

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; rumori molesti</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/rumori-molesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 aprile 2013, n. 17614</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-17-aprile-2013-n-17614/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-17-aprile-2013-n-17614/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[quiete pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>
		<category><![CDATA[schiamazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9111</guid>
		<description><![CDATA[Quando è configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CHIEFFI Severo &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Piet &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M.S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZEI Antonella P. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 297/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del 13/07/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  LUIGI PIETRO CAVAZZO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVATO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava (OMISSIS) per il reato di cui all&#8217;articolo 659 c.p. perche&#8217;, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato (OMISSIS), disturbava il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), reato commesso fino al (OMISSIS), e condannava l&#8217;imputata alla pena di euro 250,00 di ammenda nonche&#8217; a risarcire i danni a favore dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti parti civili.</p>
<p>Il giudice accertava che l&#8217;imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all&#8217;appartamento abitato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) risiedevano tutto l&#8217;anno nel suddetto appartamento.</p>
<p>Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell&#8217;appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito.</p>
<p>Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo e&#8217; configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l&#8217;interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillita&#8217; puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell&#8217;imputata, chiedendone l&#8217;annullamento per erronea applicazione dell&#8217;articolo 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalita&#8217; dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e non era stato in alcun modo provata la potenzialita&#8217; a disturbare anche il riposo di altre persone.</p>
<p>Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;esercizio della propria attivita&#8217; commerciale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>All&#8217;imputata e&#8217; stata addebitata l&#8217;ipotesi di cui al primo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., poiche&#8217; nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla (OMISSIS) che disturbavano il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell&#8217;autorita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillita&#8217; anche di una sola persona puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>E&#8217; stata seguita dal Tribunale, nell&#8217;affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilita&#8217; della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 cod. pen.) e&#8217; necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilita&#8217; ed abbiano, anche in relazione allo loro intensita&#8217;, l&#8217;attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e cio&#8217; a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, e&#8217; sufficiente che la condotta dell&#8217;agente abbia l&#8217;attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed e&#8217; indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e&#8217; configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita&#8217; ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell&#8217;8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).</p>
<p>Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche&#8217;, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-17-aprile-2013-n-17614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 11 febbraio 2013, n. 6546</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-11-febbraio-2013-n-6546/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-11-febbraio-2013-n-6546/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[quiete pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8922</guid>
		<description><![CDATA[È disturbo della quiete pubblica spostare mobili alle sei del mattino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BARDOVAGNI Paolo &#8211; Presidente<br />
Dott. TARDIO Angela &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M.S &#8211; Consigliere<br />
