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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; riparto spese</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 maggio 2012 n. 8010</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si possono suddividere le spese condominiali con criteri diversi da quelli previsti dallì'art. 1123 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25291/2010 proposto da:</p>
<p>V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONISZETTI 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE FIORDALISI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MANCINI PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61 C/O STUDIO FICOZZA, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato DI GIOVANNI PIETRO MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>V.L. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 511/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 08/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MANCINI Paolo, difensore del ricorrente, che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI GIOVANNI Pietro Maria, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con sentenza del 16-1-2007 il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza l&#8217;impugnativa della delibera condominiale del 3-10-1997, e rigettava le altre impugnative proposte avverso le delibere condominiali del 4-12-1997 e del 17-2-2000 da V.L. nei confronti del Condominio (OMISSIS), condannando l&#8217;attrice alla rifusione delle spese di lite.</p>
<p>La V. proponeva appello avverso la predetta decisione, insistendo per l&#8217;accoglimento della domanda. Essa chiariva, in particolare, che l&#8217;impugnazione delle delibere condominiali del 4-12- 1997 e del 17-2-2000 riguardava l&#8217;aggravio ingiustificato dei costi che essa condomina avrebbe sostenuto in relazione alla nomina, non necessaria, di un tecnico ed alla sostituzione di tutti i pannelli dei balconi, compresi quelli in buono stato conservativo; spese da ritenersi voluttuarie e non necessitate da alcuna imminente situazione di pericolo.</p>
<p>Con sentenza depositata in data 8-7-2010 la Corte di Appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva le spese del giudizio di primo grado, rigettando per il resto l&#8217;appello.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la V., sulla base di sette motivi.</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Sostiene che oggetto delle delibere impugnate del 4-12-1997 e del 17-2-2000 era esclusivamente la nomina di un consulente da parte del Condominio per la redazione di un computo metrico, ritenuto non necessario anche dal C.T.U. Rileva che il giudice del gravame, statuendo invece sulla necessità dei lavori, ha omesso di pronunciare sul punto decisivo della domanda, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La Corte di Appello si è pronunciata sulle censure mosse dall&#8217;appellante con il primo motivo di gravame, evidenziando (v. pag. 5 della sentenza impugnata) che &#8220;i lavori inerenti la eliminazione della situazione di pericolo conseguente alle lesioni presenti sui parapetti dei balconi&#8221; erano &#8220;urgenti e non più differibili&#8221;, e che, pertanto, per l&#8217;assemblea condominiale appariva indispensabile &#8220;la nomina di un tecnico per la verifica e la quantificazione dei lavori da eseguirsi sui balconi in ragione della situazione di pericolo in atto&#8221;.</p>
<p>Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la V. lamenta la violazione degli artt. 1130, 1135 e 1137 c.c., e l&#8217;illogicità della motivazione.</p>
<p>Deduce che il giudice di appello è incorso nel vizio di eccesso di potere, in quanto non si è limitato ad esercitare il sindacato di legittimità sulle delibere assembleari impugnate, ma ne ha valutato il contenuto nel merito, senza considerare, peraltro, che l&#8217;impugnativa proposta riguardava esclusivamente la nomina di un tecnico per la redazione di un computo metrico per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte di Appello, nel dare atto che le delibere impugnate costituivano espressione del legittimo esercizio dei poteri discrezionali attribuiti all&#8217;assemblea condominiale, e nell&#8217;escludere che la spesa deliberata avesse carattere voluttuario, ha esercitato un sindacato di mera legittimità.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che sia il giudice di primo grado che il giudice del gravame hanno travisato le risultanze della prova testimoniale ed hanno omesso di valutare le prove documentali. Rileva che i condomini, incapaci di testimoniare, in quanto parti in causa, hanno riferito che l&#8217;incarico dato al perito per la redazione del computo metrico serviva per la trasformazione del balcone, mai deliberata, e non certamente per la sostituzione dei pannelli; e che dal computo metrico redatto dall&#8217;architetto F.G. si evince che la deliberazione di sostituzione dei pannelli implicava l&#8217;intervento su parti di proprietà esclusiva del singolo condomino.</p>
<p>Il motivo, nella parte in cui denuncia l&#8217;erronea valutazione della prova testimoniale, è inammissibile, non avendo alcuna correlazione con le ragioni poste a base della decisione, nella quale non si fa alcun riferimento alle deposizioni testimoniali rese dai condomini.</p>
<p>Anche le deduzioni svolte riguardo al contenuto del computo metrico redatto dall&#8217;architetto F. sono inammissibili, non risultando che con i motivi di gravame l&#8217;appellante abbia posto in dubbio la natura comune dei beni oggetto di intervento, e non potendo la relativa questione essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la V. lamenta la violazione dell&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, in relazione alla ritenuta inammissibilità per intervenuta decadenza della delibera assembleare del 3-10-1997.</p>
