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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; spese</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6370</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In caso di conduttore che non paghi le quote condominiali,un telegramma fatto al locatore può valere come ricognizione del debito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31682/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 942/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2012 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;<br />
udito l&#8217;avvocato del ricorrente, che si riporta agli atti e insiste nel ricorso;<br />
udito il Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che conclude per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; La societa&#8217; (OMISSIS) srl, quale locatrice, otteneva il decreto ingiuntivo per l&#8217;importo di euro 1356,41 in data 1 febbraio 2003 nel confronti del conduttore (OMISSIS) (odierno ricorrente) per il pagamento di oneri condominiali. Inizialmente la richiesta della somma veniva effettuata direttamente dall&#8217;amministratore del condominio e successivamente dalla stessa locatrice con raccomandata del 28 novembre 2001. Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti nell&#8217;ambito della quale si collocava in data 1 dicembre 2001 un telegramma inviato dal conduttore con il quale egli &#8220;sollecitava un incontro per il pagamento delle quote condominiali arretrate&#8221;. Seguiva il decreto ingiuntivo di cui sopra che veniva opposto dal conduttore il quale deduceva di aver esercitato il diritto di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 senza alcun riscontro al riguardo. La locatrice, invece, assumeva che vi era stato con il telegramma su richiamato riconoscimento del debito e deduceva che i diritti di cui all&#8217;articolo 9 erano esercitabili solo nei confronti del condominio.</p>
<p>2.- Il Tribunale accoglieva l&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo.</p>
<p>Riteneva che il conduttore non era stato posto in condizione di esercitare le facolta&#8217; di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 e che il locatore non aveva nemmeno provato i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, attraverso la produzione di rendiconti e di piani di riparto approvati dall&#8217;assemblea. Ne&#8217; il telegramma del 1 dicembre 2001 poteva essere qualificato come riconoscimento di debito, posto che con esso veniva solo sollecitato un incontro proprio per affrontare il problema del pagamento delle quote arretrate.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello, adita dalla societa&#8217; locatrice, accoglieva l&#8217;impugnazione, qualificando il telegramma in questione come riconoscimento di debito con la conseguenza che non vi era piu&#8217; questione in ordine alla prova del suo credito e che, una volta riconosciuto, il credito era immediatamente esigibile.</p>
<p>4. Il ricorrente affida il suo ricorso a tre motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso la societa&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I motivi del ricorso.</p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 9. Osserva il ricorrente che la norma in questione non disciplina l&#8217;esistenza del debito, ma regola soltanto la sua esigibilita&#8217; nel senso che, finche&#8217; non viene consentito al conduttore di accedere ai documenti, il credito e&#8217; inesigibile.</p>
<p>1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 1988 e 2197 cod. civ., nonche&#8217; vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente interpretato la natura del telegramma, non qualificabile come riconoscimento di debito. In ogni caso, anche a voler aderire a tale interpretazione, il credito, una volta riconosciuto, non era comunque esigibile per l&#8217;effetto della norma speciale su richiamata.</p>
<p>1.3. &#8211; Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 2697, 1136 c.c. e articolo 63 disp. att. cod. civ.. Secondo il ricorrente la locatrice non aveva fornito la prova del suo credito con la produzione della documentazione necessaria. Afferma che il locatore non aveva allegato al decreto ingiuntivo le delibere di approvazione dei bilanci e che il giudice di primo grado, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, aveva ritenuto necessaria la prova, non fornita. La Corte non aveva tenuto conto di tale principio.</p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; infondato e va respinto.</p>
<p>2.1 La Corte di appello di Roma ha ritenuto di qualificare ricognizione di debito il telegramma in data 1 dicembre 2001 dell&#8217;odierno ricorrente, inviato all&#8217;esito di una fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, oggetto della quale era appunto la contestazione del dovuto da parte del ricorrente, quale conduttore.</p>
<p>Di conseguenza il primo e il terzo motivo, che attengono al regime della prova e che presuppongono che non sia intervenuto alcun riconoscimento di debito, devono essere trattati dopo il secondo, che riguarda anche la corretta interpretazione del telegramma in questione (se esso possa costituire o meno ricognizione di debito).</p>
<p>Il secondo motivo va, quindi, trattato con priorita&#8217;.</p>
<p>2.2 La censura proposta e&#8217; relativa alla violazione degli articoli 1988 e 2697 c.c. con riguardo ai principi posti in materia di oneri condominiali dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 nonche&#8217; deduce vizi di motivazione. Ritiene il ricorrente che il contenuto del telegramma in questione non possa essere valutato come ricognizione di debito perche&#8217; &#8220;non era stata specificata l&#8217;intensione di pagare&#8221; e &#8220;non viene indicato l&#8217;importo del debito riconosciuto&#8221;.</p>
<p>Trattandosi di interpretazione di atti di parte, la censura di violazione di legge doveva riguardare la violazione dei canoni di interpretazione di cui all&#8217;articolo 1362 c.c. e segg.. La censura al riguardo e&#8217; carente, risultando l&#8217;altra, relativa al vizio di motivazione, oltre che inammissibile sotto il profilo di cui all&#8217;articolo 366-bis c.p.c., perche&#8217; del tutto mancante del necessario momento di sintesi, anche infondata.</p>
<p>Occorre osservare, infatti, che la Corte di merito sul punto ha ampiamente ed adeguatamente motivato, non solo sulla base della interpretazione letterale del telegramma, ma anche tenendo conto del comportamento delle parti. La Corte, infatti, ha rilevato che, all&#8217;esito della fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, era intervenuto il telegramma in questione, nel quale era espressa la chiara volonta&#8217; del ricorrente di fissare un incontro non per discutere della questione, ma &#8220;per il pagamento delle quote condominiali arretrate&#8221;. Di qui, la ritenuta volonta&#8217; di adempiere alla propria obbligazione, derivante, nel suo importo, dal contenuto univoco della pregressa corrispondenza. Infondata e&#8217; anche la censura, avanzata nella prima parte del secondo motivo, con la quale si deduce che, anche in presenza di riconoscimento di debito, quest&#8217;ultimo sarebbe inesigibile per non essere stata soddisfatta la richiesta avanzata Legge n. 392 del 1988, ex articolo 9. Tale ricostruzione non solo non e&#8217; fondata su alcuna norma, ma appare anche contraria ai principi generali in materia. La visione degli atti posti a fondamento del debito e&#8217; chiaramente funzionale al riconoscimento del debito, che, se viene comunque effettuato, non puo&#8217; che prescindere, nei suoi effetti, da tale verifica. Sicche&#8217;, anche sul piano logico, l&#8217;inesigibilita&#8217;, sotto il profilo dedotto, di un debito gia&#8217; riconosciuto appare del tutto estranea alla fattispecie, pure complessa, in esame.</p>
<p>2.3 Il rigetto del secondo motivo determina l&#8217;assorbimento (e comunque il rigetto) del primo e del terzo, che presuppongono &#8211; come si e&#8217; detto &#8211; che il riconoscimento di debito non sia intervenuto, posto che tale riconoscimento determina l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova e rende comunque ininfluente la mancata messa a disposizione dei riparti di spesa e delle relative delibere di approvazione.</p>
<p>3. Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.T.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille/00) euro per compensi e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spese]]></category>
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		<description><![CDATA[Chi decide se impiegare i soldi versati dal condomino per far fronte alla gestione ordinaria od alla gestione straordinaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 724/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1478/2005 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 07/11/2005 n. r.g. 1478/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso in data 8/5/1998 il Condominio di via (OMISSIS) chiedeva al GdP di Avellino decreto ingiuntivo, nei limiti della somma di lire 2.000.000 oltre interessi, nei confronti di (OMISSIS); a tal fine azionava il credito cartolare costituito da un assegno di lire 2.434.000 corrisposto per spese condominiali e rimasto impagato.</p>
<p>Con decreto 12/5/1998 il GdP di Avellino ingiungeva al (OMISSIS) il pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi.</p>
<p>L&#8217;ingiunto proponeva opposizione deducendo, tra l&#8217;altro e per quanto qui ancora interessa, sia il vizio di ultrapetizione in quanto era stato ingiunto il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta, sia la nullita&#8217; del titolo posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo in quanto dopo l&#8217;emissione e la consegna dell&#8217;assegno, l&#8217;amministratore del condominio gli aveva fatto pervenire ricevuta di pagamento per importo corrispondente all&#8217;assegno, ma imputata a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l&#8217;assegno; in particolare assumeva che l&#8217;assegno era stato dato in pagamento dell&#8217;80% del totale delle spese condominiali degli anni degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e invece la ricevuta era stata rilasciata a titolo di saldo (e non in acconto) delle spese condominiali degli anni dal 1994 al 1996; la restante somma era stata imputata, dall&#8217;accipiens, in acconto di spese per lavori straordinari che egli, invece, non intendeva pagare non avendoli mai autorizzati.</p>
<p>Il GdP con sentenza del 6/4/2002 rigettava l&#8217;opposizione osservando:</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione perche&#8217;, come sostenuto dal Condominio costituendosi, la limitazione all&#8217;importo di lire 2.000.000 invece che di 5.000.000 era addebitabile ad un mero errore di dattiloscrittura;</p>
<p>- che non assumeva rilevanza l&#8217;imputazione di pagamento perche&#8217;, trattandosi di obbligazioni derivanti dallo stesso titolo, se l&#8217;adempimento e&#8217; totale si verifica l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligo, mentre se e&#8217; parziale permane l&#8217;obbligazione per la parte residua.</p>
<p>(OMISSIS) proponeva appello al Tribunale di Avellino che, con sentenza del 7/11/2005 rigettava l&#8217;appello condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese dei due gradi.</p>
<p>Il giudice di appello rilevava, per quanto ancora interessa:</p>