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONI Monica &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 517/2008 TRIBUNALE di ORISTANO, del 04/07/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza resa in data 4 luglio 2011 il Tribunale di Oristano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di euro 200,00 di ammenda ciascuno perche&#8217; giudicati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 659 c.p., contestato per avere, in concorso tra loro, mediante rumori provocati spostando mobili della loro abitazione, sita al primo piano, disturbato il riposo dei loro vicini di casa, in (OMISSIS) da epoca imprecisata sino al (OMISSIS).</p>
<p>La sentenza fondava il giudizio di responsabilita&#8217; sulle deposizioni dei denuncianti e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avevano riferito dei rumori molesti, avvertiti in prima mattina verso le ore 06.00, provenire dall&#8217;appartamento soprastante quello occupato dalla famiglia (OMISSIS).</p>
<p>2. Avverso detta pronuncia gli imputati a mezzo del loro difensore hanno proposto ricorso per cassazione per denunciare contraddittorieta&#8217; e carenza della motivazione sul punto della ritenuta intollerabilita&#8217; delle immissioni rumorose, nonche&#8217; inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell&#8217;articolo 659 c.p.; il primo Giudice aveva fondato il giudizio di responsabilita&#8217; sulle dichiarazioni dei testi in assenza di qualsiasi accertamento oggettivo e, nonostante si trattasse di usuali rumori provenienti da un&#8217;abitazione, non era stata dimostrata la diffusivita&#8217; di tali immissioni al di la&#8217; dell&#8217;alloggio della famiglia (OMISSIS) e quindi l&#8217;idoneita&#8217; ad arrecare disturbo alla quiete pubblica e ad un numero indeterminato di persone, per cui la condotta, anche se accertata nel suo compimento, poteva assumere rilievo soltanto quale illecito civile, tutelabile in quella sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato e va, pertanto, accolto.</p>
<p>1. La sentenza impugnata ha ricostruito i profili fattuali della vicenda in contestazione sulla scorta dei testi indicati dall&#8217;accusa, secondo i quali all&#8217;interno dell&#8217;abitazione occupata dalla famiglia di (OMISSIS), sita in (OMISSIS), per anni il riposo nelle prime ore del mattino dalle 06.00 alle 08.00 circa era stato costantemente disturbato da insopportabili rumori provenienti dall&#8217;appartamento soprastante degli imputati, come se vi fossero spostati dei mobili o come se fosse stata ripetutamente fatta saltare sul pavimento una pallina. In particolare, il racconto fatto al dibattimento dal denunciante, costituito parte, civile, (OMISSIS), era stato ritenuto confermato dagli altri testi escussi e non mentite nemmeno dall&#8217;imputato (OMISSIS), il quale aveva pero&#8217; ricondotto tali rumori all&#8217;inefficiente isolamento acustico dell&#8217;edificio.</p>
<p>1.1 Il Tribunale ha altresi&#8217; ritenuto che tali rumori, per l&#8217;orario in cui erano stati prodotti e la loro natura, travalicassero i limiti della normale tollerabilita&#8217; e fossero tali da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, dovendosi intendere per tali anche i componenti della famiglia (OMISSIS). Deve dunque rilevarsi che la ricostruzione dei fatti denunciati e&#8217; stata operata in modo logico ed aderente alle risultanze processuali.</p>
<p>Risulta piuttosto fondata la doglianza dei ricorrenti, con la quale si contesta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 659 c.p..</p>
<p>2. In effetti, giova ricordare che per poter configurare la contravvenzione di cui all&#8217;articolo 659 c.p., secondo l&#8217;ormai costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694; sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, lori, 251406; sez.) e&#8217; necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilita&#8217;, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralita&#8217; indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillita&#8217; dei singoli soggetti che denuncino la rumorosita&#8217; altrui.</p>
<p>2.1 Pertanto, quando l&#8217;attivita&#8217; disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilita&#8217; penale del soggetto agente non e&#8217; sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell&#8217;ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneita&#8217; dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi. Soltanto in tali casi potra&#8217; dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.</p>
<p>A tale principio di diritto non si e&#8217; attenuta la sentenza impugnata, di guisa che, non potendosi nel fatto ravvisare gli estremi della fattispecie penale contestata, se ne impone l&#8217;annullamento senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-11-febbraio-2013-n-6546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 760</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-5-penale-sentenza-8-gennaio-2013-n-760/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-5-penale-sentenza-8-gennaio-2013-n-760/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[immixxioni]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8653</guid>
