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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; sanzioni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale Sentenza 23 novembre 2012, n. 45831</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza nel cantiere]]></category>
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		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il destinatario dell'accertamento sulla sicurezza sui cantieri (cioè il controllo su i ponteggi, il piano di sicurezza, gli obblighi di formazione dei lavoratori..) può legittimamente opporsi alla sanzione perché non era presente il proprio difensore? Perchè?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROSI Elisabetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 523/2011 TRIBUNALE di PISA, del 22/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 22/9/2011, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1, perche&#8217;, quale titolare della ditta omonima, ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell&#8217;edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori; conseguentemente ha condannato l&#8217;imputato alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS), con i seguenti motivi:</p>
<p>- omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova della responsabilita&#8217; del prevenuto, in difetto del dovuto riscontro ai rilievi mossi dalla difesa;</p>
<p>- violazione degli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e articolo 114 disp. att. c.p.p., rilevato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl (OMISSIS) hanno effettuato il sopralluogo senza riconoscere all&#8217;indagato la facolta&#8217; di nominare un difensore che potesse assistervi;</p>
<p>- violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p., determinata dalla genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione, per mancata indicazione della fattispecie che attribuisce penale rilevanza alle condotte contestate e, conseguentemente, della cornice edittale, nonche&#8217; difetto di specificazione del comma dell&#8217;articolo 111 contestato ed inesistenza del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 136, comma 6, lettera g);</p>
<p>- omessa motivazione sulla dosimetria della pena, peraltro inflitta in misura illegale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato e va rigettato.</p>
<p>La pronuncia di colpevolezza e&#8217; fondata su un discorso giustificativo logico e corretto, attraverso cui il giudice di merito da ampia ed esaustiva contezza delle ragioni ritenute concretizzanti i reati contestati e della ascrivibilita&#8217; degli stessi in capo all&#8217;imputato.</p>
<p>Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS) eccepisce la mancanza di una compiuta argomentazione in ordine alla ritenuta provata responsabilita&#8217; del proprio assistito.</p>
<p>Orbene, dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la sentenza in esame e&#8217; emerso che il decidente e&#8217; pervenuto alla condanna dell&#8217;imputato a seguito di una corretta analisi valutativa delle emergenze istruttorie.</p>
<p>Ad avviso del Tribunale, infatti, il quadro probatorio ha consentito di dare idoneo supporto agli elementi posti a sostegno dell&#8217;accusa: il verbalizzante (OMISSIS), ingegnere in servizio presso USL (OMISSIS), dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha riferito della attivita&#8217; di vigilanza, svolta il (OMISSIS), presso il cantiere edile di cui risultava committente (OMISSIS) ed impresa esecutrice quella di (OMISSIS), allorche&#8217; fu trovato un lavoratore bulgaro, sul tetto dell&#8217;edificio senza nessuna protezione, intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell&#8217;edificio stesso, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri.</p>
<p>Di poi, quanto al cantiere, lo stesso testimone ha riferito che nessun tipo di documento era stato redatto, ne&#8217; il piano operativo di sicurezza, ne&#8217; il piano di montaggio del ponteggio: in particolare, non erano predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall&#8217;alto, in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111; con riferimento ad un piccolo ponteggio perimetrale al fabbricato, montato dalla ditta del prevenuto non risultava essere stato redatto il piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dal cit. decreto, articolo 134; quel ponteggio risultava essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all&#8217;articolo 136; non risultava redatto il piano operativo di sicurezza, necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori, ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96.</p>