<p>- che non era violato l&#8217;articolo 1193 c.c. perche&#8217; la norma presuppone una pluralita&#8217; di crediti da estinguere e non e&#8217; applicabile quando il credito e&#8217; unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell&#8217;articolo 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini;</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente formulata la richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi, mentre la successiva frase (&#8220;il tutto nei limiti della somma di lire 2.000.000 con rinuncia all&#8217;eventuale supero&#8221;) costituiva un evidente errore materiale che non consentiva alcun equivoco in ordine all&#8217;ammontare della somma richiesta e documentata in atti.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a 3 motivi e deposita memoria.</p>
<p>Il Condominio e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1193 c.c. e il vizio omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Il ricorrente assume che, essendo in corso contestazioni sulla ripartizione degli oneri condominiali e su lavori straordinari, egli aveva inteso pagare solo l&#8217;80% delle spese ordinarie e non intendeva pagare i lavori straordinari; siccome i debiti erano diversi tra loro il giudice di appello aveva violato il disposto dell&#8217;articolo 1193 c.c. non consentendo al debitore di imputare il pagamento al debito che intendeva pagare.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Il debitore ha pagato, con assegno, una somma imputandola ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualita&#8217;, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato e a tal fine aveva esercitato la facolta&#8217; di imputazione che e&#8217; riconosciuta dall&#8217;articolo 1193 c.c. e intendendo estinguere fino ad un determinato importo il debito per alcune annualita&#8217;, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perche&#8217; ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.</p>
<p>Il giudice di appello ha espressamente negato la facolta&#8217; di imputazione sull&#8217;assunto che il credito trovasse fondamento in un&#8217;unica causa, costituita dall&#8217;obbligo di contribuzione alle spese, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3077/98); effettivamente questa Corte ha affermato che la questione della imputazione del pagamento non e&#8217; proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l&#8217;ipotesi di pluralita&#8217; di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi (Cass. 30777/98; Cass. 2813/94; Cass. 12938/93) e ha lo scopo di eliminare l&#8217;incertezza circa la sorte degli stessi. Questa giurisprudenza non e&#8217; tuttavia pertinente alla fattispecie nella quale era contestato proprio il credito per spese straordinarie e parte del credito per spese ordinarie che il condomino non intendeva pagare, mentre con la sentenza impugnata si e&#8217; inammissibilmente negata al debitore la facolta&#8217; di impedire l&#8217;imputazione ad un credito che invece era contestato e che il debitore aveva affermato non gia&#8217; di volere pagare in acconto, ma di non volere pagare affatto.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullita&#8217; del decreto ingiuntivo per violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che immotivatamente i giudici di merito avrebbero ravvisato nella richiesta di contenere la condanna nella somma di lire 2000.000 un errore materiale, mentre erano possibili altra ipotesi quali la volonta&#8217; di contenere l&#8217;esborso per contributo unificato o un errore del difensore che poteva ritenere che la competenza del GdP fosse nel limite di lire 2000.000 e non di lire 5.000.000.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato. Occorre premettere che l&#8217;interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che la domanda era proposta nei termini accolti, tale statuizione, non puo&#8217; essere direttamente censurata per ultrapetizione atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione, il difetto di ultrapetizione non e&#8217; logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita&#8217; di quella medesima motivazione; il dedotto errore del giudice non si configura, quindi, come &#8220;error in procedendo&#8221;, ma attiene al momento logico relativo all&#8217;accertamento in concreto della volonta&#8217; della parte (cfr. Cass. 31/7/2006 n. 17451).</p>
<p>Il vizio di motivazione nella specie non sussiste in quanto la motivazione e&#8217; fondata sulla ricognizione del tenore letterale della richiesta di decreto ingiuntivo (il giudice ha dato atto che era stata formulata richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi); la successiva indicazione dell&#8217;importo di lire 2.000.000 nel quale si chiedeva di limitare la condanna e&#8217; stata ritenuta una errore di dattiloscrittura e la motivazione e&#8217; sufficiente in quanto risolve il contrasto tra la prima e la seconda indicazione secondo un criterio di logica evidente, non essendo altrimenti spiegabile che il creditore di un importo che esattamente documenta e per il quale formula domanda, intenda poi rinunciare a lire 434.000 senza alcun motivo.</p>
<p>Per le evidenziate ragioni i quesiti (1. se costituisca violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. l&#8217;accoglimento della domanda per una somma superiore a quella richiesta; 2. se rientra nel potere del giudice interpretare la domanda senza tenere conto del suo tenore letterale, se configura vizio di motivazione l&#8217;avere interpretato la richiesta di contenimento nella misura di lire 2.000.000 senza valutare gli altri motivi) non sono pertinenti.</p>
<p>3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. e l&#8217;omessa o insufficiente motivazione sostenendo che il giudice di appello, confermando la sentenza appellata, in assenza di appello incidentale dell&#8217;appellato, non poteva condannare l&#8217;appellante ancorche&#8217; soccombente, al pagamento delle spese processuali del primo grado che, invece, erano state compensate dal primo giudice.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo motivo con la conseguente cassazione della sentenza.</p>
<p>4. In conclusione deve accogliersi il primo motivo e rigettarsi il secondo con assorbimento del terzo motivo.</p>
<p>In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di altro giudice che, nel decidere sul merito delle domande, fermo restando l&#8217;insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione, applichera&#8217; il seguente principio di diritto: il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali puo&#8217; imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e puo&#8217; escludere, attraverso lo strumento dell&#8217;imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di diverso giudice.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 ottobre 2001 n. 12682</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-17-ottobre-2001-n-12682/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[coperture]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[responsailità]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando e come il proprietario dell'appartamento sotto la terrazza a livello è tenmuto a contribuire alla sua manutenzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO &#8211; Presidente -<br />
Dott. Ugo FAVARA &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Ernesto LUPO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Antonio LIMONGELLI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Francesco TRIFONE &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>DBE, DNGC, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO GIOVE, che li difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato SERGIO GIANELLO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>IMMOBILIARE T SRL;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>e sul 2° ricorso n 04454-99 proposto da:</p>
<p>T GUIDO &amp; FIGLIO SAS (già T GUIDO E FIGLIO SNC), con sede in Genova, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato CESARE GLENDI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>DBE, DNGC, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO GIOVE, che li difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato SERGIO GIANELLO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 125-98 della Corte d&#8217;Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 04-02-98 e depositata il 26-02-98 (R. G. 1198-87);<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-04-01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Stefano GIOVE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L. MANZI);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto di entrambi ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 9.2.82 la soc. Immobiliare T conveniva dinanzi il Tribunale di Genova DBE e DNGC per sentirli condannare alla eliminazione di tutte le infiltrazioni di acqua provenienti dall&#8217;appartamento e dal terrazzo a livello di quest&#8217;ultimi, oltre al risarcimento dei danni. RadicaT il contraddittorio, gli intimati contestavano la domanda assumendo che quali proprietari della terrazza soprastante i locali della società istante erano tenuti a partecipare alle necessarie opere di ripristino solo nella misura di un terzo mentre i residui due terzi erano a carico dei condomini che traevano utilità dal lastrico solare.</p>
<p>All&#8217;esito della istruttoria, il tribunale con sentenza del 23.9.1986 dichiarava che la spesa per i lavori di ripristino doveva essere ripartita ex art. 1126 c.c. e 15 del regolamento condominiale nella misura di due terzi e di un terzo, rispettivamente, a carico della attrice e dei convenuti che condannava, pertanto, al pagamento della somma di loro spettanza su lire sette milioni oltre rivalutazione ed interessi. A seguito di impugnazione della Immobiliare T, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 26.2.1998, in parziale riforma della prima decisione, condannava in solido il DBE e la DNGC a pagare alla soc. T la somma di lire 3.214.665, oltre rivalutazione ed interessi dal 4.10.85, nonché la somma di lire 354.000, oltre rivalutazione ed interessi dal 3.11.83. Compensava un terzo delle spese di entrambi i gradi condannando i convenuti appellati al pagamento dei residui due terzi e delle spese di consulenza in ragione della metà.</p>
<p>Osservava, tra l&#8217;altro, la Corte che non era provato che le infiltrazioni fossero state provocate da danneggiamenti alla sottostante impermeabilizzazione di cui si era resa responsabile la ditta che aveva effettuato il rifacimento della piastrellatura del terrazzo. In conformità del parere del consulente, la Corte riteneva che le infiltrazioni fossero ascrivibili alla vetustà della impermeabilizzazione del terrazzo di calpestio a livello dell&#8217;appartamento di proprietà dei convenuti. Doveva, quindi, ritenersi corretta l&#8217;applicazione degli artt. 1126 c.c. e 15 del regolamento condominiale.</p>
<p>I giudici di appello provvedevano, quindi, a quantificare i danni e le spese per eliminarli ponendo un terzo delle stesse a carico degli appellati dovendo trovare applicazione il richiamato art. 1126 c.c.</p>
<p>Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il DBE e la DNGC affidandolo a due motivi.</p>
<p>Ha resistito con controricorso la soc. T Guido che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi ai quali con controricorso hanno resistito i ricorrenti principali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.</p>
<p>Per ragioni logiche &#8211; giuridiche deve essere esaminato con priorità il ricorso incidentale.</p>
