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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; servitù</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 maggio 2013, n. 10238</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-2-maggio-2013-n-10238/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[634]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
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		<category><![CDATA[costituzione di servitù]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[fondo dominante]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito dell'abrogazione dell'art. 634 del codice civile, come si costituisce una servitù?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10892-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione 23.3.1998 (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di essere proprietari di un immobile f. 43 mapp. 669 in (OMISSIS), godente di servitu&#8217; di passaggio sulla scala sita nell&#8217;adiacente fabbricato del (OMISSIS), f. 43 mapp. 540, chiedevano dichiararsi l&#8217;esistenza di detta servitu&#8217;, avendo il convenuto chiuso con un cancelletto l&#8217;ingresso alla scala e lamentavano lavori di ristrutturazione a distanza non legale.</p>
<p>Il contenuto contestava e svolgeva riconvenzionale per opere realizzate ex adverso e per il pagamento della quota di partecipazione alle spese di sistemazione dell&#8217;accesso carraio e del cancello.</p>
<p>Con sentenza 1.6.2002 il Tribunale di Vercelli dichiarava l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, condannando il (OMISSIS) a rimuovere il cancello, ad arretrare il porticato e rigettava la riconvenzionale, decisione appellata dal (OMISSIS), ma confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 859 del 24.5.2006, che richiamava i documenti e le prove testimoniali sull&#8217;esistenza del passaggio, la ctu sul mancato rispetto delle distanze legali per il porticato, deduceva la novita&#8217; della domanda di accertamento di comunione del cortile, la mancata prova del consenso a partecipare alle spese del cancello. Ricorre (OMISSIS) con quattro motivi, e relativi quesiti, non resistono le controparti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunziano violazione degli articoli 1079, 2697, 1058 e 1350 c.c., articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3, vizi di motivazione sulla asserita servitu&#8217; di passaggio col quesito se debba essere prodotto il titolo.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1988, 2730 e 2733 c.c. e vizi di motivazione col quesito sul valore confessorio di una dichiarazione e sulla specialita&#8217; della norma dell&#8217;articolo 1988 c.c..</p>
<p>Col terzo motivo si lamentano violazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e vizi di motivazione sulle distanze legali, col quesito se nel caso di fondi separati da un fondo edificato di proprieta&#8217; comune o appartenente a terzi debbano essere rispettate le distanze ex articolo 873 c.c..</p>
<p>Col quarto motivo si lamentano gli stessi vizi col quesito se si debba tenere conto delle sporgenze.</p>
<p>La prima censura merita accoglimento.</p>
<p>Non avendo gli attori dedotto un acquisto a titolo originario (usucapione o destinazione del padre di famiglia) non bastavano la situazione di fatto e le testimonianze a provare la sussistenza del diritto reale.</p>
<p>Trattavasi di azione ex articolo 1079 c.c., confessoria servitutis, e sarebbe stato necessario un titolo derivativo ad substantiam proveniente dal proprietario del fondo preteso servente o da suo dante causa, mentre quello invocato era relativo all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile stipulato con un venditore diverso dal (OMISSIS) o da suoi danti causa.</p>
<p>Poiche&#8217; i modi di costituzione delle servitu&#8217; prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell&#8217;altrui pretesa circa la sussistenza di una servitu&#8217; mai costituita e&#8217; irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volonta&#8217; degli interessati la servitu&#8217; stessa.</p>
<p>Del pari la pretesa confessione circa l&#8217;esistenza della servitu&#8217; e&#8217; inidonea alla costituzione (Cass. 25.11.1992 n. 12551).</p>
<p>L&#8217;atto ricognitivo unilaterale di servitu&#8217;, previsto con efficacia costitutiva dall&#8217;articolo 634 c.c. abrogato, non e&#8217; contemplato dal codice vigente, ne&#8217; vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall&#8217;articolo 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; ne&#8217; lo stesso puo&#8217; configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all&#8217;articolo 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitu&#8217; per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacche&#8217; in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l&#8217;esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento (Cass. 24.8.1990 n. 8660 ed, in senso conforme, Cass. n. 4353/1998).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo.</p>
<p>Il terzo ed il quarto motivo propongono un inammissibile riesame del merito che si concreta in tardivi rilievi alla ctu con ipotesi alternative e senza specifici riferimenti allo stato dei luoghi, anche in relazione alla dichiarata novita&#8217; della richiesta di accertamento di comunione del cortile.</p>
<p>In ogni caso, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze legali, gli elementi con funzione meramente ornamentale, costituiscono corpi di fabbrica le sporgenze aventi particolari proporzioni (Cass. 22.7.2010 n. 17242).</p>
<p>In relazione, poi, ai dedotti vizi di motivazione, comuni a tutti i motivi, alla cassazione della sentenza si puo&#8217; pervenire quando la statuizione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto, con cassazione e rinvio in relazione al motivo accolto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10086</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-26-aprile-2013-n-10086/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[possessoria]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù di condotta]]></category>
		<category><![CDATA[situazione di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[tutelabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti per cui una situazione di fatto diventi una situazione possessoria tutelabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6588/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di LECCE, depositata il 26/03/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositate chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso depositato l&#8217;8.7.1992 (OMISSIS) formulava al Pretore di Francavilla Fontana istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di servitu&#8217; di condotta idrica, attuato mediante impianto di irrigazione a servizio del proprio fondo ed attraversante i terreni confinanti di (OMISSIS), condotti in affitto da (OMISSIS).</p>
<p>Lamentava che quest&#8217;ultimo aveva asportato le tubazioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) contestava la pretesa adducendo che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo e non da venti anni e l&#8217;esistenza di altre tubazioni. Ascoltati informatori, veniva emesso interdetto possessorio, confermato nella fase di merito dal GOA ed in appello dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 225/08, sul presupposto che le dichiarazioni degli informatori trovavano conferma nelle stesse ammissioni di controparte, che aveva invitato con raccomandata la rimozione delle tubazioni installate &#8220;da circa una settimana&#8221; ne&#8217; era veritiera la deposizione di un dipendente del (OMISSIS) che negli ultimi due anni non aveva visto le tubazioni.</p>
<p>Ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con tre motivi, illustrati da memoria, resiste (OMISSIS).</p>
<p>Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1 si era proposto il rigetto del ricorso in camera di consiglio ma il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunzia nullita&#8217; della sentenza per violazione dell&#8217;articolo 1168 c.c., articoli 703, 115, 116, 244 e ss e 251 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in relazione all&#8217;indebito utilizzo delle sommarie informazioni.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla credibilita&#8217; degli informatori.</p>
<p>Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza dell&#8217;installazione da circa una settimana.</p>
<p>La prima censura non merita accoglimento.</p>
<p>La sentenza emessa a seguito del merito possessorio puo&#8217; ben basarsi sugli elementi acquisiti nella fase sommaria con l&#8217;audizione degli informatori (ex plurimis Cass. 1386/2009).</p>
<p>Quanto alle altre doglianze si osserva:</p>
<p>Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi e&#8217; privato violentemente od occultamente della disponibilita&#8217; del bene.</p>
<p>La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che &#8220;feci sed iure feci&#8221;.</p>
<p>Nella specie, pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che, per l&#8217;esperimento dell&#8217;azione di reintegrazione, e&#8217; tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purche&#8217; abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470), la prova, desunta dalle deposizioni degli informatori, deve essere univoca mentre la sentenza non da conto di una situazione ultrannuale tutelabile ma solo della verosimiglianza ed attendibilita&#8217; degli informatori &#8220;poiche&#8217; una settimana di tempo, accompagnata dall&#8217;installazione di opere stabili come una condotta idrica, e&#8217; comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile&#8221;, conclusione generica ed incongrua.</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo e la cassazione con rinvio sul punto.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23160</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-11-ottobre-2013-n-23160/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 1051 codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cortile]]></category>
		<category><![CDATA[cortili]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione del padre di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[servitù di passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[servitù prediali]]></category>

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		<description><![CDATA[La servitù di passaggio istituita dal padre di famiglia, può superare le prescrizioni dell'art. 1051 del codice civile (nella specie: può insistere su cortili)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25525/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 29545/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 299/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/03/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per riunione dei ricorsi e rigetto di entrambi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto notificato il 6.7.1996 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari degli immobili siti nel fabbricato condominiale c.d. (OMISSIS), citarono al giudizio del locale tribunale (OMISSIS), proprietario di un fondo confinante, nonche&#8217; (OMISSIS), titolare di un&#8217;impresa edile, quale ritenuto esecutore dell&#8217;intervento di seguito indicato sub b), chiedendo: a) accertarsi l&#8217;esistenza di una servitu&#8217; di passo pedonale e carrabile, a favore del condominio, costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, sulla strada privata di collegamento, attraverso l&#8217;area di proprieta&#8217; del convenutola le vie (OMISSIS), lamentando l&#8217;avvenuta chiusura degli accessi da parte del (OMISSIS) ed instando per il ripristino del relativo esercizio; b) condannarsi quest&#8217;ultimo al ripristino della pavimentazione in cemento di una striscia di terreno, di assunta proprieta&#8217; del condominio, ascrivendone la demolizione, avvenuta tra gennaio e febbraio 1995 al (OMISSIS) su incarico del (OMISSIS); c) condannarsi entrambi i convenuti in solido al risarcimento dei danni. Costituitisi i convenuti, chiesero ciascuno il rigetto della domande, il (OMISSIS) eccependo di essere stato incaricato del lavoro dall&#8217;attore (OMISSIS), il (OMISSIS) negando l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, segnatamente opponendo la natura cortilizia dell&#8217;area oggetto della pretesa, mentre della striscia di suolo di cui sub b) si assumeva esclusivo proprietario, quanto meno per usucapione. All&#8217;esito di istruttoria orale e consulenza tecnica il Tribunale di Verona con sentenza n. 987 del 2003 dichiaro&#8217; l&#8217;esistenza della pretesa servitu&#8217;, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia ed esercitata per oltre venti anni dai partecipanti al condominio, fino all&#8217;epoca della chiusura posta in essere dal (OMISSIS), condannando quest&#8217;ultimo a consentire agli attori il libero transito attraverso i cancelli terminali, accerto&#8217; inoltre l&#8217;appartenenza al condominio della striscia di terreno, gia&#8217; pavimentata, dichiarando al riguardo che nessuna domanda di usucapione il convenuto aveva formulato, rigetto&#8217; la domanda risarcitoria nei confronti del (OMISSIS), ritenendo che avesse agito per ordine altrui, condannando il solo (OMISSIS) al pagamento della somma occorrente per il ripristino della pavimentazione, regolo&#8217;, infine, le spese secondo soccombenza. Proposti appelli, principale dal (OMISSIS), resistito dagli appellati, ad eccezione della (OMISSIS) e del (OMISSIS) rimasti contumaci, incidentale da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) (per la quantificazione in euro 2065,83 della spesa occorrente per il ripristino della pavimentazione), la Corte di Venezia con sentenza del 21.11.06, pubblicata il 26.3.07, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava l&#8217;incidentale, eliminando la condanna relativa al pagamento delle spese per il ripristino della pavimentazione della striscia di terreno condominiale, ritenendo testimonialmente provato che la relativa rimozione fosse avvenuta per ordine del condominio stesso, o comunque, del (OMISSIS), rigettava nel resto l&#8217;appello del (OMISSIS), condannandolo al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, per il restante terzo compensate. La conferma della decisione di primo grado sui rimanenti capi veniva motivata nei seguenti essenziali termini: 1) non vertendosi in ipotesi di costituzione coattiva, ma di accertamento di servitu&#8217; costituita per destinazione del padre di famiglia, non era fondatamente eccepibile, ai fini dell&#8217;esenzione ex articolo 1051 c.c., u.c., la natura cortilizia dell&#8217;area, essendo invece rilevante il requisito dell&#8217;apparenza; 2) sotto tale ultimo profilo, peraltro, le accertate (come da documentazione fotografica) e risalenti caratteristiche dell&#8217;area, delimitata sui lati opposti da due cancelli e connotata da un tracciato sterratole evidenziavano l&#8217;effettiva natura di strada, tale qualificata anche in atti e accertamenti delle autorita&#8217; locali ed in una sentenza pretorile possessoria (del 14.3.95); 3) la pregressa appartenenza di entrambi i fondi in contesa ad un originario unico proprietario, dante causa comune delle parti, l&#8217;indicazione della strada interna nel piano di lottizzazione da lui predisposto e la relativa conservazione dell&#8217;assetto dei luoghi all&#8217;atto del frazionamento del compendio, integravano gli estremi della citata fattispecie costitutiva della servitu&#8217;, peraltro successivamente e di fatto esercitata, come da prova testimoniale, per oltre un ventennio dagli appartenenti al condominio; 4) inammissibili, perche&#8217; tardivamente proposte soltanto in comparsa conclusionale, erano le eccezioni contestanti l&#8217;accessio possessionis e l&#8217;insussistenza dell&#8217;utilitas, comunque essendo palese quest&#8217;ultimo requisito, consentendo la strada al condominio il vantaggio di un diretto collegamento tra due pubbliche vie; 5) altrettanto fondata era la domanda relativa alla striscia di terreno, la cui appartenenza al condominio, in difetto di altri contrari elementi, doveva ritenersi sulla base della situazione catastale, evidenziante quale confine tra i due suoli l&#8217;allineamento del ciglio del marciapiede, poi demolito, con lo spigolo nord del pilastro di accesso alla proprieta&#8217; (OMISSIS), conclusione confortata anche dal riscontro in un frazionamento redatto nel 1952, quando l&#8217;intero compendio apparteneva all&#8217;originario unico proprietario, in cui la porzione dell&#8217;area risultava graficamente descritta; 6) infondata, infine, era risultata l&#8217;eccezione di usucapione (tale soltanto proposta nella comparsa di costituzione e risposta dal (OMISSIS), che soltanto in sede di conclusioni aveva, inammissibilmente, formulato la domanda riconvenzionale), non avendo il convenuto provato l&#8217;esercizio di alcun esclusivo potere di fatto sulla striscia di suolo e risultando irrilevante che la stessa fosse stata, tra il 1986 ed il 1987, lasciata all&#8217;esterno della recinzione dello scoperto condominiale, tanto piu&#8217; che era stata, come riferito dai testi, sistematicamente utilizzata dai vari condomini quale area di parcheggio, e, prima di essi, da abitanti di altri edifici antistanti, collocandovi anche piante.</p>
