

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; statica</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/statica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10082</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-26-aprile-2013-n-10082/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-26-aprile-2013-n-10082/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomno]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[demolizione]]></category>
		<category><![CDATA[forze sussultorie]]></category>
		<category><![CDATA[normativa antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[Se il proprietario dell'ultimo piano costruisce in sopraelevazione ed ottiene in secondo tempo una sanatoria, ma non i certificati previsti dalle normative antisismiche può mantenere la costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26423/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 743/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal<br />
Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio di Via (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS), deducendo che la stessa, proprietaria dell&#8217;appartamento con annesso terrazzo all&#8217;ottavo e ultimo piano del fabbricato condominiale, aveva costruito nuovi corpi di fabbrica in muratura sul predetto terrazzo aprendo balconi sul prospetto dell&#8217;edificio e realizzando altre trasformazioni strutturali della preesistente unita&#8217; abitativa a danno delle parti comuni dell&#8217;edificio, e che la nuova costruzione era causa di pericolo imminente alla statica del fabbricato a causa del peso esercitato sulle strutture portanti, sicche&#8217;, denunciata la nuova opera al Pretore, questi aveva disposto la sospensione dei lavori assegnando il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Cio&#8217; posto, il Condominio attore chiese la condanna della (OMISSIS) alla demolizione delle opere realizzate sul terrazzo ed al risarcimento del danno.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 marzo 2002, accolse la domanda quanto alla dichiarazione di illegittimita&#8217; della costruzione e alla condanna della convenuta all&#8217;abbattimento della stessa, respingendo, invece, la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>La (OMISSIS) propose gravame avverso tale sentenza.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 marzo 2006, respinse il gravame. Osservo&#8217; il giudice di secondo grado che la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. introduce un limite assoluto all&#8217;esercizio del diritto di sopraelevazione per l&#8217;ipotesi in cui le condizioni statiche dell&#8217;edificio non la consentano, sia perche&#8217; le strutture dell&#8217;edificio non sopportino il peso, sia perche&#8217;, una volta elevata la nuova fabbrica, esse non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi speciali antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottare nella sopraelevazione di edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127, comma 2. Acquista, dunque, rilievo la disposizione di cui al punto C.1.1. del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, che impone a chi sopraeleva l&#8217;adeguamento dell&#8217;intero edificio, in modo che sia in grado di resistere alle azioni sismiche proprie della zona di classificazione, e che richiede il consenso unanime dei condomini. Nella specie, la (OMISSIS) aveva realizzato sul terrazzo a livello dell&#8217;unita&#8217; abitativa di sua proprieta&#8217;, all&#8217;ultimo piano del condominio di Via (OMISSIS), quindi in un&#8217;area sismica, opere in sopraelevazione senza effettuare interventi di adeguamento di cui alle norme tecniche del richiamato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996. Il c.t.u. aveva accertato, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati in mancanza degli elementi tecnici, il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, integrata dai successivi decreti ministeriali, riguardante le costruzioni in zone sismiche, concludendo nel senso che in caso di evento sismico la struttura avrebbe potuto arrecare danni, a nulla rilevando che la (OMISSIS) avesse ottenuto la concessione in sanatoria.