<p>Con il primo mezzo di impugnazione la soc. T, denunziata la violazione degli artt. 1126, 2043, 2051, 2053, 2697 c.c., 112, 116 e 117 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di considerare che, in concreto, non era stata formulata domanda di rimborso spese condominiali, ma domanda per danni ex art. 2043 c.c. Deduce, ancora, la ricorrente che, trattandosi di terrazzo a livello di proprietà ed uso esclusivo, la responsabilità del DBE e della DNGC deriva dall&#8217;art. 2051 c.c. e comunque dalla colpa dei proprietari. Sostiene, da ultimo, la parte ricorrente che dagli atti emergerebbe la circostanza che le infiltrazioni si sono verificate dopo che i DBE &#8211; DNGC hanno seguito i lavori di rifacimento della piastrellatura del terrazzo.</p>
<p>La doglianza non ha fondamento.</p>
<p>Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità (SS.UU.3672-97, 9009-98) che in tema di condomini di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell&#8217;edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti; ne consegue che, a norma dell&#8217;art. 1126 c.c., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l&#8217;eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della predetta terrazza, onde dei danni cagionati all&#8217;appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti secondo i criteri di ripartizione di spesa stabiliti dall&#8217;art. 1126 c.c..</p>
<p>Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte genovese ha rilevato con insindacabile valutazione dei fatti che le infiltrazioni lamentate dalla Immobiliare T dovevano essere ascritte a vetustà della impermeabilizzazione del terrazzo di calpestio a livello dell&#8217;appartamento di proprietà della parte convenuta. Era, quindi, corretta l&#8217;applicazione degli artt. 1126 c.c. e 15 del regolamento del condominio e non degli artt. 2043, 2051. 2053 c.c. non essendo il fatto attribuibile a responsabilità dei proprietari del terrazzo a livello (sul punto e sulla esattezza delle argomentazioni dei secondi giudici cfr. Cass. 7727-00).</p>
<p>In effetti, esclusa qualsiasi responsabilità dei proprietari della terrazza a livello, i secondi giudici hanno con adeguata motivazione e correttamente fatto riferimento alla disciplina dettata dall&#8217;art. fl126 c.c., applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche a quelli minimi a meno di esplicite deroghe, ponendo i due terzi delle spese a carico dei proprietari dei locali sottostanti il terrazzo a livello di copertura ed un terzo a carico dei proprietari di quest&#8217;ultimo. Tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della parte ricorrente.</p>
<p>Con il secondo mezzo di annullamento la soc. T, denunziata la violazione degli artt. 1123, 1126 c.c., 132 n. 4 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente trascurato di considerare che trattandosi di terrazzo a livello e non di lastrico solare le spese sostenute per eliminare le infiltrazioni di acqua non avrebbero dovute essere liquidate nella misura predetta ma quantomeno nella misura del 50% per ciascuna parte.</p>
<p>La censura è priva di pregio giuridico.</p>
<p>La equiparazione del terrazzo a livello con il lastrico solare è stata ritenuta, come si è avuto occasione di dire dinanzi, dalla giurisprudenza di questa Corte. Consegue che, sia pure per implicito, i giudici genovesi hanno motivato sul punto ritenendo applicabile l&#8217;art. 1126 c.c., per l&#8217;effetto dando alla fattispecie una diversa ma corretta soluzione.</p>
<p>Con il terzo mezzo di impugnazione la soc. T, denunziata la violazione degli artt. 2043, 2697 c.c., 115 a 117 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c. lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di accordare i danni subiti per la mancata utilizzazione dell&#8217;immobile in conseguenza delle infiltrazioni di acqua e dei lavori occorsi per eseguire le relative riparazioni.</p>
<p>La doglianza è infondata.</p>
<p>Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte del merito ha disatteso la domanda di danni collegabili al non utilizzo dei locali da parte della soc. T sul rilievo che la predetta società aveva in quel periodo fatto eseguire consistenti lavori per la trasformazione dell&#8217;immobile per cui gli eventuali ritardi di consegna erano riferibili a detti ultimi lavori e non già a quelli occorrenti per la eliminazione dei danni da infiltrazioni che solo per una minima parte interessarono l&#8217;immobile in oggetto.</p>
<p>La doglianza in effetti volge contro una apprezzamento di merito che in quanto esaurientemente motivato si sottrae al sindacato esercitabile da questa Corte.</p>
<p>Conclusivamente, va disatteso anche il terzo mezzo e con esso l&#8217;intero ricorso incidentale.</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso principale il DBE e la DNGC, denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all&#8217;art. 360 n. 3 stesso codice, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente posto i due terzi delle spese di entrambi i gradi a carico di essi ricorrenti nonostante la decisione fosse sfociata in una mera correzione di un errore valutativo, quantificazione delle spese di ripristino, per nulla modificativo nel merito della sentenza di primo grado.</p>
<p>La doglianza non ha fondamento.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte è costante nell&#8217;affermare che il regolamento delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito a condizione che sia rispettato il criterio della soccombenza e che non vi siano specifiche violazioni di legge o di tariffa.</p>
<p>Nella fattispecie, i secondi giudici, in accoglimento di specifico motivo di gravame, hanno compensato per un solo terzo le spese di entrambi i gradi ponendo i residui due terzi a carico dei convenuti, tenendo conto dell&#8217;esito della lite. Nessuna violazione dei principi anzidetti è ravvisabile nel caso concreto, onde il motivo non può che essere respinto.</p>
<p>Con il secondo mezzo di annullamento il DBE e la DNGC, denunziata la violazione dell&#8217;art. 90 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 stesso codice, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente posto le spese di consulenza per la metà a carico della T e per l&#8217;altra metà a carico di essi ricorrenti. Deducono sul punto i ricorrenti che ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede ed, in concreto, la consulenza espletata in fase di appello era stata richiesta dalla Immobiliare T.</p>
<p>Si osserva in contrario che le spese di consulenza non si sottraggono alla comune disciplina delle spese processuali e seguono, pertanto, la regola della soccombenza, salva applicazione della compensazione.</p>
<p>Trattandosi in buona sostanza di spese di causa, il regolamento delle stesse rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito con il solo limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa, circostanza quest&#8217;ultima non verificatasi nella specie.</p>
<p>Conclusivamente, vanno disattesi sia il ricorso principale che quello incidentale.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma il 10.4.2001.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 06 marzo 2012 n. 3454</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lastrico Solare]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando il proprietario del lastrico solare può essere convenuto in giudizio per infiltrazioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 890/2011 proposto da:</p>
<p>T.G. (OMISSIS), nella qualità di Erede di M.T.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRETTI ALESSIO,</p>
<p>rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato QUEIROLO SILVANO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell&#8217;avvocato CAIAFFA FABIO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato S.A. difensore di sè medesimo giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 342/2009 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 28/01/2010; R.G.N. 12207/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato ALESSIO PETRETTI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato S.A.;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La presente controversia trae origine dal rapporto di locazione transitoria, con durata annuale e rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, intercorso fra M.T.A. e S.A., ed avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà della prima, e locato al secondo, con la corresponsione della somma di L. 8.000.000 a titolo di canone di locazione.</p>
<p>La vicenda è stata oggetto di due sentenze della Corte di Cassazione ed ora perviene, per la terza volta, all&#8217;esame della Corte di legittimità, con l&#8217;impugnazione della sentenza emessa, in sede di rinvio, dal tribunale di Genova in data 28.1.2010, con la quale è stata dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c. del detto contratto a far data dal 15.3.1987, per inadempimento della locatrice, con la condanna del convenuto T.G., quale erede della M., al risarcimento dei danni in favore del S. &#8220;che si ritengono equivalenti all&#8217;importo relativo al terzo trimestre dei canoni di locazione dovuti all&#8217;attore, il quale pertanto più nulla deve corrispondere a tale titolo&#8221;; e con il rigetto di ogni altra domanda.</p>
<p>Il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il S..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Al ricorso si applicano le disposizioni della L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato in questa sede successivo (sentenza depositata il 28.1.2010) al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge indicata.<br />
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonchè dell&#8217;art. 2909 c.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.<br />
Con il secondo motivo si denuncia la illogicità erroneità e contraddittorietà nel merito della sentenza in relazione ad un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5.<br />
I motivi, per l&#8217;intima connessione delle censure con gli stessi avanzate, sono esaminati congiuntamente.<br />
Essi non sono fondati.<br />
Il tribunale di Genova, quale giudice del rinvio, con la sentenza in questa sede impugnata, per quel che qui interessa, ha preso atto dei principi enunciati dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 596 del 1999 richiamandoli come segue:</p>
<p>al punto 2) &#8220;pur non ricorrendo una ipotesi di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo ai sensi dell&#8217;art. 1578 c.c., n. 1 nè di eliminazione dei vizi a spese del locatore, ex art. 1575 c.c., n. 2, avendo il conduttore avuto conoscenza dei vizi della cosa locata nel momento della conclusione del contratto e tenendoli in considerazione nella determinazione del corrispettivo, tuttavia, avendo la locatrice assunto lo specifico obbligo di intervenire e provvedere alla necessarie riparazioni per la conservazione della cosa all&#8217;uso convenuto, può ritenersi sussistente un&#8217;ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente risarcimento del danno, ai sensi dell&#8217;art. 1453 c.c.&#8221;.</p>
