

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; ripetizione</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/ripetizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 253</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-gennaio-2013-n-253/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-gennaio-2013-n-253/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[perimento del bene]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[Se un comunista compie lavori sul bene comune, di cui solo alcuni strettamente necessari per la conservazione di questo, può chiedere la ripetizione per intero?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20662/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 4 giugno 2003 il Tribunale di Torino &#8211; adito da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), comproprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro, con altre otto persone, di un intero stabile in (OMISSIS) &#8211; condanno&#8217; il convenuto al pagamento della somma di 2.445,17 euro, oltre agli interessi, come rimborso pro quota di spese sostenute dall&#8217;attore per lavori di finitura della facciata del fabbricato, per l&#8217;erogazione del servizio di illuminazione dell&#8217;edificio, per il suo accatastamento.</p>
<p>Impugnata da (OMISSIS), la decisione e&#8217; stata riformata dalla Corte d&#8217;appello di Torino, che con sentenza del 1 giugno 2005 ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), essenzialmente ritenendo che da costui non era stata data prova di una deliberazione che fosse stata adottata a norma dell&#8217;articolo 1105 c.c., ne&#8217; di una situazione di necessita&#8217; che imponesse gli interventi in questione ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c..</p>
<p>(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che erroneamente e ingiustificatamente e&#8217; stato disconosciuto il suo diritto a ottenere il rimborso delle spese in questione, le quali erano state da lui affrontate su accordo e per delega di tutti gli altri sette comunisti, compreso (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha ritenuto, in fatto, che nessuna prova era stata fornita da (OMISSIS) circa un incarico che gli altri comproprietari gli avessero affidato, per provvedere alle opere e alle pratiche amministrative alle quali egli ha dato corso; dal che ha desunto, in diritto, che nessun indennizzo poteva competergli, in mancanza sia di una previa deliberazione dell&#8217;assemblea dei comunisti, sia dei requisiti della necessita&#8217; e della trascuranza, richiesti dall&#8217;articolo 1110 c.c.. A questa corretta argomentazione &#8211; pienamente coerente con la costante giurisprudenza di legittimita&#8217; in materia: v., tra le piu&#8217; recenti, Cass. 19 dicembre 2011 n. 27519 &#8211; il ricorrente null&#8217;altro ha opposto, se non la tanto perentoria quanto assiomatica affermazione di aver agito in base a &#8220;una precedente intesa tra le parti&#8221;: intesa che egli presuppone essere intervenuta, senza dare alcuna indicazione in ordine a prove che lo dimostrino e che nella sentenza impugnata siano state in ipotesi trascurate o travisate.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d&#8217;appello ha escluso le spese per l&#8217;illuminazione e per l&#8217;accatastamento dal novero di quelle necessarie per la conservazione della cosa comune, le quali comportano, ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c., il diritto ad esserne rimborsato per chi le ha sostenute, anche se di propria iniziativa.</p>
<p>Anche questa doglianza va disattesa.</p>
<p>A conforto del suo assunto il ricorrente ha richiamato Cass. 27 agosto 2002 n. 12568, con la quale in effetti le spese destinate alla continuita&#8217; dell&#8217;erogazione di servizi come l&#8217;illuminazione sono state considerate comprese tra quelle cui si riferisce la disposizione suddetta. Si tratta pero&#8217; di un precedente rimasto isolato, dal quale si e&#8217; discostata la successiva giurisprudenza di legittimita&#8217; (v. Cass. 1 agosto 2003 n. 11747, 9 settembre 2003 n. 13139, n. 13141, n. 13144), in base al rilievo che l&#8217;illuminazione serve per il godimento e non per la conservazione del bene. A questo indirizzo il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio della norma in considerazione, la quale eccezionalmente consente la ripetibilita&#8217; delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita&#8217;, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l&#8217;illuminazione di un immobile, o per l&#8217;adempimento di obblighi fiscali, come l&#8217;accatastamento.</p>
<p>Nel contesto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) ha altresi&#8217; dedotto che il diritto al rimborso avrebbe dovuto essergli riconosciuto sotto il profilo dell&#8217;indebito arricchimento di cui (OMISSIS) ha beneficiato.</p>
<p>Neppure questa censura puo&#8217; essere accolta, per l&#8217;assorbente ragione che attiene a una questione che non e&#8217; stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver prospettato nel giudizio a quo, sicche&#8217; non puo&#8217; avere ingresso in questa sede, a causa della sua novita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-gennaio-2013-n-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 novembre 2012, n. 21094</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-27-novembre-2012-n-21094/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-27-novembre-2012-n-21094/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[Se il compratore ha firmato il contratto definitivo, ma poi si ricorda che sul preliminare firmato, può chiedere la ripetizione delle somme date in eccesso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31783-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 823/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/04/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega, depositata in udienza, dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto notificato il 16.10 1997 (OMISSIS) cito&#8217; al giudizio del Tribunale di Grosseto (OMISSIS) al fine di sentir pronunziare l&#8217;annullamento del contratto di compravendita, stipulato con atto pubblico del (OMISSIS), con il quale aveva acquistato dalla suddetta, per il prezzo di lire 480 milioni, un immobile sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda l&#8217;attore esponeva: che con la (OMISSIS) aveva prima stipulato un contratto preliminare, del (OMISSIS), prevedente il prezzo di lire 310 milioni, sul quale aveva versato alcuni acconti; che, con successiva scrittura privata del (OMISSIS), era stato risolto il precedente contratto, con restituzione degli acconti, concessione di un&#8217;opzione per l&#8217;acquisto al medesimo prezzo, da esercitarsi entro il 30/12/94, e contemporanea stipula di un contratto di locazione;che, con successiva &#8220;postilla&#8221;, apposta il (OMISSIS) sul retro della precedente scrittura, le parti avevano prorogato l&#8217;opzione al 31.12.95, determinando il prezzo in lire 403.000.000; che all&#8217;atto della stipula del rogito notarile l&#8217;acquirente, dimentico di tale ultimo patto, aveva accettato di acquistare il bene per il maggior prezzo di lire 480.000.000;che, successivamente al ritrovamento del documento, l&#8217;istante si era reso conto dell&#8217;errore in cui era incorso,la cui essenzialita&#8217; e riconoscibilita&#8217; ne avrebbe cosi&#8217; viziato il consenso. La domandala cui fondatezza era stata contestata dalla convenuta, fu respinta dall&#8217;adito tribunale con sentenza n. 473/03, che, impugnata dal soccombente, con resistenza dell&#8217;appellata, veniva confermata dalla Corte di Firenze, con quella n. 823 del 7/3-3/4/06, sulla base della essenziale considerazione secondo cui, non rientrando il prezzo in alcuna delle tassative previsioni di cui all&#8217;articolo 1429 c.c., non avrebbe potuto farsi luogo all&#8217;annullamento per errore. Soggiungeva la corte che l&#8217;obbligazione contratta con la scrittura del (OMISSIS) e la successiva postilla del (OMISSIS) avrebbe dovuto esser fatta valere soltanto prima della stipula del contratto definitivo, con il quale le parti avrebbero potuto liberamente, come gia&#8217; avvenuto in precedenza, rinegoziare il prezzo. Ricorre il (OMISSIS) con quattro motivi, illustrati con successiva memoria.</p>
<p>Resiste la (OMISSIS) con rituale controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si deduce contraddittorieta&#8217; della motivazione, nella parte in cui l&#8217;errore viene riferito al prezzo del contratto, pur essendosi, in precedenza e correttamente, dato atto che lo stesso era consistito nel non aver ricordato, all&#8217;atto della stipula notarile della compravendita, la vigenza del contratto stipulato il (OMISSIS) e prorogante, in virtu&#8217; della postilla a tergo, il diritto di opzione per il prezzo inferiore a quello convenuto, errore essenziale che avrebbe viziato il consenso.</p>
<p>Il motivo e&#8217; manifestamente infondato, non evidenziando alcun profilo di illogicita&#8217; tra le due proposizioni, attenendo l&#8217;una all&#8217;esposizione degli estremi in fatto della vicenda, cosi&#8217; come dedotti dalla parte attrice, l&#8217;altra alla qualificazione giuridica, spettante al giudice, della circostanza posta a base della domanda di annullamento del contratto, che escludendo l&#8217;essenzialita&#8217; del dedotto errore, non contraddice in alcun modo la suesposta premessa. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell&#8217;articolo 1429 c.c., sostenendosi la non tassativita&#8217; dell&#8217;elencazione contenuta nella citata norma, che sarebbe meramente esemplificativa, essendo necessari e sufficienti, ai fini dell&#8217;annullamento l&#8217;essenzialita&#8217; dell&#8217;errore, in quanto determinante il consenso, e l&#8217;incidenza sull&#8217;oggetto del contrattola intendersi in senso ampio.</p>
<p>Il motivo e&#8217; privo di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, costante nell&#8217;escludere che tra gli elementi, tassativamente indicati dall&#8217;articolo 1429 c.c., ai fini dell&#8217;essenzialita&#8217; dell&#8217;errore comportante l&#8217;annullamento del contratto, rientrino il valore della cosa formante oggetto di una compravendita o il prezzo (Cass. 16031/07, 11879/02, 8290/93, 721/77), a meno che la fallace rappresentazione non sia dipesa da un errore su una qualita&#8217; essenziale della res empia (Cass. nn 2935/96, 985/98), accordando l&#8217;ordinamento per siffatti casi, ove ricorrano le altre particolari condizioni, lo specifico e diverso rimedio della rescissione.</p>
<p>Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione, per non aver rilevato la sussistenza di una presupposizione, costituita dalla precedente &#8220;situazione di fatto&#8221; assurgente a &#8220;presupposto della volonta&#8217; negoziale&#8221;.</p>
<p>Il motivo e&#8217; manifestamente infondato, per l&#8217;inconferenza del richiamo all&#8217;istituto della &#8220;presupposizione&#8221;, elemento accidentale del contrattoci costruzione dottrinale e giurisprudenziale, che &#8220;non attenendo all&#8217;oggetto, ne&#8217; alla causa, ne&#8217; ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso &#8220;esterna&#8221;, che pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed aggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una di esse &#8211; ma con riconoscimento da parte dell&#8217;altra -valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l&#8217;esercizio del recesso&#8221; (v. Cass. n. 1235/07, 25401/09). La dedotta preesistenza dell&#8217;opzione ad un prezzo meno oneroso, contenuta in un patto aggiunto al contratto preliminare, non attiene all&#8217;efficacia del negozio, con riferimento a circostanze o eventi futuri esterni, bensi&#8217; ad un pregresso regolamento negoziale d&#8217;interessi al quale e&#8217; sopravvenuto, sostituendolo del tutto, quello contenuto nel successivo contratto definitivo, a meno che non risulti la prova (che nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere fornita per iscritto), di un accordo contemporaneo alla stipula del definitivo, che abbia espressamente mantenuto in vigore obblighi o prestazioni contenute nel preliminare (v. Cass. n. 9063/12).</p>
<p>Con il quarto motivo si lamenta, infine, insufficienza di motivazione, per non avere spiegato le ragioni giuridiche inducenti a considerare l&#8217;errore attinente al prezzo.</p>
<p>Il motivo ancor prima che infondato (dacche&#8217; la dedotta &#8220;amnesia&#8221; ad oggetto dell&#8217;opzione si rifletteva sul prezzo nella stessa contemplato), e&#8217; inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui &#8220;il vizio di motivazione denunciatile come motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5 puo&#8217; concernere esclusivamente l&#8217;accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione delle norme giuridiche&#8221; (S.U. n. 261/2003, conf. nn. 4593/00, 19/02, 10922/04).</p>
<p>Il ricorso va, conclusivamente, respinto.</p>
<p>Le spese, infine, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.800, 00, di cui 200 per esborsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-27-novembre-2012-n-21094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 12 aprile 2006 n. 8609</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-12-aprile-2006-n-8609/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-12-aprile-2006-n-8609/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[oneri]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[Prima dell'abolizione della legge 22 dicembre 1973 n. 841, ad opera del del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, quali erano i termini concessi al locatore per chiedere al conduttore il pagamento degli oneri condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DUVA Vittorio &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VANGELISTA Vittorio &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZE</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>FONDAZIONE ENPAM ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, (già E.N.P.A.M. Ente Nazionale Previdenza Medici), in persona del Presidente Prof. Dott. P.E., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANNUCCI LUIGI, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONINI GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1640/01 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 9/05/2001, depositata il 24/05/01; RG. 2975/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/05 dal Consigliere Dott. Vittorio VANGELISTA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LUIGI MANNUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIORGIO ANTONINI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato in data 28.11.96, la Fondazione ENPAM &#8211; Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri &#8211; intimava sfratto per morosità a S.G., citandola contestualmente per la convalida avanti al Pretore di Roma, per la complessiva somma di L. 4.056.068, comprendente canoni di locazione e conguaglio degli oneri accessori relativi all&#8217;esercizio 1990/91, dovuti in virtù del rapporto locatizio inerente all&#8217;immobile sito in Roma, Via (OMISSIS), di proprietà dell&#8217;ente e condotto in locazione dall&#8217;intimata.</p>
