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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; sopraelevazione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10082</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomno]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa antisismica]]></category>
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		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il proprietario dell'ultimo piano costruisce in sopraelevazione ed ottiene in secondo tempo una sanatoria, ma non i certificati previsti dalle normative antisismiche può mantenere la costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26423/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 743/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal<br />
Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio di Via (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS), deducendo che la stessa, proprietaria dell&#8217;appartamento con annesso terrazzo all&#8217;ottavo e ultimo piano del fabbricato condominiale, aveva costruito nuovi corpi di fabbrica in muratura sul predetto terrazzo aprendo balconi sul prospetto dell&#8217;edificio e realizzando altre trasformazioni strutturali della preesistente unita&#8217; abitativa a danno delle parti comuni dell&#8217;edificio, e che la nuova costruzione era causa di pericolo imminente alla statica del fabbricato a causa del peso esercitato sulle strutture portanti, sicche&#8217;, denunciata la nuova opera al Pretore, questi aveva disposto la sospensione dei lavori assegnando il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Cio&#8217; posto, il Condominio attore chiese la condanna della (OMISSIS) alla demolizione delle opere realizzate sul terrazzo ed al risarcimento del danno.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 marzo 2002, accolse la domanda quanto alla dichiarazione di illegittimita&#8217; della costruzione e alla condanna della convenuta all&#8217;abbattimento della stessa, respingendo, invece, la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>La (OMISSIS) propose gravame avverso tale sentenza.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 marzo 2006, respinse il gravame. Osservo&#8217; il giudice di secondo grado che la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. introduce un limite assoluto all&#8217;esercizio del diritto di sopraelevazione per l&#8217;ipotesi in cui le condizioni statiche dell&#8217;edificio non la consentano, sia perche&#8217; le strutture dell&#8217;edificio non sopportino il peso, sia perche&#8217;, una volta elevata la nuova fabbrica, esse non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi speciali antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottare nella sopraelevazione di edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127, comma 2. Acquista, dunque, rilievo la disposizione di cui al punto C.1.1. del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, che impone a chi sopraeleva l&#8217;adeguamento dell&#8217;intero edificio, in modo che sia in grado di resistere alle azioni sismiche proprie della zona di classificazione, e che richiede il consenso unanime dei condomini. Nella specie, la (OMISSIS) aveva realizzato sul terrazzo a livello dell&#8217;unita&#8217; abitativa di sua proprieta&#8217;, all&#8217;ultimo piano del condominio di Via (OMISSIS), quindi in un&#8217;area sismica, opere in sopraelevazione senza effettuare interventi di adeguamento di cui alle norme tecniche del richiamato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996. Il c.t.u. aveva accertato, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati in mancanza degli elementi tecnici, il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, integrata dai successivi decreti ministeriali, riguardante le costruzioni in zone sismiche, concludendo nel senso che in caso di evento sismico la struttura avrebbe potuto arrecare danni, a nulla rilevando che la (OMISSIS) avesse ottenuto la concessione in sanatoria.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Signora (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Il Condominio intimato non si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 di concerto con quello dell&#8217;Interno, contenente Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3., e delle allegate norme tecniche; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986, contenente Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.2.1., C.9.5.3., C.9.6.3., C.9.7.3.; della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1, 3 e 14. La Corte di merito avrebbe confuso l&#8217;ambito operativo del secondo comma dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. con quello delle norme antisismiche, non riferibili alla statica dell&#8217;edificio, ma ai materiali da utilizzare, all&#8217;assemblaggio degli stessi, alle dimensioni delle opere. Secondo la Corte partenopea, il manufatto in questione sarebbe stato da demolire perche&#8217;, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati, e prescindendosi dalla verifica relativa alla capacita&#8217; delle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica, esso, non essendo stato realizzato secondo le tecniche di costruzione prescritte per le zone antisismiche, costituirebbe una struttura potenzialmente idonea a cagionare danni a terzi. Inoltre, essendo stata la sopraelevazione realizzata nel 1993, la Corte di merito avrebbe errato nel richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, entrata in vigore il 6 marzo 1996, anziche&#8217; quelle di cui al precedente Decreto Ministeriale 24 gennaio 1986, contenente prescrizioni diverse da quelle di cui al decreto successivo. In ogni caso la ricorrente precisa che l&#8217;interpretazione corretta dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2, con riferimento alla normativa tecnica che prevede interventi di adeguamento in caso di sopraelevazioni ed ampliamenti al fine di rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3, C.9.6.3. e C.9.6.4. di entrambi i citati decreti, deve essere intesa nel seguente modo, ed in tal senso formula il quesito di diritto a norma dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: &#8220;L&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato estensivamente nel senso che la sopraelevazione (o l&#8217;ampliamento) e&#8217; vietata nel caso in cui si accerti, una volta elevata la nuova fabbrica, ed esaminate le caratteristiche strutturali dell&#8217;edificio, la necessita&#8217; concreta e non teorica di dover effettuare l&#8217;intervento di adeguamento previsto dalla normativa antisismica (ed in particolare dai DD.MM. del 1986 e del 1996) al fine di consentire alle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze sismiche in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3 e C.9.7.3 dei DD.MM. in parola, e si sia altresi&#8217; accertato che tale adeguamento non e&#8217; stato realizzate.</p>
<p>2. &#8211; La censura e&#8217; immeritevole di accoglimento.</p>
<p>2.1. &#8211; La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell&#8217;ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, e&#8217; riconducibile &#8211; come chiarito da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 1552 del 1986 &#8211; nell&#8217;ambito della previsione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato. A fronte di tale opera, pertanto, deve riconoscersi la facolta&#8217; del condominio di ottenere una condanna alla demolizione del manufatto.</p>
<p>Correttamente, al riguardo, la Corte di merito ha richiamato l&#8217;orientamento di questa Corte secondo il quale il divieto di sopraelevazione per inidoneita&#8217; delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, previsto dall&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione e&#8217; vietata soltanto se le strutture dell&#8217;edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosita&#8217; della sopraelevazione che puo&#8217; essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. Cass., sent. n. 3196 del 2008).</p>
<p>Dunque, l&#8217;articolo 1127 cod.civ., che vieta al proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all&#8217;altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.</p>
<p>Ne consegue che la necessita&#8217; di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall&#8217;accertamento della necessita&#8217; concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosita&#8217;.</p>
<p>2.2. &#8211; Ne&#8217; assume rilievo, nella specie, a sostegno della tesi della ricorrente, il denunciato errore della Corte di merito nella individuazione del decreto ministeriale applicabile ratione temporis, posto che essa ha preso atto dei rilievi contenuti nella c.t.u. in ordine alla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>In particolare, poi, quanto alla norma tecnica invocata dalla ricorrente, la quale dispone che &#8220;si definisce intervento di adeguamento l&#8217;esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche&#8230;.&#8221;, e della quale si sostiene da parte della ricorrente medesima una interpretazione che richieda l&#8217;accertamento in concreto di tale necessita&#8217;, essa, al contrario, corrobora la tesi qui ribadita, richiedendo la realizzazione di quelle opere che, ex ante, escludano ogni possibile pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio.</p>
<p>3. &#8211; La richiamata interpretazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, esclude anche la fondatezza della seconda censura, con la quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 101 cod.proc.civ., e il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex articolo 112 cod.proc.civ., ritenendosi, ed in tal senso formulando il quesito di diritto, che &#8220;il giudice non puo&#8217; porre a fondamento della decisione quei fatti accertati dal ctu oltre i limiti del mandato conferitogli, non dedotti negli atti di causa e non oggetto di contraddittorio tra le parti&#8221;, quale era, secondo la doglianza, la eventuale inosservanza della normativa antisismica.</p>
<p>Infatti, posto che il giudizio promosso dal Condominio di Via (OMISSIS) ex articolo 1171 cod. civ. aveva ad oggetto la realizzazione da parte dell&#8217;attuale ricorrente di nuovi corpi di fabbrica sul terrazzo del fabbricato condominiale, asseritamente causa di pericolo per la statica dell&#8217;edificio, la Corte di merito ha inquadrato le questioni poste al suo esame come rientranti nella disciplina normativa di cui all&#8217;articolo 1127 cod. civ..</p>
<p>Ebbene, se, come chiarito sub 2.1., la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2 trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, risulta evidente come nessuna extrapetizione, ne&#8217; nessuna violazione del principio del contraddittorio si sia verificata, in quanto la verifica del pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio, in una zona a rischio sismico, non poteva prescindere dall&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. E dunque correttamente la Corte di merito ha preso atto dei rilievi in tal senso svolti dal c.t.u..</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all&#8217;accertamento del pregiudizio della nuova costruzione realizzata dalla (OMISSIS) rispetto alla statica dell&#8217;intero edificio ed all&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. La Corte di merito avrebbe omesso di riferire, o non avrebbe adeguatamente riferito, le ragioni per le quali la costruzione realizzata dalla (OMISSIS) sarebbe stata pregiudizievole alla statica del fabbricato di cui si tratta, nonche&#8217; le ragioni per le quali la stessa (OMISSIS) avrebbe dovuto eseguire le opere di adeguamento e quali opere in particolare. Infine, la Corte partenopea non avrebbe chiarito le prescrizioni antisismiche che sarebbero state violate.</p>
<p>5. &#8211; La censura e&#8217; destituita di fondamento.</p>
