

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/solidarieta-tra-vecchio-e-nuovo-proprietario-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 23 luglio 2012 n. 12841</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-luglio-2012-n-12841/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-luglio-2012-n-12841/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[In seguito all'alienazione di un appartamento, si possono chiedere le quote condominiali all'alienante?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M.G. (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di erede di B.G., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. LODI RICCARDO ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli, n. 74, presso lo studio dell&#8217;Avv. Francesco Piselli;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. FRANDI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell&#8217;Avv. Antonio Fusillo, via M. Prestinai, n. 15;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia &#8211; sez. dist. Di Sarzana n. 95 del 2010, depositata il 19 aprile 2010 (e non notificata);<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2012 dai Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
udito l&#8217;Avv. Riccardo De Lodi nell&#8217;interesse della ricorrente;<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio, che nulla ha osservato in merito alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 24 marzo 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.: &#8220;Il Condominio (OMISSIS)&#8221;, in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, aveva chiesto, al giudice di pace di Sarzana, ed ottenuto, nei confronti di B.G. e C.M.G., quali condomini, il decreto ingiuntivo con il quale veniva intimato a questi ultimi di corrispondere &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c. &#8211; la somma di Euro 776,53, a titolo di quota dagli stessi dovuta, quali acquirenti subentrati (dal 17 marzo 2004) nella proprietà dell&#8217;appartamento contraddistinto con l&#8217;interno 12, per il compenso da erogare in favore di alcuni professionisti che avevano espletato un&#8217;attività professionale per il suddetto Condominio, giusta deliberazione di approvazione dell&#8217;assemblea condominiale del 2 agosto 2003. Nell&#8217;opposizione degli ingiunti, il giudice di pace adito, con sentenza n. 1268 del 2006, accoglieva l&#8217;opposizione e, per l&#8217;effetto, revocava l&#8217;emesso provvedimento monitorio.</p>
<p>Interposto appello da parte del suddetto Condominio e, nella resistenza degli appellati, il Tribunale di La Spezia &#8211; sez. dist. di Sarzana, con sentenza n. 95 del 2010 (depositata il 19 aprile 2010), accoglieva il gravame e, di conseguenza, rigettava l&#8217;opposizione proposta dinanzi al giudice di prime cure e confermava l&#8217;impugnato decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannando gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 25 marzo 2011 e depositato il 6 aprile 2011) la signora C.M.G. (in proprio e nella qualità di erede del sig. B.G., nelle more deceduto), basato su due distinti motivi.</p>
<p>Si è costituito in questa fase con controricorso l&#8217;intimato Condominio. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul presupposto che ella non avrebbe potuto rispondere dell&#8217;obbligazione dedotta dal Condominio (a titolo di responsabile solidale) poichè la disposizione assunta come violata prevede che la responsabilità solidale dell&#8217;acquirente subentrante nella proprietà di un immobile appartenente ad un Condominio intercorre tra lo stesso acquirente ed il proprio dante causa e non con terzi, nel mentre, nel caso di specie, nel riparto posto a fondamento della delibera approvata era stato fatto riferimento a tal M..</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza avuto riguardo al profilo della valorizzazione della mancata impugnazione della delibera condominiale presupposta, dalla cui esecutività era derivato l&#8217;obbligo di pagamento della menzionata quota in capo ai condomini subentrati (che, per le vicende dell&#8217;intervenuto acquisto, perfezionatosi solo il 17 marzo 2004, non avrebbero potuto provvedere a tale impugnativa nei trenta giorni dall&#8217;approvazione della delibera stessa o dalla sua comunicazione).</p>
<p>Rileva il relatore che entrambi i motivi svolti dalla ricorrente (valutabili congiuntamente perchè connessi) possano ritenersi manifestamente infondati, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c., in relazione anche all&#8217;art. 360 bis c.p.c., n. 1.</p>
