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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; solidarietà</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1548</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

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		<description><![CDATA[Il locatore, il vecchio conduttore ed il nuovo conduttore sino a che misura sono debitori solidali nei confronti del condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33056/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elett. domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 6618/2005 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 11/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1) La controversia e&#8217; relativa a spese condominiali relative agli esercizi 2001 e 2002 di un condominio torinese.</p>
<p>Il condominio di via (OMISSIS) nel marzo 2003 chiedeva al giudice di pace ingiunzione a carico di (OMISSIS) per 1.563,66 euro, quale residuo, detratto un acconto di 929,94 euro, di maggiori oneri comprovati da verbale ripartizione da assemblea straordinaria del 15 marzo 2001 e verbale assemblea straordinaria del 18 novembre 2002.</p>
<p>La (OMISSIS) si opponeva deducendo che aveva acquistato l&#8217;alloggio nell&#8217;ottobre 2002; che nel dicembre 2001 la dante causa societa&#8217; (OMISSIS) aveva saldato il dovuto versando lire 1569.903; che nel marzo 2002 era subentrato nuovo amministratore, studio (OMISSIS); nell&#8217;ottobre lo studio (OMISSIS) aveva chiesto 1734,42 euro di cui 781,00 da precedente amministrazione e 918,94 da preventivo 2002; che nel novembre 2002 la (OMISSIS) aveva trasmesso i 929,94 euro al (OMISSIS); che (OMISSIS) non aveva versato la somma di 781,00 euro per mancata giustificazione di essa mediante i consuntivi annuali; che era stata poi deliberata spesa di manutenzione per 486,59 euro che la opponente (OMISSIS) aveva corrisposto mediante bonifico (OMISSIS); che &#8220;l&#8217;ipotizzato credito residuo di 781,00 euro, probabilmente derivante da consuntivo del 2001 di lire 1.569.903, era da porre a carico della (OMISSIS).</p>
<p>In corso di causa precisava che il bonifico di 486,00 euro era stato stornato e che il reale importo dovuto per la relativa causale era di soli 419,45 euro; che i 781,75 euro erano stati corrisposti da (OMISSIS) al precedente amministratore (OMISSIS).</p>
<p>1.1) Il giudice di pace con sentenza 29 ottobre 2003 revocava il decreto ingiuntivo e condannava la (OMISSIS) al pagamento di 722,25 euro, di cui 302,80 a fronte del preventivo 2002 e 419,45 per le spese straordinarie deliberate nel novembre 2002.</p>
<p>Affermava che la somma di euro 1211,20 relativa al 2001 era da porre a carico di (OMISSIS) solo per 3/12 (appunto 302,80 euro) e di (OMISSIS), assente in causa, per i 9/12.</p>
<p>Il giudice di primo grado condizionava la condanna all&#8217;eventualita&#8217; che l&#8217;importo risultasse gia&#8217; pagato mediante due assegni (OMISSIS) indicati dall&#8217;opponente.</p>
<p>1.2) Il condominio proponeva appello deducendo che l&#8217;importo richiesto in circa 1563,00 euro derivava da 781,75 euro di residuo 2001; 1225,26 residuo 2002 e 486,69 da delibera novembre 2002 per spese straordinarie.</p>
<p>- che ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. c.c. vi era solidarieta&#8217; del subentrante in relazione al debito pregresso di (OMISSIS) e che quindi la condanna doveva gravare sull&#8217;opponente appellata per tutto il residuo ancora dovuto.</p>
<p>Il tribunale di Torino accoglieva l&#8217;appello e con sentenza 11 ottobre 2005 confermava il decreto ingiuntivo.</p>
<p>Osservava che in forza dell&#8217;articolo 63 l&#8217;acquirente (OMISSIS) era obbligata a corrispondere tutto l&#8217;importo ancora in sospeso.</p>
<p>Aggiungeva che l&#8217;appello incidentale (OMISSIS) era tardivo; che era passata in giudicato la parte della sentenza contenente la condanna della (OMISSIS), non impugnata; che la somma risultante dal residuo di 1211,20 euro, cioe&#8217; i nove dodicesimi gravanti sulla (OMISSIS) in forza della solidarieta&#8217; del debito condominiale, sommata al resto della condanna superava la somma ingiunta; che invano la (OMISSIS) asseriva l&#8217;avvenuto pagamento degli importi, poiche&#8217; i documenti invocati non provavano adeguatamente il pagamento. La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con atto 22 novembre 2006, resistito da controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>2) Preliminarmente va dato atto della inammissibilita&#8217; della nuova costituzione di difensore della (OMISSIS), che ha depositato memoria con procura in calce. La procura speciale doveva essere invece redatta con atto notarile, non essendo vigente, per i giudizi anteriori all&#8217;entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, la modifica dell&#8217;articolo 83 c.p.c. (Cass. 23816/10; 929/12).</p>