<p>Il giudice di secondo grado ha adeguatamente e in modo articolato dato conto delle ragioni del proprio convincimento, richiamando dettagliatamente l&#8217;elaborato peritale (si vedano i rilievi in ordine alla orditura delle travi principali del solaio ed agli incastri e appoggi non eseguiti a regola d&#8217;arte, nonche&#8217; alla incoerenza dei materiali assemblati) e le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto circa la fattura delle opere in questione non conforme ai criteri tecnici di realizzazione ne&#8217; a quelli prescritti dalle norme antisismiche, condividendole.</p>
<p>6. &#8211; Con il quarto motivo si denuncia la violazione della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante l&#8217;avvenuta concessione in sanatoria in relazione alle realizzazioni edilizie di cui si tratta. Secondo la ricorrente, il rilascio della concessione in sanatoria, avendo comportato la valutazione, da parte dell&#8217;autorita&#8217; amministrativa, della conformita&#8217; delle opere abusive agli strumenti urbanistici in vigore anche con riferimento alle zone sismiche, avrebbe dovuto incidere sulla decisione di secondo grado.</p>
<p>La illustrazione della censura si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Si chiede che la Corte avalli il principio secondo cui il rilascio di concessione in sanatoria a termini della Legge n. 724 del 1994, articolo 39 presuppone un giudizio positivo di legittimita&#8217; da parte dell&#8217;Autorita&#8217; pubblica amministrativa alla normativa urbanistica vigente&#8221;.</p>
<p>7. &#8211; Anche tale censura e&#8217; priva di pregio.</p>
<p>L&#8217;articolo 39 della Legge n. 724 del 1994 ha dichiarato applicabili alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni di cui ai capi 4 e 5 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio).</p>
<p>La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il conseguimento, da parte dell&#8217;attuale ricorrente, della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell&#8217;edificio condominiale di cui si tratta non rileva ai fini della valutazione di illegittimita&#8217; delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell&#8217;edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo ad un giudizio tecnico di conformita&#8217; alle regole di costruzione. Ne&#8217; nella specie, come rilevato dalla Corte partenopea, l&#8217;atto concessivo faceva alcun riferimento ad un siffatto giudizio.</p>
<p>8. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v&#8217;e&#8217; luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta dal condominio intimato alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10048</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto achitettonico]]></category>
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		<description><![CDATA[Che differenza c'è tra aspetto architettonico e decoro architettonico? Quali regole deve rispettare chi sopraelevi ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10043-2007 proposto da:</p>
<p>COND. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) CF. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) per proc. spec. del 28/4/08 rep.n. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Udine con sentenza n. 968/2004, in accoglimento della domanda posposta dal Condominio (OMISSIS), condannava il convenuto, il condomino (OMISSIS), alla demolizione del corpo di fabbrica che egli aveva realizzato sulla terrazza del proprio appartamento sito all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale, nonche&#8217; al risarcimenti dei danni.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS) che ne chiedeva la riforma deducendo che l&#8217;opera in questione, era stata autorizzata dall&#8217;assemblea del condominio e che inoltre essa non aveva comportato alcun pregiudizio all&#8217;equilibrio estetico e geometrico &#8211; come ritenuto dal tribunale &#8211; dell&#8217;edificio condominiale. Resisteva il Condominio e l&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Trieste con sentenza n. 101/06 depositata in data 27.02.2006, accoglieva il proposto gravame del (OMISSIS) rigettando, per l&#8217;effetto, la domanda formulata dal condominio. Riteneva la corte che la domanda da prendere in esame era solo quella relativa all&#8217;asserita modifica dell&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio e non anche quella riguardante il preteso depauperamento &#8211; in danno degli altri condomini &#8211; della residua cubatura afferente l&#8217;intero edificio condominiale, trattandosi di domanda in precedenza mai ritualmente formulata. Dopo aver distinto l&#8217;aspetto architettonico dal decoro arcitettonico, riteneva poi che la nuova struttura realizzata dal (OMISSIS) sulla sua terrazza, pur se aveva comportato una inevitabile alterazione delle linee e della struttura caratterizzanti l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, ne aveva pero&#8217; senz&#8217;altro rispettato lo stile arcitettonico per cui il nuovo manufatto &#8220;non costituiva una stonatura&#8221; rispetto all&#8217;unitarieta&#8217; dell&#8217;edificio stesso. Per la cassazione della suddetta decisione ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di 2 mezzi; l&#8217;intimato (OMISSIS) non ha svolto difese, ma ha nominato un difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c.. Osserva che la corte territoriale ha distinto il concetto di aspetto architettonico da quella di decoro architettonico dell&#8217;edificio condominiale. Il primo sarebbe costituito dallo &#8220;stile architettonico dell&#8217;edificio&#8221;, mentre il decoro consisterebbe nell&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture dell&#8217;edificio che ne formano una determinata armonica fisionomia. Nel caso di specie, il giudice distrettuale ha ritenuto che l&#8217;opera realizzata dal (OMISSIS), pur alterando il decorso architettonico, avesse comunque rispettato lo stile architettonico dell&#8217;edificio, per cui la stessa doveva ritenersi consentita. Il ricorrente sottolinea a questo riguardo l&#8217;evidente illogicita&#8217; del ragionamento del giudicante:&#8230; &#8220;in base a questo il singolo condominio potrebbe realizzare qualunque opera costituente anche vera e propria bruttura dal punto di vista estetico, violando e svilendo l&#8217;armonia dell&#8217;edificio, alla sola condizione che tale bruttura sia realizzata seguendo il medesimo stile architettonico che e&#8217; stato utilizzato nella realizzazione dell&#8217;edificio&#8221;.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata.</p>
<p>Appare infatti incongrua con riferimento alle norme di legge richiamate, l&#8217;affermazione della corte distrettuale, la quale, dopo avere affermato che la costruzione sopra l&#8217;ultimo piano aveva alterato il decoro architettonico, cioe&#8217; &#8220;l&#8217;insieme e le linee della strutture dell&#8217;edificio con i quali l&#8217;originario progettista intese caratterizzare l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, imprimendogli una determinata fisionomia&#8221;&#8230;.; ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo manufatto fosse compatibile con l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio (&#8220;&#8230; ha rispettato senz&#8217;altro lo stile architettonico dell&#8217;intero edificio condominiale, e, al di la&#8217; di possibili (ed inevitabili) lievi differenze nella colorazione del muro esterno, non costituisce di certo una stonatura rispetto all&#8217;insieme&#8230;&#8221;. Invero la nozione di aspetto architettonico di cui all&#8217;articolo 1127 c.c., non coincide con quella di decoro di cui all&#8217;articolo 1120 c.c. (che e&#8217; piu&#8217; restrittiva): l&#8217;intervento edificatorio quindi dev&#8217;essere decoroso (rispetto allo stile dell&#8217;edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarita&#8217; impressa dal progettista. In altre parole nella fattispecie in esame, non e&#8217; chiaro se l&#8217;aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro arcitettonico riscontrato. E&#8217; vero che i due concetti esprimono due fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso, l&#8217;uno non puo&#8217; prescindere dall&#8217;altro: trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell&#8217;originario terrazzo dell&#8217;ultimo piano &#8211; dunque ben visibile dall&#8217;esterno &#8211; che e&#8217; stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell&#8217;intero stabile. Ovviamente occorre stabilire, se nella fattispecie, tutto cio&#8217; si sia tradotto in un apprezzabile &#8220;pregiudizio&#8221; all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217; edificio condominiale nel suo insieme, cosi&#8217; come recita l&#8217;articolo 1127 c.c.. Non appare inutile rammentare che, secondo questa S.C. &#8220;in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (articolo 1127 c.c., comma 3), all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio, e, quanto alle innovazioni (articolo 1120 c.c., comma 2), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell&#8217;edificio, sicche&#8217; l&#8217;adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell&#8217;aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore (Cass. n. 1025 del 22/01/2004).</p>
<p>Passando al il secondo motivo, con esso il Condominio denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., e articolo 1102 c.c., con riferimento alla mancato esame della censura relativa al depauperamento della residua cubatura complessiva in danno degli altri condomini conseguente alla costruzione del (OMISSIS) sul suo terrazzo. Non sarebbe vero che la domanda era stata irritualmente proposta: invero essa era stato avanzata nel corso del giudizio di primo grado e controparte ne aveva accettato il contraddittorio; lo stesso tribunale si era espressamente pronunciato su tale questione. La doglianza non ha pregio. Invero risulta dagli atti che la domanda in esame non era stata formulata con la citazione introduttiva e neanche se ne trova traccia in sede di precisazione delle conclusioni, in cui vi e&#8217; solo un generico richiamo all&#8217;atto di citazione.</p>
<p>Conclusivamente va rigettato il 2 motivo del ricorso; accolto il 1 motivo; dev&#8217;essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il 2 motivo del ricorso; accoglie il 1 motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese di spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile Ordinanza 4 febbraio 2013, n. 2500</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 21:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Il condominio che sopraeleva, può sostituire il tetto preesistente con un terrazzo ad uso esclusivo? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 11305/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1898/2010 della CORTE D&#8217;APPALLO di TORINO del 25.11.2010, depositata il 29/12/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito per il ricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) che si riporta alla memoria;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che si riporta alla relazione scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Ritenuto che ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c., il relatore nominato per l&#8217;esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;Letti gli atti depositati:</p>
<p>Osserva in fatto.</p>
<p>(OMISSIS) con atto di citazione notificato in data 25/3/2003 conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) e, assumendo che le stesse aveva realizzato illegittimi interventi su parti comuni di immobili, ne chiedeva la condanna alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni.</p>
<p>Le convenute si costituivano, chiedevano il rigetto della domanda e in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell&#8217;attore a realizzare le opere indicate in un atto di divisione e a rimuovere alcune opere e della mobilia posta nelle parti comuni, nonche&#8217; una aiuola piantumata realizzata nel cortile.</p>
<p>Con sentenza del 20/10/2008 il Tribunale di Novara:</p>
<p>- condannava le convenute a ripristinare l&#8217;originaria altezza di un muro perimetrale e della falda del tetto e inibiva loro di installare nel cortile qualsiasi manufatto;</p>
<p>- condannava il (OMISSIS) ad eliminare un terrazzo ripristinando la copertura del tetto dell&#8217;edificio, considerato parte comune e a rimuovere dal posto auto assegnato alle convenute nell&#8217;atto di divisione, l&#8217;aiuola piantumata.</p>