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Signora (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Il Condominio intimato non si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 di concerto con quello dell&#8217;Interno, contenente Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3., e delle allegate norme tecniche; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986, contenente Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.2.1., C.9.5.3., C.9.6.3., C.9.7.3.; della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1, 3 e 14. La Corte di merito avrebbe confuso l&#8217;ambito operativo del secondo comma dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. con quello delle norme antisismiche, non riferibili alla statica dell&#8217;edificio, ma ai materiali da utilizzare, all&#8217;assemblaggio degli stessi, alle dimensioni delle opere. Secondo la Corte partenopea, il manufatto in questione sarebbe stato da demolire perche&#8217;, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati, e prescindendosi dalla verifica relativa alla capacita&#8217; delle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica, esso, non essendo stato realizzato secondo le tecniche di costruzione prescritte per le zone antisismiche, costituirebbe una struttura potenzialmente idonea a cagionare danni a terzi. Inoltre, essendo stata la sopraelevazione realizzata nel 1993, la Corte di merito avrebbe errato nel richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, entrata in vigore il 6 marzo 1996, anziche&#8217; quelle di cui al precedente Decreto Ministeriale 24 gennaio 1986, contenente prescrizioni diverse da quelle di cui al decreto successivo. In ogni caso la ricorrente precisa che l&#8217;interpretazione corretta dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2, con riferimento alla normativa tecnica che prevede interventi di adeguamento in caso di sopraelevazioni ed ampliamenti al fine di rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3, C.9.6.3. e C.9.6.4. di entrambi i citati decreti, deve essere intesa nel seguente modo, ed in tal senso formula il quesito di diritto a norma dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: &#8220;L&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato estensivamente nel senso che la sopraelevazione (o l&#8217;ampliamento) e&#8217; vietata nel caso in cui si accerti, una volta elevata la nuova fabbrica, ed esaminate le caratteristiche strutturali dell&#8217;edificio, la necessita&#8217; concreta e non teorica di dover effettuare l&#8217;intervento di adeguamento previsto dalla normativa antisismica (ed in particolare dai DD.MM. del 1986 e del 1996) al fine di consentire alle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze sismiche in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3 e C.9.7.3 dei DD.MM. in parola, e si sia altresi&#8217; accertato che tale adeguamento non e&#8217; stato realizzate.</p>
<p>2. &#8211; La censura e&#8217; immeritevole di accoglimento.</p>
<p>2.1. &#8211; La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell&#8217;ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, e&#8217; riconducibile &#8211; come chiarito da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 1552 del 1986 &#8211; nell&#8217;ambito della previsione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato. A fronte di tale opera, pertanto, deve riconoscersi la facolta&#8217; del condominio di ottenere una condanna alla demolizione del manufatto.</p>
<p>Correttamente, al riguardo, la Corte di merito ha richiamato l&#8217;orientamento di questa Corte secondo il quale il divieto di sopraelevazione per inidoneita&#8217; delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, previsto dall&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione e&#8217; vietata soltanto se le strutture dell&#8217;edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosita&#8217; della sopraelevazione che puo&#8217; essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. Cass., sent. n. 3196 del 2008).</p>
<p>Dunque, l&#8217;articolo 1127 cod.civ., che vieta al proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all&#8217;altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.</p>
<p>Ne consegue che la necessita&#8217; di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall&#8217;accertamento della necessita&#8217; concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosita&#8217;.</p>
<p>2.2. &#8211; Ne&#8217; assume rilievo, nella specie, a sostegno della tesi della ricorrente, il denunciato errore della Corte di merito nella individuazione del decreto ministeriale applicabile ratione temporis, posto che essa ha preso atto dei rilievi contenuti nella c.t.u. in ordine alla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>In particolare, poi, quanto alla norma tecnica invocata dalla ricorrente, la quale dispone che &#8220;si definisce intervento di adeguamento l&#8217;esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche&#8230;.&#8221;, e della quale si sostiene da parte della ricorrente medesima una interpretazione che richieda l&#8217;accertamento in concreto di tale necessita&#8217;, essa, al contrario, corrobora la tesi qui ribadita, richiedendo la realizzazione di quelle opere che, ex ante, escludano ogni possibile pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio.</p>
