall&#8217;A. G. a seguito della denuncia di un fatto illecito penalmente rilevante.</p>
<p>5.3 &#8211; La questione più delicata che la presente vicenda pone consiste nella qualificazione giuridica, per i fini che qui interessano, della figura dell&#8217;unico proprietario di un immobile, allo scopo di stabilire se ricorrano i presupposti, così come indicati anche dal Garante per la protezione dei dati personali, per il superamento di quell&#8217;ambito di esclusione dell&#8217;applicazione del &#8220;codice privacy&#8221;, come delineato dallo stesso D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5, comma 3, sopra richiamato.</p>
<p>Posto che, come si legge nella seconda proposizione del punto 6.2.5 del provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza del 2004, &#8220;il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no-profit&#8221;, si tratta di stabilire se la figura dell&#8217;unico proprietario di un fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, sia assimilabile al condominio. Certamente un&#8217;interpretazione letterale dei lemmi &#8220;più proprietari o condomini&#8221; induce a fornire una risposta negativa al quesito, dovendosi per altro ritenere che in una materia come quella in esame, in cui si dispongono restrizioni e sanzioni, non sia consentito il ricorso all&#8217;applicazione analogica.</p>
<p>5.3 &#8211; Deve altresì richiamarsi il contenuto della segnalazione sulla videosorveglianza nei condomini effettuata al Parlamento e al Governo, in data 13 maggio 2008, dal Garante per la protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla rappresentazione dell&#8217;inesistenza di una puntuale regolamentazione della materia. In tale documento si precisa che nei provvedimenti di carattere generale già emanati (compreso quello in esame, del 29 aprile 2004), &#8220;il Garante non si è soffermato specificamente sulle condizioni di liceità per il trattamento di dati personali all&#8217;interno dei condomini: non sono stati di conseguenza identificati nè i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), nè le eventuali maggioranze da rispettare&#8221;.</p>
<p>La qualificata denuncia di una lacuna sul piano normativo si traduce anche nell&#8217;interpretazione, in un certo senso autentica, della richiamata delibera del 2004 dello stesso Garante, con la conseguenza che il proprietario unico di un immobile, ancorchè parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 3, del più volte richiamato codice, persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi, come quello oggetto di scrutinio, in cui i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.</p>
<p>5.4 &#8211; Deve pertanto escludersi, con riferimento alla fattispecie in esame, tanto la ricorrenza, in capo al R., della qualità di &#8220;titolare del trattamento dei dati&#8221;, ai sensi del D.Lgs n. 169 del 2003, art. 28 quanto, la necessità di un bilanciamento degli interessi ai sensi del cit. D.Lgs., art. 24, in quanto nell&#8217;ipotesi prevista dal più volte richiamato art. 5, comma 3, la valutazione dei contrapposti interessi è stata effettuata in via preventiva e generale dal legislatore.</p>
<p>Per completezza di esposizione si rileva che la verifica, sotto il profilo meramente diacronico, del nesso fra l&#8217;installazione dell&#8217;impianto di video-controllo da parte del R. e gli atti di vandalismo subiti e denunciati, per come operata dal giudice del merito, non resiste al vaglio logico-giuridico, non potendosi dubitare della concorrente funzione preventiva del ricorso a un sistema di videosorveglianza. In altri termini, la collocazione cronologica degli episodi di furto e di danneggiamento non rileva rispetto alla necessità di tutela dei proprio beni perseguita dal ricorrente; al contrario, la loro sussistenza conferma la fondatezza del ricorso a un impianto che, oltre a consentire l&#8217;eventuale individuazione dei responsabili di ulteriori atti di vandalismo, è intrinsecamente dotato di efficacia dissuasiva.</p>
<p>6 &#8211; La menzionata delibera del 2003 del Garante per la protezione dei dati personali prevede, al punto 6.2.5, opportunamente richiamando il disposto del codice (art. 5, comma 3), l&#8217;adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice), al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Sotto tale profilo, non può prescindersi dal costante orientamento di questa Corte, secondo cui le aree comuni non rientrano nei concetti di &#8220;domicilio&#8221;, &#8220;privata dimora&#8221; nè &#8220;appartenenze di essi&#8221; ai quali si riferisce l&#8217;art. 614 c.p. (richiamato dall&#8217;art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all&#8217;uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all&#8217;art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (Cass. pen. 29 ottobre 2008, n. 44701; 10 novembre 2006 n. 5591; 25 ottobre 2006 n. 37530).</p>