<p>In primo luogo occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 16975 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 2979 del 2012), la responsabilità solidale dell&#8217;acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all&#8217;acquisto, trovando applicazione l&#8217;art. 63 disp. att. c.c., comma 2, e non già l&#8217;art. 1104 c.c., atteso che, giusta il disposto di cui all&#8217;art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica (anche) al condominio solamente in mancanza di norme che (come appunto il citato art. 63) specificamente lo regolano. Sulla scorta di questo presupposto la stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23345 del 2008) ha statuito che, in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un&#8217;unità immobiliare, l&#8217;alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell&#8217;anno in corso o del precedente, solo attraverso l&#8217;acquirente che gli è subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (atteso che l&#8217;obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l&#8217;obbligato alla proprietà dell&#8217;immobile). Ciò, posto, con la prima doglianza, la ricorrente, non ponendo in discussione i predetti principi e l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c., con riferimento alla previsione del vincolo di solidarietà tra acquirente subentrante e precedente proprietario condomino nel pagamento dei contributi relativi all&#8217;anno in corso ed a quello antecedente rispetto al momento dell&#8217;intervenuta compravendita (pacificamente applicabile nella specie poichè la vendita era sopravvenuta nel 2004 e la spesa condominiale di riferiva all&#8217;anno contabile precedente), sostiene che la predetta norma sarebbe stata violata perchè la quota condominiale era stata imputata ad un terzo con la delibera approvata che ne costituiva il presupposto giustificativo. Senonchè, come adeguatamente motivato dal Tribunale spezzino, nella specie, era rimasto univocamente accertato che lo stato di ripartizione prevedeva la corresponsione di una quota straordinaria indicata in pari misura tra tutte le unità immobiliare facenti parte del condominio, tra le quali era inclusa quella di cui all&#8217;appartamento coincidente con l&#8217;interno 12, ovvero quello poi acquistato dai sigg. B. &#8211; C.. Peraltro, è rimasto altrettanto univocamente appurato che gli originari ingiunti, al momento della proposizione del ricorso monitorio erano gli effettivi condomini proprietari della predetta unità immobiliare e che la precedente proprietaria era identificabile con la società Casa Fiorita s.r.l., la quale, perciò, è da qualificarsi dante causa dei predetti B. &#8211; C., non assumendo alcuna rilevanza &#8211; sul piano giuridico &#8211; che, nel piano di riparto, l&#8217;amministratore avesse riportato il nominativo di tal M., il quale aveva stipulato con la predetta società un mero contratto preliminare di compravendita (occupando provvisoriamente, a titolo precario, l&#8217;immobile), senza, però, diventare mai effettivo proprietario dell&#8217;appartamento (che era, perciò, rimasto nella titolarità della Casa Fiorita s.r.l.), poi acquistato dai menzionati B. &#8211; C., a seguito di aggiudicazione riferita proprio alla procedura concorsuale che aveva interessato la suddetta società proprietaria dell&#8217;appartamento indicato con l&#8217;interno 12 (come dalla stessa ricorrente ammesso: cfr. pag. 3 del ricorso).</p>
<p>Appare, perciò, insussistente la dedotta violazione dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c., così come appare del tutto irrilevante, avuto riguardo al secondo motivo, l&#8217;argomentazione operata dal giudice di secondo grado (da considerarsi, perciò, fatta &#8220;ad abundantiam&#8221;) sulla eventuale impugnazione della delibera condominiale presupposta, che, invero, ha investito un aspetto che non aveva costituito oggetto della controversia e che non ha alcuna autonomia giustificativa nel percorso logico della sentenza impugnata (che, quindi, non è sulla stessa fondata), perchè appare evidente che l&#8217;impugnazione avrebbe potuto essere proposta solo da coloro che rivestivano la qualità di condomini al momento dell&#8217;adozione (e comunicazione, se assenti) della delibera. Del resto, come già evidenziato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in materia di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un&#8217;unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell&#8217;alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l&#8217;obbligo di pagamento dì questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l&#8217;obbligato alla proprietà dell&#8217;immobile, con la conseguente legittimità dell&#8217;emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa).</p>