<p>Il (OMISSIS) proponeva appello al fine di ottenere l&#8217;eliminazione di una porta basculante realizzata dalle convenute nel muro comune e il rigetto della domanda avente ad oggetto il ripristino del tetto e l&#8217;eliminazione dell&#8217;aiuola.</p>
<p>Le appellate si costituivano per chiedere il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p>La Corte di Appello di Torino con sentenza del 29/12/2010 ha rigettato l&#8217;appello rilevando:</p>
<p>- che il motivo di appello con il quale si sosteneva che l&#8217;apertura chiusa da porta basculante alterava la natura e la destinazione del muro perimetrale, e&#8217; inammissibile perche&#8217; privo di qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e alla sua ratio decidendi e, quindi, privo del requisito di specificita&#8217;;</p>
<p>- che il motivo e&#8217; inoltre infondato perche&#8217; la porta non si aggiunge a precedenti aperture, ma sostituisce la preesistente porta e finestra ed e&#8217; stata realizzata in corrispondenza della proprieta&#8217; esclusiva delle (OMISSIS);</p>
<p>- che il motivo di appello relativo alla condanna al ripristino del tetto e&#8217; infondato in quanto il comproprietario non puo&#8217; sostituire al tetto, pacificamente parte comune dell&#8217;edificio, un terrazzo da destinare al proprio uso esclusivo; l&#8217;opera non puo&#8217; considerarsi sopraelevazione legittima perche&#8217; ha determinato non gia&#8217; una sopraelevazione, ma un abbassamento della copertura e perche&#8217; ha sottratto all&#8217;uso comune il, tetto, demolito e sostituito con una terrazza di uso esclusivo; la censura riguardante un preteso assenso delle comproprietarie e&#8217; inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza appellata per la quale il consenso avrebbe dovuto essere espresso in forma scritta ad substantiam;</p>
<p>- che il motivo di appello sulla statuizione che l&#8217;eliminazione dell&#8217;aiuola piantumata e&#8217; infondato perche&#8217; nell&#8217;atto di divisione e&#8217; stato assegnato alle sorelle (OMISSIS) il posto auto di specificate dimensioni senza alcun riferimento alla possibilita&#8217; di mantenere l&#8217;aiuola piantumata, neppure riprodotta nella, planimetria allegata all&#8217;atto di divisione che individua il posto auto e pertanto e&#8217; irrilevante che l&#8217;aiuola potesse essere preesistente o che il posto auto sia di dimensioni maggiori rispetto a quello assegnato all&#8217;appellante.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a 4 motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Osserva in diritto.</p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, e sostiene che, pur essendo astrattamente consentite modifiche del muro perimetrale da parte del comproprietario, rimane fermo di divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso e, nella specie, l&#8217;opera avrebbe compromesso la possibilita&#8217; di eguale godimento di esso ricorrente quale comproprietario e avrebbe comportato la creazione di un locale averne uso diverso (box auto) da quello al quale era destinato.</p>
<p>1.1 Il motivo, nel quale si riproducono le censure sviluppate con il primo motivo di appello, e&#8217; inammissibile in quanto non attinge la prima ratio decidendi della Corte di Appello che ha ritenuto l&#8217;inammissibilita&#8217; del motivo di appello (oggi riproposto come motivo di ricorso) concernente la statuizione sulla legittimita&#8217; dell&#8217;apertura di tipo carraio chiusa da porta basculante, in sostituzione di precedente apertura; la Cotte territoriale ha. infatti ritenuto che il motivo e&#8217; inammissibile per difetto di specificita&#8217; non essendo correlato con la motivazione della sentenza appellata.</p>
<p>La statuizione di inammissibilita&#8217; (che comporta un giudizio sull&#8217;inidonea impugnazione della statuizione di legittimita&#8217; dell&#8217;apertura attrezzata con porta basculante) non ha formato morivo di ricorso per cassazione e cio&#8217; preclude l&#8217;esame del merito.</p>
<p>Ove si dovesse superare questa assorbente ragione di inammissibilita&#8217;, il motivo risulta manifestamente infondato nel merito in quanto la Corte territoriale ha rilevato che la porta basculante non si e&#8217; aggiunta a precedenti aperture, ma ha sostituito la preesistente porta e la preesistente finestra ed e&#8217; stata realizzata in corrispondenza della proprieta&#8217; esclusiva delle (OMISSIS) con la conseguenza che non poteva affermarsi che l&#8217;intervento precludeva l&#8217;eguale utilizzo del muro da parte del comproprietario in quanto egli non ne avrebbe potuto fare un eguale utilizzo, non potendo aprire varchi nell&#8217;altrui proprieta&#8217;; la decisione e&#8217; coerente con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l&#8217;uso paritetico della cosa comune che va tutelato deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell&#8217;utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta nel potrebbero fare (Cass. 27/2/2007 n. 4617).</p>
<p>In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto, con valutazione di merito non attinta da una censura di vizio di motivazione, che l&#8217;opera non pregiudicasse le concrete possibilita&#8217; di eguale godimento e tanto basta per escludere la violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c..</p>
<p>2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1127 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, e sostiene:</p>
<p>a) che la Corte di appello non ha precisato e motivato sulla ritenuta irrilevanza della proprieta&#8217; del sottotetto da parte di esso ricorrente;</p>
<p>b) che invece la proprieta&#8217; del sottotetto e&#8217; rilevante per attribuirgli 1 diritti previsti dagli articoli 1102 e 1127 c.c., di apportare modifiche parziali al tetto;</p>
<p>c) che la trasformazione del sottotetto in terrazzo non ha alterato l&#8217;originaria destinazione della cosa comune sottraendola all&#8217;utilizzazione delle comproprietarie;</p>
<p>d) che esso ricorrente si e&#8217; limitato a sostituire una copertura spiovente con una copertura piana, rientrante nella tipologia dei tetti;</p>
<p>e) che anche le sorelle (OMISSIS) avevano modificato il tetto innalzandolo per ricavarne una mansarda;</p>
<p>f) che non era necessaria la prova scritta del reciproco consenso in quanto le modifiche erano nell&#8217;interesse comune;</p>
<p>g) che la funzione di copertura espletata dal letto non ha subito alcun pregiudizio;</p>
<p>h) che sul tetto sono realizzabili anche interventi edilizi diversi dalla sopraelevazione considerata dall&#8217;articolo 1127 c.c..</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato in ogni sua parte e la decisione della Corte di Appello e&#8217; conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che invece il ricorrente mostra di non tenere in alcun conto.</p>
<p>Infatti, quanto alle possibilita&#8217; edificatorie da parte del proprietario dell&#8217;ultimo piano, l&#8217;articolo 1127 c.c., consente solo le sopraelevazioni e non le demolizioni con abbassamento delle quote, come nella fattispecie; questa Corte ha ripetutamente affermato che la sopraelevazione ex articolo 1127 c.c., e&#8217; ravvisabile &#8220;solo in presenta di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d&#8217;aria sovrastante lo stabile&#8221; (Cass. 1498/98 e, da ultimo, Cass. 7/9/2009 n. 19281); questa Corte ha inoltre rilevato che, come, si evince dall&#8217;articolo 1127 c.c., la sopraelevazione presuppone, comunque, che chi la realizza ricostruisca &#8220;il lastrico solare di ari tutti o parte dei condomini aveva il diritto di usare&#8221;; in sostanza nell&#8217;ipotesi di sopraelevazione si sostituisce il diritto dei condomini sulla superficie terminale &#8211; sia essa tetto o lastrico solare &#8211; su un identico bene, posto ad una quota superiore (Cass.5/6/2008 n. 14950; Cass. 12/3/2007 n. 5753). Nel caso in esame, invece, tale condizione non risulta sussistere, perche&#8217; il ricorrente, per realizzare la proprio terrazzo, si e&#8217; appropriato di una porzione di tetto comune sostituendola con una superficie in suo godimento esclusivo.</p>
<p>Con riferimento alle possibilita&#8217; accordate al condomino dall&#8217;articolo 1102 c.c., il ricorrente non coglie la portata della norma e la assoluta estraneita&#8217; della fattispecie in esame all&#8217;ambito normativo indicato e, come detto non considera neppure la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale qualora il proprietario dell&#8217;ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetro condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica e&#8217; da ritenere illecita non potendo essere invocato l&#8217;articolo 1102 c.c., poiche&#8217; non si e&#8217; in presenza di una modifica finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensi&#8217; all&#8217;appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilita&#8217; di futuro godimento da parte degli altri; ne&#8217; assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell&#8217;immobile (Cass. 5/6/2008 n. 14950); tale orientamento e&#8217; consolidato da oltre un ventennio essendosi sempre escluso che un condomino potesse trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo, essendo in tal modo alterata la originaria destinazione della cosa comune, che viene sottratta all&#8217;utilizzazione da parte degli altri condomini (sent. 19 gennaio 2006 n. 972; 28 marzo 2001 n. 3369; 7 gennaio 1984 n. 101), anche quando tale trasformazione riguarda solo una parte del tetto (sent. 9 maggio 1983 n. 3199).</p>
<p>Nel caso di specie il tetto demolito ha cessato di rimanere nel godimento comune e di essere suscettibile, potenzialmente, di un uso per gli altri comproprietari; questa Corte ha inoltre gia&#8217; avuto modo di rilevare che e&#8217; del tutto ininfluente la considerazione che non sia variata la finzione di &#8220;copertura&#8221; cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perche&#8217; detta utilizzazione non e l&#8217;unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l&#8217;appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilita&#8217; (Cass. 5/6/2008 n. 14950).</p>
<p>Infine, quanto al preteso consenso delle comproprietarie, il ricorrente lamenta che non era necessario il consenso scritto trattandosi di opere nell&#8217;interesse comune e per le quali era stato dato reciproco consenso. 11 motivo in questa parte e&#8217; inammissibile: la Corte di Appello ha ritenuto, che il motivo con il quale si sosteneva la legittimita&#8217; dell&#8217;intervento in quanto concordato era inammissibile perche&#8217; non era censurata la statuizione secondo la quale occorreva il consenso scritto e pertanto ha ritenuto che la relativa censura non potesse neppure essere esaminata nel merito; questa decisione non ha formato oggetto di ricorso il che preclude l&#8217;esame del merito della censura. Ove si ritenesse superabile il rilievo di. inammissibilita&#8217;, si osserva che la censura e&#8217; manifestamente infondata non risultando dagli atti l&#8217;esistenza di un reciproco consenso, meramente affermato dal ricorrente e, al contrario, le controricorrenti hanno rilevato che nell&#8217;atto di citazione del primo grado (OMISSIS) dichiarava che le sorelle (OMISSIS) avevano realizzato le opere su parti comuni senza avere preventivamente acquisito il suo assenso, con cio&#8217; contraddicendo l&#8217;assunto dell&#8217;indimostrato ma soltanto affermato reciproco consenso.</p>
<p>3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo che la Corte di Appello ha contraddittoriamente ritenute consentite le modifiche apportate dalle sorelle (OMISSIS) alla cosa comune, nella specie al muro perimetrale, realizzate con la sua parziale demolizione per ricavare una porta carraia e, invece, non ha ritenuto legittima la demolizione di una parte del tetto per ricavarne un terrazzino.</p>
