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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; stanza</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 febbraio 2013, n. 4629</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento della proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[interpretazione del contratto]]></category>
		<category><![CDATA[stanza]]></category>
		<category><![CDATA[vano]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si interpreta il contratto di compravendita? Che differenza è tra "vani" e "stanze"?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2357/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1850/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto notificato in data 23/28.03.1991 citava in giudizio avanti al Tribunale di Roma (OMISSIS), esponendo di essere proprietario dell&#8217;appartamento sito in (OMISSIS), piano 1, int. 4 composto da 3 camere ed accessori per averlo acquistato dalla (OMISSIS) srl con atto a rogito notaio (OMISSIS) in data 28.10.1985. Precisava che tale appartamento era stata acquistato dalla (OMISSIS) da (OMISSIS) con rogito del 2.6.83 e che una stanza di tale appartamento, sita a sinistra della porta d&#8217;ingresso era stata occupata senza titolo dal vicino di casa, lo stesso (OMISSIS), che abitava ed era proprietario dell&#8217;adiacente appartamento int. 3. Tutto cio&#8217; premesso, chiedeva l&#8217;attore che il tribunale accertasse la proprieta&#8217; in suo favore della stanza in contestazione, con la condanna del convenuto all&#8217;immediato rilascio della stessa, disponendo la chiusura a sua spese dell&#8217;accesso a tale locale aperto sul lato dell&#8217;appartamento di proprieta&#8217; del convenuto medesimo.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale l&#8217;accertamento del proprio diritto di proprieta&#8217; del locale in parola, sostenendo che lo stesso non era compreso nell&#8217;atto di vendita con cui esso (OMISSIS) aveva trasferito il diritto di proprieta&#8217; dell&#8217;appartamento int. 4 alla (OMISSIS), dante causa dell&#8217;attore. L&#8217;adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 20958 (OMISSIS) era proprietario della stanza in contestazione e condannava il (OMISSIS) al rilascio dello stessa.</p>
<p>(OMISSIS)Antonietta @Di Serio (OMISSIS)Catania (OMISSIS)Lucia @Perpignano(OMISSIS) (OMISSIS) successori a titolo particolare dello stesso (OMISSIS), da cui avevano acquisto la nuda proprieta&#8217; del suo appartamento. La causa era interrotta a seguito della morte dall&#8217;appellante (OMISSIS), ma veniva riassunta dagli intervenuti Perpignano(OMISSIS)Marsicovetere.</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Roma con sentenza n. 1850 (OMISSIS)Lucia @Perpignano(OMISSIS) (OMISSIS); condannava il (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti. La corte capitolina perveniva a tale conclusione sulla base di un&#8217;interpretazione dei contratto ed a suo avviso dalle emergenze istruttorie emergeva una difformita&#8217; tra la consistenza catastale e quella effettiva dell&#8217;appartamento interno 4 di proprieta&#8217; del (OMISSIS) giustificabile come conseguenza di un errata denuncia di accatastamento; che peraltro la dante causa del (OMISSIS), la (OMISSIS), gli aveva trasferito detto appartamento nello stato di fatto in cui si trovava sin da epoca anteriore al 1950 vale a dire composto da due camere, cucina ed accessori, quindi senza la stanza per cui e&#8217; causa.</p>
<p>Avverso la suddetta decisione (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di n. 7 censure; resiste con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1350, 1326, 1362, 2725 e 2730 e 2731 c.c. con riferimento all&#8217;interpretazione dei contrato di compravendita riguardante l&#8217;appartamento di cui trattasi. A suo avviso il testo contrattuale e&#8217; di &#8220;assoluta chiarezza&#8221; per cui &#8220;il lavoro interpretativo della Corte di merito avrebbe dovuto concludersi, in conformita&#8217; della consolidata giurisprudenza in materia (che cita), che ha ritenuto che nei contratti per i quali e&#8217; prevista la forma scritta ad substantiam&#8230;.la ricerca della comune volonta&#8217; delle parti, effettuabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocita&#8217;, dev&#8217;essere fatta con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volonta&#8217; contenute nel testo scritto, mentre non e&#8217; consentito valutare il comportamento delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non puo&#8217; spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto&#8221;. Nel relativo quesito di diritto, l&#8217;esponente aggiunge che tale documento non &#8220;puo&#8217; essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell&#8217;altra parte&#8230;potendo il requisito della di forma ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l&#8217;estrinsecazione formale e diretta della volonta&#8217; negoziale di tutte le parti stipulanti il contratto, senza alcuna possibilita&#8217; d&#8217;integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall&#8217;articolo 2725 c.c.&#8221;.</p>