<p>Al punto 3) &#8220;diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Chiavari non sono state dimostrate in modo sufficiente la ragioni che avrebbero esonerato la M. da ogni responsabilità e fatto ritenere l&#8217;inadempimento incolpevole, ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c., essendosi limitato il Tribunale a prendere atto delle sollecitazioni da lei rivolte all&#8217;amministrazione condominiale senza considerare che il problema delle interferenze dell&#8217;obbligo in parola con le competenze condominiali (per essere le riparazioni, come si esprime la sentenza impugnata, a carico della copertura con interdipendenze condominiali, non poteva risolversi col semplice richiamo alle proteste rimaste inascoltate, ma era necessario esaminare la fattispecie anche alla luce dell&#8217;art. 1134 c.c. e dei poteri d&#8217;intervento diretto che tale norma riconosce al singolo condomino sulle parti comuni dell&#8217;edificio, salva la salutazione dell&#8217;inadempimento ai sensi dell&#8217;art. 1455 c.c.&#8221;.</p>
<p>Ed, in applicazione dei principi suddetti, il giudice di rinvio ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice, per non avere adempiuto all&#8217;obbligo di eliminare &#8220;gli inconvenienti riscontrati&#8221;, ritenendo tale inadempimento rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1455 c.c. &#8220;posto che, di fatto, impedì al conduttore di fruire in modo integrale dell&#8217;appartamento tra l&#8217;altro destinato alle vacanze ed alla villeggiatura&#8230;.&#8221;.</p>
<p>La Corte, pertanto, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla Corte di legittimità con la richiamata pronuncia, ha individuato l&#8217;inadempimento imputabile alla locatrice e la sua gravità ai fini della risoluzione. Più particolarmente, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1134 c.c. richiamato dalla Corte di legittimità, va riscontrata la sua sostanziale applicazione da parte del giudice di merito.</p>
<p>A tal fine giova anche rammentare che l&#8217;obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l&#8217;immobile in buono stato locativo, di cui all&#8217;art. 1576 c.c., riguarda, sia la parte dell&#8217; immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell&#8217;edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell&#8217;immobile locato (v. anche Cass. 28.6.2010 n. 15372).</p>
<p>Va anche sottolineato che, in materia di condominio di edifici, la Corte di legittimità, ai fini del riconoscimento della legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti, ha affermato spettare al proprietario del lastrico solare soltanto se tali danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva, spettando altrimenti al condominio.</p>
<p>Peraltro se detto proprietario, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, intenda eccepire il proprio difetto di legittimazione, egli ha l&#8217;onere di precisare, con opportuni riferimenti agli atti processuali, che l&#8217;azione introduttiva del giudizio era stata esercitata o comunque si era rivelata, all&#8217;esito dell&#8217;istruzione, come avente ad oggetto una situazione dannosa non imputabile al medesimo in via esclusiva, ma della quale doveva rispondere il condominio (Cass. 4.10.2010 n. 20).</p>
<p>Una tale condotta, pur con le caratteristiche peculiari della fattispecie in esame, non risulta mai avere formato oggetto di prova al riguardo, neppure offerta. In ogni caso, il difetto di autosufficienza del presente ricorso e la violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 sul punto sono evidenti &#8211; per non avere il ricorrente neppure accennato ad una presunta deduzione nel giudizio di merito e la sede processuale in cui la circostanza sarebbe stata evidenziata &#8211; e non ne consentono, sotto questo profilo, l&#8217;esame.</p>
<p>Quanto alla supposta contraddittorietà, sostenuta con il secondo motivo, è del tutto irrilevante che la Corte di merito abbia affermato che l&#8217;obbligo della eliminazione dei vizi lamentati fosse stato assunto &#8220;in sede di stipula del contratto&#8221;, posto che, trattandosi di contratto di durata, ciò che la Corte di merito ha ritenuto rilevante ai fini dell&#8217;affermazione della &#8220;non scarsa importanza dell&#8217;inadempimento&#8221; è stata la condotta della locatrice in corso di rapporto che &#8220;omise successivamente di porvi rimedio&#8221; alle infiltrazioni lamentate.</p>
<p>Quanto all&#8217;importanza dell&#8217;inadempimento, la sua valutazione spetta al giudice di merito e correttamente motivato come nella specie, non è censurabile in questa sede (v. per tutte Cass. 28.6.2006 n. 14974).</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso è rigettato.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono posta a carico del ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 gennaio 1994 n. 246</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Può l'ammnistratore di condominio agire nei confronti del conduttore di un'unità immobiliare per la riscossione delle rate condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Filippo ANGLANI Presidente<br />
Cesare MAESTRIPIERI Consigliere<br />
Girolamo GIRONE<br />
Raffaele MAROTTA<br />
Rafaele CORONA Rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso inscritto al n. 6827 e 7850 per l&#8217;anno 1990, proposti dal CONDOMINIO&#8230;, in persona dell&#8217;amministratore in carica Anita Cola in Ridolfi, domiciliato elettivamente in Roma, via Calamatta 16, presso lo studio dell&#8217;avv. Gaetano Caracuzzi, che lo difende assieme all&#8217;avv. Carlo Serrani per procura speciale redatta in calce al ricorso.</p>
<p style="text-align: right;">- Ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>[OMISSIS] domiciliati elettivamente in Roma, presso lo studio dell&#8217;avv. Maria Barbantini,difesi dall&#8217;avv. Franco Carile per procura in calce al ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: right;">- Controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Renato Viale.</p>
<p style="text-align: right;">- Intervenuto per legge -</p>
<p>per la cassazione della sentenza 7 febbraio &#8211; 10 maggio 1989 del Giudice Conciliatore di Falconara Marittima.<br />
Lette le conclusioni assunte dalle parti, che rispettivamente domandano l&#8217;accoglimento ed il rigetto del ricorso, alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 1993, sentito il relatore, i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, che conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la causa si assegna a decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con separati atti di citazione in data 15 ottobre 1986, Oddo Pierfederici e Carolina Nanni proposero, davanti al Giudice Conciliatore di Falconara Marittima, opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 40-86 e 39-86, pronunziati il 24 settembre 1986, con i quali erano stati condannati a pagare rispettivamente le somme di lire 428.290 e di lire 567.600, in favore del Condominio&#8230; Falconara Marittima. Domandarono la revoca del decreto e l&#8217;assoluzione dalla domanda avversa.</p>
<p>Il condominio&#8230;, in persona dell&#8217;amministratore in carica, si costituì; chiese il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto.</p>
<p>Riuniti i procedimenti e istruita la causa, con sentenza 7 febbraio &#8211; 10 maggio 1989, il Conciliatore accolse l&#8217;opposizione, revocò i decreti ingiuntivi e dichiarò integralmente compensante le spese processuali per giusti motivi.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione il Condominio&#8230;; resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale Oddo Pierfederici e Carolina Nanni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.- A fondamento del ricorso, il Condominio deduce:</p>
<p>a) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 10 L. 392 del 1978 e 1123 cod. civ., 63 disp. att. cod. civ. La legge n. 392 del 1978 si limita a disciplinare i rapporti tra il locatore ed il conduttore, senza apportare innovazione alcuna alla normativa del condominio negli edifici. Pertanto, l&#8217;amministratore del condominio conserva il diritto di riscuotere le spese condominiali direttamente dai condomini, e non è possibile ipotizzare un&#8217;azione diretta verso i conduttori.</p>
<p>b) violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. Il Conciliatore, affermando la nullità delle deliberazioni che avevano approvato il consuntivo e la ripartizione delle spese condominiali, per l&#8217;omessa convocazione della conduttrice, ha violato il disposto di cui all&#8217;art. 112 cod. proc. civ., incorrendo nel vizio di ultra petizione.</p>
<p>2.- A fondamento del ricorso incidentale, i ricorrenti deducono omessa motivazione su un punto decisivo prospettato dalle parti e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 L. 392 del 1978, in relazione all&#8217;art. 34 regolamento di condominio, e violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ.</p>
<p>Il conciliatore non si è pronunziato sull&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministratore di escutere i condomini morosi a norma dell&#8217;art. 34 del regolamento di condominio; non ha pronunziato neppure in merito all&#8217;omessa convocazione di Nanni Carolina all&#8217;assemblea del 9 giugno 1984.</p>
<p>I motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione.</p>
<p>La legge n. 392 del 1979 (NDR: così nel testo) (cosiddetta dell&#8217;equo canone) disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio negli edifici, sicché l&#8217;amministratore ha diritto &#8211; ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 cod. proc. civ. e 63 disp. att. stesso codice &#8211; di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell&#8217;interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condominio, restando esclusa una azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari (Cass., Sez. II, 14 luglio 1988, n.4606; conf. Cass., Sez III, 27 novembre 1989, n. 5160).</p>
<p>Posto che la legge cosiddetta dell&#8217;equo canone riguarda esclusivamente i rapporti tra il locatore ed il conduttore originati dal contratto di locazione, non incide sulla normativa del condominio negli edifici e, quindi, non riguarda i rapporti, che intercorrono tra l&#8217;amministratore del condominio ed i singoli partecipanti; appurato che le spese condominiali, per le quali è causa, afferivano ai contributi previsti dall&#8217;art. 9 comma 1 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 dei quali, nei confronti del condominio, rispondono immediatamente i condomini; tutto ciò considerato, correttamente l&#8217;amministratore ha richiesto il pagamento degli oneri condominiali direttamente ai proprietari degli immobili siti nell&#8217;edificio in condominio e non al conduttore.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l&#8217;assorbimento del secondo.</p>
<p>Deve essere respinto il ricorso incidentale.</p>
<p>È risaputo che nel giudizio di legittimità, la preclusione della proponibilità di questioni nuove opera nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., Sez. II, 1 agosto 1990, n. 8230; Cass., Sez. III, 28 aprile 1990, n. 3594). Involgono questioni nuove, proposte per la prima volta in sede di legittimità, tanto il risarcimento del danno, che si asserisce subito dai locatori per l&#8217;impossibilità di rivalersi nei confronti del conduttore, a seguito dell&#8217;inadempimento da parte dell&#8217;amministratore della obbligazione di escutere i conduttori morosi, statuita dall&#8217;art. 34 del Regolamento di condominio; quanto la nullità della delibera assembleare del 9 giugno 1984 per la mancata convocazione del condominio Carolina Nanni.</p>
<p>Nella sentenza del Conciliatore non viene esaminata, perché non sollevata dalla parte interessata, la questione del risarcimento di danni per impossibilità, da parte dei locatori di rivalersi nei confronti del conduttore, mentre il riferimento all&#8217;art. 34 del regolamento di condominio costituisce un mero obiter. Allo stesso tempo, non viene discussa, del pari perché non proposta, la questione della nullità della delibera assembleare 9 giugno 1984, per omessa convocazione di un condominio.</p>
