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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; rimborso</title>
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		<title>Cassazione Civile sez. II 27 gennaio 2012 n. 1224</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[spese anticipate]]></category>

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		<description><![CDATA[L'amministratore che anticipi le spese al condominio può pretenderne il rimborso? Se sì a che condizioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">ha pronunciato la seguente:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>SENTENZA</strong></span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">sul ricorso 9856/2006 proposto da:</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">VITA NOVA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARANO FLORANGELA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BERSANI Stefano;</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">- ricorrente -</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">contro</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">V.R.(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell&#8217;avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PROCACCINI Ernesto;</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">- controricorrente -</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">avverso la sentenza n. 312/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2005;</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">udito l&#8217;Avvocato Rita SCOPA con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato PROCACCINI Ernesto, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><strong>Fatto</strong></span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Con atto di citazione notificato il 6-4-2002 la Vita Nova s.r.l. assumeva che con atto per notaio Iaccarino dei 30-6-1994 aveva venduto a V.R. un appartamento sito in (OMISSIS); che nel detto atto la parte acquirente aveva dato mandato alla società venditrice di redigere e depositare il regolamento di condominio con le annesse tabelle millesimali, nonchè ampio mandato per l&#8217;amministrazione condominiale; che in adempimento di tale mandato la venditrice aveva gestito l&#8217;intero fabbricato, provvedendo al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell&#8217;edificio; che il V., per il periodo dal 30-6-1994 al 31-12-2000, era rimasto debitore della somma di Euro 5.992,92. Tanto premesso, l&#8217;attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della predetta somma per oneri condominiali ovvero, in via gradata, a titolo di indebito arricchimento.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Con sentenza del 9-1-2004 il Tribunale di Napoli, ritenuto che nella specie trovavano applicazione le norme sul mandato e non quelle sul condominio, in accoglimento della domanda condannava il V. al pagamento della somma richiesta dall&#8217;attrice, oltre agli interessi moratori dal 7-2-2002.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Avverso tale decisione proponeva appello il V..</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Con sentenza depositata il 7-2-2005 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava improponibile la domanda, per difetto di legittimazione e del diritto azionato. In motivazione, la Corte territoriale rilevava che la società Vita Nova, nella clausola 4 del contratto di compravendita del 30-6-1994, aveva dato atto che l&#8217;unità immobiliare alienata al V. faceva parte di un edificio in condominio; che nella specie, pertanto, trovavano applicazione i principi giuridici dettati in materia di amministrazione condominiale; che in base a tale disciplina la società istante, per poter richiedere il pagamento di contributi o conguagli rispetto agli acconti versati, avrebbe dovuto farsi legittimare dall&#8217;assemblea nella carica di amministratrice, sottoporre all&#8217;approvazione dei condomini-proprietari le tabelle millesimali e il regolamento, e sottoporre all&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea le voci di spesa.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Vita Nova s.r.l., sulla base di un unico motivo.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Il V. resiste con controricorso.