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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; supercondominio</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4340</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Supercondominio]]></category>
		<category><![CDATA[cancello]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[legittimazione ad impugnare]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[supercondominio]]></category>

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		<description><![CDATA[In un supercondominio, cosa è legittimato ad impugnare il condomino? L'apposizione di un cancello pedonale ed uno carrabile è un'innovazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5323/07) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale) dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>CONDOMINIO PALAZZO (OMISSIS) SCALA A e CONDOMINIO (OMISSIS) SCALA B, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">nonche&#8217;</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8430/07) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale) dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) SCALA A e CONDOMINIO (OMISSIS) SCALA B, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 364 del 2006, depositata il 13 luglio 2006 (e non notificata);<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) per il ricorrente principale e (OMISSIS) e (OMISSIS) per il ricorrente incidentale;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato nel luglio 1992 il sig. (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il Condominio (OMISSIS) scala B) esponendo: &#8211; che, con lettera racc. A.R. del 10 giugno 1992, l&#8217;amministratore del predetto Condominio gli aveva trasmesso copia della deliberazione assembleare adottata il 13 giugno 1992, mediante la quale erano stati decisi l&#8217;installazione di cancelli all&#8217;ingresso della proprieta&#8217; condominiale, l&#8217;affidamento dei relativi lavori, le modalita&#8217; di pagamento e la ripartizione delle spese; &#8211; che, sulla scorta dell&#8217;approvata ripartizione (computata su un importo complessivo di lire 25.000.000), esso esponente avrebbe dovuto corrispondere l&#8217;importo di lire 2.115.000, di cui lire 634.500 entro 5 giorni dalla ricezione della lettera, lire 634.500 a lavori ultimati e collaudati e la residua somma di lire 846.000 nel termine di 90 giorni dall&#8217;ultimazione stessa dei lavori; &#8211; che, tuttavia, la delibera in questione si sarebbe dovuta considerare viziata poiche&#8217; alla stessa avevano partecipato condomini privi di legittimazione, in quanto proprietari di appartamenti ricompresi nel Condominio della scala A), sicche&#8217; non si sarebbero potute ritenere raggiunte le prescritte maggioranze; &#8211; che, peraltro, la collocazione dei cancelli e della relativa muratura di sostegno risultava situata in area non condominiale e, comunque, in posizione tale da precludere il libero accesso alla sua esclusiva proprieta&#8217;, nel piazzale retrostante l&#8217;edificio condominiale; tanto premesso, chiedeva l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata deliberazione con il conseguente ordine di collocare i cancelli in modo da non pregiudicare il libero accesso alla sua proprieta&#8217;. Si costituiva in giudizio l&#8217;evocato Condominio, il quale, oltre ad instare per il rigetto della domanda principale, proponeva domanda riconvenzionale diretta all&#8217;ottenimento della restituzione, in favore dello stesso, del piazzale antistante il Condominio medesimo affinche&#8217; potesse assolvere alla sua originaria destinazione di verde e parcheggio condominiale, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. Con separato atto di citazione notificato il 6 luglio 1992, il (OMISSIS) impugnava la stessa delibera anche nei confronti del Condominio scala A), che, a sua volta, si costituiva in giudizio formulando le medesime difese avanzate dall&#8217;altro Condominio. Disposta la riunione delle due cause ed ordinata, in un primo momento, la sospensione dei lavori cui era riferita la delibera impugnata (la quale, pero&#8217;, veniva poi revocata), all&#8217;esito dell&#8217;espletata istruzione probatoria (nel corso della quale veniva anche esperita c.t.u.), il Tribunale adito, con sentenza n. 678 del 2002, accoglieva la domanda proposta dal (OMISSIS), dichiarando la nullita&#8217; assoluta dell&#8217;impugnata delibera condominiale, e rigettava le formulate domande riconvenzionali.</p>
<p>Avverso la predetta sentenza avanzava appello il sig. (OMISSIS), quale condomino del Condominio del (OMISSIS) e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei Condomini (OMISSIS) scala A) e scala B) (i quali, peraltro, rimanevano contumaci), la Corte di appello di Catanzaro, nella costituzione dell&#8217;appellato (OMISSIS), con sentenza n. 364 del 2006 (depositata il 13 luglio 2006), accoglieva il gravame e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda di annullamento della delibera condominiale proposta nell&#8217;interesse di (OMISSIS), compensava tra le parti le spese del giudizio di primo grado, dichiarava l&#8217;inammissibilita&#8217; della domanda riconvenzionale come riproposta dall&#8217;appellante e condannava il (OMISSIS) alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado in favore del (OMISSIS). A sostegno dell&#8217;adottata decisione, la Corte territoriale, previa reiezione dell&#8217;eccezione di nullita&#8217; della sentenza di primo grado e di quella di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS) (che aveva, infatti, documentalmente dimostrato di essere proprietario di uno degli appartamenti siti nel Condominio (OMISSIS) scala A), ravvisava la fondatezza del gravame sul presupposto che l&#8217;area sulla quale erano stati installati i cancelli presentava la natura (sul piano oggettivo) di cortile che afferiva ad un supercondominio in ordine al quale l&#8217;opera approvata integrava gli estremi di un&#8217;innovazione che non poteva considerarsi vietata e che, anzi, non era idonea a comportare alcun mutamento di destinazione delle aree condominiali, mirando, in contrario, a potenziare le facolta&#8217; dei condomini e a regolamentare, migliorandolo, l&#8217;uso della cosa comune impedendo a terzi estranei al condominio l&#8217;indiscriminato accesso al cortile.</p>
