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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; rimborso spese</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 03 aprile 2012 n. 5288</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[autorità giudiziaria]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se un condominio di due partecipanti non approva il bilancio? Gli acconti dati per le spese possono essere approvazioni implicite?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.M.L. (OMISSIS), in proprio e quale socio e legale rappresentante della Immobiliare Hermes ss. (in proprio e quale successore dei sigg.ri M.M.L. e R.F.), sia nella qualità di procuratore generale di B.M.T. quale socio e legale rappresentante della Immobiliare Hermes s.s. (in proprio e quale successore dei sigg.ri M.M.L. E Ro.Fi.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato MASCI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato AMOSSO MARCO giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIORE MAURO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CARPENEDO GERMANO giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 668/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO del 26/11/09, depositata il 05/05/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l&#8217;esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;Osserva in fatto:</p>
<p>Con citazione del 4/12/2002 B.M.L., M.M. L., Ro.Fi. e B.M.T. quali soci e legali rappresentanti della Immobiliare Hermes s.s. esponevano che P.L., proprietario di una delle unità immobiliari delle quali era formato il condominio (OMISSIS), era stato informato in ordine alla ripartizione delle spese condominiali correnti e alla deliberazione delle spese eventuali, ma non vi aveva provveduto e che pertanto la società, proprietaria delle restanti unità immobiliari del condominio, aveva anticipato le suddette spese.</p>
<p>Tanto premesso, chiedevano la condanna del P. al pagamento di Euro 7.806,02 quale residuo spese condominali ancora dovuto per le annualità scadute e al pagamento di Euro 1.715,50 per l&#8217;annualità in corso.</p>
<p>Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di non avere mai ricevuto copia delle deliberazioni condominiali, nè avvisi di convocazione ad assemblee condominiali, nè comunicazioni preventive in ordine alle spese, ma solo prospetti delle spese, senza le relative pezze giustificative pur richieste.</p>
<p>Dal ricorso per Cassazione emerge inoltre gli attori con memoria autorizzata ex art. 170 c.p.c., in primo grado, avevano proposto domanda subordinata ex art. 2041 c.c. diretta ad ottenere l&#8217;indennizzo corrispondente alla perdita subita pagando le spese di competenza del convenuto.</p>
<p>Il Tribunale di Biella con sentenza del 21/7/2005 accoglieva la domanda attrice.</p>
<p>P.L. proponeva appello deducendo che non era mai stata adottata alcuna deliberazione di approvazione di preventivo o rendiconto e che mai gli era stato consentito di esaminare i documenti giustificativi delle spese.</p>
<p>Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e in via subordinata l&#8217;accoglimento della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.</p>
<p>La Corte di appello di Torino con sentenza del 5/5/2010 rigettava le domande attrici e dichiarava inammissibile la domanda per l&#8217;indennizzo da ingiustificato arricchimento rilevando che: le regole civilistiche in materia di condominio devono trovare applicazione anche nel condominio composto, come nella specie, da due soli condomini;</p>
<p>che nulla era dovuto a titolo di spese condominali agli attori perchè non era mai stata deliberata l&#8217;approvazione e la ripartizione delle spese, non potendo essere reputata equipollente alla delibera assembleare la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunicava all&#8217;altro condomino la ripartizione delle spese;</p>
<p>che la domanda di ingiustificato arricchimento era inammissibile in quanto formulata per la prima volta in grado di appello.</p>
<p>B.M.L. in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe propone ricorso fondato su tre motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso P.L..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Osserva in diritto:</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 1136 e 1137 c.c. assumendosi che il giudice di appello, violando le suddette norme, avrebbe ritenuto che nel condominio formato da due soli partecipanti la delibera di approvazione e riparto spese del condomino di maggioranza senza l&#8217;osservanza del procedimento di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale sarebbe inesistente, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta semplicemente annullabile ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2; pertanto la domanda attrice doveva essere accolta non essendo stata fatta valere l&#8217;annullabilità.</p>
