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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; ristrutturazione</title>
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		<title>Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non impedisce il pignoramento presso terzi</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Corte di Cassazione con una <a title="Sentenza 12715 del 2019" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/">sentenza di certo interesse</a> e forse rivoluzionaria , ha statuito che il creditore di un Condominio non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali se agisce nei confronti del Condominio debitore, ad esempio ricorrendo al pignoramento presso terzi o al pignoramento dei beni condominiali-comuni.</p>
<p align="justify">La Suprema Corte infatti statuisce che : “<i>Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.</i>”</p>
<p align="justify">«<i>I</i><i>l creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss</i>.»</p>
<p align="justify">Specifica inoltre la Corte che : “<i>è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali</i>”.</p>
<p align="justify">Il creditore del Condominio pertanto non dovrà agire in via preventiva nei confronti morosi indicati dall’amministratore ma sarà libero di procedere con pignoramento mobiliare presso terzi e anche quello immobiliare , aggredendo i beni comuni del Condominio!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 aprile 2013, n. 9629</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-19-aprile-2013-n-9629/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
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		<category><![CDATA[sisma]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se il condominio tarda a reintegrare nel possesso i proprietari degli immobili sottoposti a ristrutturazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29920/2006 proposto da:</p>
<p>COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) RL in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che produce verbale di assemblea e chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel 1994 il condominio di Via (OMISSIS), il cui fabbricato era stato danneggiato e sgomberato a seguito degli eventi sismici del 1980, appaltava alla coop. edile (OMISSIS) s.r.l. i lavori di ripristino per un ammontare di lire 1.416.885.166, successivamente elevato, in base ad una relazione del direttore dei lavori, l&#8217;ing. (OMISSIS), a lire 2.163.521.516. Ultimate le opciv, sorse questione tra i condomini (OMISSIS) ed (OMISSIS), da un lato, ed il condominio, dall&#8217;altro, per il mancato pagamento da parte dei primi delle quote di partecipazione alle spese, e per l&#8217;omessa consegna, da parte del secondo, degli alloggi e della documentazione inerente ai lavori. Pertanto, (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Napoli il predetto condominio, l&#8217;ing. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, e la cooperativa (OMISSIS) chiedendo la consegna della documentazione relativa al contratto d&#8217;appalto e la reintegrazione nel possesso delle unita&#8217; immobiliari di loro proprieta&#8217; esclusiva. A sostegno della domanda deducevano che i lavori erano stati ultimati e che alcune unita&#8217; immobiliari, per l&#8217;esattezza quelle della moglie dell&#8217;ing. (OMISSIS), (OMISSIS), e i locali a destinazione commerciale siti al piano terra, erano gia&#8217; tornate in possesso dei proprietari.</p>
<p>Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva l&#8217;incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, deduceva che la riconsegna delle unita&#8217; immobiliari di proprieta&#8217; individuale era subordinata alla chiusura del cantiere e alla definizione del contratto d&#8217;appalto, l&#8217;una e l&#8217;altra ritardate proprio dall&#8217;inadempimento degli attori. La cooperativa (OMISSIS) protestava la propria estraneita&#8217; alla vertenza, avendo portato a termine l&#8217;appalto e riconsegnato il cantiere al direttore dei lavori. (OMISSIS) deduceva che solo dopo l&#8217;emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere sarebbe stato possibile riconsegnare gli alloggi ai proprietari.</p>
<p>Intervenivano in causa le condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), che aderivano alla domanda degli attori, e (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), che con il marito proponeva una domanda di accertamento del loro diritto di subconduttori degli appartamenti di proprieta&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano liberato dai precedenti conduttori per consentire l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, divenuto competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 51/98, con sentenza 23.7.2002 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della soc. (OMISSIS) e cessata la materia del contendere quanto alla consegna della documentazione relativa all&#8217;appalto. Quindi, condannava il condominio e il direttore dei lavori a reintegrare sia gli attori che le intervenute nel possesso degli appartamenti di rispettiva proprieta&#8217;.</p>
<p>Sull&#8217;appello del condominio, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e, quanto al solo regolamento delle spese, della cooperativa (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza del 26.5.2006 pronunciata anche nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere fra il condominio, (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall&#8217;altra, e rigettava per il resto gli appelli principali e quello incidentale.</p>
<p>La Corte partenopea, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita&#8217;, riteneva che, a parte la circostanza che l&#8217;articolo 5 c.p.c., non era applicabile perche&#8217; non era sopravvenuta una diversa ripartizione della competenza tra diversi uffici giudiziali, ma era stato soppresso l&#8217;ufficio del pretore, il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 132, prevedeva espressamente che, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 133 stesso decreto, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto sarebbero stati definiti dal Tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto. E poiche&#8217;, nella specie, alla data di efficacia del decreto le parti non avevano ancora precisato le conclusioni (rassegnate solo il 25 gennaio 2002), non si versava nella situazione processuale di cui all&#8217;articolo 133 del ridetto decreto, per cui il giudice di primo grado non poteva che proseguire nella trattazione della causa e deciderla nel merito in funzione di giudice unico di primo grado.</p>