<p>Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la delibera assembleare che modifica i criteri di ripartizione delle spese condominiali è affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile mediante impugnativa da proporsi entro il termine di trenta giorni.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Secondo il costante orientamento di questa Corte, riguardo alle delibere dell&#8217;assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell&#8217;art. 1123 c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell&#8217;esercizio della attribuzioni assembleari previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., u.c., (Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6- 1993, n. 6403).</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto che la delibera assembleare del 3-10-1997 non ha riguardato la modifica dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese, ma la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese, nell&#8217;ambito dei criteri già stabiliti. Correttamente, pertanto, essa ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di mera annullabilità della delibera in esame, soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla data di comunicazione ai condomini assenti.</p>
<p>5) Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunciare sulla invocata cessazione della materia del contendere, dovuta al fatto che con successiva delibera del 7-1-2002 l&#8217;assemblea ha optato per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è infondato, essendosi la Corte di Appello pronunciata sull&#8217;eccezione sollevata dall&#8217;appellante con il quarto motivo di gravame, escludendo che la nuova delibera abbia prodotto un effetto sostitutivo delle delibere impugnate.</p>
<p>6) Con il sesto motivo, attinente alle spese, la ricorrente sostiene che, avendo la V. impugnato le delibere assembleari con cui veniva deliberata la nomina di un consulente per la redazione del computo metrico, il valore della causa non poteva essere considerato indeterminabile, ma doveva essere correlato al compenso spettante al tecnico.</p>
<p>Il motivo è inammissibile per la sua genericità, non muovendo specifiche censure avverso le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha ritenuto la causa di valore indeterminabile, sul rilievo che la stessa aveva ad oggetto l&#8217;impugnazione, per motivi diversi, di una serie di delibere assemblea e, quindi, non concernenti il solo incarico al consulente.</p>
<p>7) Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado hanno considerato i lastroni di cemento armato di proprietà condominiale, laddove gli stessi, costituendo parte strutturale dei balconi aggettanti e svolgendo una funzione protettiva delle singole unità abitative, sono di proprietà esclusiva dei condomini.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, prospettando una questione che, come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello e che, pertanto, non può essere fatta valere nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>8) Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale il Condominio si duole della violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonchè della contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione. Sostiene che il quinto motivo di appello proposto dalla V. non si fondava sulla eccessiva liquidazione delle spese, bensì sull&#8217;erronea individuazione dello scaglione tariffario di riferimento; e che, pertanto, la Corte di Appello, avendo confermato che la causa era di valore indeterminabile, non avrebbe potuto ridurre le spese liquidate dai giudice di primo grado.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di Appello, nel ridurre, in parziale accoglimento dell&#8217;ultimo motivo di gravame, le spese di primo grado in ragione della non complessità della materia, ha implicitamente ritenuto che le censure dell&#8217;appellante investissero non solo l&#8217;individuazione dello scaglione tariffario di riferimento, ma la liquidazione delle spese nel suo complesso, e sul punto sono mancate specifiche censure da parte del ricorrente incidentale, attraverso il preciso riferimento a dati testuali idonei a palesare l&#8217;erroneità della valutazione espressa dal giudice di merito.</p>
<p>9) Per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. In ragione delle reciproca soccombenza delle parti, va disposta l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente grado di giudizio.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2012<br />
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 febbraio 2012 n. 2236</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vincoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della l. 220/2012 come si ripartivano le spese fra usufruttuario e nudo proprietario? Che vincoli avevano l'uno rispetto all'altro?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRENZONE GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT&#8217;AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SCALAMBRINO PASQUALE;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 569/2005 del TRIBUNALE DI ROMA &#8211; SEDE DISTACCATA DI DESIO, depositata il 19/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Bernardini Betti Valerio con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Gamberini Mengenet Rodolfo difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Mele Caterina difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.</p>
<p>Il S. proponeva appello al quale resisteva la B..</p>
<p>Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l&#8217;impugnazione e condannava l&#8217;usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall&#8217;attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull&#8217;usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.</p>
<p>Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1004 c.c. e dall&#8217;art. 1123 c.c., n. 2 e dall&#8217;art. 61 disp. att. c.c.&#8221; la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:</p>
<p>non ha considerato che il CTU ha escluso che l&#8217;usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;</p>
<p>- ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall&#8217;altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l&#8217;usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;</p>
<p>- non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perché nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all&#8217;impugnazione.</p>
<p>2. Occorre premettere che, in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l&#8217;azione di regresso, sull&#8217;usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell&#8217;usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell&#8217;usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).</p>