<p>3) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione articolo 63 disp. att. c.c..</p>
<p>Il motivo, che presenta vari profili di doglianza, non tiene in adeguata considerazione il disposto dell&#8217;articolo 63 c.c., comma 2, att. c.c., che pone, per il biennio precedente all&#8217;acquisto, l&#8217;obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio (Cass. 16975/05).</p>
<p>La ricorrente sostiene che la solidarieta&#8217; non era applicabile perche&#8217; (OMISSIS) aveva gia&#8217; pagato e invoca all&#8217;uopo il documento 14.</p>
<p>La censura e&#8217; inammissibile: avrebbe dovuto essere esposta quale vizio di motivazione, poiche&#8217; attiene alla prova del pagamento e non all&#8217;applicabilita&#8217; della norma teste&#8217; citata. La censura avrebbe dovuto quindi fondarsi su documenti gia&#8217; prodotti nei gradi di merito e indicare dettagliatamente il loro contenuto e tempi e atti processuali in cui erano stati prodotti; tutto cio&#8217; nella specie non risulta nel primo motivo.</p>
<p>3.1) Il secondo profilo espone che &#8220;la domanda giudiziale sulla solidarieta&#8217; doveva essere&#8221; dedotta sin dall&#8217;ingiunzione e non in appello, ove era stata indicata una somma superiore all&#8217;importo ingiunto.</p>
<p>Trattasi di doglianza infondata, atteso che le disposizioni di legge sono applicabili dal giudice: adito a prescindere dalla loro specifica indicazione e che la richiesta rivolta al neoacquirente dell&#8217;immobile anche per il periodo anteriore al suo acquisto implicava inequivocabilmente la applicabilita&#8217; della disposizione de qua.</p>
<p>Ne&#8217; rileva, al fine dell&#8217;operare della solidarieta&#8217;, che l&#8217;importo recato dall&#8217;ingiunzione fosse inferiore all&#8217;importo del credito menzionato in citazione di appello. Sarebbe rilevante, in ipotesi (ultrapetizione), il contrario, cioe&#8217; la richiesta successiva di una somma maggiore a quella inizialmente pretesa e non quanto lamenta la ricorrente.</p>
<p>Non ha senso neppure dolersi del fatto che il riferimento alla solidarieta&#8217; abbia apparentemente ricompreso anche l&#8217;importo dei tre dodicesimi di esclusiva spettanza (OMISSIS), giacche&#8217; comunque la condanna per questo importo, emessa dal giudice di pace, e&#8217; divenuta definitiva per mancata impugnazione e non e&#8217; qui ridiscutibile.</p>
<p>3.2) Non si comprende il senso della lamentela attinente alla discordanza tra &#8220;dati riportati nella citazione in appello e quelli indicati in sentenza&#8221;, poiche&#8217; e&#8217; chiaro l&#8217;importo recato dall&#8217;ingiunzione, confermata dal giudice di appello.</p>
<p>Certo e&#8217; che la opponente non ha titolo, nei confronti del condominio, neanche ai fini della rivalsa, per dolersi del fatto che in domanda non sia stata specificata la rilevanza della solidarieta&#8217;. Sara&#8217; infatti nell&#8217;eventuale giudizio di rivalsa che venditore e acquirente dovranno chiarire, in relazione ai loro accordi contrattuali, chi debba restare onerato dal pagamento, fermo che nei confronti del condominio l&#8217;acquirente e&#8217; responsabile per le spese del biennio anteriore al suo acquisto, cosicche&#8217; il condominio puo&#8217; limitarsi ad agire contro di lui semplicemente dimostrando quale e&#8217; l&#8217;importo dovuto per le spese di questo periodo.</p>
<p>4) Il secondo motivo denuncia insufficienza della motivazione.</p>
<p>Con esso l&#8217;opponente critica la valutazione delle prove offerte per dimostrare l&#8217;avvenuto pagamento e da essa menzionate.</p>
<p>La censura e&#8217; parzialmente fondata.</p>
<p>Come accennato nel paragrafo 3.1 la condanna della (OMISSIS) e&#8217; divenuta definitiva quanto a euro 722,25, somma recata dalla sentenza del giudice di pace, provvedimento che la opponente avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale.</p>
<p>Il giudice di appello ha efficacemente rilevato, nell&#8217;interpretare l&#8217;atto di costituzione dell&#8217;appellata (OMISSIS), che tale impugnazione non e&#8217; stata svolta. L&#8217;odierno ricorso non contiene alcuna doglianza circa l&#8217;affermata mancanza dell&#8217;appello incidentale indispensabile per poter ridiscutere la condanna del primo giudice, cosicche&#8217; sulla definitivita&#8217; di essa non v&#8217;e&#8217; dubbio alcuno.</p>
<p>La censura risulta pero&#8217; fondata quanto al residuo, giacche&#8217; il tribunale di Torino ha risposto alle deduzioni difensive circa l&#8217;avvenuto pagamento con evidente, inaccettabile, apoditticita&#8217;.</p>
<p>Si e&#8217; infatti limitato a dire che il &#8220;pagamento non risulta adeguatamente provato in atti&#8221;.</p>
<p>Questa motivazione e&#8217; solo apparente, non contenendo alcun esame critico della documentazione prodotta in sede di opposizione, ne&#8217; di quella, se ammissibile, prodotta successivamente.</p>