<p>Deve altresì rilevarsi come la Corte costituzionale, nella nota decisione n. 149 del 2008, dopo aver premesso che l&#8217;art. 14 Cost.</p>
<p>tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi; ed dopo aver precisato che, nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell&#8217;inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto, &#8220;come presidio di un&#8217;intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa &#8211; attraverso l&#8217;uso di strumenti tecnici &#8211; anche senza la necessità di un&#8217;intrusione fisica&#8221;, ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Se quindi l&#8217;azione &#8211; pur svolgendosi in luoghi di privata dimora &#8211; può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si tratta dello spazio, esterno al fabbricato, intercorrente fra il cancello e il portone d&#8217;ingresso), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi che, anche con riferimento al residuale criterio fondato sulla verifica di eventuali interferenze illecite nella vita privata, l&#8217;installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza per cui è processo non sia lesiva del diritto azionato dalla Ri. con la domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 2003, art. 152.</p>
<p>7 &#8211; Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto. Alla cassazione della decisione impugnata consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito della causa, nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla Ri..</p>
<p>8 &#8211; La novità e la peculiarità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.</p>
<p>9 &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 154, comma 6, del codice privacy va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente decisione al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Ri.Ma..</p>
<p>Dichiara compensate fra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p>Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente decisione al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 06 ottobre 2005 n. 19460</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[19460]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà comune]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza molto interessante della Corte di Cassazione che spiega sino a che punto il singolo condomino sia proprietario della cosa comune ed i poteri che ha in relazione alla tutela di essa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -<br />
Dott. Olindo SCHETTINO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Massimo ODDO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Salvatore BOGNANNI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo CORRENTI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>O.V., O.R., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9,presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLO SPALLINA, che li difende unitamente all&#8217;avvocato SAVERIO LUPPINO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.F., T.P., T.F., B.A., C.C., N.P., T.A., V.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1149/02 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 18/12/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/05 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 22-1-1998, B.A., P.F., T.P., T.F., C.C., N.P., T.A. e V.C. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Bologna O.V. ed O.R. per sentire accertare il diritto di proprietà ad essi spettante, nella loro qualità di comproprietari e condómini, sul sottotetto sovrastante l&#8217;appartamento di proprietà delle convenute e per chiedere la condanna delle stesse alla restituzione del locale.</p>
<p>Le convenute non si costituivano ed erano, pertanto, dichiarate contumaci.</p>
<p>L&#8217;adito tribunale, con sentenza dell&#8217;11-10-1999, accoglieva la domanda e compensava interamente le spese di causa.</p>
<p>Proposto appello da O.V. e R., e costituitisi gli attori per resistervi, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18-12-2001, dichiarata la nullità dell&#8217;atto di citazione notificato il 22-1-1998, ha accertato il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all&#8217;ultimo piano del fabbricato condominiale posto in Bologna, via, ed ha dichiarato tenute e condannate le predette O. alla restituzione a detti condómini del descritto sottotetto; ha dichiarato, inoltre, compensate tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p>Questa che segue, in sintesi, la motivazione della decisione.</p>
