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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; scarichi</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 19 gennaio 2012 n. 778</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<category><![CDATA[braga]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[scarichi]]></category>

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		<description><![CDATA[Beni di che natura sono le braghe condominiali? ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Presidente -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12652/2008 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DEL CASTAGNO 34, presso lo studio dell&#8217;Avvocato BELTRANI SERGIO, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato RUSSO DE LUCA BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. e M.S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 73/SCALA B int.2, presso lo studio AVV.TI DEL VECCHIO e SORICELLI, rappresentati e difesi dagli Avvocati DI CAGNO GIOVANNI e DI CAGNO FABIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>P.P.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4046/2007 del TRIBUNALE di BRESCIA del 26/02/2008, depositata il 21/12/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI CAGNO GIOVANNI, difensore dei controricorrenti, che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che si riporta alla relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. Il ricorrente Condominio impugna la sentenza del Tribunale di Brescia n. 4046 del 2007 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Brescia n. 458 del 2004, accogliendo in parte l&#8217;appello, il condominio veniva condannato al pagamento nei confronti degli odierni intimati della somma di Euro 1.116 oltre interessi, spese del giudizio e rimborso spese consulenza tecnica d&#8217;ufficio.</p>
<p>2.- In fatto esponeva che gli odierni resistenti, proprietari di un appartamento sito nel condominio, lo citavano in giudizio per il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dalla condotta di scarico condominiale. All&#8217;esito del giudizio il Giudice di Pace rilevava che la perdita (e conseguente infiltrazione) d&#8217;acqua era da attribuire alla colonna di scarico condominiale ed accoglieva la domanda. L&#8217;appello proposto dal condominio veniva respinto in punto responsabilità ed accolto in parte in ordine all&#8217;importo riconosciuto per danni.</p>
<p>3. Il Tribunale, nell&#8217;affermare la responsabilità del condominio, rilevava che era stato accertato dalle disposte CTU che: &#8220;Le infiltrazioni non derivano da condotte delle unità immobiliari bensì dalla braga nella quale si innestano detti condotti;&#8230; la perdita d&#8217;acqua doveva localizzarsi sulla braga della colonna di scarico verticale del condominio e precisamente nel punto d&#8217;innesto tra la braga e lo scagno nel quale s&#8217;inserisce lo scarico del lavello della cucina dell&#8217;appartamento di proprietà R.&#8221;. Il CTU inoltre aveva accertato che &#8220;anche l&#8217;innesto dello scarico del lavello dell&#8217;appartamento di proprietà della condomina R. è realizzato correttamente, che la perdita d&#8217;acqua nell&#8217;appartamento dei signori S. si verifica anche quando era fatta scorrere l&#8217;acqua di appartamenti sovrastanti, che la perdita riguarda un punto della colonna condominiale verticale&#8221;. Osservava ancora il giudice che il consulente tecnico, nella descrizione della colonna condominiale, aveva affermato che la stessa &#8220;non è costituita da un&#8217;unica tubazione continua bensì da una serie di tratti di tubo, che in corrispondenza dei piani ove sono poste le unità immobiliari, sono tra loro legate mediante un pezzo speciale denominato &#8220;braga ghis/smu doppia scaglio 45&#8243; nel quale s&#8217;innestano i vari scarichi privati dei lavelli delle unità immobiliari poste ai vari piani. La perdita&#8230; non è sull&#8217;innesto dello scarico privato e la colonna verticale nè nel raccordo di collegamento che si dirama verso le proprietà dei singoli condomini, ma nella braga a doppio scagno, alla base dello scagno medesimo che in base alla descrizione fatta dal CTU costituisce parte integrante della colonna di scarico verticale condominiale in quanto funge da collegamento tra i vari tratti di tubo di cui la colonna verticale stessa è composta&#8221;.</p>
<p>4. Il ricorrente denuncia &#8220;omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio. Violazione falsa applicazione dell&#8217;art. 1117 c.c., comma 3&#8243;. Rileva che il giudice erroneamente aveva ritenuto condominiale una braga che &#8220;non serve alla collettività condominiale, che è invece servita dalla colonna di scarico verticale, ma che serve unicamente gli scarichi dei condomini R. e P.