<p>Nei confronti della suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato in nove motivi, in ordine al quale ha resistito, in questa sede, il (OMISSIS) con controricorso, contenente anche ricorso incidentale (riferito ad un unico motivo). Nessun altro intimato risulta essersi costituito nella presente fase di legittimita&#8217;. Il ricorrente principale ha, altresi&#8217;, formulato controricorso avverso il ricorso incidentale del (OMISSIS). Il difensore del ricorrente principale ha, inoltre, depositato memoria illustrativa ai sensi dell&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., poiche&#8217; gli stessi sono riferiti alla medesima sentenza.</p>
<p>2. In via pregiudiziale, poi, deve essere respinta la richiesta (reiterata anche in sede di discussione) di cui alla prodotta &#8220;istanza di rinvio e rimessione in termini&#8221; ad opera dei difensori del controricorrente (OMISSIS) motivata dalla circostanza che l&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;udienza non era stato recapitato presso la sede effettiva del nominato domiciliatario Avv. (OMISSIS) (che l&#8217;aveva trasferita, nelle more del giudizio, da via Adige, n. 39, di Roma &#8211; quale indicata originariamente nel controricorso &#8211; in viale Somalia, 35, di Roma), con conseguente ritenuta illegittimita&#8217; della notificazione del predetto avviso presso la Cancelleria della Corte di cassazione.</p>
<p>Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (e sul presupposto che, nel caso di specie, i difensori del (OMISSIS) non avevano comunicato alla Cancelleria alcuna modificazione del luogo di domiciliazione), nel giudizio di cassazione le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 377 c.p.c., comma 2, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto l&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 2, stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l&#8217;elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto dell&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 2, si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attivita&#8217; di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che possa essere risultata acquisita &#8220;aliunde&#8221;, ancorche&#8217; il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma. Infatti, il suddetto articolo 366, comma 2, (che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell&#8217;eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all&#8217;articolo 377 c.p.c., comma 2) impone di configurare l&#8217;elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioe&#8217; alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarita&#8217; dello svolgimento del processo e dell&#8217;esecuzione dei relativi controlli; all&#8217;ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch&#8217;esso &#8211; necessariamente ed in via esclusiva &#8211; una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione, in difetto della quale e&#8217; da ritenersi legittima la comunicazione effettuata presso la stessa Cancelleria (cfr., ad es., Cass., S.U., n. 92 del 1999, ord.; Cass. n. 7309 del 2002; Cass. n. 6508 del 2004; Cass. n. 7394 del 2008).</p>
<p>3. Con il primo motivo il (OMISSIS) ha dedotto la violazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c. (in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3), formulando al riguardo, ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. (&#8220;ratione temporis&#8221; applicabile, poiche&#8217; la sentenza impugnata risulta pubblicata il 13 luglio 2006), il seguente quesito di diritto: &#8220;anche in sede di legittimita&#8217; deve essere rilevata l&#8217;inammissibilita&#8217; del gravame privo del requisito della specificita&#8217; dei motivi, ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c.?&#8221;.</p>
<p>3.1. Il motivo e&#8217; inammissibile per inosservanza del prescritto requisito di cui al citato articolo 366 bis c.p.c., siccome il formulato quesito e&#8217; assolutamente generico, non risultando puntualmente ed autonomamente correlato alla controversia in concreto. Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l&#8217;articolo 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalita&#8217; di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita&#8217; a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all&#8217;esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita&#8217; espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall&#8217;articolo 384 c.p.c., all&#8217;enunciazione del principio di diritto ovvero a &#8220;dieta&#8221; giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo &#8220;iter&#8221; argomentativo della decisione impugnata), e&#8217; richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidita&#8217; formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso &#8211; in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria &#8211; ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.</p>
<p>Cio&#8217; posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non puo&#8217; essere implicitamente desunto dall&#8217;esposizione del motivo di ricorso, ne&#8217; puo&#8217; consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poiche&#8217; una simile interpretazione si sarebbe risolta nell&#8217;abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente &#8211; con il primo motivo &#8211; si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato articolo 366 bis c.p.c., difettando del necessario connotato della specificita&#8217; e risolvendosi in un interrogativo del tutto generico e sganciato dalla concreta fattispecie.</p>
<p>4. Con il secondo motivo il predetto ricorrente ha prospettato la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. in ordine all&#8217;articolo 360 c.p.c., (senza indicare alcun riferimento ad uno dei vizi richiamati in quest&#8217;ultima norma), formulando il quesito di diritto nei seguenti termini: &#8220;e&#8217; viziata da ultrapetizione la decisione che ecceda i limiti della domanda giudiziale proposta?&#8221;.</p>
<p>4.1. Anche questo motivo e&#8217;, all&#8217;evidenza, inammissibile per assoluta genericita&#8217; del quesito formulato, risolvendosi in un interrogativo di carattere tautologico privo di specificita&#8217; in correlazione con la vicenda processuale in questione.</p>