<p>Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il (OMISSIS), il (OMISSIS), la (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche&#8217; il (OMISSIS) e la (OMISSIS), proponendo questi ultimi ricorso incidentale.</p>
<p>Non hanno svolto attivita&#8217; difensive, benche&#8217; intimati, la (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Sono state infine depositate memorie illustrative per il (OMISSIS) e per i (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va preliminarmente disposta ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi. Ancora in via preliminare, va disattesa l&#8217;eccezione sollevata nella memoria del (OMISSIS), con riferimento alla validita&#8217; del mandato difensivo conferito dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere stata la relativa sottoscrizione autenticata soltanto da uno dei tre difensori, l&#8217;avv. (OMISSIS), non abilitato al patrocinio in cassazione.</p>
<p>Tale eccezione risulta superata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata certificazione dell&#8217;autografia della sottoscrizione del mandato rappresentativo e difensivo apposto in margine o in calce al ricorso per cassazione, costituisce una mera irregolarita&#8217;, che non comporta la nullita&#8217; della procura ad litem, non essendo tale invalidita&#8217; comminata dalla legge, ne&#8217; incidendo sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide ragioni e prove, l&#8217;autografia della firma (v. sez. 2, n. 27774/12 ed, in precedenza, S.U. n. 10732/03, relativa ad un caso in cui, come nella specie, l&#8217;autenticazione era stata apposta soltanto da un avvocato non patrocinante in cassazione, ma il ricorso risultava firmato anche da altro difensore validamente abilitato, che si era poi costituito in giudizio).</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso principale si deduce &#8220;violazione dell&#8217;articolo 1051 c.c., nonche&#8217; erronea e/o insufficiente motivazione, per non aver applicato il divieto di costituzione delle servitu&#8217; coattive sull&#8217;area cortilizia del (OMISSIS)&#8221;, sostenendosi che lo stesso, in mancanza di alcun accordo tra le parti (nella specie escluso con sentenza n. 1938/1998 del Tribunale di Verona, intervenuta tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)), sarebbe applicabile &#8220;anche in caso di mancata interclusione del fondo dominante&#8230;qualora il proprietario del suddetto fondo agisca in giudizio per ottenere un piu&#8217; comodo collegamento tra vie pubbliche sulla proprieta&#8217; del ricorrente&#8221; (v. quesito ex articolo 366 bis).</p>
<p>Il motivo e&#8217; manifestamente infondato, in quanto frutto di confusione concettuale tra l&#8217;azione dichiarativa della servitu&#8217; gia&#8217; sussistente, in virtu&#8217; di acquisto a titolo originario, quale e&#8217; la destinazione del padre di famiglia prevista dall&#8217;articolo 1062 c.c., e quella ex articolo 1051 c.c., diretta alla pronunziaci natura costitutiva, con la quale la servitu&#8217;, sussistendone le condizioni, viene coattivamente imposta sul fondo da asservire, in virtu&#8217; del provvedimento del giudice, che invece nella prima ipotesi &#8211; come nella specie &#8211; ha soltanto natura di accertamento, ricognitivo di una situazione di assoggettamento di un fondo all&#8217;altro per utilita&#8217; di quest&#8217;ultimo, gia&#8217; esistente nel mondo giuridico. Solo alla seconda ipotesi si riferisce l&#8217;esenzione (peraltro non assoluta) di case, cortili, giardini ed aie prevista dall&#8217;articolo 1051 c.c., u.c., con disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.</p>
<p>Paelemente inconferente e&#8217;, altresi&#8217;, in considerazione della natura originaria e non convenzionale del titolo dell&#8217;accertata servitu&#8217;, il profilo di censura deducente la mancanza di accordo tra le parti che sarebbe stato accertato con la citata sentenza del 1998.</p>
<p>Con il secondo motivo si censura, per violazione dell&#8217;articolo 1061 c.c., e articolo 116 c.p.c., e per connessa erroneita&#8217; ed insufficienza di motivazione, l&#8217;accertamento del requisito dell&#8217;apparenza delle pretesa servitu&#8217;, sostenendo che l&#8217;area interessata sarebbe soltanto un cortile interno recintato chiuso da due cancelli ed inaccessibile a terzi, priva di alcun tracciato stradale.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi nella inammissibile formulazione di censure in fatto, avverso l&#8217;accertamento congruamente motivato dai giudici di merito.</p>
<p>La corte di merito, in particolare, basandosi essenzialmente sulle caratteristiche dell&#8217;area evidenziate dalle fotografie e dalle stesse testimonianze, pur dando atto che alcuni testi l&#8217;avevano qualificato &#8220;corte&#8221; o &#8220;cortile&#8221;, ha tuttavia ritenuto non decisiva tale definizione, non essendo in concreto la stessa assolutamente incompatibile con l&#8217;assoggettamento dell&#8217;area al passaggio, desumendo il carattere dell&#8217;apparenza, in relazione alla relativa servitu&#8217;, sia dalla esistenza di un evidente tracciato stradale, in passato sterrato, all&#8217;interno dell&#8217;area, sia dalla stessa esistenza dei due cancelli alle estremita&#8217; del percorso, in precedenza non chiusi, che consentivano il collegamento tra le due strade pubblichera&#8217; vie (OMISSIS) (su cui affaccia il condominio) e la via (OMISSIS), attraverso un percorso interno a quello che, in origine, era un unico fondo.</p>
<p>Tale situazione evidenziava una, quanto meno concorrente, destinazione del tracciato suddetto al passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra estremita&#8217; dell&#8217;area, poi frazionata lasciando immutato l&#8217;assetto in questione, con conseguente asservimento ex articolo 1062 c.c., al transito di una parte, a vantaggio dell&#8217;altra, su cui si e&#8217; poi insediato il condominio.</p>
<p>Tale ricostruzione dello stato dei luoghi e delle relative vicende, in quanto integrante un accertamento di merito esente da lacune o vizi logici, e&#8217; incensurabile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il terzo motivo, con il quale si censura per violazione dell&#8217;articolo 1144 c.c., e articolo 116 c.p.c., nonche&#8217; per erronea valutazione delle risultanze probatorie, l&#8217;accertamento del prolungato possesso ad usucapionem, essendo in realta&#8217; il passaggio riferito dai testi avvenuto per mera tolleranza, e&#8217; inammissibile per difetto d&#8217;interesse, censurando una ratio decidendi subordinata e, pertanto, ultronea, che la corta ha ritenuto di dover aggiungere, a guisa di obiter dictum, a quella confermata e decisiva, della pregressa costituzione per destinazione del padre di famiglia del diritto reale, in cospetto della quale non sarebbe stato anche necessario il successivo prolungato esercizio del possesso da parte dei soggetti che ne erano gia&#8217; titolari dall&#8217;epoca del frazionamento del fondo originariamente unico, o dagli aventi causa di costoro.</p>
<p>Il quarto motivo, con il quale si censura, per violazione dell&#8217;articolo 1027 c.c., la ritenuta sussistenza dell&#8217;utilistas che nella specie sarebbe stata erroneamente individuata in un vantaggio meramente personale dei condomini e non del condominio, gia&#8217; dotato di un comodo accesso alla pubblica via e privo di porte o garage comunicanti con l&#8217;area del (OMISSIS), e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Il requisito dell&#8217;utilita&#8217; non va confuso con quello della necessita&#8217;, per cui puo&#8217; consistere anche nella maggiore comodita&#8217;, che l&#8217;asservimento di un fondo procuri agli utenti dell&#8217;altro Nella specie, sulla base di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, i giudici di merito hanno evidenziato come il tracciato stradale in questione, avente uno dei due estremi sulla via (OMISSIS), in corrispondenza del condominio, consenta ai componenti di quest&#8217;ultimo l&#8217;agevole raggiungimento anche dell&#8217;altra strada pubblica, assicurando cosi&#8217;, conformemente alla destinazione impressa dall&#8217;originario unico proprietario dei fondi, una possibilita&#8217; di uscita alternativa, palesemente vantaggiosa per la collettivita&#8217; condominiale, non limitata soltanto a taluni partecipanti alla stessa.</p>
<p>Il quinto motivo denuncia violazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c., articolo 2909 c.c., ed omessa motivazione, per non avere la corte affrontato la questione, sollevata sia in primo, sia in secondo grado, del giudicato costituito dalla sentenza n. 1938/98 del Tribunale di Verona, prodotta in copia, che pronunziando tra (OMISSIS), originario proprietario dei &#8220;vecchi fabbricati&#8221; e successivamente, di un solo appartamento nel condominio (OMISSIS), poi venduto a (OMISSIS), aveva negato al primo la titolarita&#8217; del diritto di passaggio sul cortile, chiuso dal secondo.</p>
<p>Anche tale motivo va disatteso, tenuto conto che, non avendo al precedente giudizio partecipato tutti i condomini attori nel successivo, o il condominio, ma soltanto un soggetto che si assume dante causa di uno dei predetti (del (OMISSIS)), l&#8217;efficacia preclusiva avrebbe potuto al piu&#8217; verificarsi soltanto nei confronti di quest&#8217;ultimo, ove nella sentenza fosse stato rinvenibile un accertamento sull&#8217;insussistenza del diritto di servitu&#8217;. Ma tale accertamento negativo neppure vi fu, poiche&#8217;, come si rileva dal contenuto della sentenza, che pur da atto dell&#8217;esistenza del passaggio, la domanda di (OMISSIS) venne respinta non perche&#8217; fosse stato escluso l&#8217;asservimento di un fondo all&#8217;altro, ma soltanto perche&#8217; il medesimo (come l&#8217;altro attore (OMISSIS)) non era stato in grado di provare la propria legittimazione a rivendicarlo, non avendo fornito alcuna prova del diritto di proprieta&#8217; sugli &#8220;appezzamenti di terreno serviti dal passaggio in questione&#8221;, della cui esistenza dunque il giudice aveva dato atto. Il sesto motivo, con il quale si censura per violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., e articolo 1146 c.c., comma 2, con connessi vizi di motivazione, la ritenuta inammissibilita&#8217; dell&#8217;eccezione deducente l&#8217;insussistenza dei requisiti dell&#8217;accessio possessionis ai fini dell&#8217;usucapione della servitu&#8217;, e&#8217; inammissibile per difetto d&#8217;interesse, per le stesse ragioni esposte con riferimento al terzo motivo Con il settimo motivo si deduce violazione dell&#8217;articolo 116 c.p.c., e articolo 1146 c.c., per erronea valutazione delle prove in ordine alla proprieta&#8217; della striscia di terreno, attribuita al condominio, e per mancata applicazione del principio dell&#8217;accessio possessionis tra il (OMISSIS) ed il suo dante causa, al riguardo sostenendo che le risultanze istruttorie avrebbero evidenziato che tale striscia di terreno non avrebbe potuto essere utilizzata dai componenti del condominio (OMISSIS), non avendovi alcuna possibilita&#8217; di accesso, come anche prima della costituzione del condominio, mentre l&#8217;unica testimonianza favorevole alla tesi attrice sarebbe stata imprecisa; Per converso sarebbe risultato dimostrato che soltanto il (OMISSIS), e prima di lui il suo dante causa, avrebbero posseduto la suddetta area da tempo immemorabile.</p>
<p>Si confuta, infine, con il finale quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., la possibilita&#8217; da parte delle giudice di merito di porre a fondamento del proprio convincimento un frazionamento contenuto in una consulenza tecnica svoltasi in un diverso giudizio.</p>
<p>Il motivo e&#8217; inammissibile, perche&#8217;, a parte la inadeguatezza del quesito, attinente soltanto ad uno dei vari elementi probatori utilizzati dai giudici di merito, pur denunciando la violazione di norme di diritto, si risolve, in realta&#8217;, nell&#8217;esposizione di palesi censure in fatto avverso la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla corte territoriale.</p>
<p>Quest&#8217;ultima (come gia&#8217; il primo giudice), nel contesto di una situazione di obiettiva incertezza in ordine al confine tra le due proprieta&#8217; provenienti da un unico originario compendio immobiliare (circostanza che, anche in tema di rivendicazione comporta, per la ben nota e consolidata giurisprudenza di legittimita&#8217;, l&#8217;attenuazione del relativo rigore probatorio), ha ritenuto, con adeguata motivazione esente da vizi logici e conforme al dettato di cui all&#8217;articolo 950 c.c., di individuare la linea di demarcazione tra i due fondi non solo sulla base di un frazionamento redatto dal comune dante causa delle odierne parti, ma anche da una serie di altri elementi di prova, di cui ha dato ampio conto nella articolata motivazione e che non hanno formato oggetto di specifiche censure nel mezzo d&#8217;impugnazione, con il quale, oltre a formulare la menzionata infondata censura corrispondente al quesito, si tenta, per il resto, di accreditare, segnatamente con riferimento all&#8217;esito della prova orale, una valutazione, ai fine dell&#8217;eccezione di usucapione, delle relative risultanze diversa da quella esposta, in termini esaurienti e coerenti, dalla corte di merito.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo si censura per violazione degli articoli 167 e 189 c.p.c., e, quindi, per erronea valutazione del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, l&#8217;esclusione della &#8220;domanda di usucapione&#8221; che, &#8220;anche se in via di eccezione&#8221;, sarebbe stata ivi &#8220;ritualmente formulata&#8221;, per poi essere &#8220;altresi&#8217;, confermata in sede di precisazione delle conclusioni&#8221;.</p>
<p>Il motivo, di non agevole comprensione, resta assorbito dalla reiezione del precedente, laddove si e&#8217; dato atto che la corte, pur dando correttamente atto che la domanda riconvenzionale in questione era stata abbandonataci e&#8217; fatta tuttavia carico di esaminare, correttamente rigettandola, la corrispondente eccezione.</p>
<p>Il ricorso principale, conclusivamente, va respinto.</p>
<p>Con il ricorso incidentale il (OMISSIS) e la (OMISSIS) deducono &#8220;omessa o insufficiente motivazione&#8221; in ordine al fatto controverso e decisivo, ai fini della disattesa domanda risarcitoria, costituito dall&#8217;ordine all&#8217;impresa (OMISSIS) di demolire la pavimentazione in cemento (dalla corte di merito confermata di appartenenza condominiale), che secondo la sentenza impugnata sarebbe stato impartito dal (OMISSIS), per conto del condominio, e non invece dal (OMISSIS), come sostenuto dagli attori.</p>
<p>Si lamenta, in particolare, la mancata valutazione di altre due testimonianze che sarebbero state di segno contrario rispetto a quelle menzionate dalla corte di merito).</p>
<p>Trattasi tuttavia, come si rileva dal riportato tenore letterale, di deposizioni non decisive, in quanto una (quella resa da (OMISSIS)) de relato, l&#8217;altra (quella fornita da (OMISSIS))</p>
<p>assolutamente generica (&#8220;mi risulta che&#8221;), la cui mancata valutazione da parte della corte di merito non puo&#8217; inficiarne il relativo giudizio, assolutorio del convenuto (OMISSIS) dalla domanda risarcitoria, considerato che la maggiore attendibilita&#8217; delle altre due, valorizzate, testimonianze di segno contrario, risulta giustificata dalla considerazione che le stesse, ammissive della provenienza condominiale dell&#8217;ordine in questione, provenissero proprio da stretti congiunti di due condomini (da un figlio del (OMISSIS) e dalla madre delle (OMISSIS)).</p>