<p>All&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso, segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al Giudice conciliatore di Ancona, il quale deciderà, anche sulle spese del giudice di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: la legge n. 392 del 1979 (NDR: così nel testo) (cosiddetta dell&#8217;equo canone) disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio negli edifici, sicché l&#8217;amministratore &#8211; ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. att. stesso codice &#8211; può riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle comuni ed i servizi nell&#8217;interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condominio, restando esclusa una azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte:<br />
riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice Conciliatore di Ancona, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.<br />
Roma, 8 giugno 1993.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, 28 settembre 2012, n. 16583</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lastrico Solare]]></category>
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		<description><![CDATA[Il criterio imposto dall'art, 1126 del codice civile sulla ripartizione delle spese in materia di lastrico solare, in quali casi è valevole?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8487/2006 proposto da:<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 77/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 25/01/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto di depositare verbale di assemblea già precedentemente prodotto, e chiede il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Dalla narrativa della sentenza impugnata si ricava che (OMISSIS) e (OMISSIS), partecipanti al condominio di (OMISSIS), impugnavano la Delib. 23 maggio 2001 con la quale l&#8217;assemblea condominiale aveva stabilito l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 3 del regolamento comune in ordine alle spese di rifacimento dei terrazzi. Il condominio si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Torino annullava la delibera, ritenendo applicabile alla fattispecie la regola legale di cui all&#8217;articolo 1126 c.c., avendo il terrazzo di proprietà attorea la funzione di copertura dell&#8217;edificio al pari di un lastrico solare.</p>
<p>Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Torino, che rigettava la domanda.</p>
<p>La Corte subalpina, ritenuto il giudicato interno &#8220;in merito alla attinenza del concetto di manutenzione di cui al punto 3 cap. IV del regolamento, alla sola attività di semplice conservazione&#8221;, esclusa ogni attività di rifacimento dell&#8217;impermeabilizzazione e di successiva ripavimentazione della terrazza a livello, sicché non si poteva più far leva su tale previsione regolamentare per farvi rientrare le spese di manutenzione, attribuendole in via esclusiva ai proprietari dell&#8217;alloggio, osservava che non di meno restava valida l&#8217;affermazione con la quale si apriva la predetta norma regolamentare, ossia che &#8220;i terrazzi esistenti all&#8217;ultimo piano fanno parte degli alloggi ad essi prospicienti&#8221;. Riteneva, quindi, che in base a detta norma autonoma le spese di imposte e tutte le altre spese sia ordinarie che straordinarie riferite all&#8217;interno dei singoli lotti dovevano essere sopportate esclusivamente dai relativi proprietari. Pertanto, concludeva la Corte territoriale, il regolamento era chiaro nel porre le spese straordinarie relative ai terrazzi dell&#8217;ultimo piano a carico dei proprietari degli alloggi prospicienti, di guisa che la norma residuale di cui al punto 8 del cap. 2 del regolamento, pacificamente contrattuale, che rinviava alla disciplina codicistica, non era operante nella specie.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), formulando due motivi d&#8217;impugnazione, illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio di (OMISSIS).</p>
<p>Questa Corte, rilevato il difetto di autorizzazione dell&#8217;amministratore del condominio a resistere in sede di legittimità , fissava apposito termine per depositare l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale, che è stata prodotta nel termine concesso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 346 c.p.c., la difformità tra il chiesto il pronunciato e l&#8217;insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Mentre in primo grado il condominio aveva dedotto la legittimità della delibera impugnata perché coerente all&#8217;applicazione del comma 2 dell&#8217;articolo 3 del regolamento condominiale, in grado d&#8217;appello ha invece sostenuto che la disposizione in base alla quale i costi delle opere in questione dovrebbero essere sopportati in via esclusiva dai proprietari dell&#8217;unità immobiliare di cui è parte il terrazzo, dovrebbe individuarsi nel comma 4 del medesimo articolo 3, secondo cui i costi per le opere in questione dovrebbero essere sopportati dai proprietari dell&#8217;appartamento di cui il terrazzo stesso è prosecuzione. In tal modo, sostiene parte ricorrente, il condominio appellante ha sottoposto al giudice di secondo grado un tema di indagine del tutto diverso, violando il divieto dell&#8217;ius novorum in appello. Inoltre, conclude sul punto parte ricorrente, il condominio non aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto corretto il rinvio per relationem al codice civile operato dall&#8217;articolo 8 cap. 2 del regolamento condominiale.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo è manifestamente infondato.</p>
<p>Il divieto dello ius novorum in d&#8217;appello si riferisce alle domande, alle eccezioni e alle prove (articolo 345 c.p.c.), e non già indiscriminatamente alle mere difese comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e che risultano dalle acquisizioni processuali essere rilevati d&#8217;ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni &#8220;in senso lato&#8221; o &#8220;improprie&#8221; (cfr. fra le tante, Cass. nn. 11015/11, 11774/07 e 18096/05). Pertanto, nell&#8217;ambito dell&#8217;interpretazione delle norme di un regolamento condominiale e della loro applicazione al caso concreto, la deduzione per la prima volta in appello di una soluzione giuridica diversa da quella precedentemente prospettata, intatti i relativi presupposti fattuali, costituisce una mera difesa, che non determina alcuna variazione del thema decidendum quale si è formato nel primo grado di giudizio.</p>
<p>1.2. &#8211; Neppure ha pregio l&#8217;assunto secondo cui il condominio non aveva appellato la sentenza del Tribunale nella parte in cui era stato ritenuto corretto il rinvio per relationem al codice civile operato dall&#8217;articolo 8 cap. 2 del regolamento condominiale.</p>
<p>La nozione di &#8220;parte della sentenza&#8221;, alla quale fa riferimento l&#8217;articolo 329 cpv. c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita, e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica non già qualsivoglia affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che non sia stata espressamente o implicitamente investita da una censura specifica, bensi&#8217; soltanto le statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell&#8217;ambito della controversia. Queste ultime sono costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, intesa come unitaria scansione logica che comprende e supera le singole sue componenti, ancorché ciascuna di esse possa essere, isolatamente considerata, oggetto d&#8217;impugnazione (cfr. Cass. n. 10832/98, la quale, premesso che l&#8217;inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l&#8217;inesistenza di una norma che al fatto associ l&#8217;effetto è rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno, osserva che la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicato interno è quella avente ad oggetto congiuntamente le decisioni sull&#8217;esistenza di un fatto, l&#8217;esistenza di una norma, e l&#8217;esistenza degli effetti da questa associati al fatto).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull&#8217;intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.</p>
<p>Diversamente opinando, ove cioè si ritenesse possibile frazionare il giudicato interno estraniando fra loro ciascuna delle componenti della questione controversa, ne soffrirebbe la stessa razionalità della decisione, divisa tra due esigenze non necessariamente esaudibili in contemporanea, ossia non contraddire il singolo dictum della sentenza impugnata che non sia stato oggetto di gravame, ancorché in ipotesi illogico o errato in punto di diritto, e pervenire ad una soluzione finale che sia non di meno giuridicamente corretta. In tal modo, l&#8217;errore non censurato finirebbe con l&#8217;ipotecare la sentenza del giudice deputato a correggerlo, e ciò solo per l&#8217;inavvedutezza della parte appellante incapace di coglierlo quale causa o concausa della decisione che, pure, abbia espressamente criticato sotto altro e consequenziale aspetto.</p>
<p>1.2.1. &#8211; Nel caso in esame, l&#8217;identificazione della disposizione del regolamento condominiale, sola o integrata da quelle codicistiche espressamente richiamate o ad ogni modo inderogabili, attiene alla norma applicabile, mentre l&#8217;illegittimità , ritenuta dal Tribunale, della delibera di attribuzione ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese di cui si discute ne costituisce l&#8217;effetto, il quale ultimo è stato esplicitamente criticato mediante l&#8217;atto d&#8217;appello. La duplice conseguenza è che non si è prodotto alcun giudicato interno, nè sulla norma del regolamento di condominio da applicare nella specie (punto 8 del cap. 2, secondo gli odierni ricorrenti), nè -contrariamente a quanto affermato nella sentenza della Corte d&#8217;appello &#8211; sull&#8217;attinenza del concetto di manutenzione, di cui al punto 3 del cap. 4 stesso regolamento, alla sola conservazione, nel senso di escludere da quest&#8217;ultima il rifacimento dell&#8217;impermeabilizzazione della terrazza e la successiva ripavimentazione della stessa.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1123, 1117 e 1126 c.c. e dell&#8217;articolo 116 c.p.c., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione e l&#8217;erronea valutazione delle prove, e l&#8217;errata interpretazione della clausola del regolamento condominiale concernente la ripartizione delle spese di manutenzione del terrazzo. I ricorrenti non contestano che ai sensi dell&#8217;articolo 3 del regolamento condominiale il terrazzo posto all&#8217;ultimo piano faccia parte dell&#8217;alloggio ad esso prospiciente, ma sostengono che la proprietà esclusiva sia limitata al piano di calpestio, con esclusione, pertanto, di tutte quelle parti sottostanti, tra cui i pannelli d&#8217;impermeabilizzazione e le strutture portanti, che servono di protezione, copertura e sostegno agli appartamenti ubicati al di sotto.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo è, nei termini che seguono, fondato.</p>
<p>Premesso che il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini &#8211; ovvero in proprietà esclusiva dello stesso -, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell&#8217;articolo 1126 c.c., le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a carico del condominio (cfr. Cass. nn. 11029/03, 13858/01, 3542/94, 5125/93 e 1618/87), va osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall&#8217;articolo 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l&#8217;uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresi&#8217; quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, si&#8217; da doversi considerare come spese accessorie (Cass. n. 11449/92).</p>