<p>In virtù delle esposte argomentazioni, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto dedotte con il ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che siano stati offerti elementi per mutare il pregresso orientamento (cfr. Cass., S.U., ord., n.19051/2010) ed essendo rimasta esclusa la configurazione del dedotto vizio motivazionale (per effetto dell&#8217;irrilevanza del passaggio argomentativo oggetto della doglianza), si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., comma 1, per poter pervenire al possibile rigetto totale del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza&#8221;.</p>
<p>Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti, non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non potendo sortire rilevanza, nella presente sede di legittimità, siccome inammissibili, i profili di merito prospettati dal difensore della ricorrente (riguardanti la sollecitazione di riscontri documentali) nel corso della sua audizione in seno all&#8217;adunanza camerale;</p>
<p>ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-luglio-2012-n-12841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 febbraio 2012 n. 2979</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-27-febbraio-2012-n-2979/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-27-febbraio-2012-n-2979/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[Prima dell'approvazione della legge 220 del 2012 quale articolo del codic civile trovava applicazione nel caso il cessionario di un immobile avesse debiti nei confronti del condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 181/2010 proposto da:</p>
<p>P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell&#8217;avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BLANGETTI AGERLI MARIAFRANCA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>L.A.(OMISSIS), R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato MINUTILLO TURTUR ROBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati RODOLFO UMMARINO, DELL&#8217;ORFANO GINA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1320/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 07/10/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione del 1.12.2003 L.A. e R.M. convenivano davanti al tribunale di Torino P.B. per sentire emettere sentenza ex art. 2932 c.c., che trasferisse loro, a fronte della offerta del prezzo, l&#8217;immobile in (OMISSIS).</p>
<p>Esponevano che il 28.3.2003 la R. aveva sottoscritto una proposta di acquisto immobiliare per il prezzo di Euro 108.500, accettata dalla P., alla quale era stata corrisposta una caparra confirmatoria di Euro 3000; che in data 25.7.2003 era stato stipulato da entrambi un preliminare inserendo una apposita clausola che prevedeva l&#8217;obbligo della promittente venditrice di estinguere ogni debito nei confronti del condominio prima della stipula del definitivo, fissato per il 30.9.2003 e rinviato al 31.10.2003 per la mancata estinzione di tutti i debiti condominiali. Nel frattempo erano venuti a conoscenza che il debito ammontava ad Euro 8.395,73, circostanza negata dalla P. che ammetteva solo un debito di Euro 540,38 mentre il residuo risaliva ad un periodo antecedente al biennio per cui non sarebbero stati chiamati a pagare.</p>
<p>Si erano offerti di estinguere l&#8217;intero debito detraendolo dal prezzo di vendita o di pagare il prezzo con riserva di ripetere quanto dovuto al condominio ma la P. si era rifiutata di sottoscrivere il definitivo.</p>
<p>La convenuta contestava la domanda, chiedendo declaratoria di legittimità del proprio recesso ai sensi dell&#8217;art. 1385 c.c., od il trasferimento previo pagamento di Euro 102.500, maggiorati dell&#8217;incremento di valore degli immobili in (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza 6093/06 il Tribunale accoglieva la domanda subordinando l&#8217;effetto traslativo al pagamento di Euro 94.644,65, detratti gli acconti ed il debito del condominio, rigettava ogni altra domanda e condannava la convenuta alle spese, mentre la Corte di appello di Torino con sentenza 1320/2009 rigettava l&#8217;appello della P. ed in accoglimento dell&#8217;incidentale degli attori subordinava l&#8217;effetto traslativo al versamento della somma di Euro 94.644,65 o della somma di Euro 102.500 ove medio tempore fosse stato versato l&#8217;importo di Euro 7.855,35 dovuto al condominio, condannando la P. alle maggiori spese.</p>