<p>3.1 Il motivo, nella parte in cui riafferma la legittimita&#8217; dell&#8217;intervento demolitorio di parte del tetto e&#8217; manifestamente infondato per le ragioni gia&#8217; espresse al precedente punto 2.1; e&#8217; parimenti infondata la censura di contraddittorieta&#8217; della motivazione in quanto le due situazioni esaminate dalla Corte territoriale non sono comparabili e non v&#8217;e&#8217; contraddittorieta&#8217; della motivazione perche&#8217; l&#8217;intervento sul muro perimetrale e&#8217; stato meramente sostitutivo di apertura gia&#8217; esistenti, senza pregiudizio delle concrete possibilita&#8217; di godimento della parte di muro che gia&#8217; era riservata all&#8217;uso delle sorelle (OMISSIS), mentre la demolizione del tetto ha radicalmente modificato la situazione esistente impedendo l&#8217;uso della cosa comune che di fatto poteva essere esercitato.</p>
<p>4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., in relazione alla ritenuta illegittimita&#8217; dell&#8217;aiuola piantumata in corrispondenza del posto auto assegnato alle sorelle (OMISSIS).</p>
<p>Il ricorrente sostiene:</p>
<p>- che l&#8217;aiuola piantumata aveva lo scopo di abbellire il muro di confine e preesisteva alla divisione con assegnazione dei posti auto;</p>
<p>- che non intralciava l&#8217;utilizzo del posto macchina ed era opera funzionale al piu&#8217; gradevole uso della cosa comune;</p>
<p>- che non si trovava all&#8217;interno della superficie assegnata alle sorelle (OMISSIS), ma nel cortile comune e che quindi era stata collocata nel rispetto del disposto dell&#8217;articolo 1102 c.c., che consente interventi sulla cosa comune senza pregiudizio per il pari godimento degli altri comproprietari.</p>
<p>4.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale l&#8217;aiuola deve essere rimossa in quanto si trova in corrispondenza del posto auto assegnato alle sorelle (OMISSIS) e ne riduce la superficie loro assegnata nell&#8217;atto di divisione, essendo pertanto irrilevante la sua eventuale preesistenza. La Corte distrettuale ha, quindi, considerato decisivo per l&#8217;illegittimita&#8217; del mantenimento dell&#8217;aiuola il fatto che la sua presenza pregiudica la piena disponibilita&#8217; del posto auto garantita con l&#8217;atto di divisione e questa ratio non e&#8217; stata censurata se non con l&#8217;affermazione del tutto apodittica e irrilevante per la quale &#8220;tale modesto spazio&#8230;non e&#8217; comunque di intralcio all&#8217;utilizzo del posto macchina assegnato alle sorelle (OMISSIS)&#8221; senza neppure dedurre un vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ravvisava intralcio.</p>
<p>L&#8217;ulteriore affermazione in ricorso secondo la quale &#8220;contrariamente quanto ritenuto dalla Corte l&#8217;aiuola piantumata non e&#8217; all&#8217;interno della superficie assegnata alle signore (OMISSIS)&#8230; bensi&#8217; sul cortile comune e quindi nella disponibilita&#8217; di entrambi, i condomini&#8221; e&#8217; fondata solo sul richiamo a rilevamenti grafici del CTU che non si comprende come possano costituire sostegno a tale apodittica affermazione contraddicendo quanto ritenuto dalla Corte di appello secondo la quale l&#8217;area piantumata invade la superficie assegnata alle (OMISSIS); in ogni caso, l&#8217;errore di fatto nella valutazione delle risultanze grafiche non sarebbe deducibile come violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., ma, eventualmente come errore revocato rio, cio&#8217; costituendo ulteriore motivo di inammissibilita&#8217; del motivo in questa parte.</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso puo&#8217; essere trattato m camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376. 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Considerato che il ricorso e&#8217; stato fissato per l&#8217;esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..</p>
<p>Considerato che la memoria del ricorrente non apporta elementi atti a inficiare le valutazioni e le conclusioni della relazione: nella memoria sono richiamate le sentenze del 3/8/2012 n. 14107 e 14109 di questa Corte, nelle quali e&#8217; affermato il principio di diritto secondo il quale &#8220;Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, puo&#8217; effettuare la trasformazione di ima parte del tetto dell&#8217;edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando cosi&#8217; complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene&#8221;; sulla base di questi due precedenti, sostiene che troverebbe conferma la dedotta violazione, da parte del giudice di appello, dell&#8217;articolo 1102 c.c., che, alla luce della richiamata giurisprudenza e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, consentirebbe al comproprietario del piano sottostante, la trasformazione di una parte del tetto in terrazzo ad uso esclusivo proprio.</p>
<p>Tuttavia, gli stessi recenti precedenti teste richiamati non hanno affermato l&#8217;indiscriminata possibilita&#8217; di trasformazione dei tetti, ma hanno affermato che il giudizio sul punto andra&#8217; formulato caso per caso, in relazione alle circostanze peculiari e si risolve in un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimita&#8217; solo avendo riguardo alla motivazione, dovendosi verificare in concreto, se l&#8217;uso privato possa tagliere reali possibilita&#8217; di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini &#8211; utenti e se la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture non ne resti compromessa, ma queste &#8220;condizioni&#8221; introducono questioni di fatto che non risultano trattate dalle parti nel giudizio di appello, cosi&#8217; che non possono essere esaminate per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Considerato che pertanto il collegio, con le precisazioni di cui sopra, condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.</p>
<p>Che le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 31 ottobre 2012, n. 18822</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lastrico Solare]]></category>
		<category><![CDATA[alienazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di comunione]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa accade se il proprietario del lastrico solare aliena questo prima della costituzione del condominio ed il nuovo proprietario sopraeleva? A chi appartiene il lastrico solare? E quello nuovo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8813/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e nella qualita&#8217; di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita&#8217; di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 294/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di BARI, depositata il 30/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 1 e 3 motivo del ricorso, assorbito il 2, rigetto del 4 motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1992, (OMISSIS), proprietario dell&#8217;appartamento al primo piano dello stabile sito in (OMISSIS), con ingresso dal civico (OMISSIS), assumendo che il defunto (OMISSIS), dante causa della moglie superstite (OMISSIS) e dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quale proprietario del limitrofo edificio a piano terra con ingresso dal civico (OMISSIS) della stessa Via (OMISSIS), aveva sopraelevato un piano aprendo abusivamente dalla scala del contiguo portoncino di cui al predetto civico (OMISSIS) due porte per l&#8217;accesso alle unita&#8217; immobiliari del piano terra e del primo piano del predetto immobile di (OMISSIS), convenne in giudizio (OMISSIS) e i fratelli (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Foggia per sentir dichiarare inesistente il loro diritto di comproprieta&#8217; della scala e conseguentemente di quello relativo alla realizzazione dei due ingressi. L&#8217;attore, inoltre, lamentando che (OMISSIS) si era abusivamente appropriato del ripostiglio ubicato sul terrazzo dell&#8217;edificio di (OMISSIS), di sua esclusiva proprieta&#8217;, e, nella veste di procuratore speciale del fratello (OMISSIS), lo aveva venduto al figlio (OMISSIS) con rogito del (OMISSIS), convenne costui anche in proprio per sentir dichiarare che l&#8217;intero terrazzo di (OMISSIS) con il ripostiglio in questione erano di sua proprieta&#8217;.</p>
<p>Costituitisi in giudizio, la (OMISSIS) ed i fratelli (OMISSIS) dedussero che la scala era in comunione tra i due edifici, come da scrittura privata del (OMISSIS), relativa all&#8217;acquisto da parte del loro genitore.</p>
<p>2. &#8211; La Sezione stralcio del Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS), per avere costei rinunciato all&#8217;eredita&#8217; del marito, e dei fratelli (OMISSIS) ed (OMISSIS) sul presupposto che la lite riguardava solo l&#8217;attore e (OMISSIS), rigetto&#8217; la domanda, ritenendo la comproprieta&#8217; della scala e la proprieta&#8217; del ripostiglio in capo al convenuto quanto meno in forza del vincolo pertinenziale del bene in questione con l&#8217;appartamentino di cui al rogito del (OMISSIS), poiche&#8217; l&#8217;attore non aveva dimostrato di essere il proprietario esclusivo del terrazzo.</p>
<p>3. &#8211; Con sentenza depositata il 30 marzo 2006, la Corte d&#8217;appello di Bari rigetto&#8217; il gravame proposto da (OMISSIS). Riconosciuta la legittimazione passiva di (OMISSIS) ed (OMISSIS), che, contestando la domanda attorea, e sostenendo il loro diritto di realizzare gli accessi agli appartamenti dello stabile di (OMISSIS) attraverso la scala comune di cui al civico (OMISSIS) della stessa via in forza di acquisto effettuatone dal padre in virtu&#8217; della scrittura del (OMISSIS), avevano dimostrato di aver accettato l&#8217;eredita&#8217; paterna, ritenne il giudice di secondo grado la idoneita&#8217; della predetta scrittura ad integrare il titolo del diritto reale invocato dagli appellati, idoneita&#8217; negata dall&#8217;appellante alla stregua della considerazione che essa era stata predisposta per attestare un risarcimento di danno e non la costituzione di una comunione.</p>
<p>Osservo&#8217; al riguardo la Corte di merito che l&#8217;atto in questione conteneva un esplicito riferimento ai lavori in corso sul &#8220;muro in comune&#8221; ai genitori di (OMISSIS) e a (OMISSIS), con l&#8217;esplicita autorizzazione di quest&#8217;ultimo alla prosecuzione dei medesimi. Nella scrittura si leggeva che (OMISSIS) si obbligava in nome e per conto dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 1.600.000 nelle mani di (OMISSIS) quale procuratore di (OMISSIS) non solo per il risarcimento dei danni provocati dai lavori che i coniugi stavano effettuando sul muro comune, ma anche come corrispettivo per la desistenza dalla opposizione al proseguimento dei lavori, e che il rappresentante di (OMISSIS) accettava il pagamento della somma in questione &#8220;per le causali innanzi spiegate&#8221;, e cioe&#8217; anche per la desistenza dell&#8217;opposizione dall&#8217;opposizione alla prosecuzione dei lavori sul muro comune a tutti costoro.</p>
<p>La scrittura poi non risultava sottoscritta da (OMISSIS), poiche&#8217; costui, a seguito del rogito del (OMISSIS), aveva alienato i suoi diritti sullo stabile di (OMISSIS), sicche&#8217; era ormai estraneo alla comunione.</p>