&#8221;. La braga con il suo doppio scagno funge da raccordo di collegamento tra la colonna verticale e le condutture di proprietà. &#8220;Trattandosi di raccordo di collegamento tratto in linea orizzontale/obliqua e destinato a ricevere i singoli tratti di conduttura esclusiva dei condomini R. e P. di cui ne rappresenta un prolungamento fino all&#8217;innesto con la colonna verticale, lo stesso è di esclusiva proprietà dei medesimi e non costituisce proprietà comune del Condominio ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., comma 3&#8243;, che stabilisce che sono parti comuni dell&#8217;edificio i canali di scarico fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Ancora erroneamente il Tribunale aveva ritenuto condominiale la braga in questione per la sua funzione di collegamento tra i vari tratti del tubo della colonna verticale senza considerare la funzione di raccordo e di collegamento con le condutture dell&#8217;unità di proprietà esclusiva. Inoltre il Tribunale aveva omesso di considerare che la fessurazione si trova proprio nel punto di diramazione del raccordo che va a servire gli scarichi dei condomini R. e P.. Al riguardo parte ricorrente formula il seguente quesito &#8220;dica la Corte se il Tribunale di Brescia abbia omesso, insufficientemente o contraddittoriamente motivato circa la qualificazione di bene condominiale della braga a doppio scagno dalla quale si è verificata la perdita o essa braga dovesse invece essere qualificata di proprietà esclusiva dei condomini ai quali serve.</p>
<p>Dica inoltre se il Tribunale abbia o meno applicato correttamente l&#8217;art. 1117 c.c., comma 3, in considerazione del fatto che la fessurazione è stata accertata nel punto d&#8217;innesto tra la braga e lo scagno e cioè sul raccordo di collegamento e diramazione della colonna verticale con le condutture orizzontali&#8221;.</p>
<p>5. Resistono con controricorso gli intimati.</p>
<p>6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p>7. Il ricorso è infondato. In termini di fatto può considerarsi circostanza pacifica che la fessurazione che ha dato origine alla infiltrazione di cui è causa sia collocata nella braga che funge da collegamento tra la colonna verticale di scarico (pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati agli appartamenti dei resistenti e dell&#8217;intimato non costituito. La questione riguarda nella sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all&#8217;altezza dei singoli piani dell&#8217;edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E&#8217; appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell&#8217;edificio condominiale. Occorre anche considerare che l&#8217;intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale.</p>
<p>In definitiva quindi il Tribunale ha fondato la sua decisione con un&#8217;argomentazione con la quale ha dato prevalenza alla specifica conformazione della colonna verticale di scarico, della quale fa parte proprio la braga di collegamento (e senza la quale il funzionamento della colonna verticale verrebbe meno) rispetto alla funzione di collegamento con gli scarichi delle singole unità immobiliari. Il ragionamento compiuto dal giudice non appare affetto dai vizi denunciati, nè appare violato l&#8217;art. 1117 c.c., comma 3, posto che correttamente quest&#8217;ultimo può essere interpretato nel senso che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini sulla colonna verticale è limitata fino al punto del loro raccordo con l&#8217;innesto nella stessa. La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che consentano di giungere ad una diversa conclusione. I precedenti citati non appaiono in contrasto con tali conclusioni, ove si consideri che nel caso in questione, in fatto, il punto di rottura della braga non aveva alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti, ma si trovava nella sua parte bassa nel punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione. E del resto con argomentazione in fatto del tutto persuasiva, occorre tener conto che, come accertato dal CTU, le lamentate infiltrazioni si verificavano indipendentemente dall&#8217;uso degli scarichi degli appartamenti dei resistenti, essendo, quindi, la perdita riferibile ad un guasto di tenuta dello scarico verticale nel suo complesso considerato.</p>
<p>8. Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 03 settembre 2010 n. 19045</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Fognante e Scarichi]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Responsabilità del custode: come si ripartiscono le spese per le colonne di scarico?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24742/2005 proposto da:</p>
<p>F.N. CF (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell&#8217;avvocato CAPECCI Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RONDANI FILIPPO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.R., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato SAMMARCO Annunziato, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GRITTI LUIGI;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 307/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>B.R. e D.G. convenivano in giudizio F.N. esponendo: che l&#8217;appartamento di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell&#8217;impianto dell&#8217;appartamento soprastante di proprietà della F. la quale si era opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico per l&#8217;esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva reso necessario il ricorso ad un procedimento ex art. 700 c.p.c., conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordinato alla F. di provvedere all&#8217;immediata esecuzione dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita aveva avuto origine &#8220;nella braga di innesto dello scarico del lavandino della F. alla colonna condominiale&#8221;. Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.</p>