<p>Sara&#8217; compito del giudice di rinvio valutare le ragioni e, ove ammessa, la documentazione prodotta dalla (OMISSIS) e verificare se sia gia&#8217; avvenuto il pagamento dell&#8217;importo preteso dal Condominio oltre quello portato dalla condanna emessa dal giudice di pace il 29 ottobre 2003.</p>
<p>La sentenza va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Torino in diversa composizione per il nuovo esame e la liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>Cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Torino in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 febbraio 2012 n. 2236</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
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		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della l. 220/2012 come si ripartivano le spese fra usufruttuario e nudo proprietario? Che vincoli avevano l'uno rispetto all'altro?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRENZONE GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT&#8217;AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SCALAMBRINO PASQUALE;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 569/2005 del TRIBUNALE DI ROMA &#8211; SEDE DISTACCATA DI DESIO, depositata il 19/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Bernardini Betti Valerio con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Gamberini Mengenet Rodolfo difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Mele Caterina difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.</p>
<p>Il S. proponeva appello al quale resisteva la B..</p>
<p>Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l&#8217;impugnazione e condannava l&#8217;usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall&#8217;attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull&#8217;usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.</p>
<p>Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1004 c.c. e dall&#8217;art. 1123 c.c., n. 2 e dall&#8217;art. 61 disp. att. c.c.&#8221; la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:</p>
<p>non ha considerato che il CTU ha escluso che l&#8217;usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;</p>
<p>- ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall&#8217;altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l&#8217;usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;</p>
<p>- non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perché nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all&#8217;impugnazione.</p>
<p>2. Occorre premettere che, in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l&#8217;azione di regresso, sull&#8217;usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell&#8217;usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell&#8217;usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).</p>
<p>Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all&#8217;interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell&#8217;usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario;</p>
<p>da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all&#8217;usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.</p>
<p>E&#8217; inoltre insufficiente la motivazione per la quale l&#8217;usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all&#8217;usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l&#8217;obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.</p>
<p>4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell&#8217;art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l&#8217;usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.</p>
<p>Il ricorso incidentale diretto all&#8217;annullamento della sentenza per quanto attiene all&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.<br />
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.<br />
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 ottobre 2011 n. 21907</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-ottobre-2011-n-21907/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Condominio di via (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. GAROFALO PIETRO, per legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CARADONNA GIANFRANCO e Piero Conti, elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Filippo Corridoni, n. 23;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Gianfranco Caradonna e Piero Conti, elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Filippo Corridoni, n. 23;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente in via incidentale condizionata -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di via (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore prò tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Pietro Garofalo, per legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 4263 del 6 settembre 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; S.S. ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Giudice di pace di Bari aveva ingiunto, allo stesso e ai fratelli F.V. e C., comproprietari di due unità immobiliari all&#8217;interno del Condominio di via (OMISSIS), il pagamento, in solido, della somma di Euro 618,51, per oneri condominiali relativi alla gestione dell&#8217;anno 2002, cosi come risultanti dal bilancio consuntivo approvato con delibera del 19 settembre 2003.</p>
