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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; riscaldamento</title>
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		<title>INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[art.63 disp.att.cod.civ.]]></category>
		<category><![CDATA[ascensore]]></category>
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		<description><![CDATA[LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.</p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><span style="font-size: medium;">Tribunale di Bologna &#8211; Ordinanza del 3 aprile 2018</span></p>
<p align="center">
<p align="justify">Oggetto : reclamo avverso l&#8217;ordinanza del Giudice, dott.ssa D., del 15 settembre 2017.</p>
<p align="center">Premesso che:</p>
<p align="justify">Il Condominio (omissis) (da ora: condominio) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale l&#8217;autorizzazione alla sospensione, a mente dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c., dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata, collegati all&#8217;immobile di proprietà di S.C.. Il condominio assumeva che vi fosse una ingente e documentata morosità della S., ragion per cui esso risultava essere creditore della stessa per circa Euro 18.137,50. In quella sede faceva altresì presente che l&#8217;immobile risultava essere abitato da P.R., in forza di contratto di locazione.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Fatto</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel ricorso cautelare e altresì specificato che il condominio si era già attivato nei confronti della proprietaria morosa, dapprima attraverso procedura monitoria che si concludeva con l&#8217;emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4095/2015, successivamente mediante instaurazione dì procedura esecutiva a tutt&#8217;oggi non conclusasi. Nella stessa era peraltro intervenuta la Banca Monte dei Paschi dì Siena, che vantava nei confronti della S. un credito privilegiato, in forza di ipoteca gravante sull&#8217;immobile in questione, per Euro 600.000,00.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nonostante l&#8217;attivazione dei predetti giudizi la S. non sanava il proprio debito, che andava quindi ad aumentare, gravando sull&#8217;intero condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nell&#8217;ambito del procedimento cautelare, la S. rimaneva contumace, come pure P.R., per il quale il Giudice disponeva l&#8217;integrazione del contraddittorio, in quanto destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimento cautelare richiesto. All&#8217;esito di detto giudizio il Giudice emetteva il provvedimento, oggi oggetto di reclamo, con cui rigettava le richieste dei condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ivi si legge che devono ritenersi incontestati due dati; la durata ultrasemestrale della morosità e la possibilità di godimento separato dei servizi di cui il condominio richiedeva l&#8217;autorizzazione alla sospensione; requisiti, questi, richiesti esplicitamente dall&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Tuttavia il Giudice, prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati rispetto alla norma ora citata, riteneva di aderire a quello per il quale i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell&#8217;art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso che occupa, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto. Per dette ragioni rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal condominio. Questi pertanto proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto esso, pur riconoscendo le ragioni creditorie del ricorrente, la sussistenza del periculum in mora, del fumus boni iuris e di tutti i restanti requisiti richiesti dall&#8217;art. 700 c.p.c. non riteneva applicabile l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. relativamente all&#8217;erogazione dei servizi essenziali, in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, diritto assoluto ed inalienabile.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">II condominio ritiene, viceversa, che la norma in oggetto non possa trovare limitazione rispetto ai servizi essenziali e che, ove il Collegio ritenesse sussistente questa distonia, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, della quale fa espressa richiesta. Le argomentazioni poggiano, in particolare, sul fatto che la preclusione all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. per presunta violazione dell&#8217;art. 32 Cost., laddove la richiesta riguardi servizi essenziali, comporterebbe l&#8217;illegittimità costituzionale della norma richiamata, laddove questa non preclude la possibilità che la sospensione riguardi i servizi essenziali.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Anche nel presente giudizio la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si osserva:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ritiene questo Collegio che l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. possa trovare applicazione nel caso de quo.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Risulta infatti che i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all&#8217;immobile di proprietà della S. sono tutti suscettibili di godimento separato e che la morosità si è protratta ben oltre un semestre, infatti il procedimento monitorio fu introdotto nel 2013, quando il debito della S. ammontava ad Euro 8.667,41, mentre ad oggi esso ammonta ad Euro 18.137,50.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto alla lettura della norma ora citata, si ritiene di dover aderire all&#8217;impostazione che non ritiene &#8216;intangibili&#8217; i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014). In particolare, questo Collegio aderisce all&#8217;impostazione in base alla quale, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente della S. e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell&#8217;unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell&#8217;ente erogatore. Si osservi, al proposito, che non possono trarsi validi argomenti contrari all&#8217;impostazione qui seguita dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condomino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l&#8217;erogazione dei servizi; infarti, un obbligo, di esclusiva natura privatistica, di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l&#8217;altrui obbligazione a fini solidaristici, non si rinviene nell&#8217;ordinamento, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Del resto, a voler diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali &#8211; in ragione di tale obbligo di &#8216;solidarietà coattiva&#8217; e del maggior impegno finanziario che esso comporta &#8211; potrebbero dover subire a loro volta l&#8217;interruzione del servizio somministrato.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell&#8217;utente moroso che versi in condizioni di &#8220;documentato stato di disagio economico-sociale&#8221;, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi &#8220;in ogni caso&#8221; (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016).</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell&#8217;ente erogatore, sospendere in loto l&#8217;erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l&#8217;eventuale condizione di indigenza nella quale versi.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico sovente autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela contrattuale nei confronti dell&#8217;utente moroso. Si rammenti, comunque, che una deviazione dalle regole generali in materia di autotutela contrattuale potrebbe comunque concedersi, aderendo alla tesi qui avversata, solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">E pertanto, la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel giudizio de quo la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci, né, d&#8217;altra parte, lo stato dì bisogno è desumibile da alcun elemento: deve tenersi in considerazione il fatto che la S. risulta essere proprietaria immobiliare e al contempo morosa. Quanto al R. è evidente l&#8217;interesse che questo avrebbe avuto nel dimostrare al Tribunale il suo corretto e diligente adempimento nei confronti della proprietà, pertanto è stato correttamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti nella fase cautelare.