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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; servitù prediali</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23160</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 1051 codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[destinazione del padre di famiglia]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù prediali]]></category>

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		<description><![CDATA[La servitù di passaggio istituita dal padre di famiglia, può superare le prescrizioni dell'art. 1051 del codice civile (nella specie: può insistere su cortili)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25525/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 29545/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 299/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/03/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per riunione dei ricorsi e rigetto di entrambi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto notificato il 6.7.1996 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari degli immobili siti nel fabbricato condominiale c.d. (OMISSIS), citarono al giudizio del locale tribunale (OMISSIS), proprietario di un fondo confinante, nonche&#8217; (OMISSIS), titolare di un&#8217;impresa edile, quale ritenuto esecutore dell&#8217;intervento di seguito indicato sub b), chiedendo: a) accertarsi l&#8217;esistenza di una servitu&#8217; di passo pedonale e carrabile, a favore del condominio, costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, sulla strada privata di collegamento, attraverso l&#8217;area di proprieta&#8217; del convenutola le vie (OMISSIS), lamentando l&#8217;avvenuta chiusura degli accessi da parte del (OMISSIS) ed instando per il ripristino del relativo esercizio; b) condannarsi quest&#8217;ultimo al ripristino della pavimentazione in cemento di una striscia di terreno, di assunta proprieta&#8217; del condominio, ascrivendone la demolizione, avvenuta tra gennaio e febbraio 1995 al (OMISSIS) su incarico del (OMISSIS); c) condannarsi entrambi i convenuti in solido al risarcimento dei danni. Costituitisi i convenuti, chiesero ciascuno il rigetto della domande, il (OMISSIS) eccependo di essere stato incaricato del lavoro dall&#8217;attore (OMISSIS), il (OMISSIS) negando l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, segnatamente opponendo la natura cortilizia dell&#8217;area oggetto della pretesa, mentre della striscia di suolo di cui sub b) si assumeva esclusivo proprietario, quanto meno per usucapione. All&#8217;esito di istruttoria orale e consulenza tecnica il Tribunale di Verona con sentenza n. 987 del 2003 dichiaro&#8217; l&#8217;esistenza della pretesa servitu&#8217;, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia ed esercitata per oltre venti anni dai partecipanti al condominio, fino all&#8217;epoca della chiusura posta in essere dal (OMISSIS), condannando quest&#8217;ultimo a consentire agli attori il libero transito attraverso i cancelli terminali, accerto&#8217; inoltre l&#8217;appartenenza al condominio della striscia di terreno, gia&#8217; pavimentata, dichiarando al riguardo che nessuna domanda di usucapione il convenuto aveva formulato, rigetto&#8217; la domanda risarcitoria nei confronti del (OMISSIS), ritenendo che avesse agito per ordine altrui, condannando il solo (OMISSIS) al pagamento della somma occorrente per il ripristino della pavimentazione, regolo&#8217;, infine, le spese secondo soccombenza. Proposti appelli, principale dal (OMISSIS), resistito dagli appellati, ad eccezione della (OMISSIS) e del (OMISSIS) rimasti contumaci, incidentale da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) (per la quantificazione in euro 2065,83 della spesa occorrente per il ripristino della pavimentazione), la Corte di Venezia con sentenza del 21.11.06, pubblicata il 26.3.07, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava l&#8217;incidentale, eliminando la condanna relativa al pagamento delle spese per il ripristino della pavimentazione della striscia di terreno condominiale, ritenendo testimonialmente provato che la relativa rimozione fosse avvenuta per ordine del condominio stesso, o comunque, del (OMISSIS), rigettava nel resto l&#8217;appello del (OMISSIS), condannandolo al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, per il restante terzo compensate. La conferma della decisione di primo grado sui rimanenti capi veniva motivata nei seguenti essenziali termini: 1) non vertendosi in ipotesi di costituzione coattiva, ma di accertamento di servitu&#8217; costituita per destinazione del padre di famiglia, non era fondatamente eccepibile, ai fini dell&#8217;esenzione ex articolo 1051 c.c., u.c., la natura cortilizia dell&#8217;area, essendo invece rilevante il requisito dell&#8217;apparenza; 2) sotto tale ultimo profilo, peraltro, le accertate (come da documentazione fotografica) e risalenti caratteristiche dell&#8217;area, delimitata sui lati opposti da due cancelli e connotata da un tracciato sterratole evidenziavano l&#8217;effettiva natura di strada, tale qualificata anche in atti e accertamenti delle autorita&#8217; locali ed in una sentenza pretorile possessoria (del 14.3.95); 3) la pregressa appartenenza di entrambi i fondi in contesa ad un originario unico proprietario, dante causa comune delle parti, l&#8217;indicazione della strada interna nel piano di lottizzazione da lui predisposto e la relativa conservazione dell&#8217;assetto dei luoghi all&#8217;atto del frazionamento del compendio, integravano gli estremi della citata fattispecie costitutiva della servitu&#8217;, peraltro successivamente e di fatto esercitata, come da prova testimoniale, per oltre un ventennio dagli appartenenti al condominio; 4) inammissibili, perche&#8217; tardivamente proposte soltanto in comparsa conclusionale, erano le eccezioni contestanti l&#8217;accessio possessionis e l&#8217;insussistenza dell&#8217;utilitas, comunque essendo palese quest&#8217;ultimo requisito, consentendo la strada al condominio il vantaggio di un diretto collegamento tra due pubbliche vie; 5) altrettanto fondata era la domanda relativa alla striscia di terreno, la cui appartenenza al condominio, in difetto di altri contrari elementi, doveva ritenersi sulla base della situazione catastale, evidenziante quale confine tra i due suoli l&#8217;allineamento del ciglio del marciapiede, poi demolito, con lo spigolo nord del pilastro di accesso alla proprieta&#8217; (OMISSIS), conclusione confortata anche dal riscontro in un frazionamento redatto nel 1952, quando l&#8217;intero compendio apparteneva all&#8217;originario unico proprietario, in cui la porzione dell&#8217;area risultava graficamente descritta; 6) infondata, infine, era risultata l&#8217;eccezione di usucapione (tale soltanto proposta nella comparsa di costituzione e risposta dal (OMISSIS), che soltanto in sede di conclusioni aveva, inammissibilmente, formulato la domanda riconvenzionale), non avendo il convenuto provato l&#8217;esercizio di alcun esclusivo potere di fatto sulla striscia di suolo e risultando irrilevante che la stessa fosse stata, tra il 1986 ed il 1987, lasciata all&#8217;esterno della recinzione dello scoperto condominiale, tanto piu&#8217; che era stata, come riferito dai testi, sistematicamente utilizzata dai vari condomini quale area di parcheggio, e, prima di essi, da abitanti di altri edifici antistanti, collocandovi anche piante.</p>