<p>Rilevo&#8217; ancora la Corte, con riguardo al fatto che l&#8217;appellante facesse discendere la sua proprieta&#8217; esclusiva del terrazzo dalla circostanza di aver ricevuto dalla madre la titolarita&#8217; dell&#8217;area sovrastante il piano terra di proprieta&#8217; del fratello (OMISSIS), che, atteso che la cosiddetta riserva dell&#8217;area sovrastante un edificio in realta&#8217; integra gli estremi di un diritto di superficie separato dalla proprieta&#8217; del lastrico, l&#8217;avvenuta utilizzazione attraverso la sopraelevazione del manufatto ne determina la cessazione senza comportare automaticamente l&#8217;acquisizione in via esclusiva del nuovo lastrico solare di copertura che pertanto, in difetto di diverso titolo, appartiene, quale bene condominiale, a tutti i proprietari degli appartamenti sottostanti. Quanto alla pretesa nullita&#8217; del contratto del (OMISSIS) perche&#8217; concluso dal procuratore senza i necessari poteri, rilevo&#8217; la Corte di merito che i negozi posti in essere dal rappresentante senza poteri sono inefficaci fino al momento della ratifica e non nulli.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.1. &#8211; Con il primo motivo si deduce falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione, perfezionamento ed efficacia del contratto, con conseguente violazione degli articoli 1350 e 1325 cod. civ. e della conseguente inidoneita&#8217; della scrittura del (OMISSIS) a costituire titolo per la costituzione di diritti reali e connessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Si osserva che perche&#8217; la scrittura possa ritenersi titolo idoneo a costituire diritti reali, e&#8217; necessario che l&#8217;atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge e che da esso la volonta&#8217; delle parti di costituire la servitu&#8217; risulti inequivocabilmente. La dichiarazione del (OMISSIS), invece, non conteneva dichiarazioni dirette di per se&#8217; a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori, consistendo, invece, in un semplice negozio unilaterale, sottoscritto dal solo (OMISSIS), il quale si obbligava a risarcire, in nome e per conto dei propri&#8217; genitori, a (OMISSIS), procuratore di (OMISSIS), i danni cagionati dalla esecuzione dei lavori sul muro comune degli stessi in (OMISSIS) per la somma di lire 1.600.000, dichiarando altresi&#8217; di non avere null&#8217;altro a pretendere &#8220;dallo stesso&#8221; e di non opporsi al prosieguo dei lavori. Tale dichiarazione era illogica, sia perche&#8217; (OMISSIS) non era in realta&#8217; titolare della pretesa risarcitoria ne&#8217; legittimato a disporre di un diritto che non gli apparteneva, sia perche&#8217; non poteva essere utilizzata a fini costitutivi di un diritto reale la &#8220;dichiarazione di quietanza&#8221; senza data, stesa in calce alla scrittura, con la quale (OMISSIS), sedicente procuratore di (OMISSIS), dichiarava di ricevere da (OMISSIS) la predetta somma &#8220;per la causale innanzi spiegata&#8221;, espressone, codesta, riferita solo al risarcimento dei danni. Dunque, secondo il ricorrente, la mancata costituzione del preteso diritto di servitu&#8217; nelle forme di legge comporterebbe la declaratoria di inesistenza del diritto di apertura, nel muro di proprieta&#8217; dello stesso ricorrente, delle porte di accesso alla scala dello stabile di (OMISSIS) al fine di mettere in comunicazione con essa gli appartamenti del contiguo stabile al numero civico n. (OMISSIS).</p>
<p>1.2. &#8211; La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: &#8220;Accerti la S.C. se la dichiarazione del (OMISSIS) non sottoscritta ne&#8217; dal ricorrente, ne&#8217; da un suo procuratore abbia natura contrattuale e possa costituire titolo per la costituzione del diritto reale preteso, nonche&#8217; se la mancanza di sottoscrizione comporti la violazione degli articolo 1350 e 1325 c.c., enunciando il principio di diritto; accerti altresi&#8217; la S.C. se la firma apposta alla dichiarazione di quietanza del procuratore di (OMISSIS), (OMISSIS), vale ad integrare i requisiti di forma richiesti dall&#8217;articolo 1350 c.c., per l&#8217;esistenza del contratto, enunciando il principio di diritto; accerti, altresi&#8217;, la S.C. se in relazione alla carenza di sottoscrizione e di contenuto contrattuale della dichiarazione (OMISSIS), la Corte territoriale abbia reso insufficiente e/o contraddittoria motivazione anche sul punto del difetto di legittimazione del (OMISSIS) a disporre la costituzione del diritto reale preteso, enunciando il principio di diritto; accerti, infine, se la dichiarazione proveniente da soggetto non legittimato ( (OMISSIS)), per il suo contenuto obbligatorio, possa costituire manifestazione di volonta&#8217; idonea a costituire diritti reali su bene non di sua proprieta&#8217; in violazione degli articoli 1350 e 1325 c.c., enunciando il principio di diritto&#8221;.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura non puo&#8217; trovare ingresso nel presente giudizio.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, viola l&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ., il ricorso che risulti caratterizzato da un unico motivo concluso da quesiti multipli e cumulativi (cfr. invero Cass. n. 5471 del 2008, cui adde Cass. n. 8780 del 2010, e, piu&#8217; di recente, Cass. n. 1571 del 2012).</p>
<p>2.3. &#8211; Nel caso di specie si deve osservare che la censura denuncia indistintamente e in modo unitario un coacervo di asseriti errori di diritto in cui il giudice del merito sarebbe incorso; con finale formulazione, in sequenza, di quattro quesiti, laddove, in base al precetto dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ., ci si dovrebbero attendere tanti diversi corpi argomentativi quanti sono i vizi in iudicando della sentenza d&#8217;appello denunciati nell&#8217;epigrafe del motivo di impugnazione, con terminale enunciazione, per ciascun corpo argomentativo, del corrispondente (pertinente) quesito.</p>
<p>3. Per le medesime ragioni, va dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce falsa applicazione dell&#8217;articolo 1108 cod. civ., comma 3, per difetto di consenso anche del compartecipe alla comunione e connessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per aver errato la Corte di merito nel giustificare il difetto di sottoscrizione da parte di (OMISSIS) della dichiarazione del (OMISSIS) sul rilievo che costui, avendo alienato i suoi diritti sullo stabile di (OMISSIS), sarebbe ormai divenuto estraneo alla comunione; motivo la cui illustrazione si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto, affetto dal vizio gia&#8217; riscontrato in relazione al primo: &#8220;Accerti la S.C., ove non assorbito dal motivo n. 1, se la mancanza della sottoscrizione della scrittura del (OMISSIS) da parte del compartecipe (OMISSIS) alla comunione del portoncino e della scalinata ha comportato la violazione dell&#8217;articolo 1108 c.c., comma 3, per difetto di consenso, enunciando il principio di diritto; accerti, altresi&#8217;, la S.C. se non ravvisi insufficiente o contraddittoria motivazione nella sentenza della Corte territoriale, allorche&#8217; afferma che il compartecipe (OMISSIS), avendo alienato i suoi diritti sullo stabile di (OMISSIS), e&#8217; soggetto ormai estraneo alla comunione, e, contraddittoriamente, si afferma che l&#8217;adesione ad un atto puo&#8217; intervenire in epoca successiva attraverso l&#8217;uso in giudizio dell&#8217;atto stesso; accerti, altresi&#8217;, la Corte se l&#8217;uso in giudizio della scrittura del (OMISSIS) da parte dell&#8217;avente causa da (OMISSIS), (OMISSIS), il cui atto di acquisto ((OMISSIS)) e&#8217; successivo alla scrittura privata ((OMISSIS)), equivale a implicita manifestazione di volonta&#8217; di volersene avvalere in violazione del principio che solo l&#8217;uso in giudizio della scrittura privata da parte di chi non l&#8217;ha sottoscritta equivale a implicita manifestazione di volonta&#8217; di volersene avvalere (Cass. 7.7.88 n. 4471), enunciando il principio di diritto&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 952, 1117 e 1127 c.c., omesso esame del titolo di proprieta&#8217; (atto per Notar (OMISSIS) (OMISSIS)), e connessa omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente sostiene di aver acquistato, per effetto di titoli inoppugnabili ed incontestati, sia il terrazzo, sia il ripostiglio posto sullo stesso. In particolare, (OMISSIS), dopo avere venduto, con rogito del (OMISSIS), al figlio (OMISSIS) l&#8217;area soprastante la casa in (OMISSIS), riservandosi &#8220;l&#8217;area soprastante al piano a costruirsi&#8221;, con successivo rogito del (OMISSIS) aveva venduto detta area al figlio (OMISSIS), attuale ricorrente, senza alcuna riserva, ed anzi con facolta&#8217; di goderne e disporne &#8220;da vero ed assoluto padrone&#8230;&#8221;. Di conseguenza, avendo (OMISSIS) costruito sulla predetta area, egli sarebbe divenuto proprietario assoluto non solo del piano sopraelevato ma anche del lastrico solare e dei ripostigli posti sullo stesso.</p>
<p>4.2. &#8211; La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Accerti la S.C. e vi e&#8217; stata violazione degli articoli 952, 1117 e 1127 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla enunciazione della Corte territoriale per cui la cosiddetta riserva dell&#8217;area soprastante un edificio integra gli estremi di un diritto di superficie separata dalla proprieta&#8217; del lastrico per cui l&#8217;avvenuta sopraelevzione ne determina la cessazione del diritto senza comportare automaticamente l&#8217;acquisizione in via esclusiva del nuovo lastrico solare, trasformandolo in bene condominiale, enunciando il principio di diritto per cui la titolarita&#8217; della colonna d&#8217;aria comporta il diritto di sopraelevazione e la conseguente proprieta&#8217; dell&#8217;immobile costruito, per accessione (Cass. n. 4258/06)&#8221;.</p>
<p>5.1. &#8211; La doglianza risulta meritevole di accoglimento.</p>
<p>5.2. &#8211; Alla stregua dell&#8217;orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 1916 del 1987, che il Collegio intende ribadire, nell&#8217;ipotesi di cessione in proprieta&#8217; ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprieta&#8217; comune, ma, nel caso di sopraelevazione, esso rimane di proprieta&#8217; del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprieta&#8217; della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l&#8217;erezione della costruzione sul lastrico, ne&#8217; il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiche&#8217; il titolare della superficie, allorche&#8217; eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioe&#8217; quello di dare un tetto all&#8217;edificio, ma resta sempre titolare del diritto di sopralzo che e&#8217; indipendente dalla proprieta&#8217; della costruzione. E, dunque, il titolare della superficie non subisce alcuna limitazione all&#8217;esercizio del diritto di sopraelevazione.</p>
<p>5.3. &#8211; Nella specie, conclusivamente, l&#8217;attuale ricorrente era titolare, per accessione, oltre che del lastrico solare, anche dei ripostigli costruiti sullo stesso.</p>
<p>6. &#8211; Resta assorbito dall&#8217;accoglimento del terzo motivo l&#8217;esame del quarto, con il quale si lamenta la falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 cod. civ., in materia di inefficacia del rogito notarile in relazione alla esorbitanza dai poteri conferiti al procuratore dal rappresentante, nonche&#8217; la omessa motivazione in ordine alla declaratoria di &#8220;nessun effetto giuridico&#8221; della vendita del terrazzo e del ripostiglio in difetto del diritto di proprieta&#8217; di (OMISSIS) in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; motivo che si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Accerti la Corte se la richiesta di declaratoria (in alternativa a quella di nullita&#8217;) di ritenere e dichiarare di nessun effetto giuridico la vendita del terrazzo e del ripostiglio per atto notar (OMISSIS) ((OMISSIS)), da parte di (OMISSIS), a favore del figlio (OMISSIS), in carenza di potere conferito dal rappresentante, configuri &#8220;negozio inefficace&#8221; in assenza di ratifica, comportante violazione degli articoli 1398 e 1399 c.c.; accerti, altresi&#8217;, se la Corte territoriale sia incorsa in omessa motivazione sul punto, non equiparando l&#8217;inefficacia del negozio alla declaratoria &#8220;di nessun effetto giuridico&#8221;, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5, enunciando il principio di diritto.</p>