<p>3. &#8211; La richiamata interpretazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, esclude anche la fondatezza della seconda censura, con la quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 101 cod.proc.civ., e il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex articolo 112 cod.proc.civ., ritenendosi, ed in tal senso formulando il quesito di diritto, che &#8220;il giudice non puo&#8217; porre a fondamento della decisione quei fatti accertati dal ctu oltre i limiti del mandato conferitogli, non dedotti negli atti di causa e non oggetto di contraddittorio tra le parti&#8221;, quale era, secondo la doglianza, la eventuale inosservanza della normativa antisismica.</p>
<p>Infatti, posto che il giudizio promosso dal Condominio di Via (OMISSIS) ex articolo 1171 cod. civ. aveva ad oggetto la realizzazione da parte dell&#8217;attuale ricorrente di nuovi corpi di fabbrica sul terrazzo del fabbricato condominiale, asseritamente causa di pericolo per la statica dell&#8217;edificio, la Corte di merito ha inquadrato le questioni poste al suo esame come rientranti nella disciplina normativa di cui all&#8217;articolo 1127 cod. civ..</p>
<p>Ebbene, se, come chiarito sub 2.1., la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2 trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, risulta evidente come nessuna extrapetizione, ne&#8217; nessuna violazione del principio del contraddittorio si sia verificata, in quanto la verifica del pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio, in una zona a rischio sismico, non poteva prescindere dall&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. E dunque correttamente la Corte di merito ha preso atto dei rilievi in tal senso svolti dal c.t.u..</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all&#8217;accertamento del pregiudizio della nuova costruzione realizzata dalla (OMISSIS) rispetto alla statica dell&#8217;intero edificio ed all&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. La Corte di merito avrebbe omesso di riferire, o non avrebbe adeguatamente riferito, le ragioni per le quali la costruzione realizzata dalla (OMISSIS) sarebbe stata pregiudizievole alla statica del fabbricato di cui si tratta, nonche&#8217; le ragioni per le quali la stessa (OMISSIS) avrebbe dovuto eseguire le opere di adeguamento e quali opere in particolare. Infine, la Corte partenopea non avrebbe chiarito le prescrizioni antisismiche che sarebbero state violate.</p>
<p>5. &#8211; La censura e&#8217; destituita di fondamento.</p>
<p>Il giudice di secondo grado ha adeguatamente e in modo articolato dato conto delle ragioni del proprio convincimento, richiamando dettagliatamente l&#8217;elaborato peritale (si vedano i rilievi in ordine alla orditura delle travi principali del solaio ed agli incastri e appoggi non eseguiti a regola d&#8217;arte, nonche&#8217; alla incoerenza dei materiali assemblati) e le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto circa la fattura delle opere in questione non conforme ai criteri tecnici di realizzazione ne&#8217; a quelli prescritti dalle norme antisismiche, condividendole.</p>
<p>6. &#8211; Con il quarto motivo si denuncia la violazione della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante l&#8217;avvenuta concessione in sanatoria in relazione alle realizzazioni edilizie di cui si tratta. Secondo la ricorrente, il rilascio della concessione in sanatoria, avendo comportato la valutazione, da parte dell&#8217;autorita&#8217; amministrativa, della conformita&#8217; delle opere abusive agli strumenti urbanistici in vigore anche con riferimento alle zone sismiche, avrebbe dovuto incidere sulla decisione di secondo grado.</p>
<p>La illustrazione della censura si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Si chiede che la Corte avalli il principio secondo cui il rilascio di concessione in sanatoria a termini della Legge n. 724 del 1994, articolo 39 presuppone un giudizio positivo di legittimita&#8217; da parte dell&#8217;Autorita&#8217; pubblica amministrativa alla normativa urbanistica vigente&#8221;.</p>
<p>7. &#8211; Anche tale censura e&#8217; priva di pregio.</p>
<p>L&#8217;articolo 39 della Legge n. 724 del 1994 ha dichiarato applicabili alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni di cui ai capi 4 e 5 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio).</p>