<p>La sentenza confermava la corretta interpretazione del preliminare la cui clausola n. 3 imponeva alla promittente venditrice di pagare prima della stipula ogni residuo debito col condominio, con facoltà degli acquirenti di trattenere l&#8217;importo dal saldo finale, fermi restando l&#8217;obbligo di estinzione prima del rogito di ogni altro debito non conosciuto e la responsabilità anche per debiti successivi.</p>
<p>La clausola liberamente pattuita non era derogata da eventi successivi.</p>
<p>Ricorre P. con due motivi (il secondo è indicato come terzo), illustrati da memoria, resistono le controparti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., per avere la Corte territoriale considerato solo un capoverso della clausola e non considerato che l&#8217;impegno riguardava solo ogni debito spettante alla parte venditrice e non qualsiasi debito a chiunque spettante, essendo l&#8217;impegno finalizzato a garantire il compratore nei limiti di cui all&#8217;art. 63 disp att. c.c..</p>
<p>Col secondo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 1385 c.c., comma 2, dell&#8217;art. 1375 c.c., perchè l&#8217;interpretazione superficiale della clausola ha avuto conseguenze nella individuazione della parte inadempiente e sul mancato accoglimento della domanda della P..</p>
<p>Le censure meritano accoglimento.</p>
<p>La sentenza impugnata ha dedotto che dal tenore letterale della clausola senza ombra di dubbio le parti avevano inteso porre a carico della parte venditrice ogni residuo debito verso il condominio e che l&#8217;art. 63 disp. att. c.c., non limita l&#8217;autonomia contrattuale delle parti, aggiungendo che il comportamento degli appellati era stato cristallino ed il rifiuto della P. di accettare la proposta di pagamento del prezzo decurtato del debito dimostrava che la P. non confidava di recuperare dal proprio marito le somme dovute al condominio da quest&#8217;ultimo.</p>
<p>Il convincimento espresso dal giudice a quo risulta, in effetti, raggiunto mediante lo svolgimento d&#8217;attività interpretativa del preliminare.</p>
<p>L&#8217;opera dell&#8217;interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dall&#8217;art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).</p>
<p>Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d&#8217;ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell&#8217;ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell&#8217;art. 1362 c.c., comma 1, &#8211; eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 CC per il caso di concorrenza d&#8217;una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito &#8211; onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d&#8217;una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l&#8217;intento effettivo dei contraenti detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell&#8217;art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d&#8217;interpretare atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell&#8217;atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).</p>
<p>Tuttavia, la clausola circa l&#8217;impegno della promittente venditrice a pagare prima della stipula dell&#8217;atto notarile ogni residuo debito con il condominio e la previsione che &#8220;qualora emergessero eventuali debiti successivamente all&#8217;atto notarile, spettanti alla parte venditrice, saranno ancora a completo carico della stessa&#8221; conduce ad affermare che l&#8217;impegno riguardava solo i debiti propri.</p>
<p>La sentenza ha ritenuto che tra i debiti della promittente venditrice vi erano anche quelli quale cessionaria dell&#8217;alloggio, sostanzialmente affermando l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1104 c.c., che va invece esclusa.</p>