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Con ciò non si vuole certo mettere in discussione il diritto a restare contumaci dei soggetti suindicati, tuttavia il Tribunale deve ritenere assente qualunque elemento, anche presuntivo, che dimostri la sussistenza dello stato dì bisogno, in mancanza del quale la morosità può senz&#8217;altro comportare l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, co. 3, disp. att c.c.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto all&#8217;antenna televisiva condominiale, invece, nessun dubbio sussiste sul fatto che l&#8217;utilizzo della stessa non rappresenti un servizio essenziale, essendo esclusa qualsiasi potenziale incidenza o interferenza con diritti di rango costituzionale.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si sottolinea altresì la incontestabile presenza del fumus boni juris, documentalmente provato e del periculum in mora, stante la certezza che, ove il condominio non ottemperi agli obblighi debitori, le forniture verranno sospese a tutti i condomini. Inoltre non può ritenersi che il procedimento esecutivo instaurato possa sortire esito soddisfacente per il condominio, essendo intervenuto nel giudizio un istituto di credito, vantante un credito privilegiato per una somma assolutamente ingente.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Per i motivi fin qui espressi, il reclamo deve trovare accoglimento.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Alla riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, consegue l&#8217;obbligo di provvedere sulle spese di lite, che seguono la soccombenza.</p>
<p align="justify">
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Il Tribunale di Bologna,</p>
<p align="justify">
<p align="justify">in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento del 15 settembre 2017 e, per l&#8217;effetto, autorizza il Condominio istante a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietà S..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Condanna S.C. e R.P. in solido alla refusione delle spese di lite che liquida:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di primo grado in Euro 118,50 per spese ed euro 3.257,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge;</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di reclamo in Euro 174,00 per spese ed Euro 2.227,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si comunichi. Così deciso in Bologna il 14 novembre 2017.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 gennaio 2013, n. 945</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-gennaio-2013-n-945/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[caldaie]]></category>
		<category><![CDATA[canna pattumiera]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovaione]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[uso diverso]]></category>

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		<description><![CDATA[Il diverso uso del vano contenente la canna pattumiera costituisce sempre innovazione, soggetta alle maggioranze qualificate di cui all'art. 1120 codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS));</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul ricorso iscritto al R.G. n. 22395 del 2005 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del secondo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 514/2005, depositata in data 30 marzo 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, assorbito l&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), condomini dello stabile sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino il Condominio, proponendo impugnazione avverso la delibera assunta nell&#8217;assemblea condominiale del 27 maggio 1994, con la quale, in presenza di 19 condomini che rappresentavano 627,5 millesimi, era stato all&#8217;unanimita&#8217; &#8220;autorizzato, chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all&#8217;uso dell&#8217;attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l&#8217;eventuale caldaia di produzione di acqua calda&#8221;.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio, il Condominio resisteva alla domanda, sostenendo che i collettori condominiali dei rifiuti avevano da tempo perso la loro originaria destinazione comune e non ne avevano acquistata un&#8217;altra e che pertanto la delibera era stata assunta legittimamente, in quanto non aveva ad oggetto una innovazione ai sensi dell&#8217;articolo 1120 cod. civ..</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale, con sentenza del 17 luglio 2003, ha rigettato la domanda.</p>
<p>Gli attori hanno proposto appello e, nella resistenza del Condominio, la Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza depositata il 30 marzo 2005, ha accolto il gravame.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha rigettato innanzi tutto i primi due motivi di appello, con i quali gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse ritenuto nuova, e percio&#8217; inammissibile, la questione della contrarieta&#8217; dei progettati interventi alla normativa di sicurezza, integrando la detta deduzione una mera emendatio libelli. In proposito, la Corte territoriale ha condiviso la decisione del Tribunale, rilevando che la indicata deduzione non atteneva ad una emendatio libelli, ma immutava la causa petendi del richiesto annullamento della delibera. Ne&#8217; la denunciata contrarieta&#8217; della delibera alle norme di sicurezza poteva configurare una nullita&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio, non avendo gli attori richiesto una dichiarazione di nullita&#8217; della delibera, ma solo il suo annullamento.</p>
<p>La Corte ha poi ritenuto frutto di equivoco il terzo motivo di appello, giacche&#8217; il Tribunale non aveva affatto negato la legittimazione passiva del Condominio in relazione all&#8217;azione proposta, ma si era limitato ad affermare che gli attori avrebbero potuto agire in futuro nei confronti dei singoli condomini che si fossero avvalsi della delibera, realizzando impianti non conformi a norma. Tale affermazione, ha osservato la Corte d&#8217;appello, era del tutto irrilevante nell&#8217;economia della decisione impugnata.</p>
<p>La Corte ha invece accolto il quarto motivo, con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza del Tribunale per avere ritenuto gia&#8217; intervenuta la &#8220;cessazione della destinazione d&#8217;uso&#8221; della condotta di scarico dell&#8217;immondizia, cosi&#8217; negando il valore di innovazione della delibera. In proposito, la Corte ha rilevato che la sigillatura delle aperture della canna pattumiera era intervenuta &#8211; come accertato dal Tribunale &#8211; nel 1978 e che da molti anni la canna non era piu&#8217; stata usata secondo la sua originaria destinazione. La delibera impugnata ha dunque autorizzato l&#8217;uso del vano, evidentemente ove corrispondente ad un alloggio, per allocarvi il contatore e l&#8217;eventuale caldaia del gas, non servendo piu&#8217; detto vano all&#8217;uso originario. E tale concessione costituiva certamente una innovazione, non vietata &#8211; perche&#8217; la circostanza che chi non aveva affaccio sul cortile non potesse mettere la caldaia nel vano senza richiedere ad altri il passaggio della tubazione sulla proprieta&#8217; individuale di costoro, doveva ritenersi irrilevante, trattandosi di circostanza meramente accidentale, per cui il pari utilizzo di chi si trovava in situazione diversa era meno agevole ma non di per se&#8217; impedito dalla delibera (da qui il rigetto del sesto motivo di appello) -, ma pur sempre implicante un utilizzo esclusivo sia pur frazionato del manufatto comune, radicalmente diverso da quello passato (canna pattumiera) e da quello presente, inesistente, ma non per questo irrilevante: la presenza ai piani inferiore e superiore delle caldaie a gas, il passaggio dei tubi, la eventuale esecuzione dei lavori per la messa a norma degli impianti dovevano infatti considerarsi tutti atti innovativi, conseguenti alla delibera. Questa, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata con la maggioranza dei due terzi del valore dell&#8217;edificio, nella specie non raggiunta.</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza il Condominio ha proposto ricorso sulla base di un motivo; hanno resistito, con controricorso, gli intimati, i quali hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. Il Condominio ricorrente ha notificato controricorso al ricorso incidentale.</p>