<p>2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione perchè il giudice di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che il condomino di maggioranza aveva reso edotto il P. delle sue decisioni in punto spese e il P. aveva versato acconti; se questo elemento fosse stato valutato la Corte di Appello avrebbe dovuto trarre la conclusione che le delibero erano state adottate e comunicate.</p>
<p>3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono una unitaria censura volta a sostenere la tesi per la quale la delibera condominiale che la Corte territoriale ha ritenuto inesistente sarebbe stata adottata e comunicata al P., ancorchè affetta da un vizio del procedimento (mancata comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione) non produttivo di nullità o inesistenza, ma solo di annullabilità, nella specie non azionata dal convenuto.</p>
<p>4. I due motivi sono manifestamente infondati:non sussiste il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha motivato rilevando che la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all&#8217;altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare. La motivazione, quindi, sussiste e non è nè illogica nè contraddittoria, nè insufficiente, posto che la comunicazione di un riparto non può sostituire l&#8217;atto presupposto, ossia la delibera di approvazione che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini posto che la disposizione dell&#8217;art. 1136 c.c.(che regola la costituzione e la validità dell&#8217;assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: se non si raggiunge l&#8217;unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all&#8217;autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. (cfr.</p>
<p>Cass. S.U. 2046/2006); nè il pagamento di acconti può costituire prova di una delibera inesistente. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, non si configura un vizio del procedimento collegiale e relativo alla mancata convocazione del condomino, ma si realizza la radicale inesistenza di qualsivoglia delibera e per tale motivo di ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata&#8230;&#8221;.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343, 170, 180 e 183 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 C.P.C., n. 3;</p>
<p>sostiene che il giudice di appello avrebbe ritenuto inammissibile la domanda subordinata di pagamento di indennizzo per ingiustificato pagamento perchè proposta per la prima volta in appello, mentre la domanda era ammissibile in quanto proposta in primo grado con la memoria ex art. 170 c.p.c..</p>
<p>Il giudice relatore, che in ordine al terzo motivo ha ipotizzato che fosse stato denunciato un vizio revocazione, ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.</p>
<p>Considerato che il ricorso è stato fissato per l&#8217;esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..</p>
<p>Vista la memoria illustrativa della ricorrente;</p>
<p>Considerato:</p>
<p>- che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore con le precisazioni e integrazioni che seguono;</p>
<p>- che, infatti, quanto al terzo motivo di ricorso (relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento), è preliminare osservare che, la declaratoria di inammissibilità, pronunciata in appello, è corretta, anche se per diversa motivazione; infatti, la domanda ex art. 2041 c.c., introdotta dall&#8217;attore in primo grado all&#8217;udienza ex art. 183 c.p.c. (anche nel testo anteriore alla novella del 2005) era comunque inammissibile trattandosi di domanda nuova rispetto alla domanda con la quale l&#8217;attore chiedeva il pagamento delle spese condominiali; la novità della seconda domanda risulta evidente sol che si consideri che l&#8217;attore con tale domanda non solo chiedeva un bene giuridico diverso (indennizzo, anzichè il pagamento delle spese indicate in riparto), così mutando l&#8217;originano &#8220;petitum&#8221;, ma, soprattutto, introduceva nel processo gli elementi costitutivi di nuova situazione giuridica costituiti dal proprio impoverimento e dall&#8217;altrui locupletazione (in tal senso v. ex multis Cass. 27/9/1997 n. 9507; Cass. S.U. 22/5/1996 n. 4712 con riferimento alla domanda di indennizzo per arricchimento rispetto alla domanda di adempimento contrattuale);</p>
<p>- che la memoria illustrativa della ricorrente non apporta elementi atti ad inficiare la fondatezza delle argomentazioni e delle conclusioni di merito della relazione in ordine ai primi due motivi di ricorso e quanto al terzo motivo resta pregiudiziale la rilevata inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento;</p>