<p>Quanto evidenziato permette di ritenere del tutto infondata la censura mossa, visto che il giudice di merito ha ampiamente dato contezza degli elementi che lo hanno determinato ad affermare la colpevolezza dell&#8217;imputato.</p>
<p>Del pari manifestamente infondata si palesa la eccepita violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo.</p>
<p>Osservasi, sul punto che gli ispettori del lavoro hanno facolta&#8217; di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresi&#8217;, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l&#8217;adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.</p>
<p>Va rilevato che nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioe&#8217;, se non e&#8217; accaduto un infortunio o non si e&#8217; verificata una malattia professionale o un incendio, o non c&#8217;e&#8217; stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell&#8217;ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore.</p>
<p>Di contro, qualora l&#8217;ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e&#8217; obbligato ad avvisare il destinatario dell&#8217;accertamento della facolta&#8217; di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all&#8217;interrogatorio.</p>
<p>Nel caso di specie, e&#8217; fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell&#8217;USL stesse svolgendo una attivita&#8217; di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all&#8217;articolo 356 c.p.p..</p>
<p>Del pari, priva di pregio e&#8217; da considerata la eccepita violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p. per genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione: il capo di imputazione non e&#8217; ne&#8217; generico, ne&#8217; errato, in quanto la chiara contestazione delle condotte illecite, addebitate al prevenuto, non permette di ritenere che lo stesso sia stato posto nella impossibilita&#8217; difendersi adeguatamente e frapporre le idonee contestazioni.</p>
<p>Sul punto va rilevato che non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, qualora si abbia la individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificita&#8217;, sicche&#8217; il prevenuto possa apprestare la propria difesa (Cass. 23/4/2008, n. 16817; Cass. 14/1/2000, n. 382); ne&#8217;, peraltro, la mancata corretta individuazione degli articoli di legge violati e&#8217; da ritenere rilevante e non determina nullita&#8217; (Cass. 7/12/2005, n. 44707).</p>
<p>Orbene, nella specie, la formulazione della imputazione non si palesa generica, bensi&#8217;, del tutto compiuta ed esaustiva, ne&#8217; vale ad inficiarne il contenuto l&#8217;errata indicazione dell&#8217;articolo o del comma del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in quanto le condotte ascritte al prevenuto non lasciano adito a dubbi sulle violazioni ad esso addebitate, per i motivi ut supra evidenziati.</p>
<p>Anche la doglianza sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e&#8217; da rigettare, rilevato che la violazione ascritta all&#8217;imputato e&#8217; quella prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111, lettera a), e non dal comma 5, stesso articolo, per la quale l&#8217;articolo 159, comma 2, lettera a), prevede la pena alternativa dell&#8217;arresto fino a 6 mesi o dell&#8217;ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00, e non da euro 500,00 a euro 2.000,00, come sostenuto erroneamente in ricorso, di talche&#8217;, il giudice, nel quantificare il trattamento sanzionatorio ha preso le mosse da una pena base di euro 2.500,00 del tutto vicina al minimo edittale; come, parimenti, per l&#8217;ulteriore violazione di cui all&#8217;articolo 134, in relazione alla quale il decidente ha indicato una pena base di euro 750,00, di poi ridotta a euro 500,00, che viene sanzionata dal comma 2, del predetto articolo 159, con l&#8217;arresto fino a due mesi o con l&#8217;ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7401</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-maggio-2012-n-7401/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[Se i condomini non pagano, more sanzioni ed interessi per mancati pagamenti possono essere addebitati all'amministratore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>1) È controversa la responsabilità dell&#8217;amministrazione condominiale di via (OMISSIS) , retta dallo Studio Bielle snc, in relazione a tre ragioni di danno fatte valere dal Condominio.<br />