<p>La trattazione della causa veniva fissata per l&#8217;udienza del 12 gennaio 2011, in prossimita&#8217; della quale le parti hanno depositato memoria, e quindi, con ordinanza emessa in udienza, rinviata onde consentire al Condominio ricorrente la produzione della delibera di autorizzazione alla impugnazione.</p>
<p>La causa veniva quindi avviata alla trattazione in camera di consiglio, essendosi ravvisata una ipotesi di improcedibilita&#8217; per la mancata produzione della delibera.</p>
<p>All&#8217;esito dell&#8217;adunanza camerale del 30 gennaio 2012, in prossimita&#8217; della quale il Condominio ricorrente ha depositato memoria, con ordinanza interlocutoria n. 1676 del 2012, e&#8217; stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, previa revoca della precedente ordinanza che onerava il Condominio della produzione della delibera assembleare, avendo il Condominio stresso dimostrato l&#8217;esistenza in atti della detta autorizzazione.</p>
<p>La causa e&#8217; stata quindi discussa all&#8217;udienza del 31 maggio 2012, in prossimita&#8217; della quale il Condominio ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (articolo 335 cod. proc. civ.).</p>
<p>2. Con l&#8217;unico motivo del ricorso principale, il Condominio deduce falsa applicazione dell&#8217;articolo 1120 cod. civ. e vizio di motivazione contraddittoria.</p>
<p>Premesso che, al momento della delibera impugnata, la canna della spazzatura non svolgeva piu&#8217; la sua funzione da oltre sedici anni e che detta funzione la medesima canna non avrebbe piu&#8217; potuto svolgere per effetto dell&#8217;ordinanza comunale del 1992, che detto uso aveva vietato, ipotizzandone l&#8217;utilizzazione per altri scopi ove cio&#8217; fosse consentito dalle norme edilizie, il Condominio ricorrente rileva che correttamente il Tribunale aveva definito la canna in questione un mero spazio cavo, essendo la sua destinazione d&#8217;uso venuta definitivamente meno. Rileva altresi&#8217; che la Corte d&#8217;appello, dopo aver condiviso il ragionamento del Tribunale, respingendo il motivo di gravame relativo alla imprescrittibilita&#8217; della destinazione delle parti comuni dell&#8217;edificio condominiale, ha tuttavia ritenuto che la concessione di costituire nella canna della spazzatura l&#8217;installazione del contatore e della caldaia, costituisse innovazione sicuramente non vietata ma nondimeno implicante un utilizzo esclusivo del manufatto comune, radicalmente diverso da quello passato (canna pattumiera) e da quello attuale &#8220;(inesistente ma non per questo irrilevante)&#8221;.</p>
<p>Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe contraddittoria oltre che contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; in tema di innovazioni. Queste, invero, devono implicare una notevole modificazione della cosa comune, alterandone l&#8217;entita&#8217; sostanziale, nel senso che il bene, a seguito delle opere innovative eseguite, presenti una diversa consistenza materiale, ovvero della destinazione originaria, nel senso che il bene sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti all&#8217;esecuzione delle opere. Nel caso di specie, la Corte d&#8217;appello avrebbe errato nel ritenere integrato il diverso uso della cosa comune, atteso che, come la stessa Corte riconosce, detto uso era inesistente al momento della adozione della delibera.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello avrebbe quindi errato nel ritenere la fattispecie regolata dall&#8217;articolo 1120 cod. civ., laddove la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata e risolta in base all&#8217;articolo 1102 cod. civ.; mentre infatti l&#8217;articolo 1120 si riferisce ad innovazioni che comportano oneri e spese per tutti i condomini, l&#8217;articolo 1102 disciplina invece il caso in cui non si debba procedere alla ripartizione di tali oneri, per essere la spesa per le innovazioni assunta per intero dal condomino, il quale puo&#8217; anche apportare innovazioni finalizzate ad un maggiore uso della cosa comune, purche&#8217; questo uso non impedisca agli altri condomini il pari uso.</p>
<p>Ove correttamente inquadrata nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 1102 cod. civ., la delibera impugnata, come ritenuto dal Tribunale, si e&#8217; limitata a stabilire, una volta per tutte, che il condominio non si sarebbe opposto alla eventuale futura utilizzazione degli impianti considerati, senza pregiudizio per successive eventuali doglianze da parte di condomini che si fossero ritenuti lesi dalla concreta utilizzazione posta in essere dall&#8217;uno o dall&#8217;altro condomino.</p>
<p>3. Con il primo motivo del proprio ricorso condizionato, i rincorrenti incidentali denunciano l&#8217;errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d&#8217;appello nell&#8217;iter logico che la ha condotta a ritenere applicabile l&#8217;articolo 1120 cod. civ., segnatamente laddove ha sostenuto che essi avrebbero contrapposto la imprescrittibilita&#8217; della destinazione d&#8217;uso delle parti comuni dell&#8217;edificio. In realta&#8217;, il motivo di gravame era volto a dedurre che nel caso di specie non si era verificata la prescrizione della destinazione d&#8217;uso, invece ritenuta sussistente dalla Corte d&#8217;appello. Al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata, la canna della pattumiera non avrebbe mai perso la propria destinazione, che non era mai stata giuridicamente modificata.</p>
<p>Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono del fatto che la Corte d&#8217;appello non abbia ritenuto l&#8217;innovazione vietata, giacche&#8217; dalla stessa discendeva che alcuni condomini non avrebbero potuto fare il medesimo uso della cosa comune degli altri, osservando inoltre che la semplice installazione da parte di un condomino della caldaia nella canna avrebbe comportato, in forza delle norme di sicurezza che disciplinano dette installazioni (che non consentono canne fumarie collettive), la impossibilita&#8217; per gli altri di effettuare la medesima installazione. La delibera impugnata, per tale aspetto, era quindi nulla e la Corte d&#8217;appello avrebbe errato nel ritenere che detta nullita&#8217; non fosse compresa nella domanda come proposta.</p>
<p>Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano violazione dell&#8217;articolo 1108 cod. civ. e vizio di motivazione. La delibera impugnata aveva effetto dispositivo del bene comune, consentendo ai singoli condomini l&#8217;acquisizione di una servitu&#8217; su di una parte comune dell&#8217;edificio, o quanto meno la realizzazione di una situazione di fatto suscettibile di condurre all&#8217;usucapione del relativo diritto. Essa quindi avrebbe dovuto essere approvata con la maggioranza qualificata della totalita&#8217; del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p>Con l&#8217;ultimo motivo, il ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte d&#8217;appello ha disposto la compensazione delle spese.</p>
<p>4. Il ricorso principale e&#8217; fondato.</p>
<p>La questione che il Condominio ricorrente consiste nel valutare se la Corte d&#8217;appello abbia correttamente o no ritenuto che la deliberazione assembleare impugnata &#8211; con la quale si e&#8217; &#8220;autorizzato, chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all&#8217;uso dell&#8217;attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l&#8217;eventuale caldaia di produzione di acqua calda&#8221; &#8211; costituisse una innovazione, soggetta alla maggioranza dei due terzi, secondo la disciplina dell&#8217;articolo 1136 c.c., comma 5, sostenendosi, da parte del ricorrente, che non di innovazione in senso proprio si sarebbe trattato, ma di mera autorizzazione all&#8217;uso piu&#8217; intenso, da parte dei condomini interessati, della cosa comune, costituita dalla canna pattumiera.</p>
<p>Occorre in proposito premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si e&#8217; chiarito che &#8220;costituisce innovazione ex articolo 1120 cod. civ., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l&#8217;entita&#8217; materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l&#8217;esecuzione della opere. Ove invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di un uso del bene piu&#8217; intenso e proficuo, si versa nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1102 cod. civ., che pur dettato in materia di comunione in generale, e&#8217; applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell&#8217;articolo 1139 cod. civ.&#8221; (Cass. n. 240 del 1997; Cass. n. 2940 del 1963).</p>