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">In prossimità dell&#8217;udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Diritto</strong></span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Con l&#8217;unico motivo la ricorrente, lamentando l&#8217;&#8221;errata individuazione della norma regolatrice della controversia&#8221; e vizi di motivazione, deduce che, data la mancanza di regolari tabelle millesimali, di un valido regolamento e di un legittimo organo gestore delle cose comuni, nella fattispecie in esame non possono trovare applicazione le norme sul condominio. Fa presente che la clausola contenuta nel contratto di vendita prevedeva il conferimento di un incarico per la &#8220;redazione ed il deposito del regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali&#8221;, senza il quale non si sarebbe potuto amministrare il condominio per il tempo necessario alla sua costituzione. Sostiene che tale incarico va inquadrato nella disciplina del mandato, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 1720 c.c., in forza del quale al mandatario vanno rimborsate le anticipazioni fatte per l&#8217;adempimento dell&#8217;incarico al medesimo conferito.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Il motivo è infondato.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Secondo il costante orientamento di questa Corte, il condominio negli edifici viene ad esistenza per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali, a prescindere dalla approvazione di un regolamento di condominio e dalla completezza e validità dello stesso (Cass. 4-6-2008 n. 14813;</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">v. anche Cass. 18-1-1982 n. 319; Cass. 22-6-1982 n. 3787). Il semplice frazionamento della proprietà di un edificio per effetto del trasferimento delle singole unità immobiliari a soggetti diversi, pertanto, comporta il sorgere di uno stato di condominio.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tanto è sufficiente ai fini dell&#8217;applicazione delle apposite disposizioni di legge (artt. 1100-1139 c.c.), non richiedendosi preliminarmente la formazione del regolamento condominiale nè l&#8217;approvazione delle tabelle millesimali.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Ne discende l&#8217;infondatezza dell&#8217;assunto della ricorrente, secondo cui, nella specie, il condominio sarebbe venuto ad esistenza solo a seguito della formazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali, con conseguente applicabilità fino a tale momento delle norme sul mandato. Al contrario, avendo insindacabilmente accertato che l&#8217;unità immobiliare alienata al V. faceva parte di un edificio condominiale, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto operanti le norme sul condominio e rilevato che l&#8217;attrice, per ottenere conguagli e rimborsi per le anticipazioni sostenute per l&#8217;amministrazione del fabbricato, avrebbe dovuto in primo luogo farsi legittimare dall&#8217;assemblea nella carica di amministratrice, in secondo luogo sottoporre all&#8217;approvazione dei condomini il regolamento e le tabelle millesimali, e infine far approvare dall&#8217;assemblea le voci di spesa. In assenza di una deliberazione dell&#8217;assemblea, infatti, nemmeno l&#8217;amministratore può pretendere il rimborso delle spese da esso sostenute, in quanto il principio posto dall&#8217;art. 1720 c.c. (secondo il quale il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell&#8217;amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell&#8217;assemblea (cfr. Cass. 27-6-2011 n. 14197).</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>P.Q.M.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2011.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012.</span></p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 settembre 2012 n. 16128</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

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		<description><![CDATA[In quali casi la spesa sostenuta dai partecipanti di un condominio minimo è rimborsabile dagli altri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GAMBARO NICOLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.C.A., P.C.E.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 15347-2006 proposto da:</p>
<p>P.C.E., P.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNINI LUCIANO, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. SERRAO Giulia;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 518/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi e compensa le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1) La controversia è nata da contrapposte coeve citazioni del gennaio 1991 dinanzi al tribunale di Lamezia Terme.</p>
<p>Con la prima M.F. chiedeva a P.C.A. e a P.C.E., il rimborso di spese effettuate per la riparazione del tetto di un vecchio fabbricato sito in (OMISSIS).</p>
<p>Con la seconda i P. chiedevano la demolizione di finestre e scarichi che il M. aveva realizzato con un&#8217;abusiva sopraelevazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il tribunale di Lamezia Terme respingeva la domanda di rimborso e accoglieva quella dei P., condannando M. alla demolizione della sopraelevazione eseguita sull&#8217;edificio e al risarcimento di danni quantificati in 8.000,00 Euro.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Catanzaro con sentenza 8 giugno 2005 negava il diritto dell&#8217;appellante al rimorso delle spese; escludeva l&#8217;obbligo di risarcimento danni a suo carico; rigettava l&#8217;appello incidentale P. relativo a demolizione di tutte le altre opere abusivamente create.</p>
