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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; separazione</title>
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		<title>INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[art.63 disp.att.cod.civ.]]></category>
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		<description><![CDATA[LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.</p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><span style="font-size: medium;">Tribunale di Bologna &#8211; Ordinanza del 3 aprile 2018</span></p>
<p align="center">
<p align="justify">Oggetto : reclamo avverso l&#8217;ordinanza del Giudice, dott.ssa D., del 15 settembre 2017.</p>
<p align="center">Premesso che:</p>
<p align="justify">Il Condominio (omissis) (da ora: condominio) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale l&#8217;autorizzazione alla sospensione, a mente dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c., dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata, collegati all&#8217;immobile di proprietà di S.C.. Il condominio assumeva che vi fosse una ingente e documentata morosità della S., ragion per cui esso risultava essere creditore della stessa per circa Euro 18.137,50. In quella sede faceva altresì presente che l&#8217;immobile risultava essere abitato da P.R., in forza di contratto di locazione.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Fatto</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel ricorso cautelare e altresì specificato che il condominio si era già attivato nei confronti della proprietaria morosa, dapprima attraverso procedura monitoria che si concludeva con l&#8217;emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4095/2015, successivamente mediante instaurazione dì procedura esecutiva a tutt&#8217;oggi non conclusasi. Nella stessa era peraltro intervenuta la Banca Monte dei Paschi dì Siena, che vantava nei confronti della S. un credito privilegiato, in forza di ipoteca gravante sull&#8217;immobile in questione, per Euro 600.000,00.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nonostante l&#8217;attivazione dei predetti giudizi la S. non sanava il proprio debito, che andava quindi ad aumentare, gravando sull&#8217;intero condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nell&#8217;ambito del procedimento cautelare, la S. rimaneva contumace, come pure P.R., per il quale il Giudice disponeva l&#8217;integrazione del contraddittorio, in quanto destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimento cautelare richiesto. All&#8217;esito di detto giudizio il Giudice emetteva il provvedimento, oggi oggetto di reclamo, con cui rigettava le richieste dei condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ivi si legge che devono ritenersi incontestati due dati; la durata ultrasemestrale della morosità e la possibilità di godimento separato dei servizi di cui il condominio richiedeva l&#8217;autorizzazione alla sospensione; requisiti, questi, richiesti esplicitamente dall&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Tuttavia il Giudice, prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati rispetto alla norma ora citata, riteneva di aderire a quello per il quale i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell&#8217;art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso che occupa, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto. Per dette ragioni rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal condominio. Questi pertanto proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto esso, pur riconoscendo le ragioni creditorie del ricorrente, la sussistenza del periculum in mora, del fumus boni iuris e di tutti i restanti requisiti richiesti dall&#8217;art. 700 c.p.c. non riteneva applicabile l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. relativamente all&#8217;erogazione dei servizi essenziali, in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, diritto assoluto ed inalienabile.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">II condominio ritiene, viceversa, che la norma in oggetto non possa trovare limitazione rispetto ai servizi essenziali e che, ove il Collegio ritenesse sussistente questa distonia, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, della quale fa espressa richiesta. Le argomentazioni poggiano, in particolare, sul fatto che la preclusione all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. per presunta violazione dell&#8217;art. 32 Cost., laddove la richiesta riguardi servizi essenziali, comporterebbe l&#8217;illegittimità costituzionale della norma richiamata, laddove questa non preclude la possibilità che la sospensione riguardi i servizi essenziali.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Anche nel presente giudizio la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si osserva:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ritiene questo Collegio che l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. possa trovare applicazione nel caso de quo.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Risulta infatti che i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all&#8217;immobile di proprietà della S. sono tutti suscettibili di godimento separato e che la morosità si è protratta ben oltre un semestre, infatti il procedimento monitorio fu introdotto nel 2013, quando il debito della S. ammontava ad Euro 8.667,41, mentre ad oggi esso ammonta ad Euro 18.137,50.