<p>Questa, costituitasi, si opponeva alla convalida, deducendo di nulla dovere per gli oneri accessori, per essere prescritto il relativo credito; provvedeva, quindi, a sanare la morosità L. n. 392 del 1978, ex art. 55, per i soli canoni.</p>
<p>Il Pretore rigettava la domanda proposta dall&#8217;ENPAM con sentenza n. 3423/99, avverso la quale l&#8217;Ente proponeva appello, chiedendo, in riforma, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, con la condanna della conduttrice al rilascio dell&#8217;immobile e al pagamento della somma di L. 3.433.366.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma, officiata del gravame, con sentenza in data 9.05.01, rigettava l&#8217;appello, confermando la sentenza impugnata.</p>
<p>Avverso tale decisione ricorre la Fondazione ENPAM, affidandosi a cinque motivi di censura; resiste con controricorso S.G.:</p>
<p>entrambe le parti hanno presentato memorie difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2948 c.c., n. 3, il quale stabilisce che si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazione: erroneamente, quindi, al riguardo, il giudice di merito avrebbe applicato alla fattispecie il più breve termine prescrizionale di due anni previsto dalla L. n. 841 del 1973, art. 6, in quanto la successiva L. n. 392 del 1978 considererebbe gli oneri accessori parte integrante del canone, perchè dovuti &#8220;ex lege&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 841 del 1973, citato art. 6, e L. n. 392 del 1978, art. 84, in quanto il primo sarebbe applicabile solo ai rapporti antecedenti al vigore della legge sull&#8217;equo canone, mentre l&#8217;art. 84 di quest&#8217;ultimo dispone che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa: a dire della ricorrente, sarebbe evidente, infatti, l&#8217;incompatibilità tra la disciplina degli oneri accessori contenuta nella L. n. 392 del 1978 e quella risultante dalla L. n. 841 del 1973, art. 6, &#8220;norme completamente contrastanti sia per regolamentazione, che per &#8220;ratio legis&#8221;, tanto che si dovrebbe ritenere anche tacita l&#8217;abrogazione &#8211; per incompatibilità &#8211; del citato art. 6&#8243;.</p>
<p>I due motivi devono essere trattati congiuntamente per evidenti motivi di connessione; essi sono entrambi infondati.</p>
<p>Al riguardo, va, infatti, osservato che il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall&#8217;art. 9 della legge sull&#8217;equo canone si prescrive nel termine di due anni &#8211; indicato dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 6 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore &#8211; perchè tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall&#8217;art. 2948 c.c., n. 3, che risponde ad una esigenza di rapida definizione di quell&#8217;accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, senza che ciò osti l&#8217;art. 84 di quest&#8217;ultima legge, la quale disponendo l&#8217;abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull&#8217;equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, che trascende il regime vincolistico (Cass. 5795/93; Cass. 4588/95; Cass. 11163/97).</p>
<p>Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2935 c.c., in quanto il termine prescrizionale per il conguaglio di oneri accessori dovrebbe ritenersi decorrente, a differenza di quanto opinato dal giudice di merito, dalla data di approvazione del conto consuntivo: infatti, nel caso di specie, la pretesa creditoria avrebbe ad oggetto non già oneri accessori, ma il conguaglio di oneri accessori precedentemente richiesti in base ad un conteggio preventivo.</p>
<p>Il motivo è infondato: nell&#8217;ipotesi di unico proprietario e locatore delle singole unità immobiliari che compongono l&#8217;edificio, infatti, come si riscontra nella fattispecie, la data di decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti &#8211; per legge o per contratto &#8211; a carico dei conduttori, deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell&#8217;ambito del rapporto di locazione (Cass. 1338/2000).</p>
<p>Nella fattispecie in esame, pertanto, correttamente la Corte di merito ha opinato che il credito dell&#8217;Ente e, quindi, il diritto al rimborso, sorge nel momento in cui l&#8217;Ente stesso ha sostenuto la relativa spesa &#8211; o alla fine del suo esercizio annuale &#8211; e che da tale momento decorre il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c. (cfr. sentenza, pag. 6).</p>
<p>Non può, infatti, assimilarsi ad una ordinaria delibera condominiale quell&#8217;operazione di mera contabilizzazione, interna all&#8217;ente (unico proprietario), delle spese riferibili alle singole unità immobiliari.</p>
<p>Con il quarto motivo, la ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale della L. n. 841 del 1973, citato art. 6, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma, &#8211; stabilendo che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi a carico, per contratto, del conduttore, si prescrive nel termine di due anni, &#8211; non assoggetta allo stesso termine prescrizionale tutti gli esborsi che il conduttore stesso è obbligato a corrispondere al locatore per il godimento dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato: sul punto, infatti, la Corte ha già avuto occasione di esprimersi più volte con decisioni conformi, cui si fa rinvio (Cass. 1292/03; Cass. 1953/03; Cass. 7184/03), stabilendo che non sussiste una irragionevole disparità di trattamento della L. n. 841 del 1973, art. 6, rispetto alla disciplina stabilita dall&#8217;art. 2948 c.c., n. 3.</p>
<p>Si tratta, invero, di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione; inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall&#8217;esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso di tempo ragionevolmente breve.</p>
<p>Con il quinto motivo, infine, la ricorrente si duole che le spese non siano state compensate conformemente ad altre pronunce dei giudici di merito, attese le difficoltà interpretative della normativa, che hanno portato, sui punti denunciati, a decisioni contrastanti.</p>
<p>Il motivo è infondato: in tema di regolamento delle spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato solo ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (principio, nella fattispecie, pienamente osservato) . Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell&#8217;opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e per quali motivi.</p>
<p>Alla stregua delle svolte ragioni, quindi, il ricorso deve essere respinto, con il conseguente accollo alla ricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo; esse dovranno distrarsi in favore dell&#8217;avv. Giorgio Antonini, che se ne è dichiarato anticipatario.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e oneri accessori di legge; ordina la distrazione in favore dell&#8217;avv. Giorgio Antonini.<br />
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2005.<br />
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-12-aprile-2006-n-8609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 maggio 2012 n. 7763</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-maggio-2012-n-7763/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-maggio-2012-n-7763/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7522</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28644/2010 proposto da:</p>
<p>S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CUSUMANO DONATELLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>R.C. (OMISSIS), R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell&#8217;avvocato AUGUSTO D&#8217;OTTAVI, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GRISI LUCIANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DONATELLA CUSUMANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1761/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Attilio Terzino con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. De Angelis Lucio difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del resto;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dell&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; S.R. convenne, davanti al Pretore di Verona, R. G. e C.. Espose che l&#8217;edificio sito in (OMISSIS), apparteneva in regime di comunione pro indiviso per la metà ad esso attore e per l&#8217;altra metà ai convenuti. Costoro, infatti, avevano acquistato nel 1983 da S.N. il primo l&#8217;usufrutto e il secondo la nuda proprietà del 50% dell&#8217;immobile suddetto. In qualità, di comproprietario durante il biennio 1988- 1989 aveva anticipato le spese attinenti al riscaldamento dell&#8217;intero fabbricato, alla manutenzione dell&#8217;impianto e all&#8217;energia elettrica, nonchè la fornitura delle spese per l&#8217;acqua. Domandò il rimborso e la condanna dei convenuti in solido al pagamento della loro quota pari alla somma di L. 2.669.334, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.</p>
<p>R.G. (usufruttuario) e R.C. (nudo proprietario) si costituirono e chiesero il rigetto.</p>
<p>Con sentenza 3 maggio 1996 il Pretore respinse la domanda e compensò integralmente le spese processuali.</p>
<p>A seguito della impugnazione principale di S.R. e di quella incidentale avanzata dai R., il Tribunale di Verona, con sentenza 7 dicembre 1994, respinse l&#8217;appello principale e parzialmente quello incidentale, ridusse la compensazione delle spese di primo grado alla metà, ponendole per il resto a carico di S.; confermò quanto al resto la sentenza impugnata.</p>
<p>La Corte di Cassazione (Sez. 2^, 29 marzo 1999, n.2987), pronunziando sul gravame proposto da S.R., accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione del Tribunale di Verona.</p>
<p>Riassunta la causa, il Tribunale di Verona (giudice monocratico), con sentenza 9 aprile &#8211; 23 maggio 2001, non notificata, respinse l&#8217;appello. Tale decisione, impugnata dall&#8217;attore, fu cassata dalla S.C. con sentenza n. 11747/2003 che formulò il principio secondo cui in caso di trascuranza degli altri comunisti, il comproprietario ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune e non pure per quelle relative al godimento, dovendosi considerare fra queste ultime quelle relative all&#8217;uso dell&#8217;impianto di riscaldamento nonchè quelle per l&#8217;acqua potabile, mentre per quanto concerneva l&#8217;irrigazione del giardino, le stesse avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione nel caso in cui il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori.</p>
<p>Riassunto il giudizio di rinvio dall&#8217;attore, con sentenza dep. il 19 ottobre 2009 la Corte di appello di Venezia confermò la sentenza n. 916/2001 del Tribunale di Verona.</p>
<p>Secondo i Giudici, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, le spese per l&#8217;impianto di riscaldamento, quelle relative all&#8217;energia elettrica e all&#8217;acqua potabile erano spese per il mero godimento e non rientravano fra quelle rimborsabili ai sensi dell&#8217;art. 1110 cod. civ.; mentre non risultava che gli esborsi sostenuti per l&#8217;acqua concernessero l&#8217;irrigazione del giardino nè che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione.</p>
<p>Le spese erano compensate, tenuto conto della intransigenza dimostrata dalle parti in relazione alla modesta entità della somma controversa.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. R. sulla base di un unico articolato motivo.</p>
<p>Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.</p>
<p>Il S. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>RICORSO PRINCIPALE. 1.1. &#8211; L&#8217;unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1100, 1103, 1104, 1110 cod. civ. e art. 384 cod. proc. civ., nonché omesso esame di tutti i fatti decisivi di causa con violazione della direttiva della Suprema Corte, deduce che tutte le spese sostenute dal ricorrente per la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quanto meno del giardino sia per il godimento da parte di entrambi i comproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento e dell&#8217;acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni.</p>
<p>La sentenza aveva pretermesso ogni indagine sulla natura e la destinazione delle singole spese, così violando quanto statuito dalla Suprema Corte sia per le spese di conservazione in caso di trascuranza sia per quelle relative al godimento (che altrimenti sarebbe stato inutile disporre il giudizio di rinvio). Anche per queste ultime, sarebbe stato necessario verificare se l&#8217;attore l&#8217;avesse anticipato per un suo godimento personale. I Giudici non avevano compiuto alcun accertamento circa le spese per l&#8217;irrigazione del giardino nonostante quanto al riguardo statuito dalla Cassazione che aveva affermato che tali spese dovevano considerarsi necessarie non solo per il godimento ma anche per la sua conservazione. Non era stato mai contestato che nella specie si trattasse di giardino. Non potrebbe sostenersi un preteso effetto, liberatorio per il contitolare che resterebbe esonerato addirittura per sempre dall&#8217;obbligo a lui incombente di partecipare alle spese necessarie per la conservazione. Il contitolare, che abbia goduto del servizio comune, non può sottrarsi al partecipazione alle relative spese, quand&#8217;anche ceda il godimento ad altri.</p>
<p>I convenuti, i quali avevano goduto in pari misura dei beni comuni, dovevano partecipare alle relative spese.</p>
<p>Dalla documentazione in atti era risultata la trascuranza degli altri comproprietari.</p>
<p>1.2. &#8211; Il motivo va disatteso.</p>
<p>Occorre premettere che la domanda proposta dal S. aveva oggetto il rimborso delle spese relative ai beni comuni che il medesimo aveva anticipato: pertanto si trattava di stabilire se e in quali limiti tale pretesa poteva essere riconosciuta ai sensi di quanto previsto in proposito dall&#8217;art. 1110 cod. civ..</p>
<p>Con la sentenza n. 11747/2003 la Suprema Corte, peraltro in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, in considerazione della diversità di funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che l&#8217;abbia anticipate ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune, alle quali fa espresso riferimento l&#8217;art. 1110 cod. civ., e non pure per quelle relative al godimento; b) fra le spese per il godimento delle parti rientravano quelle relative all&#8217;uso e alla manutenzione dell&#8217;impianto di riscaldamento nonchè quelle relative all&#8217;energia elettrica e all&#8217;acqua potabile, dovendo il comunista rivolgersi all&#8217;autorità giudiziaria nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni; c) per quanto concerneva l&#8217;irrigazione del giardino, le spese relative intanto avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione del bene comune in quanto il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori e non si fosse trattato di un terreno di rispetto.</p>