<p>M.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile 2006.</p>
<p>I P. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.</p>
<p>Il 17 gennaio 2012 la causa è stata rinviata per mancata presentazione dell&#8217;istanza prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>2) Il ricorso principale e quello incidentale, registrati con numeri diversi, devono essere trattati unitariamente. Venendo in esame una sentenza depositata ante marzo 2006 non è applicabile l&#8217;art. 366 bis c.p.c..</p>
<p>Il primo motivo di ricorso concerne l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 o dell&#8217;art. 1134 c.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese sostenute dal F. per le riparazioni del tetto dello stabile, composto da due porzioni, di cui la seconda in proprietà comune dei convenuti.</p>
<p>La domanda è stata respinta sul rilievo che le spese non erano state oggetto di preventivo accordo.</p>
<p>Invano il ricorso e la memoria invocano precedenti giurisprudenziali che erroneamente ritengono favorevoli al ricorrente.</p>
<p>Va premesso che in appello questi ha sostenuto che si versa in ipotesi di comunione e ha chiesto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 c.c..</p>
<p>Secondo Cass. SU 2046/06, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità&#8217; finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.</p>
<p>Ne discende che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e1 rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ.(Così anche Cass. 21015/11).</p>
<p>Ora, quanto alla sussistenza del requisito dell&#8217;urgenza il ricorso è quanto mai generico e si risolve nella inammissibile richiesta di un nuovo giudizio di merito, atteso che si limita ad affermare che ne è stata data prova &#8220;con le testimonianze addotte&#8221;, senza neppure accennare al contenuto delle risultanze.</p>
<p>3) Il secondo motivo si riferisce alle opere di sopraelevazione. Esso attacca la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l&#8217;opera era rilevabile sia grazie alla misurazione esterna, non considerata dall&#8217;appellante, sia dalla documentazione fotografica, che consente di constatare un incremento di altezza dei muri esterni e delle &#8220;quinte&#8221; e la sovrapposizione di mattoni alla preesistente muratura.</p>
<p>Il ricorso non offre argomenti decisivi idonei a confutare questa ricostruzione, giacchè si limita a formulare delle ipotesi alternative che giustificherebbero l&#8217;avvenuta creazione grazie alla sopraelevazione di un nuovo piano abitabile, quali la posa in opera dei mattoni nuovi in luogo di muratura precedentemente demolita o la modifica delle quote dei piani sottostanti. Trattasi di rilievi privi di valore in sede di legittimità, ove il vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto va ancorato a risultanze processuali già acquisite e di portata probatoria tale da essere decisive, cioè idonee a rendere illogica o manifestamente insufficiente la motivazione, il che non può dirsi in caso di mere illazioni non riscontrate documentalmente in atti.</p>
<p>3.1) Anche il profilo che lamenta la indeterminatezza della condanna alla demolizione della sopraelevazione va respinto, a causa della genericità della doglianza, che non indica quali norme siano state violate e si limita a manifestare sgomento per il fatto che dovrà essere il giudice dell&#8217;esecuzione a governare l&#8217;ordine impartito in proposito dal tribunale e confermato dalla Corte d&#8217;appello.</p>
<p>Di per sè ciò non costituisce motivo di illegittimità della pronuncia, che regge anche alla reiterazione della doglianza formulata in uno dei profili del terzo motivo.</p>
<p>4) Va disatteso anche il profilo di doglianza di cui al profilo B1) del secondo motivo, che lamenta che sia stata ordinata la demolizione per una violazione solo formale della &#8220;legge sismica&#8221;, senza aggravamento delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, rinforzato da un cordolo in cemento armato di nuova realizzazione. Anche in questo caso viene valorizzato un elemento di fatto (la realizzazione del cordolo) che non emerge dalla sentenza impugnata e che è sommariamente riferito richiamando le consulenze in atti. Esso non è comunque utilizzabile, perchè il ricorso, omettendo di riportare le considerazioni di consulenza d&#8217;ufficio che hanno sorretto la sentenza, impedisce a questo Corte di valutare la decisività della risultanza. Giova infatti notare che il giudice di appello ha comunque ravvisato una violazione &#8220;della normativa antisismica&#8221;, il che implica una presunzione di pericolosità, che giustifica la demolizione ex art. 1127 c.c.(Cass. 3196/08). Va peraltro aggiunto che la decisività della doglianza è esclusa comunque dalla circostanza che la demolizione è stata ordinata anche in relazione alla lesione del decoro architettonico perpetrata con le medesime opere.</p>
