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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; scioglimento</title>
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		<title>Cassazione Civile ,Sezione II, Sentenza 23 gennaio 2012 n. 867</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento della Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può dividere un bene comune ai condomini? Se sì secondo quali criteri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3924/2006 proposto da:</p>
<p>B.F., D.A., BE.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 121, presso lo studio dell&#8217;avvocato SCHILLACI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato NURRA RICCARDO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BA.GI., b.g., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SAMPIETRO LUCIANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/01/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; D.A., in proprio e quale procuratrice generale di Be.Gi. e B.F., propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che, in parziale accoglimento della domanda proposta da Ba.Gi. e g. per lo scioglimento del condominio dell&#8217;edificio con annesso giardino in (OMISSIS), due alloggi del quale erano di loro proprietà, mentre gli altri due appartenevano a B.F., A. e Be.Gi., aveva disposto lo scioglimento della comunione limitatamente al giardino circostante la casa.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 4 gennaio 2005, la Corte d&#8217;appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispose lo scioglimento della comunione in essere tra le parti relativamente al giardino circostante l&#8217;edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa secondo i criteri indicati nella relazione integrativa del c.t.u..</p>
<p>La Corte, quanto alla prima doglianza dell&#8217;appellante, concernente la presunta mutatio libelli in cui sarebbe incorsa controparte per avere ripiegato, dopo aver chiesto lo scioglimento del condominio, sulla diversa domanda di scioglimento della comunione di cose comuni, pretesamente divisibili in contrasto con la loro reale funzione, intrinseca al condominio, rilevò la infondatezza della eccezione, osservando che gli attori sin dall&#8217;atto di citazione avevano chiesto lo scioglimento della comunione su varie componenti dell&#8217;edificio, richiamandosi ai dati della relazione peritale del 21 luglio 1993, così facendo intendere di chiedere anche solo, nel contempo, uno scioglimento parziale della comunione in essere. Dunque, si trattava di mera emendatio libelli. Inoltre, venne riconosciuta, nei termini indicati dal c.t.u., la frazionabilità della soffitta e dello scantinato, cioè delle parti comuni in ordine alle quali si era ridotta la domanda svolta dagli attori. Infatti, la divisione di tali parti risultava compatibile con le esigenze di autonomia e funzionalità richieste dalla norma codicistica, non alterandone la concreta utilizzabilità ed anzi apportando un&#8217;utile soluzione alla situazione di conflitto tra le parti. In particolare, la divisibilità della soffitta, parte comune non compresa tra quelle essenziali al condominio, era agevolmente attuabile e compatibile con l&#8217;uso comune del manto di copertura. Altrettanto era da dire per la divisione dello scantinato. Quanto alle contestate modalità di divisione del giardino, la Corte di merito ritenne che l&#8217;unico criterio concretamente praticabile fosse quello che trovava attuazione nelle linee di cui alla planimetria allegata alla relazione integrativa del c.t.u..</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso D. A., Be.Gi. e B.F. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso Ba.Gi. e g..</p>
<p>Le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 82, 83 e 84 cod. proc. civ. e/o art. 365 cod. proc. civ. e/o degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., sollevata con il controricorso. Si contestano la autenticazione della sottoscrizione della procura che si sostanzierebbe in uno &#8220;schizzo illeggibile&#8221;, nonchè la mancata indicazione nel corpo dell&#8217;atto dell&#8217;avvocato che lo avrebbe redatto, e la sottoscrizione del ricorso con altro &#8220;schizzo illeggibile&#8221; diverso da quello vergato quale autentica dei sottoscrittori della procura.</p>
<p>2.1. &#8211; La eccezione è priva di fondamento.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo l&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell&#8217;atto, ove l&#8217;autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell&#8217;atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell&#8217;autenticazione compiuta dal procuratore (v. Cass., sentt. n. 14786 e n. 6464 del 2007).</p>
<p>Nella specie, la individuazione del legale risulta da una serie di elementi concordanti, e cioè, oltre che dal testo della procura speciale, dalla stampigliatura su ciascuno dei fogli sui quali è redatto il ricorso del nome del legale, il quale risulta altresì con certezza aver richiesto la notifica del ricorso medesimo.</p>