<p>Ciò posto, la sentenza impugnata si è attenuta al principio formulato dalla Suprema Corte, avendo correttamente escluso che il comproprietario potesse pretendere il rimborso delle spese per il godimento delle cose comuni indicate sopra sub), per cui doveva al riguardo considerarsi irrilevante ogni altro accertamento; per quel che concerne il giardino, i Giudici hanno compiuto l&#8217;indagine che loro era stata demandata dalla Suprema Corte circa la esistenza, la natura e le caratteristiche del giardino, avendo osservato che non era risultato provato che si trattasse di acqua per l&#8217;irrigazione del giardino e addirittura che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione e non si fosse trattato di un terreno di rispetto:</p>
<p>trattasi di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui sottolinearsi che il vizio deducibile ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell&#8217;ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). Le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell&#8217;iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l&#8217;erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai Giudici.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>RICORSO INCIDENTALE. 2.1. &#8211; L&#8217;unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione della spese processuali, deducendo che l&#8217;intransigenza delle parti, alla quale aveva fatto erroneamente riferimento la sentenza impugnata, era ascrivibile proprio all&#8217;attore che aveva intrapreso cinque gradi di giudizio per pretendere un rimborso al quale non aveva diritto, quando essi resistenti si erano limitati a non volere subire le prevaricazioni poste in essere dal S.: le spese avrebbero dovuto essere liquidate a favore di essi resistenti che erano risultati, all&#8217;esito del giudizio, totalmente vittoriosi.</p>
<p>1.2. &#8211; Il motivo va disatteso.</p>
<p>Va innanzitutto chiarito che il testo dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dai resistenti (&#8220;&#8230;.. concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione&#8221;), trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l&#8217;entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 del 2009, art. 58) e quindi non al presente procedimento.</p>
<p>Ciò premesso e &#8211; pur se alla specie non è applicabile ratione temporis neppure l&#8217;art. 92 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (necessità di esplicitare i giusti motivi), la scelta discrezionale di compensare le spese processuali è riservata al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito (S.U. 20598/2008), la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Nella specie, la motivazione data dai Giudici &#8211; che hanno fatto riferimento all&#8217;intransigenza dimostrata dalle parti&#8230;. rispetto a una somma assai modesta &#8211; si sottrae alle censure sollevate, avendo posto in rilievo come &#8211; in considerazione della causale e dell&#8217;importo in oggetto &#8211; la risoluzione della vertenza avrebbe potuto e dovuto avvenire bonariamente ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anzichè irrigidirsi sulle rispettive posizioni.</p>
<p>Anche il ricorso incidentale va rigettato.</p>
<p>Le spese della presente fase vanno poste a carico del S., risultato soccombente, atteso il marginale rilievo del rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.</p>
<p>Condanna il S. al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-maggio-2012-n-7763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 6 novembre 2001 n. 13686</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-6-novembre-2001-n-13686/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-6-novembre-2001-n-13686/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[deposito cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7189</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI &#8211; Presidente - Dott. Paolo VITTORIA &#8211; Consigliere - Dott. Roberto PREDEN &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Manfredo GROSSI &#8211; Presidente -<br />
Dott. Paolo VITTORIA &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Roberto PREDEN &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Michele LO PIANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Francesco TRIFONE &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>DCL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 5,presso lo studio dell&#8217;avvocato ROMEO PAOLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>VA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107,presso lo studio dell&#8217;avvocato SCATOZZA UMBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1008-97 del Tribunale di PESCARA, emessa il 19-11-1997, depositata il 19-12-97; RG.1158-1997,<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05-06-01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;<br />
udito l&#8217;Avvocato RODOLFO ROMEO (per delega dell&#8217;Avv. Paolo Romeo);<br />
udito l&#8217;Avvocato UMBERTO SCATOZZA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.<br />
Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso del 24.6.1992 VA, conduttore in Pescara alla via D&#8217;Annunzio di un appartamento ad uso di abitazione concessogli in locazione da Lina DCL, conveniva in giudizio innanzi al Pretore di quella città la locatrice per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale, del deposito cauzionale, e dei relativi interessi.</p>
<p>La convenuta, in via riconvenzionale, reclamava la condanna del conduttore al pagamento della somma di lire 543.850 quale differenza tra l&#8217;importo dei danni arrecati all&#8217;immobile ed il deposito cauzionale versatole nella misura di lire 500.000.</p>
<p>Il pretore adito, in base anche alla disposta consulenza tecnica di ufficio, determinava il canone equo dovuto per ciascun anno nel periodo dal febbraio 1985 al gennaio 1992; condannava la convenuta locatrice alla restituzione dell&#8217;indebito nella misura complessiva di lire 1.641.050, oltre interessi dalla istanza di conciliazione, nonché al pagamento dell&#8217;importo di lire 925.000 a titolo di restituzione della cauzione e degli interessi; condannava la stessa DCL alle spese del giudizio.</p>
<p>Sull&#8217;appello principale di Lina DCL e su quello incidentale di VA il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 19.12.1997, riduceva la misura delle spese di primo grado a carico dell&#8217;appellante principale; determinava in lire 7.641.050, con gli interessi legali dalla data della istanza di conciliazione, la somma dovuta a titolo di differenza del maggior canone all&#8217;appellante incidentale, così corretto l&#8217;errore materiale di calcolo, in cui era incorso il pretore; compensava interamente tra le parti le spese del grado, con conferma nel resto della sentenza appellata.</p>
<p>I giudici di appello, circa la ubicazione dell&#8217;immobile ex art. 18 della legge n. 392 del 1978, consideravano che neppure nella fase del gravame la locatrice aveva fornito la prova della deliberazione comunale della quale chiedeva l&#8217;applicazione; quanto alla maggiorazione del canone ex art. 23 stessa legge in virtù della spesa per opere di manutenzione straordinaria, ritenevano che la stessa locatrice non aveva dimostrato di averle sostenute nel corso di un pregresso rapporto locatizio; rilevavano, in ordine alla domanda dei danni che il conduttore avrebbe arrecato all&#8217;immobile, che la istanza non era dimostrata, non potendo a riguardo venire in evidenza la prodotta documentazione fiscale.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso DCL, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, ai quali resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, VA.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo mezzo di doglianza &#8211; deducendo la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 23 della legge n. 392 del 1978 nonché il vizio di motivazione sul punto &#8211; la ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che il calcolo del canone aveva costituito l&#8217;oggetto di specifica contrattazione tra le parti; che il conduttore non aveva mai contestato il relativo prospetto; che l&#8217;accettazione scritta del suddetto prospetto costituiva prova specifica anche della accettazione dei criteri di determinazione del corrispettivo, utilizzati dalla locatrice e, perciò, conosciuti dallo stesso conduttore e da intendere come correttamente applicati; che del suddetto accordo delle parti, formalizzato nel prospetto di calcolo del canone, sia il pretore che il tribunale non avevano affatto tenuto conto, omettendo di motivare sulla sua rilevanza quale punto decisivo della controversia.</p>
<p>La censura &#8211; che nel suo complesso la ricorrente basa sulla considerazione che la determinazione pattizia del canone della locazione abitativa non può essere contestata dal conduttore, il quale abbia accettato, in sede di stipulazione del relativo contratto, i coefficienti posti a base del calcolo &#8211; non è fondata.</p>
<p>L&#8217;art. 79, comma 2, della legge n. 392 del 1978 &#8211; che prevede la facoltà per il conduttore, con azione proponibile non oltre il semestre dalla riconsegna dell&#8217;immobile locato, di ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposta in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge quale conseguenza della sanzione di nullità, di cui al primo comma della stessa norma, di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale previsto dagli artt. 12-22 della stessa legge &#8211; costituisce norma inderogabile, attinente al canone legale oltre che alla durata del contratto, con la conseguenza che le disposizioni relative alla determinazione del cosiddetto equo canone sono inserite di diritto nei contratti di locazione ad uso di abitazione, in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti e senza che dalla nullità di dette clausole possa derivare la nullità dell&#8217;intero contratto.</p>
<p>Non era, pertanto, necessario, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, che la contestazione da parte del conduttore, circa la eccessività del canone corrisposto rispetto a quello legale dovuto, fosse formulata nel corso del rapporto ovvero espressa nel corso del giudizio, dato che la domanda di conciliazione ex art. 44 della legge n. 392 del 1978, con cui lo stesso conduttore chieda l&#8217;accertamento dell&#8217;equo canone, implica di per sè la contestazione sul canone pattiziamente individuato e corrisposto.</p>
<p>Con il secondo motivo di impugnazione &#8211; deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all&#8217;art. 18 della legge n. 392 del 1978 nonché del le norme di cui agli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. &#8211; la ricorrente assume che il giudice di merito sarebbe incorso in un palese errore di valutazione delle prove, in quanto non avrebbe valutato il contenuto della delibera comunale n. 674 del 30.10.1978, relativamente alla determinazione della ubicazione dell&#8217;appartamento locato, nella considerazione che detta deliberazione non era stata prodotta in giudizio. Aggiunge la ricorrente che della produzione in giudizio della deliberazione non vi era necessità, dovendo il contenuto del provvedimento essere considerato alla stregua di un atto notorio, valutabile ex art. 115 c.p.c., ed essendo stata la suddetta deliberazione utilizzata dal consulente tecnico per determinare il coefficiente ex art. 18 legge n. 392 del 1978.</p>
<p>Anche detta censura non ha pregio.</p>
<p>L&#8217;acquisizione o meno agli atti processuali della deliberazione comunale non ha inciso minimamente sulla valutazione dei fatti dal momento che &#8211; siccome è chiaro nella motivazione del giudice di merito, secondo quanto la stessa ricorrente ammette in ricorso &#8211; il consulente tecnico di ufficio, nella determinazione del canone legale dell&#8217;immobile locato, ha tenuto conto esattamente della predetta deliberazione comunale n. 674 del 30.10.1978 e le conclusioni della relazione peritale, quanto al coefficiente della ubicazione, sono state recepite dal giudice di merito, che, avendole riscontrate valide e convincenti, non aveva l&#8217;obbligo di esporre sul punto una motivazione più diffusa nè di procedere &#8220;ex officio&#8221; alla acquisizione del provvedimento amministrativo.</p>
<p>Rientra, infatti, nel potere del consulente tecnico di ufficio attingere &#8220;aliunde&#8221; notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formino oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, inoltre, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti possano effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice.</p>
<p>Nella specie, rientrava nel potere del consulente tecnico accertare, in base alla relativa deliberazione comunale, quale fosse il coefficiente ex art. 18 legge 392 del 1978 applicabile all&#8217;appartamento locato, per cui la ricorrente, se avesse avuto intenzione di evidenziare errori del C.T.U., aveva l&#8217;onere di produrre in giudizio il documento, del quale lamentava la interpretazione non corretta, e di precisare, altresì, quale avrebbe dovuto esserne la esatta lettura.</p>
<p>Con il terzo motivo di impugnazione &#8211; deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all&#8217;art. 23 della legge n. 392 del 1978 nonché il vizio di motivazione sul punto &#8211; la ricorrente censura l&#8217;affermazione del giudice di merito secondo cui essa locatrice avrebbe dovuto fornire la prova, al fine di rendere opponibile la relativa integrazione del canone nei confronti del conduttore resistente, che le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità erano state effettuate in costanza di pregresso rapporto locativo.</p>
<p>Anche l&#8217;ultimo motivo del ricorso non può essere accolto.</p>
<p>In tema di locazione di immobili ad uso di abitazione l&#8217;obbligo di integrazione del canone, previsto a carico del conduttore dalla norma di cui all&#8217;art. 23 della legge n. 392 del 1978, opera non solo con riferimento alle riparazioni straordinarie eseguite nel corso dell&#8217;attuale rapporto locatizio, ma anche con riguardo a quelle eseguite durante precedenti locazioni, restando, invece, la integrazione esclusa qualora le opere suddette siano state effettuate al di fuori di qualsiasi rapporto locativo.</p>