<p>- che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente P.L. le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 1.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 2 febbraio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 10 agosto 2009 n. 18192</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Validità della Delibera]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese non autorizzate]]></category>
		<category><![CDATA[validità delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente - Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere - Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Avv. F.A., rappresentata e difesa da se medesima a norma dell&#8217;art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliata nello studio dell&#8217;Avv. Giovanna Sebastio in Roma, via Germanico, n. 109;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, rappresentato e difeso, in forza di</p>
<p>procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. CIRLA Augusto, elettivamente domiciliato presso lo studio Sinacta &#8211; avvocati e commercialisti associati in Roma &#8211; via Monte Zebio, n. 1;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>P.C., C.U., D.N.A., D.N. D. e D.N.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. F.A., elettivamente domiciliati nello studio dell&#8217;Avv. Giovanna Sebastio in Roma, via Germanico, n. 109;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. Augusto Cirla,</p>
<p>elettivamente domiciliato presso lo studio Sinacta &#8211; avvocati e commercialisti associati in Roma &#8211; via Monte Zebio, n. 1;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano depositata il 14 febbraio 2007.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2001, i condomini F.A., P.C., C.U., D.N. A., D.N.D. e D.N.G. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di nullità o l&#8217;annullamento della Delib. assemblea condomini 9 marzo 2001, recante l&#8217;approvazione del consuntivo delle spese di gestione dell&#8217;esercizio 1 gennaio -  31 dicembre 2000 e del relativo piano di ripartizione, per i seguenti motivi: 1) nel verbale dell&#8217;assemblea in questione non erano indicati i nominativi dei condomini che avevano votato a favore della deliberazione impugnata, con i relativi millesimi; 2) la deliberazione medesima in effetti aveva riportato voti favorevoli inferiori al minimo di legge, considerato che nella asserita maggioranza di 357,55 millesimi erano stati conteggiati illegittimamente quelli spettanti a 25 condomini che avevano delegato l&#8217;amministratore, anch&#8217;egli condomino, il cui operato era in discussione; inoltre, era stata considerata come votante a favore la condomina Ci.Ba. quale delegante al condomino Ca., mentre la stessa aveva conferito la delega all&#8217;attrice F., la quale aveva espresso voto contrario; 3) erano state approvate spese di acquisto e fiori e arbusti per il giardino condominiale per L. 13.000.000 non autorizzate e senza la maggioranza richiesta dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 5, trattandosi di spese voluttuarie e gravose.</p>
<p>Il Condominio si costituiva e chiedeva il rigetto della proposta impugnazione.</p>
<p>Il Tribunale, con sentenza in data 12 marzo 2004, rigettò le domande, rilevando: che il verbale assembleare conteneva indicazioni sufficienti &#8211; condomini partecipanti (in proprio o per delega) all&#8217;assemblea con relativi millesimi e condomini che avevano espresso voto contrario &#8211; per accertare con sicurezza con quale maggioranza la deliberazione attinente al consuntivo era stata approvata; che correttamente erano stati conteggiati ai fini della determinazione della maggioranza i voti espressi per delega dal condomino amministratore, mentre il voto espresso per sè dal medesimo e quello erroneamente considerato a favore della condomina Ci. non erano determinanti; che l&#8217;assemblea dei condomini aveva il potere di approvare spese &#8211; quali quelle di giardinaggio contestate &#8211; non preventivamente autorizzate; che tali spese, tenuto conto dell&#8217;importo globale del consuntivo (L. 851.000.000) e del valore e dell&#8217;importanza dell&#8217;edificio, non potevano reputarsi gravose; che i motivi d&#8217;impugnazione dedotti dagli attori in relazione alle voci attinenti a spese di cui l&#8217;amministratore aveva chiesto il rimborso ed a varie irregolarità di redazione del verbale erano infondati.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 febbraio 2007 la Corte d&#8217;appello di Milano ha dichiarato inammissibili le domande proposte da F.A., P. C., C.U., D.N.A., D.N.D. e D.N.G. per la prima volta in secondo grado, ha respinto il gravame proposto dai suddetti ed ha condannato gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado.</p>