<p>La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il conseguimento, da parte dell&#8217;attuale ricorrente, della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell&#8217;edificio condominiale di cui si tratta non rileva ai fini della valutazione di illegittimita&#8217; delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell&#8217;edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo ad un giudizio tecnico di conformita&#8217; alle regole di costruzione. Ne&#8217; nella specie, come rilevato dalla Corte partenopea, l&#8217;atto concessivo faceva alcun riferimento ad un siffatto giudizio.</p>
<p>8. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v&#8217;e&#8217; luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta dal condominio intimato alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-26-aprile-2013-n-10082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10048</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10048/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10048/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto achitettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9119</guid>
		<description><![CDATA[Che differenza c'è tra aspetto architettonico e decoro architettonico? Quali regole deve rispettare chi sopraelevi ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10043-2007 proposto da:</p>
<p>COND. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) CF. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) per proc. spec. del 28/4/08 rep.n. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Udine con sentenza n. 968/2004, in accoglimento della domanda posposta dal Condominio (OMISSIS), condannava il convenuto, il condomino (OMISSIS), alla demolizione del corpo di fabbrica che egli aveva realizzato sulla terrazza del proprio appartamento sito all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale, nonche&#8217; al risarcimenti dei danni.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS) che ne chiedeva la riforma deducendo che l&#8217;opera in questione, era stata autorizzata dall&#8217;assemblea del condominio e che inoltre essa non aveva comportato alcun pregiudizio all&#8217;equilibrio estetico e geometrico &#8211; come ritenuto dal tribunale &#8211; dell&#8217;edificio condominiale. Resisteva il Condominio e l&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Trieste con sentenza n. 101/06 depositata in data 27.02.2006, accoglieva il proposto gravame del (OMISSIS) rigettando, per l&#8217;effetto, la domanda formulata dal condominio. Riteneva la corte che la domanda da prendere in esame era solo quella relativa all&#8217;asserita modifica dell&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio e non anche quella riguardante il preteso depauperamento &#8211; in danno degli altri condomini &#8211; della residua cubatura afferente l&#8217;intero edificio condominiale, trattandosi di domanda in precedenza mai ritualmente formulata. Dopo aver distinto l&#8217;aspetto architettonico dal decoro arcitettonico, riteneva poi che la nuova struttura realizzata dal (OMISSIS) sulla sua terrazza, pur se aveva comportato una inevitabile alterazione delle linee e della struttura caratterizzanti l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, ne aveva pero&#8217; senz&#8217;altro rispettato lo stile arcitettonico per cui il nuovo manufatto &#8220;non costituiva una stonatura&#8221; rispetto all&#8217;unitarieta&#8217; dell&#8217;edificio stesso. Per la cassazione della suddetta decisione ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di 2 mezzi; l&#8217;intimato (OMISSIS) non ha svolto difese, ma ha nominato un difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c.. Osserva che la corte territoriale ha distinto il concetto di aspetto architettonico da quella di decoro architettonico dell&#8217;edificio condominiale. Il primo sarebbe costituito dallo &#8220;stile architettonico dell&#8217;edificio&#8221;, mentre il decoro consisterebbe nell&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture dell&#8217;edificio che ne formano una determinata armonica fisionomia. Nel caso di specie, il giudice distrettuale ha ritenuto che l&#8217;opera realizzata dal (OMISSIS), pur alterando il decorso architettonico, avesse comunque rispettato lo stile architettonico dell&#8217;edificio, per cui la stessa doveva ritenersi consentita. Il ricorrente sottolinea a questo riguardo l&#8217;evidente illogicita&#8217; del ragionamento del giudicante:&#8230; &#8220;in base a questo il singolo condominio potrebbe realizzare qualunque opera costituente anche vera e propria bruttura dal punto di vista estetico, violando e svilendo l&#8217;armonia dell&#8217;edificio, alla sola condizione che tale bruttura sia realizzata seguendo il medesimo stile architettonico che e&#8217; stato utilizzato nella realizzazione dell&#8217;edificio&#8221;.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata.</p>