<p>In ogni caso, l&#8217;eventuale contrasto tra le testimonianze di segno opposto, avrebbe comunque comportato, in un contesto di palese incertezza probatoria, il rigetto del capo di domanda in questione, in virtu&#8217; del principio actore non probante, reus absolvitur.</p>
<p>Va pertanto respinto anche il ricorso incidentale.</p>
<p>Tenuto conto, infine, dell&#8217;esito del giudiziose spese vanno totalmente compensate, per reciproca soccombenza, tra il ricorrente principale (OMISSIS) ed i ricorrenti incidentali (OMISSIS) / (OMISSIS), mentre il primo, totalmente soccombente nei confronti degli altri controricorrenti, va condannato al rimborso delle stesse a tali parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta sia quello principale, sia l&#8217;incidentale, dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna il (OMISSIS) al rimborso, in favore degli altri controricorrenti, di tali spese, che liquida in misura di complessivi euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 15 aprile 2013, n. 9102</title>
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		<pubDate>Mon, 19 May 2014 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù prediali]]></category>
		<category><![CDATA[servitù ùdi passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il proprietario del fondo servente porre innovazioni su di esso? Nella specie, può restringere la strada di cui alla servitù di passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 469/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>sul ricorso 470/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1720/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/5/2006 e la sentenza n. 965/06 depositata il 29/3/06 &#8211; C. App. Napoli;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) Settimio, difensore del resistente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione con RG. 470/07 rigetto del ricorso; condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 19.2.1992 (OMISSIS), proprietario di un fabbricato sito in (OMISSIS), agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, per l&#8217;accertamento della servitu&#8217; di passaggio pedonale e carraio su di una strada privata di proprieta&#8217; della (OMISSIS) s.r.l., e per la condanna di detta societa&#8217; ad eliminare le opere eseguite in pregiudizio di tale servitu&#8217;, oltre al risarcimento del danno. Precisava, al riguardo, di aver gia&#8217; promosso per analoghe violazioni del medesimo diritto altre due cause, con citazioni del 1982 e del 1988, che erano state poi riunite.</p>
<p>La societa&#8217; convenuta resisteva alla domanda negando l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, trattandosi semmai di un diritto personale &#8211; costituito con l&#8217;atto col quale l&#8217;attore aveva acquistato l&#8217;immobile di sua proprieta&#8217; &#8211; per di piu&#8217; mai esercitato e ad ogni modo prescritto.</p>
<p>Il Tribunale di Nola, cui le due cause erano stato assegnate per competenza sopravvenuta, con sentenze del 21.12.2001 e del 7.3.2002, rese anche nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., intervenuta in causa quale acquirente a titolo particolare del fondo dominante, accertata la costituzione di un&#8217;unica servitu&#8217; sulla strada, condannava la societa&#8217; convenuta alla rimessione in pristino dei luoghi. In particolare, con la prima sentenza condannava la societa&#8217; convenuta a non adibire a parcheggio il ramo dello stradone avente accesso da via Roma, sul lato del fabbricato di parte attrice, e con la seconda a ripristinare l&#8217;originaria larghezza della strada, nell&#8217;un caso come nell&#8217;altro oltre ai danni, da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>Le impugnazioni proposte dalla societa&#8217; (OMISSIS) s.r.l. erano respinte dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenze nn.965/06 e 1720/06.</p>
<p>La Corte territoriale riteneva senz&#8217;altro dimostrata a stregua della complessiva lettura dell&#8217;atto pubblico di provenienza, sia l&#8217;esistenza e l&#8217;attualita&#8217; della servitu&#8217;, sia l&#8217;assoggettamento ad essa dell&#8217;intero stradone, e non soltanto dei suoi due tronconi terminali, come invece sostenuto dalla societa&#8217; appellante. Ed infatti, osservava, comparando tra loro la descrizione contenuta nella premessa dell&#8217;atto pubblico, nella quale si parlava di uno stradone che si sviluppava in due rami, con la descrizione contenuta nella clausola contenente la costituzione della servitu&#8217;, in cui i due rami erano qualificati come due stradoni, non si riscontrava alcuna differenza sostanziale. Non solo, ma se la volonta&#8217; negoziale fosse stata diversa, nel senso di asservire al passaggio non l&#8217;intero stradone, ma soltanto ciascuno dei suoi due rami, considerandoli autonomi e separati l&#8217;uno dall&#8217;altro, le parti ne avrebbero fatta espressa menzione nell&#8217;atto, anche considerata la complessiva chiarezza espositiva riguardante gli altri elementi del contratto. Affermava, inoltre, che non potevano ritenersi consentite opere che riducessero l&#8217;estensione della servitu&#8217; per la sua intera dimensione, cosa che era avvenuta in vario modo, sia mediante la realizzazione di un marciapiede, sia per la presenza di alcuni ostacoli (un cancello scorrevole, la presenza di auto in sosta etc.), che incidevano sulla comoda fruibilita&#8217; del passaggio e che, sotto altro aspetto, costituivano innovazioni illecite ai sensi dell&#8217;articolo 1067 c.c. Infine, quanto alla domanda di danni, riteneva che il (OMISSIS), sebbene avesse inizialmente chiesto il risarcimento &#8220;con gli interessi&#8221;, aveva poi in sede di precisazione delle conclusioni chiesto la liquidazione dei danni in separata sede, richiesta cui la parte convenuta non si era opposta.</p>
<p>Per la cassazione di entrambe le anzi dette sentenze la (OMISSIS) s.r.l. propone separati ricorsi, ciascuno dei quali affidato a quattro mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Sebbene non destinataria della notifica dell&#8217;impugnazione, la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto in entrambi i casi controricorso.</p>
<p>(OMISSIS), invece, non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. La parte ricorrente ha presentato anche note scritte alle conclusioni del Procuratore generale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente va disposta la riunione delle due impugnazioni, ancorche&#8217; proposte contro sentenze diverse.</p>
<p>Questa Corte ha avuto modo di osservare che l&#8217;istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall&#8217;articolo 274 c.p.c., essendo volto a garantire l&#8217;economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimita&#8217;, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l&#8217;una all&#8217;altra da un rapporto di pregiudizialita&#8217; e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. nn. 22631/11 e 14607/07).</p>
<p>Nella specie, i diversi giudizi tra le stesse parti, definiti con le sentenze impugnate, hanno ad oggetto la questione relativa all&#8217;esistenza della medesima servitu&#8217; di passaggio e ai distinti, ma del tutto connessi e consequenziali atti che ne ostacolerebbero l&#8217;esercizio.</p>
<p>2. &#8211; Col primo motivo di entrambi i ricorsi parte ricorrente deduce la carenza e l&#8217;illogicita&#8217; della motivazione della sentenza impugnata circa fatti controversi e decisivi, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, e la violazione falsa applicazione dell&#8217;articolo 1362 c.c., articolo 1363 c.c., commi 1 e 2, articolo 1371 c.c. e articolo 1065 c.c., prima parte.</p>
<p>La censura, che riprende alcune parti dell&#8217;atto pubblico di costituzione della servitu&#8217;, mira a sostenere che quest&#8217;ultima gravi soltanto sui due tratti terminali dello Guidone, non sull&#8217;intero, configurando non un&#8217;unica, ma due autonome servitu&#8217; di passaggio, con esclusione del tratto intermedio dello stradone stesso. Sostiene che l&#8217;interpretazione fornita dalla Corte distrettuale si pone in contrasto (i) con le norme d&#8217;interpretazione dei contratti, in particolare con la disposizione che impone la ricerca della comune volonta&#8217; dei contraenti al di la&#8217; del significato letterale delle espressioni adoperate, (ii) con la norma che impone di interpretare le singole clausole l&#8217;una per mezzo delle altre e (iii) con quella per cui nel dubbio deve prevalere l&#8217;interpretazione che attui l&#8217;equo contemperamento degli interessi delle parti.</p>
<p>Inoltre, il giudice d&#8217;appello non ha considerato che la parallela causa possessoria intentata dal (OMISSIS) e&#8217; stata rigettata dal Tribunale, prima, e dalla stessa Corte d&#8217;appello di Napoli, poi, la quale, pertanto, avrebbe dovuto tenere presente l&#8217;attuale assetto possessorio nel determinare il contenuto della servitu&#8217;.</p>
<p>Il motivo mette capo ai seguenti quesiti: &#8220;a) dica la Corte ecc.ma se violi o faccia quantomeno falsa applicazione dell&#8217;articolo 1362, comma 1 e articolo 1363 il giudice di merito che in ipotesi come quella di specie ometta di ricercare la comune volonta&#8217; dei contraenti, privilegiando invece il dato letterale e, in questo, le proibizioni contenute nella parte descrittiva di un contratto, anziche&#8217; in quella pattizia ed escludendo una ermeneutica compiuta delle varie clausole negoziali&#8221;; &#8220;b) dica la Corte Suprema se la previsione dell&#8217;articolo 1362, comma 2, in tema di interpretazione del contratto mediante la successiva esecuzione dello stesso sia derogata dal diverso principio della irriducibilita&#8217; della estensione della servitu&#8217; per come portata dal titolo; o se invece i due principi abbiano sfere di applicazione del tutto differenti di guisa che l&#8217;esercizio in concreto della servitu&#8217; ben possa valere come parametro interpretativo della sua estensione secondo il titolo, anche alla luce del possesso come esercitato (articolo 1065 c.c.)&#8221;; &#8220;c) dica il Spremo Collegio se il principio contenuto nell&#8217;articolo 1371 c.c., secondo il quale &#8211; nel caso di atto a titolo oneroso &#8211; il negozio giuridico va interpretato realizzandosi l&#8217;equo contemperamento degli interessi delle parti, risulti violato laddove &#8211; come nel caso di specie &#8211; l&#8217;atto venga interpretato in malam partem a carico di uno dei contraenti ed a vantaggio di un altro, per giunta senza che siffatto vantaggio risulti rispondente ad esigenze meritevoli di tutela sotto il profilo pratico-economico&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>1.1.1. &#8211; Quanto ai quesiti sub a) e c), si rileva che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento e&#8217; rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volonta&#8217; delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volonta&#8217; diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell&#8217;intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell&#8217;articolo 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. nn. 18180/07, 12400/07, 4176/07, 26690/06,28479/05,14495/04 e 15150/03).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale rettamente ha assegnato carattere prioritario all&#8217;interpretazione letterale del titolo, ed e&#8217; pervenuta ad un approdo interpretativo che, immune da elementi di criticita&#8217; nell&#8217;iter logico che lo sostiene, si sottrae al sindacato di questa Corte. Le censure svolte al riguardo si esauriscono, infatti, in una mera disapprovazione del risultato cui e&#8217; pervenuta la sentenza impugnata perche&#8217; difforme dalle aspettative della stessa parte, e tradiscono, come tali, il tentativo di provocare una nuova valutazione di merito, inammissibile dato il limite interno del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>1.1.2. &#8211; Il quesito sub b) e&#8217;, invece, incongruo sotto il profilo della logica giuridica, perche&#8217; istituisce, con un interrogativo di tipo retorico, una relazione dialettica impropria (e non desumibile dalla sentenza impugnata) fra l&#8217;interpretazione extraletterale del contratto secondo il comportamento complessivo delle parti e l&#8217;esercizio della servitu&#8217; conforme al titolo. Una cosa, infatti, e&#8217; la comune intenzione delle parti desumibile dal loro comportamento complessivo anche posteriore al contratto, altra e&#8217; l&#8217;attivita&#8217; di esercizio della servitu&#8217; per opera del solo titolare del fondo dominante, sicche&#8217; la prima non puo&#8217; essere dimostrata attraverso il rimando alla seconda.</p>
<p>2. &#8211; Il secondo motivo di entrambi i ricorsi deduce la violazione degli articoli 1027 e 1028 c.c. e articolo 1065 c.c., seconda parte nonche&#8217; l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;atto pubblico del 1955 costituente il titolo delle servitu&#8217; non ne precisa l&#8217;estensione, il contrasto tra le parti si sarebbe dovuto dirimere alla luce della regola di cui all&#8217;articolo 1065 c.c., secondo la quale nel dubbio circa l&#8217;estensione e le modalita&#8217; di esercizio, la servitu&#8217; deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Tale regola e&#8217; stata disattesa dalla Corte territoriale, che non ha verificato quale utilita&#8217; o maggiore comodita&#8217; potesse trarre il fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS), dovendosi escludere una servitu&#8217; imposta sull&#8217;intero stradone per consentire il passaggio da un estremo all&#8217;altro, e non soltanto per l&#8217;accesso al fondo dominante. Oltre a cio&#8217;, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare e valutare lo stato dei luoghi anche con riferimento all&#8217;utilitas del fondo dominante.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica il S.C. se, qualora si versi in assenza di indicazioni precise desumibili dal titolo o dalla situazione di possesso circa l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, risulti violata la norma dell&#8217;articolo 1065 c.c. ove il giudice del merito non abbia proceduto ad (o addirittura nemmeno si sia posto l&#8217;esigenza di) un&#8217;interpretazione che ritenga la (nella specie: 1e) servitu&#8217; tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente, ne&#8217; abbia considerato, anche alla stregua del locus servitutis, la rilevanza dell&#8217;utilitas in senso obiettivo e non come mero vantaggio personale del titolare del fondo dominante&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo di entrambi i ricorsi denuncia la violazione dell&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2, nonche&#8217; il difetto di motivazione e l&#8217;omesso esame di fatti decisivi, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Posto che le opere vietate al proprietario del fondo servente dall&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2 sono solo quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto essenziale della servitu&#8217;, la sentenza impugnata, sostiene parte ricorrente, va censurata in quanto ha disposto delle condanne ripristinatorie prive di razionale giustificazione, senza motivazione adeguata e senza considerare dati e circostanze acquisite al processo, quali le risultanze della c.t.u. in ordine alla larghezza dello stradone e alle dimensioni del marciapiedi.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica la Corte se il rafforzamento di un marciapiede su viale sottoposto a servitu&#8217; di passaggio pedonale e carrabile integri l&#8217;utilitas di una siffatta servitu&#8217;, senza costituire violazione dell&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2&#8243;.</p>
<p>Col medesimo motivo parte ricorrente contesta l&#8217;affermazione della Corte d&#8217;appello secondo cui la societa&#8217; (OMISSIS) non puo&#8217; utilizzare il viale quale area di parcheggio pertinente al fabbricato, poiche&#8217; la soc. convenuta aveva sempre dedotto che le auto non erano sue ma di terzi, i quali, pertanto, avrebbero dovuto rispondere della lesione della servitu&#8217; e avrebbero dovuto essere destinatari di un&#8217;azione confessoria ex articolo 1079 c.c.. La Corte napoletana, pertanto, ha finito con il considerare legittimata passiva all&#8217;acro confessoria l&#8217;attuale ricorrente, senza avvedersi che tale azione ha natura reale e che deve essere &#8220;esperita contro chi tra gli omnes abbia violato l&#8217;obbligo di pati gravante su tutti i consociati in favore del titolare di un diritto reale&#8221; (cosi&#8217;, testualmente, si legge a pag.29 del ricorso).</p>