<p>Ritenuta fondata, per mancata indicazione dei nominativi degli attori, l&#8217;eccezione di nullità dell&#8217;atto di citazione introduttivo del giudizio, sollevata dalle appellanti, e dichiarata tale nullità, la corte ha ritenuto, peraltro, che, non vertendosi in alcuna delle ipotesi previste per la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., la causa andava decisa nel merito, dovendosi escludere, altresì, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini.</p>
<p>Ha stabilito, quindi, da un lato, che O.R. non ha usucapito il locale di cui trattasi, essendo mancata la prova del possesso continuato ed ininterrotto, da parte sua, dell&#8217;immobile per oltre venti anni a decorrere dal 30-3-1963; e, dall&#8217;altro, che dalla clausola n. 9 del contratto di vendita in data 30-3-1963, intercorso tra il costruttore e gli originari acquirenti, risulta l&#8217;attribuzione ai coniugi O. &#8211; G. soltanto &#8220;del diritto di usare della parte del sottotetto sovrastante agli appartamenti con diritto esclusivo, salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi e salvi i diritti del condominio per gli impianti installati nel sottotetto, sia per gli accessori che per la manutenzione&#8221;.</p>
<p>La corte ha evidenziato, poi, che la natura condominiale del sottotetto si ricava, ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., oltre che dalla sua struttura, anche dal fatto che è preponderante l&#8217;uso comune cui è destinato, a causa degli impianti ivi collocati, e dall&#8217;ulteriore circostanza che si accede ad esso dal pianerottolo esistente al termine dell&#8217;ultima rampa di scale, che costituisce sicuramente parte comune.</p>
<p>Tutto ciò assodato e stabilito, ne consegue, secondo la corte, che il sottotetto deve essere restituito agli appellati condómini che l&#8217;hanno richiesto, essendosi estinto, con la morte dei titolari O.E. e G.C., in virtù del combinato disposto degli artt. 979 e 1026 c.c, il titolo (diritto d&#8217;uso) costituito in loro favore dal costruttore-venditore con l&#8217;atto di compravendita del 30-3-1963.</p>
<p>Ricorrono per la cassazione della sentenza O.R. e V., deducendo quattro motivi di gravame.</p>
<p>Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Denunciano le ricorrenti:</p>
<p>1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 383 e 384 c.p.c. Con questo motivo le ricorrenti si dolgono del fatto che la corte, pur avendo dichiarato la nullità della citazione per mancata indicazione dei nomi degli attori, non ha rimesso la causa al primo giudice in applicazione dell&#8217;art. 354 c.p.c.; ciò essendo possibile, anche se non previsto da questa norma, nella prospettiva di un&#8217;auspicabile equiparazione dei vizi di nullità della notifica a quelli di nullità della citazione ed avuto riguardo, altresì, all&#8217;affinità dei due vizi, siccome compiuta dagli artt. 294, 1° co., e 327, 2° co., c.p.c., nonché alla loro assimilazione compiuta per effetto della intervenuta riforma del&#8217;90.</p>
<p>Non sussiste la denunciata violazione di legge.</p>
<p>La nullità della citazione per violazione dell&#8217;art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. non è equiparabile a quella della notificazione, essendo fin troppo evidente la differenza delle conseguenze dell&#8217;una o dell&#8217;altra nullità in punto di regolare instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; regola, questa, correlata, sul piano costituzionale, sia all&#8217;indefettibile principio dell&#8217;eguaglianza affermata dall&#8217;art. 3 Cost., sia al diritto di difesa, dichiarato dall&#8217;art. 24, secondo comma, Cost., inviolabile in ogni stato e grado del giudizio.</p>
<p>In perfetta coerenza con tale principio, il codice di rito stabilisce (art. 354 c.p.c.) che, solo in caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva, la causa, dichiarata dal giudice di appello la nullità, deve essere rimessa al primo giudice, evidentemente per intervenuta violazione della regola del contraddittorio; laddove, la nullità della citazione non pregiudica il diritto di difesa del convenuto, il quale è posto in grado di partecipare al giudizio, costituendosi, o di rimanere contumace.</p>
<p>Correttamente, pertanto, la corte di appello, dichiarata la nullità della citazione, ha trattenuto la causa, decidendola nel merito.</p>
<p>2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 948 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.</p>
<p>Anche tale censura è priva di pregio.</p>
<p>È stato affermato e ribadito da questa Suprema Corte che l&#8217;azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (sent. n. 6697/2002). Coerente applicazione di tale principio al condominio è quella per cui, avendo per oggetto, il diritto del condómino, la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, ciascun condómino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini (sent. n. 10478/1998, n. 12255/97).</p>