<p>Ancor più chiaramente, è stato osservato in materia che a completo carico dell&#8217;utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, perché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l&#8217;utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell&#8217;articolo 1126 c.c. (cosi&#8217;, in motivazione, Cass. n. 2726/02).</p>
<p>2.1.1. &#8211; La Corte territoriale non ha applicato i suddetti principi, e ciò perché ha erroneamente ritenuto preclusa dal giudicato interno la questione se, ai fini del riparto delle spese, nel concetto di manutenzione rientrasse o non l&#8217;impermeabilizzazione e la pavimentazione della terrazza. E opinandosi vincolata da un esito intermedio escludente l&#8217;attualità della problematica, ha risolto la controversia altrimenti, invertendone i termini, nel senso che dalla premessa (maggiore) per cui tutte le spese ordinarie e straordinarie riferite all&#8217;interno delle singole unità abitative sono sopportate esclusivamente da ogni singolo comproprietario, e da quella (minore) in base alla quale i terrazzi dell&#8217;ultimo piano sono parte integrante degli alloggi prospicienti, ha tratto paralogicamente la conclusione che (anche) le spese straordinarie riguardanti i terrazzi dell&#8217;ultimo piano sono a carico dei proprietari dei relativi alloggi.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione la sentenza impugnata va cassata limitatamente al secondo motivo d&#8217;impugnazione, respinto il primo, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino, che deciderà la controversia nel merito attenendosi al seguente principio di diritto: &#8220;in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall&#8217;articolo 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l&#8217;uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 settembre 2012 n. 16128</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[necessitò]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

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		<description><![CDATA[In quali casi la spesa sostenuta dai partecipanti di un condominio minimo è rimborsabile dagli altri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GAMBARO NICOLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.C.A., P.C.E.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 15347-2006 proposto da:</p>
<p>P.C.E., P.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNINI LUCIANO, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. SERRAO Giulia;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 518/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi e compensa le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1) La controversia è nata da contrapposte coeve citazioni del gennaio 1991 dinanzi al tribunale di Lamezia Terme.</p>
<p>Con la prima M.F. chiedeva a P.C.A. e a P.C.E., il rimborso di spese effettuate per la riparazione del tetto di un vecchio fabbricato sito in (OMISSIS).</p>
<p>Con la seconda i P. chiedevano la demolizione di finestre e scarichi che il M. aveva realizzato con un&#8217;abusiva sopraelevazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il tribunale di Lamezia Terme respingeva la domanda di rimborso e accoglieva quella dei P., condannando M. alla demolizione della sopraelevazione eseguita sull&#8217;edificio e al risarcimento di danni quantificati in 8.000,00 Euro.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Catanzaro con sentenza 8 giugno 2005 negava il diritto dell&#8217;appellante al rimorso delle spese; escludeva l&#8217;obbligo di risarcimento danni a suo carico; rigettava l&#8217;appello incidentale P. relativo a demolizione di tutte le altre opere abusivamente create.</p>
<p>M.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile 2006.</p>
<p>I P. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.</p>
<p>Il 17 gennaio 2012 la causa è stata rinviata per mancata presentazione dell&#8217;istanza prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>2) Il ricorso principale e quello incidentale, registrati con numeri diversi, devono essere trattati unitariamente. Venendo in esame una sentenza depositata ante marzo 2006 non è applicabile l&#8217;art. 366 bis c.p.c..</p>
<p>Il primo motivo di ricorso concerne l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 o dell&#8217;art. 1134 c.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese sostenute dal F. per le riparazioni del tetto dello stabile, composto da due porzioni, di cui la seconda in proprietà comune dei convenuti.</p>
<p>La domanda è stata respinta sul rilievo che le spese non erano state oggetto di preventivo accordo.</p>
<p>Invano il ricorso e la memoria invocano precedenti giurisprudenziali che erroneamente ritengono favorevoli al ricorrente.</p>
<p>Va premesso che in appello questi ha sostenuto che si versa in ipotesi di comunione e ha chiesto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 c.c..</p>
<p>Secondo Cass. SU 2046/06, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità&#8217; finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.</p>
<p>Ne discende che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e1 rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ.(Così anche Cass. 21015/11).</p>
<p>Ora, quanto alla sussistenza del requisito dell&#8217;urgenza il ricorso è quanto mai generico e si risolve nella inammissibile richiesta di un nuovo giudizio di merito, atteso che si limita ad affermare che ne è stata data prova &#8220;con le testimonianze addotte&#8221;, senza neppure accennare al contenuto delle risultanze.</p>
<p>3) Il secondo motivo si riferisce alle opere di sopraelevazione. Esso attacca la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l&#8217;opera era rilevabile sia grazie alla misurazione esterna, non considerata dall&#8217;appellante, sia dalla documentazione fotografica, che consente di constatare un incremento di altezza dei muri esterni e delle &#8220;quinte&#8221; e la sovrapposizione di mattoni alla preesistente muratura.</p>
<p>Il ricorso non offre argomenti decisivi idonei a confutare questa ricostruzione, giacchè si limita a formulare delle ipotesi alternative che giustificherebbero l&#8217;avvenuta creazione grazie alla sopraelevazione di un nuovo piano abitabile, quali la posa in opera dei mattoni nuovi in luogo di muratura precedentemente demolita o la modifica delle quote dei piani sottostanti. Trattasi di rilievi privi di valore in sede di legittimità, ove il vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto va ancorato a risultanze processuali già acquisite e di portata probatoria tale da essere decisive, cioè idonee a rendere illogica o manifestamente insufficiente la motivazione, il che non può dirsi in caso di mere illazioni non riscontrate documentalmente in atti.</p>
<p>3.1) Anche il profilo che lamenta la indeterminatezza della condanna alla demolizione della sopraelevazione va respinto, a causa della genericità della doglianza, che non indica quali norme siano state violate e si limita a manifestare sgomento per il fatto che dovrà essere il giudice dell&#8217;esecuzione a governare l&#8217;ordine impartito in proposito dal tribunale e confermato dalla Corte d&#8217;appello.</p>
<p>Di per sè ciò non costituisce motivo di illegittimità della pronuncia, che regge anche alla reiterazione della doglianza formulata in uno dei profili del terzo motivo.</p>
<p>4) Va disatteso anche il profilo di doglianza di cui al profilo B1) del secondo motivo, che lamenta che sia stata ordinata la demolizione per una violazione solo formale della &#8220;legge sismica&#8221;, senza aggravamento delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, rinforzato da un cordolo in cemento armato di nuova realizzazione. Anche in questo caso viene valorizzato un elemento di fatto (la realizzazione del cordolo) che non emerge dalla sentenza impugnata e che è sommariamente riferito richiamando le consulenze in atti. Esso non è comunque utilizzabile, perchè il ricorso, omettendo di riportare le considerazioni di consulenza d&#8217;ufficio che hanno sorretto la sentenza, impedisce a questo Corte di valutare la decisività della risultanza. Giova infatti notare che il giudice di appello ha comunque ravvisato una violazione &#8220;della normativa antisismica&#8221;, il che implica una presunzione di pericolosità, che giustifica la demolizione ex art. 1127 c.c.(Cass. 3196/08). Va peraltro aggiunto che la decisività della doglianza è esclusa comunque dalla circostanza che la demolizione è stata ordinata anche in relazione alla lesione del decoro architettonico perpetrata con le medesime opere.</p>
<p>5) Di questo aspetto si occupa il terzo motivo di ricorso, che invano chiede alla Corte di legittimità di negare la tutela del decoro architettonico accordata dai giudici di merito, perchè &#8220;la demolizione della parte sopraelevata&#8221; non rimuoverebbe il pregiudizio al decoro dell&#8217;edificio.</p>
<p>Trattasi di valutazione di merito (Cass. 6611/82)in cui questa Corte non può avventurarsi.</p>
<p>Non ha pregio giuridico, in questa sede, neppure la doglianza mossa affermando che i resistenti avrebbero in altre occasioni &#8220;operato in spregio&#8221; al decoro architettonico del fabbricato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata non emerge che queste opere vi siano state o comunque che abbiano reso irrilevante la modifica eseguita dal ricorrente, ditalchè la Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di appello nel valutare la lesione.</p>
<p>6) Va invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione degli artt. 871 e 872 c.c., L. n. 74 del 1974, art. 17 e vizi di motivazione con riferimento al diniego di risarcimento del danno conseguente alle opere di cui è stata ordinata la demolizione.</p>
<p>Detto risarcimento, osserva il ricorso, era stato accordato invece dal primo giudice in relazione all&#8217;inosservanza della normativa antisismica, al pregiudizio dell&#8217;aspetto architettonico del fabbricato e all&#8217;occupazione dell&#8217;area comune soprastante l&#8217;ultimo piano.</p>
<p>La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la esistenza di danni strutturali all&#8217;edificio conseguenti alla demolizione e ricostruzione del tetto, facendo riferimento alla consulenza e alle fessurazioni preesistente. Per questa parte la statuizione è da confermare.</p>
<p>Essa è invece errata e carente di motivazione quanto alle conseguenze dannose della abusività delle opere di sopraelevazione non autorizzate dai comproprietari e alla lesione del decoro architettonico.</p>
<p>La giustificazione offerta dai giudici di merito risiede nella considerazione che le conseguenze dannose di ciò vengono meno on &#8220;la disposta demolizione del tetto&#8221;.</p>
<p>Essa è idonea a escludere un danno permanente, successivo all&#8217;epoca di ripristino dei luoghi.</p>
<p>La sentenza resa nega però, senza motivazione, risalto alla condizione di illegittimità in cui l&#8217;immobile è venuto a trovarsi per tutto il periodo intercorso dalla esecuzione della sopraelevazione fino alla futura rimozione delle opere lesive &#8211; sia in offesa decoro architettonico, sia &#8211; a parte il rifacimento del tetto &#8211; per contrasto con le prescrizioni antisismiche. Il giudice di rinvio dovrà pertanto esaminare almeno sotto questo profilo temporale la pretesa risarcitoria fatta valere dai ricorrenti incidentali.</p>