<p>Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all&#8217;interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell&#8217;usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario;</p>
<p>da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all&#8217;usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.</p>
<p>E&#8217; inoltre insufficiente la motivazione per la quale l&#8217;usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all&#8217;usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l&#8217;obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.</p>
<p>4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell&#8217;art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l&#8217;usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.</p>
<p>Il ricorso incidentale diretto all&#8217;annullamento della sentenza per quanto attiene all&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.<br />
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.<br />
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II,  16 febbraio 2012 n. 2236</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[poteri dell'assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il nudo proprietario non era tenuto neanche in via sussidiara al pagamento delle spese condominiali ordinarie, poteva agire per la ripetizione delle somme?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.A. C.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. C.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 569/2005 del Tribunale di Roma &#8211; sede distaccata di Desio, depositata il 19/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. Cesare Antonio Proto;<br />
udito l&#8217;Avvocato B. B. V. con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. G. M. R. difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. M. C. difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.<br />
Il S. proponeva appello al quale resisteva la B.<br />
Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l&#8217;impugnazione e condannava l&#8217;usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall&#8217;attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull&#8217;usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.<br />
Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.</p>
<p align="center"><strong>Motivazione</strong></p>
<p>1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1004 c.c. e dall&#8217;art. 1123 c.c., n. 2 e dall&#8217;art. 61 disp. att. c.c.&#8221; la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:<br />
- non ha considerato che il CTU ha escluso che l&#8217;usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;<br />
- ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall&#8217;altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l&#8217;usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;<br />
- non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perchè nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all&#8217;impugnazione.<br />
2. Occorre premettere che,<b> in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l&#8217;azione di regresso, sull&#8217;usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell&#8217;usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell&#8217;usufruttuario </b>(Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).<br />
Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all&#8217;interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.<br />
Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell&#8217;usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario; da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all&#8217;usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.<br />
E&#8217; inoltre insufficiente la motivazione per la quale l&#8217;usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all&#8217;usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l&#8217;obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.<br />
4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell&#8217;art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l&#8217;usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.<br />
Il ricorso incidentale diretto all&#8217;annullamento della sentenza per quanto attiene all&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p align="center"><strong>PQM</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.<br />
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.<br />
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 23 dicembre 2011 n. 28679</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Il regolamento di condominio può derogare alla legge inmateria di riaprto spese? Se sì vi sono dei limiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato FARIO MARIA ADELE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE GEOM. O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato SPAGGIARI CARLO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 758/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA,<br />
depositata il 17/09/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Spaggiari Carlo difensore del controricorrente che si riporta agli atti scritti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>P.G. conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare nulla o annullabile, perchè contraria alla legge e al regolamento condominiale, la deliberazione relativa al riparto delle spese relative alla manutenzione dell&#8217;ascensore adottata dall&#8217;assemblea condominiale del 19/4/1999. L&#8217;attore &#8211; proprietario dei negozi posti al piano terreno dell&#8217;edificio condominiale in ragione di 252,99 millesimi &#8211; esponeva: che l&#8217;assemblea aveva in data 19/4/1999 deliberato di dare corso alle opere necessarie per il ripristino degli ascensori, qualificando gli interventi come di manutenzione straordinaria delle cose comuni e stabilendo la ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà: che tale delibera era illegittima perchè in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., nonchè della clausola 37 (&#8220;ascensori&#8221;) del regolamento condominiale.</p>