<p>La F., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda &#8211; sostenendone l&#8217;infondatezza &#8211; e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta.</p>
<p>Con sentenza 21/1/2003 l&#8217;adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale &#8211; condannando la convenuta a pagare agli attori Euro 971,31 a titolo di risarcimento danni &#8211; e rigettava quella incidentale.</p>
<p>Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D..</p>
<p>Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d&#8217;acqua infiltratasi nel soffitto dell&#8217;appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale;</p>
<p>che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla &#8220;braga&#8221; in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l&#8217;appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra P. &#8211; trasfusi nella relazione del 21/10/1999 &#8211; e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell&#8217;appartamento dei coniugi B.- D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d&#8217;acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l&#8217;onere della spesa necessaria per il ripristino dell&#8217;appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in Euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra P. in L. 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell&#8217;iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.</p>
<p>La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F.N. con ricorso affidato a quattro motivi. R.B. e D.G. hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, sostenendo che &#8211; come affermato nella stessa sentenza impugnata &#8211; il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d&#8217;acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell&#8217;edificio. Infatti la &#8216;&#8221;braga di innesto&#8221; tra la colonna di scarico condominiale e l&#8217;utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell&#8217;interpretare l&#8217;art. 1117 c.c., n. 3.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell&#8217;art. 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all&#8217;esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt&#8217;uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex art. 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.</p>
<p>Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra Bo. e del geometra P. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte &#8211; quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi -la stessa questione relativa alla condominialità o meno della &#8220;braga&#8221; della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d&#8217;acqua nell&#8217;appartamento dei coniugi B.- D..</p>
<p>Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare &#8211; e che il Collegio condivide e fa propri &#8211; secondo cui:</p>
<p>- ai sensi del l&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all&#8217;uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all&#8217;uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);</p>
<p>- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, anche per l&#8217;impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell&#8217;impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l&#8217;attitudine all&#8217;uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).</p>
<p>- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell&#8217;edificio in condominio, che, ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).</p>
<p>Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che &#8211; come ammesso dalla stessa ricorrente &#8211; il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.</p>
<p>Va solo aggiunto &#8211; con riferimento all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso &#8211; che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l&#8217;effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere &#8211; dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all&#8217;art. 2051 c.c., individua un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l&#8217;applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell&#8217;ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l&#8217;osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell&#8217;eventualità della persistenza dell&#8217;incertezza sull&#8217;individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell&#8217;accadimento.</p>
<p>La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.</p>
<p>Va infine rilevata l&#8217;inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l&#8217;asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra Bo. e del geometra P., nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).</p>
<p>Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.</p>
<p>Sotto quest&#8217;ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l&#8217;errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne &#8211; alla luce esclusivamente di alcune isolate parti &#8211; il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare &#8211; sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso &#8211; l&#8217;incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.</p>