<p>Nel merito, osservava che al di la&#8217; di ogni questione circa l&#8217;ultimazione dei lavori appaltati, assumeva rilievo decisivo la circostanza che da anni l&#8217;edificio condominiale era parzialmente abitato e comunque occupato. Il silenzio serbato su tale dato di fatto dalla difesa tanto del condominio, quanto dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lasciava intendere che l&#8217;assunto per cui non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, altro non era che un pretesto per giustificare la mancata riconsegna degli alloggi agli attori, pretesto che verosimilmente trovava la propria spiegazione nel fatto che questi ultimi non avessero onorato il pagamento dei ratei degli oneri condominiali destinati a remunerare l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre il condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Resistono con controricorso la societa&#8217; coop. (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la nullita&#8217; della sentenza in quanto emessa in violazione delle norme sulla competenza per valore e del Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articoli 132 e 133, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Parte ricorrente formula, al riguardo, il seguente quesito: &#8220;La norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, deve interpretarsi nel senso che il Pretore, poi divenuto Giudice unico del Tribunale, deve declinare la propria incompetenza e non puo&#8217; decidere, allorche&#8217; la stessa causa non sia stata trattenuta in decisione e le parti non abbiano ancora precisato le conclusioni, qualora una delle parti abbia eccepito ritualmente e tempestivamente l&#8217;incompetenza per valore del Pretore medesimo ex articolo 38 c.p.c., talche&#8217; la violazione di tale principio determina la nullita&#8217; della sentenza della Corte d&#8217;appello che abbia confermato quella del Giudice di prime cure emessa in contrasto con il cennato Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133&#8243;.</p>
<p>2. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;Devono reputarsi violate le norme sulle competenza, ovvero le norme di diritto di cui agli articoli 5, 8, 9, 38 e 44 c.p.c., nonche&#8217; il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, qualora, sulla eccezione di incompetenza ex articolo 38 c.p.c., cristallizzatasi con il primo atto difensivo del giudizio, depositato prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (2.6.99), la Corte d&#8217;appello, confermando il dictum del primo giudice (Pretore poi divenuto Giudice Unico di Tribunale), abbia dichiarato comunque la propria competenza e deciso nel merito, cosi&#8217; violando le norme dinanzi riferite, ed in base alle quali, invece, consumatosi il vizio di incompetenza di valore del Pretore, ex articolo 5 c.p.c., e non essendo state ancora rassegnate le conclusioni, ovvero ritenuta in decisione la causa, il Giudice-Pretore (incompetente) avrebbe dovuto declinare la propria competenza ex articoli 5 e 44 c.p.c. e rimettere la causa al Giudice (Tribunale) competente, giusta la norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1999, articolo 133&#8243;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo denuncia l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, concernente la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale, che a giudizio del condominio di via (OMISSIS) non consentiva la riconsegna degli immobili agli attori.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta, che dimostrava come i lavori di ristrutturazione non erano stati completati, impedendo cosi&#8217; la riconsegna degli immobili, ne&#8217; ha considerato che le contrastanti conclusioni cui sono pervenuti i tecnici avrebbe imposto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di rinnovo della c.t.u.. Nella relazione dell&#8217;ausiliario del giudice e&#8217; assente un computo metrico dettagliato sui lavori ancora da eseguire, a differenza della meticolosa e precisa documentazione prodotta a corredo della relazione del c.t. del condominio, che dimostra come fosse ancora necessaria una spesa di lire 248 milioni, a fronte dei 7-8 milioni indicati, invece, dal c.t.u..</p>
<p>Formula, infine, la seguente sintesi: &#8220;Deve considerarsi omessa o insufficiente la motivazione della sentenza della Corte d&#8217;appello che, non ammettendo il rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, pur ritualmente richiesta dalle parti ed in presenza di copiosa documentazione e di prove allegate alla consulenza tecnica diparte, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, introdotto anche con la richiesta di riconsegna degli immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione, non abbia in alcun modo tenuto conto ne&#8217; delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ne&#8217; delle macroscopiche, differenti conclusioni &#8211; comprovate da documentazione &#8211; cui e&#8217; pervenuta la consulenza tecnica diparte&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche&#8217; inerenti alla medesima questione di competenza, sono manifestamente infondati.</p>
<p>Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l&#8217;effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) (Cass. nn. 13882/10,6393/03 e 5279/01).</p>
<p>5. &#8211; Anche il terzo motivo non ha pregio.</p>
<p>In disparte l&#8217;osservazione per cui, in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l&#8217;opportunita&#8217; di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sicche&#8217;, qualora l&#8217;appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d&#8217;ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullita&#8217; della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Cass. n. 14338/12); e che, nella specie, ne&#8217; dalla sentenza impugnata, ne&#8217; dal ricorso emerge che l&#8217;odierna parte ricorrente abbia censurato in appello, mediante apposito e specifico motivo di gravame ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c., il mancato rinnovo degli accertamenti tecnici svolti in primo grado; tutto cio&#8217; in disparte, e&#8217; preliminare ed assorbente il fatto che la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.</p>