Nel 2003 quest&#8217;ultimo conveniva in giudizio lo studio Bielle, lamentando che in relazione alle spese per la video ispezione delle canne fumarie deliberata dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore aveva esposto in rendiconto costi più che duplicati, poiché la delibera riguardava il prezzo fissato per appartamento, mentre l&#8217;addebito della ditta incaricata riferiva il costo unitario per ogni singola canna fumaria ispezionata.<br />
Il condominio lamentava poi maggiori costi per sanzioni e more, conseguenti a ritardati pagamenti a fornitori per circa 13 milioni di lire tra il 98 e il 2000; nonché oneri di un sinistro occorso nel 1996 per l&#8217;omessa cura di una pratica assicurativa caduta in prescrizione.<br />
Il tribunale di Milano con sentenza 25 agosto 2006 rigettava ogni profilo di domanda, rilevando: A) che il Condominio non aveva la legittimazione a far valere la lesione patrimoniale derivante al singolo condomino, che avesse pagato più del dovuto quale proprietario di una canna fumaria aggiuntiva rispetto al preventivo.</p>
<p>B) che il rimprovero relativo ai ritardi nei pagamenti era imputabile alla morosità persistente dei condomini e non alla mala gestio dell&#8217;amministratore.<br />
C) che Studio Bielle aveva tempestivamente inviato all&#8217;assicuratore la denuncia di sinistro e che il nuovo amministratore avrebbe dovuto verificare il buon fine della pratica, mediante trasmissione alla compagnia assicuratrice della lettera della società AEM che quantificava il danno.<br />
1.1) La corte d&#8217;appello Ambrosiana con sentenza 8 febbraio 2010, notificata il 9 marzo 2010, riformava la decisione di primo grado e, ritenuta la legittimazione passiva dell&#8217;appellata Studio Bielle SNC, la condannava al pagamento di Euro 18.481 per maggiori costi da video ispezione, circa Euro 7.000 per sanzioni e more e Euro 925,64 per sinistro AEM.<br />
Studio Bielle SNC ha proposto ricorso per cassazione sviluppato in 6 motivi, resistito da controricorso del Condominio di via (OMISSIS) .<br />
Le parti hanno depositato memorie.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>2) Con il primo motivo, lo Studio Bielle snc lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 C.C., in relazione all&#8217;articolo 360 primo comma numero 3.<br />
Sostiene che erroneamente la corte d&#8217;appello aveva ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva del Condominio, perché l&#8217;amministratore del condominio non poteva, in assenza di uno specifico mandato dei singoli condomini, promuovere un&#8217;azione per ottenere il ristoro dei danni patiti individualmente da ciascuno di essi.<br />
Afferma che la spesa per gli interventi deliberati dall&#8217;assemblea, quand&#8217;anche sostenuta con i fondi condominiali, doveva in ogni caso gravare individualmente sui singoli condomini proprietari delle canne fumarie che abbisognavano degli interventi stessi. Solo costoro, secondo parte ricorrente, erano abilitati a verificare il legittimo impiego dei fondi, in quanto soggetti incisi dal danno.<br />
Nega che il condominio quale committente dei lavori potesse avere legittimazione attiva nei confronti dell&#8217;amministratore, perché l&#8217;azione aveva appunto riguardato quest&#8217;ultimo e non l&#8217;appaltatore. Infine osserva che sotto il profilo dell&#8217;obbligo del conto posto a carico del mandatario, comunque l&#8217;amministratore non aveva titolo per svolgere la domanda di danni nei confronti del suo predecessore perché eventuali somme da quest&#8217;ultimo dovute al condominio entrerebbero a far parte dei fondi comuni come sopravvenienze, procurando indebiti arricchimenti ai condomini rimasti estranei alle video ispezione.<br />
Pertanto, dovendo tali somme essere attribuite ai singoli condomini incisi dal danno, era da escludere la legittimazione dell&#8217;amministratore. Del pari la legittimazione doveva ritenersi circoscritta alle sole azioni perfettamente compatibili con le attribuzioni fissate dall&#8217;articolo 1130 C.C. La censura è infondata.<br />