<p>Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l&#8217;omessa o l&#8217;erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l&#8217;onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell&#8217;asserito vizio di valutazione:</p>
<p>tale onere non è stato nella specie rispettato.</p>
<p>La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l&#8217;impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all&#8217;evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.</p>
<p>Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all&#8217;onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando &#8220;verosimile&#8221; l&#8217;estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell&#8217;immobile dei coniugi B.. I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all&#8217;inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.</p>
<p>Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all&#8217;entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all&#8217;elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall&#8217;art. 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell&#8217;omissione in ordine all&#8217;illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l&#8217;art. 2056 c.c., richiamato l&#8217;art. 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all&#8217;art. 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).</p>
<p>Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto &#8211; confermando la decisione del primo giudice &#8211; di dover aggiungere, all&#8217;importo indicato dal geometra P. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B., una somma (peraltro molto contenuta) per il &#8220;verosimile&#8221; ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all&#8217;estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell&#8217;inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.</p>
<p>Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 25 giugno 2012 n. 10584</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-25-giugno-2012-n-10584/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Fognante e Scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fognature]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fognante]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione spese]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>

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		<description><![CDATA[La presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117, n. 3 c.c. opera anche per l'impianto di scarico delle acque?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA METAPONTO 16, presso lo studio dell&#8217;avvocato ST PAPARELLA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato NOTARNICOLA VITO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 901/2005 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 19/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione 21.12.1990 M.C. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bari, il Condominio (OMISSIS), per sentirlo condannare alla esecuzione dei lavori necessari ad evitare i rigurgiti di acque fecali nei locali di proprietà di essa attrice, determinati dal cattivo funzionamento delle condotte fognarie condominiali.</p>
<p>Il Condominio convenuto si costituiva dichiarando di essere disponibile ad eseguire le opere indicate nella relazione peritale per ing. S., redatta su incarico del convenuto stesso. Il Pretore, con sentenza 18.6.1996, condannava il condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. R..</p>
<p>A seguito di impugnazione del Condominio, con sentenza depositata il 1.4.95, il Tribunale di Bari accoglieva l&#8217;appello proposto nei confronti di M.C. e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma del capo a) della sentenza di primo grado, condannava il Condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. a seguito di nuova ispezione dei luoghi e del parziale mutamento dei fenomeni lamentati, opere consistenti nella &#8220;sostituzione del raccordo a gomito al piede della sola montante principale; innesto diretto della condotta di scarico del bagno, sito nel locale a piano terra, di proprietà dell&#8217;attrice, nel pozzetto condominiale, con separazione della condotta medesima dalle montanti di scarico delle cucine e dei bagni posti al livello superiore.</p>
<p>Osservava la Corte distrettuale che il C.T.U., richiamato a chiarimenti, aveva prospettato, per l&#8217;eliminazione del rigurgito di acque nere una soluzione alternativa, meno dispendiosa, giustificata dalla riduzione del fenomeno seguita ad una corretta manutenzione ordinaria dell&#8217;impianto di scarico condominiale e che parte appellata non aveva addotto alcun valido argomento per disattendere detta soluzione alternativa adottata in sentenza.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.C. articolando due motivi.</p>
<p>Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4 e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1032, 1033, 1047 c.c., poichè era stata disposta una servitù coattiva di tubazioni di acquedotto per le acque nere,attraverso i locali di essa M. &#8220;pur in presenza di una condotta condominiale già esistente, anche se mal funzionante, che attraversa l&#8217;androne, al solo fine di evitare una spesa più costosa per il condominio&#8221;;</p>