<p>2.1. &#8211; A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p>tutte le domande degli appellanti diverse da quelle (alternative) di accertamento della nullità o di annullamento della Delib. 9 marzo 2001 di approvazione del rendiconto dell&#8217;esercizio 2000 &#8211; le uniche proposte in primo grado &#8211; sono inammissibili ai sensi dell&#8217;art. 345 cod. poc. civ.; il motivo d&#8217;impugnazione contro detta deliberazione con il quale si deduce l&#8217;eccesso di potere dell&#8217;assemblea, che ne comporterebbe, se fondato, (non la nullità, ma) l&#8217;annullamento, per avere questa approvato spese &#8211; telefoniche e informatiche &#8211; asseritamente estranee alla gestione condominiale, è tardivo e quindi inammissibile, perchè introdotto nel giudizio di primo grado nella memoria in data 29 marzo 2002, oltre il termine di decadenza di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ., comma 3; trattasi, comunque, di spese di importo modesto e la contestazione degli appellanti è sfornita di prova; il verbale assembleare in questione, contenente l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con l&#8217;indicazione dei rispettivi millesimi, e l&#8217;indicazione di tutti i condomini votanti contro la deliberazione di approvazione del condominio, consente di stabilire con sicurezza, per differenza, quali condomini hanno espresso voto favorevole e quindi di verificare se la deliberazione stessa &#8211; come in effetti è avvenuto &#8211; abbia riportato il numero di voti minimo richiesto dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 3, applicabile nella specie trattandosi di assemblea di seconda convocazione;</p>
<p>il conflitto potenziale di interessi tra L.G., condomino rivestente la carica di amministratore e quindi autore del rendiconto contestato, e l&#8217;ente condominiale, relativamente all&#8217;approvazione del rendiconto medesimo, era palese ai numerosi condomini che hanno delegato il predetto a partecipare in loro nome e conto alla riunione assembleare; e poichè gli stessi hanno ricevuto preventivamente, al pari di tutti gli altri condomini, copia del consuntivo in questione, deve reputarsi che in concreto essi lo abbiano condiviso e ritenuto conforme agli interessi non soltanto loro esclusivi, ma anche della collettività condominiale, come confermato dalle attestazioni in atti; i soli voti erroneamente computati in favore della deliberazione in oggetti sono stati quelli del L. in proprio, in conflitto di interessi, e della condomina Ci., che sono però irrilevanti ai fini della validità della deliberazione; le spese attinenti al giardino, per L. 13.000.000, sono state legittimamente approvate dall&#8217;assemblea, unitamente a tutte le altre voci del rendiconto dell&#8217;esercizio 2000, con la maggioranza richiesta dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 3, trattandosi di spese di gestione non gravose nè &#8220;cospicue&#8221;, non importa se di carattere ordinario o straordinario, del giardino comune, non richiedenti la speciale maggioranza prescritta per le innovazioni, a nulla rilevando, inoltre, che esse non fossero state preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello F. A., da un lato, e P.C., C.U., D.N. A., D.N.D. e D.N.G., dall&#8217;altro, hanno proposto separati ricorsi, con atti notificati, rispettivamente, il 14 marzo ed il 10 maggio 2007, sulla base, ciascuno, di quattro motivi, di analogo tenore.</p>
<p>Ad entrambi i ricorsi, ha resistito, con controricorso, il Condominio.</p>
<p>L&#8217;Avv. F. ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, il ricorso principale (Avv. F.) ed il ricorso incidentale ( P. ed altri) devono essere riuniti, a norma dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Sempre in via preliminare, deve respingersi la deduzione formulata dalla ricorrente principale con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che ha chiesto prendersi atto del sopravvenuto giudicato esterno rappresentato da due sentenze (del Tribunale di Milano, la n. 9818 del 14 agosto 2007, e della Corte d&#8217;appello di Milano, la n. 1144 del 23 aprile 2008) con cui, su ricorso dell&#8217;Avv. F., sono state annullate, per violazione dell&#8217;art. 1136 cod. civ., deliberazioni assunte dall&#8217;assemblea del medesimo Condominio.</p>