<p>Questa Corte (Cass. 18.8.2005 n. 16975) ha affermato che la responsabilità solidale dell&#8217;acquirente per il pagamento dei contributi dovuto al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all&#8217;acquisto, trovando applicazione l&#8217;art. 63 disp. att. e non già l&#8217;art. 1104 c.c., atteso che, giusto il disposto di cui all&#8217;art. 1139 cc, la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto il citato art. 63, specificamente lo regolano.</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento e la cassazione con rinvio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame e per spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-27-febbraio-2012-n-2979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 11 novembre 2011 n. 23682</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-11-novembre-2011-n-23682/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-11-novembre-2011-n-23682/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7725</guid>
		<description><![CDATA[Prima del punto fermo fissato dalla legge 220/2012 esisteva la solidarietà tra nuovo e vecchio proprietario? Erano dei limiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17724/10) proposto da:</p>
<p>Condominio sito in (OMISSIS) in persona dell&#8217;amministratore pro tempore dr. C.L., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. GAMBERALE Paolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Via Di Villa Ada n. 57, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>MO.He.Be.Al., rappresentato e difeso dagli avv.ti PROSPERI MANGILI Lorenzo e Stefano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G.B. Vico n. 1, giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">nonchè nei confronti di:</p>
<p>J.L.; M.A.; M.M.; Mo.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3353/2010, depositata il 15/02/10;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;adunanza del 14/10/2011 dal éresidente Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito il difensore del controricorrente, avv. Stefano Prosperi Mangili, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha dichiarato di nulla osservare in contrario alla relazione depositata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>- rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d&#8217;avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:</p>
<p>&#8220;- Il Condominio dello stabile sito in Roma, alla via (OMISSIS), chiese al Giudice di Pace di Roma che si ingiungesse al condomino Mo.Me.Be.Al. di pagare Euro 974,29, oltre interessi e spese, a fronte di oneri condominiali oggetto di delibere del dicembre 2002 e gennaio 2003, relative all&#8217;approvazione, rispettivamente, del rendiconto e del piano di riparto delle medesime; emessa ingiunzione nel giugno 2004 nei termini richiesti, il M. propose opposizione sostenendo di non esser tenuto al pagamento in quanto gli oneri condominiali si sarebbero riferiti ad un periodo anteriore all&#8217;acquisto &#8211; avvenuto nel 1998 &#8211; dell&#8217;appartamento sito nel condominio da parte di J.L. e M.G. che indicò come unici debitorio, in subordine, come codebitori a sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. cod. civ., chiedendone la chiamata in causa. Si costituirono in causa sia il Condominio sia la J. nonchè M.A., A. e M., figli di G., nel frattempo deceduto, contestando il fondamento della chiamata in causa. Il Giudice di Pace, pronunziando sentenza 34874/2007, respinse l&#8217;opposizione e condannò i chiamati in causa &#8211; ravvisando la loro solidarietà passiva con l&#8217;opponente &#8211; a pagare a quest&#8217;ultimo la sorte ingiunta, avendo il Mo. nel frattempo provveduto a versarne l&#8217;importo al Condominio.</p>
<p>Gli J. &#8211; M. proposero appello negando che si fossero realizzati i presupposti per l&#8217;insorgere dell&#8217;obbligazione &#8211; in ipotesi, anche in via solidale &#8211; per il versamento delle spese condominiali &#8211; o quanto meno per gli interessi, oneri accessori e spese legali ad esse afferenti &#8211; oggetto di contenzioso ed eccependo altresì la prescrizione del diritto di rivalsa; il Condominio chiese il rigetto dell&#8217;appello ed il Mo. propose impugnazione incidentale, lamentando che il decreto opposto fosse stato confermato, nonostante l&#8217;avvenuto pagamento avvenuto medio tempore, chiedendo altresì che gli appellanti fossero condannati &#8211; avendo rifuso al concludente la sorte e le spese di primo grado &#8211; al pagamento anche delle spese del procedimento monitorio.</p>
<p>Il Tribunale di Roma, pronunziando sentenza n. 3353/2010, pubblicata il 15 febbraio 2010: revocò il decreto ingiuntivo; dichiarò che gli J. &#8211; Mo. erano obbligati al pagamento degli oneri condominiali oggetto di ingiunzione e che il Mo. era tenuto solidalmente solo per quelli derivanti da contributi INPS relativa alla portiera, sanzioni ed interessi di mora nell&#8217;anno anteriore al suo acquisto dai primi; condannò il Condominio alla restituzione in favore dello stesso Mo. delle somme da quest&#8217;ultimo percepite a titolo di interessi; compensò per metà le spese processuali dei due gradi di giudizio tra gli appellanti principali e gli appellati, ponendo il residuo a carico degli J. &#8211; M., compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra il Condominio ed il Mo..</p>