<p>In sostanza, perche&#8217; possa aversi innovazione e&#8217; necessaria l&#8217;esecuzione di opere che, incidendo sull&#8217;essenza della cosa comune, ne alterino l&#8217;originaria funzione e destinazione. Inoltre, proprio perche&#8217; oggetto di una delibera assembleare, l&#8217;esecuzione di opere, per integrare una innovazione, deve essere rivolta a consentire una diversa utilizzazione delle cose comuni da parte di tutti i condomini.</p>
<p>Nella specie, la delibera impugnata si era limitata a consentire un mutamento di destinazione d&#8217;uso della canna pattumiera, senza tuttavia prevedere l&#8217;esecuzione, da parte del Condominio, di alcuna opera, da realizzarsi, eventualmente, solo successivamente su iniziativa di singoli condomini interessati e non da parte di tutti i condomini.</p>
<p>Si deve quindi ritenere che l&#8217;impugnata delibera non dovesse essere assoggettata al regime delle innovazioni, e segnatamente al requisito della maggioranza qualificata di cui al citato articolo 1136 c.c., comma 5.</p>
<p>Del resto, questa Corte, proprio pronunciandosi in materia di utilizzo della canna pattumiera, ha avuto modo di affermare che &#8220;la deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale di sigillare le cosiddette canne pattumiere non concreta l&#8217;approvazione di un&#8217;innovazione vietata a norma del secondo comma dell&#8217;articolo 1120 cod. civ., bensi&#8217; la statuizione di una modalita&#8217; di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, per il quale dette canne non sono indispensabili, che puo&#8217; essere adottata dalla maggioranza dei condomini sulla base di valutazioni di opportunita&#8217; (nella specie, relativa ai costi ed alle ragioni di igiene) e, come tale, insindacabile, quanto al merito, dall&#8217;autorita&#8217; giudiziaria&#8221; (Cass. n. 11138 del 1995). In motivazione, in tale sentenza si e&#8217; rilevato, da un lato, che le innovazioni designano le nuove opere, le modificazioni, materiali o funzionali, dirette al miglioramento, all&#8217;uso piu&#8217; comodo o al maggior rendimento delle parti comuni nell&#8217;interesse di tutti i condomini, che possono essere deliberate dall&#8217;assemblea con la maggioranza qualificata (o che alla stessa assemblea sono vietate); dall&#8217;altro, che il giudizio sulla liceita&#8217; di una delibera dipende dal suo contenuto precettivo e, talora, si giustifica alla stregua degli effetti, in considerazione della sua incidenza sui poteri e sulle facolta&#8217; inerenti ai diritti dei condomini. E nella fattispecie allora in esame (sigillatura della canna pattumiera), poiche&#8217; il contenuto non consisteva nella approvazione di innovazioni e nell&#8217;impedimento al diritto dei condomini di beneficiare del servizio comune di smaltimento dei rifiuti, ma si esauriva nella modifica delle modalita&#8217; di svolgimento di esso, si e&#8217; ritenuto che rientrasse nella competenza dell&#8217;assemblea il potere di deliberare a maggioranza la modifica delle modalita&#8217; di attuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti e, per conseguenza, trattandosi di parti comuni non indispensabili per lo svolgimento di esso, la decisione di sigillare le cosiddette canne pattumiere ormai obsolete e antigieniche.</p>
<p>Ricondotta, quindi, la destinazione della canna pattumiera ad una delle modalita&#8217; di svolgimento di un servizio condominiale, deve rilevarsi che opera il principio per cui &#8220;le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale riguardano l&#8217;intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volonta&#8217; contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell&#8217;assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e piu&#8217; razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione piu&#8217; funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento di tali beni. L&#8217;assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalita&#8217; di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini&#8221; (Cass. n. 144 del 2012; Cass. n. 6915 del 2007).</p>
<p>E&#8217; ben vero che, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico che la sigillatura della canna pattumiera fosse avvenuta in precedenza sulla base di una diversa delibera assembleare, mentre la delibera impugnata dagli odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali ha un contenuto diverso, implicante la possibilita&#8217; di un mutamento di destinazione del vano in questione; tuttavia, non puo&#8217; non rilevarsi che costituisce circostanza altrettanto pacifica quella che, per effetto della sigillatura e della successiva delibera comunale che aveva inibito l&#8217;utilizzo di quella modalita&#8217; di espletamento del servizio condominiale inerente al conferimento dei rifiuti, la canna pattumiera aveva perso la sua originaria destinazione. Anche da questo punto di vista, dunque, non appare condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato unna innovazione per mutamento di destinazione nell&#8217;utilizzo di una cosa comune, ritenendo rilevante la inesistenza di una attuale utilizzazione di quel bene comune.</p>
<p>Il ricorso principale deve essere quindi accolto, sussistendo il denunciato vizio, per avere la Corte d&#8217;appello ricondotto la delibera assembleare impugnata al regime delle innovazioni e non anche a quello dell&#8217;uso da parte di singoli condomini del bene comune &#8220;dismesso&#8221;.</p>
<p>5. All&#8217;accoglimento del ricorso principale consegue la necessita&#8217; di procedere all&#8217;esame dei motivi del ricorso incidentale.</p>
<p>5.1. Il primo motivo del ricorso incidentale (B/1) e&#8217; inammissibile, atteso che esso si fonda sul presupposto che la sentenza impugnata abbia ritenuto maturata la prescrizione della destinazione della canna pattumiera alla sua originaria funzione, laddove nella sentenza impugnata una simile affermazione non si rinviene, tanto che la Corte d&#8217;appello ha accolto l&#8217;appello e ha ricondotto la delibera impugnata all&#8217;ambito di applicazione della disciplina delle innovazioni, pur dando atto del fatto che la destinazione originaria era, da anni, venuta meno.</p>
<p>5.2. Il secondo motivo, sviluppato dai ricorrenti incidentali sub B/2 e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del ricorso principale; tale motivo, per la parte in cui si lamenta il fatto che l&#8217;utilizzo della canna pattumiera, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione impugnata, non sarebbe possibile per tutti i condomini, in considerazione della conformazione dell&#8217;edificio condominiale, postula, invero, il nuovo esame della compatibilita&#8217; della delibera con la disposizione di cui all&#8217;articolo 1102 cod. civ., e dovra&#8217; quindi essere valutato all&#8217;esito del detto esame.</p>
<p>Per la parte concernente la compatibilita&#8217; della detta delibera con le norme di sicurezza e quindi per la dedotta invalidita&#8217; della delibera impugnata, il motivo e&#8217; infondato, atteso che la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che la domanda volta a far accertare la nullita&#8217; della delibera per tale ragione non fosse stata tempestivamente proposta, avendo i ricorrenti introdotto unicamente una domanda di annullamento della delibera e non di dichiarazione della nullita&#8217; della stessa per contrarieta&#8217; a norme imperative, ed avendo invece prospettato il detto contrasto solo in sede di comparsa conclusionale. Ne&#8217; poteva la Corte d&#8217;appello rilevare d&#8217;ufficio il detto contrasto, in considerazione della natura meramente autorizzativa della delibera impugnata, di per se&#8217; non necessariamente comportante una situazione attuale di contrasto con le norme tecniche poste a garanzia della sicurezza dell&#8217;edificio.</p>
<p>5.3. Il terzo motivo e&#8217; inammissibile, atteso che la Corte d&#8217;appello ha implicitamente ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. In assenza di una statuizione sul punto, la questione andra&#8217; riproposta in sede di rinvio.</p>
<p>5.4. Il quarto motivo (sviluppato sub C) e&#8217; assorbito, attendo alla regolamentazione delle spese del giudizio.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso principale va accolto e quello incidentale va complessivamente rigettato, salvo per quanto riguarda le censure relative alle questioni assorbite.</p>