<p>Nella fattispecie, gli attori hanno agito, come è stato precisato in sentenza, al fine di far accertare la proprietà condominiale del sottotetto nei confronti delle convenute, e non già per far dichiarare di avere acquistato essi soli la proprietà esclusiva del predetto locale, e, pertanto, non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo agli altri condómini; e, dunque, la corte, nel respingere l&#8217;eccezione sollevata dalle appellanti, ha fatto corretta applicazione della legge.</p>
<p>3) Omessa, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 979-1026, 1362 e segg. c.c. e 354 c.p.c., con riferimento alla interpretazione data dalla corte alla clausola n. 9 del contratto di compravendita del 30-3-1963, secondo cui il costruttore-venditore avrebbe attribuito ai coniugi O. &#8211; G. il solo diritto d&#8217;uso del sottotetto; mentre, a ben vedere, da una complessiva valutazione di tutte le circostanze del caso, dallo stato dei luoghi e da una lettura più attenta della predetta clausola, si evince che il venditore aveva inteso, da un lato, escludere il sottotetto dalle parti comuni e non ricollegarne, dall&#8217;altro, e correlativamente, la proprietà al condominio.</p>
<p>Le ricorrenti si dolgono, inoltre, che la corte non ha ritenuto fondata la loro domanda volta a vedersi riconosciute proprietarie del sottotetto per intervenuta usucapione.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Per quanto riguarda questo secondo profilo, la censura, prima che infondata, è inammissibile, posto che le ricorrenti propongono, a conforto del loro assunto &#8211; che, per quanto è dato comprendere, interesserebbe, comunque, solo la posizione di O.R. &#8211; una lettura delle risultanze processuali, sulla base di deduzioni e prospettazioni di fatti e di circostanze che chiaramente non possono essere prese in considerazione in questa sede.</p>
<p>Con riguardo, poi, alla criticata interpretazione della clausola n. 9 del contratto del 30-3-1963, premesso che quella fornita dalla corte &#8211; in ordine alla ritenuta attribuzione agli originari acquirenti degli appartamenti del mero uso della cosa ed alla contestuale considerazione dei diritti del condominio, ancorché limitata agli impianti ivi installati &#8211; appare del tutto logica ed aderente al tenore letterale della clausola stessa, va rilevato che, al fine di dare ulteriore conto del proprio convincimento circa la natura condominiale del sottotetto, quel giudice ha svolto pertinenti e significative argomentazioni, anche sulla base di elementi di fatto concernenti le caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto, la possibilità di accedervi solo a mezzo di una scala comune e la collocazione nel locale di impianti condominiali.</p>
<p>4)Violazione degli artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c. &#8211; Nullità del provvedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione alla contraddittorietà tra le affermazioni contenute nella motivazione, le quali &#8220;comporterebbero quantomeno il riconoscimento del diritto di parte comune del sottotetto e l&#8217;accertamento della comproprietà dello stesso in capo a tutti i condomini&#8221;, e le espressioni usate nel dispositivo, con cui la corte afferma che: &#8220;accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti&#8230;&#8230;&#8230;&#8221;, e &#8220;dichiara tenute e condanna O.R. e V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>La corte ha accolto la domanda degli attori in quanto ha ritenuto che il sottotetto è parte comune dell&#8217;edificio, ma, poi, ha così statuito nel dispositivo: &#8220;accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condomini sul sottotetto sovrastante &#8230;&#8230;&#8230;.&#8221;, e &#8220;dichiara tenute e condanna O.R. e O.V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>Ora, è evidente che la predetta statuizione si pone in contrasto o, quanto meno, non appare perfettamente coerente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza e poste a base della corretta decisione adottata dalla corte, circa l&#8217;accertata e ritenuta proprietà comune del sottotetto, non risultando aderente al contenuto di siffatta decisione la declaratoria del diritto di proprietà solo &#8220;in capo agli appellati condómini&#8221; e la condanna delle O. &#8220;alla restituzione (solo) ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che, fermo restando quanto già deciso circa &#8220;il carattere di parte comune dell&#8217;edificio riconosciuto al sottotetto&#8221;, emetterà le disposizioni consequenziali ai fini dell&#8217;attuazione della decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 OTT. 2005.</p>
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