<p>L&#8217;opponente, oltre a prospettare la nullità della delibera assembleare del 19 settembre 2003 (perchè viziata dalla mancata convocazione dello stesso all&#8217;assemblea e dal mancato invio di copia del verbale assembleare), ha dedotto l&#8217;insussistenza del rapporto di solidarietà passiva tra gli ingiunti, in quanto comproprietari delle predette unità immobiliari prò quota, e ha eccepito l&#8217;avvenuto pagamento degli oneri condominiali relativi alla sua quota di proprietà.</p>
<p>Il Condominio si è costituito, resistendo.</p>
<p>2. &#8211; Il Giudice di pace di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 settembre 2005, ha accolto la domanda, revocando parzialmente, limitatamente alla condanna solidale dell&#8217;opponente, il decreto ingiuntivo.</p>
<p>Respinte le contestazioni relative alla validità della delibera assembleare del 19 settembre 2003 (sia perchè all&#8217;assemblea aveva ritualmente partecipato, in luogo dell&#8217;opponente S., C.F., acquirente della quota del medesimo; sia perchè la delibera in questione, in ipotesi semmai annullabile in ragione del vizio dedotto e non nulla, non era stata impugnata nei termini), il Giudice di pace ha rilevato che l&#8217;obbligazione doveva considerarsi nella specie parziaria perchè le quote di comproprietà degli immobili condominiali erano pervenute ai rispettivi titolari in base a due distinti testamenti: il S. avendone acquistato i 2/4 in forza di successione dalla madre Ca.El., ed i germani F. 1/4 ciascuno in forza di successione dalla madre Ca.Gi.. &#8220;Nel caso in esame &#8211; ha concluso il primo giudice &#8211; il pagamento degli oneri condominiali afferisce ai condebitori prò quota, trattandosi di obbligazioni, inerenti la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell&#8217;edificio (artt. 1104 e 1123 c.c.), propter rem, essendo strettamente connesse con la contitolarità del diritto di proprietà, che ha ciascun partecipante alla comunione su dette cose&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 dicembre 2005, sulla base di cinque motivi.</p>
<p>Ha resistito, con controricorso, l&#8217;intimato, il quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.</p>
<p>Il Condominio vi ha resistito con controricorso.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza il Condominio ha depositato una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Il primo motivo del ricorso principale lamenta (in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5) motivazione solo apparente con riferimento alla deroga della norma generale sulla solidarietà fra condebitori.</p>
<p>Il Giudice di pace non avrebbe chiarito perchè una circostanza estranea al rapporto obbligatorio (i differenti titoli di provenienza dei condomini comunisti) possa avere influito (ed in quale modo) sulla disciplina che normalmente dovrebbe regolare il rapporto obbligatorio medesimo.</p>
<p>Il secondo motivo del medesimo ricorso censura omessa motivazione sul fatto che il riparto previsto dall&#8217;art. 1104 c.c., opera solo nei rapporti interni tra i comunisti e non anche nei confronti dei terzi, fra cui deve essere compreso il condominio.</p>
<p>Con il terzo motivo (motivazione omessa o quanto meno insufficiente) il Condominio lamenta che a base della decisione sia stata posta una categoria &#8211; quella dei &#8220;contitolari&#8221; contrapposta a quella dei normali &#8220;comproprietari&#8221; &#8211; senza tuttavia chiarirsi in base a quale norma, o principio giuridico, la contitolarità debba ricevere una disciplina differente rispetto a quella prevista per la normale comproprietà.</p>
<p>Con il quarto motivo (violazione dell&#8217;art. 111 Cost., dell&#8217;art. 6 della CEDU e dell&#8217;art. 112 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3) il Condominio si duole che il Giudice di pace abbia, d&#8217;ufficio, valorizzato il fatto che i titoli di provenienza dei comunisti fossero diversi, laddove il contitolare opponente aveva assunto che ciascuno dei comproprietari di un appartamento in condominio rispondesse esclusivamente in relazione alla sua quota.</p>
<p>Il quinto mezzo del ricorso principale (violazione del principio generale dell&#8217;ordinamento desumibile dall&#8217;art. 1294 c.c., nonchè della disposizione dell&#8217;art. 1104 c.c.) lamenta che la sentenza impugnata abbia violato un principio regolatore della materia, vale a dire l&#8217;applicabilità ai comproprietari, nei rapporti esterni verso il condominio, della disciplina derivante dall&#8217;art. 1294 c.c., a nulla rilevando che i titoli di acquisto della comproprietà siano, tra loro, differenti.</p>