<p>Quest&#8217;ultima e&#8217; basata non gia&#8217; sulla valutazione del completamento secondo contratto delle opere appaltate dal condominio, ma sulla circostanza che, al di la&#8217; di ogni questione al riguardo, &#8220;un dato assume rilievo decisivo a giudizio del collegio: da anni, l&#8217;edificio condominiale e&#8217; parzialmente abitato e comunque occupato&#8221;, e che sulle circostanze (tutte debitamente enumerate) da cui si evinceva tale realta&#8217;, (tanto) il condominio (quanto i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)) avevano mantenuto sorprendentemente il silenzio. Nei loro atti difensivi, ha osservato la Corte territoriale, &#8220;non una sola parola e&#8217; stata spesa per spiegare o tentare di spiegare i motivi per i quali come mai una certa quantita&#8217; di unita&#8217; immobiliari, tra l&#8217;altro dislocate in zone diverse del fabbricato, era stata riconsegnata ai rispettivi proprietari e da questi concretamente utilizzate e specificamente come mai gli unici appartamenti restituiti erano proprio quelli in proprieta&#8217; o comunque nella disponibilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)&#8221;. Pertanto, ha concluso la Corte d&#8217;appello, la scelta di non dare risposta al perche&#8217; l&#8217;amministratore e il direttore dei lavori avessero consentito e ancora consentissero solo ad alcuni proprietari (tra cui proprio il (OMISSIS) e la moglie di lui) di lavorare e di vivere stabilmente nell&#8217;edificio, induceva a ipotizzare che la circostanza che non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, costituiva &#8220;in realta&#8217; soltanto un pretesto fatto valere dagli appellanti per giustificare la loro condotta omissiva&#8221;, verosimilmente dovuta al mancato pagamento da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS) delle rate condominiali destinate a saldare il credito dell&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente nel rapporto processuale con (OMISSIS) e con gli eredi di (OMISSIS), mentre vanno interamente compensate nel rapporto con la cooperativa (OMISSIS), nei cui riguardi la cassazione richiesta non avrebbe prodotto esiti di sorta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS) in euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna delle due suddette parti controricorrenti, il tutto oltre IVA e CPA come per legge, e compensa integralmente le spese tra il ricorrente e la cooperativa (OMISSIS) s.r.l..</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6292</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lavori di ristrutturazione da cui scaturiscano infiltrazioni, chi fra locatore, conduttore ed appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14688/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 16689/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del Liquidatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 18258/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1654/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2006, R.G.N. 9184/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; ed in subordine il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 16916/2002 il Tribunale di Roma &#8211; decidendo sulla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni di acqua proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. (di seguito brevemente (OMISSIS) s.r.l.) nei confronti dell&#8217; (OMISSIS) s.p.a. (ora Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.) e di (OMISSIS), rispettivamente conduttrice e proprietario dell&#8217;immobile sovrastante quello condotto in locazione per uso commerciale dall&#8217;attrice, nonche&#8217; sulla chiamata in causa della ditta (OMISSIS), che aveva eseguito lavori commissionatole dalla (OMISSIS) s.p.a. &#8211; condannava in solido la ditta (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) al risarcimento danni in favore della (OMISSIS) s.r.l. liquidandoli in euro 47.264,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava, invece, la domanda contro (OMISSIS); condannava l&#8217; (OMISSIS) e il (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS); compensava quelle tra l&#8217;attrice e il (OMISSIS).</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione principale della ditta (OMISSIS) e incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS), era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 04.04.2006, rigettava gli appelli proposti in via principale e incidentale e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta (OMISSIS), svolgendo un unico motivo.</p>
<p>Hanno resistito sia la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, depositando controricorso e ricorso incidentale tardivo, articolato in sette motivi, sia (OMISSIS), il quale, a sua volta, ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo, nonche&#8217; controricorso avverso il ricorso incidentale della (OMISSIS).</p>
<p>Nessuna attivita&#8217; difensiva e&#8217; stata svolta da parte della Curatela dell&#8217; (OMISSIS) s.p.a..</p>
<p>Sono state depositate memorie da parte della (OMISSIS) e del (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Preliminarmente si da atto che i ricorsi, proposti in via principale e incidentale, avverso la stessa sentenza vanno riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ..</p>
<p>Gli stessi ricorsi &#8211; avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) &#8211; sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2 e della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, alla disciplina di cui all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., e segg., come risultanti per effetto del cit. Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>2. Il punto nodale della controversia e&#8217; rappresentato dall&#8217;individuazione della responsabilita&#8217; delle infiltrazioni di acqua, lamentate dalla (OMISSIS) e causalmente ricondotte da entrambi i giudici del merito, sulla scorta delle risultanze istruttorie (c.t.u.; prova orale) al mancato serraggio delle valvole dei radiatori nel corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dall&#8217; (OMISSIS) alla ditta (OMISSIS).</p>