<p>Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il (OMISSIS), il (OMISSIS), la (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche&#8217; il (OMISSIS) e la (OMISSIS), proponendo questi ultimi ricorso incidentale.</p>
<p>Non hanno svolto attivita&#8217; difensive, benche&#8217; intimati, la (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Sono state infine depositate memorie illustrative per il (OMISSIS) e per i (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va preliminarmente disposta ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi. Ancora in via preliminare, va disattesa l&#8217;eccezione sollevata nella memoria del (OMISSIS), con riferimento alla validita&#8217; del mandato difensivo conferito dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere stata la relativa sottoscrizione autenticata soltanto da uno dei tre difensori, l&#8217;avv. (OMISSIS), non abilitato al patrocinio in cassazione.</p>
<p>Tale eccezione risulta superata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata certificazione dell&#8217;autografia della sottoscrizione del mandato rappresentativo e difensivo apposto in margine o in calce al ricorso per cassazione, costituisce una mera irregolarita&#8217;, che non comporta la nullita&#8217; della procura ad litem, non essendo tale invalidita&#8217; comminata dalla legge, ne&#8217; incidendo sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide ragioni e prove, l&#8217;autografia della firma (v. sez. 2, n. 27774/12 ed, in precedenza, S.U. n. 10732/03, relativa ad un caso in cui, come nella specie, l&#8217;autenticazione era stata apposta soltanto da un avvocato non patrocinante in cassazione, ma il ricorso risultava firmato anche da altro difensore validamente abilitato, che si era poi costituito in giudizio).</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso principale si deduce &#8220;violazione dell&#8217;articolo 1051 c.c., nonche&#8217; erronea e/o insufficiente motivazione, per non aver applicato il divieto di costituzione delle servitu&#8217; coattive sull&#8217;area cortilizia del (OMISSIS)&#8221;, sostenendosi che lo stesso, in mancanza di alcun accordo tra le parti (nella specie escluso con sentenza n. 1938/1998 del Tribunale di Verona, intervenuta tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)), sarebbe applicabile &#8220;anche in caso di mancata interclusione del fondo dominante&#8230;qualora il proprietario del suddetto fondo agisca in giudizio per ottenere un piu&#8217; comodo collegamento tra vie pubbliche sulla proprieta&#8217; del ricorrente&#8221; (v. quesito ex articolo 366 bis).</p>
<p>Il motivo e&#8217; manifestamente infondato, in quanto frutto di confusione concettuale tra l&#8217;azione dichiarativa della servitu&#8217; gia&#8217; sussistente, in virtu&#8217; di acquisto a titolo originario, quale e&#8217; la destinazione del padre di famiglia prevista dall&#8217;articolo 1062 c.c., e quella ex articolo 1051 c.c., diretta alla pronunziaci natura costitutiva, con la quale la servitu&#8217;, sussistendone le condizioni, viene coattivamente imposta sul fondo da asservire, in virtu&#8217; del provvedimento del giudice, che invece nella prima ipotesi &#8211; come nella specie &#8211; ha soltanto natura di accertamento, ricognitivo di una situazione di assoggettamento di un fondo all&#8217;altro per utilita&#8217; di quest&#8217;ultimo, gia&#8217; esistente nel mondo giuridico. Solo alla seconda ipotesi si riferisce l&#8217;esenzione (peraltro non assoluta) di case, cortili, giardini ed aie prevista dall&#8217;articolo 1051 c.c., u.c., con disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.</p>
<p>Paelemente inconferente e&#8217;, altresi&#8217;, in considerazione della natura originaria e non convenzionale del titolo dell&#8217;accertata servitu&#8217;, il profilo di censura deducente la mancanza di accordo tra le parti che sarebbe stato accertato con la citata sentenza del 1998.</p>
<p>Con il secondo motivo si censura, per violazione dell&#8217;articolo 1061 c.c., e articolo 116 c.p.c., e per connessa erroneita&#8217; ed insufficienza di motivazione, l&#8217;accertamento del requisito dell&#8217;apparenza delle pretesa servitu&#8217;, sostenendo che l&#8217;area interessata sarebbe soltanto un cortile interno recintato chiuso da due cancelli ed inaccessibile a terzi, priva di alcun tracciato stradale.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi nella inammissibile formulazione di censure in fatto, avverso l&#8217;accertamento congruamente motivato dai giudici di merito.</p>
<p>La corte di merito, in particolare, basandosi essenzialmente sulle caratteristiche dell&#8217;area evidenziate dalle fotografie e dalle stesse testimonianze, pur dando atto che alcuni testi l&#8217;avevano qualificato &#8220;corte&#8221; o &#8220;cortile&#8221;, ha tuttavia ritenuto non decisiva tale definizione, non essendo in concreto la stessa assolutamente incompatibile con l&#8217;assoggettamento dell&#8217;area al passaggio, desumendo il carattere dell&#8217;apparenza, in relazione alla relativa servitu&#8217;, sia dalla esistenza di un evidente tracciato stradale, in passato sterrato, all&#8217;interno dell&#8217;area, sia dalla stessa esistenza dei due cancelli alle estremita&#8217; del percorso, in precedenza non chiusi, che consentivano il collegamento tra le due strade pubblichera&#8217; vie (OMISSIS) (su cui affaccia il condominio) e la via (OMISSIS), attraverso un percorso interno a quello che, in origine, era un unico fondo.</p>