<p>5) Di questo aspetto si occupa il terzo motivo di ricorso, che invano chiede alla Corte di legittimità di negare la tutela del decoro architettonico accordata dai giudici di merito, perchè &#8220;la demolizione della parte sopraelevata&#8221; non rimuoverebbe il pregiudizio al decoro dell&#8217;edificio.</p>
<p>Trattasi di valutazione di merito (Cass. 6611/82)in cui questa Corte non può avventurarsi.</p>
<p>Non ha pregio giuridico, in questa sede, neppure la doglianza mossa affermando che i resistenti avrebbero in altre occasioni &#8220;operato in spregio&#8221; al decoro architettonico del fabbricato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata non emerge che queste opere vi siano state o comunque che abbiano reso irrilevante la modifica eseguita dal ricorrente, ditalchè la Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di appello nel valutare la lesione.</p>
<p>6) Va invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione degli artt. 871 e 872 c.c., L. n. 74 del 1974, art. 17 e vizi di motivazione con riferimento al diniego di risarcimento del danno conseguente alle opere di cui è stata ordinata la demolizione.</p>
<p>Detto risarcimento, osserva il ricorso, era stato accordato invece dal primo giudice in relazione all&#8217;inosservanza della normativa antisismica, al pregiudizio dell&#8217;aspetto architettonico del fabbricato e all&#8217;occupazione dell&#8217;area comune soprastante l&#8217;ultimo piano.</p>
<p>La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la esistenza di danni strutturali all&#8217;edificio conseguenti alla demolizione e ricostruzione del tetto, facendo riferimento alla consulenza e alle fessurazioni preesistente. Per questa parte la statuizione è da confermare.</p>
<p>Essa è invece errata e carente di motivazione quanto alle conseguenze dannose della abusività delle opere di sopraelevazione non autorizzate dai comproprietari e alla lesione del decoro architettonico.</p>
<p>La giustificazione offerta dai giudici di merito risiede nella considerazione che le conseguenze dannose di ciò vengono meno on &#8220;la disposta demolizione del tetto&#8221;.</p>
<p>Essa è idonea a escludere un danno permanente, successivo all&#8217;epoca di ripristino dei luoghi.</p>
<p>La sentenza resa nega però, senza motivazione, risalto alla condizione di illegittimità in cui l&#8217;immobile è venuto a trovarsi per tutto il periodo intercorso dalla esecuzione della sopraelevazione fino alla futura rimozione delle opere lesive &#8211; sia in offesa decoro architettonico, sia &#8211; a parte il rifacimento del tetto &#8211; per contrasto con le prescrizioni antisismiche. Il giudice di rinvio dovrà pertanto esaminare almeno sotto questo profilo temporale la pretesa risarcitoria fatta valere dai ricorrenti incidentali.</p>
<p>Con un ultimo profilo di doglianza (punto 3) il ricorso incidentale, oltre a lamentare che sia stato negato il risarcimento dei danni quanto alla alterazione estetica e all&#8217;equilibrio statico (pag. 18), si duole che non sia stata ordinata la rimozione del transito di acque nere incanalate da controparte nei pluviali.</p>
<p>Questo secondo profilo di doglianza va respinto.</p>
<p>E&#8217; infatti incensurabile la considerazione del giudice di merito secondo il quale la complessiva situazione di irregolarità (riferimento che attesta come la Corte di appello abbia ben tenuto presenti le considerazioni di consulenza valorizzate dai ricorrenti incidentali) preesistente e la circostanza che il pluviale fosse già gravato di acque nere degli appellati escludono che l&#8217;opera sia fonte di pregiudizio apprezzabile il nuovo carico arrecato dal M..</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale;</p>
<p>l&#8217;accoglimento del primo profilo del ricorso incidentale e il rigetto del secondo.</p>
<p>La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione al motivo accolto e la liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso principale M..</p>
<p>Accoglie il primo profilo del ricorso incidentale; rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 novembre 2012 n. 19749</title>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:19:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[Vizi della Cosa Locata]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong> SEZIONE TERZA CIVILE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 568/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 7/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/01/2007 R.G.N. 929/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8221; o rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il 24 giugno 2004 il Tribunale di Castrovillari accoglieva la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), onde ottenere il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell&#8217;immobile a lui locato, per quote condominiali, tassa annuale di locazione, oltre interessi legali e spese, rigettando la opposizione dello (OMISSIS).</p>