<p>3. &#8211; Preliminare in ordine logico è l&#8217;esame del quinto motivo del ricorso principale.</p>
<p>La censura con esso veicolata è, innanzitutto, ammissibile, perchè il ricorrente prospetta la contrarietà della sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, ad un principio in cui si compendiano le linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa.</p>
<p>Essa è anche fondata.</p>
<p>3.1. &#8211; Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di comunione ordinaria, i comproprietari, come condebitori di un&#8217;obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti in solido nei confronti del creditore, a meno che dal titolo non risulti diversamente, e che ad essi si applica la disposizione generale dell&#8217;art. 1294 c.c., la quale non è derogata dalla normativa sulla comproprietà.</p>
<p>Secondo Cass., sez. 2^, 5 giugno 1959, n. 1689, l&#8217;obbligazione relativa alle spese condominiali incombente sui proprietari prò indiviso di un appartamento ha carattere solidale, sia perchè l&#8217;obbligazione stessa viene determinata in funzione della porzione reale dell&#8217;immobile, sia perchè i comunisti prò indiviso di una porzione non possono essere considerati direttamente condomini.</p>
<p>Nella sentenza di questa seconda sezione 10 febbraio 1970, n. 335, si afferma che &#8220;i comproprietari prò indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dunque, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spese condominiali, un&#8217;ulteriore divisione, tutti sono unitariamente, e in modo indivisibile, obbligati rispetto il condominio&#8221;. A tale conclusione la sentenza giunge facendo leva in particolare: (a) sull&#8217;art. 68 disp. att. c.c., il quale prevede che le spese vanno corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare, considerata nella sua unitarietà; (b) sull&#8217;art. 67 disp. att. c.c., ai cui sensi qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>Alla stessa soluzione perviene Cass., sez. 2^, 21 ottobre 1978, n. 4769, secondo la quale i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all&#8217;art. 1123 c.c., sicchè l&#8217;amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l&#8217;intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano. In base a questa sentenza, &#8220;la circostanza che di quelle parti immobiliari individua il soggetto sia comproprietario, e non unico titolare, non lo esonera nè gli limita, verso il condominio, il debito. Secondo i principi della solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.), egli è tenuto per la totalità dell&#8217;obbligazione, salvo a ripetere dai condebitori (i contitolari delle sue parti immobiliari) la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.)&#8221;.</p>
<p>Da ultimo, il principio è stato ribadito da Cass., sez. 2^, 4 giugno 2008, n. 14813. In un caso &#8211; sempre di comunione ordinaria di un appartamento in condominio -nel quale il ricorrente si doleva della condanna al pagamento anche della quota di contributi che andava imputata all&#8217;altro comproprietario, questa Corte, nel rigettare la censura, rileva che il motivo non chiarisce &#8220;perchè nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all&#8217;art. 1292 c.c., secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori&#8221;.</p>
<p>3.2. &#8211; Il Collegio intende dare continuità a questo orientamento.</p>
<p>Venendo nella specie in evidenza la natura dell&#8217;obbligazione relativa alle spese condominiali facente carico ai proprietari prò indiviso di un appartamento, occorre tenere presente che l&#8217;obbligazione delle spese condominiali viene determinata con riferimento al valore della singola unità immobiliare dell&#8217;edificio in condominio, e cioè al valore del piano o porzione di piano &#8220;spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini&#8221;, come espressamente stabilito dall&#8217;art. 68 disp. att. c.c., agli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c.: il che è coerente con la stessa destinazione delle cose comuni, serventi a porzioni reali dell&#8217;immobile, e non già a quote ideali.</p>
<p>A ciò aggiungasi che, dal lato soggettivo, nel caso di comunione inquadrata nel condominio quale elemento complesso, la comunione medesima viene riguardata, sul piano del diritto positivo, più nel suo aspetto unitario che non in quello della scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota ideale, come è testimoniato dall&#8217;art. 67 disp. att. c.c., il quale prevede che i comproprietari abbiano un solo rappresentante nell&#8217;assemblea.</p>
<p>In altri termini, poichè l&#8217;obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e poichè i comproprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio.</p>