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto alla lettura della norma ora citata, si ritiene di dover aderire all&#8217;impostazione che non ritiene &#8216;intangibili&#8217; i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014). In particolare, questo Collegio aderisce all&#8217;impostazione in base alla quale, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente della S. e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell&#8217;unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell&#8217;ente erogatore. Si osservi, al proposito, che non possono trarsi validi argomenti contrari all&#8217;impostazione qui seguita dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condomino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l&#8217;erogazione dei servizi; infarti, un obbligo, di esclusiva natura privatistica, di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l&#8217;altrui obbligazione a fini solidaristici, non si rinviene nell&#8217;ordinamento, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Del resto, a voler diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali &#8211; in ragione di tale obbligo di &#8216;solidarietà coattiva&#8217; e del maggior impegno finanziario che esso comporta &#8211; potrebbero dover subire a loro volta l&#8217;interruzione del servizio somministrato.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell&#8217;utente moroso che versi in condizioni di &#8220;documentato stato di disagio economico-sociale&#8221;, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi &#8220;in ogni caso&#8221; (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016).</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell&#8217;ente erogatore, sospendere in loto l&#8217;erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l&#8217;eventuale condizione di indigenza nella quale versi.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico sovente autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela contrattuale nei confronti dell&#8217;utente moroso. Si rammenti, comunque, che una deviazione dalle regole generali in materia di autotutela contrattuale potrebbe comunque concedersi, aderendo alla tesi qui avversata, solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">E pertanto, la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel giudizio de quo la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci, né, d&#8217;altra parte, lo stato dì bisogno è desumibile da alcun elemento: deve tenersi in considerazione il fatto che la S. risulta essere proprietaria immobiliare e al contempo morosa. Quanto al R. è evidente l&#8217;interesse che questo avrebbe avuto nel dimostrare al Tribunale il suo corretto e diligente adempimento nei confronti della proprietà, pertanto è stato correttamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti nella fase cautelare.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Con ciò non si vuole certo mettere in discussione il diritto a restare contumaci dei soggetti suindicati, tuttavia il Tribunale deve ritenere assente qualunque elemento, anche presuntivo, che dimostri la sussistenza dello stato dì bisogno, in mancanza del quale la morosità può senz&#8217;altro comportare l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, co. 3, disp. att c.c.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto all&#8217;antenna televisiva condominiale, invece, nessun dubbio sussiste sul fatto che l&#8217;utilizzo della stessa non rappresenti un servizio essenziale, essendo esclusa qualsiasi potenziale incidenza o interferenza con diritti di rango costituzionale.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si sottolinea altresì la incontestabile presenza del fumus boni juris, documentalmente provato e del periculum in mora, stante la certezza che, ove il condominio non ottemperi agli obblighi debitori, le forniture verranno sospese a tutti i condomini. Inoltre non può ritenersi che il procedimento esecutivo instaurato possa sortire esito soddisfacente per il condominio, essendo intervenuto nel giudizio un istituto di credito, vantante un credito privilegiato per una somma assolutamente ingente.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Per i motivi fin qui espressi, il reclamo deve trovare accoglimento.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Alla riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, consegue l&#8217;obbligo di provvedere sulle spese di lite, che seguono la soccombenza.</p>
<p align="justify">
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Il Tribunale di Bologna,</p>
<p align="justify">
<p align="justify">in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento del 15 settembre 2017 e, per l&#8217;effetto, autorizza il Condominio istante a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietà S..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Condanna S.C. e R.P. in solido alla refusione delle spese di lite che liquida:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di primo grado in Euro 118,50 per spese ed euro 3.257,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge;</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di reclamo in Euro 174,00 per spese ed Euro 2.227,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si comunichi. Così deciso in Bologna il 14 novembre 2017.