<p>In margine, sottopone a questa Corte l&#8217;ulteriore quesito: &#8220;dica il S.C. se sia correttamente proposta l&#8217;azione confessoria servitutis intesa ad ottenere la cessazione di attivita&#8217; di turbativa nei confronti del proprietario del fondo servente, qualora tali turbative siano poste in essere da soggetti da lui diversi; o se invece tale azione &#8211; nonche&#8217; l&#8217;azione risarcitoria correlata alle turbative &#8211; debba essere esercitata, ai sensi dell&#8217;articolo 1079 c.c., nei confronti dell&#8217;autore delle turbative medesime&#8221;.</p>
<p>3-bis. &#8211; Nei soli limiti e nei termini che seguono, i predetti due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti quanto alla sentenza n. 965/06, mentre impongono soltanto la correzione della sentenza n. 1720/06.</p>
<p>3-bis.1. &#8211; Ai sensi dell&#8217;articolo 1067 cpv. c.c. il proprietario del fondo servente non puo&#8217; compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l&#8217;esercizio della servitu&#8217; o a renderlo piu&#8217; incomodo.</p>
<p>L&#8217;assunto per cui non ogni innovazione rispetto alla quale sia astrattamente sensibile la servitu&#8217; debba ritenersi per cio&#8217; solo vietata, trova ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte in tema di servitu&#8217; di passaggio, con riferimento all&#8217;indirizzo che ritiene consentita l&#8217;apposizione sul fondo servente di cancelli e simili, del cui meccanismo di apertura sia reso partecipe il proprietario del fondo dominante, ove cio&#8217; comporti per quest&#8217;ultimo disagi minimi e trascurabili (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14179/11).</p>
<p>Quanto, invece, alle innovazioni che diminuiscano l&#8217;ampiezza stessa del locus servitutis, in un precedente ormai remoto (Cass. n. 1930/78) si e&#8217; ritenuto che la riduzione dello spazio disponibile per l&#8217;esercizio di una servitu&#8217; di passaggio pedonale e la modificazione del relativo tracciato originario non costituiscono fatti di spoglio del possesso della servitu&#8217; quando, in concreto, non causano una diminuzione delle utilita&#8217; che costituiscono il contenuto di quel diritto, non impediscono la soddisfazione di alcuna di quelle esigenze del fondo dominante che esso e&#8217; destinato ad appagare e non incidono sulle modalita&#8217; del suo esercizio rendendolo piu&#8217; difficile (in quel caso fu ritenuta ispirata a esatti principi di diritto la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso che la riduzione &#8211; da metri 4,50 a metri 1,50 &#8211; della ampiezza dello spazio destinato a passaggio pedonale e la modificazione &#8211; da rettilineo ad angolare &#8211; del tracciato del relativo percorso costituissero spoglio del possesso della servitu&#8217;, non rendendone piu&#8217; incomodo l&#8217;esercizio, attese le condizioni disagevoli dell&#8217;originario passaggio).</p>
<p>In altre e meno risalenti sentenze si afferma, poi, che le opere vietate dal proprietario del fondo servente dall&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2 sono soltanto quelle che si riflettono, alterandole, sul contenuto essenziale dell&#8217;altrui diritto di servitu&#8217; qual e&#8217; determinato dal titolo, si&#8217; da incidere sull&#8217;andatura e sull&#8217;estensione dell&#8217;utilitas oggetto di quello stesso diritto. La norma non tutela quindi l&#8217;utilitas che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu&#8217;, ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo. Conseguentemente, in tema di servitu&#8217; di passaggio, non comporta diminuzione dell&#8217;esercizio della servitu&#8217; l&#8217;esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodita&#8217; dell&#8217;esercizio delle servitu&#8217; (Cass. nn. 10990/98, 7360/92 e 4585/93).</p>
<p>Interpretazione letterale e localizzazione della norma dell&#8217;articolo 1067 c.c. nel capo dedicato all&#8217;esercizio delle servitu&#8217; inducono a dare continuita&#8217; al suddetto indirizzo, e ad affermare che il proprietario del fondo servente puo&#8217; porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l&#8217;utilitas della servitu&#8217;, nell&#8217;accezione piu&#8217; lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodita&#8217; d&#8217;uso. Pertanto, in materia di servitu&#8217; di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un&#8217;innovazione vietata non di per se&#8217;, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilita&#8217; di transito ovvero a ridurne la comodita&#8217; di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentito dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu&#8217; stessa.</p>
<p>3-bis.1.1. &#8211; Nella sentenza n. 965/06 la Corte partenopea, accertata e giudicata rilevante, a causa della realizzazione di un marciapiede, la riduzione della larghezza della strada (m. 9,20 &#8211; 10,45), rispetto a quanto stabilito nel contratto costitutivo della servitu&#8217; (m. 10,50), ha tratto senz&#8217;altro la conseguenza che ne sarebbe stato pregiudicato il comodo esercizio, e che &#8220;comunque, sotto un diverso aspetto&#8221; l&#8217;innovazione sarebbe illecita a norma dell&#8217;articolo 1067 c.c. Tale soluzione, discendendo da un sostanziale automatismo per cui e&#8217; lesiva della servitu&#8217; l&#8217;innovazione che rispetto a quanto previsto nel titolo riduca la superficie della strada deputata al transito veicolare, contrasta con la corretta interpretazione della norma citata. Inoltre, la correlata valutazione di rilevanza della riduzione stessa, che lascia al passaggio dei mezzi un&#8217;ampiezza utile compresa fra m. 9,20 &#8211; 10,45, appare, nella sua pari assolutezza, incongrua sotto il profilo di cui al n. 5 dell&#8217;articolo 360 c.p.c., ove si consideri che secondo il Decreto Ministeriale 14 ottobre 1968, che disciplina il contenuto dei progetti definitivi di strada, la larghezza di ogni corsia (per tale intendendo lo spazio destinato a ricevere una sola fila di veicoli che transitano in un&#8217;unica direzione di marcia) puo&#8217; variare tra i 2.75 m. e i 3.75 m.. Valori che, stando alla fattispecie concreta cosi&#8217; come ricostruita ed esposta nella sentenza impugnata, sarebbero piu&#8217; che esauditi per qualsivoglia esigenza di transito veicolare.</p>
<p>3-bis.1.2. &#8211; Diverso il discorso per quanto concerne la sentenza n. 1720/06. Le medesime considerazioni di diritto ivi svolte (seppure incerte nell&#8217;apparente ritenere che le opere in questione sarebbero &#8220;comunque, sotto un diverso aspetto&#8221; innovazioni illecite ex articolo 1067 cpv. c.c., mentre proprio e solo di questo si tratta), conducono, pero&#8217;, la Corte territoriale ad affermare che &#8220;nella specie il c.t.u. ha riscontrato che la vicinanza della rampa al passo carrabile di pertinenza del (OMISSIS) rende molto difficile la manovra di ingresso in esso, atteso il raggio di sterzata di un autocarro e quindi il restringimento sopra indicato rappresenta oggettivamente una diminuzione o riduzione della servitu&#8217; legittimamente costituita. Analogo discorso e&#8217; a farsi in ordine alla recinzione della parte finale del ramo dello stradone con accesso da via Roma ed al parcheggio di auto sul lato di esso, a confine con il fabbricato del (OMISSIS), giacche&#8217; appare evidente, anche alla luce delle risultanze della c.t.u., che anche esse costituiscano violazione ex articolo 1067 c.c., tendendo a ridurre, o comunque, a rendere meno agevole l&#8217;esercizio della servitu&#8217;&#8221;.</p>
<p>In tal caso l&#8217;accertamento dei giudici d&#8217;appello non si limita a riscontrare la riduzione del locus servitutis, ma con motivazione congrua e logica coglie aspetti di effettivo e concreto pregiudizio all&#8217;esercizio della servitu&#8217; di passo, secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>3-bis.2. &#8211; Infine, del tutto destituito di fondamento e&#8217; l&#8217;assunto per cui data la natura reale della proposta actio confessoria servitutis, legittimati passivi sarebbero i terzi che di fatto pongano in essere condotte lesive della servitu&#8217; e non il titolare del fondo servente. Al contrario, l&#8217;azione confessoria servitus &#8211; sia essa diretta al mero accertamento della servitu&#8217;, che all&#8217;accertamento ed alla cessazione degli impedimenti e delle turbative &#8211; deve essere esperita contro chi, trovandosi in rapporto attuale (di natura reale) con il fondo servente, contesti l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, con o senza turbative (Cass. n. 6245/94).</p>
<p>4. &#8211; Il quarto motivo denuncia la violazione dell&#8217;articolo 278 c.p.c. e la carenza motivazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>La condanna della societa&#8217; (OMISSIS) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio viola, sostiene il ricorrente, l&#8217;articolo 278 c.p.c., che non consente la Scissione del giudizio sull&#8217;an e sul quantum debeatur allorche&#8217; il convenuto vi si opponga.</p>
<p>Premesso di essersi opposto a tale scissione gia&#8217; con la comparsa di risposta di primo grado in data 30.9.1982, parte ricorrente contesta come priva di supporto argomentativo l&#8217;affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe indubbio che il fatto costituisca un evento potenzialmente generatore di danno, avendo compromesso le aspettative di piena utilizzazione della servitu&#8217;.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;se sia consentita la condanna generica al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, chiesta dalla parte istante, ove risulti che il convenuto si sia opposto alla scissione dell&#8217;an dal quantum, chiedendo a sua volta la liquidazione dei suddetti danni, ove sussistenti, nello stesso giudizio proposto soltanto per l&#8217;accertamento dell&#8217;an; e se sia consentita la condanna generica ove la parte istante non abbia indicato, almeno nel genus, danni risarcibili e da liquidare in separato giudizio, ne&#8217; proposto le prove utili alla loro quantificazione&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; L&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo limitatamente alla sentenza n. 965/06 comporta l&#8217;assorbimento del correlato quarto motivo.</p>
<p>4.2. &#8211; Quanto alla sentenza n. 1720/06, la censura e&#8217; in parte inammissibile e in parte infondata.</p>
<p>4.2.1. &#8211; Inammissibile perche&#8217; priva del requisito di autosufficienza. Posto, infatti, che in detta sentenza si precisa che l&#8217;attore, chiesti inizialmente &#8220;i danni con gli interessi&#8221;, aveva poi in sede di precisazione delle conclusioni domandato che la relativa liquidazione fosse riservata ad altra sede, non e&#8217; sufficiente richiamare quanto dedotto nella comparsa di risposta di primo grado, poiche&#8217; la parte odierna ricorrente avrebbe dovuto specificare se e come successivamente a tale richiesta abbia manifestato la propria opposizione alla scissione della pronuncia sull&#8217;an rispetto a quella sul quantum debeatur.</p>
<p>4.2.2. &#8211; Infondata nel resto perche&#8217; la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l&#8217;accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l&#8217;accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione e&#8217; consentito di negare la sussistenza del danno, senza che cio&#8217; comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull&#8217;an (fra le tante, Cass. nn. 15335/12, 21428/07, 16123/06, 6257/02 e S.U. 8545/93).</p>
<p>5. &#8211; La sentenza n. 965/06 va cassata nei limiti anzi detti, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere la controversia si atterra&#8217; al seguente principio di diritto: &#8220;in tema di innovazioni ai sensi dell&#8217;articolo 1067 cpv. c.c., il proprietario del fondo servente puo&#8217; porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l&#8217;utilitas della servitu&#8217;, nell&#8217;accezione piu&#8217; lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodita&#8217; d&#8217;uso. Pertanto, in materia di servitu&#8217; di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un&#8217;innovazione vietata non di per se&#8217;, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilita&#8217; di transito ovvero a ridurne la comodita&#8217; di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentite dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu&#8217;&#8221;.</p>
<p>6. &#8211; Il giudice di rinvio provvedera&#8217; anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell&#8217;articolo 385 c.p.c., comma 3.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza n. 965/06, respinto il primo ed assorbito il quarto, rigetta il ricorso contro la sentenza n. 1720/06, cassa la sentenza n. 965/06 in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6826</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[cancello automatico]]></category>
		<category><![CDATA[chiavi]]></category>
		<category><![CDATA[citofono]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può installare un cancello automatico su di un altrui fondo? Se sì a quali condizioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19888/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 753/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Prato, con sentenza 19.4.2002 ha rigettato la domanda possessoria proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del condominio (OMISSIS), ritenendo che l&#8217;installazione, da parte del convenuto, di un cancello sul proprio fondo, gravato di servitu&#8217; di passaggio, a favore di quello degli attori, non avesse costituito aggravio, se non minimo e compensato dal beneficio della sicurezza che l&#8217;opera aveva apportato, stante la consegna di chiavi e di telecomando, la non eccessiva distanza dalla via pubblica e l&#8217;uso non implicante frequenti contatti con visitatori (deposito e taverna). La Corte di appello di Firenze, con sentenza 753/2005, in riforma ha accolto la domanda possessoria, disponendo l&#8217;installazione a cura e spese dell&#8217;appellato di un campanello elettrico con citofono e richiamando la giurisprudenza di legittimita&#8217; che ravvede un aggravamento della servitu&#8217; di passaggio tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l&#8217;esercizio con le stesse modalita&#8217;. La consegna delle chiavi e del telecomando non erano sufficienti. Ricorre il condominio (OMISSIS) con tre motivi, resistono le controparti. All&#8217;udienza del 25.6.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso, adempimento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta nullita&#8217; della sentenza ai sensi dell&#8217;articolo 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo posto che nella prima si afferma che, poiche&#8217; non e&#8217; dato sapere se l&#8217;edificio dei ricorrenti gia&#8217; disponesse di citofono, le opere che il condominio dovra&#8217; eseguire saranno limitate al collegamento del nuovo impianto con l&#8217;interno del fabbricato, restando a carico degli appellanti l&#8217;eventuale installazione, ivi di un impianto citofonico, mentre nel secondo si dispone che l&#8217;appellato installi, a lato del cancello, ed a sua cura e spese, un campanello elettrico, con citofono, collegandolo all&#8217;interno dell&#8217;edificio degli appellanti.</p>
<p>I controricorrenti replicano che il contrasto non esiste in quanto la condanna si sostanzia nell&#8217;installazione a cura e spese del condominio a lato del cancello di un campanello con citofono collegato con l&#8217;interno dell&#8217;edificio degli appellanti, i quali avranno invece onere di dotare l&#8217;interno di un citofono collegato con quello esterno, proprio perche&#8217; non era dato sapere se detto edificio gia&#8217; disponesse di citofono.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1030, 1064 e 1067 c.c., del principio &#8220;servitus in facendo consistere nequit&#8221; e vizi di motivazione.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., e articolo 57 disp. att. in ordine ai criteri di liquidazione delle spese.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>In ordine al primo motivo il contrasto e&#8217; solo apparente sia in relazione a quanto dedotto in risposta dai controricorrenti sia perche&#8217; chiaramente si dispone che l&#8217;appellato, a sue cure e spese, installi, a lato del cancello, un campanello elettrico con citofono, collegandolo all&#8217;interno degli edifici, restando a carico degli appellanti l&#8217;eventuale installazione ivi (cioe&#8217; all&#8217;interno) di un impianto citofonico.</p>