<p>3. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e sostanziale. Si rappresenta che gli originari attori, dopo avere, con atto di citazione del 2 agosto 2003, formulato domanda di scioglimento del condominio dell&#8217;edificio di (OMISSIS), ai sensi dell&#8217;art. 61 disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 62 disp. att. c.p.c., comma 1, con memoria del 3 giugno 2006, avevano introdotto una domanda di scioglimento della comunione rispetto ad alcune parti comuni. Alla udienza successiva era stata eccepita l&#8217;inammissibilità di tale domanda in quanto nuova, e comunque non era stato accettato il contraddittorio sulla stessa. Ma il Tribunale prima, e poi la Corte d&#8217;appello, avevano ritenuto che si trattasse non già di domanda nuova, ma di domanda ricompresa in quella originaria, con la quale si era chiesta la divisione del condominio ma anche di alcune sue parti comuni. Osservano, al riguardo, i ricorrenti che, in base alla normativa vigente nella materia de qua, nella ipotesi in cui lo stabile sia divisibile e si formino due condomini che mantengano in comune alcune delle parti originarie tra quelle elencate nell&#8217;art. 1117 cod. civ., è possibile adire l&#8217;autorità giudiziaria ove l&#8217;assemblea all&#8217;uopo convocata non raggiunga il quorum, mentre, nella ipotesi in cui per poter dividere il condominio sia necessario procedere alla modifica dello stato delle cose o ad interventi sui locali o sulle dipendenze tra i condomini, è obbligatoria la delibera con voto unanime dei condomini e non è previsto il ricorso all&#8217;autorità giudiziaria. Nella specie, non solo non era mai stata convocata l&#8217;assemblea al fine di procedere alla divisione del condominio, condizione per poter adire l&#8217;autorità giudiziaria, ma inoltre il Tribunale e la Corte d&#8217;appello avevano proceduto, mantenendo il condominio originario unitario, a dividere parti comuni condominiali per definizione indivisibili. In particolare, la Corte di merito aveva disposto lo scioglimento della comunione relativamente al giardino circostante l&#8217;edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa di (OMISSIS) secondo i criteri indicati nella relazione integrativa della c.t.u., che non prendeva in considerazione la circostanza che nella porzione c.d. Ba.</p>
<p>ricadevano il cancello carraio principale e quello secondario di accesso al garage, nonchè la vasca, mentre nell&#8217;altra porzione ricadeva solo un cancelletto pedonale, e che il viale di accesso sarebbe stato interrotto e non sarebbe stato più utilizzabile proprio nella parte ricadente nella metà assegnata ai ricorrenti.</p>
<p>Inoltre, per procedere alla divisione del giardino, sarebbe stato necessario porre in essere una serie di attività, quale erezione di muri, recinti, piantumazioni, e di atti amministrativi integranti attività volte a modificare lo stato delle cose, riservate esclusivamente alla volontà unanime dell&#8217;assemblea a norma dell&#8217;art. 62 c.c., comma 2. Infine, contrasterebbe con la normativa vigente la divisione del giardino e della terrazza al piano terra in due lotti, pur nella mancata divisione dell&#8217;originario condominio in due condomini autonomi.</p>
<p>4.1. &#8211; La doglianza è immeritevole di accoglimento.</p>
<p>4.2. &#8211; Questa Corte ha chiarito che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d&#8217;indagine e si spostino i termini della controversia, con l&#8217;effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;</p>
<p>si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l&#8217;interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (v. Cass., sentt. n. 17457 del 2009; n. 21017 e n. 7579 del 2007).</p>
<p>Nella specie, è stata all&#8217;evidenza ridotta la portata della domanda originaria, rimanendo immutato il titolo.</p>
<p>4.3. &#8211; Sul piano sostanziale, v&#8217;è da rilevare che in tema di condominio di edifici, poichè l&#8217;uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso cui fa riferimento l&#8217;art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata oltre che con riferimento alla originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione (v., sul punto, Cass., sent. n. 7667 del 1995).</p>
<p>Ciò posto, rientrava, nella specie, nella valutazione di stretta spettanza al giudice del merito la determinazione della divisibilità, nel senso dianzi chiarito, di alcune parti comuni:</p>
<p>valutazione operata dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non affetta da illogicità.</p>