<p>Sul punto la giurisprudenza di legittimità esprime ormai un indirizzo univoco (Cass., sez. un., 9 agosto 1996, n. 7329; Cass., n. 1551-98; Cass., n. 8591-96), basato, oltre che sul tenore lessicale della norma in oggetto, sull&#8217;argomento logico e sui criteri di interpretazione storico-sistematici, che inducono a collocare la prevista maggiorazione del corrispettivo tra gli elementi costitutivi del canone, la cui permanenza deve ritenersi legittima anche oltre la scadenza contrattale della locazione, nel corso della quale le opere medesime sono intervenute, ed indipendentemente dalla persona fisica del conduttore.</p>
<p>È logico, pertanto, ritenere che è a carico del locatore &#8211; il quale intenda fare valere come acquisita la maggiorazione ex art. 23 legge n. 392 del 1978 nei confronti dell&#8217;attuale conduttore per riparazioni straordinarie eseguite nel corso di precedente rapporto locatizio &#8211; la dimostrazione, oltre che della esecuzione delle opere, del fatto che le medesime siano state compiute mentre era in corso la locazione dell&#8217;immobile, cui inerivano.</p>
<p>Nella specie, la prova suddetta il giudice di merito ha ritenuto che non è stata data e l&#8217;affermazione a riguardo regge alla critica che ad essa la ricorrente muove &#8211; sotto il profilo del vizio di motivazione &#8211; assumendo che il conduttore aveva contrastato la spettanza della integrazione ex art. 23 legge n. 392 del 1978 per il fatto soltanto che le opere non erano state effettuate nel corso del rapporto locatizio che lo riguardava, implicitamente riconoscendo che esse erano intervenute durante altra locazione.</p>
<p>Invero, nel contesto di una generale valutazione degli elementi di prova, ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è questione riservata al giudice di merito, che non è censurabile in cassazione sotto il profilo dedotto dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Roma, 5 giugno 2001</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-6-novembre-2001-n-13686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite 21 maggio 2007, n. 11666</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-21-maggio-2007-n-11666/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-21-maggio-2007-n-11666/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[canone extralegale]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[indebito]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe &#8211; Primo Presidente f.f. - Dott. VELLA Antonio &#8211; Presidente di sezione - Dott. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe &#8211; Primo Presidente f.f. -<br />
Dott. VELLA Antonio &#8211; Presidente di sezione -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente di sezione -<br />
Dott. ALTIERI Enrico &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MERONE Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- RICORRENTE -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>S.A., S.M., S.G., S.</p>
<p>C., nella qualità di eredi di S.F.,elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell&#8217;avvocato LEOPOLDO DI BONITO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato BONITO Michele, giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza in relazione al N.R.G 1068/2002 della Corte d&#8217;Appello di NAPOLI, depositata il 30/09/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/07 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;<br />
udito l&#8217;Avvocato NICOLI, dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per la declaratoria Della giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23 ottobre 2001, condannava il Ministero della Difesa a restituire a S.F., concessionario di un alloggio demaniale in località Monte di Procida di Napoli, la complessiva somma di L. 14.007.768, oltre accessori, indebitamente percepita a seguito di errata determinazione dei coefficienti applicativi previsti dalla L. 392 del 1978, richiamata della L. 724 del 1994, art. 43, in tema di alloggi militari.</p>
<p>L&#8217;impugnazione del Ministero è stata respinta dalla Corte di appello di Napoli che, con sentenza del 30 settembre 2003: 1) ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia avente per oggetto il pagamento del canone di concessione stabilito dalla menzionata normativa;e comunque dell&#8217;indennità di occupazione del bene da commisurarsi al canone suddetto con i correttivi introdotti dalla specifica disciplina in materia; 2)ha respinto l&#8217;eccezione di prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., riproposta dal Ministero trattandosi di ripetizione di indebito sottoposta alla prescrizione ordinaria, e non già di pretesa del locatore di pagamento dei canoni soggetta al termine breve di cui all&#8217;art. 2948 c.c., n. 3.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per due motivi; cui resistono con controricorso, illustrato da memoria, A., M., G. e S.C., quali eredi di S.F., deceduto nelle more del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso,il Ministero della Difesa,deducendo violazione della L. 1034 del 1971, art. 5, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario senza considerare che la controversia investe la natura del rapporto concessorio nel suo momento genetico e funzionale e non soltanto i canoni di locazione corrisposti dal S.; e che, allorquando venga meno il rapporto concessorio alla posizione dell&#8217;amministrazione non si contrappone più una posizione debitoria, bensì un potere a fronte del quale il soggetto privato è portatore di un mero interesse legittimo.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>E&#8217; noto che gli della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7, attribuiscono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi le controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici; e che il art. 5, comma 2, fa salva la giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria &#8220;per tutte le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi&#8221; (nonchè quella dei tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie indicate negli del 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 140, 144, T.U.).</p>
<p>Tale formula adottata dal legislatore (&#8220;resta salva&#8221; la giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria) così come la sua ratio, hanno indotto queste Sezioni Unite a ritenere che il art. 5, comma 1, ha inteso attribuire al giudice amministrativo tutte le controversie relative al rapporto di concessione, prescindendo dalla consistenza delle situazioni giuridiche implicate, allo scopo di porre fine alle precedenti incertezze insorte in giurisprudenza. Ha lasciato al giudice ordinario la cognizione delle controversie contemplate nel secondo comma, in quanto concernenti &#8220;indennità, canoni ed altri corrispettivi&#8221;, sul presupposto cioè che si trattasse di controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio &#8220;obbligo-pretesa&#8221;, e non richiede interventi sull&#8217;esercizio della discrezionalità, allorchè questa venga demandata alla P.A. nella determinazione dei canoni concessori, per esigenze di pubblico interesse correlate all&#8217;uso eccezionale di beni demaniali.</p>
<p>Quando, invece, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sull&#8217;intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio &#8220;potere &#8211; interesse&#8221; e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.</p>
<p>Quindi il collegio deve ribadire il principio che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d&#8217;intervento della p.a. a tutela di interessi generali.</p>
<p>Laddove se la controversia coinvolge i poteri autoritativi della P.A. a tutela dell&#8217;interesse pubblico, rendendo necessaria, da parte del giudice, la pronuncia di provvedimenti destinati ad incidere sul contenuto dell&#8217;atto concessorio, oppure investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali &#8211; valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull&#8217;ari che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass. 22661/2006; 15217/2006; 6744/2005;4955/2005; 8212/2004; 10157/2003; 3114/2003).</p>
<p>In applicazione di questi principi non può seguirsi l&#8217;impostazione del Ministero ricorrente, a giudizio del quale, poichè la materia del contendere verterebbe sull&#8217;esistenza di un rapporto concessorio, nonchè sull&#8217;esercizio dei poteri autoritativi dell&#8217;amministrazione concedente, dovrebbe essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo: in quanto sono del tutto incontroversi tra le parti la concessione dell&#8217;alloggio demaniale al Segnino con atto dell&#8217;I giugno 1975,la disciplina del rapporto ed i poteri riservati al Ministero,nonchè l&#8217;avvenuta revoca della concessione con atto del 14 marzo 1979, cui hanno fatto seguito le proroghe per il rilascio dell&#8217;immobile, ed infine la necessità di ottenerne lo sgombero da parte dell&#8217;amministrazione. E non si discute neppure sulla regolamentazione del canone dovuto stabilita dalla legge 724 del 1994 ed in particolare individuata dalle parti nei criteri inderogabilmente predisposti dall&#8217;art. 43 per gli alloggi militari e delle forze di polizia: vertendo la controversia esclusivamente nello accertare se sono state applicate correttamente le maggiorazioni previste dal comma 4, di detta norma in relazione allo stato di degrado dell&#8217;immobile, ai lavori eseguiti dal Ministero concedente,nonchè alla situazione reddituale del concessionario. Per cui, il thema decidendum è limitato all&#8217;accertamento in concreto del canone dovuto per lo specifico alloggio concesso al Segnino ed alla sua misura, e cioè all&#8217;aspetto puramente patrimoniale del corrispettivo rimasto tale pur dopo l&#8217;incontestata revoca della concessione in cui il Ministero ha continuato a determinarlo in base alla menzionata normativa escludente l&#8217;esercizio di una qualsiasi discrezionalità. Ed il S. senza impugnare alcun atto o provvedimento di detta amministrazione neppure relativo al rilascio dell&#8217;alloggio medesimo per revoca della concessione e senza richiedere la verifica dell&#8217;azione autoritativa di questa ha posto in discussione unicamente la correttezza del quantum con tali criteri ottenuto.</p>
<p>Ed allora la sua pretesa e quella consequenziale di ottenere la restituzione delle maggiori somme corrisposte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lungi dal prospettarsi come strumentale ed accessoria rispetto alle questioni relative alle vicende del rapporto, si configura invece come principale ed assorbente rispetto ad ogni altra deduzione:a maggior ragione in conseguenza della mancanza di qualsiasi rapporto concessorio (pacificamente cessato nel 1979) a seguito della quale la relativa obbligazione si è trasformata in quella avente per oggetto la debenza dell&#8217;indennizzo per occupazione abusiva di bene demaniale (Cass. sez. un. 10731/2003; 8227/2002; 848/1998).</p>
<p>Con il secondo motivo, il Ministero deducendo violazione dell&#8217;art. 2948 c.c., si duole che la sentenza impugnata abbia respinto la propria eccezione di prescrizione del credito della controparte.</p>
<p>ritenendo che il relativo termine fosse quello decennale stabilito dall&#8217;art. 2946 c.c., senza considerare che si trattava di canoni di locazione perciò soggetti al termine breve di 5 anni di cui alla menzionata disposizione dell&#8217;art. 2948 c.c., n. 3.</p>
<p>Anche tale motivo è infondato,avendo questa Corte ripetutamente affermato. a) che il termine breve di cui all&#8217;art. 2948 c.c., n. 3.riguarda esclusivamente l&#8217;azione del locatore diretta ad ottenere il pagamento del canone locativo (Cass. 3183/2006; 14243/99; 6941/92), e quindi, i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale, in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione (Cass. 2457/1989);b)che l&#8217;azione del conduttore che agisce per la ripetizione delle somme che assume di aver versato oltre la misura legale del canone muove da una diversa situazione giuridica e resta, invece soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione d&#8217;indebito, di cui contiene tutti i presupposti: trattandosi di pagamenti di maggiori somme non dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo (illegittimo) in base al quale furono eseguiti;e) che conseguentemente la prescrizione del diritto al rimborso è quella ordinaria decennale, ai sensi dell&#8217;art. 2946 c.c., (Cass. 2936/1995; 3277/1992; 2 933/1963; 3082/1962; 2722/1962).</p>
<p>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che liquida in favore degli eredi di Francesco S. in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorario di difesa,oltre IVA ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-21-maggio-2007-n-11666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 luglio 2008 n. 19691</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-17-luglio-2008-n-19691/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-17-luglio-2008-n-19691/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[canone extralegale]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente - Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; rel. Consigliere - Dott. CALABRESE Donato &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROMANELLI LORENZO, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato RONZONI ALBERTO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI LORENZO FRANCO, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato PASINETTI ANTONIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 498/04 della Corte d&#8217;Appello di BRESCIA,seconda sezione civile, emessa il 19/05/04, depositata il 15/06/04, R.G. 256/04;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/08 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Franco DI LORENZO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza 26.03.03 il Tribunale di Bergamo, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato l&#8217;1.10.94, rigettava la domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni pattuiti proposta il 15.2.00 dal locatore Ba.Da. contro il conduttore B.G. per difetto di legittimazione passiva, riferendosi il mancato pagamento ad un periodo (1.4.99-1.10.99) in cui nel rapporto locatizio era subentrato come conduttore il coniuge L.R. per effetto di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale, e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale con cui il B. aveva richiesto, previa determinazione del canone legalmente dovuto, la restituzione delle somme versate in eccesso, ritenendola fondata sotto il profilo del disposto dell&#8217;art. 2033 c.c., mentre risultava inammissibile ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 79.</p>
<p>Proposto dal Ba. appello con duplice motivo, resistito dal B., che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d&#8217;Appello di Brescia, con sentenza depositata il 15.6.04, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava improponibile la domanda di ripetizione del B. nei confronti del Ba. per intervenuta decadenza.</p>