<p>In ordine al secondo motivo non pertinente sembra il richiamo a noti principi in tema di servitu&#8217;, peraltro questioni nuove, rispetto ad una controversia possessoria per la quale correttamente la sentenza ha fatto riferimento alle modalita&#8217; di esercizio del possesso riguardo all&#8217;uso di fatto esplicato dal possessore nell&#8217;anno antecedente allo spoglio ed alla non contestazione della fattispecie.</p>
<p>Proprio in tema di collocazione del cancello con consegna delle chiavi (e/o del telecomando) la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha, con indirizzo ormai consolidato, statuito che bisogna contemperare l&#8217;esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitu&#8217; (Cass. n. 27.1.2004 n. 1426, Cass. n. 20.6.2000 n. 8394, Cass. n. 18.2.2000 n. 1825, etc.), con particolare riferimento a possibili visitatori, che non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficolta&#8217;.</p>
<p>Nella specie la riforma della sentenza in appello e la previsione di installare un campanello con citofono sembra una soluzione ragionevole conforme al citato indirizzo giurisprudenziale, tanto piu&#8217; che le massime citate dal ricorrente si ritorcono contro in relazione all&#8217;inesistenza dello spoglio quando in fatto sia possibile continuare il possesso corrispondente alla servitu&#8217; di passaggio.</p>
<p>Ne&#8217; e&#8217; denunciabile, in sede di legittimita&#8217;, l&#8217;apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita&#8217; degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso tutelabile ove, come nel caso, la motivazione sia congruamente logica e giuridicamente corretta.</p>
<p>Alla cassazione della sentenza si puo&#8217; giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>Quanto al terzo motivo se ne rileva la genericita&#8217; e la carenza di interesse perche&#8217; non si deduce una violazione delle tariffe ed un pregiudizio concreto ma la mancata indicazione dei criteri mentre il Giudice non e&#8217; onerato, in caso di mancata produzione della nota spese, dell&#8217;indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione (Cass. 28.2.2012 n. 3023).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23839</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-21-dicembre-2012-n-23839/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[coatta]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Se è costituita una servitù di passaggio ma il fondo dominante diviene accessibile dalla pubblica via, la servitù permane?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine di pag. 2 del ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 676 della Corte di appello di Venezia, depositata il 20 aprile 2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le difese svolte dall&#8217;Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti;<br />
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), proprietario di un fondo in Comune di Torre di Mosto, convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del fondo confinante, chiedendo che fosse dichiarata estinta la servitu&#8217; di passaggio costituita a favore del fondo dei convenuti ed a carico del proprio con l&#8217;atto di compravendita del (OMISSIS), deducendo che, essendo stata costruita una strada pubblica a fianco del fondo dominante, esso non poteva piu&#8217; considerarsi intercluso.</p>
<p>I convenuti si costituirono in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della richiesta della controparte, la sua condanna al pagamento dell&#8217;indennita&#8217; dovuta ed al risarcimento dei danni corrispondenti al deprezzamento del loro immobile per effetto della estinzione della servitu&#8217;.</p>
<p>Esaurita l&#8217;istruttoria anche mediante una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il Tribunale di Venezia rigetto&#8217; la domanda dell&#8217;attore, ma la relativa decisione, impugnata dal (OMISSIS), fu riformata dalla Corte di appello che, con sentenza n. 676 del 20 aprile 2006, ritenendo fondata la sua domanda, dichiaro&#8217; l&#8217;estinzione del diritto di servitu&#8217; di passaggio e rigetto&#8217; le domande riconvenzionali dei convenuti, che condanno&#8217; al pagamento delle spese di lite. La Corte veneziana motivo&#8217; la decisione affermando che nel caso di specie era applicabile la disposizione di cui all&#8217;articolo 1055 cod. civ., atteso che la servitu&#8217; in questione, essendo stata costituita in ragione della interclusione del fondo dominante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, aveva conservato la natura di servitu&#8217; coattiva, anche se costituita con contratto; che risultava provato e non contestato che lo stato di interclusione del fondo dominante era venuto meno, per essere stata costruita una strada pubblica su un lato della proprieta&#8217; dei convenuti; che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza, indicata dal consulente tecnico d&#8217;ufficio e valorizzata dal primo giudice, che il fondo dei convenuti, in ragione della sua capacita&#8217; edificatoria, avrebbe potuto in futuro essere diviso in due lotti, con conseguente mantenimento della necessita&#8217; di utilizzare la servitu&#8217; per uno di essi, dal momento che l&#8217;indagine relativa alla sussistenza della interclusione doveva prendere in considerazione il fondo dominate nella sua unita&#8217; e non gia&#8217; in ragione di parti di esso; che l&#8217;indennita&#8217; di cessazione della servitu&#8217; il cui pagamento era stato chiesto dagli appellati non era dovuta, atteso che l&#8217;atto di costituzione della servitu&#8217; non aveva previsto a loro carico il pagamento di alcun compenso; che anche la domanda da loro proposta di risarcimento dei danni era infondata, non potendosi ravvisare nella condotta dell&#8217;attore alcun fatto illecito.</p>
<p>Per la cassazione di questa decisione, notificata il 26 settembre 2006, (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto notificato il 23 novembre 2006, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e degli articoli 1027, 1028, 1055 e 1074 cod. civ., nonche&#8217; omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, assumendo che la Corte di appello non ha debitamente valutato tutte le risultanze di causa ed ha omesso di motivare in modo compiuto il proprio convincimento. In particolare, il giudice distrettuale non ha considerato che, come emerso dalla consulenza tecnica d&#8217;ufficio, avendo i convenuti costruito il loro immobile con caratteristiche tali da adeguarlo alla servitu&#8217; di passaggio, vale a dire con la facciata principale, il fronte e l&#8217;uscio rivolto verso l&#8217;unica via di accesso esistente, l&#8217;estinzione della servitu&#8217; ed il conseguente uso esclusivo della strada pubblica poi costruita, in quanto ubicata sul retro, rendeva non solo piu&#8217; incomodo l&#8217;accesso alla loro abitazione, ma ne deprezzava altamente il valore. L&#8217;omessa valutazione di tale situazione si e&#8217; inoltre riverberata nella violazione delle norme in materia di servitu&#8217;, le quali tutelano il fondo dominante in relazione a qualsiasi utilitas che esso sia in grado di trarne dalla servitu&#8217;, nozione da intendersi comprensiva di qualsiasi vantaggio, anche non solo economico, del fondo dominante, compresa la maggiore amenita&#8217;, tanto piu&#8217; che nel caso di specie la servitu&#8217; era stata costituita con contratto e non in via coattiva. Proprio tale circostanza avrebbe invero dovuto indurre il giudice di merito a considerare l&#8217;entita&#8217; qualitativa e quantitativa che complessivamente il fondo dominante ricavava dalla servitu&#8217;, e non limitarsi a considerare solo l&#8217;interclusione.</p>
<p>Sotto altro aspetto si deduce l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza impugnato per non avere ritenuto che le servitu&#8217; volontarie, a differenza di quelle coattive, non si estinguono con il venir meno della necessita&#8217; per cui sono state imposte, ma si estinguono solo con il cessare dell&#8217;utilitas, come sopra considerata.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto alla questione, logicamente preliminare, della applicabilita&#8217; nella fattispecie concreta della disposizione dell&#8217;articolo 1055, che prevede, nel caso di servitu&#8217; di passaggio coattivo, l&#8217;estinzione della servitu&#8217; nel caso in cui cessi l&#8217;interclusione del fondo dominante, la soluzione accolta dalla Corte veneziana merita di essere condivisa, essendo conforme al costante orientamento di questa Corte, confortato anche dalla prevalente dottrina, secondo cui la servitu&#8217; costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente applicazione della corrispondente disciplina normativa, laddove risulti che sussistano le condizioni di legge per la costituzione della servitu&#8217; coattiva e l&#8217;intenzione delle parti di costituire la servitu&#8217; al fine di soddisfare la medesima esigenza, mediante assoggettamento del fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitu&#8217; coattiva (Cass. n. 6595 del 1988, a proposito della servitu&#8217; costituita per testamento; Cass. n. 3386 del 1981; Cass. n. 66 del 1978; nello stesso senso: Cass. n. 4241 del 2010; Cass. n. 4533 del 1990). Questo indirizzo merita di essere confermato, dovendosi rilevare che la presenza della fonte contrattuale interessa il modo con cui la servitu&#8217; e&#8217; costituita, ma non la sua sostanza e natura, e che la disciplina in materia di servitu&#8217; coattiva, nel riconoscere al proprietario del fondo, in presenza delle condizioni richieste, il diritto potestativo di costituzione della servitu&#8217;, precisa che essa puo&#8217; essere costituita sia per contratto che per sentenza (articolo 1032 cod. civ., comma 1), previsione che esclude che la presenza del contratto integri un elemento certo per escludere, per cio&#8217; stesso, l&#8217;applicabilita&#8217; della disciplina dettata per le servitu&#8217; coattive.</p>
<p>Nel caso di specie la Corte distrettuale e&#8217; pervenuta alla conclusione accolta osservando, in fatto, che con l&#8217;atto pubblico notarile del (OMISSIS) la servitu&#8217; di cui si discute era stata costituita proprio in ragione dell&#8217;interclusione del fondo di proprieta&#8217; dei convenuti ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la decisione impugnata si sottrae non solo al vizio denunziato di violazione di legge, essendo in linea con l&#8217;indirizzo interpretativo sopra evidenziato, ma anche a quello di vizio di motivazione, apparendo il relativo accertamento sostenuto da un diretto riferimento al titolo contrattuale.</p>
<p>Parimenti infondata e&#8217; la censura secondo cui il giudice di merito, nel dichiarare estinto il diritto di servitu&#8217; per la cessata interclusione del fondo dominante, non avrebbe considerato appieno tutti i vantaggi (la c.d. utilitas) che esso traeva dalla servitu&#8217; medesima.</p>
<p>L&#8217;argomentazione difensiva non merita accoglimento in quanto, in tema di servitu&#8217; prediali, la nozione di utilitas del fondo dominante va commisurata alla limitazione del diritto di proprieta&#8217; del fondo servente, quale esso risulta dal titolo (Cass. n. 10370 del 1997; Cass. n. 499 del 1970). Essa, pertanto, non coincide con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto della servitu&#8217; e che risulta funzionale alla limitazione del diritto sul fondo servente. Tale conclusione discende dalla stessa nozione di servitu&#8217; accolta dal codice, che all&#8217;articolo 1027, nel solco della tradizione romanistica, precisa che &#8220;la servitu&#8217; consiste nel peso imposto sopra un fondo per l&#8217;utilita&#8217; di un altro fondo appartenente a diverso proprietario&#8221;, stabilendo cosi&#8217; una correlazione tra il peso, vale a dire la limitazione del diritto di proprieta&#8217; del fondo servente, e l&#8217;utilitas del fondo dominante. Nel caso di specie, in cui risulta incontestato che il contratto del (OMISSIS) aveva costituito un diritto di servitu&#8217; avente ad oggetto il passaggio sul fondo dominate e non altro, la c.d. utilitas a vantaggio di quest&#8217;ultimo corrispondeva pertanto e si risolveva interamente nel diritto di transito. Esatta appare pertanto la conclusione fatta propria dalla Corte veneziana, che ha dichiarato l&#8217;estinzione della servitu&#8217; coattiva per cessata interclusione del fondo, avendo riguardo alla sola utilita&#8217; costituita dal passaggio sul fondo dominante.</p>
<p>Ne deriva, altresi&#8217;, che i pregiudizi alla loro proprieta&#8217; lamentati dai ricorrenti hanno natura e consistenza di mero fatto, non apparendo riconducibili alla lesione o compressione di alcun loro diritto.</p>
<p>Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1053 e 1055 cod. civ., ed omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto a carico degli appellati l&#8217;indennita&#8217; dovuta per l&#8217;estinzione della servitu&#8217;, espressamente prevista dall&#8217;articolo 1055 citato. Il rilievo con cui il giudice di appello ha motivato tale rigetto, per non essere stato previsto, in sede di costituzione della servitu&#8217;, alcun compenso a carico del fondo dominante e&#8217; errato, atteso che, se e&#8217; vero che nel contratto che ha costituito la servitu&#8217; manca una previsione specifica al riguardo, tuttavia la sua previsione ha certamente influito nella valutazione del valore dei due immobili e quindi nel loro prezzo di acquisto. Si aggiunge, inoltre, che il danno subito dai convenuti per effetto della cessazione della servitu&#8217; e&#8217; stato affermato e riconosciuto anche dalla consulenza tecnica d&#8217;ufficio, sia pure in misura inferiore al reale deprezzamento commerciale della loro proprieta&#8217;.</p>
<p>Il mezzo e&#8217; infondato.</p>
<p>L&#8217;articolo 1055 cod. civ., condiziona il diritto all&#8217;indennita&#8217; in favore del proprietario del fondo dominante che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo alla circostanza che, in sede di costituzione di servitu&#8217;, egli aveva corrisposto un compenso per il peso imposto sul fondo altrui. La norma codicistica qualifica infatti l&#8217;obbligo del proprietario del fondo servente in termini di &#8220;restituzione&#8221;, vocabolo il cui significato e&#8217; univoco nell&#8217;indicare che tale soggetto e&#8217; tenuto a questa prestazione solo se ed in quanto abbia ricevuto, al momento della costituzione della servitu&#8217;, uno specifico e determinato compenso.</p>
<p>Nel caso di specie e&#8217; del tutto pacifico in causa che il contratto che costitui&#8217; la servitu&#8217; non previde in favore del proprietario del fondo servente alcun compenso, ne&#8217; che comunque vi fu una qualsiasi erogazione a tale titolo da parte dei titolari del fondo dominante. La decisione della Corte di appello appare pertanto corretta.</p>
<p>Questa conclusione non appare smentita dal rilevo degli odierni ricorrenti, secondo cui la previsione di tale compenso si troverebbe per cosi&#8217; dire celata nelle clausole del contratto di cessione dei terreni e di contestuale costituzione della servitu&#8217; che ne avevano determinato rispettivamente il valore e quindi quantificato il loro prezzo. L&#8217;argomentazione, non solo e&#8217; generica, non indicando il ricorso nemmeno a quanto ammonterebbe tale compenso, ed indimostrata, basandosi su presunzione del tutto teoriche ed astratte, ma altresi&#8217; irrilevante di per se stessa, atteso che, per le ragioni sopra esposte, di obbligo di restituzione puo&#8217; parlarsi solo nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia ricevuto una specifica erogazione per compensare il peso costituito sopra il proprio fondo.</p>
<p>La censura che lamenta il mancato riconoscimento dei danni subiti dai ricorrenti per il diminuito valore commerciale del loro immobile conseguito alla dichiarazione di estinzione del loro diritto di servitu&#8217; si dichiara assorbita in ragione del rilievo svolto in sede di esame del primo motivo, che ha riconosciuto a tali pregiudizi natura di mero fatto. La doglianza appare comunque inammissibile, in quanto non viene confutata la rado della decisione impugnata che ha respinto la relativa pretesa risarcitoria per non potersi ravvisare nella condotta del (OMISSIS) alcun comportamento contro ius.</p>