<p>La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce delle considerazioni e dei principi enunciati in precedenza, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino.</p>
<p>Al giudice del rinvio e&#8217; demandata altresi&#8217; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l&#8217;incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 novembre 2012 n 19616</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Centralizzati]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Cosa può fare uncondomino per richiedere ed ottenere che un impianto centralizzato sia riparato e fnzioni senza ledere altri impianti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE<br />
[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>G.C., con atto notificato il 17 maggio 1999, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) e premesso: di essere usufruttuaria dell&#8217;unità abitativa int. 9 del caseggiato condominiale, che da tempo il predetto appartamento era riscaldato in modo insufficiente tanto da essere inabitabile, che tale inconveniente era dovuto all&#8217;insufficienza della caldaia per avere taluni dei condomini aumentato le rispettive superficie radianti, che aveva chiesto con lettera raccomandata che fosse discussa in assemblea la propria richiesta di verifica delle superficie radianti, di eventuale revisione della tabella millesimale del riscaldamento, di rilevamento delle temperature in ogni unità immobiliari e di adozione dei provvedimenti del caso, che l&#8217;assemblea del 17 aprile 1999 indicava nella presenza di bolle d&#8217;aria la causa dell&#8217;inconveniente de quo e invitava la signora C. (rectius G.) a provvedere allo sfiato dell&#8217;impianto. Tanto premesso, l&#8217;attrice chiedeva che il Tribunale dichiarasse nulla illegittima o inefficace la predetta delibera assembleare e condannasse il Condominio all&#8217;eliminazione di ogni deficienza strutturale o funzionate dell&#8217;impianto nonchè al risarcimento del danno.<br />
Si costituiva il Condominio, contestando la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.<br />
Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 734 del 2002 dichiarava inefficace ed illegittima la delibera assembleare del 17 aprile 1999 relativamente at punto 7 dell&#8217;ordine del giorno, condannava il convenuto Condominio ad eliminare l&#8217;inconveniente relativo all&#8217;impianto condominiale e, pertanto, ad eseguire le opere e gli interventi descritti dal CTU nella sua relazione peritale a ff. 4 e 5 sub a) o in alternativa quelli descritti a ff. 5 e 6 sub b); respingeva la domanda di risarcimento danni, condannava il Condominio al rimborso in favore dell&#8217;attrice della metà delle spese di causa in tale misura ridotta.<br />
Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda attrice.<br />
Osservava che era stato accertato che l&#8217;impianto di riscaldamento funzionava regolarmente, considerato che nell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice era stata accertata una temperatura compresa tra i 20 e 22 gradi inferiore di solo 1,5 gradi rispetto alla media rilevata negli altri appartamenti.<br />
Si costituiva la G. chiedendo il rigetto del gravame.<br />
La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 539 del 2006 accoglieva l&#8217;appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di G. di condanna del Condominio all&#8217;esecuzione sull&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento degli interventi indicati nella relazione del CTU. Secondo la Corte genovese l&#8217;impianto sorto con le caratteristiche descritte nella relazione del CTU funzionava regolarmente ed era idoneo ad assicurare l&#8217;adeguato riscaldamento dell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice sol che costei provvedesse quando del caso ad intervenire manualmente con manovra semplicissima sulle valvole di sfiato in dotazione a tutti i radiatori. E&#8217; certo possibile scrive la Corte genovese &#8211; un&#8217;iniziativa del condominio intesa ad ottenere l&#8217;eliminazione dei gas che nel tempo si fossero formati all&#8217;interno dell&#8217;impianto con interventi sulle parti comuni dell&#8217;impianto, ma accorreva al riguardo la discrezionale decisione dell&#8217;assemblea dei condomini cui non può sostituirsi, atteso il regolare funzionamento dell&#8217;esistente impianto, la volontà del giudice.<br />
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G. C. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.<br />
Il condominio di via (omissis) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo G.C. lamenta un vizio motivazionale su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte genovese avrebbe ragionato in modo contraddittorio, dato che: a) l&#8217;enunciato secondo cui &#8220;l&#8217;impianto funziona regolarmente&#8221; sarebbe in aperta contraddizione con gli inconvenienti accertati dal CTU e ammessi dallo stesso Giudicante; b) l&#8217;enunciato secondo cui la ricorrente dovrebbe intervenire manualmente sulle valvole di sfiato sarebbe in insanabile contraddizione con gli enunciati dalla CTU accertati secondo cui potrebbe essere eliminato con l&#8217;adozione di uno dei due interventi che venivano indicati; c) l&#8217;enunciato secondo cui l&#8217;impianto è idoneo ad assicurare l&#8217;adeguato riscaldamento sarebbe in contraddizione con quello successivo della stessa Corte, secondo cui la ricorrente corre il rischioogni volta che rientra nell&#8217;appartamento, di trovarlo non riscaldato.<br />
1.1- Il motivo è fondato.<br />
A ben vedere, la Corte genovese, pur avendo accertato che nei radiatori dell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice (sito al piano attico) a causa della tipologia dell&#8217;impianto si accumulava una notevole quantità di gas che impediva la circolazione dell&#8217;acqua calda, ha egualmente ritenuto che l&#8217;impianto di riscaldamento, di cui si dice, fosse perfettamente funzionante. Non solo, ma la Corte genovese pur avendo accertato che per un perfetto funzionamento, era necessario sfiatare i radiatori ovvero intervenire sui radiatori per procedere allo spurgo del gas che si era formato, ha, comunque, ritenuto che tale interevento manuale e da effettuare con manovra semplicissima poteva e doveva essere eseguito dalla stessa G.. Epperò, la Corte di merito non si è avveduta che gli impianti ed i servizi in un condominio per essere perfettamente funzionali, cioè, idonei allo scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i condomini. Nè è pensabile che un condomino possa o debba assumersi l&#8217;onere, ben poco conta se impegnativo o sopportabile, di effettuare uno o più interventi per rendere perfettamente funzionale un impianto condominiale, soprattutto, quando esistono tecniche &#8211; e, per il caso in esame il CTU le ha indicate &#8211; che consentono di escludere, per la loro funzionalità, definitivamente la necessità di un intervento umano.</p>
<p>2- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione di legge artt. 1140, 1123, 1137, 2043 e 2048, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto che eventuali iniziative sull&#8217;impianto fossero di competenza dell&#8217;assemblea e che attesa l&#8217;inesistenza della violazione del diritto del condomino di usufruire del riscaldamento la Corte potesse sostituirsi alla decisione dell&#8217;assemblea stessa, perchè a tutela di un suo diritto il singolo condomino può provocare una delibera condominiale attinente agli interventi da effettuarsi in ordine ad un impianto o struttura condominale o rivolgersi direttamente all&#8217;autorità giudiziaria a tutela del suo diritto leso.<br />
2.1.- Anche questo motivo è fondato.<br />
Va qui osservato che il condomino, a tutela del suo diritto ad ottenere che una struttura o un impianto condominiale sia strutturato e condotto in modo da assicurare l&#8217;utilità cui è destinato, può provocare una delibera condominiale attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell&#8217;impianto o della struttura oppure può rivolgersi direttamente all&#8217;autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare i provvedimenti necessari per sopperire guasti o deficienze di impianti o strutture condominiali ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.<br />