<p>Sulla base di tali premesse fattuali la responsabilita&#8217; dell&#8217;evento e&#8217; stata ascritta sia al (OMISSIS) (indipendentemente dalla qualificazione del relativo contratto, come di lavoro o di appalto) in considerazione dell&#8217;autonomia con cui lo stesso effettuo&#8217; le opere in questione, sia alla committente (OMISSIS), avuto riguardo alla sua qualita&#8217; di conduttrice e, quindi, di custode dei locali dove si trovavano i radiatori (ex articolo 2055 cod. civ.), segnatamente nel momento in cui avvenne il riempimento e l&#8217;avviamento dell&#8217;impianto. E&#8217; stata, invece, esclusa la responsabilita&#8217; del proprietario e locatore (OMISSIS) &#8220;perche&#8217; era il conduttore ad avere la custodia (&#8230;) le opere furono commissionate dal conduttore e il danno origino&#8217; non dall&#8217;impianto centrale, bensi&#8217; dalle valvole presenti in quei locali condotti in locazione&#8221;, ritenendosi irrilevante che &#8220;il proprietario dell&#8217;immobile e dell&#8217;intero stabile e, per esso il portiere&#8221; avessero provveduto al riempimento dell&#8217;impianto, perche&#8217; &#8220;quest&#8217;ultima operazione ha solo evidenziato il lavoro male eseguito, ma non e&#8217; stata generatrice diretta del danno&#8221; (cfr. ultima pag. sentenza impugnata).</p>
<p>2. Con l&#8217;unico motivo di ricorso principale si denuncia falsa applicazione degli artt.1655, 1667 e violazione degli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ. , n. 3). Con il quesito conclusivo ex articolo 366 bis cod. proc. civ. si chiede a questa Corte &#8220;se la ditta (OMISSIS) era tenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1667 c.c., in ogni caso, a rispondere dei danni che si sono verificati all&#8217;interno dell&#8217;immobile condotto in locazione dalla (OMISSIS) s.r.l., nonostante avesse consegnato i lavori da tempo ed avvisato la committente e il proprietario dell&#8217;impianto della necessita&#8217; di riempirlo per verificare la corretta tenuta delle valvole dei radiatori, o se la responsabilita&#8217; ricadeva esclusivamente sulla committente e sul proprietario dell&#8217;impianto, applicando i principi di cui agli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 c.c. che qui si presumono non applicati correttamente dalla Corte di appello&#8221;.</p>
<p>2.1. Il motivo e&#8217; inammissibile per l&#8217;inadeguatezza del quesito che lo correda. Invero, secondo i canoni elaborati da questa Corte, il quesito inerente ad una censura in diritto ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., prima parte &#8211; dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l&#8217;enunciazione del principio giuridico generale &#8211; non puo&#8217; essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l&#8217;errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile; e, dovendosi risolvere in una sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, non puo&#8217; consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi&#8217; come illustrata nello svolgimento del motivo, occorrendo che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il diverso principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (v. Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14 febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il quesito di diritto di cui all&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.</p>
<p>2.2. Cio&#8217; posto e precisato che i canoni sopra indicati vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l&#8217;avrebbero determinata, attesa l&#8217;univoca volonta&#8217; del legislatore di assicurare ultra-attivita&#8217; alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), si osserva che il quesito sopra testualmente riportato non risulta informato allo schema delineato da questa Corte, posto che non reca la riassuntiva indicazione:</p>
<p>ne&#8217; degli aspetti di fatto rilevanti, risolvendosi sostanzialmente nella sola evocazione di argomenti difensivi (quali l&#8217;avvenuta consegna dei lavori &#8220;da tempo&#8221; e le &#8220;avvertenze&#8221; date al committente) peraltro inconferenti nei rapporti con il terzo danneggiato;</p>
<p>ne&#8217; del modo in cui le questioni proposte sono state decise dai giudici del merito, prospettando, piuttosto, questioni nuove, qual e&#8217; quella della decadenza dalla garanzia, (peraltro eccentrica rispetto al decisum, in cui non rileva il rapporto interno appaltatore/committente, ma la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore verso terzi) o quella della responsabilita&#8217; del (OMISSIS) ex articolo 2049 cod. civ. (sulla base di presupposti fattuali &#8211; quali la qualita&#8217; di datore di lavoro del portiere del Condominio &#8211; che non risultano essere stati posti a sostegno della domanda introduttiva della (OMISSIS));</p>
<p>e neppure della diversa regola di diritto, la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, affidandosi a questa Corte di verificare se una congerie di norme sia stata o meno correttamente applicata nel caso di specie.</p>
<p>Orbene l&#8217;inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell&#8217;impugnazione, imponendo al ricorrente di fornire una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita&#8217;. D&#8217;altro canto l&#8217;inadeguatezza del quesito e&#8217;, a ben vedere, il riflesso della stessa aspecificita&#8217; ed eccentricita&#8217; del motivo di ricorso, laddove, come innanzi accennato, introduce temi di dibattito completamente nuovi ovvero implica decisione su elementi di giudizio, pure in fatto, che non risultano aver formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, rivelandosi, in ogni caso, insuscettibili di valutazione in questa sede.</p>
<p>Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile.</p>
<p>3. Ai sensi dell&#8217;articolo 334 cod. proc. civ., comma 2, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale comporta l&#8217;inefficacia del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. (peraltro in linea con le tesi difensive del ricorrente principale, per la parte intesa alla riforma del rigetto della domanda verso il (OMISSIS)), siccome proposto con atto inoltrato per la notifica il 7 giugno 2007 dopo il decorso del termine annuale di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza in data 4 aprile 2006.</p>
