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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; rogito</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 ottobre 2012, n. 18665</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[ritardi]]></category>
		<category><![CDATA[rogito]]></category>
		<category><![CDATA[vizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il venditore nel preliminare dichiara la presenza di vizi,  il compratore può legittimamente posticipare la data del rogito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 23702/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1826/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 16/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per accoglimento del motivo di ricorso infondato il primo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione 29.2.2000 (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante della srl (OMISSIS), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino (OMISSIS) per sentir dichiarare il convenuto inadempiente al preliminare 23.2.1999 e legittimo il recesso di parte attrice, con condanna del (OMISSIS) al doppio della caparra ricevuta, pari a lire 200.000.000.</p>
<p>Oggetto del preliminare era un capannone in (OMISSIS) di proprieta&#8217; del convenuto, il prezzo di lire 345.000.000, la data del rogito, dapprima stabilita al 30.8.1999, era stata differita al 29.10.1999 davanti al notaio (OMISSIS) ma, in tale giorno, il (OMISSIS), durante la lettura dell&#8217;atto, aveva dichiarato di aver rimosso gli impianti di riscaldamento ed elettrico e di aver constatato un anomalo consumo d&#8217;acqua per probabile perdita.</p>
<p>Il (OMISSIS) aveva chiesto di posticipare l&#8217;atto per le opportune verifiche ma il (OMISSIS) si era rifiutato, donde il recesso e la richiesta del doppio della caparra.</p>
<p>Il (OMISSIS) svolgeva riconvenzionale per la declaratoria di legittimita&#8217; del suo recesso 6.12.1999, con diritto a trattenere la caparra.</p>
<p>Con sentenza 15.10.2002 il tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell&#8217;attrice (OMISSIS) srl estranea al preliminare, riteneva non giustificato il rifiuto del (OMISSIS) di sottoscrivere il definitivo, non essendo stato provato che fosse determinato da una dichiarazione del (OMISSIS), le cui domande erano accolte, decisione confermata dalla corte di appello di Torino con sentenza 1826/2005, che condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alle spese del grado.</p>
<p>La Corte territoriale riteneva la (OMISSIS) non legittimata ad agire non avendo il (OMISSIS) mai nominato la diversa persona destinata ad acquistare; l&#8217;inadempimento de (OMISSIS) stava nella mancata prova che il suo rifiuto (altrimenti ingiustificato) di procedere alla stipula, fosse determinato dalle dichiarazioni del (OMISSIS); era certo che nel capannone in epoca antecedente o successiva a quella prevista per il rogito erano regolarmente installati gli impianti elettrico e di riscaldamento e non erano in atto perdite di acqua di particolare consistenza, come da inequivoche testimonianze. Ricorre (OMISSIS) in proprio e nella qualita&#8217; con due motivi, resiste (OMISSIS), che ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta violazione dell&#8217;articolo 81 c.p.c., in ordine alla mancata legittimazione della (OMISSIS) srl.</p>
<p>Col secondo motivo si deducono violazione degli articoli 1362, 1375, 1456, 1460 c.c., e vizi di motivazione perche&#8217; la presenza di vizi abilita il promissario acquirente non solo alle azioni di risoluzione ma anche a rifiutare la conclusione della compravendita e sospendere il pagamento.</p>
<p>La prima censura non merita accoglimento.</p>
<p>La deduzione che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto il (OMISSIS) sottoscrittore in proprio poteva essere superata riportando il testo del preliminare, non dal rilievo che la qualita&#8217; di acquirente della (OMISSIS) risulta dalla circostanza che sarebbe stata la societa&#8217; a pagare il prezzo, come da copia degli assegni, peraltro non indicati.</p>
<p>in ordine alla seconda, va osservato che la Corte territoriale, a pagina otto, ha valorizzato la circostanza che dalle deposizioni, anche del teste indicato dall&#8217;attore, risultava l&#8217;idoneita&#8217; degli impianti mentre la perdita d&#8217;acqua riguardava una guarnizione ed un esborso di lire 50.000.</p>
<p>Vero e&#8217; che l&#8217;opera dell&#8217;interprete, mirando a determinare una realta&#8217; storica ed obiettiva, qual e&#8217; la volonta&#8217; delle parti, e&#8217; tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dall&#8217;articolo 1362 c.c., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e&#8217; tenuto, altresi&#8217;, a precisare in qua modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).</p>
<p>Tuttavia la complessiva ratio decidendi, che richiama le deposizioni testimoniali ed in particolare quella del notaio e la corrispondenza tra le parti, non tiene conto della circostanza che, se ex post i vizi erano poco rilevanti, legittima era la richiesta del promissario acquirente di un preventivo sopralluogo per verificare la situazione. In tal senso la stessa sentenza richiama la lettera del 27.11.1999 inviata dai legali del (OMISSIS) all&#8217;avvocato del (OMISSIS) e la testimonianza dell&#8217;ing. (OMISSIS), per cui la conclusione che la richiesta era immotivata e pretestuosa appare apodittica. Donde il rigetto del primo motivo del ricorso, l&#8217;accoglimento del secondo, la cassazione della sentenza sul punto ed il rinvio, anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Torino.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 febbraio 2012 n. 2412</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 16:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>