<p>Infatti, nelle obbligazioni contratte per (o relative al) la cosa in comunione ordinaria (art. 1100 c.c. e ss.) ricorrono tutte le condizioni per l&#8217;operatività della c.d. presunzione di cui all&#8217;art. 1294 c.c.: la pluralità di debitori legati da un vincolo di comunione (i contitolari del bene in comproprietà), l&#8217;unicità della prestazione e l&#8217;unità della fonte (l&#8217;eadem causa obligandi del diritto romano).</p>
<p>Non rileva il fatto che l&#8217;obbligazione derivi dalla legge anzichè dal contratto, perchè la regola della solidarietà riguarda ogni tipo di obbligazione e non soltanto le obbligazioni da contratto: come tale, essa è destinata ad abbracciare anche l&#8217;obbligazione di partecipare alle spese per l&#8217;amministrazione della cosa comune, le quali trovano la loro fonte talvolta nella delibera dell&#8217;assemblea o nell&#8217;attività dell&#8217;amministratore, e talvolta direttamente nella legge.</p>
<p>E neppure rileva che il condebito si innesti su una situazione, la comunione ordinaria, dominata dal principio della quota. Infatti, la ripartizione prò quota delle spese comuni (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 cod. civ.) concerne esclusivamente i rapporti interni tra comunisti, non implicando anche un&#8217;attuazione parziaria dell&#8217;obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore.</p>
<p>Una conferma dell&#8217;operatività della regola della solidarietà nei confronti del creditore per le obbliga-zioni assunte dai comproprietari per la cosa comune, si ricava dall&#8217;art. 1115 c.c., il quale &#8211; nel richiamare la solidarietà non come semplice dato di fatto ma come effetto giuridico &#8211; contiene anche un tratto peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune rispetto al generale funzionamento dei condebiti ad attuazione solidale, con la previsione della facoltà accordata a ciascun partecipante di esigere l&#8217;estinzione delle obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, prelevando la somma occorrente dal prezzo di vendita della cosa stessa.</p>
<p>Nè infine &#8211; per venire al caso di specie e alla ratio decidenti che sostiene la sentenza impugnata &#8211; è di ostacolo all&#8217;applicazione della regola della solidarietà il fatto che le quote dell&#8217;unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di due distinti titoli successori, giacchè la diversità dei titoli di provenienza concerne il modo di acquisto del bene in comunione, ma non tocca la contitolarità del debito per le obbligazioni assunte dai comproprietari in relazione alla cosa comune nè incide sul modo di attuazione dell&#8217;obbligazione nei rapporti con il condominio creditore.</p>
<p>3.3. &#8211; Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: &#8220;I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perchè detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall&#8217;art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell&#8217;unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2&#8243;.</p>
<p>3.4. &#8211; Ad avviso del Collegio, una siffatta definizione, da parte della sezione semplice, del caso sottoposto al suo esame non è precluso dal principio di diritto &#8211; espresso, in sede di risoluzione di contrasto, dalle sezioni unite con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148 &#8211; sulla natura parziaria e non solidale della responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall&#8217;amministratore in nome e per conto del condominio.</p>
<p>Occorre al riguardo muovere dalla considerazione che &#8220;il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite&#8221;, al quale si riferisce il terzo comma dell&#8217;art. 374 cod. proc. civ. nel delineare un &#8220;vincolo in negativo&#8221; per la sezione semplice (nel senso che questa, se ritiene di non condividere la regula iuris espressa dalle sezioni unite, è tenuta a rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso), è la generalizzazione dell&#8217;interpretazione ed applicazione della norma giuridica con riferimento ad una singola fattispecie: esprime, cioè, la concretizzazione della norma in relazione ad un caso nella sua valenza tipica e paradigmatica, e quindi suscettibile di riprodursi, attesa la valenza, appunto, &#8220;di principio&#8221; dell&#8217;enunciazione, con riguardo ad una generalità di casi concreti futuri.</p>
<p>Ora, mentre la questione decisa dalle sezioni unite investe la natura della responsabilità dei singoli condomini in ordine alle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e il dictum da esse enunciato si risolve nell&#8217;affermazione secondo cui il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell&#8217;amministratore quale rappresentante dei condomini in relazione ad un&#8217;obbligazione contrattuale dallo stesso stipulata, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l&#8217;intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno; la questione esaminata in questa sede riguarda un caso tutt&#8217;affatto diverso, ossia se in tema di comunione ordinaria, le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti alla contitolarità prò indiviso di un appartamento facente parte di un condominio, ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale.</p>