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 luglio 2008 n. 19691</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[canone extralegale]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente - Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; rel. Consigliere - Dott. CALABRESE Donato &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROMANELLI LORENZO, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato RONZONI ALBERTO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI LORENZO FRANCO, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato PASINETTI ANTONIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 498/04 della Corte d&#8217;Appello di BRESCIA,seconda sezione civile, emessa il 19/05/04, depositata il 15/06/04, R.G. 256/04;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/08 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Franco DI LORENZO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza 26.03.03 il Tribunale di Bergamo, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato l&#8217;1.10.94, rigettava la domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni pattuiti proposta il 15.2.00 dal locatore Ba.Da. contro il conduttore B.G. per difetto di legittimazione passiva, riferendosi il mancato pagamento ad un periodo (1.4.99-1.10.99) in cui nel rapporto locatizio era subentrato come conduttore il coniuge L.R. per effetto di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale, e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale con cui il B. aveva richiesto, previa determinazione del canone legalmente dovuto, la restituzione delle somme versate in eccesso, ritenendola fondata sotto il profilo del disposto dell&#8217;art. 2033 c.c., mentre risultava inammissibile ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 79.</p>
<p>Proposto dal Ba. appello con duplice motivo, resistito dal B., che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d&#8217;Appello di Brescia, con sentenza depositata il 15.6.04, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava improponibile la domanda di ripetizione del B. nei confronti del Ba. per intervenuta decadenza.</p>
<p>Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con un solo motivo, mentre ha resistito con controricorso il Ba..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 2, sostenendosi che il termine di decadenza semestrale previsto dalla norma predetta decorra dalla riconsegna dell&#8217;immobile locato, termine che va ricollegato alla definitiva cessazione di fatto del rapporto locatizio.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, nessuna censura può muoversi in linea di massima a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata in ordine alla decorrenza, nel caso di specie, del momento iniziale del suddetto termine semestrale di decadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore, ai sensi della L. n. 392 del 1978, citato art. 79.</p>
<p>Ed invero, premesso che la fattispecie in esame è caratterizzata dalla circostanza, pacifica tra le parti, che nel rapporto di locazione in corso tra il B., conduttore, ed il Ba., locatore, sia subentrata ex lege, a far data dal 6.2.97, la moglie del B. medesimo in conseguenza dell&#8217;assegnazione a suo favore della casa coniugale in sede di separazione personale, e che trattasi di un caso che è privo di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, si rileva che le soluzioni astrattamente prospettabili in materia sono tre:</p>
<p>1) il semestre L. n. 392 del 1978, ex art. 79 decorre &#8211; come sostiene la sentenza impugnata &#8211; dalla pronuncia sulla separazione personale di coniugi, perchè è in questo momento che al coniuge originariamente titolare del contratto subentra l&#8217;altro coniuge, assegnatario, mentre nell&#8217;ipotesi in questione deve escludersi la possibilità, da parte dell&#8217;originario conduttore, di un effettivo rilascio dell&#8217;immobile, se non nel senso figurato che più avanti verrà precisato;</p>
<p>2) il semestre decorre, anche in questo caso, dalla data dell&#8217;effettivo rilascio da parte dell&#8217;originario conduttore, data che può non coincidere con quella del provvedimento giudiziale di separazione e che deve essere provata dall&#8217;interessato a fronte di eventuale eccezione di decadenza;</p>
<p>3) in mancanza di possibilità di un rilascio effettivo dell&#8217;immobile, si deve escludere che possa aversi una decadenza dall&#8217;azione ex art. 79 citato, anche per evitare eventuali ritorsioni del locatore nei confronti del coniuge assegnatario subentrato nella qualità di conduttore, per cui resterebbe soltanto il decorso della prescrizione.</p>
<p>L&#8217;ultima tesi va senz&#8217;altro esclusa, in quanto, in caso della sua adozione, resterebbe di fatto abrogata la decadenza sancita dalla L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 2.</p>
<p>La soluzione del problema va, pertanto, ricercata attraverso un accorto bilanciamento delle prime due tesi, tenendo presente l&#8217;esigenza che la decorrenza del semestre resti ancorata ad una data certa, senza tuttavia porsi in contrasto con quel consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa C.S. che richiede, per l&#8217;inizio del decorso del termine stesso, la necessità di un effettivo rilascio dell&#8217;immobile locato, nel senso cioè che esso &#8220;viene concretamente posto nella effettiva disponibilità del locatore&#8221; (Cass. 22.3.2005 n. 6152).</p>
<p>Orbene, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, se è indubbiamente vero che la locuzione ®riconsegna&#8221;, utilizzata nell&#8217;art. 79 per indicare il momento iniziale del termine semestrale, va normalmente interpretata nel senso che tale dies a quo coincide con quello in cui l&#8217;immobile in locazione viene rilasciato dal conduttore e posto in concreto nella disponibilità effettiva del locatore, è altrettanto vero che siffatta interpretazione non può non tenere conto anche di quelle controversie in cui, per le ragioni più svariate, si fosse resa necessaria la distinzione tra cessazione del rapporto di locazione e concreta riconsegna dell&#8217;immobile, intesa quest&#8217;ultima quale obbligo autonomo, a volte anche di non semplice esecuzione, che può richiedere la cooperazione stessa del locatore.</p>