<p>2) violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria motivazione, laddove il Tribunale aveva ritenuto che parte appellata non avesse addotto alcun valido argomento per disattendere quanto affermato dal C.T.U. (nella perizia depositata il 2.7.2002) in relazione alla realizzazione di opere meno onerose per il Condominio, non tenendo conto che la M., sin dal primo scritto difensivo, si era opposta alla costituzione di una servitù a carico dei propri immobili che, comunque, sarebbero rimasti danneggiati dalla esecuzione delle opere indicate dal giudice di appello.</p>
<p>Le doglianze sub 1) e 2), da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate; dai chiarimenti forniti dal C.T.U. risulta che la tubazione da realizzare doveva servire esclusivamente i locali dell&#8217;attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie, non può, pertanto, trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all&#8217;art. 1117 c.c., n. 3 in quanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, detta presunzione, prevista anche per l&#8217;impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell&#8217;impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, &#8220;che presenta l&#8217;attitudine all&#8217;uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva&#8221; (Cfr. Cass. n. 583/2001; n. 9940/98).</p>
<p>Non è configurabile,conseguentemente, la lamentata costituzione di servitù, avuto riguardo al principio &#8220;nemini res sua servit&#8221;, a fronte dell&#8217;accertamento in fatto che le tubazioni realizzate, con le modalità di cui alla sentenza impugnata, servono esclusivamente i locali dell&#8217;attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente, diversità, comunque, non individuata neppure dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, va rigettato.</p>
<p>Nulla per le spese processuali del giudizio di legittimità, stante il difetto di attività difensiva del Condominio intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 14 giugno 2012 n. 9765</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-14-giugno-2012-n-9765/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Fognante e Scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fognature]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fognante]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione spese]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si ripartiscono le spese all'impianto fognante quando le tubazioni non servono l'intiero condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>O.M.R. ((OMISSIS)), rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall&#8217;Avvocato SOLIMINI Nicola Fabrizio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vestricio Spurinna n. 105, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Alessandra Gallini;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>B.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, via c. Fracassoni n. 18, presso lo studio legale Venettoni (Avvocato Federico Bailo), rappresentata e difesa, per Procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avvocato PETRAROTA Vito;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Bari n. 1321 del 2009, depositata il 30 dicembre 2009;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio Del 20 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>che con atto di citazione notificato il 21 luglio 1994 L. M., proprietaria di unità immobiliari in un edificio in condominio con O.M.R., conveniva quest&#8217;ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.400.000, oltre IVA, per la spesa occorsa per la riparazione di una rottura di una condotta fognaria condominiale, con conseguente sversamento di liquami in locale scantinato, di proprietà dell&#8217;attrice;</p>
<p>che la convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava la domanda, sostenendone l&#8217;infondatezza in quanto, ex art. 1110 cod. civ., il diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune era dovuto solo in caso di &#8220;trascuratezza&#8221; degli altri partecipanti; circostanza questa, a detta della convenuta, non verificatasi nel caso di specie, in quanto la stessa, informata della rottura della condotta fognaria, si era recata con un proprio tecnico all&#8217;interno del locale scantinato e aveva concordato con la parte attrice che, nel caso in cui fosse stato necessario procedere all&#8217;esecuzione di lavori, agli stessi avrebbe assistito un tecnico di propria fiducia;</p>
<p>che la causa si concludeva con la condanna della convenuta al pagamento dell&#8217;intera somma occorsa per la riparazione della condotta fognaria nonchè delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u., come anticipate dall&#8217;attrice;</p>
<p>che avverso tale sentenza proponeva appello O.M.R.;</p>