<p>Del resto, che le fattispecie, con i correlati referenti normativi, e quindi le questioni siano diverse, è convalidato dal fatto che l&#8217;ultima delle pronunce il cui orientamento qui si va a confermare (la sentenza 4 giugno 2008, n. 14813) è stata emessa dalla sezione semplice successivamente all&#8217;intervento nomofilattico delle sezioni unite.</p>
<p>3.5. &#8211; Occorre tuttavia farsi carico del fatto che il declsvm delle sezioni unite, superando risultati acquisiti in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, prende le mosse dalla puntualizzazione che, in mancanza di una norma di legge che privilegi la comunanza della prestazione, la natura pecuniaria dell&#8217;obbligazione e la sua conseguente intrinseca divisibilità ex parte debltoris impediscono l&#8217;applicazione della presunzione di solidarietà tra condebitori.</p>
<p>Interrogandosi, in generale, sul &#8220;fondamento della solidarietà&#8221;, le sezioni unite sottolineano infatti che &#8220;l&#8217;obbligazione dei condomini (condebitori)&#8230;, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile&#8221;, e che &#8220;la solidarietà passiva&#8230; esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell&#8217;obbligazione, ma altresì dell&#8217;indivisibilità della prestazione comune&#8221;; di talchè, &#8220;in mancanza di quest&#8217;ultimo requisito e in difetto di una espressa previsione di legge&#8221; &#8211; non configurabile rispetto all&#8217;obbligazione assunta dal condominio versi i terzi &#8211; &#8220;la intrinseca parziarietà dell&#8217;obbligazione prevale&#8221;.</p>
<p>Il percorso argomentativo sul fondamento della solidarietà ex art. 1294 c.c., seppure centrale per giungere alla affermazione, da parte della citata sentenza n. 9148 del 2008, della natura parziaria della responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte verso i terzi dall&#8217;amministratore in nome e per conto del condominio, non costituisce l&#8217;unica ragione del decidere: pertanto quel sostegno motivazionale non è &#8220;principio di diritto&#8221; ex art. 374 c.p.c., comma 3, (non includendo questo tutte le giustificazioni adoperate dal massimo organo della nomofilachia a sostegno della risoluzione adottata), e non è capace di porsi &#8211; in altre situazioni di condebito per obbligazioni pecuniarie &#8211; con la forza e con il &#8220;vincolo&#8221; che assiste l&#8217;enunciazione delle sezioni unite.</p>
<p>La regula. iuris delle sezioni unite si basa, infatti, su ulteriori e concorrenti ragioni:</p>
<p>(a) sul fatto che l&#8217;art. 1115 c.c. &#8220;non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l&#8217;ipotesi della vendita della cosa comune&#8221;, ossia &#8220;la cosa comune soggetta a divisione&#8221;, laddove &#8220;le cose, gli impianti ed i servizi comuni del fabbricato&#8230; sono contrassegnati dalla normale indivisibilità ai sensi dell&#8217;art. 1119 c.c., e, comunque, dalla assoluta inespropriabilità&#8221;;</p>
<p>(b) sulla circostanza che l&#8217;art. 1123 c.c., &#8220;interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno&#8221;;</p>
<p>(c) sul rilievo che &#8211; stante &#8220;il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità&#8221; &#8211; &#8220;l&#8217;amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote&#8221;;</p>
<p>(d) sulla sottolineatura, ancora, che &#8220;le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditar in proporzione alle loro quote&#8221;;</p>
<p>(e) su ragioni &#8211; infine &#8211; di &#8220;giustizia sostanziale&#8221; e di analisi economica del diritto, atteso che &#8220;la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l&#8217;amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi&#8221;, laddove la parziarietà &#8220;non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore&#8221;.</p>
<p>Quel che più conta è che lo stesso principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (l&#8217;assenza di solidarietà nella responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dall&#8217;amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura riposare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quella espressa dal complesso motivazionale della citata sentenza, ossia &#8211; come è stato messo in luce in dottrina &#8211; valorizzando il processo di unificazione dell&#8217;amministrazione delle cose comuni e l&#8217;organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stessa identità del condominio (ben al di là del modello della comunione ordinaria), e ricostruendo l&#8217;obbligazione contratta per la gestione delle cose comuni come obbligazione soggettivamente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta unificazione, ottenuta all&#8217;esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi seguito una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli condomini, i quali confidano ragionevolmente nel fatto che ad essere assunte sono obbligazioni collettive, il cui peso si intende condividere, ma appunto collettivamente e non uti singuli.</p>