Ora, nell&#8217;ipotesi in esame, la sg.ra G., aveva sollecitato una delibera condominiale e impugnava la relativa delibera, assunta dal condominio il 17 aprile 1999, che aveva negato alla stessa l&#8217;intervento richiesto di adeguare l&#8217;impianto di riscaldamento in modo tale che lo stesso assicurasse, anche alla sua unità abitativa, l&#8217;utilità cui quell&#8217;impianto era destinato.<br />
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per il regolamento delle spese.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 31 luglio 2012 n. 13718</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[singole utenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della legge 220/2012: quali erano le condizioni perché un condomino potesse staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28519/2005 proposto da:</p>
<p>A.F., M.V. (OMISSIS), Z.E., COND (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore</p>
<p>pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORREALE MERCEDES, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato CORREALE EUGENIO ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.E.L., C.A.L.M., CA.EM.LU.MA.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 238/2006 proposto da:</p>
<p>C.A.L.M. (OMISSIS), C.E.L.M. (OMISSIS), C.E.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell&#8217;avvocato BATTISTA DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RICCI CARLO ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDO VIA (OMISSIS), M.V., Z.E., A.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2560/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 01/10/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato BATTISTA Domenico difensore dei resistenti che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ca.Em., E. ed A. quali condomini dissenzienti, con atto di citazione notif. il 14.3.97 impugnavano dinnanzi al tribunale di Milano, la delibera assembleare in data 12.2.97 del Condominio di via (OMISSIS) con la quale era stato autorizzato a maggioranza il distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato dell&#8217;appartamento di proprietà del condomino M.V.. Deducevano gli attori che il distacco in parola doveva essere deciso all&#8217;unanimità in quanto lo stesso comportava pregiudizio per la cosa comune.</p>
<p>Con ulteriore atto di citazione notif. in data 18.12.1997 gli stessi attori impugnavano anche la successiva delibera condominiale del 18.11.97 con la quale era stato deciso ancora a maggioranza il distacco dell&#8217;unita immobiliare del M. dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato ed inoltre la trasformazione di quest&#8217;ultimo in singoli impianti autonomi.</p>
<p>Nella prima causa si costituivano M.V., Z.E. e A.F., nella seconda il Condominio di via (OMISSIS). I convenuti deducevano che il distacco autorizzato dall&#8217;assemblea non poteva portare a squilibri nel funzionamento dell&#8217;impianto centralizzato, in considerazione della particolare sistemazione delle porzioni immobiliari, e per i precedenti storici che avevano visto numerose altre unità immobiliari, anche di proprietà degli attori staccarsi dalla centrale termica.</p>
<p>Previa riunione delle due cause, l&#8217;adito tribunale di Milano, con sentenza n. 12555 del 15.11.2001, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla prima delibera, in quanto superata dalla seconda. Accoglieva quindi l&#8217;impugnazione relativa alla 2 delibera del 18.11.97 che annullava, ritenendo che l&#8217;autorizzazione del condomino a distaccarsi dall&#8217;impianto centralizzato avrebbe dovuto essere approvata all&#8217;unanimità e non a maggioranza, in quanto all&#8217;esito dell&#8217;espletate CTU era emerso che tale distacco avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo del 42%; condannava pertanto il M. a risarcire il danno nella misura del 42 % di quanto gli attori avevano speso oltre quanto da essi dovuto.</p>
<p>Il tribunale riteneva altresì illegittima anche la delibera in relazione alla disposta abolizione dell&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato e all&#8217;introduzione d&#8217;impianti autonomi perché esulante dall&#8217;ordine del giorno.</p>
<p>Avverso la predetta pronuncia, ricorrevano in appello con due distinti atti da una parte il M., lo Z., l&#8217; A. ed il Condominio, dall&#8217;altra, Ca.Em., E. ed A.. I primi insistevano per la riforma della sentenza ribadendo in specie che il distacco nessun pregiudizio poteva provocare all&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato; contestavano le risultanze della CTU e la mancata ammissione delle prove orali richieste, nonché la condanna del M. al risarcimento del danno in realtà non sopportato perché relativo a costi non pagati.</p>
<p>I C. insistevano perché fosse riconosciuta la nullità della delibera, di cui era stato disposto solo l&#8217;annullamento e perché il M. fosse condannato a ripristinare l&#8217;allacciamento del suo impianto a quello centralizzato.</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Milano, previa riunione degli appelli, con la sentenza n. 2560/04, depos. in data 1-10.2004, rigettava l&#8217;appello proposto da M., Z., A. ed il Condominio ed in parziale accoglimento di quello formulato dai C., dichiarava la nullità anziché l&#8217;annullamento della delibera condominiale impugnata di approvazione del distacco dal riscaldamento centrale da parte del M., che condannava a ripristinare l&#8217;allacciamento all&#8217;unità immobiliare distaccata all&#8217;impianto centralizzato, condannando i soccombenti alle spese del grado. La Corte condivideva le risultanze della CTU come già ritenuto dal giudice di 1 grado.</p>
<p>Avverso la predetta pronuncia, ricorrono per cassazione M., Z., A. ed il Condominio sulla base di una 4 mezzi;</p>
<p>resistono con controricorso gli intimati e propongono a loro volta ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., e il C. anche documenti ai sensi dell&#8217;art. 372 c.p.c.. La causa è pervenuta all&#8217;odierna udienza per la produzione in giudizio della delibera dell&#8217;assemblea condominiale autorizzante l&#8217;amministratore a stare in giudizio con riferimento della sentenza delle S.U. n. 18131/2010. E&#8217; stata prodotta altra memoria ex art. 378 c.p.c. dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi, il Collegio da atto, in via preliminare, che l&#8217;assemblea dei condomini del 3.10.2011 non ha autorizzato l&#8217;amministratore alla proposizione del presente ricorso per cassazione (mancando la prescritta maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 c.c., comma 4), nè ha ratificato il suo operato, di talché il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile (v. Cass. S.U. n. 18131/2010).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del ricorso principale, proposto dai condomini M., A. e Z. (con il primo motivo i ricorrenti denunziano l&#8217;erronea interpretazione della L. n. 10 del 1991, art. 26, comma 2, che la corte d&#8217;appello ha ritenuto consentire il distacco del singolo condominio. Invece secondo i ricorrenti, tale normativa non attiene al distacco, concernendo invece la diversa ipotesi della trasformazione dell&#8217;impianto centralizzato in impianti autonomi funzionanti a gas. Osserva il Collegio che la Corte milanese ha in effetti fatto un improprio riferimento alla L. n. 10 del 1991, totalmente estranea alla fattispecie oggetto di cognizione; ciò tuttavia non ha avuto alcun rilevo ai fini della soluzione della controversia.</p>
<p>Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano l&#8217;erronea attribuzione ad essi dell&#8217;onere della prova ex art. 2697 c.c. che incombeva invece agli attori che avevano impugnato le delibere assunte dall&#8217;assemblea condominiale nell&#8217;ambito delle proprie attribuzioni.</p>
<p>La censura non ha fondamento.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello infatti ha compiutamente affermato in diritto il principio secondo il quale perché il condomino possa staccarsi dall&#8217;impianto centralizzato senza l&#8217;unanimità di consenso dei altri condomini, è necessaria la duplice condizione che dal distacco non derivino nè uno squilibrio termico pregiudizievole all&#8217;impianto nè un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell&#8217;impianto (Cass. 30.6.2006, n. 15079; Cass. 25.3.2004, n. 5974; Cass. 14.3.2001, 3777; Cass. 20.02.1998, n. 1775).</p>