<p>7. &#8211; In definitiva, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere dichiarati inammissibili, mentre va accolto il terzo motivo, assorbito il quarto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che si individua in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari, cui e&#8217; demandato altresi&#8217; il regolamento delle spese processuali -, che riesaminera&#8217; la controversia alla luce del principio di diritto enunciato sub 5.2.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 novembre 2012, n. 21491</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danneggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[integrità edificio]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il proprietario dell'ultimo piano non può sopraelevare se così facendo mette a repentaglio la statica dell'edificio, ma può farlo se il danno è solamente ipotizzabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30828-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 166/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 20/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 14-7-1990, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un appartamento posto al primo piano di un edificio sito in (OMISSIS), adivano il Pretore di Scicli affinche&#8217; venisse disposta l&#8217;immediata sospensione delle opere intraprese dai coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) sul piano di copertura a terrazzo di tale fabbricato. Essi assumevano che le opere denunziate, eseguite in assenza delle necessaire autorizzazioni edilizie, avevano determinato un&#8217;alterazione della condizioni statiche dell&#8217;edificio e pregiudicato l&#8217;aspetto architettonico del medesimo.</p>
<p>Il Pretore, dopo aver disposto, inaudita altera parte, la sospensione delle opere, con ordinanza del 2-11-1990 revocava tale provvedimento, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Modica per la trattazione della fase di merito.</p>
<p>Con atto in riassunzione notificato il 14-12-1990 la (OMISSIS) e i (OMISSIS) chiedevano la condanna dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con eliminazione delle opere illegittimamente eseguite.</p>
<p>Con sentenza del 23-7-2003 il GOA del Tribunale di Modica rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello gli attori.</p>
<p>Con sentenza depositata il 20-2-2006 la Corte di Appello di Catania, nel rilevare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata nella fase cautelare, che il sottotetto realizzato dai convenuti, essendo strutturato in modo da essere usato a fini residenziali; poneva in pericolo la staticita&#8217; dell&#8217;edificio, in riforma della decisione di primo grado condannava il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a demolire la sopraelevazione ed a ripristinare l&#8217;originario stato dei luoghi.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, con un unico atto, (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217; di erede di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS), sulla base di tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Preliminarmente deve esaminarsi l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; del ricorso proposto da (OMISSIS) in proprio, sollevata dai controricorrenti.</p>
<p>L&#8217;eccezione e&#8217; infondata.</p>
<p>Si osserva, al riguardo, che la sentenza di appello e&#8217; stata notificata alla (OMISSIS) in proprio il 4-4-2006, e alla stessa (OMISSIS) e a (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nella qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS) (deceduto il (OMISSIS), durante la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione), ai sensi dell&#8217;articolo 328 c.p.c., il 26-7-2006.</p>
<p>Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in proprio, pertanto, risulta effettivamente tardivo, essendo decorso, al momento della consegna per la notifica all&#8217;Ufficiale Giudiziario (7-11-2006), il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza (4-4-2006).</p>
<p>Deve, tuttavia, considerarsi che, avendo gli attori chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione della sopraelevazione dagli stessi realizzata, si verte in un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale tra la (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS).</p>
<p>Di conseguenza, il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in proprio, benche&#8217; tardivo, deve ritenersi valido, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio che, nella specie, si sarebbe resa comunque necessaria, al fine di garantire la presenza nel giudizio di impugnazione di tutte le parti che hanno partecipato ai precedenti gradi, legate da un rapporto di litisconsorzio necessario (v. Cass. S.U. 20-2-2007 n. 3840).</p>
<p>2) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 c.c. e del Decreto Ministeriale LL.PP. 24 gennaio 1986 punto b), punto C.9.1.1. Sostengono che le conclusioni cui e&#8217; pervenuto il giudice di appello contrastano con il tenore della consulenza tecnica d&#8217;ufficio dell&#8217;ing. (OMISSIS), dalla quale si evince che le opere eseguite dagli odierni ricorrenti, ove conservino l&#8217;attuale uso di sottotetto accessibile e non vengano adibite a fini residenziali, non pregiudicano la staticita&#8217; dell&#8217;edificio e sono conformi alla normativa antisismica. Pertanto, non avendo gli attori provato che il sottotetto sia stato effettivamente adibito ad uso residenziale, previo ottenimento del titolo abilitativo del Comune al mutamento d&#8217;uso, non puo&#8217; ritenersi verificato un aggravamento di carichi tale da dar luogo ad un pregiudizio statico per il fabbricato.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1127 c.c.. Ribadiscono che, in mancanza di prova, da parte degli attori, circa l&#8217;effettiva utilizzazione del sottotetto in questione a fini residenziali, non puo&#8217; ritenersi violato l&#8217;articolo 1127 c.c., in quanto la realizzazione del sottotetto accessibile non ha determinato di per se&#8217; alcun pericolo per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio condominiale.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti ai dolgono della violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1127 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che le condizioni statiche dell&#8217;edificio rappresentano un ostacolo all&#8217;esistenza del diritto di sopraelevazione, rimovibile solo con il consenso di tutti i condomini ad eseguire le opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l&#8217;immobile idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione. Deducono che, allorche&#8217; ai fini della sopraelevazione si renda indispensabile procedere ad opere di rafforzamento, consolidamento e modificazione delle parti comuni, l&#8217;esecuzione di tali opere deve ritenersi consentita al proprietario dell&#8217;ultimo piano senza necessita&#8217; del consenso degli altri condomini, cosi&#8217; come avviene per le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune previste dall&#8217;articolo 1102 c.c..</p>
<p>3) I primi due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.</p>
<p>Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, l&#8217;articolo 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio a tre limiti, dei quali il primo (le condizioni statiche) costituisce un divieto assoluto, cui e&#8217; possibile ovviare soltanto se, con il consenso di tutti i condomini, il proprietario sia autorizzato all&#8217;esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l&#8217;edificio a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due (il pregiudizio delle linee architettoniche e la diminuzione di aria e di luce) presuppongono l&#8217;opposizione facoltativa dei singoli condomini interessati (Cass., 27-3-1996 n. 2708; Cass. 26-5-1986 n. 3532). Si e&#8217; rilevato, in particolare, che l&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2 cit. ha carattere innovativo rispetto al corrispondente R.D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, articolo 12 ed inibisce al proprietario dell&#8217;ultimo piano di soprelevare se le condizioni statiche in atto dell&#8217;edificio siano sfavorevoli e se, pertanto, la soprelevazioni richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali (Cass. Cass. 10-11-1970 n. 2333; Cass. 19-11-1963 n. 2996;).</p>
<p>Le condizioni statiche dell&#8217;edificio, pertanto, rappresentano un ostacolo al sorgere ed all&#8217;esistenza stessa del diritto di soprelevazione e non gia&#8217; l&#8217;oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio di tale diritto (Cass. 8-4-1975 n. 1277; Cass. 9-7-1973 n. 1981).</p>
<p>Deve ulteriormente precisarsi che il limite delle condizioni statiche si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilita&#8217; del fabbricato derivante dalla sopraelevazione. L&#8217;accertamento di tale pericolo costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita&#8217; se congruamente motivato.</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata durante la fase cautelare, ha accertato, in punto di fatto, che i convenuti hanno realizzato, sul piano di copertura dell&#8217;edificio condominiale, un sottotetto diviso in otto vani, dotato di impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, e strutturato in modo da essere usato a fini residenziali. Essa ha dato atto che, secondo il consulente tecnico d&#8217;ufficio, le opere in questione non pregiudicherebbero la staticita&#8217; dell&#8217;edificio solo se il sottotetto non fosse destinato a fini residenziali, in quanto una simile destinazione comporterebbe un maggior carico di peso sulla struttura dell&#8217;edificio, ponendo in pericolo la staticita&#8217; del fabbricato. Cio&#8217; posto e atteso che il sottotetto, per la sua struttura e per i servizi di cui e&#8217; dotato, e&#8217; stato realizzato a fini residenziali, sussiste, ad avviso del giudice del gravame, il pericolo per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio e la conseguente illegittimita&#8217; della sopraelevazione, ai sensi dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2; con la conseguenza che, non essendovi ne&#8217; il consenso degli attori all&#8217;esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l&#8217;edificio idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione, ne&#8217; la disponibilita&#8217; dei convenuti all&#8217;esecuzione di simili opere, non puo&#8217; che darsi accoglimento alla proposta domanda di demolizione.</p>
<p>Le conclusioni cui e&#8217; pervenuta la Corte di merito si pongono in linea con i principi di diritto innanzi enunciati, costituendo conseguenza ineccepibile dell&#8217;acclarata situazione di pericolo per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio, determinata dalla realizzazione di una sopraelevazione che, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, si presta ad una destinazione ad uso residenziale.</p>
<p>Non rileva, in contrario, il fatto che, allo stato, il sottotetto non sia stato ancora effettivamente utilizzato a fini abitativi: come e&#8217; stato gia&#8217; evidenziato, infatti, agli effetti dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, non e&#8217; richiesto l&#8217;accertamento di un danno arrecato in concreto dalla sopraelevazione, ma e&#8217; sufficiente che questa possa costituire un potenziale pregiudizio per le condizioni statiche dell&#8217;edificio.</p>
<p>E&#8217; noto, d&#8217;altro canto, che la denuncia di nuova opera puo&#8217; essere proposta anche con riferimento ad opere che, pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che esse potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell&#8217;azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o gia&#8217; verificatosi, ma puo&#8217; anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell&#8217;opera portata a compimento (Cass. 22-1-2001 n. 892; Cass. 4-1-1995 n. 141; Cass. 14-4-1992 n. 4531; Cass. 30-7-1988 n. 4802).</p>
<p>Ne discende, anche sotto tale profilo, la legittimita&#8217; della valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale ha fatto dipendere l&#8217;accertamento della situazione di pericolo per la staticita&#8217; del fabbricato dalla ragionevole probabilita&#8217; che il sottotetto realizzato dai convenuti, per la sua struttura e i servizi di cui e&#8217; dotato, venga utilizzato per fini residenziali.</p>
<p>Le ulteriori censure mosse con i motivi in esame in ordine alla ritenuta violazione della normativa antisismica sono inammissibili, p concernendo argomentazioni che, come e&#8217; stato espressamente precisato a pag. 7 della sentenza impugnata, sono state svolte dal giudice di appello ad abundantiam e che, pertanto, non incidono sull&#8217;effettiva ratio decidendi, costituita dall&#8217;acclarata illegittimita&#8217; della sopraelevazione ai sensi dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2.</p>
