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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; suolo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 72</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
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		<category><![CDATA[suolo]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa deve intendersi per "costruzione" ai fini della normativa codicistica sulle distanze e della normativa integrativa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29328/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 33894/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per manifesta infondatezza del ricorso principale, e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 16.2.1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS), lamentando che lo stesso, proprietario in (OMISSIS) di un villino sito nel complesso edilizio denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;, confinante con il loro villino, facente parte del medesimo complesso, avesse realizzato a confine con la porzione del loro immobile, adito a vialetto di accesso, un vano di circa m. 5 x 3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste del Reg. Ed. di detto Comune ed, in particolare dell&#8217;articolo 90, n. 3, che stabiliva per la zona estensiva, ove ricadevano gli immobili, una distanza dal confine di almeno mt. 5.</p>
<p>Chiedevano, pertanto, la demolizione del manufatto ed il risarcimento dei danni per la &#8220;diminuita amenita&#8217; dei luoghi, l&#8217;emissione di odori e fumi insalubri e la riduzione dell&#8217;esposizione al sole del loro vialetto&#8221;.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. il GOA, con sentenza 21.9.2001, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Avverso tale sentenza i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 26.7.2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, condannava il (OMISSIS) ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprieta&#8217; degli appellanti; rigettava la domanda di risarcimento di ulteriori danni e condannava l&#8217;appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che: a) il vano oggetto di contestazione (adibito a cucina, rifinito in ogni sua parte e delle dimensioni di m. 3,45 x2,200 ed alto m. 2,67), sito in zona estensiva era soggetto al rispetto della distanza legale di m. 5 dal confine, come previsto dal regolamento del Comune di (OMISSIS), a prescindere dalla sua funzione pertinenziale, in quanto costituiva un edificio e non rispettava l&#8217;obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine imposto dal regolamento edilizio locale; b) non erano provati i danni genericamente dedotti dagli attori in quanto l&#8217;immissione di fumi ed odori non era conseguente alla realizzazione della costruzione, ma all&#8217;uso di un barbecue posto all&#8217;esterno del vano, sul lato sud della costruzione; la diminuzione di insolazione e di amenita&#8217; del vialetto degli attori era insussistente o del tutto trascurabile in relazione all&#8217;altezza della costruzione posta a ridosso del muro di confine ed alla conformazione dei luoghi.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) formulando tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale relativamente al rigetto della loro domanda di risarcimento danni. Le parti hanno presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e segg., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello non aveva tenuto conto che le norme di cui all&#8217;articolo 873 c.c. e segg., sono applicabili nei soli casi in cui venga realizzata un&#8217;opera che determini un aumento della cubatura utile ed abitabile, necessitante di apposita concessione edilizia;nella specie si trattava invece di opera accessoria, pertinenza dell&#8217;edificio principale gia&#8217; esistente e non ricorreva l&#8217;ipotesi di costruzioni frontistanti sicche&#8217; dette norme, nella specie, non trovavano applicazione.</p>
<p>2) falsa applicazione dell&#8217;articolo 90, n. 3, del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello aveva considerato l&#8217;opera in questione di natura autonoma anziche&#8217; pertinenza dell&#8217;immobile principale, come ritenuto dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune che aveva rilasciato, per la relativa esecuzione, una semplice autorizzazione; il giudicante aveva, quindi, applicato erroneamente la normativa del Reg. Edilizio riguardante la costruzione di nuovi immobili;</p>
<p>3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello qualificato il manufatto in questione come opera principale e non pertinenziale, omettendo di indicare gli elementi a giustificazione della decisione.</p>
<p>Previa riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., va, innanzitutto, respinta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, sollevata dai resistenti per la mancata formulazione dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c.. E&#8217; sufficiente al riguardo rilevare che tale norma, &#8220;ratione temporis&#8221;, non trova applicazione nella specie, posto che la sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 26.7.2005, allorche&#8217; non era ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato. La prima e la terza doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono rapportate alle argomentazioni della sentenza impugnata,laddove si afferma che l&#8217;obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine era conseguente alla consistenza della costruzione realizzata dal (OMISSIS) a confine con una porzione del fondo degli appellanti adibita a vialetto, costruzione di m. 3,45 x 2,20, alta mediamente m. 2,67, rifinita in ogni sua parte con intonaco e pavimentazione, come accertato mediante C.T.U., non contestata sul punto; non rilevava, di conseguenza, l&#8217;eventuale funzione pertinenziale della casa o del giardino dell&#8217;appellato. Tale motivazione e&#8217; conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte che, ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;articolo 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidita&#8217;, stabilita&#8217; ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio&#8217; indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, cosi&#8217; da ampliarne la superficie o la funzionalita&#8217; economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (Cfr. Cass. n. 4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; inficiato da genericita&#8217;, posto che non indica la disposizione di edilizia locale che esonererebbe le costruzioni accessorie dal rispetto della distanza prescritta per gli edifici, ma si limita a menzionare l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;opera in base ad autorizzazione anziche&#8217; a concessione, circostanza del tutto irrilevante in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali.</p>
<p>Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.</p>
<p>Del pari infondato e&#8217; il ricorso incidentale con cui viene dedotta l&#8217;insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione e la violazione dell&#8217;articolo 1226 c.c., in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni, assumendosi che: a) i fumi e gli odori non prevenivano da un barbecue posto sul lato sud della cucina, ma nel lato sud all&#8217;interno di tale vano; b) il vano era di maggiore altezza rispetto al muro di confine; c) nelle conclusioni era stata chiesta la liquidazione del danno, in via equitativa, per l&#8217;impossibilita&#8217; di precisarne l&#8217;ammontare.</p>
<p>Orbene, con riferimento al profilo della doglianza sub a), il ricorso non coglie la &#8220;ratio decidendi&#8221; che ha escluso i danni conseguenti ai fumi ed agli odori in quanto non derivanti dalla realizzazione dell&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale,ma costituenti immissioni conseguenti all&#8217;uso del barbecue (ex articolo 844 c.c.) &#8211; Quanto ai danni per la diminuita insolazione del vialetto, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza o trascurabilita&#8217; di danni conseguenti alla maggiore altezza del locale in questione rispetto al muro di cinta, &#8220;attesa la conformazione dei luoghi ed escluso che l&#8217;altezza del vano superi quella massima imposta dal regolamento edilizio&#8221;; i ricorrenti, sul punto,si limitano a riproporre la circostanza della maggiore altezza del vano senza cogliere tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Ne&#8217; e&#8217; censurato l&#8217;argomento che ha escluso &#8220;in relazione alla reale consistenza dei luoghi, quale ampiamente descritta dal consulente di ufficio,ogni riduzione dell&#8217;amenita&#8217; di essi o della visuale&#8221;. Del tutto sussidiario e&#8217;, peraltro,l&#8217;ulteriore argomento della genericita&#8217; della deduzione dei danni.</p>
<p>Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.</p>
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