<p>che ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1321 del 2009, depositata in data 30 dicembre 2009, in accoglimento dell&#8217;appello principale e di quello incidentale condizionato: a) condannava la ricorrente al pagamento in favore di L.M. della somma di Euro 865,32, oltre interessi al tasso legale anno per anno vigente dal 21 luglio 1994 al saldo, per la spesa occorsa per la riparazione della condotta fognaria condominiale e per la bonifica del vano cantinato; b) poneva le spese di c.t.u., come liquidate con decreto 12 settembre 2002, a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, con condanna della O. al rimborso, in favore di L.M., della metà della somma già versata, quale anticipataria, in virtù del suddetto decreto, al consulente tecnico di ufficio; c) compensava per un terzo le spese del doppio grado di giudizio, condannando la ricorrente al pagamento in favore di L.M. dei restanti due terzi;</p>
<p>che per la cassazione di questa sentenza O.M.R. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, notificato a B. S., quale eredi di L.M., la quale ha resistito con controricorso e ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:</p>
<p>&#8220;(&#8230;) Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza di appello per violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per aver la Corte di appello accolto la domanda attrice sulla base di una diversa causa petendi, in assenza di una impugnazione incidentale che giustificasse una pronuncia di tal genere. La parte appellata, infatti, nel contestare la fondatezza dell&#8217;impugnazione, aveva sostanzialmente condiviso il ragionamento del giudice di primo grado, il quale aveva posto a fondamento del diritto al rimborso della somma occorsa per i lavori il presupposto dell&#8217;urgenza degli stessi. Ciò nonostante, la Corte di appello è comunque pervenuta ad una pronuncia di condanna sulla base dell&#8217;esistenza di un accordo intervenuto tra le parti avente ad oggetto l&#8217;esecuzione dei lavori, ritenendo cosi che il diritto al rimborso sia sorto per effetto di un vincolo solidale tra le parti in forza di un&#8217;obbligazione di tipo contrattuale, e non, come riconosciuto dai giudici di primo grado, ex lege, per effetto dell&#8217;attinenza della spesa ad un bene comune e dell&#8217;urgenza dell&#8217;anticipazione da effettuare.</p>
<p>Con il secondo motivo del ricorso principale la O. lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1326, 1703, 1104 e 1134 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto prestato il consenso al conferimento dell&#8217;incarico per l&#8217;esecuzione delle opere, nonchè, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, una grave contraddittorietà della motivazione su tale punto decisivo della controversia. La ricorrente sostiene di non aver mai prestato un valido consenso all&#8217;esecuzione delle opere e ciè è testimoniato dal fatto che essa, chiedendo di poter esaminare il preventivo dei costi per le riparazioni, si riservava il diritto di approvarlo previa valutazione delle opere necessarie e delle pretese economiche vantate dalla ditta di fiducia della Signora L..</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 1134 cod. civ., per avere la Corte d&#8217;appello ritenuto sussistente il presupposto dell&#8217;urgenza che condiziona il diritto del condomino che abbia anticipato una spesa per la cosa comune ad ottenere il rimborso degli altri partecipanti; la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in materia di disponibilità e di valutazione delle prove e, ancora, una grave contraddittorietà della motivazione su tale punto decisivo della controversia. La ricorrente, a tal proposito, ritiene che la controparte abbia disatteso gli impegni assunti in occasione del sopralluogo del 21 dicembre 1993, dando luogo all&#8217;esecuzione delle riparazioni senza attendere la partecipazione del suo tecnico al saggio ispettivo, nè la valutazione di congruità del preventivo. Tali accordi, a detta della ricorrente, sarebbero inoltre testimonianza di come i lavori non fossero indifferibili, atteso che non risultava alcuna dimostrazione di urgenza sopravvenuta.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la O. lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d&#8217;appello ritenuto provato il credito vantato dall&#8217;appellata nonchè, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su tale punto decisivo della controversia. Viene ritenuta erronea e parziale la valutazione degli elementi di prova da parte della corte territoriale, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità del teste S., non considerando, invece, la labilità di memoria di quest&#8217;ultimo e la conseguente inattendibilità, Con l&#8217;ultimo motivo la ricorrente principale denuncia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., per aver disposto la condanna al pagamento di una quota pari al 50% della spesa per le riparazioni della cosa comune sostenuta dall&#8217;appellata anzichè di una quota pari ai valori millesimali della sua porzione immobiliare.</p>
<p>Con il ricorso incidentale L.M. lamenta la violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3 e la violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., nonchè l&#8217;insufficiente motivazione in merito a un punto decisivo della controversia. La ricorrente incidentale sostiene, in particolare, che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente accolto l&#8217;appello proposto dall&#8217;odierna ricorrente, affermando che ella non avrebbe formulato espressa domanda di condanna della O. a rimborsarle l&#8217;intero importo della riparazione.</p>