<p>Il condominio convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda assumendo che le spese di manutenzione avevano natura straordinaria in quanto dirette a rimuovere una eccezionale situazione di inagibilità dell&#8217;impianto e, come tali, erano disciplinate dall&#8217;articolo 39 del regolamento condominiale intitolato &#8220;Manutenzione straordinaria delle cose comuni&#8221; che ne prevedeva la ripartizione tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà.</p>
<p>Con sentenza in data 20 giugno 2001 l&#8217;adito tribunale di Mantova, ritenuta la natura straordinaria delle opere con la conseguente applicazione dell&#8217;art. 39 del regolamento condominiale, rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso le detta sentenza il P.G. proponeva appello, al quale resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza in data 17 settembre 2004 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che il regolamento condominiale, al punto 37, in deroga al regime codicistico di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., come consentito in materia (art. 1138 c.c., u.c.), disciplinava specificamente le &#8220;spese dell&#8217;ascensore&#8221; ripartendole secondo l&#8217;uso, mentre l&#8217;art. 39 disciplinava le &#8220;spese straordinarie in genere&#8221; relative alle cose comuni, ripartendole in ragione dei millesimi di proprietà; che la questione di diritto da risolvere era quella di individuare la disciplina da applicare in relazione agli interventi di manutenzione sugli ascensori; che l&#8217;art. 37 del regolamento di condominio si riferiva alle &#8220;spese di esercizio&#8221; ed a quelle di &#8220;manutenzione ordinaria&#8221; degli ascensori, rimanendo escluse le spese straordinarie dell&#8217;impianto le quali erano disciplinate dall&#8217;art. 39 applicabile testualmente a &#8220;tutte quelle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, qualunque sia la loro denominazione e specie&#8221;; che, pertanto, occorreva accertare la natura ordinaria o straordinaria delle opere e degli interventi che avevano dato origine alle spese in questione; che dagli elementi emersi in corso di causa &#8211; quali l&#8217;entità del costo dei lavori (circa 60 milioni) e la circostanza che essi inerivano alla struttura ed alla funzionalità dell&#8217;impianto &#8211; non poteva dubitarsi che le opere rientrassero nell&#8217;ambito degli interventi straordinari, quelli cioè comportanti, senza il carattere della periodicità, la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell&#8217;impianto; che nel caso in esame andava quindi applicata la clausola 39 del regolamento con conseguente obbligo per l&#8217;amministratore di ripartire le spese tra tutti i condomini in proporzione del valore millesimale delle singole proprietà.</p>
<p>La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da G.P. con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso il condominio (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso P.G. denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello, con argomentazione categorica ed apodittica oltre che erronea, ha affermato la natura straordinaria degli interventi agli ascensori che hanno dato origine alle spese in questione. Il costo degli interventi ed il fatto che gli stessi si riferiscano alla struttura ed alla funzionalità dell&#8217;impianto, non rappresentano criteri invocabili per l&#8217;accertamento della natura ordinaria o straordinaria di determinati interventi. L&#8217;ordinaria manutenzione differisce dalla straordinaria manutenzione in ragione della prevedibilità o normalità o meno nel tempo dei lavori &#8220;nel senso di periodica&#8221;. Per ordinaria manutenzione si intendono gli interventi che si ripetono normalmente e che è necessario effettuare periodicamente ai fini della conservazione e del buon andamento del bene. Per straordinaria manutenzione si intendono quegli interventi aventi carattere di eccezionalità resi necessari a seguito di eventi imprevisti quali quelli determinati da caso fortuito e forza maggiore. Nessuna valutazione al riguardo appare nella sentenza impugnata contenente una mera elencazione degli interventi effettuati con conclusione categorica, erronea ed illogica. La corte di appello non ha neanche colto che gli interventi si riferivano a ben quattro ascensori.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell&#8217;art. 1123 c.c., comma 2, e dell&#8217;art. 1124 c.c. deducendo che la questione oggetto di esame va valutata alla luce delle disposizioni di cui ai citati articoli che non possono dirsi derogate dal regolamento condominiale come erroneamente ritenuto dalla corte di appello.</p>
<p>L&#8217;art. 1123 c.c., che regola la ripartizione tra i condomini delle spese necessarie per la conservazione delle cose comuni, al primo comma prevede la partecipazione dei condomini alle spese di conservazione in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno e, al secondo comma, dispone che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell&#8217;uso che ciascuno può farne. Identico principio è contenuto nell&#8217;art. 1124 c.c. E&#8217; erronea l&#8217;affermazione della corte di appello secondo cui l&#8217;art. 37 del regolamento condominiale è derogativo del regime codicistico dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c. L&#8217;art. 37 relativo agli ascensori è in sintonia con i citati articoli del c.c. Anche l&#8217;art. 39 del regolamento &#8211; che prevede il concorso dei condomini alle spese di manutenzione straordinaria della cose comuni in ragione dei millesimi di proprietà &#8211; non è in contrasto con le norme del c.c. attesa la sua generica formulazione ed il richiamo indistinto all&#8217;art. 1123 c.c. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha omesso ogni motivazione sulla tesi &#8211; che aveva costituito motivo di impugnazione &#8211; con la quale era stato sostenuto che l&#8217;art. 39 del regolamento condominiale prevede genericamente il concorso dei condomini alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni e non può dirsi derogativo degli artt. 1123 e 1124 c.c. Anche volendo riferire le spese in questione ad interventi di straordinaria manutenzione, pur tuttavia la ripartizione delle spese deve essere effettuata secondo il criterio di cui all&#8217;art. 1123 c.c., comma 2 e all&#8217;art. 1124 c.c., norme che riguardano spese relativa ad ordinaria e straordinaria manutenzione e che non sono state derogate dal generico art. 39 del regolamento condominiale non contenente una volontà derogativa del c.c..</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per l&#8217;evidente nesso logico-giuridico che le lega riguardando tutte &#8211; quale più, quale meno, e sia pur sotto profili ed aspetti diversi &#8211; le stesse questioni o problematiche connesse e riguardanti: la motivazione della sentenza impugnata; la portata e l&#8217;interpretazione degli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale; l&#8217;ambito di applicazione degli artt. 1123 e 1124 c.c.;</p>