2.1) L&#8217;art. 1130, n. 1, c.c., fa obbligo all&#8217;amministratore di eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea, sicché egli deve ritenersi autonomamente legittimato a resistere nelle conseguenti controversie ai sensi del primo comma del successivo articolo 1131, il quale nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio (c. 1138) o dall&#8217;assemblea, riconosce all&#8217;amministratore la rappresentanza dei partecipanti (cfr. Cass. 7 febbraio 1998, n. 1302, Foro it., 1998, I, 1103; Cass. S.U. 18331/10).<br />
Nella specie è incontroverso che i controlli sulle canne fumarie dell&#8217;edificio vennero congiuntamente deliberati in assemblea condominiale e che all&#8217;amministratore venne affidato il compito di operare per l&#8217;esecuzione, tanto che dal suo agire è scaturita la doglianza circa il maggior prezzo pagato.<br />
3) Secondo e terzo motivo attengono all&#8217;addebito all&#8217;amministrazione odierna ricorrente del maggior costo preteso e ottenuto dalla ditta incaricata di eseguire le viedeoispezioni delle canne fumarie rispetto a quanto previsto in sede assembleare.<br />
Parte ricorrente sostiene che per mero errore riconoscibile venne verbalizzato in assemblea il costo di 150.000 lire per appartamento e non per ogni canna fumaria; che la previsione di un costo per appartamento era illogica; che la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente stabilito il contrario.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
Si tratta invero di mera contrapposizione a una tesi, argomentatamente esposta in sentenza, di altra, che non dimostra la illogicità della prima.<br />
La Corte ambrosiana ha sottolineato come per tutto il corso del giudizio di primo grado Studio Bielle non ha evidenziato né discusso il preteso errore di verbalizzazione e come il primo giudice abbia addebitato scorrettezza e malafede ai condomini, a fronte di un tenore chiarissimo del verbale e del comportamento omissivo successivamente adottato dall&#8217;amministrazione. Quest&#8217;ultima si era ben guardata &#8220;dall&#8217;interpellare nuovamente il condominio&#8221;, sebbene il preteso errore comportasse un raddoppio dei costi complessivi, essendo stata pagata la somma di 67.285.000 lire in luogo de 31.500.000 lire previste.<br />
Il ragionamento è congruo e logico e non reca vizi in relazione all&#8217;interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) o alla norma che disciplina l&#8217;errore riconoscibile (art. 1431 c.c.). La terza censura del ricorso, che si riferisce a violazione di queste norme, non è fondata, giacché la motivazione resa dalla Corte è coerente con queste disposizioni, facendo riferimento anche alla condotta successiva alla stipula, oltre che a un tenore letterale che non era illogico, essendo possibile che per opere condominiali inusuali e rare l&#8217;appaltatore preferisse proporre un sistema egualitario e forfettario, di più facile appetibilità assembleare, prescindendo dall&#8217;addebito per ogni canna fumaria.</p>
<p>4) È invece fondato il quarto motivo, che denuncia vizi di motivazione con riguardo alle sanzioni e alle &#8220;more&#8221; irrogate in pendenza di ritardati pagamenti di bollette di energia elettrica dei due esercizi amministrati dallo Studio ricorrente. Si tratta di circa sedici milioni di lire di costi gravanti sul condominio e che il tribunale ha negato siano da considerare voce di danno addebitabile all&#8217;amministrazione.<br />
La Corte d&#8217;appello ha capovolto tale statuizione, ritenendo che il tribunale abbia genericamente menzionato i solleciti di pagamento fatti dall&#8217;amministratore ai condomini e la &#8220;morosità cronica&#8221; dei condomini, che configgerebbe con la concentrazione delle sanzioni nell&#8217;annualità 1999/2000.<br />
Il ricorso critica la sentenza d&#8217;appello e fa leva sul testo della sentenza di primo grado, puntualmente riportato, la quale aveva specificato il riferimento ai documenti dai quali risultavano le azioni intraprese.<br />
Alla luce di questo testo, la valutazione di &#8220;insufficienza delle argomentazioni del primo giudice&#8221; espresso dalla sentenza impugnata si rivela totalmente ingiustificato.<br />