<p>Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con un solo motivo, mentre ha resistito con controricorso il Ba..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 2, sostenendosi che il termine di decadenza semestrale previsto dalla norma predetta decorra dalla riconsegna dell&#8217;immobile locato, termine che va ricollegato alla definitiva cessazione di fatto del rapporto locatizio.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, nessuna censura può muoversi in linea di massima a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata in ordine alla decorrenza, nel caso di specie, del momento iniziale del suddetto termine semestrale di decadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore, ai sensi della L. n. 392 del 1978, citato art. 79.</p>
<p>Ed invero, premesso che la fattispecie in esame è caratterizzata dalla circostanza, pacifica tra le parti, che nel rapporto di locazione in corso tra il B., conduttore, ed il Ba., locatore, sia subentrata ex lege, a far data dal 6.2.97, la moglie del B. medesimo in conseguenza dell&#8217;assegnazione a suo favore della casa coniugale in sede di separazione personale, e che trattasi di un caso che è privo di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, si rileva che le soluzioni astrattamente prospettabili in materia sono tre:</p>
<p>1) il semestre L. n. 392 del 1978, ex art. 79 decorre &#8211; come sostiene la sentenza impugnata &#8211; dalla pronuncia sulla separazione personale di coniugi, perchè è in questo momento che al coniuge originariamente titolare del contratto subentra l&#8217;altro coniuge, assegnatario, mentre nell&#8217;ipotesi in questione deve escludersi la possibilità, da parte dell&#8217;originario conduttore, di un effettivo rilascio dell&#8217;immobile, se non nel senso figurato che più avanti verrà precisato;</p>
<p>2) il semestre decorre, anche in questo caso, dalla data dell&#8217;effettivo rilascio da parte dell&#8217;originario conduttore, data che può non coincidere con quella del provvedimento giudiziale di separazione e che deve essere provata dall&#8217;interessato a fronte di eventuale eccezione di decadenza;</p>
<p>3) in mancanza di possibilità di un rilascio effettivo dell&#8217;immobile, si deve escludere che possa aversi una decadenza dall&#8217;azione ex art. 79 citato, anche per evitare eventuali ritorsioni del locatore nei confronti del coniuge assegnatario subentrato nella qualità di conduttore, per cui resterebbe soltanto il decorso della prescrizione.</p>
<p>L&#8217;ultima tesi va senz&#8217;altro esclusa, in quanto, in caso della sua adozione, resterebbe di fatto abrogata la decadenza sancita dalla L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 2.</p>
<p>La soluzione del problema va, pertanto, ricercata attraverso un accorto bilanciamento delle prime due tesi, tenendo presente l&#8217;esigenza che la decorrenza del semestre resti ancorata ad una data certa, senza tuttavia porsi in contrasto con quel consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa C.S. che richiede, per l&#8217;inizio del decorso del termine stesso, la necessità di un effettivo rilascio dell&#8217;immobile locato, nel senso cioè che esso &#8220;viene concretamente posto nella effettiva disponibilità del locatore&#8221; (Cass. 22.3.2005 n. 6152).</p>
<p>Orbene, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, se è indubbiamente vero che la locuzione ®riconsegna&#8221;, utilizzata nell&#8217;art. 79 per indicare il momento iniziale del termine semestrale, va normalmente interpretata nel senso che tale dies a quo coincide con quello in cui l&#8217;immobile in locazione viene rilasciato dal conduttore e posto in concreto nella disponibilità effettiva del locatore, è altrettanto vero che siffatta interpretazione non può non tenere conto anche di quelle controversie in cui, per le ragioni più svariate, si fosse resa necessaria la distinzione tra cessazione del rapporto di locazione e concreta riconsegna dell&#8217;immobile, intesa quest&#8217;ultima quale obbligo autonomo, a volte anche di non semplice esecuzione, che può richiedere la cooperazione stessa del locatore.</p>
<p>E&#8217; ovvio, infatti, che in questi casi, allo scopo in particolare di impedire che l&#8217;inizio della decorrenza del semestre possa essere anticipato ad un momento in cui ancora permanga la detenzione del bene da parte del conduttore, la giurisprudenza di questa C.S. abbia privilegiato una interpretazione della norma della L. n. 392 del 1978, art. 79 che sia strettamente vincolata al dato testuale.</p>
<p>E&#8217; però altrettanto comprensibile che, laddove debba escludersi un rilievo autonomo della riconsegna dell&#8217;immobile rispetto alla cessazione del rapporto di locazione, nel senso cioè che la prima resta completamente assorbita nella seconda per quanto attiene alla sua tipica funzione, il termine di decadenza allora non può che farsi decorrere dal momento stesso della cessazione del rapporto.</p>
<p>In tale ambito deve farsi rientrare appunto il caso della successione del coniuge separato nella posizione di conduttore della casa coniugale, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, allorquando quest&#8217;ultima gli sia stata assegnata dal giudice in sede di separazione personale, in quanto è pacifico che si sia con ciò realizzata un&#8217;ipotesi di cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario &#8220;con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza neppure nell&#8217;ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore&#8221; (v. Cass. n. 10890/1993).</p>
<p>Data la successione in parola, che si realizza a prescindere dalla volontà del locatore e dalla sua stessa conoscenza del fatto successorio, sarebbe, perciò, assurdo in tale ipotesi far decorrere, per il conduttore sostituito, il termine di decadenza dall&#8217;azione ex art. 79 della legge sull&#8217;equo canone dal fatto della riconsegna dell&#8217;immobile locato cui sia tenuto un soggetto totalmente diverso da quello avente diritto alla ripetizione delle somme non dovute.</p>
<p>In altri termini, non sembra affatto ragionevole che l&#8217;esercizio di un proprio diritto dipenda dall&#8217;elemento temporale comunque legato alla sorte di un rapporto giuridico rispetto al quale l&#8217;agente sia divenuto totalmente estraneo.</p>
<p>E&#8217; comunque innegabile che, nel caso di successione nel contratto di locazione L. n. 392 del 1978, ex art. 6, nel momento in cui il coniuge separato ed assegnatario della casa coniugale sia subentrato nel contratto di locazione in sostituzione del coniuge, precedentemente titolare ex latere conductoris, si sia verificata una sorta di riconsegna (in senso del tutto figurativo e virtuale) dell&#8217;immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna della cosa locata (sempre nel senso figurativo sopra specificato) al nuovo conduttore.</p>
<p>Conseguentemente, in questa ipotesi, la data di decorrenza del semestre va individuata &#8211; in linea di principio &#8211; in quella del provvedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi, data dalla quale il conduttore non assegnatario cessa appunto di essere tale, pur dovendosi far salva a suo favore (come abbiamo anticipato nella premessa) la possibilità &#8211; a fronte di eventuale eccezione di decadenza &#8211; di dimostrare che l&#8217;effettivo rilascio dell&#8217;immobile sia avvenuto in data successiva a quella del provvedimento stesso.</p>
<p>Deve, dunque, ritenersi che, coerentemente con le ragioni sistematiche sopra evidenziate, nel caso di specie la Corte di merito abbia correttamente ritenuto che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi B.- L., emesso in data 5.2.97 dal Tribunale di Bergamo, abbia estinto definitivamente il rapporto di locazione in capo al B. medesimo e che quest&#8217;ultimo abbia da quel momento perduto la qualità di conduttore, con la conseguenza che da quella data iniziava a decorrere, per il B., il termine di proponibilità di eventuali azioni per la ripetizione di somme versate per canoni contra legem.</p>
<p>Si aggiunga che nella specie, risultando dallo stesso ricorso per separazione dei coniugi predetti che il marito aveva già abbandonato la casa coniugale al momento della proposizione della domanda, ne deriva che non si rende necessario alcun accertamento circa la data dell&#8217;effettivo rilascio dell&#8217;immobile da parte del B., dovendosi far coincidere l&#8217;inizio della decorrenza del semestre con la data del provvedimento giudiziale di separazione.</p>
<p>Per completezza di motivazione, si rileva che la validità delle argomentazioni che precedono non resta inficiata dalla considerazione, fatta propria dal primo giudice, che &#8211; ove si facesse decorrere il termine di decadenza previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 79 dal subentro di un nuovo conduttore nel contratto di locazione, ai sensi dell&#8217;art. 6 della stessa legge &#8211; l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di ripetizione da parte dell&#8217;ex conduttore avrebbe esposto quello subentrante al rischio di ritorsioni ad opera del locatore, in quanto, come ha giustamente rilevato la Corte di merito, la soluzione della quaestio iuris qui accolta risulta la sola che appaia coerente con l&#8217;esigenza primaria di certezza dei rapporti giuridici che è connaturata all&#8217;istituto stesso della decadenza e postula una sua preminenza rispetto all&#8217;altra esigenza, pur essa legittima, che investe la tutela del contraente più debole nel contratto di locazione ed era stata ritenuta più cogente dal giudice di prime cure.</p>
<p>Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono, considerata la novità della questione dibattuta, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-17-luglio-2008-n-19691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 aprile 2009 n. 8131</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-03-aprile-2009-n-8131/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-03-aprile-2009-n-8131/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 17:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[canone extralegale]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7175</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore &#8211; Presidente - Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SENESE Salvatore &#8211; Presidente -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 5571/2005 proposto da:</p>
<p>Z.D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 43, presso lo studio degli avvocati SABINI Lando e FLAMINIA SABINI, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- RICORRENTE -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell&#8217;avvocato MONACO SORGE Carmine, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- CONTRORICORRENTE -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4800/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA Sezione Terza Civile, emessa il 16/10/2004, depositata l&#8217;08/11/2004, R.G.N. 8772/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;<br />
udito l&#8217;Avvocato LANDO SABINI;<br />
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per fin via preliminare si rimette al Collegio per il Rinvio; nel merito accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con decreto 30 settembre 1994 il presidente del tribunale di Roma ha ingiunto a A.L. il pagamento della somma di L. 9.103.863, oltre accessori, in favore di Z.D.P., reclamata dalla creditrice a titolo di canoni corrisposti oltre la misura legale tra il 1 agosto 1990 e il 30 novembre 1992 in relazione al contratto di locazione avente a oggetto un appartamento in (OMISSIS).</p>
<p>Proposta dalla A. opposizione, nel contraddittorio della Z.D. che &#8211; costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della opposizione stessa -e svoltasi la istruttoria del caso, l&#8217;adito tribunale con sentenza n. 29310/00 ha rigettato l&#8217;opposizione.</p>
<p>Gravata tale pronunzia dalla soccombente A., nel contraddittorio della Z.D. che, costituitasi in giudizio anche in grado di appello ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione, la Corte di appello di Roma con sentenza 16 ottobre &#8211; 8 novembre 2004, in totale riforma della pronunzia del primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo del presidente del tribunale di Roma 30 settembre 1993 e dichiarato improcedibile la domanda spiegata dalla Z.D. nei confronti della A., per la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto all&#8217;equo canone di locazione dell&#8217;appartamento in (OMISSIS) nel periodo 1 agosto 1990 &#8211; 30 novembre 1992.</p>
<p>Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico, complesso, motivo Z. D.P..</p>
<p>Resiste, con controricorso A.L..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. L&#8217;istanza formulata dal difensore della ricorrente, per un differimento della udienza di discussione, atteso il rappresentato decesso della controricorrente, non può trovare accoglimento.</p>
<p>Si osserva, infatti &#8211; in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice &#8211; che nel giudizio di Cassazione è irrilevante la morte della parte (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4233), atteso che al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l&#8217;istituto della interruzione per uno degli eventi previsti dall&#8217;art. 299 c.p.c., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initio un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20004).</p>
<p>Il richiesto differimento dell&#8217;udienza di discussione, inoltre, non può trovare giustificazione nella possibilità di una futura transazione della lite, atteso, da un lato, che la stessa è stata prospettata come ipotetica, dall&#8217;altro, che immanente, in ogni procedimento giurisdizionale, deve considerarsi l&#8217;esigenza &#8211; posta dall&#8217;art. 111 Cost. &#8211; di garantire una ragionevole durata del processo.</p>
<p>2. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado hanno dichiarato improcedibile la domanda spiegata dalla Z. D. nei confronti della A., per la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto all&#8217;equo canone di locazione dell&#8217;appartamento in (OMISSIS) nel periodo 1 agosto 1990 &#8211; 30 novembre 1992.</p>
<p>Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione sul rilievo che la domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più, rispetto al dovuto, postula il preventivo accertamento della misura del canone e dei successivi aumenti legali ed è, pertanto, disciplinata dalle norme che regolano le controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone.</p>