<p>la derogabilità o meno di dette norme codicistiche; l&#8217;accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi aventi ad oggetto gli ascensori condominiali e che hanno dato origine alle spese la cui ripartizione è contestata tra le parti.</p>
<p>Occorre premettere che, come è noto e più volte affermato da questa Corte, l&#8217;art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale (sentenza 25/3/2004 n. 5975). Quindi, in materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall&#8217;art. 1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell&#8217;impianto centrale di riscaldamento (o dell&#8217;impianto dell&#8217;ascensore ricorrendo la stessa ratio: sentenza 25/3/1999 n. 2833) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (sentenza 20/3/2006 n. 6158). Pertanto, con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le relative spese a norma dell&#8217;art. 1223 c.c., comma 2 vanno ripartite in misura proporzionale all&#8217;uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.</p>
<p>Va aggiunto che è anche pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui l&#8217;interpretazione del regolamento contrattuale del condominio è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici.</p>
<p>Tanto premesso va rilevato che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha prima esaminato ed interpretato le norme dettate dagli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale in questione pervenendo alla conclusione dell&#8217;applicabilità della prima norma alle spese di esercizio e alle spese di manutenzione ordinaria degli ascensori e dell&#8217;applicabilità della seconda norma alle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, ivi compresi gli ascensori. Il giudice di secondo grado ha quindi proceduto all&#8217;accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi agli ascensori descrivendo nel dettaglio tali interventi quali emersi alla luce delle risultanze istruttorie. All&#8217;esito della valutazione delle opere eseguite la corte di merito ha affermato che i detti interventi rientravano tra quelli straordinari non aventi il carattere della periodicità.</p>
<p>Il giudice di appello è giunto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nel pieno rispetto dei menzionati principi giurisprudenziali facendo espresso richiamo al contenuto dell&#8217;art. 37 del regolamento che fa riferimento alla ripartizione delle spese di esercizio e per la manutenzione ordinaria degli ascensori &#8211; da ripartire secondo l&#8217;uso con esclusione dei negozi &#8211; e dell&#8217;art. 39 relativo alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni &#8211; &#8220;qualunque sia la loro destinazione e specie&#8221; &#8211; da attribuire a tutti i condomini &#8220;in ragione dei millesimi di proprietà&#8221; e da applicare logicamente &#8220;a contrario&#8221; anche agli ascensori riguardando la disciplina dettata dall&#8217;art. 37 solo alle spese per manutenzione ordinaria degli ascensori.</p>
<p>Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell&#8217;interpretazione delle citate norme regolamentari è fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati.</p>
<p>Il giudice di secondo grado ha quindi svolto coerentemente il compito interpretativo affidatogli indicando minuziosamente le ragioni che gli hanno consentito di pervenire alle riportate conclusioni. Le argomentazioni al riguardo svolte nell&#8217;impugnata decisione sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.</p>
<p>Il giudice di appello ha quindi dato conto delle proprie valutazioni esponendo le ragioni del suo convincimento: alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità.</p>
<p>Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la &#8220;ratio decidendi&#8221; adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all&#8217;interpretazione delle norme del regolamento in questione; il P. contrappone all&#8217;interpretazione ritenuta dalla corte di merito la propria interpretazione investendo essenzialmente il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto, il che e inammissibile in questa sede.</p>
<p>Parimenti corretta ed adeguata è la motivazione della parte della sentenza impugnata concernente la riconosciuta natura straordinaria delle opere e degli interventi in questione &#8211; nel dettaglio descritti &#8211; in quanto relativi &#8220;alla struttura ed alla funzionalità&#8221; degli, ascensori, non periodici e resi necessari oltre che &#8220;per la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell&#8217;impianto&#8221;, anche perchè con riferimento al detto impianto &#8220;l&#8217;Autorità di controllo ne aveva imposto il fermo nei due mesi precedenti per carenza di conformità tecnica del medesimo alle norme di legge&#8221; (pagina 7 della sentenza impugnata).</p>
<p>Al riguardo è appena il caso di rilevare che gli interventi di adeguamento dell&#8217;ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono non al solo uso e godimento, ma all&#8217;aspetto funzionale dello stesso ed alla sua utile &#8220;conservazione&#8221; nella sua unità strutturale, ossia all&#8217;impianto come tale: le relative spese, quindi, vanno inserite tra quelle concernenti la manutenzione straordinaria non potendo rientrare tra quelle connesse al mero &#8220;esercizio&#8221; e alla &#8220;manutenzione ordinaria&#8221;.</p>
<p>La motivazione sul punto, sia pur sintetica, è pertanto congrua e completa con puntuale richiamo delle risultanze processuali: è chiaro il fondamento della decisione impugnata che è il frutto essenzialmente di un insindacabile accertamento di merito che si sottrae al controllo di legittimità in quanto sorretto da esatti criteri normativi ed adeguatamente motivato.</p>