<p>5. &#8211; Le esposte argomentazioni valgono altresì a dar conto della infondatezza della seconda censura, con la quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevandosi che, nonostante il c.t.u. avesse diviso unicamente il giardino e la terrazza al piano terra, escludendo l&#8217;utilità della divisione del sottotetto, e non svolgendo alcuna considerazione in ordine allo scantinato, la Corte di merito aveva proceduto allo scioglimento della comunione anche sulla soffitta e lo scantinato, nulla disponendo, invece, quanto alla terrazza, e motivando tale decisione con riguardo a considerazioni attribuite al c.t.u. e mai dallo stesso formulate, ovvero contrastanti con quanto da questo osservato. Al riguardo, resta da sottolineare come anche la scelta di non procedere alla divisione della terrazza, e, per converso, quella di addivenire alla divisione dello scantinato ed a quella della soffitta &#8211; scelte in relazione alle quali nel ricorso si lamenta il discostamento dalle risultanze peritali &#8211; risultano analiticamente e plausibilmente motivate.</p>
<p>7. &#8211; In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico dei ricorrenti in solido.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 dicembre 2011 n. 27507</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono i presupposti perché l'autorità giudiziaria sciogla il condominio negli edifici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30290/2005 proposto da:</p>
<p>B.M. (OMISSIS), S.M. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.G.M. (OMISSIS) quale avente causa di C.I. in S. giusto contratto di compravendita, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICELI Calogero, BERGAMASCHI GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIALE (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ROCCHINI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ATTILIO CAROSELLI con delega dell&#8217;Avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIANNI FIORA con delega dell&#8217;Avvocato MARIO RONCHINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2003, S.A. e M., B.M. e C. F.I. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata la loro domanda intesa al riconoscimento che il condominio di Viale (OMISSIS), convenuto, era costituito da due edifici autonomi, ovvero, allo scioglimento parziale del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., nella considerazione che i due edifici avevano caratteristiche ed elementi comuni.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 24 febbraio 2005, la Corte d&#8217;appello di Firenze rigettò il gravame, osservando che il c.t.u. aveva accertato, con argomentazioni condivisibili, che i due corpi di fabbrica che componevano l&#8217;edificio in questione non erano totalmente autonomi, presentando parti comuni quali il suolo su cui sorgeva l&#8217;edificio, le pareti esterne, porzioni di tetto e di gronda, e parti autonome, quali gli ingressi agli appartamenti, ai fondi, ai vani scala e agli impianti; ed inoltre che l&#8217;immobile era stato costruito in maniera unitaria nello stesso momento, ed introdotto in un&#8217;unica particella catastale, da ciò derivando la circostanza che il suolo sul quale poggiava il fabbricato era da considerare comune, sicchè non era possibile procedere alla divisione dell&#8217;edificio in questione in parti che avessero la caratteristica di edifici autonomi, poichè le parti comuni erano parti strutturali, e non era, quindi, invocabile l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 61 disp. att. cod. civ., comma 2, secondo il quale, in mancanza di deliberazione assembleare con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 2, la divisione può essere disposta dall&#8217;autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell&#8217;edificio della quale si chiede la separazione.</p>
<p>Quanto alla domanda di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede l&#8217;applicabilità della norma di cui al precedente art. 61 anche nella ipotesi in cui restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., osservò la Corte di merito che tale norma non richiama anche il secondo comma del precedente art. 61, facendone derivare che la facoltà di deliberare lo scioglimento è attribuita all&#8217;autorità giudiziaria per il caso in cui restino in comune fra i partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., solo se non sia necessario procedere a modificazioni di sorta, e non anche se la divisione non possa attuarsi senza dette modificazioni. Nella specie, la divisione dell&#8217;edificio in questione comportava opere per la sistemazione, quanto meno, della gronda se non anche delle facciate esterne, con la conseguenza che, rientrando la situazione di fatto dedotta in giudizio nella previsione normativa di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, era inibito al giudice adito di disporre la divisione dell&#8217;edificio, rimanendo tale facoltà di esclusiva competenza dell&#8217;assemblea con la maggioranza ivi prevista.