<p>E invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, e&#8217; inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e non costituente, pertanto, una ratio decidendi della medesima. Una affermazione, infatti, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non puo&#8217; essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11-2006 n. 24209; Cass. 23-11-2005 n. 24591).</p>
<p>4) Il terzo motivo e&#8217; inammissibile, vertendo su una circostanza irrilevante ai fini della decisione.</p>
<p>La Corte di Appello, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla menzionata sentenza n. 2708 del 1996, ha dato atto, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita&#8217;, che, nella specie, non sussistono ne&#8217; il consenso degli attori all&#8217;esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l&#8217;edificio idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione, ne&#8217; la disponibilita&#8217; dei convenuti all&#8217;esecuzione di simili opere.</p>
<p>Pertanto, non essendo emersa nel giudizio di merito la volonta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) di procedere a loro spese ad eventuali opere di rafforzamento e consolidamento idonee a rendere legittima la sopraelevazione, risulta priva di qualsiasi risvolto pratico ogni disquisizione circa la necessita&#8217; o meno dell&#8217;unanime consenso degli altri condomini ai fini della esecuzione di tali interventi.</p>
<p>Orbene, come e&#8217; stato piu&#8217; volte affermato da questa Corte, l&#8217;interesse ad agire, necessario anche ai fini dell&#8217;impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilita&#8217; concreta derivabile alla parte dall&#8217;eventuale accoglimento del gravame, e non puo&#8217; consistere in un mero interesse astratto ad una piu&#8217; corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. E&#8217;, pertanto, inammissibile, per difetto d&#8217;interesse, un&#8217;impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all&#8217;emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (tra le tante v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n. 11844; Cass. 28-4-2006 n. 9877; Cass. 27-1-2006 n. 1755).</p>
<p>5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.095,00, di cui euro 95,00 per esborsi, oltre accessori di legge</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 settembre 2011 n. 19209</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>
		<category><![CDATA[negoziale]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa è sopraelevazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile II</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.P. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall&#8217;Avvocato Conte Michele, presso lo studio del quale in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99, è elettivamente domiciliata;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro &#8211; tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall&#8217;Avvocato Mazzone Lionello, presso lo studio del quale in Roma, via Molveno n. 21, è elettivamente domiciliato;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 3347 del 2005, depositata il 20 luglio 2005.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 16 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentito, per la ricorrente, l&#8217;Avvocato Ernesto Conte, per delega;<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong><br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Il Condominio di (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale della medesima città, M.P., chiedendone la condanna alla demolizione di un manufatto costruito sul lastrico solare dell&#8217;edificio e al risarcimento del danno.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio ed espletata l&#8217;istruttoria, l&#8217;adito Tribunale, con sentenza n. 22086 del 1997, condannava la M. alla demolizione del manufatto e rigettava la domanda di danni.</p>
<p>La M. proponeva appello e, nella resistenza del Condominio, la Corte d&#8217;appello di Roma, con sentenza depositata il 20 luglio 2005, lo rigettava.</p>
<p>La Corte dichiarava preliminarmente inammissibile l&#8217;intervento svolto da una condomina in adesione alla posizione del Condominio.</p>
<p>Rigettava, quindi, il primo motivo di gravame, con il quale la M. si doleva del fatto che il Tribunale avesse affermato la natura contrattuale del regolamento di condominio pur se non era stato prodotto in giudizio il negozio di approvazione del regolamento medesimo. In proposito, la Corte osservava che dalla copia del contratto di compravendita del proprio appartamento, prodotto dalla M., emergeva che l&#8217;oggetto della vendita veniva trasferito nello stato di fatto in cui si trovava, con tutti i diritti e obblighi risultanti dal titolo di provenienza nonchè dal regolamento di condominio che l&#8217;acquirente dichiarava di accettare. Nel caso di specie, l&#8217;art. 4 del regolamento prescriveva il divieto di costruire sulla copertura del fabbricato qualunque sopraelevazione e la M. aveva certamente assunto anche l&#8217;obbligo di rispettare tale divieto.</p>
<p>Quanto al secondo motivo di appello, con il quale la M. si doleva che il Tribunale avesse attribuito al manufatto la qualità di sopraelevazione, la Corte d&#8217;appello rilevava che il manufatto consisteva in un vano abitabile realizzato sul terrazzo di sua proprietà costituente lastrico solare dell&#8217;edificio e che, ai fini dell&#8217;art. 1127 cod. civ., la sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l&#8217;altezza precedente di questo, ma come costruzione di uno o più nuovi piani o nuove fabbriche sopra l&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio, comportando la sopraelevazione l&#8217;occupazione dell&#8217;area comune su cui sorge il fabbricato.</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza M.P. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; ha resistito, con controricorso, l&#8217;intimato Condominio.</p>
<p>All&#8217;udienza del 3 marzo 2011, in vista della quale la ricorrente aveva depositato memoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per omessa notifica dell&#8217;avviso d&#8217;udienza al difensore del Condominio resistente.</p>
<p>La causa è quindi stata discussa all&#8217;udienza del 16 giugno 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong><br />
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di o-messa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte d&#8217;appello avrebbe omesso di indagare se il Condominio avesse fornito la prova della natura contrattuale del regolamento, e cioè la prova che lo stesso era stato approvato all&#8217;unanimità da tutti i condomini. Invero, osserva la ricorrente, solo i regolamenti contrattuali possono determinare restrizioni alle facoltà spettanti ai condomini relativamente alle proprietà esclusive degli stessi nel fabbricato in condominio. Nella specie, la ricorrente rileva che, in quanto proprietaria dell&#8217;ultimo piano, aveva il diritto di sopraelevare, riconosciuto dall&#8217;art. 1127 cod. civ., e solo un regolamento contrattuale avrebbe potuto limitare tale facoltà. E la prova della esistenza di un regolamento contrattuale non poteva ritenersi fornita dal Condominio, non valendo a tal fine la considerazione che essa ricorrente, nell&#8217;atto di compravendita, aveva dichiarato di accettare il regolamento condominiale, potendo una simile dichiarazione giustificare il mancato accertamento della trascrizione dell&#8217;atto contenente il regolamento stesso, ma non anche la mancata indagine circa la natura contrattuale del medesimo.</p>
<p>Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell&#8217;art. 115 cod. proc. civ., perchè la Corte d&#8217;appello, pur non avendo il Condominio fornito la prova della natura contrattuale del regolamento, ha tuttavia respinto il gravame proprio sulla base del riconoscimento della natura contrattuale del regolamento di condominio.</p>
<p>Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.</p>
<p>Non è qui in discussione il consolidato principio per cui &#8220;le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purchè siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell&#8217;atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che &#8211; seppure non inserito materialmente &#8211; deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto&#8221; (Cass. n. 17886 del 2009; Cass. n. 10523 del 2003).</p>
<p>Ciò che invece era controverso e su cui l&#8217;accertamento della Corte d&#8217;appello risulta insufficiente era proprio la natura contrattuale del regolamento condominiale, le cui clausole la ricorrente, nell&#8217;atto di acquisto della unità immobiliare, aveva dichiarato di accettare.</p>
<p>Invero, la motivazione sul punto della sentenza impugnata assume per dimostrato ciò che il motivo di gravame poneva in discussione, e cioè che il regolamento condominiale avesse natura contrattuale, o perchè predisposto dall&#8217;unico proprietario, ovvero perchè formato con il consenso unanime della totalità dei condomini. L&#8217;affermazione della Corte sul punto si caratterizza, quindi, per la sua astrattezza, nel senso che non risulta dimostrata la fonte contrattuale &#8211; e perciò vincolante &#8211; del regolamento condominiale.</p>
<p>Che sul punto sia mancato uno specifico accertamento, è reso palese dal rilievo che la Corte territoriale non ha neanche specificato se il regolamento condominiale in questione avesse natura contrattuale perchè predisposto dall&#8217;unico proprietario ovvero perchè formato con il consenso della totalità dei condomini. Le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata, del resto, attengono al profilo della opponibilità all&#8217;acquirente delle limitazioni alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento condominiale, ma non rilevano sul piano della dimostrazione della detta natura, che non può desumersi per il solo fatto che il regolamento condominiale sia allegato all&#8217;atto di acquisto.</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere accolto, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, alla quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 18 novembre 2011 n. 24327</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Che succede quando un condomino acquisisce maggiori volumetrie? L'art. 1127 cc ha estensione analogica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell&#8217;avvocato CARLINO PIETRO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato RENDINA FILIBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.A., CONDOMINIO VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 7954/2006 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa E.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso VISENTINI STUDIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CARSANA DANIELE;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>G.F., G.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3409/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato l&#8217;8.2.99 il condominio in epigrafe indicato citò al giudizio del Tribunale di Napoli il condomino G.A., al fine di sentirlo condannare alla rimozione di una veranda tettoia realizzata sul terrazzo a livello dell&#8217;appartamento all&#8217;ultimo piano dello stabile, in quanto lesiva del decoro architettonico del fabbricato.</p>
<p>La domanda, cui il convenuto aveva resistito tra l&#8217;altro eccependo di avere da tempo donato l&#8217;appartamento al figlio F., venne, a seguito di intervento iussu iudicis, estesa nei confronti di quest&#8217;ultimo e, nella resistenza del medesimo, accolta dall&#8217;adito Tribunale, con sentenza del 2.12.02, previa assoluzione dalla stessa dell&#8217;originario convenuto.</p>
<p>A seguito dell&#8217;appello di G.F., resistito dal condominio,e di gravame incidentale di G.A., la Corte di Napoli, dopo aver disposto ed espletato una consulenza tecnica, con sentenza non definitiva del 28.10.05, in riforma di quella appellata e in accoglimento dell&#8217;impugnazione principale, rigettava la domanda attrice di demolizione, dichiarava assorbito il gravame incidentale, estromettendo definitivamente dal giudizio il proponente,con compensazione delle relative spese anche di secondo grado, e disponeva, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio, sulle residue questioni.</p>