<p>Tale situazione evidenziava una, quanto meno concorrente, destinazione del tracciato suddetto al passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra estremita&#8217; dell&#8217;area, poi frazionata lasciando immutato l&#8217;assetto in questione, con conseguente asservimento ex articolo 1062 c.c., al transito di una parte, a vantaggio dell&#8217;altra, su cui si e&#8217; poi insediato il condominio.</p>
<p>Tale ricostruzione dello stato dei luoghi e delle relative vicende, in quanto integrante un accertamento di merito esente da lacune o vizi logici, e&#8217; incensurabile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il terzo motivo, con il quale si censura per violazione dell&#8217;articolo 1144 c.c., e articolo 116 c.p.c., nonche&#8217; per erronea valutazione delle risultanze probatorie, l&#8217;accertamento del prolungato possesso ad usucapionem, essendo in realta&#8217; il passaggio riferito dai testi avvenuto per mera tolleranza, e&#8217; inammissibile per difetto d&#8217;interesse, censurando una ratio decidendi subordinata e, pertanto, ultronea, che la corta ha ritenuto di dover aggiungere, a guisa di obiter dictum, a quella confermata e decisiva, della pregressa costituzione per destinazione del padre di famiglia del diritto reale, in cospetto della quale non sarebbe stato anche necessario il successivo prolungato esercizio del possesso da parte dei soggetti che ne erano gia&#8217; titolari dall&#8217;epoca del frazionamento del fondo originariamente unico, o dagli aventi causa di costoro.</p>
<p>Il quarto motivo, con il quale si censura, per violazione dell&#8217;articolo 1027 c.c., la ritenuta sussistenza dell&#8217;utilistas che nella specie sarebbe stata erroneamente individuata in un vantaggio meramente personale dei condomini e non del condominio, gia&#8217; dotato di un comodo accesso alla pubblica via e privo di porte o garage comunicanti con l&#8217;area del (OMISSIS), e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Il requisito dell&#8217;utilita&#8217; non va confuso con quello della necessita&#8217;, per cui puo&#8217; consistere anche nella maggiore comodita&#8217;, che l&#8217;asservimento di un fondo procuri agli utenti dell&#8217;altro Nella specie, sulla base di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, i giudici di merito hanno evidenziato come il tracciato stradale in questione, avente uno dei due estremi sulla via (OMISSIS), in corrispondenza del condominio, consenta ai componenti di quest&#8217;ultimo l&#8217;agevole raggiungimento anche dell&#8217;altra strada pubblica, assicurando cosi&#8217;, conformemente alla destinazione impressa dall&#8217;originario unico proprietario dei fondi, una possibilita&#8217; di uscita alternativa, palesemente vantaggiosa per la collettivita&#8217; condominiale, non limitata soltanto a taluni partecipanti alla stessa.</p>
<p>Il quinto motivo denuncia violazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c., articolo 2909 c.c., ed omessa motivazione, per non avere la corte affrontato la questione, sollevata sia in primo, sia in secondo grado, del giudicato costituito dalla sentenza n. 1938/98 del Tribunale di Verona, prodotta in copia, che pronunziando tra (OMISSIS), originario proprietario dei &#8220;vecchi fabbricati&#8221; e successivamente, di un solo appartamento nel condominio (OMISSIS), poi venduto a (OMISSIS), aveva negato al primo la titolarita&#8217; del diritto di passaggio sul cortile, chiuso dal secondo.</p>
<p>Anche tale motivo va disatteso, tenuto conto che, non avendo al precedente giudizio partecipato tutti i condomini attori nel successivo, o il condominio, ma soltanto un soggetto che si assume dante causa di uno dei predetti (del (OMISSIS)), l&#8217;efficacia preclusiva avrebbe potuto al piu&#8217; verificarsi soltanto nei confronti di quest&#8217;ultimo, ove nella sentenza fosse stato rinvenibile un accertamento sull&#8217;insussistenza del diritto di servitu&#8217;. Ma tale accertamento negativo neppure vi fu, poiche&#8217;, come si rileva dal contenuto della sentenza, che pur da atto dell&#8217;esistenza del passaggio, la domanda di (OMISSIS) venne respinta non perche&#8217; fosse stato escluso l&#8217;asservimento di un fondo all&#8217;altro, ma soltanto perche&#8217; il medesimo (come l&#8217;altro attore (OMISSIS)) non era stato in grado di provare la propria legittimazione a rivendicarlo, non avendo fornito alcuna prova del diritto di proprieta&#8217; sugli &#8220;appezzamenti di terreno serviti dal passaggio in questione&#8221;, della cui esistenza dunque il giudice aveva dato atto. Il sesto motivo, con il quale si censura per violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., e articolo 1146 c.c., comma 2, con connessi vizi di motivazione, la ritenuta inammissibilita&#8217; dell&#8217;eccezione deducente l&#8217;insussistenza dei requisiti dell&#8217;accessio possessionis ai fini dell&#8217;usucapione della servitu&#8217;, e&#8217; inammissibile per difetto d&#8217;interesse, per le stesse ragioni esposte con riferimento al terzo motivo Con il settimo motivo si deduce violazione dell&#8217;articolo 116 c.p.c., e articolo 1146 c.c., per erronea valutazione delle prove in ordine alla proprieta&#8217; della striscia di terreno, attribuita al condominio, e per mancata applicazione del principio dell&#8217;accessio possessionis tra il (OMISSIS) ed il suo dante causa, al riguardo sostenendo che le risultanze istruttorie avrebbero evidenziato che tale striscia di terreno non avrebbe potuto essere utilizzata dai componenti del condominio (OMISSIS), non avendovi alcuna possibilita&#8217; di accesso, come anche prima della costituzione del condominio, mentre l&#8217;unica testimonianza favorevole alla tesi attrice sarebbe stata imprecisa; Per converso sarebbe risultato dimostrato che soltanto il (OMISSIS), e prima di lui il suo dante causa, avrebbero posseduto la suddetta area da tempo immemorabile.</p>
<p>Si confuta, infine, con il finale quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., la possibilita&#8217; da parte delle giudice di merito di porre a fondamento del proprio convincimento un frazionamento contenuto in una consulenza tecnica svoltasi in un diverso giudizio.</p>
<p>Il motivo e&#8217; inammissibile, perche&#8217;, a parte la inadeguatezza del quesito, attinente soltanto ad uno dei vari elementi probatori utilizzati dai giudici di merito, pur denunciando la violazione di norme di diritto, si risolve, in realta&#8217;, nell&#8217;esposizione di palesi censure in fatto avverso la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla corte territoriale.</p>
