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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; terzo danneggiato</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1737</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 14:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[comunione dei beni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[terzo danneggiato]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il padre funge da acquirente ed il figlio paga l'immobile, per estromettere la nuora dalla comunione dei beni, questa può provare la simulazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28894/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1910/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 27/4/1998 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo l&#8217;accertamento della simulazione di un contratto con il quale nel 1979 (OMISSIS), padre di (OMISSIS), aveva acquistato un immobile da (OMISSIS); l&#8217;attrice, premesso di essere coniuge di (OMISSIS) in regime di comunione dei beni, assumeva che il contratto di compravendita era simulato e che l&#8217;effettivo acquirente era il proprio coniuge (OMISSIS).</p>
<p>In via subordinata l&#8217;attrice, sul presupposto che il proprio coniuge si era accollato tutte le spese afferenti all&#8217;acquisto dell&#8217;appartamento e alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dalla data del rogito, chiedeva condannarsi (OMISSIS) al pagamento in suo favore della meta&#8217; dei relativi importi.</p>
<p>L&#8217;alienante ( (OMISSIS)) restava contumace, l&#8217;acquirente (OMISSIS) chiedeva il rigetto delle domande e il coniuge (OMISSIS) aderiva alle domande dell&#8217;attrice.</p>
<p>Con sentenza del 27/8/2001 il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande della (OMISSIS) e la Corte di appello di Milano con sentenza del 20/7/2005 rigettava il suo appello; nel procedimento di appello rimanevano contumaci tutti gli appellati.</p>
<p>La Corte di Appello rilevava:</p>
<p>- che la dedotta simulazione relativa poteva essere provata (trattandosi di contratto per il quale e&#8217; prevista la forma scritta ad substantiam) nei rapporti tra le parti solo con la controdichiarazione e non con la prova orale richiesta dall&#8217;attrice;</p>
<p>- che l&#8217;attrice non poteva essere considerata terza creditrice (come tale ammessa alla prova della simulazione con qualsiasi mezzo) perche&#8217; il suo preteso credito, pregiudicato dalla simulazione non sussiste se non in funzione dell&#8217;efficacia del negozio in tesi simulato e, quindi, non ha carattere di autonomia rispetto al contratto oggetto di simulazione, ma si identifica con la comproprieta&#8217; pro indiviso dell&#8217;immobile;</p>
<p>- che legittimati a far valere la simulazione ai sensi dell&#8217;articolo 1415 c.c., comma 2 non sono i terzi indistintamente, ma solo i terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla simulazione.</p>
<p>Sotto quest&#8217;ultimo profilo, la Corte distrettuale osservava che la (OMISSIS) non poteva vantare un diritto attuale sul patrimonio (che intendeva implementare con l&#8217;accertamento della sua proprieta&#8217;) del proprio coniuge (in tesi acquirente) e, nel caso in cui avesse voluto sostenere che l&#8217;acquisto era avvenuto con denaro appartenente alla comunione, essa avrebbe assunto la qualita&#8217; di parte (acquirente effettiva, fittiziamente interposta) dei contratto con effetto ex tunc, con conseguente onere di fornire la prova della simulazione.</p>
<p>- che in nessun atto del processo era stato indicato quale fosse la fonte del credito vantato nei confronti del suocero, cosi&#8217; che la causa petendi era rimasta indeterminata precludendo una valutazione positiva della fondatezza della pretesa.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.</p>
<p>Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>In ordine ai quesiti di diritto formulati dalla ricorrente si rileva che la sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata in data anteriore all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. (inserito dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 e ora abrogato) che imponeva a pena di inammissibilita&#8217; la formulazione del quesito di diritto;</p>
<p>pertanto le disposizioni contenute nella menzionata norma non sono applicabili in questo processo.</p>