<p>Su gravame dello (OMISSIS) il 30 gennaio 2007 la Corte di appello di Catanzaro ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato lo (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) al pagamento di euro 6.480, 39 oltre interessi dalla data della domanda avanzata in primo grado e confermato la condanna alle spese di primo grado e condannato lo (OMISSIS) alle spese per il secondo grado.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo (OMISSIS), affidandosi a due motivi, corredati dei prescritti quesiti.</p>
<p>Resiste con controricorso la (OMISSIS).</p>
<p>Le parti hanno depositato rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">1.-Con il primo motivo (violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 79, nella parte in cui si e&#8217; ritenuto da parte del giudice dell&#8217;appello la validita&#8217; dell&#8217;articolo 10 del contratto di locazione del 1987 ) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto quella clausola valida, mentre essa andava considerata nulla perche&#8217; contraria alla normativa concernente il c.d. equo canone.</p>
<p>La censura e&#8217; inammissibile per le seguenti considerazioni.</p>
<p>Va detto che essa non e&#8217; inammissibile perche&#8217;, come deduce la resistente, di essa non si e&#8217; mai trattato nelle pregresse fasi di merito, essendo la nullita&#8217; rilevabile di ufficio ex articolo 1421 c.c., ma perche&#8217;, pur essendo nulla, per come si evince da Cass. n. 11703/02 &#8211; ed in tal senso va corretta la decisione impugnata che la qualifica, assieme alle altre come particolarmente gravosa (p. 7 sentenza impugnata) &#8211; e, quindi, rilevabile di ufficio dal giudice alla stregua dell&#8217;articolo 1421 c.c., e&#8217;, altresi&#8217;, indubbio che il rilievo officioso da parte del giudice anche di cassazione di una nullita&#8217; ex articolo 1421 c.c., non si applica, come nella specie, allorquando per l&#8217;accertamento di tale nullita&#8217; sono necessaria specifiche indagini di fatto (gia&#8217; in tal senso Cass. n. 5825/67), senza trascurare, inoltre, che nelle fasi di merito, malgrado la sua esistenza, non ci si era riferito ad opere di straordinaria amministrazione.</p>
<p>2.-Con il secondo motivo (motivazione insufficiente sulla necessita&#8217; degli interventi manutentivi &#8211; p.6 ricorso-; non e&#8217; stata affrontata la questione della congruita&#8217; dei prezzi per l&#8217;acquisto dei materiali) il ricorrente censura la sentenza impugnata nel senso che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto anche dei rilievi tecnici fatti ed egli non sarebbe stato messo in condizione di poter realizzare con impresa di propria fiducia i lavori di manutenzione straordinaria (p. 10 ricorso).</p>
<p>Osserva il Collegio che a ben leggere la complessa censura, essa sembra mancare del necessario momento di sintesi e, comunque si concreta in censure in fatto e che non corrispondono alla motivazione della impugnata sentenza.</p>
<p>Di vero, il giudice dell&#8217;appello si e&#8217; fatto carico di valutare la relazione del tecnico di parte ed ha privilegiato quella predisposta per conto della locatrice, della quale elenca gli specifici rilievi sui danni subiti, per concludere che mentre lo (OMISSIS) non ha adeguatamente provato le sue asserzioni, la locatrice, anche attraverso i testi escussi, ha assolto al suo onere probatorio, anche alla luce della valutazione delle deposizioni testimoniali di entrambe le parti (p. 10-16 sentenza impugnata).</p>
<p>Ed, inoltre, la questione della congruita&#8217; dei prezzi, di cui tratta il motivo, e&#8217; stata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risolta dal giudice dell&#8217;appello con una duplice ratio decidendi:</p>
<p>a) con la puntuale precisazione che &#8220;in primo grado non e&#8217; mai stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla debenza di tali importi&#8221;, ossia degli importi richiesti dalla locatrice; b) in ogni caso la parte appellata ha prodotto la documentazione richiesta con l&#8217; ordinanza collegiale (p. 16 sentenza impugnata). Infine, per quanto concerne la richiesta di restituzione di quanto ottenuto ed incassato dalla locatrice, la stessa e&#8217; inammissibile in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per spese oltre accessori come per legge.</p>
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