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.M., S.A. e M., e S.G.M., quale avente causa da C.I. in S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Viale (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1117 cod. civ., artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. e norme consequenziali. Avrebbe errato la Corte di merito nel non consentire, nella specie, la creazione di due condomini autonomi relativamente alle parti separate, funzionalmente divise, come individuate dallo stesso c.t.u., e per le quali esistono anche tabelle millesimali diverse, sussistendo la indivisibilità solo in relazione ad alcune parti strumentali e necessarie per l&#8217;uso in comune. Si osserva nel ricorso, quanto alla interpretazione che dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., ha fornito il giudice di secondo grado, che tale norma prevede proprio la possibilità che si abbiano due condomini separati ed un&#8217;amministrazione condominiale per alcuni degli elementi individuati dall&#8217;art. 1117 cod. civ., e che, nella specie, non vi era alcun intervento strutturale da operare sull&#8217;edificio in questione ai fini della divisione, tale da rendere necessaria, ai fini dello scioglimento del condominio, a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, la delibera assembleare con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 5.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., e norme consequenziali. Avrebbero errato il primo ed il secondo giudice nell&#8217;incentrare il giudizio sulla unitarietà di costruzione e sulla impossibilità di divisione degli immobili, e nell&#8217;aver posto in tal senso i propri quesiti al c.t.u., laddove la questione da affrontare nella specie era quella relativa alla possibilità di due condomini autonomi per una parte della edificazione. La domanda degli attuali ricorrenti doveva essere accolta, non essendo necessaria alcuna maggioranza assembleare allorchè non si tratti di decidere di intervenire sulle opere murarie o sulle strutture del condominio: l&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., prevede espressamente che si possano avere due condomini separati per le parti non in comune ed un condominio unico per le parti in comune di una costruzione.</p>
<p>3.1. &#8211; I due motivi &#8211; da esaminare congiuntamente in quanto volti a ottenere la modifica della decisione nella parte relativa al mancato riconoscimento della possibilità di configurare un supercondominio in relazione alle parti comuni di un edificio, e, nel contempo, due amministrazioni condominiali distinte per le parti separate della medesima costruzione &#8211; sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p>3.2. &#8211; Deve, anzitutto, chiarirsi che, alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l&#8217;autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall&#8217;assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p>3.3. &#8211; E&#8217;, dunque, esatto che, come opinato dalla Corte di merito, l&#8217;assenza di ogni riferimento, nell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, alla facoltà di divisione attribuita all&#8217;autorità giudiziaria, ed il mancato richiamo, nel comma 1 del citato art. 62, del comma 2, dell&#8217;art. 61, escludono il riconoscimento di tale facoltà nella ipotesi di cui al comma 2, dell&#8217;art. 62 &#8211; divisione non attuabile senza modificazione dello stato delle cose -, anche perchè non vi sarebbe stato motivo di richiedere una maggioranza speciale per la deliberazione dell&#8217;assemblea, se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato, prescindendo dalla volontà della maggioranza dell&#8217;assemblea.</p>
<p>3.4. &#8211; Tuttavia, nella specie, le opere indicate nella sentenza di appello quali necessarie ai fini della divisione dell&#8217;edificio di cui si tratta &#8211; opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne &#8211; non sono assimilabili a quella &#8220;modifica dello stato delle cose&#8221; e a quelle &#8220;opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini&#8221; che escludono l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2.</p>
<p>Solo in tal senso la sentenza impugnata è effettivamente meritevole di censura.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi specificati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene individuato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi enunciati sub 3.2. e 3.3. e dei rilievi di cui sub 3.4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III Sentenza 26 luglio 2012 n. 13199</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessazione anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20631/2008 proposto da:</p>