<p>5. Con il terzo motivo il (OMISSIS) ha denunciato la violazione dell&#8217;articolo 100 c.p.c., e articoli 1131 e 1117 c.c., deducendo il seguente quesito di diritto: &#8220;il singolo condomino e&#8217; privo di legittimazione ad impugnare una sentenza che riguardi un condominio diverso da quello di appartenenza&#8221;. Ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., e&#8217; stato chiesto a questa Corte se &#8220;il singolo condomino e&#8217; privo di legittimazione ad impugnare una sentenza che riguardi un condominio diverso da quello di appartenenza&#8221;.</p>
<p>5.1. Il motivo, da ritenersi ammissibile in relazione all&#8217;osservanza del requisito di cui al richiamato articolo 366 bis c.p.c., e&#8217; infondato.</p>
<p>Con tale doglianza il ricorrente ha inteso sostenere che l&#8217;appellante (OMISSIS) era proprietario di una unita&#8217; immobiliare del condominio della scala A), ragion per cui avrebbe potuto ritenersi legittimato all&#8217;appello esclusivamente con riferimento all&#8217;ambito del condominio di era partecipe, con la sua conseguente mancanza di legittimazione in ordine all&#8217;altro condominio, relativo alla scala B).</p>
<p>Occorre, innanzitutto, evidenziare (cfr., ad es., Cass. n. 7286 del 1996 e Cass. n. 2305 del 2008) che i singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un &#8220;supercondominio&#8221; quando talune cose, impianti e servizi comuni (viale d&#8217;ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria o per l&#8217;alloggio del portiere, ecc.) contestualmente sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con piu&#8217; edifici, appartengono ai proprietari delle unita&#8217; immobiliari comprese nei diversi fabbricati e sono regolati, se il titolo non dispone altrimenti, in virtu&#8217; di interpretazione estensiva o analogica, dalle norme dettate per il condominio negli edifici. Ne consegue che le disposizioni dettate dall&#8217;articolo 1136 c.c., in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale del supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le unita&#8217; abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari.</p>
<p>Orbene, con riferimento al caso di specie, la Corte di appello ha idoneamente accertato che il (OMISSIS) aveva dimostrato, attraverso la produzione del proprio titolo di acquisto, di essere proprietario di uno degli appartamenti ubicati nel condominio (OMISSIS) scala A), donde la sua legittimazione ad impugnare la sentenza che riguardava il costituito supercondominio, non trascurandosi la decisiva circostanza che la delibera condominiale oggetto di impugnazione da parte del (OMISSIS) aveva ad oggetto l&#8217;apposizione di due cancelli su aree antistanti e comuni ad entrambi gli edifici del complesso condominiale costituente il supercondominio, ragion per cui l&#8217;impugnativa del (OMISSIS) aveva riguardato un oggetto riferibile a parti ed interessi comuni allo stesso supercondominio inteso nella sua unitarieta&#8217; (tanto e&#8217; vero che il contraddittorio era stato integrato anche nei confronti del condominio scala B). Deve, percio&#8217;, affermarsi &#8211; trovando applicazione in proposito i principi generali in materia condominiale (cfr., ad es., Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2005 e Cass. n. 14765 del 2012) che, anche nell&#8217;ipotesi di &#8220;supercondominio&#8221;, la legittimazione d agire perla tutela di diritti comuni spetta a ciascun singolo condomino (facente parte dei distinti condominiiche compongono complessivamente il supercondominio).</p>
<p>6. Con il quarto motivo risulta dedotta la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; degli articoli 1117 e 1136 c.c., con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;il supercondominio si costituisce con atto formale che regoli i rapporti tra i condomini che lo compongono e la ripartizione degli oneri tra i singoli partecipanti&#8221;.</p>
<p>6.1. Anche questo motivo (ancorche&#8217; ammissibile) e&#8217; privo di pregio giuridico. Secondo la prospettazione del ricorrente, il supercondominio, come accorpamento di due o piu&#8217; singoli condomini per la gestione di beni comuni (ferma l&#8217;autonomia amministrativa per i beni propri di ciascun distinto organismo), deve essere costituito attraverso le deliberazioni degli enti che concorrono a formarlo e, naturalmente, deve essere anche dotato di un proprio regolamento, che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno. Sulla scorta di tale presupposto, la difesa del (OMISSIS) ha inteso evidenziare che, nella fattispecie, ne&#8217; il condominio scala A), ne&#8217; quello riferito alla scala B), avevano affermato e provato l&#8217;avvenuta costituzione tra i due enti del supercondominio (che, invece, la sentenza aveva dato per costituito), non risultando prodotto alcun documento in virtu&#8217; del quale erano stati regolati i rapporti reciproci e la distribuzione degli oneri tra i proprietari delle diverse unita&#8217; immobiliari.</p>
<p>La riportata ricostruzione non e&#8217; corretta sul piano giuridico.</p>
<p>Infatti, secondo la giurisprudenza praticamente consolidata di questa Corte (cfr, ad es., Cass. n. 2305 del 2008; Cass. n. 13883 del 2010; Cass. n. 17332 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 19939 del 2012), ai fini della costituzione di un supercondominio, non e&#8217; necessaria ne&#8217; la manifestazione di volonta&#8217; dell&#8217;originario costruttore ne&#8217; quella di tutti i proprietari delle unita&#8217; immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 1117 c.c., (quali, ad esempio, il viale d&#8217;ingresso, l&#8217;impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l&#8217;alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorieta&#8217; necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarita&#8217; &#8220;pro quota&#8221; su tali parti comuni e l&#8217;obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. In altri termini, al pari del condominio negli edifici, regolato dall&#8217;articolo 1117 c.c. e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere &#8220;ipso iure et facto&#8221;, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d&#8217;apposite manifestazioni di volonta&#8217; o altre esternazioni e tanto meno d&#8217;approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per cio&#8217; appartenenti, &#8220;pro quota&#8221;, ai proprietari delle singole unita&#8217; immobiliari comprese nei diversi fabbricati. La Corte di appello catanzarese, nella sentenza impugnata (v. pagg. 15-17), si e&#8217; attenuta a tali principi e, quindi, non merita censura sotto il profilo denunciato con il motivo in questione.</p>