<p>Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa ed illogica motivazione con riguardo alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, assumendo che il giudice di appello non ha tenuto conto che essi erano risultati vittoriosi in primo grado e che quanto meno sussistevano tutti i presupposti perche&#8217; il giudice dichiarasse la compensazione delle spese.</p>
<p>Il mezzo e&#8217; manifestamente infondato, avendo il giudice di appello seguito, nella regolamentazione delle spese di giudizio, il criterio legale della soccombenza, il quale, e&#8217; opportuno precisare, va inteso ed applicato con riferimento all&#8217;esito complessivo della lite e non in relazione ai diversi gradi di giudizio (Cass. n. 19880 del 2011; Cass. n. 4778 del 2004).</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto.</p>
<p>Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, per il principio di soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15621/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in</p>
<p>(OMISSIS)&#8221;Lotto&#8221; A/7&#8243; alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), cito&#8217; (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche&#8217; fosse accertata e dichiarata l&#8217;inesistenza di qualunque servitu&#8217; di passaggio in favore di detto locale &#8211; condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).</p>
<p>Nella resistenza dello (OMISSIS) l&#8217;adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.</p>
<p>La Corte del merito argomento&#8217; la propria decisione osservando &#8211; per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita&#8217;: a &#8211; che non era fondata la censura di nullita&#8217; della sentenza per omessa citazione della consorte dell&#8217;appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda &#8211; da qualificarsi come negatoria servitutis &#8211; non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b &#8211; che la sentenza di primo grado, nell&#8217;accertare l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell&#8217;uso del medesimo &#8211; da parte dell&#8217;appellante &#8211; a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l&#8217;originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu&#8217; di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l&#8217;argomentazione &#8211; riportata nella descrizione del fatto che precede &#8211; adottata dalla Corte del merito per respingere l&#8217;analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione &#8211; che formera&#8217; oggetto del terzo motivo di ricorso &#8211; contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all&#8217;utilizzo del cortile comune, dall&#8217;altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l&#8217;apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi&#8217; nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita&#8217; fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita&#8217; della presenza in causa del comproprietario.</p>
<p>1/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo &#8211; in parte qua &#8211; siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto&#8217; alcun provvedimento che avrebbe inciso &#8211; in senso ripristinatorio o demolitivo &#8211; su una preesistente realta&#8217; di fatto; la &#8220;precisazione&#8221; dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni &#8211; in merito alla persistenza del diritto all&#8217;uso della cosa comune (che all&#8217;evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu&#8217;) non costituiva puntello logico essenziale alla gia&#8217; di per se&#8217; condivisibile decisione;</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche&#8217; degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche&#8217; il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall&#8217;analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell&#8217;indicata servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).</p>
<p>2/a &#8211; Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche&#8217;, censurandosi l&#8217;interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu&#8217; in re aliena, non si e&#8217; addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita&#8217; la ricostruzione della volonta&#8217; contrattuale; dall&#8217;altro perche&#8217; non e&#8217; specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell&#8217;impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza &#8211; da cui il vizio di violazione di legge &#8211; come neppure perche&#8217; lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta&#8217; processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell&#8217;appello; la censura infine e&#8217; carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;</p>
<p>2/b &#8211; Del tutto nuovo &#8211; eppertanto inammissibile &#8211; e&#8217; il prospettato acquisto per usucapione dell&#8217;indicata servitu&#8217; &#8211; cfr. fol 21 del ricorso.</p>
<p>3 &#8211; Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., assumendosi l&#8217;esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e&#8217; inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.</p>
<p>4 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.</p>
<p>Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4336</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazioni]]></category>
		<category><![CDATA[migliorie]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[servitù prediale]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento di servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può trasferire una servitù prediale da un punto all'altro del fondo servente? Per quali motivazioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10420-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 360/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che venisse accertato il suo diritto di chiedere lo spostamento del luogo ove in passato veniva esercitata la servitu&#8217; di passo pedonale e carraio da parte dei convenuti sul mappale (OMISSIS), foglio 11 del Comune di (OMISSIS), e dichiarare in conseguenza che in futuro la servitu&#8217; sarebbe dovuta esercitarsi sul nuovo tracciato proposto o eventualmente stabilito dal CTU.</p>
<p>L&#8217;attore sosteneva di avere l&#8217;esigenza di recintare parzialmente la sua proprieta&#8217; e che aveva offerto ai convenuti di spostare il percorso al di la del pozzo esistente sul mappale (OMISSIS). Pur in mancanza di una accettazione aveva preso l&#8217;iniziativa di recintare. Era stata, quindi, esercitata l&#8217;azione di spoglio, che aveva portato a un ordine di rimozione dell&#8217;ostacolo (poi effettivamente rimosso).</p>
<p>I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la pretesa avversaria, deducendo che non era stato provato che il tracciato originario impedisse di effettuare i lavori e comunque mancavano le condizioni previste dalla norma.</p>
<p>Con sentenza n. 517/2002 il Tribunale di Voghera accoglieva la domanda di trasferimento della servitu&#8217; di transito in favore degli attuali convenuti sul tratto posto alla sinistra del pozzo, cosi&#8217; come meglio individuato nella planimetria redatta dal geometra (OMISSIS), tecnico del (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza dep. il 16 febbraio 2006 la Corte di appello di Milano rigettava l&#8217;impugnazione proposta dai convenuti.</p>
<p>Nel ritenere la esistenza dei requisiti previsti per il trasferimento del luogo di esercizio della servitu&#8217;, i Giudici rilevavano che la necessita&#8217; di effettuare la recinzione dedotta dall&#8217;attore rientrava nella previsione di cui all&#8217;articolo 1068 cod. civ., che attribuisce al proprietario del fondo servente il diritto allo spostamento della servitu&#8217; nel caso in cui lo stesso intenda effettuare lavori, riparazioni o miglioramenti, non essendo in tal caso necessaria l&#8217;insorgenza di nuove situazioni o circostanze come invece nell&#8217;ipotesi della maggiore gravosita&#8217; della servitu&#8217;.</p>
<p>D&#8217;altra parte, era ritenuto che il nuovo passaggio fosse ugualmente comodo. Dopo avere rilevato che gli appellanti non potevano trarre alcun elemento dall&#8217;atto di costituzione della servitu&#8217; che non determinava il luogo di esercizio, il tracciato accolto dal Tribunale sostituiva con un percorso a curva un tracciato rettilineo, che aveva una pendenza di circa il 20%: l&#8217;inserimento di una curva, con percorso piu&#8217; lungo, al posto di un tracciato rettilineo comportava la riduzione della pendenza della strada, in tal modo rendendo piu&#8217; agevole il passaggio, anche con mezzi moderni. Quanto ai rilievi del tecnico degli appellanti, il fatto che le pendenze del nuovo tracciato fossero relativamente uniformi riguardava la materiale esecuzione dell&#8217;opera a regola d&#8217;arte e non il punto di diritto in ordine alla spostabilita&#8217; del passaggio; le risultanze della CTU, definite scarne e non chiarissime, non escludevano lo spostamento del passaggio e la sua non onerosita&#8217;, anzi suggerivano tale spostamento, anche se in posizione intermedia rispetto tra quella esistente e quella proposta. Era esclusa la dedotta contraddittorieta&#8217; della sentenza impugnata, che aveva integrato con gli apporti del tecnico di parte il nucleo centrale dell&#8217;elaborato del consulente d&#8217;ufficio.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sette motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.1. &#8211; Il primo motivo censura la decisione gravata che non si era pronunciata sull&#8217;eccezione svolta dagli appellanti circa la mancanza di dati, modalita&#8217; e criteri progettuali tecnici relativi al percorso della servitu&#8217; offerto in sostituzione di quello esistente, elementi necessari per verificare la effettiva praticabilita&#8217; dello stesso.</p>
<p>1.2. &#8211; Il secondo motivo deduce che l&#8217;attore non aveva assolto l&#8217;onere probatorio a lui incombente circa dati, modalita&#8217; e criteri progettuali tecnici relativi al percorso della servitu&#8217; offerto in sostituzione di quello esistente. Con l&#8217;appello era stato dedotto che il ctu non aveva indicato i criteri attuativi del percorso, con riferimento alla larghezza, al dislivello e alla pendenza.</p>
<p>1.3.- Il terzo motivo censura la sentenza laddove, nell&#8217;affermare che il titolo costitutivo non aveva determinato il luogo di esercizio della servitu&#8217;, aveva preso in esame d&#8217;ufficio, in violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., una questione che non aveva formato oggetto di domanda o eccezione, tenuto che con l&#8217;azione proposta l&#8217;attore aveva riconosciuto il diritto cosi&#8217; come esercitato dai convenuti; eventualmente, ove fosse stata ritenuta l&#8217;incertezza del luogo originario della servitu&#8217;, non si sarebbe dovuto applicare l&#8217;articolo 1068 ma semmai l&#8217;articolo 1065 cod. civ..</p>
<p>1.4.- Il quarto motivo censura la sentenza la quale, nel fare riferimento alla esigenza di effettuare i miglioramenti, aveva fatto un generico cenno al diritto di proprieta&#8217; senza alcun riferimento a fatti concreti e specifici, che invece sarebbe stato necessario, tenuto conto che la servitu&#8217; costituisce di per se&#8217; una diminuzione della proprieta&#8217;: la carenze motivazionali non erano superate neppure con il riferimento alla superficie da recintare, giudicata limitata ma significativa, senza peraltro chiarire perche&#8217; fosse stata considerata tale , non essendo stati indicati i dati della lunghezza del percorso ne&#8217; i confini di detta superficie. D&#8217;altra parte, non ricorreva il necessario presupposto del fatto sopravvenuto rispetto al momento in cui fu creata la servitu&#8217;, tenuto conto che la casa di abitazione risultava gia&#8217; recintata ed irrilevante doveva considerarsi il successivo acquisto da parte dell&#8217;attore, mentre non erano emerse mutate o rinnovate esigenze dell&#8217;agricoltura.</p>
<p>La Corte non aveva motivato in ordine alla comparazione fra l&#8217;interesse a recintare e quello relativo al mantenimento della servitu&#8217; agricola. 1.5. &#8211; Il quinto motivo censura la sentenza laddove, nel ritenere che il nuovo percorso fosse piu&#8217; agevole di quello preesistente che presentava un dislivello del 20%, aveva fatto riferimento alla presenza di una curva sostitutiva del tracciato rettilineo, senza peraltro fare alcun cenno alla lunghezza della curva ne&#8217; a quella del nuovo percorso; successivamente, aveva peraltro fatto riferimento all&#8217;esistenza di due curve anziche&#8217; di una.</p>
<p>La Corte, avendo quindi ritenuto uniformi i due percorsi, avrebbe dovuto conseguentemente ritenere impraticabile anche il secondo, cosi&#8217; come aveva ritenuto il primo. Il tecnico degli appellanti non aveva affatto ritenuto uniformi le pendenze, avendo evidenziato la impraticabilita&#8217; con automezzi del nuovo passaggio; il ctu aveva accertato la pendenza del 20% del tracciato da abbandonare, che aveva la lunghezza di metri 10. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la pendenza e&#8217; elemento decisivo perche&#8217; incide sulla praticabilita&#8217; del percorso, non assumendo alcun rilievo se l&#8217;esecuzione sia o meno a regola d&#8217;arte; ribadisce la insufficienza della motivazione laddove non vi e&#8217; alcun riferimento ai dati della pendenza progettuali realizzativi, non avendo la Corte sottoposto a esame l&#8217;intero contenuto della consulenza d&#8217;ufficio, quella di parte attrice ne&#8217; le eccezioni degli appellanti: in entrambi gli elaborati mancavano i dati essenziali del percorso sul quale trasferire la servitu; la sentenza riferiva la pendenza del percorso da sostituire ma non quello del nuovo passaggio. La minore lunghezza del nuovo percorso, quale emergeva dalle fotografie, comportava una pendenza maggiore di quella del passaggio da abbandonare con conseguente impraticabilita&#8217;.</p>
<p>1.6.- Il sesto motivo censura la sentenza impugnata laddove, nel ritenere che la decisione di primo grado si era fondata sulla consulenza integrata dagli apporti tecnici del perito di parte, non aveva considerato che il Tribunale si era basato esclusivamente sulla consulenza tecnica d&#8217;ufficio. La motivazione della sentenza di appello era contraddittoria, perche&#8217;, da un lato, aveva ritenuto incomprensibile la consulenza e, poi, ne aveva posto il nucleo centrale a fondamento della decisione; carente, non specificando i termini di integrazione dei due elaborati ne&#8217; i contenuti concreti della relazione di ufficio e di quella di parte.</p>
<p>1.7.- Il settimo motivo denuncia la omessa pronuncia in ordine all&#8217;istanza di rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio che, in via subordinata, era stata formulata con l&#8217;atto di appello.</p>
<p>2.1. &#8211; Il primo, il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>Le doglianze criticano la decisione impugnata laddove la stessa, nell&#8217;accogliere la domanda di spostamento della servitu&#8217;, aveva ritenuto sussistente il requisito della uguale comodita&#8217; del nuovo tracciato secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 1068 cod. civ. Ed invero, nel giungere a tale conclusione, la Corte di appello, esaminando la consulenza tecnica e quella di parte attrice, ha accertato che: il nuovo tracciato era risultato piu&#8217; agevole del precedente &#8211; che aveva una pendenza del 20% &#8211; atteso che presentava una curva al posto del percorso rettilineo ed era di lunghezza maggiore del preesistente; ha chiarito che, per quel che riguardava le pendenze &#8211; relative al nuovo tracciato e ritenute relativamente uniformi &#8211; si trattava di una questione tecnica che concerneva la materiale esecuzione a regola d&#8217;arte del tracciato ma non incideva sulla praticabilita&#8217; o idoneita&#8217; del nuovo passaggio e quindi sulla trasferibilita&#8217; o meno del passaggio &#8211; che evidentemente costituiva il thema decidendum &#8211; avendo in precedenza affermato &#8211; come accennato &#8211; che il nuovo percorso, di lunghezza maggiore rispetto al precedente presentava una pendenza inferiore,tale da consentire il passaggio anche con mezzi moderni: e&#8217; da escludere che i Giudici abbiano compiuto un giudizio di uniformita&#8217; delle pendenze fra il primo e il secondo tracciato, come invece sostenuto dai ricorrenti. Orbene, di fronte a tali accertamenti di fatto, che sono immuni da vizi di motivazione, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l&#8217;acquisizione al processo di elementi di prova, da cui fosse con certezza emersa la circostanza che il nuovo tracciato sarebbe meno agevole del precedente o addirittura impraticabile, denunciandone il mancato esame: il ricorso al riguardo difetta di autosufficienza, non essendo indicati specificamente tali risultanze probatorie, e in particolare non sono riportati i passi salienti della consulenza tecnica di parte degli appellanti ne&#8217; di quella di parte attorea, che e&#8217; stata posta a base delle decisione a integrazione della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, avendo correttamente i Giudici &#8211; nell&#8217;ambito della valutazione delle risultanze processuali &#8211; posto a base della decisione quegli elementi di fatto che avevano loro consentito di verificare che il nuovo tracciato era risultato piu&#8217; agevole del precedente.</p>