<p>Ha quindi accertato in fatto che nel caso di specie il distacco dell&#8217;unità immobiliare in questione, comportava per i restanti condomini un notevole incremento di spese, cosicché il condomino non aveva diritto a distaccarsi dall&#8217;impianto, senza il consenso dell&#8217;unanimità degli altri condomini, con conseguente nullità delle delibere condominiali che avevano diversamente stabilito. Essendo stata raggiunta tale prova, il motivo attinente al relativo onere risulta inconferente.</p>
<p>Con il 3 motivo gli esponenti denunziano: &#8220;L&#8217;insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto prospettato dalle parti e confortato da documenti, da istanze di prove orali, e dal riconoscimento delle controparti in relazione alla statuizione sull&#8217;incremento dei consumi che il CTU ha asserito senza alcun riscontro e contraddicendo il prospetto dei consumi di sette anni prodotto dal condominio &#8211; Omessa considerazione ovvero incongruo rigetto delle istanze di prova&#8221;.</p>
<p>Secondo i ricorrenti la tesi del CTU secondo cui il distacco dell&#8217;impianto di riscaldamento singolo avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo del 42%, era errato poiché in realtà i consumi erano scesi di oltre il 60% a seguito del distacco. Essi deducono infatti che non dev&#8217;essere confrontato il rendimento teorico della caldaia come ha fatto il CTU, ma bensì quanto si consumava prima del distacco, rispetto a quanto si è effettivamente consumato dopo.</p>
<p>La doglianza non ha pregio. Il motivo palesa evidenti profili d&#8217;inammissibilità volto com&#8217;è a contrastare le conclusioni cui la corte è pervenuta sulla scia dei risultati della disposta ctu la quale aveva evidenziato il pregiudizio sotto forma di aggravio di consumi, derivato al sovradimensionamento dell&#8217;impianto centralizzato a seguito dell&#8217;avvenuto distacco da esso da parte di alcuni condomini. Le motivazione della sentenza sul punto appare congrua e ampia, oltre che immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Con il 4 motivo l&#8217;esponente denunzia il mancato esame del motivo d&#8217;appello relativo alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei singoli condomini, nonostante la mancanza di prova che essi avrebbero corrisposto al condominio le maggiori spese di riscaldamento riportandone dei danni.</p>
<p>Il motivo è infondato poiché l&#8217;an ed il quantum del pregiudizio sofferto dagli odierni controricorrenti è stato riconosciuto dalla corte territoriale sulla base degli accertamenti del CTU secondo il quale il distacco del M. comportava per i restanti condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo e quindi una spesa aggiuntiva, per quanto da essi dovuto per spese di riscaldamento al condominio dell&#8217;ordine del 42%. Le critiche rivolte alla metodologia seguita dal CTU si risolvono in una quaestio facti inammissibile in questa sede, stante la congrua, diffusa ed esaustiva motivazione sul punto resa dalla corte di merito, che ha aderito al metodo seguito dall&#8217;ausiliare; essa invero che ha preso nella dovuta considerazione l&#8217;obiezione degli attuali ricorrenti relativa all&#8217;effettuazione dei calcoli teorici senza considerare i consumi effettivi, rilevando che, in buona sostanza, non era possibile procedere diversamente, essendo impossibile un confronto tra la situazione antecedente al distacco e quella successiva (v. sentenza pagg.16-17).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, i contro ricorrenti denunciano l&#8217;omessa o contraddittoria motivazione, mentre con il 2 motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di cui all&#8217;art. 2043 c.c. nella parte in cui, la corte, accertato il danno ingiusto, non ha condannato il M. al risarcimento del danno per gli esercizi successivi al 1997/998 (si tratta degli esercizi relativi alla delibera impugnata).</p>
<p>Le censure sono infondate, avendo la Corte Appello esattamente provveduto alla condanna al risarcimento dei danni in relazione ai periodi relativi alle delibere dichiarate nulle, essendo restato fermo, per le annualità successive, l&#8217;obbligo di pagare secondo i millesimi.</p>
<p>In conformità di quanto richiesto dalle parti, va dato atto della cessazione della materia del contendere limitatamente all&#8217;obbligo del M. di riallacciarsi dell&#8217;impianto centralizzato, in conformità a quanto deliberato dall&#8217;assemblea condominiale, all&#8217;unanimità in data 25.1.2006. Si ravvisano giusti motivi, in relazione all&#8217;esito complessivo del giudizio per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte, previa riunione dei ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine a M.V., limitatamente all&#8217;obbligo di riallacciarsi all&#8217;impianto centralizzato; dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Condominio; e per il resto rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese di questo giudizio per tutte le parti.<br />
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012 &#8211; 18 giugno 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 aprile 1990 n. 2762</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-03-aprile-1990-n-2762/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio e Riscaldamento]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Guido QUAGLIONE Presidente Marcello TADDEUCCI Consigliere Enzo MERIGGIOLA Rel. Ubaldo FRANCABANDERA Luigi NIRO ha pronunciato la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE III CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati<br />
Dott. Guido QUAGLIONE Presidente<br />
Marcello TADDEUCCI Consigliere<br />
Enzo MERIGGIOLA Rel.<br />
Ubaldo FRANCABANDERA<br />
Luigi NIRO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) &#8211; in persona del Pres. &#8211; elett. dom. in Roma, Via Sallustiana n. 51 presso gli avv.ti Salvatore Punzi e Angelo Ranaldo che lo rapp. e difende per delega in calce al ricorso</p>
<p style="text-align: right;">RICORRENTE</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>GA, TG &#8211; MMT &#8211; MA &#8211; MG &#8211; SC &#8211; BV &#8211; LG &#8211; ES -TA &#8211; NG &#8211; VR &#8211; elett. dom.ti in Roma, Via M. Dionigi n. 16 Presso l&#8217;avv. Ubaldo Procopio che li rapp. e difende per delega in calce al controricorso</p>
<p style="text-align: right;">CONTRORICORRENTI</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>DLE &#8211; PG &#8211; TL &#8211; PS -SE &#8211; GR &#8211; CG &#8211; PG &#8211; CA &#8211; CM &#8211; AG -CE &#8211; GA &#8211; BP &#8211; NF &#8211; FI &#8211; PR &#8211; CG -AA &#8211; PC &#8211; BE &#8211; PL -MA &#8211; DB &#8211; TA &#8211; ZG -AB &#8211; MM &#8211; LMV (deceduto) &#8211; GA &#8211; CG &#8211; ZC &#8211; BPL &#8211; CA &#8211; AA</p>
<p style="text-align: right;">INTIMATI</p>
<p>Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell&#8217;8.4.-12.7.83 (R.G. 2614-81);<br />
Udito il Cons. Rel. dr. E. Meriggiola nella pubblica udienza del 24.1.89;<br />
Sentito il P.M., in persona del sost. Proc. Gen., dr. A. Leo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 19 maggio 1980 Cossarizza Aldo ed altri 46 conduttori di appartamenti siti in Milano, di proprietà dell&#8217;Istituto Nazionale delle Assicurazioni, convenivano dinanzi al Tribunale della città l&#8217;Istituto locatore, per sentirlo dichiarare inadempiente all&#8217;obbligo di convocazione delle assemblee dei conduttori in tema di gestione del riscaldamento, ed altresì alle delibere delle assemblee dei conduttori adottate in data posteriore al 15.6.1979 &#8211; con conseguente condanna al risarcimento del danno subito nella misura simbolica di una lira. Veniva altresì chiesto che fossero dichiarati irripetibili i crediti per spese di riscaldamento posteriori alla data di entrata in vigore della legge N. 841 del 1973, contenente disposizioni sul servizio di riscaldamento degli immobili urbani. Il Tribunale con sentenza 20.7.1981 dichiarava per alcuni stabili l&#8217;inadempimento dell&#8217;Istituto all&#8217;obbligo di convocare le assemblee dei conduttori allo scopo di esaminare i problemi sorti sulle modalità di gestione del riscaldamento, a decorrere dal I gennaio 1974, allorché era entrato in vigore il sistema partecipativo dettato dalla legge 22.12.1973 N. 841 &#8211; per altri stabili veniva invece dichiarato l&#8217;inadempimento