<p>7. Con il quinto motivo il (OMISSIS) ha prospettato la violazione degli articoli 1117 e 1136 c.c., indicando il seguente quesito di diritto: &#8220;nel caso di riunione congiunta di piu&#8217; condominii non costituiti in supercondominio, per l&#8217;adozione di una decisione e&#8217; richiesta la maggioranza dei partecipanti a ciascun condominio, oppure quella calcolata sulla somma dei millesimi di ciascun condominio, sempre che la questione sia stata prospettata dalle parti in causa&#8221;.</p>
<p>7.1. Anche questa doglianza e&#8217; priva di fondamento e deve essere, percio&#8217;, respinta. La Corte territoriale, anche sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e richiamati con riferimento al precedente motivo, ha accertato che, al momento dell&#8217;adozione della delibera assembleare oggetto di impugnazione, risultavano costituiti due condominii (relativi all&#8217;edificio della scala A) e all&#8217;edificio della scala B), ai quali si affiancava la costituzione di un supercondominio, poiche&#8217; era pacifico che esistevano parti comuni ad entrambi i fabbricati tra cui si inserivano anche le aree pertinenziali oggetto della controversia. Pertanto, nel caso in esame e per quanto precedentemente spiegato, il presupposto al quale risulta correlato il motivo in questione &#8211; ovvero che non risultasse costituito un supercondominio &#8211; e&#8217; erroneo ed, inoltre, il ricorrente non ha, comunque, idoneamente contestato la circostanza che, nell&#8217;ambito dei singoli condominii, non fossero state raggiunte le maggioranze necessarie per l&#8217;adozione della deliberazione oggetto di impugnativa.</p>
<p>Chiarito cio&#8217;, la Corte di appello di Catanzaro ha anche evidenziato che, per la legittimita&#8217; della delibera in questione occorreva la partecipazione all&#8217;assemblea dei proprietari di entrambi i condominii, la cui convocazione in seduta comune non aveva costituito nemmeno oggetto di espressa censura, evidenziandosi, altresi&#8217;, quanto al raggiungimento della maggioranza, che erano state allegate agli atti le tabelle millesimali (anch&#8217;esse non oggetto di specifica contestazione in ordine alla regolarita&#8217; della loro formazione e alla rispondenza alle proprieta&#8217; che erano rappresentate) relative all&#8217;intero supercondominio; sulla scorta di cio&#8217;, la stessa Corte di merito ha accertato che la delibera in oggetto, approvata in seconda convocazione, recava il valore delle quote dei partecipanti all&#8217;assemblea, ammontante a 566,524 millesimi, superiore alla meta&#8217; del valore dell&#8217;intero supercondominio, onde era risultata rispettata la maggioranza prescritta dall&#8217;articolo 1136 c.c., commi 2 e 3. In tal senso, quindi, la Corte territoriale si e&#8217; conformata al principio ribadito da questa Corte (v. Cass. n. 7286 del 1996, cit., e Cass. n. 15476 del 2001) in base al quale all&#8217;assemblea del &#8220;supercondominio&#8221; devono partecipare tutti i proprietari delle unita&#8217; immobiliari ubicate nei diversi edifici, con la conseguenza che le disposizioni dell&#8217;articolo 1136 c.c., in tema di formazione e di calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale dello stesso &#8220;supercondominio&#8221;, rispettivamente configurati da tutte le unita&#8217; comprese nel complesso e da tutti i proprietari.</p>
<p>8. Con il sesto motivo il ricorrente principale ha denunciato la violazione degli articoli 194 e 195 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 1117 c.c., esponendo il seguente quesito di diritto: &#8220;deve ritenersi viziata la sentenza che disattende le risultanze di una consulenza tecnica senza adeguata e sufficiente motivazione, che renda chiaramente e logicamente conto del diverso criterio adottato perla valutazione dei fatti e delle risultanze accertate&#8221;.</p>
<p>8.1. Questo motivo e&#8217; da ritenersi inammissibile per violazione dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., poiche&#8217; il formulato quesito, sulla scorta dei principi precedentemente illustrati, e&#8217; del tutto generico; peraltro, con detta doglianza viene, in effetti, dedotto un vizio motivazionale del percorso logico seguito dalla Corte territoriale con riferimento al mancato superamento, da parte dello stesso (OMISSIS), della presunzione di appartenenza alla collettivita&#8217; condominiale delle aree oggetto della delibera impugnata, in rapporto alle complessive risultanze emergenti dal contenuto della relazione del c.t.u. e dagli allegati documenti. Ma anche sotto questo profilo il ricorrente non ha assolto all&#8217;onere incombentegli ai sensi del citato articolo 366 bis c.p.c., non essendo stata idoneamente riportata alcuna sintesi dello stesso vizio prospettato e mancando del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si e&#8217; assunto che la motivazione fosse insufficiente, cosi&#8217; come difetta anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione.</p>
<p>In ogni caso, la Corte catanzarese ha compiuto una valutazione di merito adeguatamente e logicamente motivata in merito alla ravvisata inattendibilita&#8217; sul punto della c.t.u., come tale incensurabile in questa sede. In particolare, la Corte di secondo grado ha idoneamente argomentato in ordine all&#8217;esclusione della univocita&#8217; dell&#8217;interpretazione degli atti come supposta dal c.t.u. in ordine all&#8217;individuazione oggettiva e della natura della striscia dello spazio esterno posta ai due lati del fabbricato delimitata da un muretto, considerando la condominialita&#8217; della stessa sulla base di una pluralita&#8217; di elementi probatori sintomatici riconducibili sia alle previsioni della destinazione delle aree circostanti il fabbricato nella concessione edilizia, sia al comportamento successivo adottato dallo stesso (OMISSIS), dai quali, percio&#8217;, era scaturita la conseguenza che non si sarebbe potuto ritenere con certezza &#8211; sulla scorta degli atti prodotti &#8211; accertato il fatto che il (OMISSIS) avesse effettivamente riservato per se&#8217; la proprieta&#8217; dell&#8217;area di accesso al fabbricato ove insistevano i cancelli apposti, donde non poteva considerarsi idoneamente confutata la presunzione di comproprieta&#8217; e, quindi, di condominialita&#8217; di tali spazi.</p>