<p>E&#8217; ovvio, infatti, che in questi casi, allo scopo in particolare di impedire che l&#8217;inizio della decorrenza del semestre possa essere anticipato ad un momento in cui ancora permanga la detenzione del bene da parte del conduttore, la giurisprudenza di questa C.S. abbia privilegiato una interpretazione della norma della L. n. 392 del 1978, art. 79 che sia strettamente vincolata al dato testuale.</p>
<p>E&#8217; però altrettanto comprensibile che, laddove debba escludersi un rilievo autonomo della riconsegna dell&#8217;immobile rispetto alla cessazione del rapporto di locazione, nel senso cioè che la prima resta completamente assorbita nella seconda per quanto attiene alla sua tipica funzione, il termine di decadenza allora non può che farsi decorrere dal momento stesso della cessazione del rapporto.</p>
<p>In tale ambito deve farsi rientrare appunto il caso della successione del coniuge separato nella posizione di conduttore della casa coniugale, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, allorquando quest&#8217;ultima gli sia stata assegnata dal giudice in sede di separazione personale, in quanto è pacifico che si sia con ciò realizzata un&#8217;ipotesi di cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario &#8220;con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza neppure nell&#8217;ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore&#8221; (v. Cass. n. 10890/1993).</p>
<p>Data la successione in parola, che si realizza a prescindere dalla volontà del locatore e dalla sua stessa conoscenza del fatto successorio, sarebbe, perciò, assurdo in tale ipotesi far decorrere, per il conduttore sostituito, il termine di decadenza dall&#8217;azione ex art. 79 della legge sull&#8217;equo canone dal fatto della riconsegna dell&#8217;immobile locato cui sia tenuto un soggetto totalmente diverso da quello avente diritto alla ripetizione delle somme non dovute.</p>
<p>In altri termini, non sembra affatto ragionevole che l&#8217;esercizio di un proprio diritto dipenda dall&#8217;elemento temporale comunque legato alla sorte di un rapporto giuridico rispetto al quale l&#8217;agente sia divenuto totalmente estraneo.</p>
<p>E&#8217; comunque innegabile che, nel caso di successione nel contratto di locazione L. n. 392 del 1978, ex art. 6, nel momento in cui il coniuge separato ed assegnatario della casa coniugale sia subentrato nel contratto di locazione in sostituzione del coniuge, precedentemente titolare ex latere conductoris, si sia verificata una sorta di riconsegna (in senso del tutto figurativo e virtuale) dell&#8217;immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna della cosa locata (sempre nel senso figurativo sopra specificato) al nuovo conduttore.</p>
<p>Conseguentemente, in questa ipotesi, la data di decorrenza del semestre va individuata &#8211; in linea di principio &#8211; in quella del provvedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi, data dalla quale il conduttore non assegnatario cessa appunto di essere tale, pur dovendosi far salva a suo favore (come abbiamo anticipato nella premessa) la possibilità &#8211; a fronte di eventuale eccezione di decadenza &#8211; di dimostrare che l&#8217;effettivo rilascio dell&#8217;immobile sia avvenuto in data successiva a quella del provvedimento stesso.</p>
<p>Deve, dunque, ritenersi che, coerentemente con le ragioni sistematiche sopra evidenziate, nel caso di specie la Corte di merito abbia correttamente ritenuto che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi B.- L., emesso in data 5.2.97 dal Tribunale di Bergamo, abbia estinto definitivamente il rapporto di locazione in capo al B. medesimo e che quest&#8217;ultimo abbia da quel momento perduto la qualità di conduttore, con la conseguenza che da quella data iniziava a decorrere, per il B., il termine di proponibilità di eventuali azioni per la ripetizione di somme versate per canoni contra legem.</p>
<p>Si aggiunga che nella specie, risultando dallo stesso ricorso per separazione dei coniugi predetti che il marito aveva già abbandonato la casa coniugale al momento della proposizione della domanda, ne deriva che non si rende necessario alcun accertamento circa la data dell&#8217;effettivo rilascio dell&#8217;immobile da parte del B., dovendosi far coincidere l&#8217;inizio della decorrenza del semestre con la data del provvedimento giudiziale di separazione.</p>
<p>Per completezza di motivazione, si rileva che la validità delle argomentazioni che precedono non resta inficiata dalla considerazione, fatta propria dal primo giudice, che &#8211; ove si facesse decorrere il termine di decadenza previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 79 dal subentro di un nuovo conduttore nel contratto di locazione, ai sensi dell&#8217;art. 6 della stessa legge &#8211; l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di ripetizione da parte dell&#8217;ex conduttore avrebbe esposto quello subentrante al rischio di ritorsioni ad opera del locatore, in quanto, come ha giustamente rilevato la Corte di merito, la soluzione della quaestio iuris qui accolta risulta la sola che appaia coerente con l&#8217;esigenza primaria di certezza dei rapporti giuridici che è connaturata all&#8217;istituto stesso della decadenza e postula una sua preminenza rispetto all&#8217;altra esigenza, pur essa legittima, che investe la tutela del contraente più debole nel contratto di locazione ed era stata ritenuta più cogente dal giudice di prime cure.</p>
<p>Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono, considerata la novità della questione dibattuta, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2008.</p>
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