<p>Risulta, invece, assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).</p>
<p>4. Le spese del giudizio di legittimita&#8217;, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale e il controricorrente (OMISSIS).</p>
<p>Si ravvisano, invece, i giusti motivi di cui all&#8217;articolo 92 cod. proc. civ. (nel testo qui applicabile, ratione temporis, anteriore alla Legge n. 263 del 2005) per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita&#8217; tra le altre parti, avuto riguardo alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo e considerata la gia&#8217; rilevata parziale assimilazione delle relative tesi difensive con quelle a sostegno del ricorso principale.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale tardivo e assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di (OMISSIS), liquidandole in euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi) oltre accessori come per legge; compensa le stesse spese tra le altre parti.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 720</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/consiglio-di-stato-sezione-6-sentenza-8-febbraio-2013-n-720/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[soppalco]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando l'aggiunta di un soppalco configura un abuso edilizio? Cosa deve intendersi per ristrutturazione di un immobile? Si può aggiungere un angolo cottura in un magazzino?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL CONSIGLIO DI STATO<br />
IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
SEZIONE SESTA</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2012, proposto da: Bo.Ma. e Ru.Bi.Ma., rappresentati e difesi dagli avvocati Ug.Gi. e Ma.Ro., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Roma Capitale, Roma Capitale &#8211; Municipio I &#8211; Unità Organizzativa Tecnica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi per legge dagli avvocati Um.Ga. e An.Ca., domiciliata in Roma;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima quater, 30 agosto 2012, n. 7401.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per gli appellanti l&#8217;avvocato Ro..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>1.- Con ordinanza del 2 aprile 2012, prot. n. 26774, il Comune di Roma ha accertato, all&#8217;esito di istruttoria, che i signori Bo. e Ru. avevano realizzato, in Via (&#8230;), cioè in un immobile del centro storico, interventi edilizi abusivi di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo consistenti nella: costruzione di un soppalco in ferro di metri 2,60 x 7,00, nonché nel cambio di destinazione d&#8217;uso da magazzino ad abitazione con angolo cottura. Per queste ragioni l&#8217;amministrazione ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, pari ad euro 15.000,00.</p>
<p>Il provvedimento è stato impugnato dagli interessati al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale amministrativo adito, con sentenza, in forma semplificata, del 30 agosto 2012, n. 7401, ha rigettato il ricorso.</p>
<p>2.- I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.</p>
<p>2.1.- Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p>Con nota del 14 novembre 2012 la difesa di Roma Capitale ha depositato la nota del 7 settembre 2012, prot. n. 86731, del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica, direzione attuazione degli strumenti urbanistici. Con tale nota è stato avviato il procedimento finalizzato al rigetto dell&#8217;istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite senza titolo nell&#8217;immobile per cui è causa.</p>
<p>3.- L&#8217;appello non è fondato.</p>
<p>4.- Con un unico articolato motivo si deduce l&#8217;erroneità della sentenza e l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato per violazione degli artt. 3, 10, 33 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché per eccesso di potere.</p>
<p>In particolare, per quanto attiene alla accertata realizzazione del soppalco, si sottolinea che, come dalle foto allegate e da un perizia di parte depositata agli atti del giudizio, si tratterebbe di una &#8220;mera intelaiatura metallina posta a metri 2 da pavimento&#8221; che, priva di un piano di appoggio, non avrebbe determinato aumento di superficie. L&#8217;intervento realizzato non potrebbe, pertanto, essere qualificato come di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Per quanto attiene, invece, all&#8217;angolo cottura, si afferma che la qualificazione operata dall&#8217;amministrazione e dal primo giudice sarebbe erronea &#8220;in difetto di piastre di cottura e piano di lavoro munito di lavello, allacci ecc.&#8221;. L&#8217;intervento realizzato, pertanto, non avrebbe determinato alcun mutamento di destinazione d&#8217;uso.</p>
<p>Il motivo non pare fondato.</p>
<p>L&#8217;art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire &#8220;gli interventi di ristrutturazione edilizia&#8221;.</p>
<p>Sono espressamente qualificati tali quelli che, tra l&#8217;altro, comportino un aumento di superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A &#8211; come nel caso in esame &#8211; comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso. Si tratta di una previsione di particolare rigore per i centri storici, finalizzata ad evitare indebite alterazioni dei loro delicati equilibri abitativi e funzionali.</p>
<p>L&#8217;art. 33 prevede che, nel caso in cui vengano eseguiti, tra l&#8217;altro, i suddetti interventi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, la sanzione irrogata è quella della rimozione o demolizione, cioè &#8211; in coerenza con detti obiettivi &#8211; senz&#8217;altro quella ripristinatoria.</p>
<p>Nel caso in esame la fattispecie contestata rientra nell&#8217;ambito applicativo delle disposizione riportate.</p>
<p>Per quanto attiene al soppalco, lo stesso, per la sua struttura e funzione, ha comportato un aumento della superficie utile. Non vale obiettare che in concreto gli appellanti avrebbero realizzato soltanto una mera intelaiatura priva del &#8220;piano di calpestio&#8221;. Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di &#8220;documentazione fotografica fornita dalla proprietà&#8221;), che fossero state già realizzate &#8220;travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso&#8221;. Questi interventi delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco.</p>