<p>Appare infatti incongrua con riferimento alle norme di legge richiamate, l&#8217;affermazione della corte distrettuale, la quale, dopo avere affermato che la costruzione sopra l&#8217;ultimo piano aveva alterato il decoro architettonico, cioe&#8217; &#8220;l&#8217;insieme e le linee della strutture dell&#8217;edificio con i quali l&#8217;originario progettista intese caratterizzare l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, imprimendogli una determinata fisionomia&#8221;&#8230;.; ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo manufatto fosse compatibile con l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio (&#8220;&#8230; ha rispettato senz&#8217;altro lo stile architettonico dell&#8217;intero edificio condominiale, e, al di la&#8217; di possibili (ed inevitabili) lievi differenze nella colorazione del muro esterno, non costituisce di certo una stonatura rispetto all&#8217;insieme&#8230;&#8221;. Invero la nozione di aspetto architettonico di cui all&#8217;articolo 1127 c.c., non coincide con quella di decoro di cui all&#8217;articolo 1120 c.c. (che e&#8217; piu&#8217; restrittiva): l&#8217;intervento edificatorio quindi dev&#8217;essere decoroso (rispetto allo stile dell&#8217;edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarita&#8217; impressa dal progettista. In altre parole nella fattispecie in esame, non e&#8217; chiaro se l&#8217;aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro arcitettonico riscontrato. E&#8217; vero che i due concetti esprimono due fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso, l&#8217;uno non puo&#8217; prescindere dall&#8217;altro: trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell&#8217;originario terrazzo dell&#8217;ultimo piano &#8211; dunque ben visibile dall&#8217;esterno &#8211; che e&#8217; stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell&#8217;intero stabile. Ovviamente occorre stabilire, se nella fattispecie, tutto cio&#8217; si sia tradotto in un apprezzabile &#8220;pregiudizio&#8221; all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217; edificio condominiale nel suo insieme, cosi&#8217; come recita l&#8217;articolo 1127 c.c.. Non appare inutile rammentare che, secondo questa S.C. &#8220;in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (articolo 1127 c.c., comma 3), all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio, e, quanto alle innovazioni (articolo 1120 c.c., comma 2), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell&#8217;edificio, sicche&#8217; l&#8217;adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell&#8217;aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore (Cass. n. 1025 del 22/01/2004).</p>
<p>Passando al il secondo motivo, con esso il Condominio denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., e articolo 1102 c.c., con riferimento alla mancato esame della censura relativa al depauperamento della residua cubatura complessiva in danno degli altri condomini conseguente alla costruzione del (OMISSIS) sul suo terrazzo. Non sarebbe vero che la domanda era stata irritualmente proposta: invero essa era stato avanzata nel corso del giudizio di primo grado e controparte ne aveva accettato il contraddittorio; lo stesso tribunale si era espressamente pronunciato su tale questione. La doglianza non ha pregio. Invero risulta dagli atti che la domanda in esame non era stata formulata con la citazione introduttiva e neanche se ne trova traccia in sede di precisazione delle conclusioni, in cui vi e&#8217; solo un generico richiamo all&#8217;atto di citazione.</p>
<p>Conclusivamente va rigettato il 2 motivo del ricorso; accolto il 1 motivo; dev&#8217;essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il 2 motivo del ricorso; accoglie il 1 motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese di spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 novembre 2012, n. 21491</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-30-novembre-2012-n-21491/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-30-novembre-2012-n-21491/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danneggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[integrità edificio]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8569</guid>