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		<category><![CDATA[rogito]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale valenza ha la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele -<br />
Presidente -Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 11830/2010 proposto da:</p>
<p>B.S.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell&#8217;avvocato SANTAMARIA Maurizio Daniele, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso la Dott.ssa MERCEDES CORREALE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CORREALE Eugenio Antonio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3276/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Correale Eugenio Antonio difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione del 23.5.2000 B.S.M.L. conveniva davanti al tribunale di Milano il condominio di (OMISSIS), chiedendo, in qualità di proprietaria del seminterrato in NCEU partita 80051 f. 135 mappale n. 257 sub 45 di dichiarare l&#8217;inesistenza della servitù di fatto sull&#8217;atrio posto nel sottoscala di sua esclusiva proprietà, ordinando la cessazione della turbativa e dello spoglio parziale mediante il deposito di biciclette, oltre i danni.</p>
<p>Il condominio si costituiva svolgendo varie eccezioni e riconvenzionale.</p>
<p>Con sentenza 13978/2005, in parziale accoglimento della domanda, veniva ordinata la cessazione delle turbativa consistente nel deposito delle biciclette mentre si ordinava all&#8217;attrice la rimozione di manufatti nel cortile giardinetto, con compensazione delle spese, decisione appellata dalla B. ma confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 3276/09, che condannava l&#8217;appellante alle spese del grado, richiamando il rogito 30.6.1988 e ribadendo che l&#8217;assenza di qualsiasi espresso riferimento all&#8217;atrio ed al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di superare la presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c., n. 1, anche in relazione alla planimetria ed al regolamento condominiale.</p>
<p>Ricorre con unico motivo la B., resiste il condominio svolgendo ricorso incidentale, solo titolato come tale.</p>
<p>Il condominio ha depositato memoria e verbale di assemblea del 10.1.2012 di autorizzazione all&#8217;amministratore a stare in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Si lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione lamentando la decisione delle questioni di diritto in modo difforme dai consolidati orientamenti della Suprema Corte ed omettendo di considerare il valore determinante del contenuto descrittivo del titolo che consente di superare la presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c..</p>
<p>Anche l&#8217;interpretazione del regolamento doveva condurre a diverse conclusioni.</p>
<p>La censura come proposta è infondata.</p>
<p>L&#8217;opera dell&#8217;interprete, infatti, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, come già visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839,21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).</p>
<p>Quanto, poi, al vizio di motivazione, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s&#8217;imputino i vizi di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, debba essere intesa a far valere, a pena d&#8217;inammissibilità comminata dall&#8217;art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell&#8217;attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe &#8211; com&#8217;è, appunto, per quello in esame &#8211; in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.</p>
<p>Nè può imputarsi al detto giudice d&#8217;aver omesse l&#8217;esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l&#8217;una nè l&#8217;altra gli sono richieste, mentre soddisfa all&#8217;esigenza d&#8217;adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti &#8211; come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie &#8211; da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell&#8217;art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell&#8217;esito dell&#8217;avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell&#8217;adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.</p>
<p>Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell&#8217;impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d&#8217;un&#8217;istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all&#8217;ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.</p>
<p>La sentenza impugnata ha riportato il contenuto del rogito deducendo che l&#8217;assenza di qualsivoglia espresso riferimento all&#8217;atrio e al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di superare la presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c., n. 1, nè in contrario poteva invocarsi il regolamento del condominio che, all&#8217;art. 4, lett. b), indicava di proprietà comune la scala, gli anditi, i pianerottoli, i vani ed i corridoi d&#8217;accesso dei locali sotterranei, il vano guardiola, i vani d&#8217;uso comune e, ulteriormente, alla lett. e), tutto quanto previsto dall&#8217;art. 1117 c.c..</p>
<p>Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese mentre il ricorso incidentale è solo titolato come tale e si riporta agli scritti precedenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00 di cui Euro 2000,00 per compensi, oltre accessori.<br />
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012.</p>
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