<p>F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO PIZZI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato METAFUNE Daniele giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.R.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 689/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2008 R.G.N. 310/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>In data 22 settembre 2006 il Tribunale di Verbania, su ricorso proposto da R.R. dichiarava cessato il rapporto di locazione, di cui al relativo contratto del 2 settembre 2002, stipulato dall&#8217;intimato F.R. per finita locazione ed ordinava il rilascio dell&#8217;immobile entro il 31 dicembre 2006, condannando il convenuto alle spese di lite.</p>
<p>Su gravame di F.R. la Corte di appello di Torino il 14 luglio 2008, confermando nel resto la sentenza di prime cure, accoglieva l&#8217;appello limitatamente all&#8217;eccessività della condanna alle spese.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione F. R., affidandosi ad un unico articolato motivo, corredato dai prescritti quesiti.</p>
<p>Nessuna attività difensiva risulta svolta dall&#8217;intimato R..</p>
<p>Su istanza di trattazione L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 26, il ricorso è stata fissato per l&#8217;odierna pubblica udienza.</p>
<p>Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.-Osserva il Collegio che il punto centrale del presente ricorso è costituito dalla interpretazione della disdetta-pacificamente tra le parti- inviata con lettera del 19 settembre 2005 da parte del locatore, con la quale lo stesso esprimeva la sua volontà di negare la rinnovazione del contratto alla sua prima scadenza motivata dalla intenzione di dovere adibire l&#8217;immobile ad abitazione della figlia (&#8220;perché serve a mia figlia&#8221;) in previsione del matrimonio della stessa.</p>
<p>Ciò posto in rilievo, l&#8217;articolato motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 432 del 1998, art. 3, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5) va disatteso.</p>
<p>2.-Il giudice dell&#8217;appello ha affermato che la lettera di disdetta motivata fosse sufficientemente specifica sulla futura destinazione da dare all&#8217;immobile locato. Infatti, il locatore aveva provato che l&#8217;immobile dovesse essere abitato dalla figlia, prossima alle nozze, come confermato dal fatto che la stessa, successivamente, aveva contratto matrimonio il 24 marzo 2007 con Y.S. e che al momento del giudizio ella viveva ancora con i genitori.</p>
<p>La figlia era l&#8217;unica figlia del R. e il F. ben conosceva la situazione familiare del locatore per aver lavorato circa un anno nella sua ditta.</p>
<p>Il R., presidente dell&#8217;Associazione Centro Aiuti per l&#8217;Europa, gli aveva concesso in locazione l&#8217;immobile al prezzo irrisorio di Euro 25,00 mensili, come risultava dal contratto scritto.</p>
<p>Agli atti fu dimessa una lettera datata 11 agosto 2005 con cui il R. chiedeva a F.A., cugino del conduttore, di rilasciare l&#8217;immobile&#8221; poiché lo stesso sarà abitato da mia figlia&#8221;.</p>
<p>Questa lettere, però, aveva come destinatario un soggetto diverso dal locatario, per cui immediatamente il R. indirizzò altra missiva di disdetta con scadenza del 25 gennaio 2009 al locatario vero.</p>
<p>Quest&#8217;ultima comunicazione non era dunque un pretesto, stanti il certificato di avvenuto matrimonio della figlia con il S. e lo stato di famiglia del locatore.</p>
<p>3.-Alla luce di questa motivazione, che è strettamente ancorata alle risultanze processuali, l&#8217;unico ed articolato motivo appare inammissibile, anche perché i relativi quesiti appaiono inconferenti.</p>
<p>Infatti, il primo quesito (p. 9 ricorso) non corrisponde a quanto ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, ossia che non fosse perfettamente indicato il beneficiario dell&#8217;uso dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il secondo quesito (p. 9 ricorso) non coglie nel segno, perché il giudice dell&#8217;appello, pur avendo posto in rilievo che la giustificazione della disdetta &#8220;poiché l&#8217;appartamento serve a mia figlia&#8221;, interpretata astrattamente, poteva apparire come non del tutto corretta dal punto di vista giuridico (p. 8 sentenza impugnata), l&#8217;ha valutata nel suo linguaggio comune, corroborando tale valutazione con le altre circostanze e i documenti in atti.</p>
<p>Il terzo quesito (p. 9) è chiaramente inidoneo a sottoporre a questa Corte il controllo dell&#8217;iter logico-giuridico seguito dal giudice dell&#8217;appello.</p>
<p>In esso, peraltro, senza che nella illustrazione del profilo ci si curi di provarlo, si deduce addirittura che il giudice dell&#8217;appello avrebbe &#8221; apoditticamente&#8221; affermato che il R. abbia una sola figlia, desumendolo dal certificato anagrafico e ritenere dato certo la conoscenza personale da parte dello stesso del proprio nucleo familiare.</p>
<p>Il che appare veramente una ipotesi irreale, a cui, del resto, il ricorrente non offre alcuna allegazione per corroborare il contrario di quanto ritenuto in sentenza.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012.</p>
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