<p>Dette sentenze, invero, non hanno riferimento al medesimo rapporto giuridico che viene in rilievo nell&#8217;attuale controversia, perchè riguardano o diverse delibere assembleari (quelle assunte nelle sedute del 28 marzo 2003, del 1 aprile 2004, del 3 marzo 2000 e del 14 aprile 2002) o la stessa delibera assembleare di cui qui si discute (quella del 9 marzo 2001), ma impugnata (e dichiarata nulla) per motivi diversi da quelli all&#8217;esame del presente giudizio (vale a dire, per avere approvato e ripartito tra i condomini, nel consuntivo per l&#8217;anno 2000, spese concernenti le mance elargite a terzi, le corone funerarie in suffragio dei condomini defunti e gli oneri accessori di un condomino moroso).</p>
<p>3. &#8211; Passando allo scrutinio del primo motivo del ricorso Avv. F. e del secondo motivo del ricorso P. ed altri &#8211; riferiti alla statuizione con cui è stato dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione contro la deliberazione dell&#8217;assemblea, per avere questa approvato spese, telefoniche ed informatiche, estranee alla gestione condominiale -, con essi si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e artt. 1137 e 1421 cod. civ.. Si pone il quesito se possa ritenersi conforme all&#8217;art. 112 cod. proc. civ. ritenere tardiva la domanda di annullamento/nullità di una delibera assembleare (per asserito verificarsi della decadenza di cui all&#8217;art. 1137 c.c., comma 3) con la quale, sin dall&#8217;atto di citazione, venga denunciata l&#8217;illegittimità della ratifica a consuntivo di spese estranee alla gestione della cosa comune e sulla quale, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto prenda specifica posizione producendo documentazione a supporto; se le spese estranee alla gestione comune, ratificate a consuntivo, non diano semmai luogo ad una ipotesi di nullità della delibera ex art. 1421 cod. civ., rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e perciò svincolata dal termine di decadenza di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ., comma 3.</p>
<p>3.1. &#8211; L&#8217;uno e l&#8217;altro motivo &#8211; da esaminare congiuntamente, stante l&#8217;identico tenore &#8211; sono fondati, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>Il principio di diritto da cui occorre muovere &#8211; e che la Corte di merito ha disatteso &#8211; è che deve considerarsi nulla, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell&#8217;assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l&#8217;importo della stessa sia modesto in rapporto all&#8217;elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto (cfr. Cass., Sez. 2, 11 dicembre 1992, n. 13111, e Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806).</p>
<p>Nella specie, tra l&#8217;altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, gli attori, sin dall&#8217;atto di citazione, hanno indicato, tra le ragioni di nullità della delibera, il fatto che questa avesse addebitato ai condomini le spese del telefono privato dell&#8217;amministratore nonchè le spese di una licenza di software acquistata in proprio dall&#8217;amministratore.</p>
<p>Inoltre, la motivazione con cui la Corte territoriale ha comunque, e ad abundantiam, respinto nel merito la domanda (l&#8217;essere la contestazione &#8220;sfornita di prova&#8221;), è apodittica e non consente di ripercorrere e di controllare l&#8217;iter decisionale seguito dal giudice del merito, tanto più alla luce del fatto che è stata prodotta in giudizio la fattura, proveniente da un soggetto &#8211; la moglie dell&#8217;amministratore &#8211; non risultante tra i fornitori del condominio, genericamente addebitante al condominio la relativa spesa, senza idonee pezze giustificative.</p>
<p>4. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale (violazione o falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ. e vizio di motivazione) pongono il seguente quesito di diritto: se sia conforme agli artt. 1136 e 1137 cod. civ. ritenere che, in caso di omessa indicazione nel verbale, oltre che del numero complessivo dei partecipanti al condominio, anche dell&#8217;indicazione nominatisi dei condomini che hanno votato a favore dell&#8217;approvazione del consuntivo, in un&#8217;assemblea non totalitaria, e quindi nell&#8217;impossibilità addirittura di riscontrare la presenza del numero legale, una delibera possa considerarsi validamente adottata per differenza, basandosi sulla sola indicazione dei condomini presenti in assemblea che hanno votato contro o che si sono astenuti.</p>
<p>4.1. &#8211; Nello scrutinio di tali motivi, non può trovare ingresso in questa sede la censura con cui si denuncia che il verbale dell&#8217;assemblea condominiale difetterebbe della indicazione, altresì, del numero complessivo dei partecipanti al condominio.</p>