<p>Con il 2 motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle circostanze di cui sopra, si sostiene quanto all&#8217;interpretazione testuale del contratto, che la clausola contrattuale (&#8220;nello stato di fatto e di diritto in cui l&#8217;immobile si trova&#8221;) non e&#8217; altro che una clausola di stile, mentre la descrizione dell&#8217;appartamento contenuta nell&#8217;articolo 1 di entrambi i contratti sarebbe &#8220;identica&#8221; quanto al numero delle stanze e quello dei vani catastali. Quanto al richiamo ai contratti di locazione che hanno avuto ad oggetto l&#8217;appartamento in questione, essi non hanno rilievo trattandosi di &#8220;res inter alios&#8221;, mentre non hanno alcun valore le ammissioni rese dal proprio procuratore circa lo stato di consistenza dell&#8217;immobile ne&#8217; ha significato il notevole ritardo (di 6 anni) con il quale il (OMISSIS) si e&#8217; lamentato per la mancanza di una camera nell&#8217;appartamento da lui acquistato.</p>
<p>Con il 3 motivo si denunzia la violazione degli articoli 1350, 2730 e 2731 c.c. e articolo 84 c.p.c.; con il 4 motivo, l&#8217;omesso esame di un documento decisivo per la soluzione della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 4) e con il 5 motivo si eccepisce: l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Con il 6 motivo: omesso esame di un documento: contrasto tra la situazione catastale e la situazione di fatto: la situazione di fatto non rileva se in contrasto con l&#8217;atto scritto.</p>
<p>Con il 7 motivo infine si denuncia l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle stesse circostanze. Secondo il Collegio le suddette censure possono essere esaminate congiuntamente, essendo strettamente connesse, facendo esse riferimento in definitiva all&#8217;interpretazione del contratto operata dalla corte capitolina e non condivisa dal ricorrente. Tali doglianze non hanno giuridico pregio, non ravvisandosi alcuna delle violazioni delle leggi denunciate, mentre, d&#8217;altra parte, la motivazione della sentenza appare corretta ed immune da vizi logici e giuridici. Invero la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico piu&#8217; idoneo all&#8217;accertamento della comune intenzione dei contraenti non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217; qualora sia stato rispettato il principio del &#8220;gradualismo&#8221;, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari&#8230; quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all&#8217;identificazione della comune intenzione ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocita&#8217; ed insufficienza del dato letterale (Cass. n. 9910 del 24/05/2004).</p>
<p>Nella fattispecie non puo&#8217; dirsi che il testo contrattuale sia di &#8220;assoluta chiarezza&#8221; &#8211; come pretende il ricorrente &#8211; almeno per quanto riguarda la descrizione dell&#8217;appartamento nei due contratti esaminati, che non e&#8217; affatto identica &#8220;per quanto concerne le parole utilizzate: nel contratto (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) del 1985 si legge che l&#8217;appartamento e&#8217; composto da &#8220;tre stanze piu&#8217; accessori&#8221;, mentre in quello precedente (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) del 1983 si parla di &#8220;tre vani ed accessori&#8221;; corrisponde invece il numero dei vani catastali (5,5) in entrambi i contratti. Ora com&#8217;e&#8217; noto il concetto di &#8220;stanza&#8221; non coincide con quello di &#8220;vano&#8221;, ne&#8217; i vani catastali corrispondono ai vani fisici dell&#8217;abitazione, cosi&#8217; come risulta dalle specifiche disposizioni di legge in materia (v. R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 &#8211; regolamento formazione NCEU: vani principali, vani accessori, diretti e complementari, dipendenze) Poste tali premesse, l&#8217;esegesi dei contratto proposta dal giudice distrettuale appare del tutto corretta e condivisibile quanto alle conclusioni cui e&#8217; pervenuta e cioe&#8217; che il contratto di acquisto del ricorrente si riferisse effettivamente ad un appartamento di due camere (oltre accessori) ne&#8217; potendosi escludere che vi sia corrispondenza con il numero dei vani catastali (5,5) indicati in contratto, che, com&#8217;e&#8217; noto, sono calcolati in modo particolare come previsto dall&#8217;indicata normativa specifica (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142). Al riguardo questa Corte non ignora la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in tema d&#8217;interpretazione dei contratti in cui e&#8217; prevista la forma scritta ad substantiam: nel caso in esame pero&#8217; la questione interpretativa si riduce a stabilire la valenza del vocabolo &#8220;vani&#8221; e &#8220;stanze&#8221; che si legge nei due contratti e le censure in esame in definitiva si risolvono in questioni di merito, inammissibili in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso dev&#8217;essere dunque rigettato. Per il principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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