<p>Quest&#8217;ultima (come gia&#8217; il primo giudice), nel contesto di una situazione di obiettiva incertezza in ordine al confine tra le due proprieta&#8217; provenienti da un unico originario compendio immobiliare (circostanza che, anche in tema di rivendicazione comporta, per la ben nota e consolidata giurisprudenza di legittimita&#8217;, l&#8217;attenuazione del relativo rigore probatorio), ha ritenuto, con adeguata motivazione esente da vizi logici e conforme al dettato di cui all&#8217;articolo 950 c.c., di individuare la linea di demarcazione tra i due fondi non solo sulla base di un frazionamento redatto dal comune dante causa delle odierne parti, ma anche da una serie di altri elementi di prova, di cui ha dato ampio conto nella articolata motivazione e che non hanno formato oggetto di specifiche censure nel mezzo d&#8217;impugnazione, con il quale, oltre a formulare la menzionata infondata censura corrispondente al quesito, si tenta, per il resto, di accreditare, segnatamente con riferimento all&#8217;esito della prova orale, una valutazione, ai fine dell&#8217;eccezione di usucapione, delle relative risultanze diversa da quella esposta, in termini esaurienti e coerenti, dalla corte di merito.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo si censura per violazione degli articoli 167 e 189 c.p.c., e, quindi, per erronea valutazione del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, l&#8217;esclusione della &#8220;domanda di usucapione&#8221; che, &#8220;anche se in via di eccezione&#8221;, sarebbe stata ivi &#8220;ritualmente formulata&#8221;, per poi essere &#8220;altresi&#8217;, confermata in sede di precisazione delle conclusioni&#8221;.</p>
<p>Il motivo, di non agevole comprensione, resta assorbito dalla reiezione del precedente, laddove si e&#8217; dato atto che la corte, pur dando correttamente atto che la domanda riconvenzionale in questione era stata abbandonataci e&#8217; fatta tuttavia carico di esaminare, correttamente rigettandola, la corrispondente eccezione.</p>
<p>Il ricorso principale, conclusivamente, va respinto.</p>
<p>Con il ricorso incidentale il (OMISSIS) e la (OMISSIS) deducono &#8220;omessa o insufficiente motivazione&#8221; in ordine al fatto controverso e decisivo, ai fini della disattesa domanda risarcitoria, costituito dall&#8217;ordine all&#8217;impresa (OMISSIS) di demolire la pavimentazione in cemento (dalla corte di merito confermata di appartenenza condominiale), che secondo la sentenza impugnata sarebbe stato impartito dal (OMISSIS), per conto del condominio, e non invece dal (OMISSIS), come sostenuto dagli attori.</p>
<p>Si lamenta, in particolare, la mancata valutazione di altre due testimonianze che sarebbero state di segno contrario rispetto a quelle menzionate dalla corte di merito).</p>
<p>Trattasi tuttavia, come si rileva dal riportato tenore letterale, di deposizioni non decisive, in quanto una (quella resa da (OMISSIS)) de relato, l&#8217;altra (quella fornita da (OMISSIS))</p>
<p>assolutamente generica (&#8220;mi risulta che&#8221;), la cui mancata valutazione da parte della corte di merito non puo&#8217; inficiarne il relativo giudizio, assolutorio del convenuto (OMISSIS) dalla domanda risarcitoria, considerato che la maggiore attendibilita&#8217; delle altre due, valorizzate, testimonianze di segno contrario, risulta giustificata dalla considerazione che le stesse, ammissive della provenienza condominiale dell&#8217;ordine in questione, provenissero proprio da stretti congiunti di due condomini (da un figlio del (OMISSIS) e dalla madre delle (OMISSIS)).</p>
<p>In ogni caso, l&#8217;eventuale contrasto tra le testimonianze di segno opposto, avrebbe comunque comportato, in un contesto di palese incertezza probatoria, il rigetto del capo di domanda in questione, in virtu&#8217; del principio actore non probante, reus absolvitur.</p>
<p>Va pertanto respinto anche il ricorso incidentale.</p>
<p>Tenuto conto, infine, dell&#8217;esito del giudiziose spese vanno totalmente compensate, per reciproca soccombenza, tra il ricorrente principale (OMISSIS) ed i ricorrenti incidentali (OMISSIS) / (OMISSIS), mentre il primo, totalmente soccombente nei confronti degli altri controricorrenti, va condannato al rimborso delle stesse a tali parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta sia quello principale, sia l&#8217;incidentale, dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna il (OMISSIS) al rimborso, in favore degli altri controricorrenti, di tali spese, che liquida in misura di complessivi euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 15 aprile 2013, n. 9102</title>
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		<pubDate>Mon, 19 May 2014 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù prediali]]></category>
		<category><![CDATA[servitù ùdi passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il proprietario del fondo servente porre innovazioni su di esso? Nella specie, può restringere la strada di cui alla servitù di passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 469/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>sul ricorso 470/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1720/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/5/2006 e la sentenza n. 965/06 depositata il 29/3/06 &#8211; C. App. Napoli;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) Settimio, difensore del resistente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione con RG. 470/07 rigetto del ricorso; condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 19.2.1992 (OMISSIS), proprietario di un fabbricato sito in (OMISSIS), agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, per l&#8217;accertamento della servitu&#8217; di passaggio pedonale e carraio su di una strada privata di proprieta&#8217; della (OMISSIS) s.r.l., e per la condanna di detta societa&#8217; ad eliminare le opere eseguite in pregiudizio di tale servitu&#8217;, oltre al risarcimento del danno. Precisava, al riguardo, di aver gia&#8217; promosso per analoghe violazioni del medesimo diritto altre due cause, con citazioni del 1982 e del 1988, che erano state poi riunite.</p>
<p>La societa&#8217; convenuta resisteva alla domanda negando l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, trattandosi semmai di un diritto personale &#8211; costituito con l&#8217;atto col quale l&#8217;attore aveva acquistato l&#8217;immobile di sua proprieta&#8217; &#8211; per di piu&#8217; mai esercitato e ad ogni modo prescritto.</p>