<p>In merito alla violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., la L. rileva che la corretta interpretazione dello stesso, secondo cui le spese relative alle cose destinate a servire i condomini in misura diversa vanno ripartite in proporzione all&#8217;uso che ciascuno può farne, avrebbe dovuto portare ad accollare per intero le spese relative ai lavori eseguiti alla sola ricorrente, essendo la tubazione di cui si discute asservita unicamente al suo appartamento.</p>
<p>(&#8230;) Vanno preliminarmente affrontate e rigettate le prime due eccezioni sollevate dalla controricorrente.</p>
<p>Per quel che attiene all&#8217;improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine semestrale indicato dall&#8217;art. 327 cod. proc. civ., si può osservare come tale norma, introdotta ad opera della L. n. 69 del 2009, non operi per il presente ricorso. Come espressamente stabilito dall&#8217;art. 58 della legge appena citata, le disposizioni che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile in essa contenute, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore; ciò basta ad escludere l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 327 cod. proc. civ., come novellato dalla Legge del 2009, al ricorso in questione, risalendo l&#8217;inizio del giudizio di primo grado al 1994.</p>
<p>Da rigettarsi è anche la censura avente ad oggetto la violazione del principio di autosufficienza. La formulazione del ricorso permette, infatti, una compiuta ricostruzione dei fatti di causa e l&#8217;adeguata motivazione delle varie censure, anche attraverso la riproduzione della sentenza gravata nei punti che si assumono in contrasto con le disposizioni normative indicate. Si deve quindi escludere che la ricorrente si sia limitata a prospettare un mero approdo ermeneutico differente rispetto a quello accolto dal giudice del grado precedente.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto la presunta violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), è infondato.</p>
<p>Pare opportuno ricordare che, sulla scorta di orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, tale principio implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell&#8217;azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (Cass. n. 27727 del 2005). Viene ulteriormente specificato, per quel che qui interessa, che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutimi (piantina appellatimi, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all&#8217;applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall&#8217;istante.</p>
<p>Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice d&#8217;appello che, rimanendo nell&#8217;ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 20652 del 2009).</p>
<p>Pare allora evidente l&#8217;infondatezza della censura sul punto. Nel caso di specie, infatti, la Corte d&#8217;appello ha fondato la propria decisione sulla sussistenza dell&#8217;urgenza dei lavori da effettuare, requisito già rilevato in primo grado, mentre si è soltanto limitata ad evidenziare, come dato di fatto, la sussistenza del preventivo accordo.</p>
<p>Il secondo e il terzo motivo di ricorso, suscettibili di essere esaminati congiuntamente, sono infondati.</p>
<p>La ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme indicate (artt. 1326, 1703, 1104, 1134 cod. civ. e artt. 115, 116 cod. proc. civ.) nonchè la grave contraddittorietà della motivazione su tali punti decisivi, chiede, sostanzialmente, una diversa valutazione dei fatti, il che non è consentito in sede di legittimità. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l&#8217;apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall&#8217;analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente;</p>
<p>l&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell&#8217;ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l&#8217;esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass., sez. 6, n. 7921 del 2011). Inoltre, è opportuno aggiungere che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l&#8217;individuazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.</p>
<p>Questi vizi non possono però consistere nella difformità dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 11936 del 2003). E&#8217; allora evidente che non possono accogliersi le contestazioni della ricorrente circa la sussistenza dell&#8217;accordo delle parti sui lavori da eseguire ovvero del requisito dell&#8217;urgenza, in quanto elementi già accertati dalla Corte territoriale.</p>
<p>I giudici di merito, come è dato leggere in sentenza, non solo hanno accertato l&#8217;urgenza dei lavori, ritenendoli indifferibili secondo il criterio del bonus pater familias, ma hanno anche ritenuto che sul punto si fosse raggiunto un accordo, non avendo l&#8217;odierna ricorrente contestato in alcun modo il preventivo di spesa inviatole a seguito del sopralluogo effettuato in presenza dell&#8217;Ing. N., chiamato dalla stessa. Nè può dirsi contraddittoria la motivazione su tali punti avendo la Corte d&#8217;appello adeguatamente motivato in fatto e in diritto il proprio convincimento, attraverso un chiaro esame dei fatti considerati.</p>