<p>Per quel che riguarda la omessa pronuncia di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio la decisione, che puo&#8217; essere anche implicita, non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217; qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie gia&#8217; acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>In realta&#8217;, le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruita&#8217; dell&#8217;iter logico giuridico seguito dalla sentenza, atteso che non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l&#8217;erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non puo&#8217; risolversi nella denuncia della difformita&#8217; della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 cit., la (dedotta) erroneita&#8217; della decisione non puo&#8217; basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell&#8217;ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed e&#8217; sottratta al controllo di legittimita&#8217; della Cassazione che non puo&#8217; esaminare e valutare gli atti processuali.</p>
<p>In particolare, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento o di una prova, va rilevato che il ricorrente ha l&#8217;onere, a pena di inammissibilita&#8217; del motivo di censura, di dimostrare la decisivita&#8217; della censura, nel senso che occorre provare la certezza e non la probabilita&#8217; che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.</p>
<p>2.2.- Il terzo motivo va disatteso.</p>
<p>Il ricorrente e&#8217; carente di interesse a censurare il riferimento alla mancata indicazione nell&#8217;atto divisionale del luogo di esercizio della servitu&#8217;, trattandosi di affermazione meramente incidentale e, come tale, priva di valore decisorio.</p>
<p>4.- Il quarto motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 1068 cod. civ., mentre la maggiore gravosita&#8217; dell&#8217;esercizio della servitu&#8217; per il fondo servente &#8211; quale ragione della richiesta di spostamento &#8211; deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione della stessa servitu&#8217;, deve escludersi &#8211; come correttamente ritenuto dai Giudici di appello &#8211; che tale requisito sia previsto anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia la effettiva e obiettiva esigenza di effettuare lavori, riparazioni o miglioramenti del fondo. Al riguardo, occorre, innanzitutto precisare che tali facolta&#8217;, rientrando nell&#8217;esercizio del diritto del proprietario, sono consentite al titolare del fondo servente nel quadro del contemperamento delle opposte esigenze, secondo il principio che il bisogno del fondo dominante deve essere soddisfatto con il minor aggravio del fondo servente, ex articolo 1065 cod. civ..</p>
<p>Orbene, a stregua della dizione letterale dell&#8217;articolo 1068 cod. civ., soltanto nella prima ipotesi (&#8220;se l&#8217;originario esercizio e&#8217; divenuto piu&#8217; gravoso per il fondo servente&#8230;.&#8221;) il legislatore ha fatto specifico riferimento alla necessaria comparazione fra la situazione esistente al momento della costituzione e quella esistente al momento in cui si chiede lo spostamento, dovendo percio&#8217; escludersi che l&#8217;esigenza del proprietario del fondo servente di effettuare lavori, riparazioni o miglioramenti del fondo medesimo debba essere determinata da circostanze sopravvenute.</p>
<p>Nella specie, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, la Corte ha ravvisato l&#8217;esigenza dei lavori e dei miglioramenti nella maggiore sicurezza che la recinzione della proprieta&#8217; avrebbe comportato e per la cui realizzazione si sarebbe reso necessario utilizzare una superficie significativa di mq. 20.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
<p>Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 novembre 2012, n. 21127</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 21:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[formalità]]></category>
		<category><![CDATA[rinuncia]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Di che formalità vi è bisogno per rinunciare ad una servità?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27682-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1532/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; in subordine rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi ai Tribunale di Torre Annunziata, sez dist. di Gragnano, (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare a ripristinare la servitu&#8217; di passaggio eliminando l&#8217;occlusione che impediva l&#8217;accesso alla loro proprieta&#8217;, nonche&#8217; per rimuovere la serratura apposta al cancello di ingresso al cortile comune oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che il cortile non era comune ma di loro esclusiva proprieta&#8217;; assumevano, inoltre, che a seguito della transazione per notaio (OMISSIS), in data 22.5.1980, la servitu&#8217; di passaggio attraverso il vano cucina non aveva piu&#8217; ragione di esistere.</p>
<p>Con sentenza depositata il 5.9.2003 il Tribunale condannava i convenuti a rimuovere gli ostacoli frapposti alla servitu&#8217; di passaggio attraverso la cucina a piano terra di loro proprieta&#8217; e, per il resto, rigettava la domande relative alla corte comune ed al risarcimento del danno.</p>
<p>Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo, altresi&#8217;, appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento del loro diritto di comproprieta&#8217; del cortile ed in ordine al rigetto della domanda risarcitoria. Sostenevano gli appellanti che le controparti, avevano realizzato un nuovo accesso alle loro proprieta&#8217;, concordando, con detto atto di transazione, la modifica della servitu&#8217; di passaggio fino ad allora esistente, rinunciandovi e contestualmente trasferendo la servitu&#8217; sul diverso ingresso.</p>
<p>Con sentenza depositata il 15.3.2006 la Corte d&#8217;appello di Napoli rigettava l&#8217;appello principale e quello incidentale compensando interamente tra le parti le spese del grado. Osservava la Corte di merito, per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimita&#8217;, che l&#8217;atto di transazione specificava le concessioni fatte dai (OMISSIS) ai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) dietro pagamento di un corrispettivo, senza alcun riferimento all&#8217;asserita &#8220;rinuncia&#8221; della servitu&#8217; di passaggio attraverso la cucina degli appellanti; peraltro, trattandosi della soppressione e/o modifica di diritti reali, occorreva una rappresentazione certa mediante forma scritta.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo articolato sotto tre diversi profili, seguito dalla formulazione dei relativi quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva. Le parti costituite hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorrente deduce la violazione dell&#8217;articolo 111 Cost.; articoli 1065, 1068 e 1321 c.c., articolo 1325 c.c., n. 3, articolo 1346 c.c., articolo 1350 c.c., n. 12, articoli 1362-1363-1366-1371-1965-1967-2697 e 2702 c.c. e degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c.;</p>
<p>in particolare: a)la Corte d&#8217;Appello aveva erroneamente escluso che la transazione conclusa fra le parti implicasse l&#8217;estinzione della servitu&#8217; di passaggio attraverso il vecchio accesso dal vano cucina del (OMISSIS) a piano terra o quantomeno la modifica della servitu&#8217; medesima col trasferimento sul nuovo ingresso realizzato attraverso il cortile che immetteva direttamente nel nuovo vano scala;omesso esame ed omessa motivazione sulla circostanza decisiva relativa alla &#8220;didascalia&#8221; esplicativa apposta sulla planimetria allegata al rogito 22.5.1980 ed ivi richiamata, laddove il preesistente accesso viene indicato, nella &#8220;pianta a piano terra&#8221; e &#8220;pianta piano ammezzato&#8221;, quale &#8220;ex vano scala per accesso al piano ammezzato e al sottotetto&#8221; e &#8220;scala a chiocciola per accesso alla cucina&#8221;, con la rappresentazione grafica delle innovazioni eseguite dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) riguardanti &#8220;il diverso utilizzo degli spazi e dei volumi gia&#8217; della scala a chiocciola e del vano scala preesistente&#8221;;</p>
<p>b) detta carenza motivazionale, su una circostanza decisiva ai fini della decisione, comportava la nullita&#8217; della sentenza impugnata o del procedimento;</p>
<p>c) la Corte territoriale aveva omesso di accertare la comune intenzione delle parti sulla base non solo del senso letterale delle parole adoperate nell&#8217;atto transattivo ma anche del comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione della transazione, non avendo accertato il significato dell&#8217;espressione &#8220;ex vano scala&#8221; adoperata nella didascalia riportata in planimetria ed il dato oggettivo temporale della instaurazione del giudizio de quo, da parte dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), ben 19 anni dopo l&#8217;accordo transattivo che aveva comportato la soppressione del vecchio accesso attraverso la cucina dei (OMISSIS) e la coeva realizzazione di un nuovo,autonomo accesso direttamente dal cortile; sussisteva, quindi, la violazione del criterio interpretativo della buona fede ex articolo 1366 c.c. e di quello di cui all&#8217;articolo 1367 e 1371 c.c., nonche&#8217; del canone previsto in materia di servitu&#8217; dall&#8217;articolo 1065 c.c., stante il mancato contemperamento degli interessi dei contraenti con riferimento al permanere di una servitu&#8217; di accesso attraverso il vano cucina di un appartamento altrui, pur in presenza della realizzazione di un nuovo accesso diretto dal cortile alla via pubblica,senza tener conto, inoltre,della deposizione de teste (OMISSIS) il quale aveva riferito di un accordo tra le parti, in occasione della transazione del 1980, per l&#8217;eliminare l&#8217;accesso all&#8217;immobile (OMISSIS). (OMISSIS) attraverso il vano cucina dei (OMISSIS).</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Nonostante, in sede di appello, i (OMISSIS) avessero espressamente lamentato il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della dicitura &#8220;ex vano scala per accesso al piano ammezzato e al sottotetto&#8221; e &#8220;scala a chiocciola per accesso alla cucina nella &#8220;pianta a piano terra&#8221; e &#8220;pianta piano ammezzato, apposta sulla planimetria allegata all&#8217;atto pubblico di transazione 22.5.80, la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto, affermando genericamente che l&#8217;asserita volonta&#8217; di rinunzia alla servitu&#8217; di passaggio per cui e&#8217; causa non e&#8217; consacrata in alcun atto scritto&#8221;.</p>
<p>Orbene, secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, il requisito di forma scritta stabilito dall&#8217;articolo 1350 c.c., n. 5, per la rinuncia ad una servitu&#8217;, puo&#8217; essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso richiamati nel contratto, non essendo necessarie formule sacramentali sicche&#8217; le piante planimetriche allegate ad un contratto, avente ad oggetto immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volonta&#8217; contrattuale, quando ad esse i contraenti si siano riferiti per descrivere il bene, rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valutazione della incidenza di tali documenti sull&#8217;intento negoziale delle parti ricavato dall&#8217;esame complessivo del contratto(Cfr. Cass. n. 10457/2011; n. 6764/2003).</p>
<p>Il giudice di appello avrebbe dovuto, quindi, valutare dette diciture apposte sugli allegati planimetrici richiamati in contratto, trattandosi di atti scritti che se fossero stati esaminati, avrebbe potuto comportare una diversa soluzione della causa( Cfr. Cass. n. 3932/1981; n. 13263/09).</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovra&#8217; esaminare la &#8220;didascalia&#8221; apposta sulla planimetria allegata all&#8217;atto pubblico di transazione 22.5.80 e dovra&#8217; provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22824</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo stato di fatto ultraventennale può legittimare l'acquisto per usucapione della servitù di tenere una costruzione a distanze inferiori a quelle prevista dalla legge e dai regolamenti locali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17327-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS P.I. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario e legale rapp.te p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>sul ricorso 20603-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1069/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;invio al Primo Presidente, per rimessione alle S.U. per pronuncia sul contrasto relativo all&#8217;ammissibilita&#8217; o meno dell&#8217;usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. Nell&#8217;ottobre del 1997, (OMISSIS), proprietario nel Comune di (OMISSIS) di un fabbricato ed area annessa in via (OMISSIS), confinante ad ovest con terreno e fabbricati della l&#8217; (OMISSIS), conveniva avanti il Tribunale di Sondrio la predetta societa&#8217;, esponendo che l&#8217;Immobiliare nel (OMISSIS) aveva praticato vari interventi edilizi, realizzando, a confine con la sua proprieta&#8217; e utilizzando i precedenti fabbricati esistenti &#8220;un grosso ed incombente fabbricato, illegittimo per violazione della volumetria, dell&#8217;altera e delle distante consentite dall&#8217;allora vigente piano regolatore&#8221;. Esponeva inoltre che la convenuta aveva costruito, pure in violazione delle distanze, nella porzione nord del suo terreno, un&#8217;autorimessa seminterrata in adiacenza al confine, nonche&#8217; su altro mappale un piccolo fabbricato seminterrato destinato a centrale termica con tre pareti fuori terra, dotato di una canna fumaria.</p>
<p>Il (OMISSIS) chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertate le violazioni, disponesse la demolizione/arretramento delle costruzioni con risarcimento del danno.</p>
<p>La societa&#8217; convenuta si costituiva contestando le violazioni denunciate ed esponendo che l&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS), a sua volta, era stato costruito in violazione della normativa edilizia vigente all&#8217;epoca, per eccesso sia volumetrico, sia di altezza e per il mancato rispetto della distanza legale dal confine. Rilevava inoltre l&#8217;esistenza di un box, che doveva essere interrato, ma sporgeva invece fuori terra, violando cosi&#8217; la distanza dal confine, ed inoltre la costruzione di un baitello in muratura in violazione della distanza legale e dei limiti di volumetria, per di piu&#8217; non autorizzato.</p>
<p>Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, la demolizione dei manufatti esistenti sulla proprieta&#8217; (OMISSIS) per la parte da ritenersi illegittima ed il rigetto della domanda di parte attrice.</p>