<p>Il Tribunale di Nola, cui le due cause erano stato assegnate per competenza sopravvenuta, con sentenze del 21.12.2001 e del 7.3.2002, rese anche nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., intervenuta in causa quale acquirente a titolo particolare del fondo dominante, accertata la costituzione di un&#8217;unica servitu&#8217; sulla strada, condannava la societa&#8217; convenuta alla rimessione in pristino dei luoghi. In particolare, con la prima sentenza condannava la societa&#8217; convenuta a non adibire a parcheggio il ramo dello stradone avente accesso da via Roma, sul lato del fabbricato di parte attrice, e con la seconda a ripristinare l&#8217;originaria larghezza della strada, nell&#8217;un caso come nell&#8217;altro oltre ai danni, da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>Le impugnazioni proposte dalla societa&#8217; (OMISSIS) s.r.l. erano respinte dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenze nn.965/06 e 1720/06.</p>
<p>La Corte territoriale riteneva senz&#8217;altro dimostrata a stregua della complessiva lettura dell&#8217;atto pubblico di provenienza, sia l&#8217;esistenza e l&#8217;attualita&#8217; della servitu&#8217;, sia l&#8217;assoggettamento ad essa dell&#8217;intero stradone, e non soltanto dei suoi due tronconi terminali, come invece sostenuto dalla societa&#8217; appellante. Ed infatti, osservava, comparando tra loro la descrizione contenuta nella premessa dell&#8217;atto pubblico, nella quale si parlava di uno stradone che si sviluppava in due rami, con la descrizione contenuta nella clausola contenente la costituzione della servitu&#8217;, in cui i due rami erano qualificati come due stradoni, non si riscontrava alcuna differenza sostanziale. Non solo, ma se la volonta&#8217; negoziale fosse stata diversa, nel senso di asservire al passaggio non l&#8217;intero stradone, ma soltanto ciascuno dei suoi due rami, considerandoli autonomi e separati l&#8217;uno dall&#8217;altro, le parti ne avrebbero fatta espressa menzione nell&#8217;atto, anche considerata la complessiva chiarezza espositiva riguardante gli altri elementi del contratto. Affermava, inoltre, che non potevano ritenersi consentite opere che riducessero l&#8217;estensione della servitu&#8217; per la sua intera dimensione, cosa che era avvenuta in vario modo, sia mediante la realizzazione di un marciapiede, sia per la presenza di alcuni ostacoli (un cancello scorrevole, la presenza di auto in sosta etc.), che incidevano sulla comoda fruibilita&#8217; del passaggio e che, sotto altro aspetto, costituivano innovazioni illecite ai sensi dell&#8217;articolo 1067 c.c. Infine, quanto alla domanda di danni, riteneva che il (OMISSIS), sebbene avesse inizialmente chiesto il risarcimento &#8220;con gli interessi&#8221;, aveva poi in sede di precisazione delle conclusioni chiesto la liquidazione dei danni in separata sede, richiesta cui la parte convenuta non si era opposta.</p>
<p>Per la cassazione di entrambe le anzi dette sentenze la (OMISSIS) s.r.l. propone separati ricorsi, ciascuno dei quali affidato a quattro mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Sebbene non destinataria della notifica dell&#8217;impugnazione, la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto in entrambi i casi controricorso.</p>
<p>(OMISSIS), invece, non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. La parte ricorrente ha presentato anche note scritte alle conclusioni del Procuratore generale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente va disposta la riunione delle due impugnazioni, ancorche&#8217; proposte contro sentenze diverse.</p>
<p>Questa Corte ha avuto modo di osservare che l&#8217;istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall&#8217;articolo 274 c.p.c., essendo volto a garantire l&#8217;economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimita&#8217;, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l&#8217;una all&#8217;altra da un rapporto di pregiudizialita&#8217; e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. nn. 22631/11 e 14607/07).</p>
<p>Nella specie, i diversi giudizi tra le stesse parti, definiti con le sentenze impugnate, hanno ad oggetto la questione relativa all&#8217;esistenza della medesima servitu&#8217; di passaggio e ai distinti, ma del tutto connessi e consequenziali atti che ne ostacolerebbero l&#8217;esercizio.</p>
<p>2. &#8211; Col primo motivo di entrambi i ricorsi parte ricorrente deduce la carenza e l&#8217;illogicita&#8217; della motivazione della sentenza impugnata circa fatti controversi e decisivi, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, e la violazione falsa applicazione dell&#8217;articolo 1362 c.c., articolo 1363 c.c., commi 1 e 2, articolo 1371 c.c. e articolo 1065 c.c., prima parte.</p>
<p>La censura, che riprende alcune parti dell&#8217;atto pubblico di costituzione della servitu&#8217;, mira a sostenere che quest&#8217;ultima gravi soltanto sui due tratti terminali dello Guidone, non sull&#8217;intero, configurando non un&#8217;unica, ma due autonome servitu&#8217; di passaggio, con esclusione del tratto intermedio dello stradone stesso. Sostiene che l&#8217;interpretazione fornita dalla Corte distrettuale si pone in contrasto (i) con le norme d&#8217;interpretazione dei contratti, in particolare con la disposizione che impone la ricerca della comune volonta&#8217; dei contraenti al di la&#8217; del significato letterale delle espressioni adoperate, (ii) con la norma che impone di interpretare le singole clausole l&#8217;una per mezzo delle altre e (iii) con quella per cui nel dubbio deve prevalere l&#8217;interpretazione che attui l&#8217;equo contemperamento degli interessi delle parti.</p>
<p>Inoltre, il giudice d&#8217;appello non ha considerato che la parallela causa possessoria intentata dal (OMISSIS) e&#8217; stata rigettata dal Tribunale, prima, e dalla stessa Corte d&#8217;appello di Napoli, poi, la quale, pertanto, avrebbe dovuto tenere presente l&#8217;attuale assetto possessorio nel determinare il contenuto della servitu&#8217;.</p>