<p>La circostanza che l&#8217;intervento non è stato completato mediante il piano di copertura non assume rilevanza. In presenza, infatti, di lavori in corso, sospesi con apposita ordinanza comunale (nella specie adottata in data 24 gennaio 2012), non è possibile, pena una intrinseca contraddizione del sistema di repressione degli abusi, fare leva sul forzoso mancato completamento degli interventi per dedurne la loro non riconducibilità alle categorie giuridiche descritte dal d.P.R. n. 380 del 2001. In altri termini, è sufficiente che, al momento dell&#8217;accertamento, risulti chiaramente, come nella specie, che la finalità perseguita con gli interventi allora in corso di espletamento sia quella di realizzare un soppalco affinché l&#8217;amministrazione possa ordinare, come è legittimamente avvenuto nella fattispecie, la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>Per quanto poi attiene all&#8217;angolo cottura, lo stesso è pieno indice, come correttamente posto in rilievo dal primo giudice, dell&#8217;intervenuto mutamento di destinazione da magazzino ad uso abitativo nell&#8217;ambito della detta zona omogenea A. Né ancora una volta possono assumere rilevanza la mancanza delle &#8220;piastre di cottura e piano di lavoro munito di lavello, allacci ecc.&#8221;. E&#8217; sufficiente, per le ragioni indicate, che gli interventi edilizi eseguiti delineino la struttura essenziale che si intende realizzare.</p>
<p>Si tenga conto, inoltre, che entrambi gli interventi in esame (soppalco e angolo cottura) costituiscono elementi indici di una complessiva attività edilizia volta al mutamento della destinazione d&#8217;uso. Del resto, gli stessi appellanti, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa dell&#8217;amministrazione comunale, hanno chiesto il rilascio del permesso di costruire in esame per gli interventi eseguiti sull&#8217;immobile in esame.</p>
<p>5.- Gli appellanti soccombenti sono condannati al pagamento, in favore dell&#8217;amministrazione comunale intimata, delle spese processuali che si determinano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta. definitivamente pronunciando:</p>
<p>a) rigetta l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell&#8217;amministrazione comunale intimata, delle spese processuali che si determinano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Giuseppe Severini &#8211; Presidente<br />
Aldo Scola &#8211; Consigliere<br />
Maurizio Meschino &#8211; Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato &#8211; Consigliere, Estensore<br />
Depositata in Segreteria l&#8217;8 febbraio 2013.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 08 febbraio 2012 n. 1761</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/risoluzione_cassazione-civile-sez-iii-08-febbraio-2012-n-1761/</link>
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		<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 11:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cambio destinazione d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere - Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12/2012 proposto da:</p>
<p>S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell&#8217;avvocato CANFORA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CORSARO Marco giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato NASTASI Giuseppe giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1399/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 03/11/2009, R.G.N. 438/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato FERDINANDO DE MATTEIS per delega;<br />
udito il P.M.., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte di appello di Catania il 3 novembre 2009 ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania &#8211; sezione distaccata di Bronte &#8211; del 22 dicembre 2008 con la quale era stato dichiarato risolto il contratto di locazione di immobile ad uso commerciale stipulato tra S.S. &#8211; conduttore &#8211; e C.C. &#8211; locatore &#8211; per inadempimento colpevole dello S. che aveva effettuati lavori di notevole rilievo senza il consenso della C. come previsto dal contratto.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo S., affidandosi a due motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso la C..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.-Osserva il Collegio che la prima delle censure si articola in due profili:</p>
<p>a) il primo tratta di insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa il consenso prestato dalla locatrice ai lavori, eseguiti nell&#8217;immobile di sua proprietà ed in merito alla validità del consenso medesimo per difetto di prova;</p>
<p>b) il secondo deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione &#8211; art. 360 c.p.c., n. 5, circa la valutazione della gravità dell&#8217;inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto de quo, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1456 c.c. &#8211; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>La censura va disattesa.</p>
<p>Infatti, il giudice dell&#8217;appello ha fatto buon governo sia dei canoni interpretativi individuati da questa Corte, sia dell&#8217;argomentare in modo logico e congruo la sua decisione, allorchè ha ritenuto che, nel caso in esame, nessun consenso tacito fosse stato dato dalla C. per l&#8217;effettuazione dei lavori di notevole rilievo eseguiti nel suo immobile dallo S..</p>
<p>Come si evince dalla impugnata sentenza, il giudice a quo non solo ha condiviso l&#8217;orientamento &#8220;in un caso analogo&#8221; espresso da questa Corte con sent. n. 4861/00, per quanto ha fondato il suo convincimento circa la mancata prestazione del consenso da parte della C. sul comportamento da lei tenuto, allorchè ebbe ad accorgersi della effettuazione dei lavori di riadattamento eseguiti dal conduttore, sottolineando che la stessa &#8220;ebbe a rivolgersi a legale di fiducia per contestare per iscritto l&#8217;intrapresa ristrutturazione e di poi ebbe ad incaricare proprio tecnico fiduciario al fine di redigere relazione&#8221; (p. 4 sentenza impugnata).</p>