<p>9. Con il settimo motivo il (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli articoli 194 e 195 c.p.c., oltre che degli articoli 832, 840 e 1117 c.c., formulando il quesito di diritto nel seguente tenore: &#8220;e&#8217; priva di motivazione la sentenza che omette di considerare dati certi, documentati dai titoli di proprieta&#8217; e rilevati dalla c.t.u.&#8221;.</p>
<p>9.1. Anche questo motivo e&#8217; da qualificare inammissibile per le medesime ragioni riportate in ordine al motivo appena esaminato, che, percio&#8217;, devono qui intendersi integralmente richiamate.</p>
<p>10. Con l&#8217;ottavo motivo il (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli articoli 832, 840 e 1117 c.c., prospettando il seguente quesito di diritto: &#8220;in assenza di qualsiasi diritto d&#8217;uso ed in contrasto con i titoli di trasferimento, e&#8217; ingiustificata l&#8217;affermazione di presunzione di comproprieta&#8217; di un&#8217;area, posta a servizio di locali di uso esclusivo&#8221;.</p>
<p>10.1. Anche questa doglianza si prospetta inammissibile perche&#8217; non risulta assistita da un quesito formulato in modo specifico e rapportato, con precisione ed univocita&#8217;, alla controversia dedotta in giudizio. Peraltro, con essa, il ricorrente ha inteso dedurre, in effetti, un vizio motivazionale la cui illustrazione non risponde ai parametri di ammissibilita&#8217; prescritti dal piu&#8217; volte citato articolo 366 bis c.p.c., da interpretarsi nei sensi gia&#8217; precedentemente individuati, senza, oltretutto, obliterare il dato che la sentenza impugnata- per quanto gia&#8217; riferito in relazione al sesto motivo &#8211; appare sufficientemente motivata in ordine alla circostanza del mancato superamento della presunzione di comproprieta&#8217; delle aree controverse. E, del resto, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5633 del 2002 e Cass. n. 11195 del 2010) e&#8217; concorde nel ritenere che la presunzione legale di condominialita&#8217; stabilita per i beni elencati nell&#8217;articolo 1117 c.c., la cui elencazione non e&#8217; tassativa, deriva sia dall&#8217;attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprieta&#8217; esclusiva ha l&#8217;onere di fornire la prova di tale diritto, precisandosi, al riguardo, che e&#8217; necessario un titolo d&#8217;acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne&#8217; l&#8217;inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprieta&#8217; esclusiva di un singolo condomino.</p>
<p>11. Con il nono ed ultimo motivo il (OMISSIS) ha censurato la sentenza impugnata per l&#8217;assunta violazione dell&#8217;articolo 1120 c.c., e articolo 1136 c.c., comma 5, formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;l&#8217;installazione ex novo di cancelli costituisce innovazione che deve essere deliberata con la maggioranza qualificata prevista dall&#8217;articolo 1136 c.c.?&#8221;.</p>
<p>11.1. Questo motivo e&#8217; da ritenere infondato e deve, quindi, essere rigettato. Secondo la prospettazione del ricorrente principale la Corte di appello di Catanzaro avrebbe errato nell&#8217;affermare che l&#8217;installazione di cancelli (che, invece, comporta una modificazione dell&#8217;accesso alle aree di uso condominiale) non costituisce innovazione, sottoposta al regime di approvazione previsto dall&#8217;articolo 1136 c.c., comma 5, ma soltanto la realizzazione di opere non comportanti alcun mutamento di destinazione delle aree condominiali, mirando anzi a potenziare le facolta&#8217; dei condomini e a regolamentare, migliorandolo, l&#8217;uso della cosa comune. Tale prospettazione non e&#8217; accoglibile. Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 15460 del 2002; Cass. n. 12654 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 18052 del 2012), in tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque &#8220;opus novum&#8221;), ma solamente quelle modifiche che, determinando l&#8217;alterazione dell&#8217;entita&#8217; materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all&#8217;attivita&#8217; o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell&#8217;ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico &#8211; giuridico, vietata ai sensi dell&#8217;articolo 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l&#8217;entita&#8217; sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere piu&#8217; comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. A tale principio si e&#8217; conformata la Corte di secondo grado che, con valutazione di merito adeguatamente motivata e fondata su univoci accertamenti di fatto, ha esattamente ritenuto che i lavori deliberati concernenti l&#8217;apposizione, all&#8217;ingresso dell&#8217;area condominiale, di due cancelli per il transito pedonale e due cancelli per il passaggio veicolare, non potevano ricondursi al concetto di innovazioni come qualificate dall&#8217;articolo 1120 c.c., non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, dirette a disciplinare, in senso migliorativo, l&#8217;uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l&#8217;indiscriminato accesso al condominio, soprattutto considerando che, nel caso di specie, al piano terra del fabbricato esisteva un istituto scolastico provvisto di autonomo cortile e, quindi, un luogo aperto al pubblico con conseguente possibilita&#8217; di un transito continuo di persone estranee alle collettivita&#8217; condominiale. Pertanto deve, in questa sede, essere riconfermato il principio secondo cui, in tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un&#8217;area di accesso al fabbricato condominiale con uno o piu&#8217; cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l&#8217;indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell&#8217;assemblea dei condomini, attinendo all&#8217;uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facolta&#8217; di godimento dei condomini, non incidendo sull&#8217;essenza del bene comune ne&#8217; alterandone la funzione o la destinazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 9999 del 1992 e Cass. n. 875 del 1999). Pertanto, non e&#8217; richiesta (come ravvisato esattamente, nella fattispecie, dalla Corte territoriale) per la legittimita&#8217; di una delibera assembleare condominiale avente detto oggetto, l&#8217;adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell&#8217;edificio, non concernendo tale delibera una &#8220;innovazione&#8221; secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell&#8217;uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l&#8217;indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli.</p>