<p>Tali norme comportano &#8211; hanno evidenziato quei giudici &#8211; il tentativo obbligatorio di conciliazione prevista della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43 e 44, a pena di improcedibilità della domanda, rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p>Irrilevante &#8211; si precisa ancora nella sentenza impugnata &#8211; è la circostanza che con sentenza n. 4412/93 il pretore di Roma abbia determinato la misura del canone dovuto dalla Z.D., per il periodo novembre 1987 &#8211; luglio 1990, atteso che tale pronunzia non spiega i propri effetti con riguardo al periodo successivo a tale data; sì che la ulteriore richiesta di ripetizione dell&#8217;indebito (differenza tra il corrispettivo pagato per la locazione dell&#8217;immobile ed il canone effettivamente dovuto per legge nel periodo dal mese di agosto 1990 al mese di novembre 1992) presuppone un autonomo accertamento giudiziale, che avrebbe dovuto essere necessariamente preceduto dal tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, L. n. 392 del 1978, ex artt. 43 e 44, a pena di improcedibilità della domanda.</p>
<p>3. Con l&#8217;unico motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando &#8220;violazione e falsa applicazione di norme di diritto&#8221;.</p>
<p>Si osserva, infatti, che la conduttrice non era tenuta a proporre un nuovo giudizio, per la determinazione dell&#8217;equo canone, essendo questo già stato determinato con sentenza passata in cosa giudicata.</p>
<p>In realtà si osserva il pretore ha determinato l&#8217;equo canone dovuto dalla conduttrice con riferimento al periodo tra l&#8217;inizio della locazione e il momento in cui è stata depositata la domanda (luglio 1990) sì che per il periodo successivo era sufficiente applicare l&#8217;aumento ISTAT dovuto per gli anni 1990, 1991 e 1992 per sapere quali erano le differenze dovute dalla locatrice.</p>
<p>4. Assume parte controricorrente che il riassunto motivo di censura è inammissibile, per essere la sentenza impugnata passata in cosa giudicata non avendo il ricorrente censurato la stessa nella parte in cui questa ha evidenziato che la domanda di rimborso è stata proposta oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>5. La riassunta deduzione, che deve esaminarsi con precedenza, rispetto alle censure svolte nel proprio ricorso della Z. D. atteso che dal suo accoglimento deriverebbe la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, è manifestamente infondata.</p>
<p>A pagina 3 della sentenza impugnata, nel riportare il contenuto delle difese svolte dalla appellante, si precisa che questa aveva dedotto, tra l&#8217;altro, che &#8220;la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile in quanto &#8230; proposta oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell&#8217;immobile&#8221;.</p>
<p>Certo quanto sopra, certo che nella parte motiva la pretesa azionata dalla Z.D. è stata disattesa, dai giudici di secondo grado, esclusivamente perchè non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44, è palese che i giudici di secondo grado hanno accolto l&#8217;appello della A. non perchè la domanda della Z.D. era stata proposta oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell&#8217;immobile, ma per un profilo totalmente diverso.</p>
<p>Deriva da quanto sopra:</p>
<p>- da un lato, che nessun accertamento è stato compiuto, dai giudici di appello, in ordine alla tempestività (o meno) della domanda di rimborso rispetto alla data in cui l&#8217;immobile è stato rilasciato;</p>
<p>- dall&#8217;altro, che nessun onere aveva l&#8217;odierna ricorrente di censurare una affermazione della controparte non posta dai giudici di secondo grado a fondamento del loro dictum in quanto rimasta assorbita;</p>
<p>- da ultimo, infine, che per i ben noti principi, nella eventualità questa Corte dovesse accogliere il ricorso principale con cassazione della sentenza impugnata la A. potrà &#8211; dovrà far valere in sede di rinvio l&#8217;assunto in questione non esaminato dal giudice di secondo grado, perchè rimasto assorbito per effetto dell&#8217;accoglimento di altra tesi difensiva spiegata dalla stessa A..</p>
<p>6. Precisato quanto sopra si osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.</p>
<p>Come accennato sopra il giudice di secondo grado ha ritenuto improcedibile la domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 19, comma 2, per non essere stato esperito, in ordine alla domanda di quantificazione del canone per il periodo agosto 1990 &#8211; novembre 1992 il tentativo di conciliazione previsto dalla stessa L. n. 392 del 1978, art. 44, ritenendo irrilevante che &#8211; con riguardo allo stessa locazione &#8211; fosse intervenuta, nel 1993, sentenza passata in cosa giudicata del pretore di Roma, che aveva già determinato l&#8217;equo canone con riguardo al periodo novembre 1987 &#8211; luglio 1990 (e condannato la A. a restituire le somme percepite in eccedenza rispetto alla misura dell&#8217;equo canone).</p>
<p>Certo quanto precede ritiene questo Collegio che i giudici a quibus sono incorsi nella violazione di legge denunziata dalla ricorrente.</p>
<p>Infatti:</p>
<p>- come risulta dalla stessa non equivoca formulazione normativa il legislatore del 1978 non subordina va al previo esperimento del tentativo di conciliazione l&#8217;azione di restituzione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79, ma solo la &#8220;diversa&#8221; azione volta alla &#8220;determinazione, l&#8217;aggiornamento e l&#8217;adeguamento del canone&#8221;;</p>
<p>- nel caso concreto il &#8220;canone&#8221; dovuto dalla conduttrice era stato già quantificato in esito a un giudizio conclusosi con sentenza coperta da giudicato;</p>
<p>- giusta i principi generali allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza ormai divenuta irrevocabile, l&#8217;accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, e ciò anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cfr., ad esempio, ex plurimis Cass. 14 gennaio 2002, n. 349, nonchè Cass. 13 novembre 1997, n. 11228);</p>
<p>- deriva da quanto precede, pertanto, pacifico che non è stato mai neppure prospettato che successivamente al luglio 1990 si siano verificate circostanze tali da giustificare una quantificazione dell&#8217;equo canone in misura diversa da quella accertata dalla sentenza passata in giudicato, che questa quest&#8217;ultima precludeva in radice la possibilità di un nuovo giudizio avente ad oggetto la determinazione del canone dovuto dalla parte conduttrice;</p>
<p>- non è stato, ancora, mai oggetto di contestazione, tra le parti &#8211; nè anteriormente a questo giudizio nè nel corso dello stesso &#8211; la misura dell&#8217; adeguamento o dell&#8217;aggiornamento del canone dovuto;</p>
<p>- è pacifico, tra le parti &#8211; altresì &#8211; che la locatrice non ha preteso aggiornamenti maggiori di quelli determinati dalla ricordata sentenza, e che la conduttrice non ha versato somme inferiori (avendo precisato, del resto, la detta sentenza, coperta da giudicato, che il canone dovesse aggiornarsi palesemente per il futuro sulla base del 75% della svalutazione assoluta intervenuta tra giugno 1978 e il giugno di riferimento in base ai dati forniti dall&#8217;ISTAT).</p>
<p>Conclusivamente, non sussistendo, tra le parti, una controversia relativa alla determinazione, all&#8217;aggiornamento e all&#8217;adeguamento del canone (cfr. L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43), è palese che la domanda di ripetizione, dei canoni versati in eccedenza rispetto a quelli determinati con sentenza passata in cosa giudicata, non doveva essere preceduta da un tentativo di conciliazione.</p>
<p>7. All&#8217;accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, perchè si adegui al seguente principio di diritto &#8220;nel vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 43 e 44, il conduttore che, ex art. 79 della detta Legge agisca nei confronti del locatore per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all&#8217;equo canone, non è tenuto al previo esperimento del tentativo di conciliazione &#8211; di cui all&#8217;art. 44 sopra ricordato &#8211; qualora sia già intervenuta, relativamente a quel contratto di locazione, sentenza passata in cosa giudicata di accertamento del canone equo dovuto e della misura dell&#8217;adeguamento periodico successivo e di condanna della locatrice alla restituzione dei maggiori canoni corrisposti nel periodo anteriore alla proposizione della domanda in ordine alla quale è stata pronunciata detta sentenza passata in cosa giudicata, ove non si invochino il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che giustifichino una diversa determinazione del canone nè il conduttore contesti, con riguardo al periodo successivo a quello per i quali è già intervenuta sentenza di restituzione, i criteri di aggiornamento del canone come operati dal locatore, atteso che in una tale evenienza non sussiste una controversia relativa alla determinazione, all&#8217;aggiornamento e all&#8217;adeguamento del canone ma unicamente una controversia sul diritto del conduttore a ripetere quanto corrisposto in misura eccedente l&#8217;equo canone&#8221;.</p>
<p>Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 gennaio 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-03-aprile-2009-n-8131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezone III, Ordinanza 26 gennaio 2009 n. 1861</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezone-iii-ordinanza-26-gennaio-2009-n-1861/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezone-iii-ordinanza-26-gennaio-2009-n-1861/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[buona fede]]></category>
		<category><![CDATA[canone extralegale]]></category>
		<category><![CDATA[canone maggiorato]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[doppio contratto]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[mala fede]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7172</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Presidente - Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8040/2008 proposto da:</p>
<p>C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato PANSADORO Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- RICORRENTE -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>C.G.;</p>
<p style="text-align: right;">- INTIMATO -</p>
<p>sul ricorso 11995/2008 proposto da: C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell&#8217;avvocato RUFINI Mauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato PANSADORO ALESSANDRO,che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4365/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, del 23/10/2007 depositata il 05/12/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;<br />
udito l&#8217;Avvocato PANSADORO ALESSANDRO del ricorrente che si riporta agli scritti depositando copia sentenza allegata;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. GIOVANNI SALVI che conclude uniformandosi alla relazione scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>- Il giorno 7.8.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell&#8217;art. 380 bis cod. proc. civ.:</p>
<p>&#8220;1.- Con ricorso al Tribunale di Roma C.A. ha intimato sfratto per morosità a C.G., conduttore di un suo appartamento in (OMISSIS).</p>
<p>Il C.G. ha resistito alla domanda, assumendo di avere sempre versato somme in eccesso (cioè L. 1.600.000 al mese) rispetto al canone dovuto in base al contratto di locazione registrato (L. 700.000 al mese).</p>
<p>Il C.A. ha depositato nuovo ricorso al Tribunale di Roma, lamentando che il suddetto conduttore si fosse autoridotto il canone, versando la somma mensile di Euro 361,52, in luogo di quella dovuta, pari ad Euro 939,64 al mese, e chiedendo il pagamento della differenza.</p>
<p>Il C.G. ha resistito anche al secondo ricorso, proponendo in questa sede domanda riconvenzionale di accertamento dell&#8217;equo canone, spettante ai sensi della L. n. 392 del 1978, e di condanna del locatore alla restituzione delle somme percepite in eccesso.</p>
<p>I due procedimenti sono stati riuniti ed il Tribunale di Roma, con sentenza 17 marzo 2006, ha rigettato le domande proposte dal C.A.; ha determinato l&#8217;importo dell&#8217;equo canone, ma ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione del C. G., perchè del tutto indeterminata.</p>
<p>Su appello del C.G. ed in contraddittorio con il C.A. la Corte di appello di Roma, con sentenza 23 ottobre- 5 dicembre 2007 n. 4365, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il locatore a restituire al conduttore la somma di Euro 63.3 02,18, oltre agli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale.</p>
<p>Con atto notificato il 19.3.2008 propone due motivi di ricorso il C.A..</p>
<p>Resiste con controricorso il C.G., proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.</p>
<p>Il C.A. ha notificato controricorso, in replica al ricorso incidentale.</p>
<p>2.- Con entrambi i motivi il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente determinata la domanda del C.G. di restituzione dei canoni, sebbene essa non rispondesse ai requisiti prescritti dalle norme che regolano il processo del lavoro e quello di locazione, in quanto non determinava la somma dovuta, l&#8217;entità delle somme pagate e i parametri rilevanti per la determinazione dell&#8217;equo canone (superficie, vetustà, caratteristiche dell&#8217;immobile, ecc.), nè aveva sufficientemente documentato le sue richieste; sì che essa controparte non era stata messa in condizione di prendere posizione e di svolgere adeguatamente le sue difese.</p>
<p>Con il primo motivo si deduce specificamente l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonchè la violazione degli artt. 414, 416, 447 bis e 113 cod. proc. civ.; con il secondo motivo la violazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., art. 420 cod. proc. civ., comma 4, art. 132 cod. proc. civ., n. 4; art. 118 disp. att.cod. proc. civ., art. 111 Cost., comma 6, nonchè la nullità della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi.</p>
<p>I motivi di ricorso vengono sintetizzati nei seguenti quesiti: Primo motivo: Dica la Corte se il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;debba contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi in modo tale che il convenuto sia posto in grado di prendere posizione in maniera precisa sia con riferimento all&#8217;an che al quantum e che il giudice in difetto di contestazioni o di contumacia possa pronunciare la sentenza anche alla prima udienza.</p>
<p>Dica la Corte se, nel ricorso con il rito del lavoro, la motivazione circa la ritualità del ricorso stesso deve concernere tutti i fatti controversi ed essenziali da accertare per raggiungere la decisione e deve riguardare tutti gli elementi indispensabili per la determinazione della domanda e del petitum. Secondo motivo: Dica la Corte se la domanda portata da un ricorso proposto con il rito del lavoro &#8211; anche valutato nel suo complesso e integrato con la documentazione allegata &#8211; ma che sia privo degli elementi indispensabili per procedere alla quantificazione della pretesa, tanto da non consentire al convenuto di prendere posizione in maniera precisa, deve essere dichiarata inammissibile.</p>