<p>Il Condominio ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria; si è costituito con controricorso il solo Mo.He.Be.Al.; le altre parti intimate non hanno svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1 &#8211; Con primo motivo vengono dedotte: &#8220;violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all&#8217;eccezione di inammissibilità di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., in ordine all&#8217;appello incidentale proposto dall&#8217;appellato Mo. nei confronti del Condominio, eccepita all&#8217;udienza di prima comparizione di Tribunale del 23/5/08; in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4&#8243;: sostiene in proposito il Condominio che il giudice dell&#8217;appello non avrebbe esaminato la propria eccezione con la quale aveva contestato la violazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., in cui il Mo. sarebbe incorso, nel domandare, per la prima volta in appello, la condanna dell&#8217;esponente al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e di entrambi i gradi del giudizio, come pure la restituzione delle somme versate a titolo di interessi indebitamente corrisposti ad esso Condominio; il ricorrente ha inoltre sottolineato che l&#8217;appellato incidentale non avrebbe mai versato somme per interessi.</p>
<p>1/a &#8211; Ritiene il relatore che il motivo sia manifestamente infondato in quanto deve trovare applicazione il principio, ribadito in varie pronunzie di questa Corte (cfr. Cass. 12.622/2010; Cass. 10.124/2009; Cass. 26.171/2006), rispetto al quale ritiene il relatore che non siano state prospettate ragioni contrarie, secondo il quale la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva &#8220;ex lege&#8221;), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova.</p>
<p>1/b &#8211; Rappresenta poi questionarti, che, come tale, sfugge alla critica in sede di legittimità &#8211; non essendo stato fatto valere vizio di motivazione &#8211; quella relativa all&#8217;effettivo pagamento degli interessi, senza poi che nel ricorso fosse riportato il contenuto della missiva del difensore dal quale tale mancato pagamento sarebbe risultato.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente lamenta &#8220;violazione ed erronea applicazione di norme di diritto, in particolare dell&#8217;art. 1104 cod. civ. in relazione all&#8217;art. 1139 cod. civ. contenuto a pag.</p>
<p>7 della sentenza impugnata, per escludere l&#8217;obbligo di pagamento a carico del condomino &#8211; partecipante, nei confronti del Condominio; in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, 1^ parte; illegittima revoca dei decreto ingiuntivo ed illegittima compensazione delle spese processuali dei due gradi del giudico di opposizione&#8221;. Sostiene in proposito il Condominio che non sarebbe condivisibile l&#8217;assunto &#8211; posto a base della sentenza del Tribunale &#8211; secondo il quale il criterio di riparto temporale dell&#8217;onere delle spese intercorrente tra condomino venditore ed acquirente dell&#8217;appartamento in condominio, in applicazione dell&#8217;art. 63 disp. att. cod. civ., non può prescindere dal momento in cui siano emesse le delibere condominiali di distribuzione degli oneri relativi, essendo per legge tali espressioni di volontà assembleare immediatamente esecutive, tali da giustificare il favor legislatoris nell&#8217;emissione del decreto ingiuntivo che sulle stesse si fondi.</p>
<p>2/a &#8211; Deduce altresì il ricorrente che la motivazione del giudice dell&#8217;appello si sarebbe altresì posta in contrasto con il disposto dell&#8217;art. 1104 cod. civ., comma 3, che stabilisce la solidarietà tra cedente e cessionario per i contributi alla conservazione ed al godimento della cosa comune.</p>
<p>3 &#8211; Il convincimento del relatore che il motivo appena esposto sia inammissibile nella parte in cui non esamina criticamente la compiuta argomentazione posta a base della sentenza &#8211; conforme ad un orientamento interpretativo costante di questa Corte sul punto, dal quale deve ritenersi che il Collegio non troverà motivo per derogare &#8211; per render ragione della specialità del principio statuito dall&#8217;art. 63 disp. att. cod. civ., rispetto a quanto disciplinato per la comunione in generale dall&#8217;art. 1104 cod. civ., con particolar riferimento al tempo in cui sorge la obbligazione a carico del condomino cedente&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M..</p>