<p>12. Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale il (OMISSIS) ha dedotto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (articolo 360 c.p.c., n. 4, e, in via gradata, n. 3), con riferimento agli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche&#8217; la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;articolo 345 c.p.c., oltre al vizio di omessa o, in linea gradata, insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo risulta formulato il seguente quesito di diritto in virtu&#8217; dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. (mentre mancano l&#8217;indicazione del fatto controverso e l&#8217;idonea sintesi del vizio motivazionale): &#8220;integra la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la statuizione del giudice di merito che dichiara inammissibile una domanda proposta in appello perche&#8217; da lui erroneamente ritenuta non conforme a quella riconvenzionale gia&#8217; articolata in prime cure&#8221;, nonche&#8217; &#8220;deve ritenersi viziata la sentenza di merito che, limitandosi alla lettura della prospettazione meramente letterale della pretesa della parte, ritenga come nuova la domanda che tale non sarebbe se letta alla stregua dell&#8217;effettivo contenuto sostanziale della domanda stessa&#8221;.</p>
<p>12. Il motivo e&#8217; inammissibile quanto alla denunciata di legge dedotta siccome il quesito di diritto dedotto ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., e&#8217; del tutto generico, non emergendo dallo stesso nemmeno quale fosse il contenuto della domanda riconvenzionale e non risultando riportata la correlazione tra la sentenza di primo e quella di secondo grado al fine del rilievo della possibile violazione del principio stabilito dall&#8217;articolo 112 c.p.c.. Con riferimento, invece, al complessivo vizio motivazionale dedotto esso deve ritenersi allo stesso modo inammissibile, non emergendo alcuna relativa sintesi di esso, mancando la chiara evidenziazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione era stata carente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale si sarebbe dovuta considerare inidonea a supportare la decisione.</p>
<p>13. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. Stante la prevalente e complessiva soccombenza del ricorrente principale (valutata congiuntamente al principio di causalita&#8217;), lo stesso deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimita&#8217; dal Decreto Ministeriale Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtu&#8217; dell&#8217;articolo 41 dello stesso Decreto Ministeriale: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012). Non deve essere adottata, invece, alcuna statuizione sulla disciplina delle spese nei confronti delle altre parti intimate, che non hanno svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile , 14 novembre 2012, n. 19939</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercondominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[supercondominio]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle millesimali]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti perché si costituisca un supercondominio? Quali le logiche conseguenze della sua esistenza?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30046-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1637/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso comunque infondato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione del 9 novembre 2000 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Condominio di via (OMISSIS) per l&#8217;annullamento di due delibere condominiali assunte in data 10 ottobre 2000 e relative rispettivamente all&#8217;approvazione del consuntivo 1.7.1999/30.6.2000 e del preventivo 1.7.2000/30.6.2001 per mancato rispetto dei titoli di proprieta&#8217; e comproprieta&#8217; dei votanti e del rogito di acquisto della loro proprieta&#8217;, per contrasto con il regolamento condominiale e con gli articoli 1117 e 1123 c.c. per illegittimi addebiti di spese relative ai balconi, nonostante sul balcone attoreo non fosse stato eseguito alcun lavoro.</p>
<p>Gli attori chiedevano, altresi&#8217;, che in ordine al preventivo/consuntivo impugnato e ai futuri venisse disposto la presentazione separata per le parti comuni e per i singoli fabbricati con addebito delle spese soltanto dei fabbricati di competenza.</p>
<p>Si costituiva il Condominio di via (OMISSIS), contestando la fondatezza delle domande attoree ed in particolare rilevava che nella specie non si trattava di super condominio, ma di un unico comdominio composto da tre fabbricati separati e che il riparto delle spese era avvenuto in conformita&#8217; alla legge e al regolamento condominiale.</p>
<p>Il Tribunale di Milano con sentenza n. 231 del 2004:</p>
<p>a) dava atto che la proposizione in corso di causa di motivi di impugnazione della delibera condominiali diversi da quelli originariamente dedotti costituiva domanda nuova determinativa di una mutatio libelli e quindi inammissibile, b) riteneva che le delibere di cui si dice avevano correttamente interpretato i riferimenti contenuti nel regolamento condominiale, che il Condominio (OMISSIS) integrava gli estremi di un condominio unico composto da tre fabbricati e non, invece, un supercondominio; c) corretto era l&#8217;addebito agli attori della spesa di lire 198.000 per la quota parte del costo del ponteggio installato per i lavori ai balconi; rigettava, pertanto, la domanda degli attori condannandoli alle spese giudiziali.</p>