<p>3.- Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell&#8217;erronea formulazione dei quesiti.</p>
<p>Le tre proposizioni esprimono tutte, in realtà, il medesimo quesito:</p>
<p>cioè quali siano le caratteristiche di completezza del ricorso proposto con il rito speciale per le locazioni.</p>
<p>Ma i quesiti sono formulati in termini eccessivamente generici e astratti, e risultano privi di ogni carattere di decisorietà, nel senso che, pur se confermati, non varrebbero comunque a dimostrare in quali errori sia incorsa la Corte di merito e che cosa debba essere modificato nella sua decisione.</p>
<p>Manca ogni riferimento alla fattispecie concreta ed ai termini in cui l&#8217;asserita, mancata specificazione della domanda da parte del conduttore abbia indotto in errore il giudice.</p>
<p>La Corte di appello ha ampiamente e logicamente motivato la sua decisione, secondo cui le domande e le circostanze di fatto dedotte in giudizio dal C.G. erano più che sufficienti a delineare i termini della controversia e a consentire l&#8217;accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso; tanto che ha potuto essere esperita apposita CTU per la determinazione dell&#8217;equo canone e che, in base ad essa, la Corte ha potuto determinare l&#8217;importo della somma spettante.</p>
<p>Il ricorrente contesta la veridicità delle suddette affermazioni, ma non deduce alcun elemento concreto diretto a dimostrare che la CTU abbia utilizzato parametri errati o arbitrariamente determinati; che l&#8217;importo dell&#8217;equo canone sia stato erroneamente individuato a causa della mancanza di specifici dati e dell&#8217;incompleta formulazione della domanda; che per le stesse ragioni il giudice abbia erroneamente individuato la somma dovuta, ecc..</p>
<p>Appare poi artificioso il richiamo ad asserite difficoltà di difesa, dovute alla mancata precisazione dei dati relativi all&#8217;immobile, rilevanti ai fini della determinazione dell&#8217;equo canone, considerato che il locatore non poteva certo ritenersi all&#8217;oscuro delle caratteristiche di un immobile di sua proprietà, e che i termini in cui dette caratteristiche incidono sulla determinazione del canone sono dettagliatamente regolate dalla legge n. 392 del 1978.</p>
<p>4.- Con l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale il C.G. &#8211; deducendo violazione dell&#8217;art. 2033 cod. civ. e L. n. 392 del 1978, art. 79, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione &#8211; lamenta che la Corte di appello abbia applicato al il locatore la presunzione di buona fede, condannandolo al pagamento degli interessi sulla somma da restituire a decorrere dalla data della domanda, anzichè dalla data del pagamento.</p>
<p>Rileva il ricorrente che il locatore non solo ha violato le norme imperative di legge in vigore all&#8217;epoca circa l&#8217;importo del canone, ma ha addirittura predisposto deliberatamente i mezzi per eluderle, stipulando due contratti di locazione coevi: uno simulato, per il canone inferiore, ed altro dissimulato, che indicava il canone realmente richiesto e riscosso.</p>
<p>5.- Il motivo è fondato.</p>
<p>E&#8217; da ritenere che il comportamento delle parti deliberatamente diretto ad eludere l&#8217;applicazione di norme imperative di legge valga di per sè a superare la presunzione di buona fede, agli effetti della restituzione dell&#8217;indebito.</p>
<p>L&#8217;eccezione del controricorrente (e ricorrente principale), secondo cui mancherebbe un atto di costituzione in mora anteriore alla domanda giudiziale e pertanto gli interessi sarebbero dovuti solo da tale data, non sono in termini.</p>
<p>Sul pagamento indebito di somme di denaro maturano infatti in ogni caso gli interessi corrispettivi, anche ove manchino gli estremi per il pagamento di interessi moratori.</p>
<p>Al quesito proposto dalla ricorrente deve essere data, pertanto, risposta positiva, nel senso che:</p>
<p>Il comportamento delle parti diretto ad eludere l&#8217;applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della L. n. 392 del 1978) vale di per sè a superare la presunzione di buona fede dell&#8217;accipiens, agli effetti della restituzione dell&#8217;indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell&#8217;esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti.</p>
<p>La coeva stipulazione di due contratti di locazione; uno simulato, recante l&#8217;indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l&#8217;indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore.</p>
<p>3.- La causa può essere avviata alla decisione camerale, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e per l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale&#8221;. &#8211; La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.</p>
<p>Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.</p>
<p>Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).</p>
<p>2.- Il collegio, all&#8217;esito dell&#8217;esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le ragioni esposte nella memoria dal ricorrente principale non valgono ad infirmare.</p>
<p>L&#8217;inammissibilità non viene dichiarata sulla base di una o di altra possibile interpretazione dei quesiti, come dedotto dal ricorrente, ma a causa dell&#8217;inidoneità delle proposizioni formulate come quesiti ad esprimere il problema giuridico e pratico al quale la Corte deve dare soluzione.</p>
<p>Ove anche si rispondesse in senso affermativo a tutti i quesiti proposti dal ricorrente principale, non sarebbe possibile trarre dalla decisione i principi ai quali il giudice di rinvio si dovrebbe uniformare, nella decisione del caso, non risultando in alcun modo quali siano &#8220;gli elementi mancanti&#8221;, &#8220;i fatti controversi ed essenziali da accertare per raggiungere la decisione&#8230;&#8221;, negli elementi indispensabili per procedere alla quantificazione della pretesa&#8230;, ecc., che dimostrerebbero l&#8217;inammissibilità della domanda riconvenzionale e che la sentenza impugnata avrebbe disatteso.</p>
<p>Si ricorda che l&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare nel quesito l&#8217;errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (cfr, fra le altre, Cass. civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. civ. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3519) e che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè &#8211; in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l&#8217;indicazione della violazione denunciata &#8211; la peculiarità del disposto di cui all&#8217;art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell&#8217;imporre una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, nella redazione del motivo, diretta alla formazione immediata e diretta del principio di diritto, in vista del migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. civ. Sez. 1^, 27 luglio 2008 n. 20409).</p>
<p>La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 5/2007, citata dal ricorrente, non è in termini, riguardando questioni del tutto estranee a quella in esame.</p>
<p>Quanto al ricorso incidentale, va confermato il principio di diritto enunciato nella relazione, principio che non implica alcuna valutazione in fatto &#8211; come affermato dal ricorrente in memoria &#8211; nè può essere disatteso sulla base dei rilievi in fatto contenuti nella memoria, circa la persona che ebbe materialmente a redigere o a sottoscrivere i contratti di locazione e quanto allo scopo ed agli interessi realmente perseguiti dalle parti: questioni tutte che potranno essere sottoposte al giudice di rinvio, ove proponibili a termini di legge.</p>
<p>3.- In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida sulle domande proposte uniformandosi al seguente principio di diritto:</p>
<p>&#8220;Il comportamento delle parti diretto ad eludere l&#8217;applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della L. n. 392 del 1978) vale di per sè a superare la presunzione di buona fede dell&#8217;accipiens, agli effetti della restituzione dell&#8217;indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell&#8217;esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti&#8221;.</p>
<p>&#8220;La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l&#8217;indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l&#8217;indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2008.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezone-iii-ordinanza-26-gennaio-2009-n-1861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 26 maggio 2004 n. 10128</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-26-maggio-2004-n-10128/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-26-maggio-2004-n-10128/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[aumento canone]]></category>
		<category><![CDATA[canone extralegale]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[equo canone]]></category>
		<category><![CDATA[equocanone]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[misura canone]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE &#8211; Presidente - Dott. Francesco TRIFONE &#8211; Rel. Consigliere - Dott. Ennio MALZONE &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CARBONE &#8211; Presidente -<br />
Dott. Francesco TRIFONE &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Ennio MALZONE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Antonio SEGRETO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Angelo SPIRITO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>TG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONIO PICCOLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- RICORRENTE -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>RDVF, GDVB;</p>
<p style="text-align: right;">- INTIMATI -</p>
<p>e sul 2° ricorso n° 3602/01 proposto da:<br />
GDVB, RDVF, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOMMASO MANZO, che le difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- RICORRENTI -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>TG</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 10341/00 del Tribunale di ROMA, Sezione V Civile, emessa il 22/01/00 e depositata il 01/04/00 (R.G. 13256/98);<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Antonio PICCOLO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Tommaso MANZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell&#8217;incidentale</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>TG, conduttore in Roma di un immobile per uso di abitazione concessogli in locazione da RDVF e GDVB, dopo averlo riconsegnato in data 17 ottobre 1994 al termine della locazione, dopo avere vanamente esperito il tentativo di conciliazione ex art. 44 della legge n. 392 del 1978, conveniva in giudizio innanzi al pretore le locatrici per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che assumeva avere corrisposto in eccedenza rispetto alla misura legale del canone, di cui chiedeva la determinazione.</p>
<p>Le locatrici contrastavano la domanda eccependo la decadenza dell&#8217;azione, ai sensi dell&#8217;art. 79 della legge 392/78, per avvenuto compimento del termine semestrale nonché la prescrizione del diritto del conduttore a ripetere nei loro confronti ogni somma richiesta in periodi precedenti al 1990.</p>
<p>Il pretore adito disattendeva l&#8217;eccezione di decadenza; dichiarava prescritto il diritto del conduttore con riferimento al credito avente ad oggetto le somme indebitamente corrisposte in epoca precedente al 6 giugno 1985; condannava le locatrici a restituire il deposito cauzionale; rigettava la domanda principale del conduttore e quella riconvenzionale delle convenute per lite temeraria; poneva a carico dell&#8217;attore i tre quarti delle spese del giudizio.</p>
<p>Il tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 1° aprile 2000, rigettava il gravame principale del conduttore e quello incidentale delle locatrici e condannava l&#8217;appellante principale alle spese del grado.</p>
<p>I giudici d&#8217;appello rilevavano, anzitutto, che l&#8217;azione di restituzione dell&#8217;indebito esperita nel termine di sei mesi dal rilascio dell&#8217;immobile locato rende inapplicabile la prescrizione decennale ai crediti maturati nel corso del rapporto di locazione.</p>
<p>Consideravano, poi, circa la dimostrazione dell&#8217;avvenuta corresponsione del canone in misura ultralegale, che la produzione documentale effettuata in grado d&#8217;appello non era ammissibile, giacché trattavasi di prove precostituite prive del carattere della novità.</p>
<p>Ritenevano, pertanto, che, in assenza di positivi riscontri dell&#8217;effettivo versamento di un canone maggiore di quello legale e non potendo venire in rilievo i risultati della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, l&#8217;attore non aveva assolto all&#8217;onere a suo carico in ordine alla domanda di determinazione dell&#8217;equo canone e di restituzione dell&#8217;indebito.</p>
<p>Rilevavano, infine, che era corretta la decisione di primo grado in ordine alla condanna alla restituzione del deposito cauzionale con i relativi interessi, poiché le locatrici non avevano neppure dedotto che l&#8217;immobile locato presentava danni, la cui riparazione la cauzione dovesse garantire.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale Giorgio TG, che affida l&#8217;impugnazione a due mezzi di doglianza.</p>
<p>Resistono con controricorso BDVG e RDVF, le quali propongono impugnazione incidentale condizionata sulla base di tre motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>I ricorsi, impugnazioni distinte nella medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).</p>
<p>Con il primo motivo d&#8217;impugnazione &#8211; deducendo l&#8217;omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione di legge &#8211; il ricorrente principale lamenta che il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la specifica doglianza del terzo motivo dell&#8217;appello, con cui esso appellante censurava la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo del giudizio nonché il mancato esercizio da parte dell&#8217;adito pretore del potere officioso d&#8217;indagine conferitogli dall&#8217;art. 421 cod. proc. civ..</p>
<p>Con il secondo motivo d&#8217;impugnazione &#8211; deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto &#8211; il ricorrente principale censura la decisione d&#8217;appello nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non ammissibile la produzione di documenti nella fase del gravame ed assume che nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in tema di contratti di locazione, i documenti, quali prove precostituite, possono essere prodotti fino all&#8217;udienza di discussione anche in appello, ancorché non indicati nel ricorso.</p>
<p>Entrambe le censure debbono essere accolte.</p>