<p>Analogo ragionamento può svolgersi in relazione al quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè l&#8217;insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, in quanto la Corte d&#8217;appello avrebbe ritenuto provato il credito vantato dalla resistente. La ricorrente contesta in particolare l&#8217;attendibilità del teste S., lamentando una erronea e parziale valutazione degli elementi di prova da parte dei giudici di secondo grado.</p>
<p>Il motivo di ricorso deve essere rigettato. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull&#8217;attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un&#8217;esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009).</p>
<p>Nel caso di specie, poi, risulta del tutto coerente il percorso argomentativo seguito dalla Corte d&#8217;appello nel giustificare l&#8217;attendibilità e la genuinità del teste.</p>
<p>Infine, il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., in merito alle ripartizioni delle spese, per avere il giudice di merito condannato la ricorrente al pagamento di una quota pari al 50% della spesa per la riparazione della cosa comune anzichè di una quota pari ai valori millesimali della sua porzione immobiliare è inammissibile, stante la sua genericità. La ricorrente, infatti, si è limitata ad un generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, non adempiendo quindi al preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione (Cass. n. 11984 del 2011);</p>
<p>cosa, questa, che in relazione a tale motivo di ricorso è del tutto mancante. La quota pari ai valori millesimali della porzione immobiliare, sulla cui base la Corte di appello avrebbe dovuto determinare l&#8217;importo della somma dovuta, viene infatti solo genericamente invocata dalla ricorrente, senza allegare di avere documentato nei gradi di merito quale fosse l&#8217;esatta ripartizione millesimale del fabbricato in questione, e quindi senza fornire elementi idonei a sorreggere una pronuncia sul punto.</p>
<p>Anche il ricorso incidentale è infondato.</p>
<p>Dalla sentenza d&#8217;appello non risulta, infatti, che in primo grado la L. abbia agito per l&#8217;intero rimborso delle spese sostenute ma soltanto per la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 1.400.000, oltre IVA, importo questo pari a circa la metà della somma sborsata (L. 2.850.000 oltre IVA). Non può neanche dirsi violato l&#8217;art. 1123 cod. civ., comma 2, sulla ripartizione delle spese. I giudici d&#8217;appello hanno infatti ritenuto, argomentando compiutamente in fatto e in diritto, che, nel caso di specie, la disciplina da applicare non fosse quella dettata per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, ex art. 1123 cod. civ., comma 3, bensì quella dell&#8217;art. 1123 cod. civ., comma 1, secondo cui le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (mancante nel caso di specie). In particolare, i condotti fognari sono considerati dalla legge parti comuni dell&#8217;edificio e, come già affermato dalla Suprema Corte, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva (Cass. n. 583 del 2001). Ciò detto, e non risultando alcun titolo contrario, trattandosi nel caso di specie della riparazione di un condotto che, partendo dal pavimento del secondo piano dell&#8217;edificio attraversa con andamento verticale gli altri due piani, vale la presunzione ex art. 1117 c.c., comma 3 (secondo cui le fognature ed i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio) e per la ripartizione delle spese, di conseguenza, opera il regime di cui all&#8217;art. 1123 cod. civ..</p>
<p>Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio&#8221;;</p>
<p>che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, non apparendo le critiche svolte dalla ricorrente principale nella memoria depositata in prossimità della discussione del ricorso idonee ad indurre a diverse conclusioni;</p>
<p>che in particolare, deve ritenersi insussistente la denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ribadita con diffuse argomentazioni nella memoria difensiva sulla base del rilievo della incompatibilità del concorrente riferimento alla sussistenza del consenso della medesima ricorrente alla esecuzione dei lavori, e della urgenza degli stessi, atteso che, nella decisione impugnata, appaiono particolarmente illustrate le ragioni in base alle quali la Corte d&#8217;appello ha desunto l&#8217;esistenza del consenso della ricorrente alla esecuzione dei lavori; consenso che, secondo quanto riportato a pag. 12, costituiva la effettiva causa petendi della domanda proposta dalla L.;</p>
<p>che pertanto, pur se quest&#8217;ultima aveva anche dedotto l&#8217;esistenza della urgenza nella esecuzione dei lavori, la ratio della sentenza impugnata va ravvisata, coerentemente alle deduzioni svolte nell&#8217;atto introduttivo, nel consenso alla esecuzione dei lavori che la Corte d&#8217;appello, con accertamento in fatto adeguatamente e logicamente motivato, ha ritenuto fosse nella specie stato manifestato dalla odierna ricorrente;</p>
<p>che conclusivamente, tanto il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati;</p>
<p>che, in ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012.</p>
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