<p>3.6. &#8211; Tanto premesso, il collegio &#8211; nel ribadire l&#8217;applicabilità del principio di cui all&#8217;art. 1294 c.c., alle obbligazioni per la cosa comune che fanno capo ai comproprietari in comunione ordinaria &#8211; non ritiene persuasiva la tesi che la solidarietà passiva, a parte le ipotesi speciali espressamente volute dal legislatore, dipenda dalla (e si leghi indissolubilmente alla) indivisibilità della prestazione e sia preordinata a proteggere, in fase esecutiva, soltanto l&#8217;unità della prestazione indivisibile.</p>
<p>La regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al bene oggetto della prestazione quanto la &#8220;comunione di interessi&#8221; dalla quale, nella realtà della vita, &#8220;più debitori&#8230; obbligati per un solo debito&#8230; sono legati intimamente&#8221; (Relazione al codice civile, n. 597).</p>
<p>Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;unità della prestazione, data l&#8217;inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione economica dell&#8217;intera prestazione.</p>
<p>E poichè, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l&#8217;indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell&#8217;idem debitum.</p>
<p>Ne deriva che la naturale divisibilità dell&#8217;obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari.</p>
<p>4. &#8211; L&#8217;accoglimento del quinto motivo del ricorso principale assorbe l&#8217;esame degli altri motivi con esso articolati.</p>
<p>5. &#8211; Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si deduce contraddittoria motivazione, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, circa i punti decisivi della controversia rappresentati dalla mancata convocazione del S. alla delibera assembleare del settembre 2003, dalla mancata comunicazione del relativo verbale, dalla mancanza di qualità di condomino del medesimo alla data della delibera, nonchè omessa motivazione sulla pacifica conoscenza da parte dell&#8217;amministratore delle quote di comproprietà e ripartizione in base alle medesime delle spese, anche nel rendiconto posto a base dell&#8217;ingiunzione; il tutto in relazione alla dedotta invalidità ed inefficacia nei confronti dell&#8217;opponente della delibera medesima e comunque sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del S..</p>
<p>5.1. &#8211; Il motivo è inammissibile, perchè &#8211; essendo impugnata una pronuncia secondo equità del giudice di pace, ai sensi dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2, &#8211; la censura veicolata non prospetta un&#8217;ipotesi equiparabile a quella di inesistenza della motivazione, ossia di mera apparenza della motivazione o di concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi, a causa di una radicale e insanabile contraddittorietà.</p>
<p>6. &#8211; Il secondo mezzo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione della norma processuale di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia su una domanda ed eccezione proposta dall&#8217;opponente ed in particolare sulla eccezione di invalidità della delibera.</p>
<p>6.1. &#8211; Il motivo è infondato, perchè &#8211; come emerge per tabulas dalla lettura della sentenza impugnata &#8211; il Giudice di pace ha esaminato la domanda di nullità della delibera, ma ha ritenuto che essa non poteva trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perchè, essendo dedotto un vizio comportante non la nullità, ma l&#8217;annullabilità della delibera, questa avrebbe dovuto essere impugnata &#8220;nei termini previsti e nelle sedi competenti&#8221;.</p>
<p>7. &#8211; Il ricorso principale è accolto e l&#8217;incidentale condizionato rigettato.</p>
<p>La sentenza impugnata è cassata.</p>
<p>Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Le spese processuali, tanto del giudizio di merito quanto di quello di cassazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per effetto della fondatezza del quinto motivo, assorbito l&#8217;esame delle rimanenti censure, e rigetta il ricorso incidentale condizionato;</p>
<p>cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.S..</p>
<p>Condanna quest&#8217;ultimo al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio, che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 550, di cui Euro 300 per diritti ed Euro 200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 500, di cui Euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011</p>
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