<p>1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 111 c.c., articolo 1415 c.c., comma 2 e articolo 1417 c.c. e sostiene che doveva essere considerata terza pregiudicata rispetto all&#8217;azione di simulazione in quanto era rimasta estranea al negozio simulato e che, stante il disposto dell&#8217;articolo 177 c.c., essa vantava un diritto sul patrimonio comune e, quindi, non poteva esserle precluso il diritto di provare la simulazione senza limitazioni probatorie; formula un quesito volto a stabilire se il coniuge in regime di comunione legale possa considerarsi terzo creditore nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di simulazione rispetto all&#8217;acquisto, da parte dell&#8217;altro coniuge, di un bene immobile acquistato con fondi comuni.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; fondato e il giudice di appello non poteva precludere alla ricorrente la prova testimoniale sul presupposto che non fosse &#8220;terza&#8221; rispetto alla simulazione.</p>
<p>La ricorrente, infatti., non ha partecipato alla stipulazione del contratto di vendita, non risulta avere preso parte all&#8217;accordo simulatorio che intende provare e neppure aveva la possibilita&#8217;, essendo estranea all&#8217;accordo, di procurarsi una prova scritta del medesimo; pertanto deve essere considerata soggetto terzo.</p>
<p>L&#8217;articolo 1415 c.c., comma 2 attribuisce al terzo la legittimazione a far valere la simulazione quando questa pregiudichi i suoi diritti; v&#8217;e&#8217; pregiudizio quando l&#8217;apparenza dell&#8217;atto incide negativamente sulla posizione giuridica del terzo collegata alla situazione concreta posta in essere dai contraenti (v., in motivazione, Cass. 30/3/2005 n. 6651).</p>
<p>Non puo&#8217; essere esclusa la legittimazione, quale terzo (con la conseguente liberta&#8217; di prova), del coniuge, in comunione legale che sui bene acquistato dall&#8217;altro coniuge acquista ex lege la comproprieta&#8217; solidale, ma che non puo&#8217; far valere l&#8217;acquisto alla comunione perche&#8217; per effetto della simulazione e&#8217; attribuita ad altri l&#8217;apparente titolarita&#8217; del bene; in altri termini, nella fattispecie, la simulazione (da provarsi, ai sensi dell&#8217;articolo 1417 c.c. senza le limitazioni ritenute dalla Corte territoriale) impoverisce il patrimonio della comunione legale e sottrae al coniuge il diritto che gi attribuisce l&#8217;articolo 177 c.c., lettera a) e i diritti conseguenti alla comproprieta&#8217; sul bene (come ad esempio abitarlo senza dovere pagare un canone di locazione all&#8217;apparente proprietario, come pare desumersi dall&#8217;esposizione del fatto contenuta nel ricorso, oppure partecipare all&#8217;amministrazione comune come le riconosce l&#8217;articolo 180 c.c.).</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al rigetto della domanda, subordinata, di pagamento del 50% delle somme erogate dal proprio marito in costanza di matrimonio, attingendo dai fondi comuni, per l&#8217;acquisto dell&#8217;appartamento e per la gestione dei medesimo e sostiene che se il bene non e&#8217; entrato in comunione, l&#8217;intestatario si e&#8217; arricchito delle spese inerenti e che il giudice di appello, trascurando il suo dovere di applicare al fatto esposto la pertinente normativa, essendo suo compito qualificare la domanda proposta, non ha motivato o ha insufficientemente motivato la conclusione per la quale l&#8217;attrice non avrebbe indicato la causa petendi in fatto.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo motivo e dalla conseguente cassazione della sentenza di appello in quanto attiene alla domanda (di rimborso di delle spese l&#8217;acquisto del bene e per le spese di gestione, tutte asseritamente sostenute con denaro comune) che era stata proposta in via subordinata il caso di mancato accoglimento della domanda principale di simulazione relativa.</p>
<p>3. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento dei secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio anche per le spese a diversa sezione della Corte di Appello di Milano che pronuncera&#8217; osservando il principio di diritto secondo il quale il coniuge in regime di comunione legale ed estraneo all&#8217;accordo simulatorio e&#8217; legittimato, in quanto terzo pregiudicato, a far valere e a provare senza limitazioni, probatorie la simulazione per effetto della quale, in tesi, un bene, non personale, acquistato dall&#8217;altro coniuge durante il matrimonio e&#8217; intestato a persona diversa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.</p>
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