<p>In ordine alla prima, osserva questa Corte che, seppure sussiste idonea motivazione del giudice d&#8217;appello circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie del ricorrente relative all&#8217;ordine di esibizione di estratti conto (denegato giacché i documenti erano nella disponibilità del TG ed al giuramento decisorio (ritenuto inammissibile perché avente ad oggetto un fatto illecito), il tribunale, tuttavia, nulla ha detto sulla istanza con la quale il ricorrente aveva lamentato che alla rinunzia, da parte del giudice di primo grado, all&#8217;esercizio dei poteri officiosi d&#8217;indagine, conferitigli dall&#8217;art. 421 cod. proc. civ., dovesse porre rimedio il giudice di secondo grado.</p>
<p>Trattandosi, infatti, nella specie di controversia iniziata dopo il 30 aprile 1995, nella quale, in virtù dell&#8217;art. 447 bis cod. proc. civ., introdotto dall&#8217;art. 70 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il giudice delle locazioni può avvalersi dei poteri d&#8217;ufficio di cui agli art. 421 e 437 stesso codice, osserva questa Corte che, seppure l&#8217;esercizio di essi costituisce una facoltà discrezionale, incensurabile in sede di legittimità, occorre, tuttavia, che, qualora di detta facoltà il giudice venga espressamente e specificamente sollecitato ad avvalersi, sul punto venga resa una motivazione a giustificazione delle ragioni del mancato accoglimento della istanza della parte (Cass., n. 7881/97; Cass., n. 9817/98).</p>
<p>Nella specie, erano stati adeguatamente specificati i motivi per i quali il giudice del merito avrebbe potuto avvalersi dei suoi poteri officiosi data la difficoltà, in cui l&#8217;appellante si era venuto a trovare, di provare altrimenti il titolo della sua pretesa; su tale istanza non è dato ricavare neppure una implicita pronuncia di rigetto.</p>
<p>Quanto, poi, alla censura di cui al secondo mezzo, premesso che i documenti prodotti in appello erano stati indicati in ricorso, rileva questo giudice che la statuizione del giudice del merito si pone in netto contrasto con il principio, ormai del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 15197/2000; Cass., n. 7948/2000; Cass., n. 12966/2000), secondo cui nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in tema di locazioni, il divieto di nuove prove in grado di appello sancito dall&#8217;art. 437 cod. proc. civ. si riferisce alle prove costituende, richiedenti un&#8217;ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti, purché essi siano specificamente indicati nel ricorso dell&#8217;appellante o nella memoria difensiva dell&#8217;appellato e depositati contestualmente a questi atti, a norma degli artt. 414, 416 cod. proc. civ. richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione di indispensabilità e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa.</p>
<p>Il ricorso principale, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata e cassata con rinvio alla Corte d&#8217;appello di Roma, cui è rimesso anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnazione principale rende possibile l&#8217;esame dell&#8217;impugnazione condizionata delle resistenti RDVF e GDVB, le quali espongono i seguenti tre mezzi di doglianza.:</p>
<p>1. errata interpretazione della norma di cui all&#8217;art. 79 della legge n. 392 del 1978, giacché il termine di sei mesi dal rilascio dell&#8217;immobile locato, previsto a pena di decadenza dell&#8217;azione di ripetizione dell&#8217;indebito esperita dal conduttore, doveva computarsi rispetto alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non invece rispetto alla data di presentazione dell&#8217;istanza di conciliazione obbligatoria, di cui all&#8217;art. 44 della stessa legge;</p>
<p>2. contraddittorietà della sentenza sul punto relativo al termine di prescrizione applicabile, perché il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che il credito preteso dal conduttore si prescrive nel termine di cinque anni dalla corresponsione dell&#8217;indebito e che al suddetto termine non si applica l&#8217;istituto della sospensione per il tempo della vigenza della locazione;</p>
<p>3. erronea interpretazione dell&#8217;art. 17 del contratto di locazione relativamente alla condanna di esse ricorrenti alla restituzione del deposito cauzionale, perché il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che le parti avevano esteso la funzione di garanzia della cauzione della locazione anche all&#8217;obbligazione del conduttore per i danni da mancato rilascio dell&#8217;immobile alla scadenza del contratto.</p>
<p>Osserva questa Corte che il ricorso incidentale deve essere rigettato, essendo infondati tutti i motivi cui l&#8217;impugnazione risulta affidata.</p>
<p>In ordine al primo, occorre considerare che, secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Cass., n. 2507/2002; Cass., n.9001/99; Cass., n. 10093/98), in tema di locazioni di immobili ad uso abitativo nel caso in cui il conduttore, dopo avere esperito il tentativo di conciliazione previsto dall&#8217;art. 44 della legge 392/78 in ordine alla domanda di determinazione del canone, la proponga successivamente in giudizio in una a quella di ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, le anzidette domande e la preventiva istanza di conciliazione costituiscono le componenti di un&#8217;unica domanda giudiziale introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che, dovendosi il processo unitario considerare iniziato con la domanda di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal rilascio dell&#8217;immobile locato non sussiste la decadenza di cui all&#8217;art. 79 della citata legge, anche se la domanda di determinazione del canone legale e quella di ripetizione delle somme non dovute siano proposte oltre detto termine.</p>
<p>Del suddetto principio di diritto il giudice del merito ha fatto esatta applicazione.</p>
<p>Quale presupposto della censura, di cui al secondo mezzo di doglianza, i ricorrenti incidentali espongono la tesi secondo cui la norma di cui al secondo comma dell&#8217;art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (in virtù della quale l&#8217;azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla stessa legge è proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell&#8217;immobile locato) escluderebbe l&#8217;obbligazione restitutoria del locatore per quelle somme rispetto alle quali, essendone avvenuta la corresponsione da oltre cinque anni, risulterebbe, perciò, maturato il relativo termine di prescrizione al momento della proposizione della domanda.</p>
<p>Assumono, pertanto, i ricorrenti incidentali che il giudice del merito avrebbe adottato una motivazione contraddittoria sulla questione della prescrizione, giacché se la riscossione da parte del locatore di un corrispettivo eccedente quello spettante per legge costituisce un fatto illecito, la prescrizione del diritto del conduttore di ripetere l&#8217;indebito non potrebbe che essere quinquennale.</p>
<p>La censura &#8211; con la quale si sollecita a questa Corte, in tema d&#8217;interpretazione della norma dell&#8217;art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, dato che attualmente la condicio indebiti del conduttore di un immobile destinato ad abitazione risulta disciplinata dalla disposizione di analogo contenuto dell&#8217;art. 13, quinto comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), la definizione di una questione in ordine alla quale non constano altri arresti del giudice di legittimità &#8211; non è fondata.</p>
<p>Rileva, preliminarmente, questa Corte che alla soluzione della questione non può offrire utili spunti interpretativi il precedente di Cass., 14.3.1995, n. 2936, che non ha affrontato espressamente il problema, posto dalla norma del citato art. 79, secondo comma, della compatibilità o meno del termine di prescrizione del credito per l&#8217;indebito con il termine di decadenza della relativa azione.</p>
<p>La suddetta sentenza, infatti, ha semplicemente stabilito che l&#8217;azione per la ripetizione delle somme, che il conduttore assume di avere versato in eccedenza rispetto al canone legale, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, a norma dell&#8217;art. 2946 cod. civ., non potendo invocarsi né la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione ex lege e non ex delicto, né la prescrizione quinquennale dell&#8217;art. 2948, n. 3), cod. civ., che riguarda il diritto del locatore al corrispettivo.</p>
<p>La questione, invece, si dibatte in dottrina sostanzialmente tra due diverse opinioni.</p>
<p>La prima, che è quella che riceve il consenso della maggioranza degli autori, privilegia l&#8217;opzione per la quale il previsto termine di decadenza di sei mesi debba essere inteso come fissato per la ripetibilità delle somme che altrimenti sarebbero assoggettate al normale termine della prescrizione ordinaria, per cui, rispetto all&#8217;azione proposta nei sei mesi non opera l&#8217;eccezione del locatore per i pagamenti riscossi da più di dieci anni e, per altro verso, nonostante il decorso dei sei mesi, l&#8217;azione del conduttore può essere proposta in qualsiasi momento quando si tratta di ripetere somme e indebitamente versate per le quali non sia maturato il termine di prescrizione.</p>
<p>La seconda opinione è quella che, sottolineando che la prescrizione e la decadenza operano su piani distinti e che le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione sono tassative ed insuscettibili di essere estese per analogia, ritiene, in base alla lettera della norma, che essa ha introdotto una decadenza rispetto ad ogni azione diretta alla restituzione dei canoni e delle altre somme corrisposte dal conduttore contra legem, con la conseguenza che il mancato inizio dell&#8217;azione nel termine di sei mesi travolge anche il diritto, altrimenti non prescritto, alla restituzione delle somme versate non oltre i dieci anni dal rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Questo giudice di legittimità ritiene che debba senz&#8217;altro concludersi per l&#8217;esegesi della norma nel senso (indicato pure nella sentenza impugnata) che la decadenza prevista dalla norma comporta che l&#8217;azione esperita oltre il suddetto termine espone il conduttore al rischio dell&#8217;eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine dei sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto sino al momento del rilascio dell&#8217;immobile locato.</p>
<p>Al riguardo, anzitutto, si osserva che la norma (della quale già un&#8217;attenta elaborazione ha evidenziato la sua chiara derivazione giuslavoristica data la volontà del legislatore di ampliare le facoltà del conduttore di ripristinare l&#8217;equilibrio globale del rapporto esauritosi, siccome si ricava espressamente dalla motivazione di Cass., 19 gennaio 1988, n. 356), corrisponde alla ratio prevalente di consentire al conduttore di ottenere quanto ha indebitamente corrisposto senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione impedendo che alla scadenza la locazione possa proseguire in tacita sua rinnovazione pattizia.</p>
<p>Per altro verso, poi, occorre aggiungere che, poiché non è sembrato opportuno stabilire anche per i crediti di restituzione a favore del conduttore la regola di esclusione della decorrenza della prescrizione nel corso della locazione in conformità a quanto è previsto per i crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro, il legislatore, ad evitare che tra le parti sussistesse una situazione di incertezza immotivatamente perdurante per troppo tempo in pregiudizio del locatore, ha introdotto la disciplina della situazione intermedia di fissare il suddetto termine di decadenza dei sei mesi, secondo una regola nuova di compatibilità tra prescrizione e decadenza, che non contraddice la previsione della tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione.</p>
<p>Infine, bisogna evidenziare che, ove si ammettesse che trascorsi i sei mesi dall&#8217;avvenuto rilascio si verifica per il conduttore la decadenza di ogni suo diritto di ripetere gli indebiti suoi pagamenti, detto limite all&#8217;evidenza dovrebbe essere ritenuto irragionevole, visto che esso sarebbe posto a carico del solo conduttore e, senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli, creerebbe una ingiustificata situazione tra le parti.</p>
<p>Deve, pertanto, escludersi che la norma del secondo comma del citato art. 79 esprima l&#8217;oggettiva esigenza di circoscrivere in un lasso di tempo determinato la potenziale conflittualità dei contraenti e di realizzare la condizione della certezza delle situazioni giuridiche delle parti una volta cessato il rapporto di locazione.</p>
<p>La interpretazione di cui innanzi, del resto, è l&#8217;unica costituzionalmente orientata, dato che non solo questo giudice di legittimità ha già ritenuto (secondo la motivazione di cui alla cit. Cass., n. 356/88) (come anche le precedenti della legislazione vincolistica di cui agli art. 8, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, 2 sexies della legge n. 351 del 1974 e 1 septies della legge n. 363 del 1975 circa la proponibilità dell&#8217;azione di ripetizione fino a sei mesi dopo la riconsegna dell&#8217;immobile locato) che la ratio della disposizione è quella di evitare al conduttore ritorsioni in dipendenza della situazione di debolezza in cui versa nei confronti del locatore; ma che anche il giudice delle leggi (Corte cost., ord., 2 gennaio 1990, n. 3) ha evidenziato la situazione del conduttore di esposizione a ritorsioni ricollegabili all&#8217;accertamento, da lui postulato, di una minor misura del canone dovuto che giustifica, per le conseguenti remore all&#8217;esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma.</p>
<p>Anche il terzo motivo del ricorso incidentale non può essere accolto.</p>
<p>La censura riflette l&#8217;errata interpretazione di una clausola contrattuale, che il giudice del merito non avrebbe colto nella sua esatta portata della prevista funzione di garanzia del deposito cauzionale anche per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione risarcitoria del conduttore per il ritardo nel rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il giudice del merito ha interpretato la clausola nel senso che la cauzione, nella previsione voluta dalle parti, era destinata ad assicurare al locatore soltanto il risarcimento dei danni che fossero stati cagionati all&#8217;immobile.</p>
<p>Il ricorso non riporta il tenore testuale della suddetta clausola n. 7 del contratto di locazione.</p>
<p>Questa Corte non è posta in grado di giudicare in ordine all&#8217;avanzata censura, la quale, per la mancata autosufficienza del motivo, deve essere dichiarata inammissibile.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;appello di Roma.<br />
Roma, 22 gennaio 2004<br />
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 MAG. 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-26-maggio-2004-n-10128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