<p>Il ricorrente ha depositato memoria contenente osservazioni critiche, il P.G. ha concluso in udienza per la conferma delle conclusioni alle quelli è pervenuta la relazione.</p>
<p>Tali conclusioni ritiene il (Collegio di poter integralmente recepire dal momento che i rilievi contenuti nella memoria succitata non offrono argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta: va sul punto osservato &#8211; quanto alla dedotta inammissibilità del controricorso a cagione della mancata esposizione del fatto processuale, al ritenuto fine di non far risaltare la novità delle domande svolte dal condomino in primo grado, rispetto a quelle proposte in grado di appello &#8211; che per nel giudizio per cassazione, sono necessari, per l&#8217;ammissibilità del controricorso, &#8220;gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l&#8217;indirizzo alla (Corte, l&#8217;indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all&#8217;albo munito di procura e l&#8217;indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l&#8217;esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto dell&#8217;art. 370 cod. proc. civ., comma 2 (per il quale &#8220;al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile&#8221;) è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l&#8217;autonoma &#8220;esposizione sommaria dei fatti della causa&#8221; (art. 366 cod. proc. civ., n. 3), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito&#8221; (Così Cass. Sez. Un. 1049/1997, cui adde: Cass. 25015/2007; Cass. 241/2006; Cass. 5400/2006; Cass. 11106/2004; Cass. 14.349/2001; Cass. 13.827/2001; Cass. 7707/2000;</p>
<p>Cass. 14070/1999; Cass. 6418/1998). Se poi la sollevata inammissibilità, piuttosto che a contestare il modus della difesa avversaria, fosse diretta a fornire A conforto al successivo rilievo, pure contenuto nella memoria ex art. 348 c.p.c. &#8211; diretto a far emergere la novità della domanda di restituzione di somme avanzata nei confronti del (Condominio solo in grado di appello &#8211; neanche in questo caso la critica sarebbe fondata, in quanto, come messo in evidenza al punto 1/a &#8211; della relazione, la revoca del decreto d&#8217;ingiunzione toglie efficacia al titolo in forza del quale era stato effettuato il pagamento al Condominio, così che la richiesta di restituzione di somme, a buon titolo, costituisce effetto diretto della riforma della sentenza di primo grado, à sensi dell&#8217;art. 336 c.p.c., e quindi non introduce una non consentita deroga al divieto di introduzione di nova in sede di gravame.</p>
<p>Non si rinvengono infine, nella succitata memoria difensiva, condivisibili argomenti di approfondimento neppure in ordine al secondo motivo di ricorso in quanto, ripetesi, mancando la critica alla valutazione del Tribunale in merito al momento in cui la spesa condominiale diviene opponibile, entro l&#8217;anno, all&#8217;acquirente &#8211; contrapponendosi un non conferente richiamo all&#8217;art. 1104 cod. civ. (rispetto al quale la relazione, al p. 3^, ha evidenziato la specialità della disciplina) &#8211; ne rimane preclusa ogni ulteriore valutazione; al postutto comunque il ricorrente parte da un presupposto intimamente contraddicono là dove afferma che esso Condominio non avrebbe dovuto essere &#8220;coinvolto&#8221; in un contenzioso che riguardava venditore e compratori dell&#8217;appartamento, dimenticando che, in violazione dei limiti temporali di cui all&#8217;art. 63 disp. att. cod. civ. &#8211; che configurano e disciplinano un&#8217;obbligazione deambulatoria propter rem (cfr. in generale: Cass. 24654/2010) &#8211; era stato esso ricorrente ad attivare la procedura monitoria nei confronti del Mo. per contributi dei quali invece dovevano rispondere gli acquirenti, rendendo pertanto necessaria l&#8217;opposizione.</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto; conseguente è la condanna al pagamento delle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 800,00 di cui il Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta, il 14 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-11-novembre-2011-n-23682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