<p>Il motivo mette capo ai seguenti quesiti: &#8220;a) dica la Corte ecc.ma se violi o faccia quantomeno falsa applicazione dell&#8217;articolo 1362, comma 1 e articolo 1363 il giudice di merito che in ipotesi come quella di specie ometta di ricercare la comune volonta&#8217; dei contraenti, privilegiando invece il dato letterale e, in questo, le proibizioni contenute nella parte descrittiva di un contratto, anziche&#8217; in quella pattizia ed escludendo una ermeneutica compiuta delle varie clausole negoziali&#8221;; &#8220;b) dica la Corte Suprema se la previsione dell&#8217;articolo 1362, comma 2, in tema di interpretazione del contratto mediante la successiva esecuzione dello stesso sia derogata dal diverso principio della irriducibilita&#8217; della estensione della servitu&#8217; per come portata dal titolo; o se invece i due principi abbiano sfere di applicazione del tutto differenti di guisa che l&#8217;esercizio in concreto della servitu&#8217; ben possa valere come parametro interpretativo della sua estensione secondo il titolo, anche alla luce del possesso come esercitato (articolo 1065 c.c.)&#8221;; &#8220;c) dica il Spremo Collegio se il principio contenuto nell&#8217;articolo 1371 c.c., secondo il quale &#8211; nel caso di atto a titolo oneroso &#8211; il negozio giuridico va interpretato realizzandosi l&#8217;equo contemperamento degli interessi delle parti, risulti violato laddove &#8211; come nel caso di specie &#8211; l&#8217;atto venga interpretato in malam partem a carico di uno dei contraenti ed a vantaggio di un altro, per giunta senza che siffatto vantaggio risulti rispondente ad esigenze meritevoli di tutela sotto il profilo pratico-economico&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>1.1.1. &#8211; Quanto ai quesiti sub a) e c), si rileva che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento e&#8217; rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volonta&#8217; delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volonta&#8217; diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell&#8217;intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell&#8217;articolo 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. nn. 18180/07, 12400/07, 4176/07, 26690/06,28479/05,14495/04 e 15150/03).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale rettamente ha assegnato carattere prioritario all&#8217;interpretazione letterale del titolo, ed e&#8217; pervenuta ad un approdo interpretativo che, immune da elementi di criticita&#8217; nell&#8217;iter logico che lo sostiene, si sottrae al sindacato di questa Corte. Le censure svolte al riguardo si esauriscono, infatti, in una mera disapprovazione del risultato cui e&#8217; pervenuta la sentenza impugnata perche&#8217; difforme dalle aspettative della stessa parte, e tradiscono, come tali, il tentativo di provocare una nuova valutazione di merito, inammissibile dato il limite interno del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>1.1.2. &#8211; Il quesito sub b) e&#8217;, invece, incongruo sotto il profilo della logica giuridica, perche&#8217; istituisce, con un interrogativo di tipo retorico, una relazione dialettica impropria (e non desumibile dalla sentenza impugnata) fra l&#8217;interpretazione extraletterale del contratto secondo il comportamento complessivo delle parti e l&#8217;esercizio della servitu&#8217; conforme al titolo. Una cosa, infatti, e&#8217; la comune intenzione delle parti desumibile dal loro comportamento complessivo anche posteriore al contratto, altra e&#8217; l&#8217;attivita&#8217; di esercizio della servitu&#8217; per opera del solo titolare del fondo dominante, sicche&#8217; la prima non puo&#8217; essere dimostrata attraverso il rimando alla seconda.</p>
<p>2. &#8211; Il secondo motivo di entrambi i ricorsi deduce la violazione degli articoli 1027 e 1028 c.c. e articolo 1065 c.c., seconda parte nonche&#8217; l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;atto pubblico del 1955 costituente il titolo delle servitu&#8217; non ne precisa l&#8217;estensione, il contrasto tra le parti si sarebbe dovuto dirimere alla luce della regola di cui all&#8217;articolo 1065 c.c., secondo la quale nel dubbio circa l&#8217;estensione e le modalita&#8217; di esercizio, la servitu&#8217; deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Tale regola e&#8217; stata disattesa dalla Corte territoriale, che non ha verificato quale utilita&#8217; o maggiore comodita&#8217; potesse trarre il fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS), dovendosi escludere una servitu&#8217; imposta sull&#8217;intero stradone per consentire il passaggio da un estremo all&#8217;altro, e non soltanto per l&#8217;accesso al fondo dominante. Oltre a cio&#8217;, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare e valutare lo stato dei luoghi anche con riferimento all&#8217;utilitas del fondo dominante.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica il S.C. se, qualora si versi in assenza di indicazioni precise desumibili dal titolo o dalla situazione di possesso circa l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, risulti violata la norma dell&#8217;articolo 1065 c.c. ove il giudice del merito non abbia proceduto ad (o addirittura nemmeno si sia posto l&#8217;esigenza di) un&#8217;interpretazione che ritenga la (nella specie: 1e) servitu&#8217; tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente, ne&#8217; abbia considerato, anche alla stregua del locus servitutis, la rilevanza dell&#8217;utilitas in senso obiettivo e non come mero vantaggio personale del titolare del fondo dominante&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo di entrambi i ricorsi denuncia la violazione dell&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2, nonche&#8217; il difetto di motivazione e l&#8217;omesso esame di fatti decisivi, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Posto che le opere vietate al proprietario del fondo servente dall&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2 sono solo quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto essenziale della servitu&#8217;, la sentenza impugnata, sostiene parte ricorrente, va censurata in quanto ha disposto delle condanne ripristinatorie prive di razionale giustificazione, senza motivazione adeguata e senza considerare dati e circostanze acquisite al processo, quali le risultanze della c.t.u. in ordine alla larghezza dello stradone e alle dimensioni del marciapiedi.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica la Corte se il rafforzamento di un marciapiede su viale sottoposto a servitu&#8217; di passaggio pedonale e carrabile integri l&#8217;utilitas di una siffatta servitu&#8217;, senza costituire violazione dell&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2&#8243;.</p>
<p>Col medesimo motivo parte ricorrente contesta l&#8217;affermazione della Corte d&#8217;appello secondo cui la societa&#8217; (OMISSIS) non puo&#8217; utilizzare il viale quale area di parcheggio pertinente al fabbricato, poiche&#8217; la soc. convenuta aveva sempre dedotto che le auto non erano sue ma di terzi, i quali, pertanto, avrebbero dovuto rispondere della lesione della servitu&#8217; e avrebbero dovuto essere destinatari di un&#8217;azione confessoria ex articolo 1079 c.c.. La Corte napoletana, pertanto, ha finito con il considerare legittimata passiva all&#8217;acro confessoria l&#8217;attuale ricorrente, senza avvedersi che tale azione ha natura reale e che deve essere &#8220;esperita contro chi tra gli omnes abbia violato l&#8217;obbligo di pati gravante su tutti i consociati in favore del titolare di un diritto reale&#8221; (cosi&#8217;, testualmente, si legge a pag.29 del ricorso).</p>