<p>Espletata Ctu, integrata da chiarimenti, il Tribunale di Sondrio con sentenza 15-17 aprile 2002 n. 214 accoglieva in parte le domande dell&#8217;attore, qualificava l&#8217;intervento edilizio effettuato dalla (OMISSIS) come demolizione e ricostruzione con ampliamento, condannandola &#8220;alla eliminazione degli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati (ed indicati dal CTU nella planimetria allegata alla relazione tecnica come ampliamento dei corpi A2 e A4 col segno grafico usato per definire gli edifici attuali)&#8221; nonche&#8217; &#8220;all&#8217;arretramento della centrale termica fino alla distanza di metri 5 dalla linea di confine come indicata dal CTU nella predetta planimetria&#8221;; respingeva la domanda risarcitoria, nonche&#8217; la domanda riconvenzionale, dichiarando che parte attrice aveva usucapito la servitu&#8217; a mantenere i propri edifici alla distanza attuale, inferiore a quella legale. Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale rigettava la domanda, dopo aver distinto tra violazione di norme edilizie sulle distanze che integrano le norme civilistiche con danno conseguente alla stessa violazione ed altre violazioni di norme edilizie che richiedono la prova sul danno.</p>
<p>2. Tale sentenza veniva impugnata con separati appelli da entrambe le parti e la Corte di appello di Milano, riuniti i due appelli con sentenza 1069/05 del 13-21 aprile 2005, li rigettava entrambi.</p>
<p>La Corte territoriale pronunciava sulle seguenti questioni:</p>
<p>- acquisto per usucapione da parte di (OMISSIS) del diritto a mantenere gli edifici costruiti a distanza inferiore a quella legale;</p>
<p>- condanna della (OMISSIS) s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonche&#8217; ad arretrare la centrale termica (esatti limiti e distanze, e sul principio di proporzionalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU);</p>
<p>- conformita&#8217; alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato, esistente al confine, parzialmente interrato, adibito ad autorimessa;</p>
<p>- domanda di risarcimento dei danni lamentati per le violazioni in altezza e per la volumetria.</p>
<p>La Corte territoriale, sulle questioni poste al suo esame, rilevava quanto segue.</p>
<p>a &#8211; Quanto all&#8217;acquisto per usucapione da parte di (OMISSIS) del diritto a mantenere l&#8217;ampliamento effettuato a distanza inferiore a quella legale, riteneva corretta la decisione impugnata, precisando che &#8220;il diritto usucapito e quello di servitu&#8217; e che la violazione di norme comunali edilizie, pur nel suo carattere permanente nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, non infida il possesso nei rapporti civilistici tra fondi limitrofi&#8221;. Riteneva, quindi, ammissibile l&#8217;usucapione anche quanto ai diritti regolati da norme pubblicistiche.</p>
<p>Al riguardo, la Corte osservava che &#8220;la deroga al rispetto delle distante legali tra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione per l&#8217;immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, costituisce una vera e propria servitu&#8217; la cui creazione puo&#8217; derivare da una convenzione tra vicini confinanti ovvero dal possesso &#8220;ad usucapionem&#8221; per la durata prevista dalla legge&#8221;. Tale conclusione assorbiva sia la questione relativa alla asserita interruzione del decorso del tempo, che sarebbe derivata dalla richiesta di sanatoria presentata dal (OMISSIS) per quelle violazioni, sia la generica lamentata violazione dell&#8217;arti del 1 Protocollo addizionale alla Conv. Europea sui Diritti dell&#8217;uomo (Legge n. 848 del 1955), che legittima la disciplina dell&#8217;uso dei beni in conformita&#8217; all&#8217;interesse generale.</p>
<p>b &#8211; Riteneva la Corte territoriale altrettanto corretta la condanna della (OMISSIS) s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonche&#8217; ad arretrare la centrale termica (e sui suoi esatti limiti e sulle distanze). Osservava, in primo luogo, che &#8220;l&#8217;appellante ripropone in questa sede argomenti che sono stati fatti valere in primo grado, che hanno costituito oggetto di osservazioni del CTP alla (prima CTU) e che il CTU ha esaurientemente trattato in primo grado nel &#8220;supplemento&#8221; alla CTU&#8221;, riportava ampi brani della stessa e dei relativi chiarimenti, concludeva che &#8220;l&#8217;intervento operato dalla (OMISSIS) non puo&#8217; essere qualificato come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (Legge n. 457 del 1978, articolo 31) ne&#8217; come recupero volumetrico dei sottotetti (la legge invocata e&#8217; successiva all&#8217;intervento), ma come demolizione, ricostruzione e ampliamento (quest&#8217;ultimo in violazione delle distante). Anche i rilievi sulla centrale termica riguardano rilevazioni accuratamente effettuate e documentate dal CTU, specie in ordine all&#8217;interramento della stessa. Il Tribunale ne ha tratto le doverose conseguente, dal momento che il mancato interramento fa sorgere l&#8217;obbligo del rispetto delle distante&#8221;.</p>
<p>c &#8211; Quanto all&#8217;appello incidentale del (OMISSIS), la Corte territoriale, sul punto relativo al ritenuto mancato chiarimento da parte del primo giudice &#8220;se l&#8217;eliminazione/arretramento degli immobili costruiti dall&#8217;appellante, ndr dovesse interessare tutte le parti delle nuove costruzioni, che si trovano comunque a distanza illegale dal confine e/o dalle fronteggianti costruzioni di proprieta&#8217; (OMISSIS)&#8221;, e, in subordine, in ipotesi di ritenuta ricostruzione, sull&#8217;applicazione delle distanze legali per le sopraelevazioni, osservava che &#8220;la sentenza ha correttamente fatto riferimento a quello che la (OMISSIS) avrebbe dovuto fare (non demolire i preesistenti edifici) e ha limitato la pronuncia agli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati. Il che rende ragione anche della violazione, lamentata dalla (OMISSIS), del principio di proporzionalita&#8217; (articolo 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU)&#8221;.</p>
<p>d &#8211; Quanto poi al capo della sentenza impugnata relativo alla conformita&#8217; alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato (autorimessa) della (OMISSIS), la Corte territoriale rigettava, perche&#8217; generico, il primo motivo di appello del (OMISSIS), che lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza per non aver considerato che l&#8217;autorimessa, costruita a confine, era stata realizzata in violazione delle distanze perche&#8217; &#8220;emergente dal terreno per una sagoma triangolare con altera massima di metri 1,77&#8243;.</p>
<p>Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato la genericita&#8217; del motivo, perche&#8217; esso &#8220;non teneva conto della effettiva sporgenza (cm. 0,44 0 cm.40) e dei rilievi del CTU&#8221;.</p>
<p>e &#8211; Quanto, infine, al risarcimento del danno, la Corte territoriale confermava sul punto la sentenza impugnata, osservando che il danno non e&#8217; in re ipsa e che, quindi, doveva essere fornita la prova al riguardo. 3. Avverso tale decisione propone ricorso l&#8217; (OMISSIS) che articola tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale (OMISSIS), che pure articola tre motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale l&#8217; (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell&#8217;articolo 335 cod. proc. civ..</p>
<p>2. &#8211; I motivi del ricorso principale.</p>
<p>2.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza in punto rigetto domanda riconvenzionale per ritenuta usucapione di distanza inferiore a quella legale: 1 &#8211; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p., n. 3 in relazione alla Legge n. 1150 del 1942, Legge n. 765 del 1967, articolo 17 ed DM.ll.pp. n. 1444 del 1968, articolo 9; agli articoli 42 e 32 Cost.; agli articoli 810, 832, 869, 871, 872, 873, 1027, 1028, 1140 e 1158 c.c.); 2 &#8211; carente pronuncia (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.)&#8221;.</p>
<p>2.2 &#8211; Col secondo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza per carente pronuncia in punto disapplicazione atti amministrativi ed istante di demolizione di costruzione (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.)&#8221;</p>
<p>2.3 &#8211; Col terzo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza in punto condanna della convenuta/ricorrente a demolire ed arretrare le costruzioni: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli articoli 869, 871, 872 e 873 c.c.; alla L.R.L. n. 15 del 1996, alla Legge n. 457 del 1978, articolo 31; agli articoli 5/a, 5/b, 44 e 47 (nuovi), 45 e 48 R.E. Comune di (OMISSIS); nonche&#8217; connessa illegittimita&#8217; ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente ed illogica motivazione in punto dimensioni e posizione degli edifici disputate e rilevanti per il giudizio sulle distanze legali&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; I motivi del ricorso incidentale.</p>
<p>3.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sollevato con i motivi di appello di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda in via &#8220;incidentale subordinata&#8221; dell&#8217;atto di appello di (OMISSIS) (articolo 360, nn. 3 e 4)&#8221;.</p>
<p>3.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 869, 871, 872 e 873 c.c. in relazione all&#8217;articolo 44 del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 3); omessa o insufficiente motivazione in punto illegittimita&#8217; della autorimessa edificata al confine con la proprieta&#8217; (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5)&#8221;.</p>
<p>3.3 &#8211; Col terzo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Violazione dell&#8217;articolo 2043 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) omessa o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla ammissibilita&#8217; della consulenza d&#8217;ufficio per la determinazione del danno lamentato (articolo 360 c.p.c., n. 5)&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Il ricorso principale e&#8217; fondato quanto al terzo motivo per quanto di seguito si chiarisce. Sono infondati i primi due motivi.</p>
<p>4.1 &#8211; Il primo motivo propone una questione per la quale viene segnalato un contrasto interno a questa sezione e che riguarda l&#8217;ammissibilita&#8217; o meno dell&#8217;usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali. Vengono al riguardo indicate le sentenze n. 20769 del 2007 e n. 4240 del 2010. In relazione a tale contrasto il Pubblico Ministero di udienza ha chiesto trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto.</p>
<p>4.1.1 &#8211; Ritiene il Collegio di aderire al piu&#8217; recente orientamento di questa Sezione, che ritiene ammissibile l&#8217;usucapione in questione, rilevando che la sentenza del 2007, che ha affermato il principio contrario, e&#8217; rimasta sostanzialmente isolata, risultando invece costante il diverso e condiviso orientamento. Per questo il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.</p>
<p>Il Collegio condivide pienamente il percorso logico-giuridico e tutte le argomentazioni che sono state poste a base della decisione del 2010, che si e&#8217; fatta carico del precedente difforme del 2007, esaminando diffusamente tutte le questioni che sono a fondamento delle due tesi contrapposte e ritiene che sia sufficiente in questa sede richiamarle interamente, posto che tali precedenti sono a piena conoscenza delle parti, come risulta dalle memorie depositate e dalla discussione orale.</p>
<p>4.2 &#8211; Il secondo motivo e&#8217; infondato. Una volta ritenuta l&#8217;ammissibilita&#8217; della usucapione, che risulta positivamente intervenuta, tutte le altre questioni relative agli aspetti pubblicistici della vicenda vengono meno nel rapporto tra le parti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.</p>
<p>4.3 &#8211; E&#8217; invece fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione e &#8211; per quanto di seguito si chiarisce &#8211; anche per violazione di legge, il terzo motivo di ricorso, che riguarda in concreto l&#8217;accertamento delle violazioni delle distanze e delle volumetrie quanto alle costruzioni realizzate dall&#8217; (OMISSIS), specie sotto il profilo della richiesta applicazione della legge Regione Lombardia n. 15 del 1996 e alle indicate nuove norme del locale regolamento urbanistico (articolo 44 e 47), essendosi limitata la Corte territoriale sul primo punto a rilevare che &#8220;la legge invocata e&#8217; successiva all&#8217;intervento&#8221; e che per il resto doveva essere condiviso &#8220;il percorso argomentativo del CTU fondato su dati fatto accurati e su una ricostruzione dei presupposti normativi del tutto condivisibile&#8221;, senza alcun cenno alle addotte intervenute modifiche del regolamento edilizio, certamente successive alla CTU (pag 19 della sentenza, prime righe e parte centrale). La motivazione non consente di cogliere la ratio decidendi con riguardo alle plurime questioni proposte, non avendo affrontato la Corte territoriale le questioni relative all&#8217;influenza della normativa sopravvenuta, sia regionale che comunale, certamente applicabile, se piu&#8217; favorevole (salvo l&#8217;eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla non legittimita&#8217; della costruzione), come in tesi sostenuto (vedi Cass. 2007 n. 4980; Cass. 2000 n. 1565). Sotto tale ultimo profilo, il motivo e&#8217; fondato anche per la dedotta violazione di legge, non avendo il giudice dell&#8217;appello preso in esame la normativa sopravvenuta, cosi&#8217; ponendosi in contrasto col principio prevalentemente affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio, secondo il quale &#8220;in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva e&#8217; applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l&#8217;unico limite dell&#8217;eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimita&#8217; o non della costruzione, onde non puo&#8217; disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta&#8221; (Cass. 2007 n. 4980; Cass. 2000 n. 1565; Cass. 1998 n. 1047; Cass. 1998 n. 12104; Cass. 1998 n. 2887; Cass. 1995 n. 4267 ecc.).</p>
<p>Inoltre, quanto al regolamento edilizio comunale, occorre ricordare che spetta al giudice, in virtu&#8217; del principio &#8220;iura novit curia&#8221;, acquisirne diretta conoscenza d&#8217;ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte, posto che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria). Vedi di recente Cass. 2010 n. 14446 e n. 20038.</p>
<p>5. Il ricorso incidentale e&#8217; fondato quanto ai primi due motivi, anche in questo caso sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione e &#8211; per quanto di seguito si chiarisce &#8211; anche per violazione di legge, restando assorbito il terzo.</p>
<p>5.1 &#8211; Infatti, anche in questo caso la Corte territoriale, da un lato, quanto al secondo motivo, si e&#8217; limitata a richiamare le conclusioni della CTU, senza chiarire le questioni poste dal (OMISSIS) con riguardo alla autorimessa realizzata a confine e non del tutto interrata, non apparendo chiaro il riferimento all&#8217;entita&#8217; della effettiva sporgenza della stessa fuori terra, e, dall&#8217;altro (primo motivo), non ha chiarito se, in base alla normativa applicabile, anche sopravvenuta (secondo il principio richiamato sub 4.3, integrandosi a tale riguardo anche la violazione di legge), le costruzioni della Immobiliare, se ritenute nuove costruzioni, dovessero essere arretrate fino alla maggiore distanza tra i cinque metri dal confine e i dieci metri tra le costruzioni, o, in subordine, ove ritenute ricostruzioni, se l&#8217;arretramento dovesse riguardare anche le parti realizzate in sopraelevazione e le parti relative alle nuove costruzioni.</p>
<p>La Corte locale non ha fornito una risposta che consenta di individuare la ratio decidendi, anche alla luce delle considerazioni svolte sub terzo motivo del ricorso principale, quanto alla preliminare individuazione della normativa applicabile.</p>
<p>5.2 &#8211; Il terzo motivo, che attiene al risarcimento del danno, resta assorbito, restando ancora da definire la natura e l&#8217;entita&#8217; delle violazioni.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione, e&#8217; fondato il terzo motivo del ricorso principale, nonche&#8217; il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. Sono infondati i primi due motivi del ricorso principale e resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. I ricorsi vanno accolti in relazione ai motivi ritenuti fondati, la sentenza impugnata va cassata nei limiti indicati e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che decidera&#8217; anche sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, nonche&#8217; il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.</p>
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