<p>Riteneva, tra l&#8217;altro ed in particolare, la corte partenopea: a) la legittimità dell&#8217;adozione della delibera assembleare conferente all&#8217;amministratore l&#8217;incarico di adire il giudice per la tutela restitutoria, nonostante il mancato avviso a G.F. e la convocazione solo del padre A., non essendo stata dai medesimi comunicata all&#8217;amministrazione l&#8217;avvenuto trasferimento della proprietà dell&#8217;immobile; b) la mancanza di prove in ordine all&#8217;eccepita risalenza ultraventennale dell&#8217;opera, concretatasi nella realizzazione, in luogo di una preesistente tettoia, di una veranda chiusa in alluminio anodizzato; c) l&#8217;insussistenza, nonostante i diversi, ma genericamente motivati, giudizio del Tribunale e parere del c.t.u., e considerata la non pregiudizialità in sede civile di eventuali responsabilità, accertate in sede penale o amministrativa, del lamentato danno all&#8217;euritmia del fabbricato, tenuto conto della &#8220;limitatissima visibilità dell&#8217;opera dalla via pubblicandola posizione arretrata della stessa rispetto alla facciata principale, della sobrietà del disegno e dei connotati cromatici, tali da escludere palesi disarmonie con il resto dell&#8217;immobile; d) la natura di vera e propria sopraelevazione del manufatto, come tale comportante il diritto all&#8217;indennità (da quantificarsi nel prosieguo del giudizio) a favore dei proprietari delle unità sottostanti, alla cui richiesta l&#8217;amministratore doveva ritenersi autorizzato in forza del &#8220;ricevuto mandato ampio e illimitato dell&#8217;assemblea condominiale, giusta Delib. 16 ottobre 1998&#8243;.</p>
<p>Avverso tale sentenza G.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato su quattro profili ed illustrato con successiva memoria.</p>
<p>Ha resistito (previa autorizzazione con Delib. assembleare 14 febbraio 2006, allegata in copia) il condominio, con controricorso contenente ricorso incidentale su due motivi. Non ha svolto attività difensiva l&#8217;intimato G.A..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c. Con l&#8217;unico motivo di quello principale vengono dedotte &#8220;violazione da errata interpretazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 disp. gen., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell&#8217;art. 1105 c.c., dell&#8217;art. 1127 c.c., u.c., dell&#8217;art. 1136 c.c., commi 2 e 4, degli artt. 1158 e 1159 c.c. ed infine dell&#8217;art. 2946 c.c.; il tutto in relazione alle censure di legittimità sancite all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5)&#8221;. Con un primo profilo si censura l&#8217;accoglimento della domanda di indennità, per erronea applicazione alla fattispecie dell&#8217;art. 1127 c.c., u.c., contestandosi la natura dei vera e propria sopraelevazione dell&#8217;opera in questioneremmo conto delle relative caratteristiche, di manufatto amovibile, sostituente una preesistente copertura della terrazza a livello di proprietà esclusiva, non integrante gli estremi di una vera propria costruzione.</p>
<p>Con il secondo si lamenta la mancata considerazione che l&#8217;opera,come accertato dal c.t.u., non avrebbe arrecato alcuno, &#8220;sia pur tollerabile aggravio&#8221; sui muri maestri, nè maggior uso di strutture o occupazione di aree comuni, con conseguente insussistenza delle ragioni e dei presupposti di applicabilità della disposizione prevedente l&#8217;anzidetta indennità. Sotto un terzo profilo si lamenta la mancata applicazione della eccepita prescrizione estintiva o acquisitiva, comunque decennale,che avrebbero comportato il rigetto della domanda,tenuto conto che già in data 19.12.86 era stata presentata una &#8220;denuncia in sanatoria per ampliamento&#8221;. Sotto un quarto profilo, infine, si censura la ritenuta ammissibilità dell&#8217;azione proposta, che in quanto concernente una &#8220;lite attiva giudiziale nei confronti del singolo condomino&#8221;, esorbitante dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore, avrebbe richiesto un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell&#8217;edificio. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 disp. gen., dell&#8217;art. 1127 c.c., comma 3, degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., con connessi vizi di motivazione, censurandosi la negazione del pregiudizio del decoro architettonico, nonostante il nettamente diverso e motivato parere del consulente tecnico, che pur si era ritenuto necessario officiare, in quanto frutto di valutazione insufficiente, non tenente conto della particolare ubicazione del fabbricato interessato dall&#8217;intervento edilizio e del vincolo artistico &#8211; ambientale gravante sullo stesso ed ingiustificatamente basata sul solo elemento costituito dalla visibilità. Con il secondo motivo del ricorso suddetto si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 3, art. 20, n. 1, art. 21, n. 4, art. 29, nn. 1, 2, 3, 30 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 con connessi vizi di motivazione, per mancata considerazione dei vincoli imposti sulla zona urbana in questione dalla competente &#8220;Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia&#8221;, come evidenziato dal c.t.u., nonchè della &#8220;tutela indiretta&#8221; prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004. Va esaminato con priorità, attesa la pregiudizialità logico &#8211; giuridica,il ricorso incidentale, in quanto attinente alla principale domanda, quella di riduzione in pristino, che la corte territoriale non ha accolto. Entrambi i motivi di tale impugnazione devono essere respinti.</p>
<p>Il primo va disatteso poichè si risolve in una palese censura di merito avverso l&#8217;accertamento in fatto compiuto dal giudice di secondo grado, il quale ha adeguatamente motivato il proprio dissenso rispetto sia alla valutazione compiuta dal primo giudice, sia al parere del consulente tecnico di ufficio, spiegando chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la dedotta lesione del decoro architettonico, con la motivazione in narrativa riferita, che seppur sintetica, risulta rispondente ai dettami di questa Corte (v., in particolare, Sez. 2^ n. 10350 dell&#8217;11.5.11) circa la rilevanza al riguardo delle linee architettoniche del fabbricato e dell&#8217;aspetto armonico dello stesso, di per sè considerati (senza alcuna relazione con l&#8217;ambiente circostante v. sez. 2^ n. 1286 del 25.1.10), elementi entrambi presi in considerazione nella specie dalla corte territoriale. Ne conseguenti base a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l&#8217;incensurabilità nella presente sede della relativa valutazione, costituente un tipico apprezzamento discrezionale di merito, ove la relativa motivazione risulti &#8211; come lo è nella specie &#8211; adeguata ed esente da vizi logici.</p>
<p>Il secondo va disatteso per la novità della censura, che non risulta corrispondente a specifica deduzione di illegittimità dell&#8217;intervento formulata anche in sede di merito, tanto più che si basa su norme sopravvenute ai fatti di causa ed al giudizio di primo grado e, comunque, di per sè rilevanti, quali norme di azione e non di relazione, non sul piano dei rapporti civilistici, ma soltanto in quelli tra privati e la P.A., così come i provvedimenti conformativi da quest&#8217;ultima adottati.</p>
<p>Anche il ricorso principale va respinto,per le considerazioni di seguito esposte, secondo l&#8217;ordine logico &#8211; giuridico dei relativi profili di censura.</p>
<p>Il quarto, per quanto attiene all&#8217;azione principale, di riduzione in pristino, risulta assorbito ed ormai privo d&#8217;interesse a seguito della reiezione dell&#8217;impugnazione incidentale ribadente tale domanda.</p>
<p>Quanto a quella subordinata, che la corte territoriale ha accoltola censura, così come formulata, risulta inammissibile, ancor prima che per difetto di specificità (laddove non si precisa quale sia stata in concreto la maggioranza deliberante,che si assume non sufficiente ex art. 1136 c.c. ad intraprendere l&#8217;azione), anche e soprattutto per inconferenza del richiamo normativo dedotto in relazione alla domanda di determinazione delle indennità, che attenendo non ad un&#8217;azione svolta (come quella principale) nell&#8217;interesse del condominio ed a tutela di beni comuni, bensì al fine di far valere diritti individuali dei singoli condomini, deve intendersi spiegata soltanto per conto di quei partecipanti all&#8217;assemblea, che avevano conferito all&#8217;amministratore quel &#8220;mandato ampio ed illimitato&#8221; accertato dalla corte di merito, con argomentazione che non ha formato oggetto di alcuna specifica confutazione.</p>
<p>Quanto alla prescrizione, la cui rilevanza risulta ormai limitata a quella dei diritti indennitari, la censura,pur movendo da una premessa astrattamente corretta, quella dell&#8217;applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. vertendosi in tema di estinzione non di diritti reali, bensì di obbligazione, in concreto risulta tuttavia irrilevante, considerato che l&#8217;intervento edilizio in questione non è quello costituito dall&#8217;installazione della tettoia di cui alla dedotta domanda in sanatoria del 1986, bensì quello, ben più recente accertato dai giudici di merito, costituito dalla costruzione, in luogo della precedente elementare struttura, della veranda coperta in alluminio anodizzato, integrante un vero e proprio manufatto abitativo in sopraelevazione; modifica quest&#8217;ultima che, sia pur qualificandola di mero &#8220;ammodernamento&#8221;, è la stessa parte ricorrente ad ammettere di aver realizzato in epoca successiva, ottenendo l&#8217;approvazione della &#8220;variante&#8221; con provvedimento dell&#8217;ottobre 1998 (v. pag. 2 della memoria illustrativa).</p>
<p>Da quanto sopra consegue che,essendosi in tale epoca verificato l&#8217;evento genetico del diritto all&#8217;indennità ed in mancanza comunque di prova, incombente sull&#8217;eccipiente, della risalenza ultradecennale della trasformazione della tettoia in veranda coperta la domanda proposta nell&#8217;anno 1999 deve ritenersi tempestiva.</p>
<p>Il primo ed il secondo profilo di censura, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, vanno respinta: a) per inammissibilità, nella parte in cui censurano l&#8217;accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, sulla scorta di adeguati riscontri istruttori (emergenti dalla consulenza tecnica e dai rilievi fotografici), circa la consistenza dell&#8217;intervento edilizio;</p>
<p>b) per manifesta infondatezza, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui costituisce costruzione agli effetti civilistici qualsiasi manufatto, stabilmente infisso al suolo o collegato a preesistente immobile e tale da incrementarne la relativa consistenza, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive (v. tra le tante Cass. nn. 4277/11, 5934/11, 19281/09, 22127/09, 2537/08); c) per altrettanto manifesta infondatezza della tesi, secondo cui il diritto indennitario non spetterebbe in ragione della mancanza di aggravio del carico sulle strutture portanti dell&#8217;edificio, alla luce del principio ormai consolidato dalle S.U. di questa Corte (sent. n. 16794/07, conf. in precedenza Cass. nn. 12880/05, 22032/04, 1263/99), secondo cui l&#8217;indennità ex art. 1127 c.c., è dovuta non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione di locali preesistenti, mediante incrementi delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall&#8217;altezza del fabbricato, traendo fondamento dall&#8217;aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni, conseguente all&#8217;incremento della porzione di proprietà esclusiva. Il rigetto di entrambi i reciproci ricorsi comporta, infine, la compensazione totale delle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsali rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.<br />
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011.</p>
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