<p>In margine, sottopone a questa Corte l&#8217;ulteriore quesito: &#8220;dica il S.C. se sia correttamente proposta l&#8217;azione confessoria servitutis intesa ad ottenere la cessazione di attivita&#8217; di turbativa nei confronti del proprietario del fondo servente, qualora tali turbative siano poste in essere da soggetti da lui diversi; o se invece tale azione &#8211; nonche&#8217; l&#8217;azione risarcitoria correlata alle turbative &#8211; debba essere esercitata, ai sensi dell&#8217;articolo 1079 c.c., nei confronti dell&#8217;autore delle turbative medesime&#8221;.</p>
<p>3-bis. &#8211; Nei soli limiti e nei termini che seguono, i predetti due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti quanto alla sentenza n. 965/06, mentre impongono soltanto la correzione della sentenza n. 1720/06.</p>
<p>3-bis.1. &#8211; Ai sensi dell&#8217;articolo 1067 cpv. c.c. il proprietario del fondo servente non puo&#8217; compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l&#8217;esercizio della servitu&#8217; o a renderlo piu&#8217; incomodo.</p>
<p>L&#8217;assunto per cui non ogni innovazione rispetto alla quale sia astrattamente sensibile la servitu&#8217; debba ritenersi per cio&#8217; solo vietata, trova ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte in tema di servitu&#8217; di passaggio, con riferimento all&#8217;indirizzo che ritiene consentita l&#8217;apposizione sul fondo servente di cancelli e simili, del cui meccanismo di apertura sia reso partecipe il proprietario del fondo dominante, ove cio&#8217; comporti per quest&#8217;ultimo disagi minimi e trascurabili (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14179/11).</p>
<p>Quanto, invece, alle innovazioni che diminuiscano l&#8217;ampiezza stessa del locus servitutis, in un precedente ormai remoto (Cass. n. 1930/78) si e&#8217; ritenuto che la riduzione dello spazio disponibile per l&#8217;esercizio di una servitu&#8217; di passaggio pedonale e la modificazione del relativo tracciato originario non costituiscono fatti di spoglio del possesso della servitu&#8217; quando, in concreto, non causano una diminuzione delle utilita&#8217; che costituiscono il contenuto di quel diritto, non impediscono la soddisfazione di alcuna di quelle esigenze del fondo dominante che esso e&#8217; destinato ad appagare e non incidono sulle modalita&#8217; del suo esercizio rendendolo piu&#8217; difficile (in quel caso fu ritenuta ispirata a esatti principi di diritto la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso che la riduzione &#8211; da metri 4,50 a metri 1,50 &#8211; della ampiezza dello spazio destinato a passaggio pedonale e la modificazione &#8211; da rettilineo ad angolare &#8211; del tracciato del relativo percorso costituissero spoglio del possesso della servitu&#8217;, non rendendone piu&#8217; incomodo l&#8217;esercizio, attese le condizioni disagevoli dell&#8217;originario passaggio).</p>
<p>In altre e meno risalenti sentenze si afferma, poi, che le opere vietate dal proprietario del fondo servente dall&#8217;articolo 1067 c.c., comma 2 sono soltanto quelle che si riflettono, alterandole, sul contenuto essenziale dell&#8217;altrui diritto di servitu&#8217; qual e&#8217; determinato dal titolo, si&#8217; da incidere sull&#8217;andatura e sull&#8217;estensione dell&#8217;utilitas oggetto di quello stesso diritto. La norma non tutela quindi l&#8217;utilitas che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu&#8217;, ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo. Conseguentemente, in tema di servitu&#8217; di passaggio, non comporta diminuzione dell&#8217;esercizio della servitu&#8217; l&#8217;esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodita&#8217; dell&#8217;esercizio delle servitu&#8217; (Cass. nn. 10990/98, 7360/92 e 4585/93).</p>
<p>Interpretazione letterale e localizzazione della norma dell&#8217;articolo 1067 c.c. nel capo dedicato all&#8217;esercizio delle servitu&#8217; inducono a dare continuita&#8217; al suddetto indirizzo, e ad affermare che il proprietario del fondo servente puo&#8217; porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l&#8217;utilitas della servitu&#8217;, nell&#8217;accezione piu&#8217; lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodita&#8217; d&#8217;uso. Pertanto, in materia di servitu&#8217; di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un&#8217;innovazione vietata non di per se&#8217;, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilita&#8217; di transito ovvero a ridurne la comodita&#8217; di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentito dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu&#8217; stessa.</p>
<p>3-bis.1.1. &#8211; Nella sentenza n. 965/06 la Corte partenopea, accertata e giudicata rilevante, a causa della realizzazione di un marciapiede, la riduzione della larghezza della strada (m. 9,20 &#8211; 10,45), rispetto a quanto stabilito nel contratto costitutivo della servitu&#8217; (m. 10,50), ha tratto senz&#8217;altro la conseguenza che ne sarebbe stato pregiudicato il comodo esercizio, e che &#8220;comunque, sotto un diverso aspetto&#8221; l&#8217;innovazione sarebbe illecita a norma dell&#8217;articolo 1067 c.c. Tale soluzione, discendendo da un sostanziale automatismo per cui e&#8217; lesiva della servitu&#8217; l&#8217;innovazione che rispetto a quanto previsto nel titolo riduca la superficie della strada deputata al transito veicolare, contrasta con la corretta interpretazione della norma citata. Inoltre, la correlata valutazione di rilevanza della riduzione stessa, che lascia al passaggio dei mezzi un&#8217;ampiezza utile compresa fra m. 9,20 &#8211; 10,45, appare, nella sua pari assolutezza, incongrua sotto il profilo di cui al n. 5 dell&#8217;articolo 360 c.p.c., ove si consideri che secondo il Decreto Ministeriale 14 ottobre 1968, che disciplina il contenuto dei progetti definitivi di strada, la larghezza di ogni corsia (per tale intendendo lo spazio destinato a ricevere una sola fila di veicoli che transitano in un&#8217;unica direzione di marcia) puo&#8217; variare tra i 2.75 m. e i 3.75 m.. Valori che, stando alla fattispecie concreta cosi&#8217; come ricostruita ed esposta nella sentenza impugnata, sarebbero piu&#8217; che esauditi per qualsivoglia esigenza di transito veicolare.</p>