<p>Sotto questo aspetto, infatti, la doglianza è nuova. Risulta dallo stesso svolgimento del processo ricapitolato nella sentenza impugnata e dagli atti di causa (in particolare, dalla citazione introduttiva davanti al Tribunale di Milano) che i ricorrenti hanno agito in giudizio deducendo, quale ragione di nullità del verbale, unicamente il fatto che in esso non sono riprodotti &#8220;i nomi dei partecipanti assenzienti&#8221;, precisandosi che &#8220;dalla omessa indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli (e di quelli contrari) e delle rispettive quote di partecipazione al condominio e dall&#8217;omessa riproduzione di tali elementi nel relativo verbale discende l&#8217;esclusione della validità della delibera assembleare priva di quegli elementi indispensabili ai fini della verifica della legittima approvazione della delibera stessa&#8221;.</p>
<p>Per il resto, i sopra compendiati motivi sono infondati.</p>
<p>L&#8217;art. 1136 cod. civ. dispone, ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, che le deliberazioni delle assemblee dei condomini debbono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell&#8217;edificio e che delle deliberazioni deve redigersi il verbale.</p>
<p>La norma indicata non prevede espressamente che, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, debbono individuarsi, riproducendoli nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali.</p>
<p>Tuttavia l&#8217;individuazione dei partecipanti assenzienti e dissenzienti è certamente essenziale.</p>
<p>Difatti, nelle maggioranze richieste per la validità delle approvazione delle deliberazioni &#8211; come per la validità della costituzione stessa dell&#8217;assemblea &#8211; convergono, oltre all&#8217;elemento personale (i partecipanti al condominio), quello reale (la quota proporzionale dell&#8217;edificio espressa in millesimi che può variare in relazione al valore delle singole unità immobiliari); ed il potere di impugnazione è riservato ai condomini dissenzienti o assenti.</p>
<p>E&#8217; pertanto indispensabile individuare nominatim i condomini assenzienti e dissenzienti al fine della verifica dell&#8217;esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all&#8217;elemento reale. La verifica dell&#8217;esistenza o non del quorum prescritto con riferimento al valore dell&#8217;edificio postula, infatti, l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno approvato la delibera.</p>
<p>Quanto all&#8217;altro profilo, il voto produce effetti rilevanti oltre la deliberazione, essendone consentita l&#8217;impugnazione ai condomini dissenzienti (ed agli assenti, che peraltro già risultano individuati all&#8217;esito delle operazioni preliminari dirette alla verifica della regolare costituzione dell&#8217;assemblea): così che occorre fin dal momento della espressione del voto indicare i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la deliberazione.</p>
<p>Non mancano altre ragioni per le quali si rende necessaria l&#8217;identificazione dei condomini assenzienti e dissenzienti. Viene al riguardo in considerazione l&#8217;innegabile interesse dei partecipanti a valutare l&#8217;esistenza di un eventuale conflitto di interessi, possibile solo con la individuazione della manifestazione del voto, atteso che, mancando questa, non è dato conoscere se i voti, favorevoli o contrari, provengano da differenti valutazioni dell&#8217;interesse comune o da un interesse proprio dei singoli in contrasto con l&#8217;interesse comune.</p>
<p>Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l&#8217;indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione &#8220;l&#8217;assemblea, a maggioranza, ha deliberato&#8221; (Sez. 2, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2, 29 gennaio 1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall&#8217;art. 1136 cod. civ., nè potendo essere attribuita efficacia sanate alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. 2, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806, cit.).</p>
<p>Il caso in esame &#8211; nel quale si controverte, nei limiti in cui i motivi sono scrutinabili nel merito, della legittimità o meno del verbale in cui è omessa l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore dell&#8217;approvazione del consuntivo &#8211; è diverso da quelli alla base dei richiamati precedenti di questa Corte, intervenuti in fattispecie nelle quali il verbale assembleare non conteneva indicazioni sufficienti per verificare la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi minimi prescritti dal citato art. 1136 cod. civ. nè per stabilire chi avesse votato a favore o chi avesse votato contro l&#8217;approvazione della deliberazione.</p>