<p>In altri termini, il giudice dell&#8217;appello ha fatto proprio quell&#8217;indirizzo ermeneutico, ormai prevalente (v. Cass. n. 8234/09) e che va ribadito secondo il quale per i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la clausola contrattuale, che prevedeva una risoluzione ipso jure, fosse si una clausola di stile, ma rientrante nella autonomia delle parti, per cui doveva essere provata la configurabilità di avvalersi della rinuncia, anche perchè a seguito dei risultati emergenti dalle deposizioni testimoniali, è risultata mancante la prova del preteso previo consenso orale della locatrice.</p>
<p>In realtà, la scelta delle parti, di assicurare a strumenti probatori documentali la dimostrazione della intervenuta modifica verrebbe radicalmente frustrata, come ha sottolineato il giudice a quo, ove fosse consentito dimostrare che, di mutuo accordo, le parti, in epoca successiva, abbiano deciso di porre nel nulla il rispetto della forma in precedenza prevista e non tralasciandosi di porre in rilievo &#8211; aggiunge il Collegio &#8211; che per gli accordi risolutori in ipotesi del genere, una volta redatta per iscritto quella clausola la rinuncia può avvenire solo nella medesima forma, che nella specie non vi è stata e che, qualora fosse da ritenersi implicita, non risulta affatto suffragata dalla espletata istruttoria, la cui valutazione, quindi, sotto entrambi i profili dedotti, risulta corretta ed immune da ognuno dei vizi denunciati. Ne consegue che, per il caso in esame, non è conferente il richiamo a Cass. n. 13277/00 ed altre, indicate nel ricorso, proprio perchè, lo si ribadisce, è stata esclusa ogni rinuncia tacita al mantenimento della clausola inserita nel contratto redatto in forma scritta.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, anch&#8217;esso articolato, in due profili, il ricorrente lamenta che il giudice dell&#8217;appello, pur avendo negato validità alla clausola risolutiva espressa, avrebbe, comunque, ritenuto la gravità dell&#8217;inadempimento e sotto altro profilo sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1453, 1456.</p>
<p>Entrambi i profili vanno disattesi per le seguenti considerazioni.</p>
<p>Il primo perchè, come già posto in rilievo, il giudice a quo si è rifatto all&#8217;orientamento di questa Corte, attento alla tutela della autonomia delle parti e alla forma del contratto tra esse stipulato, per cui, anche in relazione al principio della correttezza è pur sempre necessario, da parte di chi ne invoca la sussistenza, che la eventuale rinuncia alla clausola si fosse, comunque, verifica anche per presunzioni o per prove testimoniali: il che nella specie non è rinvenibile.</p>
<p>Il secondo perchè, malgrado la sua intitolazione, impinge in una questione di fatto (Cass. n. 14974/06), non sindacabile in questa sede, non potendosi disconoscere la gravità dell&#8217;inadempimento in una riattamento dell&#8217;immobile senza il consenso del locatore, atteso il bilanciamento degli interessi, quale contemplato dal comb. disp. artt. 1587 e 1590 c.c., aggiungendosi, per completezza, che non è, nemmeno nel presente ricorso, a quanto pare, fondatamente contestata la dimensione qualitativa e quantitativa dei lavori effettuati, che sono stati apprezzati dal giudice dell&#8217;appello proprio nel rispetto delle norme invocate dal ricorrente.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 17 giugno 2011 n. 13327</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/onerideducibili_cassazione-civile-sezione-tributaria-sentenza-17-giugno-2011-n-13327/</link>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PARMEGGIANI Carlo &#8211; Presidente - Dott. POLICHETTI Renato &#8211; Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; rel. Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PARMEGGIANI Carlo &#8211; Presidente -<br />
Dott. POLICHETTI Renato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GRECO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARACCIOLO Giuseppe &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>ZONTA Giovanni e Otello s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Z.G., B.G., Z.F. E Z.O., elettivamente domiciliati in Roma, via dei Monti Parioli n. 43, presso l&#8217;avv. MARINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avv. Loris Tosi, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p>avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 45/05/05, depositata il 26 settembre 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;<br />
uditi l&#8217;avv. Renato Marini (per delega) per i ricorrenti principali e l&#8217;Avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale &#8211; o, in subordine, l&#8217;accoglimento per quanto di ragione &#8211; ed il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. La Zonta Giovanni e Otello s.n.c., esercente attività di commercio al dettaglio di capi di abbigliamento, cessata nel 2006, ed i soci Z.G., B.G., Z.F. e Z.O. propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio in relazione all&#8217;avviso di accertamento notificato alla società, ai fini IVA ed 1RAP, ed ai soci, ai fini 1RPEF, per l&#8217;anno 1998.</p>
<p>In particolare, il giudice d&#8217;appello, da un lato, ha determinato i ricavi della società in L. 1.071.000.000, rispetto ad un dichiarato di circa L. 949.500.000, e, dall&#8217;altro, ha ritenuto infondata la ripresa dell&#8217;Ufficio in ordine alle spese, sostenute dalla società e portate in deduzione, per la ristrutturazione dell&#8217;immobile, condotto in locazione, in cui svolgeva l&#8217;attività.</p>
<p>2. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e l&#8217;Agenzia delle entrate resistono con controricorso e propongono anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.</p>
<p>3. I contribuenti ricorrenti hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>2. Con il primo motivo del ricorso principale, è denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 42, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 56, L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7.</p>