<p>Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta palese che la corte di merito, nel pone in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del condominio, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del P.. Ne consegue in definitiva: che la motivazione della sentenza impugnata non è affetta dai numerosi vizi denunciati nel primo e nel terzo motivo di ricorso; che sono insussistenti le violazione di legge denunciate nel secondo motivo.</p>
<p>Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 15 dicembre 2011 n. 27016</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può approvare un bilancio con il riparto delle spese difforme dalle prescizioni del regolamento condominiale? Se sì con che maggioranze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. BALDUCCI Ottavio Antonio in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.P. E S.A., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti SCIULLO Roberto e Michele Loi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, piazza della Libertà, n. 20;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>per la cassazione della sentenza n. 221 del 2010 del Tribunale di Sulmona, depositata il 7 maggio 2010 (e non notificata).<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
letta la memoria depositata nell&#8217;interesse del ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.pc.., comma 2;<br />
sentito l&#8217;Avv. Ottavio Antonio Balducci per il ricorrente;<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore<br />
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 13 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.: &#8220;Con citazione notificata nel 2006 C.P. e S.M.A. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 42/2006 reso dal Giudice di pace di Castel di Sangro su ricorso del Condominio (OMISSIS), assumendo di non dovere la somma oggetto dell&#8217;ingiunzione poichè fondata su Delib. nulla dell&#8217;assemblea condominiale del 25 agosto 2004, siccome inerente la modifica della ripartizione delle spese comuni e del regolamento condominiale senza che fosse stata approvata con il voto unanime dei condomini, instando, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e compensi.</p>
<p>Nella costituzione del Condominio opposto, il suddetto Giudice di pace, con sentenza n. 318/2006, rigettava la proposta opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese della controversia.</p>
<p>Interposto appello da parte di C.P. e S.M. A. e nella resistenza del menzionato Condominio, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 221 del 2010 (depositata il 7 maggio 2010), ritenuta la fondatezza del gravame, accoglieva l&#8217;opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado e, per l&#8217;effetto, lo revocava e condannava l&#8217;appellato al pagamento delle spese del doppio grado.</p>
<p>Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 28 ottobre 2010 e depositato l&#8217;8 novembre 2010) il Condominio (OMISSIS), basato su un unico complesso motivo.</p>
<p>Si sono costituiti in questa fase con unico controricorso ambedue gli intimati C.P. e S.M.A..</p>
<p>Con l&#8217;articolato motivo formulato il Condominio (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 63 disp. att. c.p.c. e art. 1137 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e all&#8217;art. 366 c.p.c., n. 4. A sostegno di tale doglianza ha chiesto a questa Corte di risolvere le seguenti questioni di diritto:</p>
<p>- &#8220;se al giudice di cognizione in grado di appello del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali derivanti da consuntivo, sia precluso il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità della relativa delibera condominiale azionata in via monitoria e non oggetto di specifica autonoma impugnazione e di dichiararne la nullità&#8221;;</p>
<p>- &#8220;se la deliberazione assembleare approvante il conto consuntivo e che determina la concreta nuova ripartizione delle spese, può essere utilizzata dall&#8217;amministratore per chiedere il decreto ingiuntivo in danno del condomino moroso&#8221;;</p>
<p>- &#8220;se il condomino opponente a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di contributi condominiali sulla base di una deliberazione non impugnata nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., possa contestare il titolo dell&#8217;avversa pretesa con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l&#8217;efficacia della deliberazione diviene incontestabile&#8221;.</p>
<p>Ritiene il relatore che il motivo come complessivamente svolto dal ricorrente possa qualificarsi manifestamente infondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c., in relazione anche all&#8217;art. 360 bis c.p.c., n. 1.</p>
<p>Va osservato al riguardo che il giudice di appello, con motivazione logica ed adeguata e non specificamente censurata dal ricorrente, ha accertato in fatto, avendo riferimento anche alle specifiche previsioni del regolamento condominiale, che la delibera assembleare posta a fondamento del ricorso monitorio aveva comportato (per come evincibile dal diretto confronto tra le inerenti emergenze documentali) la violazione dei criteri già fissati in via convenzionale nello stesso regolamento per la ripartizione delle spese relative al servizio riscaldamento, con la conseguenza che la stessa si sarebbe dovuta ritenere radicalmente nulla in quanto relativa all&#8217;approvazione di una diversa regolamentazione delle spese medesime, che avrebbe richiesto il consenso unanime dei condomini, non risultando sufficienti le semplici maggioranze di legge (v., per riferimenti, Cass. n. 2301/2001).</p>
<p>Pertanto, sulla scorta di tale accertato presupposto, il Tribunale di Sulmona ha correttamente fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 3042/1995 e Cass. n. 17101/2006), alla stregua della quale &#8220;è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all&#8217;assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall&#8217;art. 1137 c.c.) la delibera dell&#8217;assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell&#8217;interesse comune, dal momento che eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca&#8221;. Anche più recentemente questa Corte ha ribadito tale principio affermando (cfr. Cass. n. 6714/2010) che &#8220;in tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall&#8217;art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l&#8217;assemblea, nell&#8217;esercizio delle attribuzioni previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all&#8217;art. 1123 c.c.&#8221;.</p>