<p>Difatti, la Corte di merito ha accertato che il verbale dell&#8217;assemblea ordinaria del 9 marzo 2001 del Condominio (OMISSIS), riunita in seconda convocazione per deliberare, tra l&#8217;altro, sull&#8217;esame e sull&#8217;approvazione del consuntivo dell&#8217;anno 2000 e sul relativo riparto, contiene i seguenti dati: l&#8217;elenco dei condomini che hanno rilasciato delega, con l&#8217;indicazione del nome del rappresentante di ciascuno e del valore delle rispettive quote; l&#8217;elenco dei condomini presenti, con i relativi millesimi; l&#8217;elenco nominativo di tutti i condomini che si sono astenuti e di coloro che hanno votato contro l&#8217;approvazione della delibera, con l&#8217;indicazione delle quote rappresentate dal totale sia degli astenuti che dei contrari; l&#8217;indicazione del numero dei condomini favorevoli, con la relativa quota proporzionale dell&#8217;edificio espressa in millesimi.</p>
<p>Tale essendo la situazione di fatto accertata, correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatisi, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonchè di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 cod. civ..</p>
<p>5. &#8211; Il terzo mezzo dell&#8217;uno e dell&#8217;altro ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1136, 1137, 1394, 2373 e 2391 cod. civ., nonchè omessa pronuncia su punto decisivo della controversia.</p>
<p>Per i ricorrenti contrasta con le norme suindicate ritenere che il conflitto di interessi tra deleganti e delegato sia escluso dal semplice fatto che i deleganti, per avere ricevuto preventivamente un generico consuntivo della gestione, abbiano automaticamente condiviso e ritenuto conforme agli interessi non soltanto loro esclusivi, ma anche della collettività condominiale, quanto in tale consuntivo inserito, senza prendere in considerazione se quanto ratificato a consuntivo inerisse o meno alla gestione della cosa comune, ossia senza verificare se la spesa ratificata fosse stata operata nell&#8217;interesse della gestione condominiale.</p>
<p>I ricorrenti in via incidentale, al riguardo, denunciano altresì la violazione dell&#8217;art. 2697 cod. civ., e pongono il quesito se possa considerarsi come prova sulla quale fondare la decisione del giudizio una serie di dichiarazioni redatte al ciclostile, provenienti da soggetti terzi, di cui sia stata contestata in giudizio la effettiva riferibilità e provenienza.</p>
<p>5.1. &#8211; La censura articolata con il terzo mezzo del ricorso principale e del ricorso incidentale è infondata, perchè la Corte d&#8217;appello si è attenuta al principio &#8211; costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 22 luglio 2002, n. 10683; Sez. 2, 25 novembre 2004, n. 22234) &#8211; secondo cui, in caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio, qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorchè si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse &#8211; non personale ma quale componente della collettività &#8211; e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.</p>
<p>Nel caso di specie, la sentenza impugnata, motivando ampiamente al riguardo con argomentazioni prive di mende logiche e giuridiche, ha rilevato che &#8211; in considerazione della natura e dell&#8217;oggetto dell&#8217;ordine del giorno, recante l&#8217;esame e l&#8217;approvazione del consuntivo &#8211; il conflitto potenziale di interessi tra L. G., condomino rivestente la carica di amministratore e quindi di autore del rendiconto contestato, e l&#8217;ente condominiale, relativamente all&#8217;approvazione del rendiconto medesimo, era palese ai numerosi condomini che hanno delegato il predetto a partecipare in loro nome e conto alla riunione assembleare.</p>
<p>Non rileva che, con l&#8217;approvazione del rendiconto, fossero sottoposte alla ratifica dell&#8217;assemblea anche spese, effettuate dall&#8217;amministratore, prive di formale preventiva autorizzazione, perchè la Corte d&#8217;appello, avendo sottolineato che i condomini deleganti (al pari di tutti gli altri condomini) avevano ricevuto copia del consuntivo in questione, ha evidentemente inteso considerare che essi erano facilmente in grado di percepire la situazione di conflitto, anche, se del caso, prendendo visione presso l&#8217;amministratore stesso di tutti i documenti giustificativi delle spese esposte nel rendiconto, così pervenendo alla conclusione che, nel dare mandato all&#8217;amministratore di rappresentarli, i deleganti abbiano anche valutato il proprio interesse di componenti della collettività condominiale, ritenendolo conforme a quello portato dal delegato.</p>
<p>Nè è esatto quanto prospettato dai ricorrenti incidentali nel quesito di diritto che conclude la censura, che cioè la Corte di merito abbia considerato le attestazioni scritte provenienti dai condomini deleganti come prova sulla quale fondare la decisione della non estensione ai condomini rappresentati del conflitto di interessi riguardante il rappresentante. Difatti, la Corte d&#8217;appello si è limitata, sotto questo profilo, a desumere da tali documenti scritti un mero elemento indiziario di conferma di quanto già aliunde ricavato.</p>
