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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; telecomando</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6826</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[cancello automatico]]></category>
		<category><![CDATA[chiavi]]></category>
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		<description><![CDATA[Si può installare un cancello automatico su di un altrui fondo? Se sì a quali condizioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19888/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 753/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Prato, con sentenza 19.4.2002 ha rigettato la domanda possessoria proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del condominio (OMISSIS), ritenendo che l&#8217;installazione, da parte del convenuto, di un cancello sul proprio fondo, gravato di servitu&#8217; di passaggio, a favore di quello degli attori, non avesse costituito aggravio, se non minimo e compensato dal beneficio della sicurezza che l&#8217;opera aveva apportato, stante la consegna di chiavi e di telecomando, la non eccessiva distanza dalla via pubblica e l&#8217;uso non implicante frequenti contatti con visitatori (deposito e taverna). La Corte di appello di Firenze, con sentenza 753/2005, in riforma ha accolto la domanda possessoria, disponendo l&#8217;installazione a cura e spese dell&#8217;appellato di un campanello elettrico con citofono e richiamando la giurisprudenza di legittimita&#8217; che ravvede un aggravamento della servitu&#8217; di passaggio tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l&#8217;esercizio con le stesse modalita&#8217;. La consegna delle chiavi e del telecomando non erano sufficienti. Ricorre il condominio (OMISSIS) con tre motivi, resistono le controparti. All&#8217;udienza del 25.6.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso, adempimento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta nullita&#8217; della sentenza ai sensi dell&#8217;articolo 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo posto che nella prima si afferma che, poiche&#8217; non e&#8217; dato sapere se l&#8217;edificio dei ricorrenti gia&#8217; disponesse di citofono, le opere che il condominio dovra&#8217; eseguire saranno limitate al collegamento del nuovo impianto con l&#8217;interno del fabbricato, restando a carico degli appellanti l&#8217;eventuale installazione, ivi di un impianto citofonico, mentre nel secondo si dispone che l&#8217;appellato installi, a lato del cancello, ed a sua cura e spese, un campanello elettrico, con citofono, collegandolo all&#8217;interno dell&#8217;edificio degli appellanti.</p>
<p>I controricorrenti replicano che il contrasto non esiste in quanto la condanna si sostanzia nell&#8217;installazione a cura e spese del condominio a lato del cancello di un campanello con citofono collegato con l&#8217;interno dell&#8217;edificio degli appellanti, i quali avranno invece onere di dotare l&#8217;interno di un citofono collegato con quello esterno, proprio perche&#8217; non era dato sapere se detto edificio gia&#8217; disponesse di citofono.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1030, 1064 e 1067 c.c., del principio &#8220;servitus in facendo consistere nequit&#8221; e vizi di motivazione.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., e articolo 57 disp. att. in ordine ai criteri di liquidazione delle spese.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>In ordine al primo motivo il contrasto e&#8217; solo apparente sia in relazione a quanto dedotto in risposta dai controricorrenti sia perche&#8217; chiaramente si dispone che l&#8217;appellato, a sue cure e spese, installi, a lato del cancello, un campanello elettrico con citofono, collegandolo all&#8217;interno degli edifici, restando a carico degli appellanti l&#8217;eventuale installazione ivi (cioe&#8217; all&#8217;interno) di un impianto citofonico.</p>
<p>In ordine al secondo motivo non pertinente sembra il richiamo a noti principi in tema di servitu&#8217;, peraltro questioni nuove, rispetto ad una controversia possessoria per la quale correttamente la sentenza ha fatto riferimento alle modalita&#8217; di esercizio del possesso riguardo all&#8217;uso di fatto esplicato dal possessore nell&#8217;anno antecedente allo spoglio ed alla non contestazione della fattispecie.</p>
<p>Proprio in tema di collocazione del cancello con consegna delle chiavi (e/o del telecomando) la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha, con indirizzo ormai consolidato, statuito che bisogna contemperare l&#8217;esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitu&#8217; (Cass. n. 27.1.2004 n. 1426, Cass. n. 20.6.2000 n. 8394, Cass. n. 18.2.2000 n. 1825, etc.), con particolare riferimento a possibili visitatori, che non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficolta&#8217;.</p>
<p>Nella specie la riforma della sentenza in appello e la previsione di installare un campanello con citofono sembra una soluzione ragionevole conforme al citato indirizzo giurisprudenziale, tanto piu&#8217; che le massime citate dal ricorrente si ritorcono contro in relazione all&#8217;inesistenza dello spoglio quando in fatto sia possibile continuare il possesso corrispondente alla servitu&#8217; di passaggio.</p>
<p>Ne&#8217; e&#8217; denunciabile, in sede di legittimita&#8217;, l&#8217;apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita&#8217; degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso tutelabile ove, come nel caso, la motivazione sia congruamente logica e giuridicamente corretta.</p>
<p>Alla cassazione della sentenza si puo&#8217; giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>Quanto al terzo motivo se ne rileva la genericita&#8217; e la carenza di interesse perche&#8217; non si deduce una violazione delle tariffe ed un pregiudizio concreto ma la mancata indicazione dei criteri mentre il Giudice non e&#8217; onerato, in caso di mancata produzione della nota spese, dell&#8217;indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione (Cass. 28.2.2012 n. 3023).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.</p>
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