<p>Di conseguenza, il ricorso proposto nell&#8217;interesse del Condominio (OMISSIS) si profila verosimilmente destituito di fondamento, avendo la sentenza impugnata statuito legittimamente in diritto che la decisione di prima istanza era erronea poichè, pur avendo riconosciuto la sussistenza della nullità della delibera assembleare sulla cui base era stato concesso il decreto ingiuntivo per l&#8217;assenza del requisito dell&#8217;unanimità dei consensi necessari per l&#8217;approvazione della modifica del regolamento condominiale, aveva ravvisato l&#8217;infondatezza dell&#8217;opposizione sullo scorretto presupposto che la delibera non fosse stata preventivamente impugnata nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c.. Diversamente, il giudice di appello, sulla scorta dell&#8217;insegnamento di questa Corte e dell&#8217;avvenuto accertamento della nullità della delibera presupposta dalla richiesta avanzata in via monitoria (v. Cass. S.U., n. 4806/2005), ha esattamente rilevato che la radicale nullità di detta delibera, ancorchè non impugnata nel richiamato termine, non poteva precludere al giudice della cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di verificare &#8220;incidenter tantum&#8221; la sussistenza del predetto vizio (sganciato dal termine decadenziale previsto dal citato art. 1137 c.c.) in relazione al quale, perciò, non poteva ritenersi precluso, nel percorso logico che avrebbe dovuto condurre alla valutazione del titolo in base al quale era stato concesso il provvedimento monitorio impugnato, di accertare l&#8217;esistenza di vizi patologici genetici del titolo stesso tali da inficiarlo e determinare la caducazione della ragione di credito da esso dipendente, da poter far valere in ogni stato e grado del giudizio di merito.</p>
<p>In virtù delle esposte argomentazioni, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto dedotte con il ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che siano stati offerti elementi per mutare il pregresso orientamento (cfr. Cass., S.U., ord., n. 19051/2010), si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., comma 1, per poter pervenire al possibile rigetto del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza&#8221;.</p>
<p>Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non cogliendo nel segno le argomentazioni dedotte nella memoria depositata nell&#8217;interesse del ricorrente Condominio, poichè, come già evidenziato nella richiamata relazione, nel caso di specie, non veniva in rilievo la circostanza della necessaria impugnazione in via autonoma e preventiva della deliberazione assembleare sulla quale era stato fondato il ricorso monitorio, dal momento che, non avendo posto in discussione che detta delibera fosse nulla (e non meramente annullabile), il ricorrente non ha idoneamente confutato la &#8220;ratio decidendi&#8221; del giudice di appello che, invece, sulla scorta della riportata giurisprudenza, si è avvalso, legittimamente (in relazione al disposto dell&#8217;art. 1421 c.c.), del potere di rilevazione in via incidentale della nullità stessa, pervenendo, consequenzialmente, all&#8217;accoglimento del gravame;</p>
<p>ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 febbraio 2012 n. 2478</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-febbraio-2012-n-2478/</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 17:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza tabelle millesimali]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle millesimale]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere - Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 813/06) proposto da:</p>
<p>G.A., G.P.A., nonchè dalla LANCASTER ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to Aprea Antonio del foro di Bari ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Fabrizio Gava in Roma, viale Giulio Cesare n. 94;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to Luigi Tosches del foro di Bari, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;Avv.to Alberto Costantini in Roma, corso d&#8217;Italia n. 19;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Bari n. 583 depositata il 7 giugno 2005.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Luigi Tosches, per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;8 gennaio 1999 G.A., G.P.A., nonchè la LANCASTER s.r.l., nella qualità di proprietari di appartamenti e locali facenti parte dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), evocavano, dinanzi al Tribunale di Bari, il Condominio dello stesso stabile per sentire dichiarare l&#8217;invalidità e comunque improduttiva di effetti la delibera assembleare adottata il giorno 25.11.1998, comunicata il successivo 9.12.1998, con la quale erano stati definiti i costi dei lavori ordinari e straordinari relativi alle facciate interne ed esterne dell&#8217;edificio per complessive L. 26.880.000, oltre ad ulteriori L. 2.640.000 per il compenso da versare al direttore dei lavori, responsabile della sicurezza (attribuito all&#8217;amministratore la facoltà di nominarlo), individuando i criteri di ripartizione delle spese in assenza di tabelle millesimali; inoltre lamentavano l&#8217;incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, da cui era impossibile evincere lo stato di necessità e di urgenza delle opere dal verbale.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che preliminarmente eccepiva l&#8217;incompetenza per valore, contestando, nel merito le censure, e, spiegando riconvenzionale per sentire stabilire dal giudice i criteri più idonei da applicare per una giusta ripartizione delle spese, il Tribunale adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea e per l&#8217;effetto annullava il verbale condominiale impugnato nella parte contrassegnata con il n. 2), compensate le spese di lite.</p>