<p>6. &#8211; Il quarto motivo di entrambi i ricorsi &#8211; relativo alla statuizione sulle spese per il giardino &#8211; prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1134, 1135 e 1136 cod. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.</p>
<p>Secondo i ricorrenti, ove colui che ha effettuato unilateralmente spese straordinarie di rilevante entità, non preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea, rivesta contemporaneamente la qualifica di condomino e di amministratore del condominio, non è conforme alle norme evocate prescindere totalmente dal requisito dell&#8217;urgenza o dell&#8217;impellenza dell&#8217;intervento, dando esclusivo rilievo all&#8217;avvenuta ratifica a consuntivo dell&#8217;ingente spesa da parte dell&#8217;assemblea, così ponendola a carico della collettività, oltretutto senza nemmeno avere modo di poter verificare, in base ai dati contenuti nel verbale dell&#8217;assemblea, l&#8217;effettiva sussistenza delle maggioranze richieste dalla legge.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti in via incidentale pongono altresì il quesito se spese straordinarie di rilevante entità, non preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea, che siano state dichiaratamente affrontate dall&#8217;amministratore come spese miranti all&#8217;ostentazione ed allo sfoggio, possano essere ratificate con la maggioranza richiesta dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 3, o non richiedano piuttosto la maggioranza stabilita dal cit. art. 1136 c.c., comma 2, rientrando nella previsione del comma 4 della medesima disposizione.</p>
<p>6.1. &#8211; Occorre premettere che, confermando la valutazione del Tribunale, la Corte d&#8217;appello, con motivazione ed esente da vizi logici e giuridici, ha accertato che le spese attinenti alla manutenzione del giardino comune non rientrano tra le innovazioni e non possono essere considerate gravose.</p>
<p>Tanto premesso, la censura sopra compendiata, articolata con entrambi i ricorsi, è infondata.</p>
<p>Le spese impreviste e straordinarie rispondono all&#8217;esigenza della gestione condominiale e, come tali, rientrano nel più ampio ambito oggettivo delle spese occorrenti per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell&#8217;edificio.</p>
<p>In relazione a tale esigenza, l&#8217;assemblea condominiale, atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni ad essa riconosciute dall&#8217;art. 1135 cod. civ., può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempre che non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale .</p>
<p>E poichè &#8211; a differenza di quanto stabilito dall&#8217;art. 1134 cod. civ. per ciò che riguarda le spese effettuate dal condomino per le cose comuni senza autorizzazione &#8211; l&#8217;art. 1135 c.c., comma 2, non contiene l&#8217;espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contemplate in un preventivo approvato, sostenute dall&#8217;amministratore nell&#8217;interesse comune, nulla impedisce all&#8217;assemblea dei condomini, pur in mancanza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, di approvare successivamente le spese sostenute dall&#8217;amministratore, sempre che si tratti di spese oggettivamente utili.</p>
<p>In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, attesi i poteri sovrani di cui dispone l&#8217;assemblea in tema di gestione del condominio, ritiene che nulla si opponga a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall&#8217;amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito dell&#8217;urgenza (Cass., Sez. 2, 14 giugno 1992, n. 6896; Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2008, n. 2864).</p>
<p>Conclusivamente, deve affermarsi il principio per cui, con riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che l&#8217;amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l&#8217;assemblea ben può riconoscerne vantaggiosa l&#8217;opera, ancorchè non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purchè oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria nè gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell&#8217;opera utilmente surrogata dall&#8217;approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.</p>
<p>7. &#8211; Per effetto dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata alla Corte d&#8217;appello di Milano, che la deciderà in diversa composizione.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, e rigetta gli altri motivi; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;appello di Milano, in diversa composizione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2009.</p>
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