		<description><![CDATA[Il proprietario dell'ultimo piano non può sopraelevare se così facendo mette a repentaglio la statica dell'edificio, ma può farlo se il danno è solamente ipotizzabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30828-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 166/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 20/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 14-7-1990, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un appartamento posto al primo piano di un edificio sito in (OMISSIS), adivano il Pretore di Scicli affinche&#8217; venisse disposta l&#8217;immediata sospensione delle opere intraprese dai coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) sul piano di copertura a terrazzo di tale fabbricato. Essi assumevano che le opere denunziate, eseguite in assenza delle necessaire autorizzazioni edilizie, avevano determinato un&#8217;alterazione della condizioni statiche dell&#8217;edificio e pregiudicato l&#8217;aspetto architettonico del medesimo.</p>
<p>Il Pretore, dopo aver disposto, inaudita altera parte, la sospensione delle opere, con ordinanza del 2-11-1990 revocava tale provvedimento, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Modica per la trattazione della fase di merito.</p>
<p>Con atto in riassunzione notificato il 14-12-1990 la (OMISSIS) e i (OMISSIS) chiedevano la condanna dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con eliminazione delle opere illegittimamente eseguite.</p>
<p>Con sentenza del 23-7-2003 il GOA del Tribunale di Modica rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello gli attori.</p>
<p>Con sentenza depositata il 20-2-2006 la Corte di Appello di Catania, nel rilevare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata nella fase cautelare, che il sottotetto realizzato dai convenuti, essendo strutturato in modo da essere usato a fini residenziali; poneva in pericolo la staticita&#8217; dell&#8217;edificio, in riforma della decisione di primo grado condannava il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a demolire la sopraelevazione ed a ripristinare l&#8217;originario stato dei luoghi.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, con un unico atto, (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217; di erede di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS), sulla base di tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Preliminarmente deve esaminarsi l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; del ricorso proposto da (OMISSIS) in proprio, sollevata dai controricorrenti.</p>
<p>L&#8217;eccezione e&#8217; infondata.</p>
<p>Si osserva, al riguardo, che la sentenza di appello e&#8217; stata notificata alla (OMISSIS) in proprio il 4-4-2006, e alla stessa (OMISSIS) e a (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nella qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS) (deceduto il (OMISSIS), durante la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione), ai sensi dell&#8217;articolo 328 c.p.c., il 26-7-2006.</p>
<p>Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in proprio, pertanto, risulta effettivamente tardivo, essendo decorso, al momento della consegna per la notifica all&#8217;Ufficiale Giudiziario (7-11-2006), il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza (4-4-2006).</p>
<p>Deve, tuttavia, considerarsi che, avendo gli attori chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione della sopraelevazione dagli stessi realizzata, si verte in un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale tra la (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS).</p>
<p>Di conseguenza, il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in proprio, benche&#8217; tardivo, deve ritenersi valido, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio che, nella specie, si sarebbe resa comunque necessaria, al fine di garantire la presenza nel giudizio di impugnazione di tutte le parti che hanno partecipato ai precedenti gradi, legate da un rapporto di litisconsorzio necessario (v. Cass. S.U. 20-2-2007 n. 3840).</p>
<p>2) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 c.c. e del Decreto Ministeriale LL.PP. 24 gennaio 1986 punto b), punto C.9.1.1. Sostengono che le conclusioni cui e&#8217; pervenuto il giudice di appello contrastano con il tenore della consulenza tecnica d&#8217;ufficio dell&#8217;ing. (OMISSIS), dalla quale si evince che le opere eseguite dagli odierni ricorrenti, ove conservino l&#8217;attuale uso di sottotetto accessibile e non vengano adibite a fini residenziali, non pregiudicano la staticita&#8217; dell&#8217;edificio e sono conformi alla normativa antisismica. Pertanto, non avendo gli attori provato che il sottotetto sia stato effettivamente adibito ad uso residenziale, previo ottenimento del titolo abilitativo del Comune al mutamento d&#8217;uso, non puo&#8217; ritenersi verificato un aggravamento di carichi tale da dar luogo ad un pregiudizio statico per il fabbricato.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1127 c.c.. Ribadiscono che, in mancanza di prova, da parte degli attori, circa l&#8217;effettiva utilizzazione del sottotetto in questione a fini residenziali, non puo&#8217; ritenersi violato l&#8217;articolo 1127 c.c., in quanto la realizzazione del sottotetto accessibile non ha determinato di per se&#8217; alcun pericolo per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio condominiale.