<p>3-bis.1.2. &#8211; Diverso il discorso per quanto concerne la sentenza n. 1720/06. Le medesime considerazioni di diritto ivi svolte (seppure incerte nell&#8217;apparente ritenere che le opere in questione sarebbero &#8220;comunque, sotto un diverso aspetto&#8221; innovazioni illecite ex articolo 1067 cpv. c.c., mentre proprio e solo di questo si tratta), conducono, pero&#8217;, la Corte territoriale ad affermare che &#8220;nella specie il c.t.u. ha riscontrato che la vicinanza della rampa al passo carrabile di pertinenza del (OMISSIS) rende molto difficile la manovra di ingresso in esso, atteso il raggio di sterzata di un autocarro e quindi il restringimento sopra indicato rappresenta oggettivamente una diminuzione o riduzione della servitu&#8217; legittimamente costituita. Analogo discorso e&#8217; a farsi in ordine alla recinzione della parte finale del ramo dello stradone con accesso da via Roma ed al parcheggio di auto sul lato di esso, a confine con il fabbricato del (OMISSIS), giacche&#8217; appare evidente, anche alla luce delle risultanze della c.t.u., che anche esse costituiscano violazione ex articolo 1067 c.c., tendendo a ridurre, o comunque, a rendere meno agevole l&#8217;esercizio della servitu&#8217;&#8221;.</p>
<p>In tal caso l&#8217;accertamento dei giudici d&#8217;appello non si limita a riscontrare la riduzione del locus servitutis, ma con motivazione congrua e logica coglie aspetti di effettivo e concreto pregiudizio all&#8217;esercizio della servitu&#8217; di passo, secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>3-bis.2. &#8211; Infine, del tutto destituito di fondamento e&#8217; l&#8217;assunto per cui data la natura reale della proposta actio confessoria servitutis, legittimati passivi sarebbero i terzi che di fatto pongano in essere condotte lesive della servitu&#8217; e non il titolare del fondo servente. Al contrario, l&#8217;azione confessoria servitus &#8211; sia essa diretta al mero accertamento della servitu&#8217;, che all&#8217;accertamento ed alla cessazione degli impedimenti e delle turbative &#8211; deve essere esperita contro chi, trovandosi in rapporto attuale (di natura reale) con il fondo servente, contesti l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, con o senza turbative (Cass. n. 6245/94).</p>
<p>4. &#8211; Il quarto motivo denuncia la violazione dell&#8217;articolo 278 c.p.c. e la carenza motivazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>La condanna della societa&#8217; (OMISSIS) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio viola, sostiene il ricorrente, l&#8217;articolo 278 c.p.c., che non consente la Scissione del giudizio sull&#8217;an e sul quantum debeatur allorche&#8217; il convenuto vi si opponga.</p>
<p>Premesso di essersi opposto a tale scissione gia&#8217; con la comparsa di risposta di primo grado in data 30.9.1982, parte ricorrente contesta come priva di supporto argomentativo l&#8217;affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe indubbio che il fatto costituisca un evento potenzialmente generatore di danno, avendo compromesso le aspettative di piena utilizzazione della servitu&#8217;.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;se sia consentita la condanna generica al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, chiesta dalla parte istante, ove risulti che il convenuto si sia opposto alla scissione dell&#8217;an dal quantum, chiedendo a sua volta la liquidazione dei suddetti danni, ove sussistenti, nello stesso giudizio proposto soltanto per l&#8217;accertamento dell&#8217;an; e se sia consentita la condanna generica ove la parte istante non abbia indicato, almeno nel genus, danni risarcibili e da liquidare in separato giudizio, ne&#8217; proposto le prove utili alla loro quantificazione&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; L&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo limitatamente alla sentenza n. 965/06 comporta l&#8217;assorbimento del correlato quarto motivo.</p>
<p>4.2. &#8211; Quanto alla sentenza n. 1720/06, la censura e&#8217; in parte inammissibile e in parte infondata.</p>
<p>4.2.1. &#8211; Inammissibile perche&#8217; priva del requisito di autosufficienza. Posto, infatti, che in detta sentenza si precisa che l&#8217;attore, chiesti inizialmente &#8220;i danni con gli interessi&#8221;, aveva poi in sede di precisazione delle conclusioni domandato che la relativa liquidazione fosse riservata ad altra sede, non e&#8217; sufficiente richiamare quanto dedotto nella comparsa di risposta di primo grado, poiche&#8217; la parte odierna ricorrente avrebbe dovuto specificare se e come successivamente a tale richiesta abbia manifestato la propria opposizione alla scissione della pronuncia sull&#8217;an rispetto a quella sul quantum debeatur.</p>
<p>4.2.2. &#8211; Infondata nel resto perche&#8217; la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l&#8217;accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l&#8217;accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione e&#8217; consentito di negare la sussistenza del danno, senza che cio&#8217; comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull&#8217;an (fra le tante, Cass. nn. 15335/12, 21428/07, 16123/06, 6257/02 e S.U. 8545/93).</p>
<p>5. &#8211; La sentenza n. 965/06 va cassata nei limiti anzi detti, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere la controversia si atterra&#8217; al seguente principio di diritto: &#8220;in tema di innovazioni ai sensi dell&#8217;articolo 1067 cpv. c.c., il proprietario del fondo servente puo&#8217; porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l&#8217;utilitas della servitu&#8217;, nell&#8217;accezione piu&#8217; lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodita&#8217; d&#8217;uso. Pertanto, in materia di servitu&#8217; di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un&#8217;innovazione vietata non di per se&#8217;, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilita&#8217; di transito ovvero a ridurne la comodita&#8217; di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentite dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu&#8217;&#8221;.</p>
<p>6. &#8211; Il giudice di rinvio provvedera&#8217; anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell&#8217;articolo 385 c.p.c., comma 3.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza n. 965/06, respinto il primo ed assorbito il quarto, rigetta il ricorso contro la sentenza n. 1720/06, cassa la sentenza n. 965/06 in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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