		<description><![CDATA[In assemblea di condominio, urlare al vicino "se non la smetti vendo la casa agli zingari violenti che..." integra il reato di minaccia?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di LANCIANO, del 03/03/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 3 marzo 2011, confermativa di quella di primo grado, del Giudice di pace, il quale aveva pronunciato condanna in ordine al concorso nel reato di minacce &#8211; cosi&#8217; diversamente qualificato il fatto contestato originariamente a titolo di ingiurie &#8211; in danno di (OMISSIS), reato consumato il (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;imputato e&#8217; stato ritenuto responsabile di avere prospettato un male ingiusto al (OMISSIS) dicendogli che gli zingari ai quali intendeva vendere il proprio appartamento avrebbero reagito con atti di violenza fisica se avesse continuato a bussare con la scopa per i rumori di cui si lamentava.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la erronea applicazione della legge penale.</p>
<p>Nel caso di specie, le frasi di cui all&#8217;imputazione erano state pronunciate all&#8217;esito di una riunione condominiale e nell&#8217;ambito di rapporti di vicinato esasperati dal fatto che (OMISSIS), abitando nell&#8217;appartamento sottostante a quello dell&#8217;imputato, continuamente protestava per i presunti rumori che il coinquilino produceva.</p>
<p>Poteva dirsi che il comportamento dell&#8217;imputato non consistesse nella prospettazione di un male ingiusto ma di un evento paradossale quale quello della vendita della propria casa a degli zingari, per non sottostare al comportamento molesto del vicino.</p>
<p>Difettava, dunque, la capacita&#8217;, della frase proferita, di intimidire l&#8217;interlocutore, ossia di restringerne la liberta&#8217; psichica, apparendo la stessa, piu&#8217; che altro, la ostentazione di un comportamento provocatorio finalizzato a prevenire un&#8217;azione illecita o inopportuna dell&#8217;altro (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007); Rv. 236543; Sez. 5, Sentenza n. 7355 del 23/05/1984 Ud. (dep. 24/09/1984) Rv. 165667).</p>
<p>Ed anzi difesa sottolinea altresi&#8217; che la giurisprudenza esclude la sussistenza del reato quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente, essendo, come nella specie, la rappresentazione di una legittima protesta in relazione alla condotta del condomino;</p>
<p>2) il vizio della motivazione.</p>
<p>Il giudice dell&#8217;appello ha ravvisato il reato nella circostanza che l&#8217;imputato ha rappresentato al proprio interlocutore l&#8217;esercizio di una facolta&#8217; legittima (la vendita della propria casa), tuttavia allo scopo di danneggiare altri.</p>
<p>In realta&#8217;, il danno che sarebbe derivato dall&#8217;azione della vendita, avrebbe attinto, prim&#8217;ancora del vicino, l&#8217;imputato stesso: un&#8217;evenienza capace di far emergere senza ombra di dubbio che lo scopo dell&#8217;agente non era quello di rappresentare un male ingiusto alla persona offesa, ma di far cessare le sue proteste.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato, come sostenuto anche dal Procuratore Generale di udienza.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte, richiamata ed applicata nella sentenza impugnata, ha ripetutamente osservato che, ai fini della configurabilita&#8217; del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto &#8211; la cui verificazione dipende dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente &#8211; che puo&#8217; derivare anche dall&#8217;esercizio di una facolta&#8217; legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui e&#8217; tipicamente preordinata dalla legge; non e&#8217;, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della liberta&#8217; morale (Sez. 5, Sentenza n. 4633 del 18/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 228064).</p>
<p>Tanto premesso, appare evidente la mancata integrazione, nel caso di specie, in primo luogo della prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione dipendesse dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente: il fatto ingiusto rappresentato alla persona offesa, invero, risulta connesso ad una iniziativa del tutto ipotetica di soggetti terzi, che sarebbero stati &#8220;legittimati&#8221; da una iniziativa ugualmente futura ed incerta (la vendita dell&#8217;appartamento a zingari) da parte dell&#8217;imputato.</p>
<p>In piu&#8217;, appare decisiva la applicabilita&#8217; al caso di specie del principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; ed evocato correttamente dalla difesa, secondo cui non integra comunque il delitto di minaccia la condotta di colui che tenga un comportamento pure apparentemente integrante la fattispecie in esame, non gia&#8217; al fine di restringere la liberta&#8217; psichica del minacciato, bensi&#8217; al fine di prevenirne un&#8217;azione illecita (nel caso di specie, molestie), rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento avrebbe determinato (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236543).</p>
<p>Il fatto di cui alla imputazione deve, in conclusione ritenersi privo di concreta valenza minacciosa nei confronti del denunciante.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-5-penale-sentenza-8-gennaio-2013-n-760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