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti ai dolgono della violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1127 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che le condizioni statiche dell&#8217;edificio rappresentano un ostacolo all&#8217;esistenza del diritto di sopraelevazione, rimovibile solo con il consenso di tutti i condomini ad eseguire le opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l&#8217;immobile idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione. Deducono che, allorche&#8217; ai fini della sopraelevazione si renda indispensabile procedere ad opere di rafforzamento, consolidamento e modificazione delle parti comuni, l&#8217;esecuzione di tali opere deve ritenersi consentita al proprietario dell&#8217;ultimo piano senza necessita&#8217; del consenso degli altri condomini, cosi&#8217; come avviene per le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune previste dall&#8217;articolo 1102 c.c..</p>
<p>3) I primi due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.</p>
<p>Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, l&#8217;articolo 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio a tre limiti, dei quali il primo (le condizioni statiche) costituisce un divieto assoluto, cui e&#8217; possibile ovviare soltanto se, con il consenso di tutti i condomini, il proprietario sia autorizzato all&#8217;esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l&#8217;edificio a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due (il pregiudizio delle linee architettoniche e la diminuzione di aria e di luce) presuppongono l&#8217;opposizione facoltativa dei singoli condomini interessati (Cass., 27-3-1996 n. 2708; Cass. 26-5-1986 n. 3532). Si e&#8217; rilevato, in particolare, che l&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2 cit. ha carattere innovativo rispetto al corrispondente R.D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, articolo 12 ed inibisce al proprietario dell&#8217;ultimo piano di soprelevare se le condizioni statiche in atto dell&#8217;edificio siano sfavorevoli e se, pertanto, la soprelevazioni richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali (Cass. Cass. 10-11-1970 n. 2333; Cass. 19-11-1963 n. 2996;).</p>
<p>Le condizioni statiche dell&#8217;edificio, pertanto, rappresentano un ostacolo al sorgere ed all&#8217;esistenza stessa del diritto di soprelevazione e non gia&#8217; l&#8217;oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio di tale diritto (Cass. 8-4-1975 n. 1277; Cass. 9-7-1973 n. 1981).</p>
<p>Deve ulteriormente precisarsi che il limite delle condizioni statiche si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilita&#8217; del fabbricato derivante dalla sopraelevazione. L&#8217;accertamento di tale pericolo costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita&#8217; se congruamente motivato.</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata durante la fase cautelare, ha accertato, in punto di fatto, che i convenuti hanno realizzato, sul piano di copertura dell&#8217;edificio condominiale, un sottotetto diviso in otto vani, dotato di impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, e strutturato in modo da essere usato a fini residenziali. Essa ha dato atto che, secondo il consulente tecnico d&#8217;ufficio, le opere in questione non pregiudicherebbero la staticita&#8217; dell&#8217;edificio solo se il sottotetto non fosse destinato a fini residenziali, in quanto una simile destinazione comporterebbe un maggior carico di peso sulla struttura dell&#8217;edificio, ponendo in pericolo la staticita&#8217; del fabbricato. Cio&#8217; posto e atteso che il sottotetto, per la sua struttura e per i servizi di cui e&#8217; dotato, e&#8217; stato realizzato a fini residenziali, sussiste, ad avviso del giudice del gravame, il pericolo per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio e la conseguente illegittimita&#8217; della sopraelevazione, ai sensi dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2; con la conseguenza che, non essendovi ne&#8217; il consenso degli attori all&#8217;esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l&#8217;edificio idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione, ne&#8217; la disponibilita&#8217; dei convenuti all&#8217;esecuzione di simili opere, non puo&#8217; che darsi accoglimento alla proposta domanda di demolizione.</p>