<p>Con un ultimo profilo di doglianza (punto 3) il ricorso incidentale, oltre a lamentare che sia stato negato il risarcimento dei danni quanto alla alterazione estetica e all&#8217;equilibrio statico (pag. 18), si duole che non sia stata ordinata la rimozione del transito di acque nere incanalate da controparte nei pluviali.</p>
<p>Questo secondo profilo di doglianza va respinto.</p>
<p>E&#8217; infatti incensurabile la considerazione del giudice di merito secondo il quale la complessiva situazione di irregolarità (riferimento che attesta come la Corte di appello abbia ben tenuto presenti le considerazioni di consulenza valorizzate dai ricorrenti incidentali) preesistente e la circostanza che il pluviale fosse già gravato di acque nere degli appellati escludono che l&#8217;opera sia fonte di pregiudizio apprezzabile il nuovo carico arrecato dal M..</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale;</p>
<p>l&#8217;accoglimento del primo profilo del ricorso incidentale e il rigetto del secondo.</p>
<p>La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione al motivo accolto e la liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso principale M..</p>
<p>Accoglie il primo profilo del ricorso incidentale; rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 23 novembre 2011 n. 24712</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-novembre-2011-n-24712/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[encesstà]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese rimborsabili]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel cd condominio minimo le spese sostenute dai partecipanti sono rimborsabili? Se sì con quale criterio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20544/2010 proposto da:</p>
<p>G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MAZZILLI Pasquale giusta mandato speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 98/A, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI FERRARA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CALABRESE Vito giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 121/2009 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di RUTIGLIANO del 4/04/09, depositata il 06/07/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Calabrese Vito, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte ritenuto che:</p>
<p>- si è proceduto nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 7 luglio 2003 il Giudice di pace di Casamassima &#8211; adito da M.G. nei confronti di G.G., proprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro delle uniche due unità immobiliari di un fabbricato in (OMISSIS) &#8211; respinse la domanda dell&#8217;attore, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al rimborso di una quota delle spese che il primo aveva sostenuto per il rifacimento del lastrico solare dell&#8217;edificio.</p>
<p>Impugnata dal soccombente, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari &#8211; sezione distaccata di Rutigliano, che con sentenza del 6 luglio 2009 ha condannato G.G. a pagare a M.G. 1.394,43 Euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.</p>
<p>Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. G., in base a cinque motivi. M.G. si è costituito con controricorso.</p>
<p>Con i primi tre motivi di ricorso G.G. sostiene che erroneamente il Tribunale ha disatteso l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello, basata sul rilievo che nell&#8217;atto di impugnazione mancavano motivi specifici di gravame, non era inoltre contenuta la riproposizione della domanda formulata in primo grado, era altresì avanzata la richiesta di ammissione di una prova nuova, quale la consulenza tecnica di ufficio poi effettivamente ammessa dall&#8217;istruttore.</p>
<p>Si tratta di censure che appaiono manifestamente infondate, poichè dagli atti di causa &#8211; che in questa sede possono essere presi direttamente in esame, stante la natura dei vizi denunciati &#8211; emerge che in realtà M.G. aveva rivolto alla sentenza del Giudice di pace critiche sufficientemente puntuali, precise e pertinenti al contenuto della decisione, dalle quali si ricavava la chiara, anche se implicita, richiesta di accoglimento dell&#8217;originaria domanda; quanto poi alla consulenza tecnica di ufficio, va osservato che si tratta di un mezzo istnittorio che può essere disposto, anche in appello, senza necessità di sollecitazione di parte.</p>
<p>Con gli altri due motivi di ricorso G.G. lamenta che a M.G. è stata accordata la somma da costui reclamata, pur in mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 1110 e 1134 c.c..</p>
<p>La doglianza risulta manifestamente fondata, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. Il Tribunale infatti si è limitato a constatare che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti a cura di M.G. e ha del tutto omesso di verificare se realmente sussistesse nella specie il requisito dell&#8217;urgenza, che è richiesto nel caso in cui le spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa riguardi le parti comuni di un edificio condominiale (v. Cass. s.u. 31 gennaio 2006 n. 2046: &#8220;La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione; ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 c.c.&#8221;.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 315 c.p.c., n. 5, prima e seconda ipotesi&#8221;;</p>
<p>- la parte resistente ha presentato una memoria; il suo difensore e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni-svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni svolte nella memoria del controricorrente, basate su deduzioni in fatto che non possono avere ingresso in questa sede;</p>
<p>- rigettati pertanto i primi tre motivi di ricorso e accolti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie gli altri due; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 dicembre 2011 n. 26831</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-14-dicembre-2011-n-26831/</link>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione apssiva]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2146-2006 proposto da:</p>
<p>COND. (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore Sig. S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PISCOPO ANNA MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARCONI 155, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOSTI RINA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato DI FAZIO MARIA CARLA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>B.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 497/2004 del GIUDICE DI PACE di LANCIANO, depositata il 04/11/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>D.F.M. proponeva opposizione al decreto emesso dal giudice di pace di Lanciano su ricorso del condominio (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 729,14 per oneri condominiali, deducendo di non esservi tenuta essendo soltanto nuda proprietaria dell&#8217;appartamento cui si riferivano i millesimi. Il condominio opposto resisteva all&#8217;opposizione assumendo che nella specie trovavano applicazione gli artt. 1004 e 1005 c.c..</p>
<p>Autorizzata la chiamata in causa dell&#8217;usufruttuaria, B.A., che non si costituiva, il giudice di pace con sentenza del 28.10.2004 revocava il decreto e dichiarava tenuta al pagamento degli oneri la terza chiamata.</p>
<p>Riteneva il giudice di prime cure che, assente una norma ad hoc, in base alle indicazioni ricavabili dal combinato disposto degli artt. 1004 e 1005 c.c. e art. 64 disp. att. c.c. l&#8217;usufruttuario dovesse ritenersi condomino per tutto quanto riguardasse l&#8217;amministrazione e il godimento delle cose comuni, restando a carico del nudo proprietario soltanto le altre spese, ossia quelle per le innovazioni, la manutenzione e le riparazioni straordinarie, e che nel caso specifico, era risultato che le voci di spesa erano quasi tutte attinenti alla manutenzione ordinaria. Solo una rata era stata qualificata come &#8220;straordinaria&#8221;, ma non era nè documentata, nè specificata e, comunque, d&#8217;importo così esiguo da non inficiare la decisione di dichiarare la nullità (rectius: revocare) il decreto opposto.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), con un solo motivo d&#8217;annullamento.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimata D.F.M., che ha depositato memoria.</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva B.A..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo d&#8217;impugnazione il condominio ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1004, 1005, 1117, 1118 e 1123 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che il condominio è terzo rispetto ai rapporti fra nudo proprietario e usufruttuario, allo stesso modo in cui è terzo rispetto all&#8217;eventuale conduttore di una delle unità immobiliari di proprietà individuale.</p>
<p>L&#8217;obbligazione di concorrere alle spese condominiali, gravante sul condomino, costituisce una caratteristica obligatio propter rem, che deriva dal solo essere proprietari di un immobile facente parte del condominio. Correlativamente, si sostiene, l&#8217;azione derivante da rapporti condominiali non può essere fatta valere nei confronti di persone che pur detenendo, usando e sfruttando una delle unità immobiliari non ne sia proprietario. Per tale ragione, al fine di stabilire chi tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario debba essere tenuto al pagamento degli oneri condominiali, non possono richiamarsi gli artt. 1004 e ss. c.c., perchè essi disciplinano unicamente i rapporti fra tali soggetti e non possono estendere oltre la loro portata.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo di ricorso è infondato.</p>
<p>2.1. &#8211; Occorre premettere che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i milleduecento Euro e soggette, ratione temporis, al regime impugnatorio antecedente quello di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto &#8211; alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale &#8211; soltanto in relazione ai principi informatori della materia, restando preclusa la denuncia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale; ne consegue che costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 4282/11, 11638/10, 6382/07 e 1756/05).</p>
<p>Nello specifico, anche a enucleare dalla suesposta censura, quale principio informatore asseritamente violato dal giudice a quo, quello secondo cui l&#8217;obbligazione di pagamento degli oneri condominiali segue l&#8217;intestazione del bene, irrilevante essendone il godimento da parte di terzi, in quanto destinato a operare nell&#8217;ambito dei rapporti interni con il proprietario, è da escludere che una siffatta proposizione corrisponda a un canone fondamentale della materia. E ciò per due ragioni interagenti.</p>
<p>La prima è data dal fatto che in materia condominiale l&#8217;esistenza di diritti reali o personali di godimento sulla singola unità immobiliare non è, di regola, irrilevante nei rapporti tra il proprietario e il condominio, come si desume sia dall&#8217;opponibilità erga omnes dell&#8217;usufrutto immobiliare, soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c., n. 2 sia dall&#8217;art. 67 disp. att. c.p.c., comma 3 e della L. n. 392 del 1978, art. 10, comma 1 che attribuiscono poteri diversamente calibrati di intervento in assemblea e di voto, rispettivamente, all&#8217;usufruttuario e al conduttore. La seconda deriva da ciò, che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge (Cass. n. 21774/08).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va pertanto respinto.</p>