<p>Avverso tale sentenza, proponevano appello i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per diversi motivi. Essenzialmente gli attori appellanti insistevano nel sostenere che il Condominio (OMISSIS) integrava gli estremi di un supercondominio formato da tre edifici separati rispetto ai quali coesistevano comproprieta&#8217; comuni a tutti i fabbricati e proprieta&#8217; comuni a singoli fabbricati e, pertanto, al fabbricato dei ricorrenti non potevano essere addebitati costi di manutenzione inerenti agli altri due fabbricati, b) Deducevano che 1) era inammissibile ed illecito sommare tra di loro i millesimi in cui era suddivisa la comproprieta&#8217; di fabbricati diversi ed i relativi voti come era avvenuto nella deliberazione impugnata. 2) che la somma di lire 198.000 non doveva essere addebitata agli attori appellanti perche&#8217; il proprio balcone non necessitava di alcun intervento;</p>
<p>3) che neppure il ponteggio installato aveva riguardato l&#8217;intera facciata.</p>
<p>Si costituiva il Condominio di via (OMISSIS) per chiedere il rigetto dell&#8217;appello perche&#8217; fondato su motivi infondati e su motivi di impugnazione delle delibere nuovi ed inammissibili.</p>
<p>La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1637 del 2006 rigettava l&#8217;appello confermando la sentenza impugnata e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese giudiziali relative al grado di giudizio. Essenzialmente la Corte milanese: a) ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale in merito all&#8217;inammissibilita&#8217; dei motivi che erano stati introdotti nel corso di causa e dichiarava inammissibili anche quei motivi che gli appellanti avevano introdotto con l&#8217;atto di appello e con gli atti successivi h) ha riconfermato l&#8217;esclusione che il Condominio di cui si dice integrasse gli estremi di un super condominio.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.</p>
<p>Il Condominio di via (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.= Con il primo motivo i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano l&#8217;omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, nonche&#8217; la violazione della normativa in tema di supercondominio e impugnazione della delibera di assemblea del 10 ottobre 2000. Secondo i ricorrenti avrebbe errato la Corte milanese nell&#8217;avere escluso che il Condominio di via (OMISSIS) fosse un Supercondominio dell&#8217;ex IACP di (OMISSIS) formato da tre condomini separati e singolarmente accatastati denominati Fabbricato (OMISSIS), Fabbricato (OMISSIS) e Fabbricato (OMISSIS) perche&#8217; di fatto i tre fabbricati sono separati e autonomi considerato che solo alcune parti (cortile con le aiuole, il marciapiede e la strada interna nonche&#8217; i locali di portineria) sono comuni a tutti i fabbricati, e la partecipazione a queste parti comuni e&#8217; assegnata quale quota di millesimi a ciascun fabbricato (non invece alle singole unita&#8217; immobiliari facenti parti dei singoli Edifici), mentre ciascun fabbricato e&#8217; titolare di proprie parti comuni con millesimi di comproprieta&#8217; assegnati dal rogito ad ogni unita&#8217; immobiliare facente parte del singolo edificio. E di piu&#8217;, il regolamento condominiale in ogni suo capitolo individua il fabbricato/edificio come condominio fin dal titolo del Capitolo 1 articolo 3 &#8220;Parti dell&#8217;edificio di proprieta&#8217; comune dei condomini&#8221;.</p>
<p>L&#8217;identificazione di un Supercondominio avrebbe dovuto comportare &#8211; sempre secondo i ricorrenti, che nelle delibere assembleari venissero considerate ai fini delle partecipazioni del voto, del calcolo delle maggioranze e della ripartizione delle spese separatamente le tabelle millesimali di ogni singolo fabbricato. Nel caso di specie, invece, l&#8217;amministratore, pur consapevole dell&#8217;esistenza di un Supercondominio, avrebbe convocato un&#8217;unica assemblea condominiale ponendo all&#8217;esame materie attinenti ai singoli fabbricati. Eppero&#8217;, scrivono i ricorrenti non avrebbe dovuto esistere il diritto di partecipare all&#8217;assemblea relativamente alle cose, ai servizi e agli impianti da parte di coloro che non ne hanno la titolarita&#8217;.</p>
<p>1.1.- il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Va qui precisato: a) che per supercondominio s&#8217;intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralita&#8217; di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una piu&#8217; ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall&#8217;esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d&#8217;accesso, le zone verdi, l&#8217;impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorieta&#8217; con fabbricati. Ai fini della costituzione di un supercondominio, non e&#8217; necessaria ne&#8217; la manifestazione di volonta&#8217; dell&#8217;originario costruttore, ne&#8217; quella di tutti i proprietari delle unita&#8217; immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si e&#8217; detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 1117 cod. civ.; b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziche&#8217; quella sulla comunione, in particolare: 1) al supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall&#8217;articolo 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante.</p>
<p>(Cass. 7286/06), fermo restando che &#8211; come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte &#8211; all&#8217;assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l&#8217;eventuale regolamento non disponga diversamente.</p>
<p>2) Le delibere dell&#8217;assemblea generale del supercondominio hanno efficacia diretta ed immediata nei confronti dei singoli condomini degli edifici che ne fanno parte, senza necessita&#8217; di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale (Cass. 15476/01). In particolare, laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: a). La prima riguarda i millesimi supercondominiali, e stabilisce la spartizione della spesa non tra i singoli condomini, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso.</p>
<p>Per esempio, 400 millesimi all&#8217;edificio A, 320 all&#8217;edificio B e 280 all&#8217;edificio C. La seconda tabella e&#8217; quella normale interna ad ogni edificio. Una volta stabilito che all&#8217;edificio A tocca il 40% della spesa, questo 40% sara&#8217; suddiviso tra i suoi condomini in proporzione alla tabella millesimale interna a quel particolare edificio condominiale. 3) L&#8217;esistenza del supercondominio, costituendosi, questo, &#8220;ipso iure et facto&#8221; puo&#8217; essere escluso o dal titolo o dal Regolamento condominiale.</p>