<p>Le conclusioni cui e&#8217; pervenuta la Corte di merito si pongono in linea con i principi di diritto innanzi enunciati, costituendo conseguenza ineccepibile dell&#8217;acclarata situazione di pericolo per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio, determinata dalla realizzazione di una sopraelevazione che, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, si presta ad una destinazione ad uso residenziale.</p>
<p>Non rileva, in contrario, il fatto che, allo stato, il sottotetto non sia stato ancora effettivamente utilizzato a fini abitativi: come e&#8217; stato gia&#8217; evidenziato, infatti, agli effetti dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, non e&#8217; richiesto l&#8217;accertamento di un danno arrecato in concreto dalla sopraelevazione, ma e&#8217; sufficiente che questa possa costituire un potenziale pregiudizio per le condizioni statiche dell&#8217;edificio.</p>
<p>E&#8217; noto, d&#8217;altro canto, che la denuncia di nuova opera puo&#8217; essere proposta anche con riferimento ad opere che, pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che esse potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell&#8217;azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o gia&#8217; verificatosi, ma puo&#8217; anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell&#8217;opera portata a compimento (Cass. 22-1-2001 n. 892; Cass. 4-1-1995 n. 141; Cass. 14-4-1992 n. 4531; Cass. 30-7-1988 n. 4802).</p>
<p>Ne discende, anche sotto tale profilo, la legittimita&#8217; della valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale ha fatto dipendere l&#8217;accertamento della situazione di pericolo per la staticita&#8217; del fabbricato dalla ragionevole probabilita&#8217; che il sottotetto realizzato dai convenuti, per la sua struttura e i servizi di cui e&#8217; dotato, venga utilizzato per fini residenziali.</p>
<p>Le ulteriori censure mosse con i motivi in esame in ordine alla ritenuta violazione della normativa antisismica sono inammissibili, p concernendo argomentazioni che, come e&#8217; stato espressamente precisato a pag. 7 della sentenza impugnata, sono state svolte dal giudice di appello ad abundantiam e che, pertanto, non incidono sull&#8217;effettiva ratio decidendi, costituita dall&#8217;acclarata illegittimita&#8217; della sopraelevazione ai sensi dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2.</p>
<p>E invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, e&#8217; inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e non costituente, pertanto, una ratio decidendi della medesima. Una affermazione, infatti, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non puo&#8217; essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11-2006 n. 24209; Cass. 23-11-2005 n. 24591).</p>
<p>4) Il terzo motivo e&#8217; inammissibile, vertendo su una circostanza irrilevante ai fini della decisione.</p>
<p>La Corte di Appello, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla menzionata sentenza n. 2708 del 1996, ha dato atto, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita&#8217;, che, nella specie, non sussistono ne&#8217; il consenso degli attori all&#8217;esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l&#8217;edificio idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione, ne&#8217; la disponibilita&#8217; dei convenuti all&#8217;esecuzione di simili opere.</p>
<p>Pertanto, non essendo emersa nel giudizio di merito la volonta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) di procedere a loro spese ad eventuali opere di rafforzamento e consolidamento idonee a rendere legittima la sopraelevazione, risulta priva di qualsiasi risvolto pratico ogni disquisizione circa la necessita&#8217; o meno dell&#8217;unanime consenso degli altri condomini ai fini della esecuzione di tali interventi.</p>
<p>Orbene, come e&#8217; stato piu&#8217; volte affermato da questa Corte, l&#8217;interesse ad agire, necessario anche ai fini dell&#8217;impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilita&#8217; concreta derivabile alla parte dall&#8217;eventuale accoglimento del gravame, e non puo&#8217; consistere in un mero interesse astratto ad una piu&#8217; corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. E&#8217;, pertanto, inammissibile, per difetto d&#8217;interesse, un&#8217;impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all&#8217;emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (tra le tante v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n. 11844; Cass. 28-4-2006 n. 9877; Cass. 27-1-2006 n. 1755).</p>
<p>5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.095,00, di cui euro 95,00 per esborsi, oltre accessori di legge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-30-novembre-2012-n-21491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