<p>4. &#8211; Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 maggio 2012 n. 7763</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-maggio-2012-n-7763/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28644/2010 proposto da:</p>
<p>S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CUSUMANO DONATELLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>R.C. (OMISSIS), R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell&#8217;avvocato AUGUSTO D&#8217;OTTAVI, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GRISI LUCIANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DONATELLA CUSUMANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1761/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Attilio Terzino con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. De Angelis Lucio difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del resto;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dell&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; S.R. convenne, davanti al Pretore di Verona, R. G. e C.. Espose che l&#8217;edificio sito in (OMISSIS), apparteneva in regime di comunione pro indiviso per la metà ad esso attore e per l&#8217;altra metà ai convenuti. Costoro, infatti, avevano acquistato nel 1983 da S.N. il primo l&#8217;usufrutto e il secondo la nuda proprietà del 50% dell&#8217;immobile suddetto. In qualità, di comproprietario durante il biennio 1988- 1989 aveva anticipato le spese attinenti al riscaldamento dell&#8217;intero fabbricato, alla manutenzione dell&#8217;impianto e all&#8217;energia elettrica, nonchè la fornitura delle spese per l&#8217;acqua. Domandò il rimborso e la condanna dei convenuti in solido al pagamento della loro quota pari alla somma di L. 2.669.334, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.</p>
<p>R.G. (usufruttuario) e R.C. (nudo proprietario) si costituirono e chiesero il rigetto.</p>
<p>Con sentenza 3 maggio 1996 il Pretore respinse la domanda e compensò integralmente le spese processuali.</p>
<p>A seguito della impugnazione principale di S.R. e di quella incidentale avanzata dai R., il Tribunale di Verona, con sentenza 7 dicembre 1994, respinse l&#8217;appello principale e parzialmente quello incidentale, ridusse la compensazione delle spese di primo grado alla metà, ponendole per il resto a carico di S.; confermò quanto al resto la sentenza impugnata.</p>
<p>La Corte di Cassazione (Sez. 2^, 29 marzo 1999, n.2987), pronunziando sul gravame proposto da S.R., accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione del Tribunale di Verona.</p>
<p>Riassunta la causa, il Tribunale di Verona (giudice monocratico), con sentenza 9 aprile &#8211; 23 maggio 2001, non notificata, respinse l&#8217;appello. Tale decisione, impugnata dall&#8217;attore, fu cassata dalla S.C. con sentenza n. 11747/2003 che formulò il principio secondo cui in caso di trascuranza degli altri comunisti, il comproprietario ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune e non pure per quelle relative al godimento, dovendosi considerare fra queste ultime quelle relative all&#8217;uso dell&#8217;impianto di riscaldamento nonchè quelle per l&#8217;acqua potabile, mentre per quanto concerneva l&#8217;irrigazione del giardino, le stesse avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione nel caso in cui il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori.</p>
<p>Riassunto il giudizio di rinvio dall&#8217;attore, con sentenza dep. il 19 ottobre 2009 la Corte di appello di Venezia confermò la sentenza n. 916/2001 del Tribunale di Verona.</p>
<p>Secondo i Giudici, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, le spese per l&#8217;impianto di riscaldamento, quelle relative all&#8217;energia elettrica e all&#8217;acqua potabile erano spese per il mero godimento e non rientravano fra quelle rimborsabili ai sensi dell&#8217;art. 1110 cod. civ.; mentre non risultava che gli esborsi sostenuti per l&#8217;acqua concernessero l&#8217;irrigazione del giardino nè che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione.</p>
<p>Le spese erano compensate, tenuto conto della intransigenza dimostrata dalle parti in relazione alla modesta entità della somma controversa.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. R. sulla base di un unico articolato motivo.</p>
<p>Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.</p>
<p>Il S. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>RICORSO PRINCIPALE. 1.1. &#8211; L&#8217;unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1100, 1103, 1104, 1110 cod. civ. e art. 384 cod. proc. civ., nonché omesso esame di tutti i fatti decisivi di causa con violazione della direttiva della Suprema Corte, deduce che tutte le spese sostenute dal ricorrente per la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quanto meno del giardino sia per il godimento da parte di entrambi i comproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento e dell&#8217;acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni.</p>
<p>La sentenza aveva pretermesso ogni indagine sulla natura e la destinazione delle singole spese, così violando quanto statuito dalla Suprema Corte sia per le spese di conservazione in caso di trascuranza sia per quelle relative al godimento (che altrimenti sarebbe stato inutile disporre il giudizio di rinvio). Anche per queste ultime, sarebbe stato necessario verificare se l&#8217;attore l&#8217;avesse anticipato per un suo godimento personale. I Giudici non avevano compiuto alcun accertamento circa le spese per l&#8217;irrigazione del giardino nonostante quanto al riguardo statuito dalla Cassazione che aveva affermato che tali spese dovevano considerarsi necessarie non solo per il godimento ma anche per la sua conservazione. Non era stato mai contestato che nella specie si trattasse di giardino. Non potrebbe sostenersi un preteso effetto, liberatorio per il contitolare che resterebbe esonerato addirittura per sempre dall&#8217;obbligo a lui incombente di partecipare alle spese necessarie per la conservazione. Il contitolare, che abbia goduto del servizio comune, non può sottrarsi al partecipazione alle relative spese, quand&#8217;anche ceda il godimento ad altri.</p>
<p>I convenuti, i quali avevano goduto in pari misura dei beni comuni, dovevano partecipare alle relative spese.</p>
<p>Dalla documentazione in atti era risultata la trascuranza degli altri comproprietari.</p>
<p>1.2. &#8211; Il motivo va disatteso.</p>
<p>Occorre premettere che la domanda proposta dal S. aveva oggetto il rimborso delle spese relative ai beni comuni che il medesimo aveva anticipato: pertanto si trattava di stabilire se e in quali limiti tale pretesa poteva essere riconosciuta ai sensi di quanto previsto in proposito dall&#8217;art. 1110 cod. civ..</p>
<p>Con la sentenza n. 11747/2003 la Suprema Corte, peraltro in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, in considerazione della diversità di funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che l&#8217;abbia anticipate ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune, alle quali fa espresso riferimento l&#8217;art. 1110 cod. civ., e non pure per quelle relative al godimento; b) fra le spese per il godimento delle parti rientravano quelle relative all&#8217;uso e alla manutenzione dell&#8217;impianto di riscaldamento nonchè quelle relative all&#8217;energia elettrica e all&#8217;acqua potabile, dovendo il comunista rivolgersi all&#8217;autorità giudiziaria nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni; c) per quanto concerneva l&#8217;irrigazione del giardino, le spese relative intanto avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione del bene comune in quanto il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori e non si fosse trattato di un terreno di rispetto.</p>
<p>Ciò posto, la sentenza impugnata si è attenuta al principio formulato dalla Suprema Corte, avendo correttamente escluso che il comproprietario potesse pretendere il rimborso delle spese per il godimento delle cose comuni indicate sopra sub), per cui doveva al riguardo considerarsi irrilevante ogni altro accertamento; per quel che concerne il giardino, i Giudici hanno compiuto l&#8217;indagine che loro era stata demandata dalla Suprema Corte circa la esistenza, la natura e le caratteristiche del giardino, avendo osservato che non era risultato provato che si trattasse di acqua per l&#8217;irrigazione del giardino e addirittura che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione e non si fosse trattato di un terreno di rispetto:</p>
<p>trattasi di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui sottolinearsi che il vizio deducibile ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell&#8217;ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). Le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell&#8217;iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l&#8217;erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai Giudici.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>RICORSO INCIDENTALE. 2.1. &#8211; L&#8217;unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione della spese processuali, deducendo che l&#8217;intransigenza delle parti, alla quale aveva fatto erroneamente riferimento la sentenza impugnata, era ascrivibile proprio all&#8217;attore che aveva intrapreso cinque gradi di giudizio per pretendere un rimborso al quale non aveva diritto, quando essi resistenti si erano limitati a non volere subire le prevaricazioni poste in essere dal S.: le spese avrebbero dovuto essere liquidate a favore di essi resistenti che erano risultati, all&#8217;esito del giudizio, totalmente vittoriosi.</p>
<p>1.2. &#8211; Il motivo va disatteso.</p>
<p>Va innanzitutto chiarito che il testo dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dai resistenti (&#8220;&#8230;.. concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione&#8221;), trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l&#8217;entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 del 2009, art. 58) e quindi non al presente procedimento.</p>
<p>Ciò premesso e &#8211; pur se alla specie non è applicabile ratione temporis neppure l&#8217;art. 92 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (necessità di esplicitare i giusti motivi), la scelta discrezionale di compensare le spese processuali è riservata al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito (S.U. 20598/2008), la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Nella specie, la motivazione data dai Giudici &#8211; che hanno fatto riferimento all&#8217;intransigenza dimostrata dalle parti&#8230;. rispetto a una somma assai modesta &#8211; si sottrae alle censure sollevate, avendo posto in rilievo come &#8211; in considerazione della causale e dell&#8217;importo in oggetto &#8211; la risoluzione della vertenza avrebbe potuto e dovuto avvenire bonariamente ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anzichè irrigidirsi sulle rispettive posizioni.</p>
<p>Anche il ricorso incidentale va rigettato.</p>
<p>Le spese della presente fase vanno poste a carico del S., risultato soccombente, atteso il marginale rilievo del rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.</p>
<p>Condanna il S. al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
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