Per capovolgere la decisione del tribunale e il suo riferimento a varie risultanze di disavanzi e ritardi, ciascuna con specifico ancoraggio a documenti prodotti, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto esaminarli uno per uno e spiegare perché non fosse vero quanto dettagliatamente riportato dall&#8217;accurata sentenza del tribunale, dalla quale coerentemente e razionalmente era spiegato come plurimi ritardi fossero emersi, vari solleciti di pagamento fossero stati inviati e azioni monitorie ed esecutive intraprese. Nulla di tutto ciò risulta dalla sommaria e apodittica decisione impugnata, che ha fatto ricorso ad argomenti impressivi circa la possibilità di costituire un fondo speciale per far fronte ai pagamenti ed evitare le sanzioni o alla contraddizione tra il pagamento &#8211; doppio del previsto &#8211; dell&#8217;appalto per le video ispezioni e il mancato pagamento delle bollette.<br />
il ricorso ha facile giuoco a smontare queste approssimative argomentazioni, facendo presente che nel volgere di tempo in cui maturarono i ritardi sarebbe stato impossibile, salvo specifica dimostrazione del contrario, indurre parte dei condomini a versare<br />
su un velleitario fondo speciale somme ingenti, come quelle dovute dai condomini morosi.<br />
Né ha senso l&#8217;osservazione circa la scelta di un pagamento in luogo di un altro. Una volta stabilito che si trattava di pagamenti dovuti e a fronte di servizi goduti, ai condomini spettava l&#8217;obbligo di farvi fronte, salvo richiesta di danni per maggiori spese dovute a errori dell&#8217;amministratore, come stabilito per il maggior costo delle video ispezioni. Ciò che i condomini non potevano fare era invece sospendere i pagamenti dovuti al condominio, ben dovendo essi sapere che le carenze di cassa espongono a mancati pagamenti dei fornitori, con conseguente taglio delle utenze o addebito di interessi, sanzioni e costi moratori.<br />
È alla luce di questi rilievi che dovrà quindi essere nuovamente considerato l&#8217;appello in ordine al rigetto, da parte del tribunale, di questo capo di domanda.<br />
5) Con riguardo alla questione testé discussa,parte ricorrente ha svolto un altro motivo di ricorso, il quinto, che lamenta violazione dell&#8217;articolo 112 cpc, per omesso esame di domande ed eccezioni.<br />
Trattasi di censura poco comprensibile, che si risolve nel ripetere la denuncia di cui al punto precedente assumendo che le argomentazioni erano state già spese in appello, ma non erano state considerate. In realtà è quindi denunciato impropriamente lo stesso vizio di motivazione già fatto valere sub 4).<br />
6) Fondato è il sesto motivo di ricorso, concernente violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2952 c.c..<br />
Con riferimento alla dedotta negligenza nella gestione di una pratica assicurativa, la corte d&#8217;appello ha ritenuto che, dopo la denuncia di sinistro del 1996, l&#8217;amministratore aveva omesso di compiere altri atti interruttivi della prescrizione. Il ricorso puntualmente osserva che tanto la sentenza, quanto probabilmente le successive amministrazioni condominiali hanno trascurato il quarto comma dell&#8217;art. 2952 e. e, a tenore del quale: &#8220;la comunicazione all&#8217;assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell&#8217;azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione (c.c. 2941) finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto&#8221;.<br />
Pertanto, posto che era pacifico l&#8217;invio da parte di Studio Bielle di una &#8220;opportuna denuncia&#8221; all&#8217;assicuratore (così la citazione introduttiva, riportata dal ricorso a pag. 26), per poter addebitare incuria nella gestione della pratica, il giudice di merito di secondo grado avrebbe dovuto spiegare perché la prescrizione non fosse stata sospesa da quella comunicazione o in che termini fosse addebitabile inerzia all&#8217;amministratore sostituito nei primi mesi del 2002 e non piuttosto al suo successore, come ritenuto dal giudice di primo grado.<br />
In mancanza di tale spiegazione, si deve rilevare che sia stata fatta falsa applicazione del disposto dell&#8217;art. 2952 c.c.. Discende da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata in relazione all&#8217;accoglimento del quarto e sesto motivo di ricorso e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il quarto e sesto motivo di ricorso; rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
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