<p>In virtù di rituale appello interposto dal Condominio, con il quale lamentava la erronea applicazione del principio secondo cui in mancanza di tabelle millesimali sarebbe risultata illegittima qualsiasi deliberazione sulle spese, la Corte di Appello di Bari, nella resistenza degli appellati, che proponevamo appello incidentale relativo alla compensazione delle spese processuali, accoglieva l&#8217;appello e per l&#8217;effetto respingeva l&#8217;originaria domanda attorea, dichiarato assorbito l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che nella specie doveva trovare applicazione il monolitico principio secondo cui la ripartizione di una spesa condominiale doveva ritenersi del tutto legittimamente deliberata, anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purchè risultasse in concreto rispettata la proporzione tra quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, precisando che ove il condomino ritenesse violato tale criterio, vi era l&#8217;onere a carico dello stesso di indicare gli esatti termini della violazione consumata in suo danno e quale pregiudizio concreto gliene fosse derivato.</p>
<p>Aggiungeva che di tutto ciò gli appellati nulla avevano dedotto e ciò rendeva superfluo l&#8217;esame dell&#8217;ulteriore motivo di gravame relativo alla esistenza di vecchie tabelle millesimali, che pure era fondato.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di Appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione i condomini G. e la LANCASTER, che risulta articolato su un unico motivo, seppure sviluppato su un duplice profilo, al quale ha resistito il Condominio con controricorso. Alla pubblica udienza del 14.7.2011 il collegio disponeva l&#8217;acquisizione della delibera condominiale di autorizzazione dell&#8217;Amministratore a stare in giudizio, regolarmente prodotta in data 25.11.2011.</p>
<p>I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell&#8217;art. 1136 c.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla determinazione della corte di merito di non necessità di preesistenti e valide tabelle millesimali per la ripartizione delle spese inerenti le cose comuni dal momento che proprio la inesistenza delle tabelle millesimali aveva comportato l&#8217;impossibilità per il singolo condomino di accertare in concreto l&#8217;effettivo rispetto della proporzione tra quota di spesa e quota di proprietà esclusiva.</p>
<p>Il mezzo censura la sentenza laddove aveva disatteso il principio elaborato dalla Suprema Corte la quale, pur ritenendo che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio esiste prima e indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, ha statuito la necessità di verificare anche a posteriori e in giudizio se siano state raggiunte le maggioranze richieste. Con la conseguenza che doveva ritenersi il fondamento della doglianza per mancanza assoluta di prova di una unanime volontà assembleare cui riferire l&#8217;approvazione delle tabelle, con impossibilità per il singolo condomino di accertare il concreto ed effettivo rispetto della proporzione tra quota di spesa e quota di proprietà esclusiva.</p>
<p>Il motivo va disatteso.</p>
<p>La sentenza impugnata è conforme al principio formulato da questa corte, secondo cui il criterio per la identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto fra il valore dell&#8217;intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari e consente sempre di valutare, anche a posteriori, in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell&#8217;assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta, agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell&#8217;assemblea ed in genere la gestione del condominio (v. da ultimo, Cass. 10 febbraio 2009 n. 3245).</p>
<p>I ricorrenti hanno frainteso la portata di tale principio, dovendo qui precisarsi: in primo luogo, che la deliberazione emessa dall&#8217;assemblea condominiale in mancanza di tabelle millesimali non è affetta da alcuna invalidità, non essendovi alcuna violazione di legge proprio in considerazione della natura e delle finalità della tabelle millesimali; in secondo luogo, questa corte ha ritenuto, a tutela del condomino che lamenti la invalidità, la possibilità di compiere siffatto accertamento evidentemente quando, in considerazione del principio dispositivo che informa il processo civile e del conseguente principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.), la parte interessata quanto meno alleghi alla stregua di quanto risulti dal verbale di assemblea la mancanza del quorum necessario; soltanto in tal caso, sarà onere del Condominio fornire la relativa prova. Nella specie i ricorrenti, partendo dall&#8217;erroneo presupposto &#8211; ribadito ancora con il ricorso per cassazione &#8211; che causa di invalidità della delibera fosse la mancanza delle tabelle millesimali, non hanno posto a base della domanda la mancanza dei requisiti necessari di validità, sotto il profilo in esame. Per completezza può rilevarsi, inoltre, che poichè la ripartizione d&#8217;una spesa condominiale può essere deliberata anche in mancanza d&#8217;appropriata tabella millesimale, purchè ne rispetto della proporzione tra la quota di essa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente (dato che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione della tabella derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello dell&#8217;intero edificio), il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi.</p>
<p>Orbene, nella specie, la corte di merito ha evidenziato come gli odierni ricorrenti non avessero indicato per quali concreti motivi, con riferimento a violazione di specifici parametri tecnici, la ripartizione di spesa approvata dall&#8217;assemblea fosse lesiva dei loro diritti. La domanda di impugnazione, pertanto, presentandosi generica, non poteva essere accolta.</p>
<p>Tale valutazione in fatto della domanda risulta correttamente e logicamente argomentata, onde sfugge a qualsivoglia sindacato in sede di legittimità.</p>
<p>D&#8217;altro canto, l&#8217;indeterminatezza della questione posta in sede di merito si riverbera anche nella genericità dell&#8217;argomentazione svolta in questa sede.</p>
<p>In conclusione, il ricorso va rigettato.</p>
<p>Le spese processuali seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012.</p>
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