<p>I ricorrenti lamentano che il giudice d&#8217;appello, ai fini della valutazione della percentuale di ricarico applicata dall&#8217;Ufficio, ha tenuto conto dell&#8217;esito di un&#8217;attività istruttoria espletata da quest&#8217;ultimo nel corso del giudizio di primo grado, attraverso la notifica alla società di un secondo questionario (oltre a quello già inviato prima della notifica dell&#8217;avviso di accertamento), in violazione del principio in virtù del quale l&#8217;amministrazione non potrebbe più esercitare i propri poteri istruttori, ai fini dell&#8217;assolvimento dell&#8217;onere della prova in sede contenziosa, dopo l&#8217;emissione dell&#8217;atto impositivo e nel corso del giudizio.</p>
<p>Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano nuovamente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, sotto il profilo della illegittima integrazione, in grado di appello, sempre in merito alla quantificazione della percentuale di ricarico, della motivazione dell&#8217;avviso di accertamento.</p>
<p>I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, si rivelano inammissibili per difetto di autosufficienza.</p>
<p>Non è, infatti, dimostrato nel ricorso, attraverso la riproduzione del contenuto degli atti richiamati (nè risulta alcunchè dalla sentenza impugnata), che la documentazione acquisita dall&#8217;Ufficio mediante il secondo questionario contenesse effettivamente elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già raccolti in precedenza, e tali da rivestire efficacia decisiva ai fini dell&#8217;iter logico della pronuncia impugnata.</p>
<p>3. Con il terzo ed il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (anche in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), deducendo che il giudice d&#8217;appello ha ritenuto corretto l&#8217;avviso di accertamento, pur essendo questo basato unicamente sulla circostanza che il reddito dichiarato era inferiore alla media del settore di riferimento: lamentano che in tal modo è stato violato il divieto di praesumptio de praesumpto e il principio secondo cui le medie di settore non possono, di per sè sole, costituire presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.</p>
<p>I motivi, da esaminare anch&#8217;essi congiuntamente, sono chiaramente infondati, poichè la circostanza che l&#8217;accertamento fosse basato esclusivamente sullo scostamento del reddito dichiarato dalla media di settore è smentita dalla sentenza impugnata, nella quale si legge che &#8220;la ragione dell&#8217;accertamento induttivo conseguiva dal contrasto emergente tra le scritture contabili, le risposte ai questionari inviati alla parte e l&#8217;incongruenza rispetto ai ricavi medi delle imprese del settore&#8221;, e che, anzi, &#8220;l&#8217;aspetto più rilevante è rappresentato dalla risposta fornita dalla società al questionario&#8221;.</p>
<p>4. Infine, con il quinto motivo, viene denunciato il vizio di motivazione della sentenza, dalla quale non risulterebbe sufficientemente rappresentato il procedimento logico seguito dal giudice nel pervenire sia alla determinazione della percentuale di ricarico nella misura del 180 per cento (sulla base di quella indicata dall&#8217;Ufficio nella misura del 199 per cento), sia all&#8217;accertamento dei ricavi conseguiti dalla contribuente dalla svendita di liquidazione del magazzino.</p>
<p>Il motivo è inammissibile.</p>
<p>Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l&#8217;esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plunmis, da ult. Cass. nn. 27162 del 2009, 6288 del 2011).</p>
<p>Nella specie, si è in presenza di un&#8217;ampia ed articolata motivazione fornita dalla Commissione tributaria regionale &#8211; in cui si espone, senza incorrere in evidenti vizi logici, l&#8217;iter argomentativo in base al quale il giudice è pervenuto alla formazione del proprio convincimento (sotto entrambi i profili sopra indicati) -, a fronte della quale i ricorrenti pretendono, in definitiva, un non consentito riesame del merito.</p>
<p>5. Con l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale, l&#8217;Amministrazione, denunciando violazione dell&#8217;art. 109 del nuovo TUIR e artt. 1576, 1609 e 1621 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto detraibili i costi sostenuti dalla società contribuente per la ristrutturazione dell&#8217;immobile in cui era svolta l&#8217;attività d&#8217;impresa, posseduto in locazione, osservando in contrario che, secondo la citata disciplina civilistica, le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del locatore (e ciò sarebbe stato confermato anche nel contratto di locazione), che resta il beneficiario delle opere eseguite.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Premesso che nella sentenza è accertato in fatto che le spese di cui trattasi sono state sostenute &#8220;per il riordino e la ristrutturazione del locale&#8221; e che esse erano &#8220;certamente collegabili allo svolgimento dell&#8217;attività imprenditoriale&#8221;, deve ritenersi che la deducibilità di detti costi non possa essere subordinata al diritto di proprietà dell&#8217;immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale e dell&#8217;aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile (cfr., in casi analoghi concernenti la detraibilità dell&#8217;IVA, Cass. nn. 10079 del 2009 e 3544 del 2010).</p>
<p>Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell&#8217;immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all&#8217;attività dell&#8217;impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sè, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (fermo rimanendo ovviamente la configurabilità di fattispecie fraudolente &#8211; e cioè in definitiva di ipotesi di fittizietà dei costi -, che l&#8217;Amministrazione non ha, nel caso in esame, contestato, salvo farne un generico accenno solo in questa sede; peraltro, va in aggiunta rilevato che il giudice d&#8217;appello, in ordine alla tesi dell&#8217;Ufficio secondo cui le spese erano state contrattualmente poste a carico del proprietario, ha affermato, senza che ciò sia stato oggetto di censura, che essa era basata su &#8220;una interpretazione del contratto di locazione discutibile&#8221;).</p>
<p>6. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.</p>
<p>7. In considerazione della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.<br />
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011</p>
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