<p>1.2.= Ora, alla luce di questi principi emerge con chiarezza che la situazione immobiliare oggetto della presente causa, costituita da tre separati e autonomi edifici e aventi in comune alcuni impianti e servizi salvo che diversamente risulti dal titolo sia riconducibile alla figura del supercondominio. Ne&#8217; tale identita&#8217; e&#8217; stata esclusa dal titolo o dal Regolamento condominiale ne&#8217; Ha una valida deliberazione assembleare. Insufficienti in tal senso sono i dati che la Corte milanese ha posto a fondamento dell&#8217;esclusione del Supercondominio perche&#8217; generici e, comunque, parziali. A ben vedere, non integrano gli estremi di una volonta&#8217; dei proprietari dei singoli appartamenti dei singoli edifici di escludere il Supercondominio: a) le indicazioni che provengono dalla prima assemblea che dichiarava di costituire il Condominio b) la titolazione che si ritrova nel Regolamento condominiale: Regolamento di condominio di via (OMISSIS), perche&#8217; entrambi queste indicazioni possono coesistere con l&#8217;esistenza del Supercondominio. Piuttosto, costituendosi il supercondominio &#8220;ipso iure et facto&#8221; era necessario che il Regolamento cui fanno riferimento la Corte milanese e i ricorrenti contenesse un&#8217;esplicita esclusione, che nel caso concreto non e&#8217; esplicata.</p>
<p>Pertanto, la Corte milanese ha mancato di tener conto della situazione di fatto, cosi&#8217; come veniva rappresentata e, cioe&#8217;, quella di tre fabbricati autonomi, aventi in comune alcuni beni e servizi e, di trarre le dovute conseguenze, anche sul piano del diritto da applicare, in ordine alla validita&#8217; dell&#8217;assemblea e alla partecipazione degli aventi diritto, nonche&#8217; in ordine al calcolo delle maggioranze e della ripartizione delle spese, tenendo presente che le materie relative ai singoli fabbricati non avrebbero potuto e dovuto essere trattati dall&#8217;assemblea del supercondominio ove si registra la partecipazione anche dei proprietari degli altri edifici.</p>
<p>2= Con l&#8217;accoglimento del primo motivo di ricorso rimangono assorbiti gli altri e cioe&#8217;:</p>
<p>a) il secondo motivo con il quale i ricorrenti hanno denunciato la nullita&#8217; della sentenza di secondo grado per carente e/o omessa motivazione in punto di emendatio libelli. Secondo i ricorrenti la Corte milanese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui agli articoli 1453, 1460 e 1223 cod. civ. in tema di prestazioni corrispettive e, conseguentemente, avrebbe violato il principio secondo cui in materia condominiale i singoli condomini pagano le spese condominiali, solo se effettivamente sostenute a proprio favore. Nel caso in esame, specificano i ricorrenti, l&#8217;importo di lire 198.000 non era dovuto dagli stessi perche&#8217; l&#8217;impresa, cui era stato affidato l&#8217;incarico di controllare i singoli balconi e di procedere alla necessaria manutenzione se necessaria, non aveva svolto alcuna manutenzione a carico dei balconi di pertinenza degli stessi attuali ricorrenti, ne&#8217; aveva eseguito un preventivo controllo.</p>
<p>b) il terzo motivo con il quale i ricorrenti hanno lamentato l&#8217;omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte milanese, secondo i ricorrenti, nell&#8217;aver confermato la sentenza di primo grado laddove aveva accertato che gli attori (attuali ricorrenti) in corso di causa avevano introdotto nuovi motivi di impugnazione della delibera condominiale diversi da quelli originariamente dedotti, determinando una mutatio libelli, perche&#8217; tale conferma non sarebbe sufficientemente, o addirittura non sarebbe, motivata. Piuttosto, ritengono i ricorrenti avrebbe errato il Tribunale e, successivamente (confermando la sentenza di primo grado sul punto) la Corte di appello, nel non aver inteso che gli attori non avevano proposto motivi nuovi di impugnazione delle delibere ma avevano proposto argomentazioni difensive nuove per contrastare le eccezioni del convenuto.</p>
<p>c) Il quarto motivo &#8211; erroneamente indicato come terzo &#8211; con il quale i ricorrenti hanno lamentato l&#8217;omessa contraridittoria motivazione su un fatto controverso decisivo del giudizio. Secondo i ricorrenti la Corte milanese, nell&#8217;identificare la quota di partecipazione alle spese condominiali degli attuali ricorrenti, originari attori, non avrebbe tenuto conto che all&#8217;interno del complesso di via (OMISSIS) coesistono tre diversi diritti reali di comproprieta&#8217;, proprio in virtu&#8217; del contratto di acquisto e delle tabelle millesimali successivamente approvate per un errore riguardante il Fabbricato (OMISSIS). In particolare, specificano i ricorrenti, a) nel singolo edificio/Fabbricato (OMISSIS) di 1000/1000 n. 28,56 millesimi sono di comproprieta&#8217; di (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); b) al fabbricato (OMISSIS) competono, poi, n. 335,80 millesimi delle parti libere e comuni e dei locali di portineria da rapportarsi ai 28,56 millesimi di (OMISSIS) (OMISSIS).</p>
<p>Eppero&#8217;, la Corte avrebbe ritenuto legittima la suddivisione delle spese riportate nel consuntivo 1999/2000 fra tutti e tre i fabbricati nonostante alcuni capitoli di spesa riguardassero singoli fabbricati.</p>
<p>d) il quinto motivo con il quale i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione del diritto del condominio a prendere visione prima dell&#8217;assemblea e successivamente della documentazione relativa alla gestione condominiale. Secondo i ricorrenti la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto dell&#8217;atteggiamento assunto dal Condominio considerato che, come aveva documentato, nonostante le esplicite e formali richieste avanzate dagli originari attori, ora ricorrenti, all&#8217;amministratore, di esaminare tutta la documentazione del consuntivo ora impugnato, aveva ricevuto categorici rifiuti.</p>
<p>In definitiva, va accolto il prima motivo del ricorso, e dichiara assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.</p>
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