alle delibere assembleari. Come conseguenza, l&#8217;INA veniva condannata a risarcire il danno subito dagli attori nella misura di una lira e si vedeva dichiarare irripetibili i crediti per spese di riscaldamento. Il successivo 12.7.1983 la Corte d&#8217;Appello di Milano, giudicando sulla impugnazione dell&#8217;INA, confermava la sentenza del Tribunale, con parziale modifica della motivazione. La decisione, premesso che tutti i conduttori di immobili, di proprietà dell&#8217;INA, avevano stipulato contratti che prevedevano l&#8217;obbligo del locatore di sostenere le spese del riscaldamento e la corrispondente obbligazione di fornire il servizio, accertava che la controversia era insorta nel 1975, allorché un gruppo di conduttori aveva chiesto la convocazione di assemblee, allo scopo di verificare l&#8217;opportunità di nominare uno o più amministratori giudiziari, chiedere il sequestro di tutta la documentazione relativa alla gestione e denunciare al magistrato eventuali responsabilità del presidente o di ogni altra persona che avesse concorso alla commissione di reati. In alcuni stabili si era addirittura prospettata la possibilità di stipulare contratti di fornitura di combustibile con imprese pronte a praticare condizioni di gestione vantaggiose, ma l&#8217;INA non aveva aderito agli inviti e i conduttori, per ritorsione, si erano rifiutati di corrispondere l&#8217;importo delle spese sostenute per il servizio. Sulla base di tali premesse, proseguiva la motivazione della sentenza, sembra indubbio in linea di principio che in base ad un accordo intercorso tra i locatori e conduttori sia possibile trasferire la gestione del servizio di riscaldamento ai conduttori; il che tuttavia non può avvenire contro la volontà del locatore. La disciplina contenuta nell&#8217;art. 6 della legge N. 841 del 1973 e negli artt. 9 e 10 della normativa sull&#8217;equo canone, infatti, non ha inciso sul regime contrattuale, sino a svincolare l&#8217;obbligazione accessoria inerente alla fornitura del servizio di riscaldamento. Le modalità di gestione quindi delineate nelle due disposizioni attengono unicamente alle forme dell&#8217;inadempimento di ciascuna parte, senza affatto autorizzare i conduttori a gestire il servizio di riscaldamento contro la volontà del conduttore, con consegna ad essi dei beni strumentali. Nella specie peraltro i conduttori non avevano fornito alcuna prova di aver subito un pregiudizio economico che potesse comunque giustificare la condanna al risarcimento. Doveva essere invece riconosciuto che in conformità di quanto dispone l&#8217;art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile in tema di condominio, quando ricorrono determinate situazioni, il proprietario locatore è obbligato nei confronti dei conduttori ad attivare il &#8220;regime partecipativo&#8221; previsto dall&#8217;art. 10 della normativa sull&#8217;equo canone, provvedendo alla convocazione degli utenti in coincidenza con l&#8217;avvenimento del servizio, al fine di una sua regolare prestazione. Il che non essendo stato fatto dall&#8217;Istituto, correttamente il Tribunale lo aveva condannato al risarcimento dei danni, una volta dimostrato che i conduttori, vista l&#8217;inerzia dell&#8217;Istituto, erano stati costretti a provvedere a loro cura alla convocazione di alcune assemblee, in occasione delle quali erano stati richiesti interventi dell&#8217;INA per migliorare il servizio di riscaldamento. Contro la sentenza l&#8217;Istituto è insorto con ricorso affidato ad una censura, il cui fondamento viene contestato dai 12 conduttori costituiti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>L&#8217;Istituto ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 della legge 22.12.1973 N. 841 e 10 legge 28.7.1978 N. 392, sul rilievo che tali normale, ben lungi dal prevedere l&#8217;obbligo del proprietario di convocare l&#8217;assemblea dei condomini quando questi lo richiedano, come ritenuto dalla Corte di merito, ammettendo soltanto che nelle ipotesi in cui il locatore non prenda l&#8217;iniziativa, possono provvedere i conduttori in via alternativa. Di conseguenza, si conclude, l&#8217;inerzia dell&#8217;Istituto è stata erroneamente ritenuto fonte di danno e del conseguente diritto al risarcimento. Dal contratto di locazione infatti deriva soltanto l&#8217;obbligo di gestire il servizio di riscaldamento in modo corretto e soddisfacente, senza che dalla mancata convocazione dell&#8217;assemblea dei conduttori sorgano responsabilità. La censura è da ritenere fondata sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p>1) L&#8217;art. 10 della normativa sull&#8217;equo canone, allorché prevede la partecipazione dei condomini, non intende affatto conferire un potere di sostituzione al proprietario locale nella gestione dei servizi condominiali, ma soltanto un potere di intervento nelle assemblee, diretto a far valere specifiche esigenze, quindi a realizzare una migliore tutela dei loro interessi in relazione a determinati aspetti del rapporto contrattuale, direttamente riguardanti il godimento del bene detenuto, e che potrebbero essere ignorati o disconosciuti dal proprietario per una qualsiasi ragione. La dottrina, tenendo conto delle discussioni svoltesi in seno alla commissione parlamentare in sede di formulazione della legge, ha più volte sottolineato che la norma tende ad assicurare una maggiore partecipazione alla decisione dei proprietari, al fine di concorrere ad una corretta ed oculata gestione dei servizi.</p>
<p>2) La norma peraltro non ha introdotto alcuna deroga agli obblighi previsti a carico del locatore dalla disciplina generale del codice civile, nè tanto meno al diritto di questi di provvedere alla gestione del complesso edilizio, sempre riconosciuto come logica conseguenza del complesso degli obblighi e dei diritti di cui è titolare. Il locatore in particolare, in quanto tale, ha il diritto di scegliere i modi e i mezzi dell&#8217;amministrazione del bene locato, e quindi del servizio di riscaldamento, che deve essere efficiente e correttamente condotto, salvo a rispondere nei confronti dei conduttori in caso di violazione dei doveri di diligenza e correttezza su di lui incombenti.</p>
<p>3) Qualora l&#8217;edificio non sia in condominio, come nella specie, non viene meno il diritto dei conduttori di far valere le proprie ragioni, e la legge prevede che anche in tali ipotesi essi possano riunirsi in assemblea per discutere e far valere i loro interessi. In via primaria la convocazione spetta al proprietario dell&#8217;edificio; trascorso in congruo termine senza che questi intervenga, subentra la facoltà vicaria dei conduttori, l&#8217;iniziativa di tre dei quali è sufficiente per promuovere la convocazione dell&#8217;assemblea. Il quarto comma dell&#8217;art. 10, contenente la previsione di tale ipotesi, si limita ad enunciare la facoltà di convocazione del proprietario senza parlare di obbligo; nè sembra che la sussistenza di questa possa essere dedotta dall&#8217;insieme dei commi 3 e 4 della norma. Le due ipotesi infatti &#8211; convocazione del proprietario ed iniziativa di tre conduttori, &#8211; oltre ad essere precedute da un&#8217;espressione verbale (&#8220;i conduttori si riuniscono&#8221;) che non dà adito ad alcuna ipotesi di dovere, obbligo e simili, sono separate dalla disgiuntiva &#8220;o&#8221;, la quale, altro non può indicare che una facoltà di sostituzione al proprietario inerte. E se obbligo non esiste, non può neanche ravvisarsi una fonte di responsabilità, conseguentemente di danno, come ritenuto dalla Corte di merito, ma soltanto una facoltà del proprietario, alla cui inerzia può ovviarsi con l&#8217;esercizio del potere di autoconvocazione da parte dei conduttori. In conclusione, funzione di stimolo esercitata dall&#8217;art. 10 nei confronti delle parti del contratto, diretta a rendere possibile, nell&#8217;ambito di un edificio non in condominio, grazie alla instaurazione di un equilibrio tra le parti, una amministrazione che soddisfi interessi spesso non coincidenti, senza creare alcun obbligo specifico, nè apportare deroghe alla disciplina generale. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato ad altra sezione della stessa Corte di Milano, la quale rinnoverà l&#8217;esame delle deduzioni delle parti alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Milano. Così deciso il 24.I.1989.</p>
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